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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/10/2025, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 331 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...] ( ) e ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Panama n. 12, presso lo studio del procuratore, avv. Giulio MICIONI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
in Cave (Roma), Viale Pio XII n. 72 l procuratore, avv. Alessandro PASQUAZI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9741/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 20 giugno 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2017 conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di ROMA Liberina per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del Pt_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 28 ottobre 1978. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che i coniugi sin dal momento della separazione avevano sempre vissuto separatamente e che non vi era più alcuna possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
che i coniugi erano entrambi autosufficienti e che la moglie, in quanto titolare di trattamento previdenziale adeguato alle sue necessità, non aveva diritto a un assegno divorzile.
Si costituiva che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio e che chiedeva che fosse stabilito l'obbligo per il marito di versarle un assegno divorzile dell'importo di euro 550,00 mensili. Chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale sita in Roma, Via Tito Monaci n. 10/A; che infine il fosse condannato al pagamento in suo favore di una quota del TFR CP_1
percepito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970.
Con ordinanza del 9 novembre 2017 il Presidente del Tribunale di Roma confermava i provvedimenti della separazione.
Espletata l'istruttoria e acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale definiva il sub-procedimento ex art. 709, ult. co. c.p.c., disponendo con ordinanza la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili riconosciuto alla Pt_1
in sede di separazione.
All'esito del giudizio - nel corso del quale, il 19 novembre 2019, veniva emessa la sentenza non definitiva n° 22310/2019 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 9741/2022, con la quale il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalla per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile e per ottenere il Pt_1
versamento di una quota del T.F.R. percepito dal e la condannava alla CP_1
2 rifusione in favore di quest'ultimo della metà delle spese di giudizio, che compensava per la residua metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato il Parte_1
20 gennaio 2023, che ha chiesto che, in riforma della decisione impugnata, fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 mensili oltre adeguamento ISTAT e le fosse assegnata la casa coniugale sita in via Tito Monaci n. 10/A
a Roma. Chiedeva inoltre – articolando all'uopo mezzi istruttori di cui chiedeva l'ammissione - che fosse condannato, oltre che al pagamento della Controparte_1
quota di TFR dallo stesso percepito, alla restituzione della somma di euro 130.000,00, importo dal medesimo sottratto alla comunione familiare in occasione dell'acquisto di un immobile sito in via Salvo D'Acquisto 11 a Pomezia, intestato alla sua convivente more uxorio, nonché alla restituzione di ulteriori euro 67.500,00 (lire 130 milioni) CP_2
pari all'importo sottratto dal per l'acquisto di buoni fruttiferi postali CP_1
intestati allo stesso e alla madre.
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28 marzo 2024, Controparte_1
ha contestato il fondamento dell'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 25 gennaio 2025, non ha fatto pervenire il relativo parere.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 22 maggio 2025 è stato disposto che l'udienza del 12 giugno 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente, devono essere disattese siccome superflue le richieste istruttorie articolate dall'appellante, considerato che il materiale processuale in atti appare sufficiente e adeguato ai fini della presente decisione.
Va quindi dichiarata, ancora in via preliminare, l'inammissibilità delle domande restitutorie proposte da che, oltre a non averle in alcun modo illustrate nella parte Parte_1
dell'atto di appello a ciò destinata, avrebbe in ogni caso dovuto proporle in altro separato giudizio.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale - tenendo conto che dall'unione coniugale tra le parti non erano nati figli e che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., così come richiamato dall'art. 6 comma secondo della legge n. 189 del 1970 e successive modifiche, l'assenza di figli, preclude l'assegnazione della casa familiare, come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con un consolidato orientamento - ha rigettato la domanda della volta a ottenere Pt_1
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, sita in Roma, via Tito Monaci n. 10/A, in comproprietà tra i coniugi, ove la stessa attualmente risiede. L'appellante ha contestato la decisione ritenendo che il Giudice di primo grado non abbia adeguatamente tenuto conto delle gravi condizioni psico-fisiche in cui ella versa.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado ha infatti correttamente richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'assegnazione della casa familiare non costituisce uno strumento volto a garantire il sostentamento o la tutela del coniuge economicamente o psicologicamente più debole, bensì un istituto avente natura e funzione esclusivamente volta alla salvaguardia dell'interesse della prole minorenne, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, alla conservazione dell'habitat domestico in cui è cresciuta (Ex multis Cass. civ. n. 3015 del 7 febbraio 2018; Cass. civ., ord. n. 1642 del 19 gennaio 2022). Nel caso di specie non risultano esservi figli nati dal matrimonio;
difetta pertanto il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 337- sexies c.c. e dell'art. 6, comma 6, legge n. 898/1970, con la conseguenza che le condizioni
4 di salute, seppur gravi, dell'appellante non possono giustificare l'assegnazione dell'immobile, istituto che l'ordinamento disciplina esclusivamente nell'ottica di protezione della prole.
