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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/10/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2669/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2669/2024 tra
Parte_1 ATTORE - RICORRENTE e
Controparte_1
[...] CONVENUTI – RESISTENTI NON COSTITUITI
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 11.53 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. IB NL e l'avv. GUASTADISEGNI Parte_1 NICOLA, oggi sostituiti dall'avv. ALDINI Per ià contumace nessuno compare Controparte_1 Per ià contumace nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni. Parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.09.2025. Il difensore di parte ricorrente dichiara di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2669/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IB Parte_1 P.IVA_1 NL e dell'avv. GUASTADISEGNI NICOLA, elettivamente domiciliato in CORTE DON GIULIANO BOTTICELLI, N. 98, 47521 CESENA presso il difensore avv. IB NL
ATTORE – RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTI – RESISTENTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa, ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., come segue:
- Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.09.2025 ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: In via principale: dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IC 49437 e per l'effetto condannare e i CP_1 suoi aventi causa, a riconsegnare immediatamente alla ricorrente l'immobile così come descritto in narrativa: l'immobile sito nel Comune di Campogalliano, Via Grieco, così identificato catastalmente: appezzamento di terreno edificabile, senza sovrastanti fabbricati, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 19, mappale 362, ha. 0.29.00, semin. arbor., R.D. € 25,31, R.A. € 32,20. Sempre in via principale: per l'effetto condannare e i suoi aventi causa, a pagare un'indennità per l'abusiva occupazione a CP_1 decorrere dall'1 luglio 2024 pari all'importo del canone contrattualmente dovuto pari ad € 9.594,65 oltre IVA, sino alla data della effettiva riconsegna. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”;
- Parte resistente è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 Con ricorso ritualmente notificato, (di seguito anche senza indicazione del Parte_1 tipo sociale o anche solo concedente e/o proprietario) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, le società e (di seguito anch'esse indicate senza tipo Controparte_1 Controparte_1 sociale) al fine di conseguire, previa dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, concluso in data 8 maggio 2009 tra e la società utilizzatrice Parte_1 ed in seguito ceduto da quest'ultima all'odierna parte resistente, in forza di atto di CP_2 cessione perfezionato in data 30 maggio 2018, la condanna di e dei suoi aventi causa alla CP_1 immediata riconsegna dell'immobile, oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa e sito nel Comune di Campogalliano, via Grieco - identificato catastalmente come segue: appezzamento di terreno edificabile, senza sovrastanti fabbricati, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 19, mappale 362, ha. 0.29.00., semin. arbor., R.D. euro 25,31; R.A euro 32,20 -, nonché la condanna di e dei suoi aventi causa al pagamento di un'indennità per l'abusiva occupazione CP_1 dell'immobile, a decorrere dal 1 luglio 2024, pari all'importo dei canoni contrattualmente dovuti sino alla data della effettiva riconsegna. L'odierna postulante, che produceva il titolo della propria pretesa creditoria, oltre ai documenti che attestano i propri sforzi nel sollecitare ed instare per l'evasione dei canoni dovuti dalla paciscente e ne allegava l'inadempimento grave e di significativo rilievo negoziale, si doleva dell'inadempimento della controparte la quale non aveva più evaso il pagamento dei canoni di locazione CP_1 finanziaria, dovuti ex pacto, a far data dall'aprile 2023. Ciò stante, come si evince dalla documentazione versata in atti, in data 30 maggio 2024 Parte_1 inoltrava a controparte una missiva contenente la propria dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto e giustapposta per fronteggiare alcune ipotesi di inadempimento non tollerato, tra le quali quella in esame e, per l'effetto, invitava la società a CP_1 riconsegnare immediatamente l'immobile concesso in leasing. Non avendo l'utilizzatrice inadempiente, nemmeno in seguito riconsegnato e rilasciato l'immobile, ostacolando così di fatto la retrocessione dello stesso, l'odierna parte ricorrente si determinava ad agire in sede giudiziale, dando atto che, alla data di instaurazione del presente giudizio, l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria risolto era ancora illegittimamente detenuto da CP_1 Il ricorso introduttivo veniva rivolto e notificato anche nei confronti della società conduttrice ordinaria al fine di essere messa a conoscenza della presente lite e dell'opponibilità Controparte_3 anche nei suoi confronti dei provvedimenti che verranno emessi all'esito del giudizio.
All'udienza del 4 giugno 2025 il giudice, verificata la regolarità della notifica PEC del ricorso introduttivo nei confronti delle parti resistenti, non comparse e risultanti non costituite, e ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto di natura documentale, dichiarava la contumacia di CP_1
e di e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e
[...] Controparte_1 contestuale discussione orale, ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di brevi note conclusive.
