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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2770/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona del Direttore in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. P.IVA_2 nei cui uffici in Via Freguglia, 1, Milano, è per legge domiciliata. Le comunicazioni di cancelleria dovranno essere effettuate al numero di telefax 02.5468004 o all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
-ATTRICE-
CONTRO con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, C.F. e Controparte_1
P.IVA , in persona del procuratore speciale Dott.ssa , nella qualità di procuratrice P.IVA_3 CP_2
a sua volta procuratrice di con sede legale in Conegliano Controparte_3 Controparte_4
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e partita IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Milano, Via Senato 35, presso lo studio degli Avv.ti Albino Agrimi (C.F. PEC C.F._1
e Cristiano Leonarduzzi (C.F. PEC Email_2 C.F._2
, che la rappresentano e difendono in forza del mandato in atti Email_3
-CONVENUTA-
E CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a 20874 CP_5 C.F._3
Busnago (MB) Via Padre G. Stucchi, 3
-CONVENUTO CONTUMACE-
E CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_5 rappresentante pro tempore
-CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
[...
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare la prevalenza del credito privilegiato vantato dall Parte_1 sul credito ipotecario reclamato da nell'interesse di e per l'effetto Pt_1 Controparte_1 Controparte_4 adottare un nuovo progetto di distribuzione che tenga conto di quanto sopra accertato. Vinte le spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: in via principale e nel merito
- Rigettare per i motivi esposti in narrativa l'avversa opposizione e, per l'effetto dichiarare e confermare che il credito ipotecario di prevale sul credito rivendicato dall' CP_4 Parte_1
- Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni pagina 2 di 7 prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n.
2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ.
24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011,
n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I,
2.10.2023, n. 1666).
Osservato in fatto che:
• in data 21 gennaio 2020 veniva convertito in pignoramento immobiliare (procedura esecutiva immobiliare RGE n. 25/2020) il sequestro conservativo promosso da Parte_1 nei confronti di in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei
[...] CP_5
Conti per mancato versamento di proventi derivanti dal gioco del lotto;
• in particolare, detto pignoramento insiste sui beni immobili di proprietà del debitore siti in Agrate
Brianza, meglio identificati come segue:
- Via Alcide De Gasperi snc piano S1, foglio 23, part. 293, sub 18, cat. c/6, classe 4, cons 30 mq, rendita
83,67, diritti e oneri reali: 1/1 proprietà;
- Via Alcide De Gasperi snc piano S1, foglio 23, part. 293, sub 6, cat. a/2, classe 2, cons 4,5 mq, rendita
429,95, diritti e oneri reali: 1/1 proprietà;
pagina 3 di 7 - foglio 23, part. 282, qualità seminativo I, are 1, ca 62, reddito dominicale 1,05, reddito agrario 1, diritti e oneri reali: 3065/10000;
• in data 27 ottobre 2020 e per essa quale mandataria Controparte_4 Controparte_1
interveniva nella procedura esecutiva RGE n. 25/2020 quale creditrice titolare di ipoteca
[...] volontaria iscritta il 18 giugno 2010 presso la Conservatoria dei RR.II di Milano 2 ai nr.
76652/18224 in forza di un contratto di mutuo fondiario, con atto pubblico a rogito del notaio in
Agrate Brianza (MB) dott.ssa rep. 8492 – racc. 4109; Persona_1
• in data 14 settembre 2023 il G.E. approvava il progetto di distribuzione nel quale il credito privilegiato ex art. 216 comma 3 d.lgs. n. 174/2016 dell'odierna attrice veniva ritenuto di rango inferiore rispetto a quello ipotecario vantato da Controparte_4
• avverso tale ordinanza proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo di avere diritto ad essere preferita rispetto a CP_4
[...]
• con pronuncia del 27 febbraio 2024 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dall'odierna attrice e assegnava termine ex art. 618 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito;
• in particolare, il Giudice dell'Esecuzione precisava che il credito vantato da Parte_1 non poteva essere preferito rispetto a quello ipotecario di dal
[...] Controparte_4 momento che: “il privilegio invocato da ex art. 216 comma 3 del D.Lgs Parte_1
26 agosto 2016, n. 174 non è un privilegio immobiliare speciale non essendo specificamente previsti dalla legge beni determinati su cui esercitarlo né può essere ritenuto un privilegio immobiliare generale atteso che la norma citata (art.