Va altresì respinto l'appello proposto da nella parte in cui lamenta il Parte_1
mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
Deduce in proposito l'appellante che il Tribunale di Roma - poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali delle parti e senza tener conto che per le sue gravi condizioni di salute ella era stata dichiarata invalida al 100 % - aveva erroneamente ritenuto, travisando le risultanze probatorie, che l'odierna appellante fosse in grado di provvedere alle proprie esigenze, anche grazie alla costante assistenza garantita dai di lei familiari, come dalla stessa dichiarato nel corso del giudizio di primo grado. Aveva inoltre erroneamente rigettato la domanda proposta dalla per ottenere, in applicazione di quanto previsto Pt_1
dall'art. 12-bis della legge n° 898/70, la corresponsione di una quota del TFR percepito dal CP_1
Le censure proposte da non possono essere condivise. Parte_1
Circa il vissuto personale e di coppia così come risultante dagli atti di entrambi i gradi di giudizio emerge quanto segue:
le parti contraevano matrimonio il 28 ottobre 1978 a Roma e da tale unione non nascevano figli;
con sentenza n° 1438/09 il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione giudiziale tra i due coniugi, con addebito al e riconosceva in favore di CP_1 Parte_1
un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili a carico del
[...]
tale sentenza era quindi confermata sia in appello, con la sentenza n° CP_1
3260/13, che in Cassazione, con la sentenza n° 19193/15. Con la sentenza di separazione veniva inoltre revocata l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla vista l'assenza Pt_1
di prole e dichiarate inammissibili le domande restitutorie rispettivamente proposte dalle parti.
Successivamente alla separazione la , comproprietaria al 50% dell'immobile Pt_1
con il continuava ad abitare presso la casa coniugale, nonostante l'assenza CP_1
5 di un provvedimento di assegnazione. Allo stato la – che con sentenza n° Pt_1
7426/17 è stata condannata dal Tribunale di Roma a versare al una somma CP_1
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile – abita ancora presso la casa coniugale;
entrambe le parti hanno quindi documentato la propria invalidità, la nella Pt_1
misura del 100% e il nella misura del 67%. CP_1
Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione.
ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva Parte_1
dell'atto di notorietà datata 29 gennaio 2024, di essere pensionata e invalida civile al 100% con diritto di accompagno e necessità di assistenza h24 tramite badante, vivendo da sola;
di percepire un indennizzo di euro 527,16 euro mensili per l'invalidità civile;
di avere come unica fonte di redditi la pensione da lavoro versatale dall'INPS; di aver percepito a titolo di pensione di lavoro INPS redditi imponibili pari a euro 24.515,01 nel 2020 (CUD 2021), pari a euro 24.539,32 nel 2021 (CUD 2022) e pari a euro 25.159,19 nel 2022 (CUD 2023); di essere proprietaria, per la quota del 50%, dell'appartamento sito in Roma, Via Tito
Monaci 10/A adibito a propria abitazione;
di essere proprietaria nella misura del 50% di un locale C6 di mq 15 circa usato come ripostiglio, pervenutole per successione e sito in
Roma, Via Tito Monaci n. 8; di avere subito a opera del in forza della citata CP_1
sentenza n° 7426/19 il pignoramento presso l'INPS e presso Banca UNICREDIT di tutti i suoi crediti fino all'importo di euro 22.688,43, per effetto del quale l'INPS attualmente sta trattenendole dalla pensione la somma di euro 152,00 mensili.