***
Le domande attoree di rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, per intervenuta risoluzione di diritto, e di condanna della società CP_1 e dei suoi aventi causa al pagamento di un'indennità per l'abusiva occupazione a decorrere dal 1
[...] luglio 2024, pari all'importo dei canoni di locazione finanziaria contrattualmente dovuti, sono fondate e, dunque, vengono accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In merito alla contumacia di Controparte_1
Ai fini della decisione della controversia, occorre una preliminare premessa in merito al principio di non contestazione, attesa la natura contumaciale del presente giudizio. L'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”,
pagina 3 di 7 traducendo in giudizio il principio di disponibilità delle prove. Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa si sia costituita in giudizio;
in concorso con la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c, il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale libera scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza, perciò, esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. Il nostro ordinamento configura la contumacia come una finta contestazione, contemplando la finzione tesa ad equiparare la mancata costituzione in giudizio alla contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore: tale artifizio comporta un significativo aggravio dell'onere probatorio in capo a quest'ultimo, il quale dovrà provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. Si veda, a tal proposito, ex multis, Cass. Civ., Sent. n.14860 del 13.06.2013 a mente della quale, non soltanto si deve escludere che la contumacia elevi la controparte, dispensandola dall'onere della prova, bensì si deve anche considerare la stessa come un comportamento valutabile per trarre argomenti di prova in danno del contumace.
2. Effetti giuridici conseguenti alla risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria, validamente ed efficacemente perfezionatasi tra le parti contraenti
Il presente giudizio trae origine dal contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437 (doc. 1), concluso in data 8 maggio 2009 tra la concedente e la società ed in seguito Parte_1 CP_2 ceduto da quest'ultima all'odierna parte resistente in forza di atto di cessione perfezionato in CP_1 data 30 maggio 2018 (docc. 6-7), avente quali sinallagmatiche controprestazioni la concessione in godimento dell'immobile sito nel Comune di Campogalliano, via Grieco, meglio identificato catastalmente in atti, e la corresponsione dei canoni di locazione per la durata complessiva di 216 mesi, all'esito dei quali l'utilizzatrice si sarebbe riservata l'opzione di acquisto dello stesso immobile. Il contratto de quo, concluso dagli originari paciscenti e devoluto interamente in tutte le sue posizioni giuridiche attive e passive al contraente cessionario, è il portato di una libera manifestazione di volontà dei contraenti: una signoria vera e propria che promana dalle parti le quali, liberamente ed autonomamente, acquisendo il necessario consiglio, nondimeno, senza alcun carico pressorio, hanno accettato ed accolto tutti gli effetti e le conseguenze del negozio giuridico stipulato. Non può che vincolare al suo contenuto, unanimemente convenuto, le parti del rapporto giuridico, per l'effetto, nascente: l'art. 1372 c.c. dispone, infatti, con semplicità ed, al tempo stesso, inequivocabile chiarezza che “il contratto ha forza di legge tra le parti”.
La fattispecie negoziale sottomessa all'attenzione di questo giudice nel caso di specie - contratto di locazione finanziaria - è, senz'altro, pienamente meritevole di tutela giuridica. Atipica ed innominata, in quanto non prevista ab origine nel panorama delle fonti di diritto positivo, nasce dalla prassi dell'esercizio commerciale e la sua origine ha matrice prettamente giurisprudenziale anche se, alla luce della nuova disciplina (legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017), ha conseguito una definizione unitaria, quale fattispecie negoziale autonoma dotata di una propria relativa e peculiare disciplina negoziale sempre ossequiosa della libertà contrattuale dei contraenti. Detto negozio giuridico, dunque, vincola con forza di legge i paciscenti e la sua violazione espone il contraente inadempiente alle conseguenze sanzionatorie previste dal diritto comune. D'altra parte, l'inadempimento della società utilizzatrice subentrata nel rapporto negoziale CP_1 quale cessionario del contratto in esame, estrinsecantesi nella mancata corresponsione di plurimi canoni di locazione finanziaria - come si evince dalla lettura della documentazione offerta in comunicazione (docc. 12 e 14) - è sussumibile in una delle astratte fattispecie già previste in via convenzionale dai contraenti all'art. 22 del regolamento contrattuale di leasing, che integra senza dubbio il contenuto della clausola risolutiva espressa (doc. 1).
