Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2006, n. 2507
CASS
Sentenza 7 febbraio 2006

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La soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nel caso di controversia avente per oggetto una questione relativa al periodo del rapporto antecedente al 30 giugno 1998, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Al fine di tale accertamento, non possono invocarsi come indizi decisivi della natura contrattuale dell'azione nè la semplice prospettazione della inosservanza dell'art. 2087 cod. civ., nè la lamentata violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, allorchè il richiamo all'uno o alle altre sia compiuto in funzione esclusivamente strumentale alla dimostrazione dell'elemento psicologico del reato di lesioni colpose e/o della configurabilità dell'illecito. Ma una siffatta irrilevanza di detto richiamo dipende da tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, ossia da una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso; mentre, ove la condotta dell'amministrazione si presenti con caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto di impiego, la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio, poichè l'ingiustizia del danno non è altrimenti configurabile che come conseguenza delle violazioni di taluna delle situazioni giuridiche in cui il rapporto medesimo si articola e si svolge. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con riguardo alla controversia promossa da una infermiera nei confronti della Gestione Liquidatoria di una USL per i danni, patrimoniali, biologici e morali, subiti a seguito delle lesioni cagionate da una degente dell'ospedale psichiatrico presso il quale la lavoratrice prestava servizio, sull'assunto che questa avesse indicato a sostegno della propria domanda elementi oggettivi integranti la violazione dell'obbligo contrattuale di garantire ai dipendenti una sicurezza relazionata allo specifico ambiente lavorativo).

Commentari2

  • 1Giurisprudenza Commentata
    https://www.diritto.it/ · 18 dicembre 2008

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  • 2Staiano Rocchina
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2008

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/02/2006, n. 2507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2507
Data del deposito : 7 febbraio 2006

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