Il ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva CP_1
dell'atto notorio, di aver percepito dall'INPS, a titolo di pensione, redditi imponibili pari a euro 44.746,65 nel 2022 (CUD 2023), pari a euro 43.973,54 nel 2021 (CUD 2022) e pari a euro 43.953,00 nel 2020 (CUD 2021); di essere proprietario della casa di abitazione sita in
Zagarolo (RM) in Corso G. Garibaldi n.43 per la quale paga a titolo di mutuo un canone di euro 580,00 mensili (con estinzione nel 2029); di essere gravato da un canone annuo di euro 4.992,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio nonché di un ulteriore finanziamento pari a euro 9.088,80 annui ( euro 757,40 per 12 mensilità).
6 Alla stregua dei superiori elementi, osserva questa Corte che la decisione del Tribunale va esente da censure, in quanto fondata su un'accurata ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti e sorretta da un'adeguata e logica motivazione.
invoca, a sostegno del proprio appello, la propria grave condizione Parte_1
di salute e la natura assistenziale dei redditi percepiti. Osserva tuttavia questo collegio che la disciplina dell'assegno divorzile – come più volte precisato dalla Suprema Corte (Cass.,
Sez. Un., n. 18287/2018; Cass., Sez. I, nn. 26520/2024 e 16083/2025) – impone una verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile articolata in due momenti: il primo, diretto ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità oggettiva di procurarseli (fase cd. dell'an debeatur); il secondo - che presuppone che la prima fase di accertamento abbia dato esito positivo - volto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto delle condizioni complessive delle parti, delle ragioni della decisione, del contributo fornito dal coniuge alla vita familiare e del patrimonio comune o personale (fase del “quantum debeatur”).
Nel caso in esame rileva questa Corte che già il primo requisito non risulta integrato. La
percepisce un reddito annuo lordo superiore a euro 24.500,00, risultante dalla Pt_1
somma di quanto dalla stessa percepito sia a titolo di pensione che di indennità di accompagnamento;
è titolare al 50% della ex casa coniugale, che continua ad abitare, oltre a quote di altri immobili. Tale quadro reddituale e patrimoniale, pur rapportato alla condizione di invalidità, non consente di ritenere che la stessa sia priva di mezzi di sostentamento o che tali mezzi economici siano inadeguati.
Ma anche a voler superare tale rilievo, deve comunque escludersi la sussistenza della funzione compensativa e perequativa dell'assegno. La giurisprudenza recente ha infatti precisato che la natura compensativa postula la dimostrazione di un effettivo sacrificio delle proprie chance professionali e reddituali a beneficio della famiglia (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18506/2024). , però, non ha allegato né Parte_1
provato di aver rinunciato a opportunità lavorative per provvedere alla cura della famiglia né ha allegato o dimostrato di aver contribuito in misura significativa alla formazione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge.
7 Quanto alla dedotta elusione patrimoniale del le affermazioni fatte al CP_1
riguardo dall'appellante risultano generiche e prive di validi riscontri documentali.
In ragione di ciò risulta evidente che la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti dimostra una sostanziale autonomia reddituale di entrambi, senza squilibri riconducibili a eventuali sacrifici sopportati da Parte_1
nel corso del matrimonio.
[...]
Del tutto correttamente dunque il Tribunale ha escluso il diritto dell'odierna appellante a percepire l'assegno divorzile, con la conseguenza che le censure sollevate al riguardo dalla devono essere disattese. Pt_1
Va altresì esente da censure l'impugnata decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta da per ottenere una quota del TFR percepito da Parte_1 [...]
essendo infatti noto che il riconoscimento di tale diritto presuppone CP_1
innanzitutto che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile, presupposto che sicuramente difetta, nel caso di specie.
In conclusione l'appello va integralmente respinto.
La natura della controversia consiglia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
9741/2022, pubblicata il 20 giugno 2022, proposto da nei confronti Parte_1
di , con l'intervento del Procuratore generale, così provvede: Controparte_1
-rigetta l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
8 -dà atto che sussistono i presupposti perché versi l'ulteriore Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 331 dell'anno 2023 trattenuto in decisione all'udienza del 12 giugno 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...] ( ) e ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via Panama n. 12, presso lo studio del procuratore, avv. Giulio MICIONI, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E nato a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2
in Cave (Roma), Viale Pio XII n. 72 l procuratore, avv. Alessandro PASQUAZI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9741/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 20 giugno 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2017 conveniva innanzi al Controparte_1
Tribunale di ROMA Liberina per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del Pt_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti il 28 ottobre 1978. Deduceva, a fondamento della sua domanda, che i coniugi sin dal momento della separazione avevano sempre vissuto separatamente e che non vi era più alcuna possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
che i coniugi erano entrambi autosufficienti e che la moglie, in quanto titolare di trattamento previdenziale adeguato alle sue necessità, non aveva diritto a un assegno divorzile.