A tale specifico proposito, occorre, breviter, ricordare la disciplina normativa in tema di efficacia della clausola risolutiva espressa e i più recenti e condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità a conforto della predetta fattispecie giuridica. pagina 4 di 7 L'art. 1456 c.c. così dispone: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Trattasi di risoluzione contrattuale ipso iure, conseguente all'esercizio di un diritto potestativo riconosciuto in capo al privato creditore che, stante l'inadempienza del debitore, vede la propria pretesa creditoria delusa e provvede con atto unilaterale di volontà, recettizio nei riguardi di controparte, a dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa, pattuita illo tempore nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti contraenti. La presenza di tale clausola elide il controllo del giudice in ordine alla gravità ed allo spessore dell'inadempimento allegato dal creditore, sicché la pronuncia che venga eventualmente richiesta in sede giudiziale non costituisce sentenza di natura costitutiva, bensì di mero accertamento. La clausola risolutiva espressa attribuisce il potere privato di risoluzione quando concorrano le seguenti due condizioni: in primis, che sia stato specificamente stabilito quali abbiano da essere le prestazioni e le loro relative modalità, la cui mancata esecuzione potrà dar luogo alla risoluzione e, poi, che risulti la volontà delle parti di fare operare la risoluzione non già dalla sentenza del giudice, quanto dalla volizione del creditore deluso. Si deve precisare come sia necessario che risulti anche una tale volontà espressa delle parti, non essendo bastevole il primo presupposto della determinazione dei fatti costituenti una futura eventuale causa di risoluzione, in quanto ciò potrebbe essere fatto al semplice scopo di convenire previamente l'eliminazione di ogni futura discussione circa la gravità o meno dell'inadempimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sent. n. 9488/2013, nella quale la S.C osserva che
“l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differenziando tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., che ha natura costitutiva”; ancora, Cass. Civ., Sent. n. 10935/2003 per cui “in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte, senza doverne provare l'importanza, e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse e la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere”).
Ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, è documentato in atti che la concedente
[...]
, in data 30 maggio 2024, stante il grave inadempimento contrattuale della controparte e la Pt_1 sussistenza dei presupposti di legge, abbia voluto risolvere ope legis il contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, esercitando così un diritto che lo stesso regolamento contrattuale, in combinato disposto con l'art. 1456 c.c., consente a garanzia della pretesa creditoria violata (doc. 15). L'ipotesi convenzionale di risoluzione prevista dall'art. 22 del regolamento contrattuale fatta valere ed integrata nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa è quella per cui “(…) previa costituzione in mora e termine di grazia di giorni 30: mancato pagamento integrale da parte dell'Utilizzatore anche di un solo canone di locazione o di qualsiasi altra somma dovuta alla Concedente in forza del presente contratto (…)”. Il mancato regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria pattuiti, e più volte rinegoziati in favore dell'utilizzatore nel corso del rapporto contrattuale, per oltre euro 500.000,00 oltre IVA, come documentato alla data del 30.05.2024, risale al mese di aprile 2023. Vieppiù, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte che – in assenza di prove contrarie sul punto - continua a detenere sine titulo il bene immobile oggetto del presente giudizio, rimanendo inerziale di fronte ai plurimi solleciti della postulante, e che, scegliendo ex se di non costituirsi in giudizio, non ha assolto l'onere di provare eventuali fatti estintivi, impediti o modificativi dell'altrui pretesa.
3. In merito all'accoglimento della domanda di immediata restituzione dell'immobile pagina 5 di 7 oggetto del contratto di locazione finanziaria e della domanda di corresponsione alla società concedente di una indennità per abusiva occupazione
3.1 L' articolo 22 del contratto in oggetto prevede espressamente che anche una sola delle ipotesi che permettono di risolvere il contratto, determini l'insorgenza dell'obbligo di riconsegnare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di risoluzione contrattuale, l'immobile libero da persone e cose, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, e l'ulteriore obbligazione di corrispondere un'indennità per l'abusiva occupazione, oltre il detto termine, pari all'importo dei canoni dovuti, ivi indicati, come se il contratto di locazione finanziaria fosse ancora operante (doc.1). Peraltro, una tale formale richiesta è stata già formulata stragiudizialmente da nei Parte_1 confronti di senza alcun utile esito (doc. nn. 14 e 15). CP_1 Per tutte le predette ragioni, in sintesi, la domanda di immediato rilascio dell'immobile è fondata. 