216 comma 3 del D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174: “Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo
2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della
Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile”), limitandosi a stabilire con generico riferimento a beni mobili e immobili che il privilegio in esame è collocato in fondo all'ordine previsto dal codice civile, non appare idonea, in assenza di una espressa indicazione in tal senso, a derogare al principio, desumibile dall'art. 2746 cod. civ., secondo cui il privilegio immobiliare può essere soltanto speciale”;
• con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_4 CP_5 Controparte_7
pagina 4 di 7 al fine di sentire dichiarare la prevalenza del proprio credito privilegiato sul credito CP_6 ipotecario vantato da Controparte_4
• a fondamento delle proprie domande l'attrice esponeva di essere titolare di un privilegio ex art. 216 comma 3 d.lgs. 174/2016, norma che richiama il dispositivo dell'art. 2750 c.c. secondo cui ai privilegi previsti da leggi speciali si applica la disciplina ordinaria e, di conseguenza, anche l'art. 2748 comma 2 c.c., che prevede che: “i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente”;
• con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 giugno 2024 si costituiva in giudizio e per essa quale mandataria contestando in toto Controparte_4 Controparte_1 gli assunti attorei ed eccependo che il credito vantato dall'attrice non aveva diritto ad essere preferito ex art. 2748 c.c. non presentando il carattere della specialità;
• dichiarata la contumacia degli altri convenuti, veniva fissata l'udienza di prima comparizione al 12 settembre 2024;
• al termine di tale udienza, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art 189 c.p.c. per il deposito degli atti ivi indicati;
• con provvedimento del 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Premesso in diritto che:
• l'art. 2746 c.c. sancisce che: “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”;
• il privilegio speciale, pertanto, può essere sia mobiliare che immobiliare e costituisce un diritto reale di garanzia che può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio medesimo, essendo giustificato dalla particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita;
• in particolare, l'art. 2748 comma 2 c.c. accorda al titolare di privilegio speciale immobiliare il diritto di essere preferito rispetto ad altri creditori, tra cui sono compresi anche i creditori ipotecari, ad eccezione dei soli casi in cui sia la legge a prevedere espressa deroga;
• la ratio della preferenza del privilegio speciale immobiliare sull'ipoteca poggia sul presupposto che solo in presenza di un privilegio speciale il creditore ipotecario è astrattamente messo nelle condizioni di valutare quali siano i crediti che possano minare la garanzia reale concessa in suo favore;
pagina 5 di 7 • al contrario, salvi i casi derogatori previsti dalla legge, il privilegio generale, che non attribuisce diritto di sequela e può essere esercitato solo fin quando i beni facciano parte del patrimonio del debitore, può essere esclusivamente di tipo mobiliare;
• l'Ordinamento italiano, pertanto, prevede l'ammissibilità del privilegio generale immobiliare solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge;
• tutte le disposizioni normative relative ai privilegi, infatti, sono ritenute eccezionali, in quanto in deroga al principio generale della par condicio creditorum nel concorso tra creditori e come tali non sono suscettibili di applicazione analogica.
Applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che:
• è titolare di privilegio ex art. 216 comma 3 d.lgs n. 174/2016, Parte_1 il quale sancisce che: “Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili
e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.”
• tale privilegio non può essere ritenuto privilegio immobiliare generale, atteso che la norma citata non è di per sé idonea, in assenza di espressa previsione legale, a derogare al dispositivo dell'art. 2746 c.c., secondo cui il privilegio immobiliare può essere soltanto speciale;
• parimenti, il privilegio vantato dall'odierna attrice non costituisce neppure privilegio immobiliare speciale, non essendovi specifica indicazione dei beni su cui insiste, limitandosi la norma a fare un generico riferimento a beni mobili e immobili;
• a fronte di quanto sopra, al caso di specie non è applicabile l'art. 2748 c.c., e, pertanto, l'odierna attrice non ha diritto ad essere preferita rispetto al creditore ipotecario.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1 contro e ogni
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_8 diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara prevalente il credito ipotecario vantato da rispetto al credito privilegiato Controparte_4 vantato da Parte_1
- conferma il progetto di distribuzione approvato in data 14 settembre 2023;
- condanna al pagamento della somma di € 8.000,00 oltre IVA, Parte_1
CPA e spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
(c.f. ), in persona del Direttore in Parte_1 P.IVA_1 carica, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano (C.F. P.IVA_2 nei cui uffici in Via Freguglia, 1, Milano, è per legge domiciliata. Le comunicazioni di cancelleria dovranno essere effettuate al numero di telefax 02.5468004 o all'indirizzo di posta elettronica
Email_1
-ATTRICE-
CONTRO con sede legale in Milano, Via Valtellina, 15/17, C.F. e Controparte_1
P.IVA , in persona del procuratore speciale Dott.ssa , nella qualità di procuratrice P.IVA_3 CP_2
a sua volta procuratrice di con sede legale in Conegliano Controparte_3 Controparte_4
(TV), Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e partita IVA , elettivamente domiciliata in P.IVA_4
Milano, Via Senato 35, presso lo studio degli Avv.ti Albino Agrimi (C.F. PEC C.F._1
e Cristiano Leonarduzzi (C.F. PEC Email_2 C.F._2
, che la rappresentano e difendono in forza del mandato in atti Email_3
-CONVENUTA-
E CONTRO
pagina 1 di 7 (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a 20874 CP_5 C.F._3
Busnago (MB) Via Padre G. Stucchi, 3
-CONVENUTO CONTUMACE-
E CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_6 P.IVA_5 rappresentante pro tempore
-CONVENUTA CONTUMACE-
OGGETTO: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c.