Si costituiva che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio e che chiedeva che fosse stabilito l'obbligo per il marito di versarle un assegno divorzile dell'importo di euro 550,00 mensili. Chiedeva inoltre che le venisse assegnata la casa coniugale sita in Roma, Via Tito Monaci n. 10/A; che infine il fosse condannato al pagamento in suo favore di una quota del TFR CP_1
percepito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della Legge n. 898 del 1° dicembre 1970.
Con ordinanza del 9 novembre 2017 il Presidente del Tribunale di Roma confermava i provvedimenti della separazione.
Espletata l'istruttoria e acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale definiva il sub-procedimento ex art. 709, ult. co. c.p.c., disponendo con ordinanza la revoca dell'assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili riconosciuto alla Pt_1
in sede di separazione.
All'esito del giudizio - nel corso del quale, il 19 novembre 2019, veniva emessa la sentenza non definitiva n° 22310/2019 sullo status - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n° 9741/2022, con la quale il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte dalla per ottenere il riconoscimento di un assegno divorzile e per ottenere il Pt_1
versamento di una quota del T.F.R. percepito dal e la condannava alla CP_1
2 rifusione in favore di quest'ultimo della metà delle spese di giudizio, che compensava per la residua metà.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato il Parte_1
20 gennaio 2023, che ha chiesto che, in riforma della decisione impugnata, fosse riconosciuto in suo favore un assegno divorzile nella misura di euro 1.000,00 mensili oltre adeguamento ISTAT e le fosse assegnata la casa coniugale sita in via Tito Monaci n. 10/A
a Roma. Chiedeva inoltre – articolando all'uopo mezzi istruttori di cui chiedeva l'ammissione - che fosse condannato, oltre che al pagamento della Controparte_1
quota di TFR dallo stesso percepito, alla restituzione della somma di euro 130.000,00, importo dal medesimo sottratto alla comunione familiare in occasione dell'acquisto di un immobile sito in via Salvo D'Acquisto 11 a Pomezia, intestato alla sua convivente more uxorio, nonché alla restituzione di ulteriori euro 67.500,00 (lire 130 milioni) CP_2
pari all'importo sottratto dal per l'acquisto di buoni fruttiferi postali CP_1
intestati allo stesso e alla madre.
costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 28 marzo 2024, Controparte_1
ha contestato il fondamento dell'avverso atto d'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 25 gennaio 2025, non ha fatto pervenire il relativo parere.
Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 22 maggio 2025 è stato disposto che l'udienza del 12 giugno 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente, devono essere disattese siccome superflue le richieste istruttorie articolate dall'appellante, considerato che il materiale processuale in atti appare sufficiente e adeguato ai fini della presente decisione.
Va quindi dichiarata, ancora in via preliminare, l'inammissibilità delle domande restitutorie proposte da che, oltre a non averle in alcun modo illustrate nella parte Parte_1
dell'atto di appello a ciò destinata, avrebbe in ogni caso dovuto proporle in altro separato giudizio.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale - tenendo conto che dall'unione coniugale tra le parti non erano nati figli e che ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., così come richiamato dall'art. 6 comma secondo della legge n. 189 del 1970 e successive modifiche, l'assenza di figli, preclude l'assegnazione della casa familiare, come del resto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con un consolidato orientamento - ha rigettato la domanda della volta a ottenere Pt_1
l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, sita in Roma, via Tito Monaci n. 10/A, in comproprietà tra i coniugi, ove la stessa attualmente risiede. L'appellante ha contestato la decisione ritenendo che il Giudice di primo grado non abbia adeguatamente tenuto conto delle gravi condizioni psico-fisiche in cui ella versa.
Il motivo è infondato.