3.2 Vieppiù, l'importo dovuto a titolo di canone di locazione è stato oggetto, negli anni, di plurimi correttivi che, storicizzando ed attualizzando la pretesa della concedente ed adeguandola alle nascenti esigenze della società utilizzatrice ridefinivano costantemente il piano finanziario CP_1 dei canoni: così traspare dagli atti aggiuntivi sottoscritti dai contraenti, prodotti dall'odierna parte ricorrente che si accompagnano al contratto di locazione finanziaria, aggiornandone il contenuto (docc. 2-3-4-5-7-8-9). In particolare, l'ultimo dei suindicati atti aggiuntivi, rilevante ai fini della quantificazione del canone previsto per il periodo di interesse ai fini della presente decisione, dal 1 luglio 2024 sino alla data della effettiva riconsegna dell'immobile, prevede che il canone di locazione decorrente a far data dal 1 febbraio 2023 al 1 dicembre 2028 è di importo pari ad euro 9.594, 65 cad., oltre IVA. La richiesta di indennizzo economico formulata da parte ricorrente è fondata e trova conforto nel medesimo regolamento contrattuale, segnatamente alla previsione della clausola risolutiva espressa summenzionata e delle conseguenze pattizie che le medesime parti contraenti hanno previsto. In ultima analisi, trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro, ci si limita a ricordare che come noto in materia di interessi che maturano nelle obbligazioni pecuniarie, l'art. 1282 c.c. dispone che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente” e che il successivo art. 1284 c.c. sancisce i vari saggi di interessi applicabili, previsti dall'ordinamento. Nel caso di specie, si deve altresì ricordare che trattandosi di contratto commerciale concluso tra imprenditori il tasso di interesse legale che deve trovare applicazione è quello previsto dal decreto legislativo n. 231/2002, di derivazione eurounitaria e finalizzato a contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nei rapporti commerciali tra imprese. In conclusione ed in sintesi, la domanda giudiziale della parte ricorrente, articolata nella duplice richiesta di condanna della società utilizzatrice inadempiente e dei suoi aventi causa alla CP_1 riconsegna immediata dell'immobile de quo, nonché di pagamento da parte di quest'ultima di un'indennità per l'abusiva occupazione subita a decorrere dall'1.07.2024 – risoluzione contrattuale di diritto avvenuta in data 30.05.2024, con successivo termine di grazia convenzionalmente previsto in giorni trenta -, e fino alla data di pronuncia della presente sentenza (in assenza di prova dell'effettivo rilascio nelle more del bene immobile) risultano adeguatamente sostanziate dalla completa piattaforma documentale offerta in comunicazione dalla parte che agisce in giudizio.
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia (domanda), come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, ad esclusione della fase di trattazione/istruttoria che non è stata espletata e nei valori minimi in relazione alla fase decisoria che si è svolta nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c. e mediante deposito di un'unica breve memoria conclusiva – con allegata nota spese. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di pagina 6 di 7 evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta non costituita in relazione alle domande proposte nel proprio atto introduttivo da parte attrice, CP_1 come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa recante numero 2669/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte dalla concedente nei confronti di parte Parte_1 convenuta non costituita per le ragioni di cui motivazione. CP_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, concluso in data 8 maggio 2009, a far data dal giorno 30.05.2024, in forza di valida ed efficacie clausola risolutiva espressa e, conseguentemente, l'attuale detenzione senza titolo dell'immobile catastalmente identificato ut supra da parte di a far data dal 1.07.2024. Controparte_1
3. ON, per l'effetto, parte convenuta non costituita all'immediato rilascio, in Controparte_1 favore di parte attrice dell'immobile oggetto del predetto contratto di leasing, Parte_1 libero da cose e persone, così catastalmente individuato: appezzamento di terreno edificabile, senza sovrastanti fabbricati, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 19, mappale 362, ha. 0.29.00., semin. arbor., R.D. euro 25,31; R.A euro 32,20.
4. ON parte convenuta non costituita al pagamento di un'indennità per Controparte_1 l'abusiva occupazione dell'immobile a decorrere dal 1.07.2024 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, pari all'importo dei canoni mensili contrattualmente dovuti, pari ad euro 143.919,75 (15 mesi per euro 9.594,65), oltre ad interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 dalla data di scadenza della prima mensilità e via via alla scadenza di ciascuna ulteriore mensilità, sino all'effettivo pagamento.
5. ON parte convenuta non costituita al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.358,00 per compensi;
Parte_1 spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 545,00 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2669/2024 tra
Parte_1 ATTORE - RICORRENTE e
Controparte_1
[...] CONVENUTI – RESISTENTI NON COSTITUITI
Oggi 9 ottobre 2025 ad ore 11.53 innanzi alla dott.ssa Giorgia Sartoni, sono comparsi:
Per l'avv. IB NL e l'avv. GUASTADISEGNI Parte_1 NICOLA, oggi sostituiti dall'avv. ALDINI Per ià contumace nessuno compare Controparte_1 Per ià contumace nessuno compare Controparte_1
Il giudice invita parte ricorrente a precisare le conclusioni. Parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.09.2025. Il difensore di parte ricorrente dichiara di rinuciare a presenziare alla lettura della sentenza. Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in Camera di Consiglio, all'esito della quale pronuncia sentenza ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni ha pronunciato ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2669/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. IB Parte_1 P.IVA_1 NL e dell'avv. GUASTADISEGNI NICOLA, elettivamente domiciliato in CORTE DON GIULIANO BOTTICELLI, N. 98, 47521 CESENA presso il difensore avv. IB NL
ATTORE – RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 C.F. ) Controparte_1 P.IVA_3
CONVENUTI – RESISTENTI NON COSTITUITI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso all'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale della causa, ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., come segue:
- Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni telematicamente depositato in data 22.09.2025 ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare: In via principale: dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. IC 49437 e per l'effetto condannare e i CP_1 suoi aventi causa, a riconsegnare immediatamente alla ricorrente l'immobile così come descritto in narrativa: l'immobile sito nel Comune di Campogalliano, Via Grieco, così identificato catastalmente: appezzamento di terreno edificabile, senza sovrastanti fabbricati, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 19, mappale 362, ha. 0.29.00, semin. arbor., R.D. € 25,31, R.A. € 32,20. Sempre in via principale: per l'effetto condannare e i suoi aventi causa, a pagare un'indennità per l'abusiva occupazione a CP_1 decorrere dall'1 luglio 2024 pari all'importo del canone contrattualmente dovuto pari ad € 9.594,65 oltre IVA, sino alla data della effettiva riconsegna. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali.”;
- Parte resistente è contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 2 di 7 Con ricorso ritualmente notificato, (di seguito anche senza indicazione del Parte_1 tipo sociale o anche solo concedente e/o proprietario) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Forlì, le società e (di seguito anch'esse indicate senza tipo Controparte_1 Controparte_1 sociale) al fine di conseguire, previa dichiarazione di intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, concluso in data 8 maggio 2009 tra e la società utilizzatrice Parte_1 ed in seguito ceduto da quest'ultima all'odierna parte resistente, in forza di atto di CP_2 cessione perfezionato in data 30 maggio 2018, la condanna di e dei suoi aventi causa alla CP_1 immediata riconsegna dell'immobile, oggetto del contratto di locazione finanziaria per cui è causa e sito nel Comune di Campogalliano, via Grieco - identificato catastalmente come segue: appezzamento di terreno edificabile, senza sovrastanti fabbricati, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 19, mappale 362, ha. 0.29.00., semin. arbor., R.D. euro 25,31; R.A euro 32,20 -, nonché la condanna di e dei suoi aventi causa al pagamento di un'indennità per l'abusiva occupazione CP_1 dell'immobile, a decorrere dal 1 luglio 2024, pari all'importo dei canoni contrattualmente dovuti sino alla data della effettiva riconsegna. L'odierna postulante, che produceva il titolo della propria pretesa creditoria, oltre ai documenti che attestano i propri sforzi nel sollecitare ed instare per l'evasione dei canoni dovuti dalla paciscente e ne allegava l'inadempimento grave e di significativo rilievo negoziale, si doleva dell'inadempimento della controparte la quale non aveva più evaso il pagamento dei canoni di locazione CP_1 finanziaria, dovuti ex pacto, a far data dall'aprile 2023. Ciò stante, come si evince dalla documentazione versata in atti, in data 30 maggio 2024 Parte_1 inoltrava a controparte una missiva contenente la propria dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa contemplata nel contratto e giustapposta per fronteggiare alcune ipotesi di inadempimento non tollerato, tra le quali quella in esame e, per l'effetto, invitava la società a CP_1 riconsegnare immediatamente l'immobile concesso in leasing. Non avendo l'utilizzatrice inadempiente, nemmeno in seguito riconsegnato e rilasciato l'immobile, ostacolando così di fatto la retrocessione dello stesso, l'odierna parte ricorrente si determinava ad agire in sede giudiziale, dando atto che, alla data di instaurazione del presente giudizio, l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria risolto era ancora illegittimamente detenuto da CP_1 Il ricorso introduttivo veniva rivolto e notificato anche nei confronti della società conduttrice ordinaria al fine di essere messa a conoscenza della presente lite e dell'opponibilità Controparte_3 anche nei suoi confronti dei provvedimenti che verranno emessi all'esito del giudizio.
All'udienza del 4 giugno 2025 il giudice, verificata la regolarità della notifica PEC del ricorso introduttivo nei confronti delle parti resistenti, non comparse e risultanti non costituite, e ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto di natura documentale, dichiarava la contumacia di CP_1
e di e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e
[...] Controparte_1 contestuale discussione orale, ai sensi degli articoli 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., assegnando termine alle parti per il deposito di brevi note conclusive.
***
Le domande attoree di rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, per intervenuta risoluzione di diritto, e di condanna della società CP_1 e dei suoi aventi causa al pagamento di un'indennità per l'abusiva occupazione a decorrere dal 1
[...] luglio 2024, pari all'importo dei canoni di locazione finanziaria contrattualmente dovuti, sono fondate e, dunque, vengono accolte, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
1. In merito alla contumacia di Controparte_1
Ai fini della decisione della controversia, occorre una preliminare premessa in merito al principio di non contestazione, attesa la natura contumaciale del presente giudizio. L'art. 115 c.p.c. prescrive al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”,
pagina 3 di 7 traducendo in giudizio il principio di disponibilità delle prove. Si impone, pertanto, un preciso onere di contestazione a carico della parte contro la quale la pretesa è rivolta, a patto che la stessa si sia costituita in giudizio;
in concorso con la disposizione di cui all'art. 115 c.p.c, il nostro ordinamento prevede l'istituto della contumacia, quale libera scelta della parte regolarmente convenuta in giudizio di rimanere inattiva, senza, perciò, esercitare il proprio potere di costituzione e di difesa attiva nel processo. Il nostro ordinamento configura la contumacia come una finta contestazione, contemplando la finzione tesa ad equiparare la mancata costituzione in giudizio alla contestazione dei fatti costitutivi allegati dall'attore: tale artifizio comporta un significativo aggravio dell'onere probatorio in capo a quest'ultimo, il quale dovrà provare la fondatezza della propria domanda, anche nell'ipotesi di inattività del convenuto. Si veda, a tal proposito, ex multis, Cass. Civ., Sent. n.14860 del 13.06.2013 a mente della quale, non soltanto si deve escludere che la contumacia elevi la controparte, dispensandola dall'onere della prova, bensì si deve anche considerare la stessa come un comportamento valutabile per trarre argomenti di prova in danno del contumace.