I procuratori delle parti, come sopra costituitisi, nel termine assegnato con deposito telematico, rassegnavano le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
[...
“Voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare la prevalenza del credito privilegiato vantato dall Parte_1 sul credito ipotecario reclamato da nell'interesse di e per l'effetto Pt_1 Controparte_1 Controparte_4 adottare un nuovo progetto di distribuzione che tenga conto di quanto sopra accertato. Vinte le spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: in via principale e nel merito
- Rigettare per i motivi esposti in narrativa l'avversa opposizione e, per l'effetto dichiarare e confermare che il credito ipotecario di prevale sul credito rivendicato dall' CP_4 Parte_1
- Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni pagina 2 di 7 prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n. 5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n.
2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509; Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ.
24.11.2011, n. 24843; Cass. civ. 27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011,
n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009, n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I,
2.10.2023, n. 1666).
Osservato in fatto che:
• in data 21 gennaio 2020 veniva convertito in pignoramento immobiliare (procedura esecutiva immobiliare RGE n. 25/2020) il sequestro conservativo promosso da Parte_1 nei confronti di in forza di sentenza di condanna emessa dalla Corte dei
[...] CP_5
Conti per mancato versamento di proventi derivanti dal gioco del lotto;
• in particolare, detto pignoramento insiste sui beni immobili di proprietà del debitore siti in Agrate
Brianza, meglio identificati come segue:
- Via Alcide De Gasperi snc piano S1, foglio 23, part. 293, sub 18, cat. c/6, classe 4, cons 30 mq, rendita
83,67, diritti e oneri reali: 1/1 proprietà;
- Via Alcide De Gasperi snc piano S1, foglio 23, part. 293, sub 6, cat. a/2, classe 2, cons 4,5 mq, rendita
429,95, diritti e oneri reali: 1/1 proprietà;
pagina 3 di 7 - foglio 23, part. 282, qualità seminativo I, are 1, ca 62, reddito dominicale 1,05, reddito agrario 1, diritti e oneri reali: 3065/10000;
• in data 27 ottobre 2020 e per essa quale mandataria Controparte_4 Controparte_1
interveniva nella procedura esecutiva RGE n. 25/2020 quale creditrice titolare di ipoteca
[...] volontaria iscritta il 18 giugno 2010 presso la Conservatoria dei RR.II di Milano 2 ai nr.
76652/18224 in forza di un contratto di mutuo fondiario, con atto pubblico a rogito del notaio in
Agrate Brianza (MB) dott.ssa rep. 8492 – racc. 4109; Persona_1
• in data 14 settembre 2023 il G.E. approvava il progetto di distribuzione nel quale il credito privilegiato ex art. 216 comma 3 d.lgs. n. 174/2016 dell'odierna attrice veniva ritenuto di rango inferiore rispetto a quello ipotecario vantato da Controparte_4
• avverso tale ordinanza proponeva opposizione agli atti Parte_1 esecutivi ex art. 617 c.p.c., sostenendo di avere diritto ad essere preferita rispetto a CP_4
[...]
• con pronuncia del 27 febbraio 2024 il G.E. rigettava l'istanza di sospensione della procedura esecutiva formulata dall'odierna attrice e assegnava termine ex art. 618 c.p.c. per l'introduzione del giudizio di merito;
• in particolare, il Giudice dell'Esecuzione precisava che il credito vantato da Parte_1 non poteva essere preferito rispetto a quello ipotecario di dal
[...] Controparte_4 momento che: “il privilegio invocato da ex art. 216 comma 3 del D.Lgs Parte_1
26 agosto 2016, n. 174 non è un privilegio immobiliare speciale non essendo specificamente previsti dalla legge beni determinati su cui esercitarlo né può essere ritenuto un privilegio immobiliare generale atteso che la norma citata (art.
216 comma 3 del D.Lgs 26 agosto 2016, n. 174: “Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo
2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della
Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile”), limitandosi a stabilire con generico riferimento a beni mobili e immobili che il privilegio in esame è collocato in fondo all'ordine previsto dal codice civile, non appare idonea, in assenza di una espressa indicazione in tal senso, a derogare al principio, desumibile dall'art. 2746 cod. civ., secondo cui il privilegio immobiliare può essere soltanto speciale”;
• con atto di citazione ex art. 618 c.p.c. ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio e Controparte_4 CP_5 Controparte_7
pagina 4 di 7 al fine di sentire dichiarare la prevalenza del proprio credito privilegiato sul credito CP_6 ipotecario vantato da Controparte_4
• a fondamento delle proprie domande l'attrice esponeva di essere titolare di un privilegio ex art. 216 comma 3 d.lgs. 174/2016, norma che richiama il dispositivo dell'art. 2750 c.c. secondo cui ai privilegi previsti da leggi speciali si applica la disciplina ordinaria e, di conseguenza, anche l'art. 2748 comma 2 c.c., che prevede che: “i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente”;
• con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 giugno 2024 si costituiva in giudizio e per essa quale mandataria contestando in toto Controparte_4 Controparte_1 gli assunti attorei ed eccependo che il credito vantato dall'attrice non aveva diritto ad essere preferito ex art. 2748 c.c. non presentando il carattere della specialità;
• dichiarata la contumacia degli altri convenuti, veniva fissata l'udienza di prima comparizione al 12 settembre 2024;
• al termine di tale udienza, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art 189 c.p.c. per il deposito degli atti ivi indicati;
• con provvedimento del 15 maggio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Premesso in diritto che:
• l'art. 2746 c.c. sancisce che: “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”;
• il privilegio speciale, pertanto, può essere sia mobiliare che immobiliare e costituisce un diritto reale di garanzia che può esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio medesimo, essendo giustificato dalla particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita;
• in particolare, l'art. 2748 comma 2 c.c. accorda al titolare di privilegio speciale immobiliare il diritto di essere preferito rispetto ad altri creditori, tra cui sono compresi anche i creditori ipotecari, ad eccezione dei soli casi in cui sia la legge a prevedere espressa deroga;
• la ratio della preferenza del privilegio speciale immobiliare sull'ipoteca poggia sul presupposto che solo in presenza di un privilegio speciale il creditore ipotecario è astrattamente messo nelle condizioni di valutare quali siano i crediti che possano minare la garanzia reale concessa in suo favore;
pagina 5 di 7 • al contrario, salvi i casi derogatori previsti dalla legge, il privilegio generale, che non attribuisce diritto di sequela e può essere esercitato solo fin quando i beni facciano parte del patrimonio del debitore, può essere esclusivamente di tipo mobiliare;
• l'Ordinamento italiano, pertanto, prevede l'ammissibilità del privilegio generale immobiliare solo ed esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge;
• tutte le disposizioni normative relative ai privilegi, infatti, sono ritenute eccezionali, in quanto in deroga al principio generale della par condicio creditorum nel concorso tra creditori e come tali non sono suscettibili di applicazione analogica.
Applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che:
• è titolare di privilegio ex art. 216 comma 3 d.lgs n. 174/2016, Parte_1 il quale sancisce che: “Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili
e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.”
• tale privilegio non può essere ritenuto privilegio immobiliare generale, atteso che la norma citata non è di per sé idonea, in assenza di espressa previsione legale, a derogare al dispositivo dell'art. 2746 c.c., secondo cui il privilegio immobiliare può essere soltanto speciale;
• parimenti, il privilegio vantato dall'odierna attrice non costituisce neppure privilegio immobiliare speciale, non essendovi specifica indicazione dei beni su cui insiste, limitandosi la norma a fare un generico riferimento a beni mobili e immobili;
• a fronte di quanto sopra, al caso di specie non è applicabile l'art. 2748 c.c., e, pertanto, l'odierna attrice non ha diritto ad essere preferita rispetto al creditore ipotecario.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1 contro e ogni
[...] Controparte_4 CP_5 Controparte_8 diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o assorbite, così provvede:
pagina 6 di 7 - dichiara prevalente il credito ipotecario vantato da rispetto al credito privilegiato Controparte_4 vantato da Parte_1
- conferma il progetto di distribuzione approvato in data 14 settembre 2023;
- condanna al pagamento della somma di € 8.000,00 oltre IVA, Parte_1
CPA e spese generali, a titolo di rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_4
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 20 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
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