Il Giudice di primo grado ha infatti correttamente richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'assegnazione della casa familiare non costituisce uno strumento volto a garantire il sostentamento o la tutela del coniuge economicamente o psicologicamente più debole, bensì un istituto avente natura e funzione esclusivamente volta alla salvaguardia dell'interesse della prole minorenne, ovvero maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, alla conservazione dell'habitat domestico in cui è cresciuta (Ex multis Cass. civ. n. 3015 del 7 febbraio 2018; Cass. civ., ord. n. 1642 del 19 gennaio 2022). Nel caso di specie non risultano esservi figli nati dal matrimonio;
difetta pertanto il presupposto indefettibile per l'applicazione dell'art. 337- sexies c.c. e dell'art. 6, comma 6, legge n. 898/1970, con la conseguenza che le condizioni
4 di salute, seppur gravi, dell'appellante non possono giustificare l'assegnazione dell'immobile, istituto che l'ordinamento disciplina esclusivamente nell'ottica di protezione della prole.
Va altresì respinto l'appello proposto da nella parte in cui lamenta il Parte_1
mancato riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile.
Deduce in proposito l'appellante che il Tribunale di Roma - poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali delle parti e senza tener conto che per le sue gravi condizioni di salute ella era stata dichiarata invalida al 100 % - aveva erroneamente ritenuto, travisando le risultanze probatorie, che l'odierna appellante fosse in grado di provvedere alle proprie esigenze, anche grazie alla costante assistenza garantita dai di lei familiari, come dalla stessa dichiarato nel corso del giudizio di primo grado. Aveva inoltre erroneamente rigettato la domanda proposta dalla per ottenere, in applicazione di quanto previsto Pt_1
dall'art. 12-bis della legge n° 898/70, la corresponsione di una quota del TFR percepito dal CP_1
Le censure proposte da non possono essere condivise. Parte_1
Circa il vissuto personale e di coppia così come risultante dagli atti di entrambi i gradi di giudizio emerge quanto segue:
le parti contraevano matrimonio il 28 ottobre 1978 a Roma e da tale unione non nascevano figli;
con sentenza n° 1438/09 il Tribunale di Velletri dichiarava la separazione giudiziale tra i due coniugi, con addebito al e riconosceva in favore di CP_1 Parte_1
un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili a carico del
[...]
tale sentenza era quindi confermata sia in appello, con la sentenza n° CP_1
3260/13, che in Cassazione, con la sentenza n° 19193/15. Con la sentenza di separazione veniva inoltre revocata l'assegnazione dell'ex casa coniugale alla vista l'assenza Pt_1
di prole e dichiarate inammissibili le domande restitutorie rispettivamente proposte dalle parti.
Successivamente alla separazione la , comproprietaria al 50% dell'immobile Pt_1
con il continuava ad abitare presso la casa coniugale, nonostante l'assenza CP_1
5 di un provvedimento di assegnazione. Allo stato la – che con sentenza n° Pt_1
7426/17 è stata condannata dal Tribunale di Roma a versare al una somma CP_1
a titolo di indennità di occupazione dell'immobile – abita ancora presso la casa coniugale;
entrambe le parti hanno quindi documentato la propria invalidità, la nella Pt_1
misura del 100% e il nella misura del 67%. CP_1
Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione.
ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva Parte_1
dell'atto di notorietà datata 29 gennaio 2024, di essere pensionata e invalida civile al 100% con diritto di accompagno e necessità di assistenza h24 tramite badante, vivendo da sola;
di percepire un indennizzo di euro 527,16 euro mensili per l'invalidità civile;
di avere come unica fonte di redditi la pensione da lavoro versatale dall'INPS; di aver percepito a titolo di pensione di lavoro INPS redditi imponibili pari a euro 24.515,01 nel 2020 (CUD 2021), pari a euro 24.539,32 nel 2021 (CUD 2022) e pari a euro 25.159,19 nel 2022 (CUD 2023); di essere proprietaria, per la quota del 50%, dell'appartamento sito in Roma, Via Tito
Monaci 10/A adibito a propria abitazione;
di essere proprietaria nella misura del 50% di un locale C6 di mq 15 circa usato come ripostiglio, pervenutole per successione e sito in
Roma, Via Tito Monaci n. 8; di avere subito a opera del in forza della citata CP_1
sentenza n° 7426/19 il pignoramento presso l'INPS e presso Banca UNICREDIT di tutti i suoi crediti fino all'importo di euro 22.688,43, per effetto del quale l'INPS attualmente sta trattenendole dalla pensione la somma di euro 152,00 mensili.
Il ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva CP_1
dell'atto notorio, di aver percepito dall'INPS, a titolo di pensione, redditi imponibili pari a euro 44.746,65 nel 2022 (CUD 2023), pari a euro 43.973,54 nel 2021 (CUD 2022) e pari a euro 43.953,00 nel 2020 (CUD 2021); di essere proprietario della casa di abitazione sita in
Zagarolo (RM) in Corso G. Garibaldi n.43 per la quale paga a titolo di mutuo un canone di euro 580,00 mensili (con estinzione nel 2029); di essere gravato da un canone annuo di euro 4.992,00 a titolo di cessione del quinto dello stipendio nonché di un ulteriore finanziamento pari a euro 9.088,80 annui ( euro 757,40 per 12 mensilità).
6 Alla stregua dei superiori elementi, osserva questa Corte che la decisione del Tribunale va esente da censure, in quanto fondata su un'accurata ricostruzione della situazione economico-patrimoniale delle parti e sorretta da un'adeguata e logica motivazione.
invoca, a sostegno del proprio appello, la propria grave condizione Parte_1
di salute e la natura assistenziale dei redditi percepiti. Osserva tuttavia questo collegio che la disciplina dell'assegno divorzile – come più volte precisato dalla Suprema Corte (Cass.,
Sez. Un., n. 18287/2018; Cass., Sez. I, nn. 26520/2024 e 16083/2025) – impone una verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile articolata in due momenti: il primo, diretto ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l'impossibilità oggettiva di procurarseli (fase cd. dell'an debeatur); il secondo - che presuppone che la prima fase di accertamento abbia dato esito positivo - volto a determinare la misura dell'assegno tenendo conto delle condizioni complessive delle parti, delle ragioni della decisione, del contributo fornito dal coniuge alla vita familiare e del patrimonio comune o personale (fase del “quantum debeatur”).
Nel caso in esame rileva questa Corte che già il primo requisito non risulta integrato. La
percepisce un reddito annuo lordo superiore a euro 24.500,00, risultante dalla Pt_1
somma di quanto dalla stessa percepito sia a titolo di pensione che di indennità di accompagnamento;
è titolare al 50% della ex casa coniugale, che continua ad abitare, oltre a quote di altri immobili. Tale quadro reddituale e patrimoniale, pur rapportato alla condizione di invalidità, non consente di ritenere che la stessa sia priva di mezzi di sostentamento o che tali mezzi economici siano inadeguati.
Ma anche a voler superare tale rilievo, deve comunque escludersi la sussistenza della funzione compensativa e perequativa dell'assegno. La giurisprudenza recente ha infatti precisato che la natura compensativa postula la dimostrazione di un effettivo sacrificio delle proprie chance professionali e reddituali a beneficio della famiglia (cfr. in tal senso
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18506/2024). , però, non ha allegato né Parte_1
provato di aver rinunciato a opportunità lavorative per provvedere alla cura della famiglia né ha allegato o dimostrato di aver contribuito in misura significativa alla formazione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge.
7 Quanto alla dedotta elusione patrimoniale del le affermazioni fatte al CP_1
riguardo dall'appellante risultano generiche e prive di validi riscontri documentali.
In ragione di ciò risulta evidente che la valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti dimostra una sostanziale autonomia reddituale di entrambi, senza squilibri riconducibili a eventuali sacrifici sopportati da Parte_1
nel corso del matrimonio.
[...]
Del tutto correttamente dunque il Tribunale ha escluso il diritto dell'odierna appellante a percepire l'assegno divorzile, con la conseguenza che le censure sollevate al riguardo dalla devono essere disattese. Pt_1
Va altresì esente da censure l'impugnata decisione nella parte in cui ha rigettato la domanda proposta da per ottenere una quota del TFR percepito da Parte_1 [...]
essendo infatti noto che il riconoscimento di tale diritto presuppone CP_1
innanzitutto che il coniuge divorziato sia titolare di assegno divorzile, presupposto che sicuramente difetta, nel caso di specie.
In conclusione l'appello va integralmente respinto.
La natura della controversia consiglia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
9741/2022, pubblicata il 20 giugno 2022, proposto da nei confronti Parte_1
di , con l'intervento del Procuratore generale, così provvede: Controparte_1
-rigetta l'appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
8 -dà atto che sussistono i presupposti perché versi l'ulteriore Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 17 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Alberto TILOCCA
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