2. Effetti giuridici conseguenti alla risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria, validamente ed efficacemente perfezionatasi tra le parti contraenti
Il presente giudizio trae origine dal contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437 (doc. 1), concluso in data 8 maggio 2009 tra la concedente e la società ed in seguito Parte_1 CP_2 ceduto da quest'ultima all'odierna parte resistente in forza di atto di cessione perfezionato in CP_1 data 30 maggio 2018 (docc. 6-7), avente quali sinallagmatiche controprestazioni la concessione in godimento dell'immobile sito nel Comune di Campogalliano, via Grieco, meglio identificato catastalmente in atti, e la corresponsione dei canoni di locazione per la durata complessiva di 216 mesi, all'esito dei quali l'utilizzatrice si sarebbe riservata l'opzione di acquisto dello stesso immobile. Il contratto de quo, concluso dagli originari paciscenti e devoluto interamente in tutte le sue posizioni giuridiche attive e passive al contraente cessionario, è il portato di una libera manifestazione di volontà dei contraenti: una signoria vera e propria che promana dalle parti le quali, liberamente ed autonomamente, acquisendo il necessario consiglio, nondimeno, senza alcun carico pressorio, hanno accettato ed accolto tutti gli effetti e le conseguenze del negozio giuridico stipulato. Non può che vincolare al suo contenuto, unanimemente convenuto, le parti del rapporto giuridico, per l'effetto, nascente: l'art. 1372 c.c. dispone, infatti, con semplicità ed, al tempo stesso, inequivocabile chiarezza che “il contratto ha forza di legge tra le parti”.
La fattispecie negoziale sottomessa all'attenzione di questo giudice nel caso di specie - contratto di locazione finanziaria - è, senz'altro, pienamente meritevole di tutela giuridica. Atipica ed innominata, in quanto non prevista ab origine nel panorama delle fonti di diritto positivo, nasce dalla prassi dell'esercizio commerciale e la sua origine ha matrice prettamente giurisprudenziale anche se, alla luce della nuova disciplina (legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017), ha conseguito una definizione unitaria, quale fattispecie negoziale autonoma dotata di una propria relativa e peculiare disciplina negoziale sempre ossequiosa della libertà contrattuale dei contraenti. Detto negozio giuridico, dunque, vincola con forza di legge i paciscenti e la sua violazione espone il contraente inadempiente alle conseguenze sanzionatorie previste dal diritto comune. D'altra parte, l'inadempimento della società utilizzatrice subentrata nel rapporto negoziale CP_1 quale cessionario del contratto in esame, estrinsecantesi nella mancata corresponsione di plurimi canoni di locazione finanziaria - come si evince dalla lettura della documentazione offerta in comunicazione (docc. 12 e 14) - è sussumibile in una delle astratte fattispecie già previste in via convenzionale dai contraenti all'art. 22 del regolamento contrattuale di leasing, che integra senza dubbio il contenuto della clausola risolutiva espressa (doc. 1).
A tale specifico proposito, occorre, breviter, ricordare la disciplina normativa in tema di efficacia della clausola risolutiva espressa e i più recenti e condivisibili approdi della giurisprudenza di legittimità a conforto della predetta fattispecie giuridica. pagina 4 di 7 L'art. 1456 c.c. così dispone: “I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva”. Trattasi di risoluzione contrattuale ipso iure, conseguente all'esercizio di un diritto potestativo riconosciuto in capo al privato creditore che, stante l'inadempienza del debitore, vede la propria pretesa creditoria delusa e provvede con atto unilaterale di volontà, recettizio nei riguardi di controparte, a dichiarare di avvalersi della clausola risolutiva espressa, pattuita illo tempore nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti contraenti. La presenza di tale clausola elide il controllo del giudice in ordine alla gravità ed allo spessore dell'inadempimento allegato dal creditore, sicché la pronuncia che venga eventualmente richiesta in sede giudiziale non costituisce sentenza di natura costitutiva, bensì di mero accertamento. La clausola risolutiva espressa attribuisce il potere privato di risoluzione quando concorrano le seguenti due condizioni: in primis, che sia stato specificamente stabilito quali abbiano da essere le prestazioni e le loro relative modalità, la cui mancata esecuzione potrà dar luogo alla risoluzione e, poi, che risulti la volontà delle parti di fare operare la risoluzione non già dalla sentenza del giudice, quanto dalla volizione del creditore deluso. Si deve precisare come sia necessario che risulti anche una tale volontà espressa delle parti, non essendo bastevole il primo presupposto della determinazione dei fatti costituenti una futura eventuale causa di risoluzione, in quanto ciò potrebbe essere fatto al semplice scopo di convenire previamente l'eliminazione di ogni futura discussione circa la gravità o meno dell'inadempimento (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sent. n. 9488/2013, nella quale la S.C osserva che
“l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. tende ad una pronuncia di mero accertamento dell'avvenuta risoluzione di diritto, a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto, in conseguenza dell'esplicita dichiarazione dell'altra parte di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, differenziando tale azione da quella ordinaria di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c., che ha natura costitutiva”; ancora, Cass. Civ., Sent. n. 10935/2003 per cui “in tema di contratti, la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per l'inadempimento di controparte, senza doverne provare l'importanza, e la risoluzione del contratto per il verificarsi del fatto considerato non può essere pronunciata d'ufficio, ma solo se la parte nel cui interesse e la clausola è stata inserita nel contratto dichiari di volersene avvalere”).
Ciò doverosamente premesso, nel caso di specie, è documentato in atti che la concedente
[...]
, in data 30 maggio 2024, stante il grave inadempimento contrattuale della controparte e la Pt_1 sussistenza dei presupposti di legge, abbia voluto risolvere ope legis il contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, esercitando così un diritto che lo stesso regolamento contrattuale, in combinato disposto con l'art. 1456 c.c., consente a garanzia della pretesa creditoria violata (doc. 15). L'ipotesi convenzionale di risoluzione prevista dall'art. 22 del regolamento contrattuale fatta valere ed integrata nell'ambito del rapporto contrattuale per cui è causa è quella per cui “(…) previa costituzione in mora e termine di grazia di giorni 30: mancato pagamento integrale da parte dell'Utilizzatore anche di un solo canone di locazione o di qualsiasi altra somma dovuta alla Concedente in forza del presente contratto (…)”. Il mancato regolare pagamento dei canoni di locazione finanziaria pattuiti, e più volte rinegoziati in favore dell'utilizzatore nel corso del rapporto contrattuale, per oltre euro 500.000,00 oltre IVA, come documentato alla data del 30.05.2024, risale al mese di aprile 2023. Vieppiù, parte attrice ha adeguatamente provato la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando l'inadempimento della controparte che – in assenza di prove contrarie sul punto - continua a detenere sine titulo il bene immobile oggetto del presente giudizio, rimanendo inerziale di fronte ai plurimi solleciti della postulante, e che, scegliendo ex se di non costituirsi in giudizio, non ha assolto l'onere di provare eventuali fatti estintivi, impediti o modificativi dell'altrui pretesa.
3. In merito all'accoglimento della domanda di immediata restituzione dell'immobile pagina 5 di 7 oggetto del contratto di locazione finanziaria e della domanda di corresponsione alla società concedente di una indennità per abusiva occupazione
3.1 L' articolo 22 del contratto in oggetto prevede espressamente che anche una sola delle ipotesi che permettono di risolvere il contratto, determini l'insorgenza dell'obbligo di riconsegnare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di risoluzione contrattuale, l'immobile libero da persone e cose, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, e l'ulteriore obbligazione di corrispondere un'indennità per l'abusiva occupazione, oltre il detto termine, pari all'importo dei canoni dovuti, ivi indicati, come se il contratto di locazione finanziaria fosse ancora operante (doc.1). Peraltro, una tale formale richiesta è stata già formulata stragiudizialmente da nei Parte_1 confronti di senza alcun utile esito (doc. nn. 14 e 15). CP_1 Per tutte le predette ragioni, in sintesi, la domanda di immediato rilascio dell'immobile è fondata. 3.2 Vieppiù, l'importo dovuto a titolo di canone di locazione è stato oggetto, negli anni, di plurimi correttivi che, storicizzando ed attualizzando la pretesa della concedente ed adeguandola alle nascenti esigenze della società utilizzatrice ridefinivano costantemente il piano finanziario CP_1 dei canoni: così traspare dagli atti aggiuntivi sottoscritti dai contraenti, prodotti dall'odierna parte ricorrente che si accompagnano al contratto di locazione finanziaria, aggiornandone il contenuto (docc. 2-3-4-5-7-8-9). In particolare, l'ultimo dei suindicati atti aggiuntivi, rilevante ai fini della quantificazione del canone previsto per il periodo di interesse ai fini della presente decisione, dal 1 luglio 2024 sino alla data della effettiva riconsegna dell'immobile, prevede che il canone di locazione decorrente a far data dal 1 febbraio 2023 al 1 dicembre 2028 è di importo pari ad euro 9.594, 65 cad., oltre IVA. La richiesta di indennizzo economico formulata da parte ricorrente è fondata e trova conforto nel medesimo regolamento contrattuale, segnatamente alla previsione della clausola risolutiva espressa summenzionata e delle conseguenze pattizie che le medesime parti contraenti hanno previsto. In ultima analisi, trattandosi di condanna al pagamento di una somma di denaro, ci si limita a ricordare che come noto in materia di interessi che maturano nelle obbligazioni pecuniarie, l'art. 1282 c.c. dispone che “i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente” e che il successivo art. 1284 c.c. sancisce i vari saggi di interessi applicabili, previsti dall'ordinamento. Nel caso di specie, si deve altresì ricordare che trattandosi di contratto commerciale concluso tra imprenditori il tasso di interesse legale che deve trovare applicazione è quello previsto dal decreto legislativo n. 231/2002, di derivazione eurounitaria e finalizzato a contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti nei rapporti commerciali tra imprese. In conclusione ed in sintesi, la domanda giudiziale della parte ricorrente, articolata nella duplice richiesta di condanna della società utilizzatrice inadempiente e dei suoi aventi causa alla CP_1 riconsegna immediata dell'immobile de quo, nonché di pagamento da parte di quest'ultima di un'indennità per l'abusiva occupazione subita a decorrere dall'1.07.2024 – risoluzione contrattuale di diritto avvenuta in data 30.05.2024, con successivo termine di grazia convenzionalmente previsto in giorni trenta -, e fino alla data di pronuncia della presente sentenza (in assenza di prova dell'effettivo rilascio nelle more del bene immobile) risultano adeguatamente sostanziate dalla completa piattaforma documentale offerta in comunicazione dalla parte che agisce in giudizio.
4. In merito alla liquidazione delle spese di lite
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come meglio indicato in dispositivo, in base al valore della controversia (domanda), come previsto dal D.M. n. 55 del 2014, nei valori medi in relazione a tutte le fasi processuali, ad esclusione della fase di trattazione/istruttoria che non è stata espletata e nei valori minimi in relazione alla fase decisoria che si è svolta nelle forme semplificate dell'art. 281 sexies c.p.c. e mediante deposito di un'unica breve memoria conclusiva – con allegata nota spese. La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di pagina 6 di 7 evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto e l'essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio (cfr. Cass. n. 13498 del 29.05.2018). Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 oltre al compenso e alle spese generali, la parte vittoriosa ha, altresì, diritto al rimborso delle spese sostenute debitamente documentate.
Nel caso di specie, non vi è dubbio in merito alla totale soccombenza di parte convenuta non costituita in relazione alle domande proposte nel proprio atto introduttivo da parte attrice, CP_1 come meglio chiarito in motivazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa recante numero 2669/2024, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE le domande attoree proposte dalla concedente nei confronti di parte Parte_1 convenuta non costituita per le ragioni di cui motivazione. CP_1
2. ACCERTA E DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria n. I.C 49437, concluso in data 8 maggio 2009, a far data dal giorno 30.05.2024, in forza di valida ed efficacie clausola risolutiva espressa e, conseguentemente, l'attuale detenzione senza titolo dell'immobile catastalmente identificato ut supra da parte di a far data dal 1.07.2024. Controparte_1
3. ON, per l'effetto, parte convenuta non costituita all'immediato rilascio, in Controparte_1 favore di parte attrice dell'immobile oggetto del predetto contratto di leasing, Parte_1 libero da cose e persone, così catastalmente individuato: appezzamento di terreno edificabile, senza sovrastanti fabbricati, censito al catasto terreni di detto Comune al foglio 19, mappale 362, ha. 0.29.00., semin. arbor., R.D. euro 25,31; R.A euro 32,20.
4. ON parte convenuta non costituita al pagamento di un'indennità per Controparte_1 l'abusiva occupazione dell'immobile a decorrere dal 1.07.2024 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, pari all'importo dei canoni mensili contrattualmente dovuti, pari ad euro 143.919,75 (15 mesi per euro 9.594,65), oltre ad interessi al tasso di cui agli artt. 4 e 5 d. lgs. n. 231/2022 dalla data di scadenza della prima mensilità e via via alla scadenza di ciascuna ulteriore mensilità, sino all'effettivo pagamento.
5. ON parte convenuta non costituita al pagamento a favore di parte attrice Controparte_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.358,00 per compensi;
Parte_1 spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
spese specifiche pari ad euro 545,00 per contributo unificato ed anticipazione forfettaria;
infine, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Forlì, 9 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni
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