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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/04/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato il seguente dispositivo di
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2385 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
identificato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Luca Barbuto, giusta delega rilasciata in calce al ricorso in riassunzione, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, via
Arno n. 2.
-OPPONENTE- C O N T R O in persona del suo Sindaco p.t. e in Controparte_1 CP_2
persona del suo legale rappresentante, identificata come in atti.
-OPPOSTO (contumace) –
Oggetto: opposizione a ordinanza- ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ad ingiunzione di pagamento, notificato il
5/5/2022, il Sig. conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Parte_1
Roma la società ed il (R.G. 38637/2022) chiedendo, CP_2 Controparte_1
in via pregiudiziale, sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 6104 del 15.03.2022, notificata il 6/4/2022 per un importo complessivo pari ad euro 6.626,49, relativa ad infrazioni del codice della strada, sul presupposto dell'omessa notifica degli atti presupposti all'ingiunzione, ovvero dei verbali di accertamento relativi a infrazioni del C.d.S., nonché per insufficiente motivazione e per omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento, con conseguente inesigibilità del credito.
Il rimaneva contumace mentre l'opposta nel costituirsi, Controparte_1 CP_2
eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio del Giudice adito.
L'opponente aderiva a tale eccezione e con sentenza n. 7572/2023, emessa il
06.03.2023, il Giudice di Pace di Roma dichiarava la propria incompetenza dichiarando competente il Tribunale Ordinario di Frosinone.
Con Ricorso in riassunzione, tempestivamente depositato e ritualmente notificato alle parti opposte, la causa veniva instaurata il Tribunale di Frosinone.
In tale sede rimanevano contumaci sia il che la Controparte_1 CP_2
All'udienza del 22/04/2025 la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Ritiene questo Tribunale che il ricorso sia fondato.
Dagli atti di causa risulta quanto sostenuto da parte ricorrente, ossia la circostanza della mancata notifica del verbale di accertamento e/o di qualunque atto presupposto, quali atti prodromici necessari.
Sul punto si rileva che i convenuti, ritualmente citati in giudizio, essendo rimasti contumaci, non hanno offerto la benchè minima prova dell'avvenuta notificazione dei verbali di accertamento di violazione al C.d.s. sottesi all'ingiunzione di pagamento impugnata.
E', infatti, onere dell'Amministrazione procedente fornire la su richiamata prova.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che in materia di notifica degli atti, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Pertanto, è consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo. La nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si propaga alla conseguenziale cartella di pagamento, che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata per nullità derivata (cfr. sent. n. 565 del 15 gennaio
2020) per la quale “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Posto che tale motivo di opposizione risulta assorbente, appare superfluo esaminare l'altro motivo di opposizione relativo all' insufficiente motivazione dell'ingiunzione.
Ne deriva l'accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
p.q.m.
Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ingiunzione di pagamento prot. n. 6104 del 15.03.2022, notificata il 6/4/2022 al sig. Pt_1
con conseguente caducazione di tutti i suoi effetti.
[...]
Condanna in persona del suo Sindaco p.t. e in Controparte_1 CP_2
persona del suo legale rappresentante, alla rifusione, in solido, delle spese processuali, che liquida in € 237,00 per spese, € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva e cpa, come per legge, se dovuta, il tutto da distarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Frosinone all'udienza del 22/04/25 mediante lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione.
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani