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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/02/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.743/22 RG -alla quale è stata riunita la n.872/22- avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1276/2022 dell'8.3.2022 del Tribunale di Napoli
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale procuratore Pt_1 della rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Ingala CP_1
APPELLANTE-APPELLATO
E
rappresentata e difesa dall'avv.to A. Seccia Controparte_2
APPELLATA-APPELLANTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado la otteneva d.i. per euro 4.170,05 oltre CP_2 interessi a titolo di ricalcolo della pensione di reversibilità per il periodo dall'1.1.17 al 30.11.19; l' opponeva Pt_1 tempestivamente il d.i. e con la sentenza impugnata il G.L. accoglieva l'opposizione revocando il d.i. e condannando l' al Pt_1 pagamento in favore della della somma di euro 1.746,10 CP_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. L' (anche nella qualità di mandatario della appella Pt_1 CP_1 la sentenza nella parte in cui il Giudicante ha affermato la sussistenza di un credito della di € 1.746,10, CP_2 eccependo che tale somma era estranea al thema decidendum limitato alla corresponsione della somma di € 4.170,05 a titolo di ratei di reversibilità arretrati per gli anni 2018 e 2019.
In particolare l' evidenzia che il G.L. aveva affermato che Pt_1
“deve ritenersi che il pagamento della somma di € 5.414,07 (netta) non sia integralmente satisfattivo del credito vantato. Il credito complessivo della opposta ammonta a lordi € 8.630,01, somma che al netto delle trattenute IRPEF (23%), è pari a € 6.645,10. …
Residua, dunque, la somma di € 1.746,10 al pagamento della quale va condannato l ” ma che, invero, la somma portata nel d.i. Pt_1 era stata pagata integralmente con il rateo di pensione di marzo
2020 (cfr. TE08 e cedolino 03/2020: € 8.630,01) prima della emissione (30.3.20) e notificazione del d.i. (22.5.20) e che la somma era stata quantificata e comunicata alla CP_2 precedentemente allo stesso ricorso monitorio (datato 17.02.2020).
Il G.L. avrebbe, dunque, dovuto revocare il D.I. per avvenuto integrale pagamento e non tener conto della affermazione della opposta di aver conseguito un diverso decreto ingiuntivo di €
4.459,96 per cui la somma dei due D.I. era pari ad € 8.630,01 ed ingiustificata appariva la trattenuta di € 1.746,10 operata sul cedolino del 03/2020.
L' invoca i principi dettati dalla S.C. in relazione Pt_1 all'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una pag. 2/7 posizione processuale di convenuto, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato “ancora dovuta a la somma di € 1.746,10 e, pertanto, Controparte_2 condanna l' al pagamento in suo favore di tale somma, oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge”.
In ordine all'appello spiegato dall' la replica: Pt_1 CP_2
-che con nota del 6.11.16 l' le aveva comunicato di aver Pt_1 maturato, fino al 30/11/2016, un credito pari ad euro 4.459,96, per il quale otteneva il decreto ingiuntivo n.264/2020, ritualmente notificato all' e non opposto, Pt_1
-che con nota del 24.10.19 l' le aveva comunicato di aver Pt_1 maturato, fino al 30/11/2019, un credito pari ad euro 4.170,05, per il quale otteneva il decreto ingiuntivo n.393/2020 oggetto di causa,
-che pertanto il proprio credito ammontava a € 8.630,01 lordi pari ad € 6.645,10 netti,
-che l'1.3.2020 l' le aveva corrisposto la minor somma netta Pt_1 di € 4.899,00,
-che costituendosi nel giudizio di primo grado l' aveva Pt_1 allegato che la differenza di € 1.746,10 non sarebbe stata corrisposta perché trattenuta in compensazione di un precedente addebito,
-che solo in sede di opposizione aveva scoperto che la predetta trattenuta trovava la sua genesi in un presunto addebito precedente di cui l' nulla provava (limitandosi alla Pt_1 produzione di un cedolino interno), proponendo, a sua volta, appello in ordine alla ingiustificata (a suo dire) compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado nonostante l'accertamento pieno del proprio diritto di credito.
*********
pag. 3/7 L'appello spiegato dall' è infondato. Pt_1
Proprio in applicazione dei consolidati principi della S.C. in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve rilevarsi come nella comparsa di risposta al giudizio di opposizione le conclusioni dell'opposta erano le CP_2 seguenti: “1) Accertare e dichiarare che il credito che, alla luce delle suesposte considerazioni, la sig.ra è Controparte_2 creditrice dell' per il residuale importo netto pari ad euro € Pt_1
1.746,10. 2) Conseguenze di legge in ordine alle spese.”.
Secondo il più recente arresto della S.C. (SS.UU. n. 26727/2024)
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c.”.
Nel caso di specie non solo la aveva articolato la CP_2 specifica richiesta di condanna al pagamento della (ulteriore) somma di euro 1.746,10 tempestivamente nella comparsa di risposta, ma la richiesta doveva e poteva ritenersi collegata alla prestazione oggetto di causa (quindi al petitum ed alla causa petendi) proprio sulla scorta del comportamento processuale e documentale dell' . CP_3
Ed infatti l' aveva provveduto a pagare nel marzo 2020 ambedue Pt_1 gli importi di cui ai dd.ii. ottenuti dalla (quello per CP_2 euro 4.459,96 fondato sulla comunicazione del 2016 a titolo Pt_1
pag. 4/7 di pensione di reversibilità e non opposto dall' medesimo, CP_3
e quello per euro 4.170,05 oggetto di causa e fondato sulla comunicazione del 24.10.19 sempre a titolo di riliquidazione Pt_1
d'ufficio della pensione di reversibilità) ma nel modello TE08 prodotto nel giudizio di opposizione (al fine di documentare il pagamento di ambedue le predette somme) risultava un “recupero crediti” per l'importo di euro 1.746,10 portato in detrazione dall' , quindi proprio la somma di cui la aveva CP_3 CP_2 chiesto la condanna (quale attore sostanziale) nel giudizio di opposizione.
Peraltro la predetta somma è indicata nel modello TE08 relativo alla comunicazione mensile alla pensionata in cui viene liquidato il rateo pensionistico di marzo 2020 e vengono corrisposti gli arretrati per cui la somma portata a recupero, in difetto di ulteriori specificazioni da parte dell' (invero mai fornite né Pt_1 in primo grado né nel presente grado), deve ritenersi relativa proprio alla prestazione pensionistica di cui la è CP_2 titolare (sul punto S.C. sez. I n.9933/22: “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda
pag. 5/7 riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”).
Infondato è anche l'appello della in ordine alla CP_2 disposta compensazione delle spese di lite in primo grado.
Ed invero risulta come il Giudice di primo grado abbia compensato le spese in quanto il pagamento da parte dell della somma Pt_1 portata nel decreto ingiuntivo (pienamente satisfattivo) è avvenuto prima della emissione dello stesso (cfr. in sentenza “Le spese, considerato l'esito della lite e la circostanza che il pagamento, quantunque non integrale, è avvenuto in data
01.03.2020, ossia prima della data di emissione del decreto ingiuntivo (30.03.2020) vanno integralmente compensate”) tenuto conto del principio processuale secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del presente grado vanno compensate per reciproca soccombenza.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art.1 co.17 della legge 24 dicembre
2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi pag. 6/7 di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal
31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta gli appelli;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.2.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.743/22 RG -alla quale è stata riunita la n.872/22- avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
1276/2022 dell'8.3.2022 del Tribunale di Napoli
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., anche quale procuratore Pt_1 della rappresentato e difeso dall'avv. A. M. Ingala CP_1
APPELLANTE-APPELLATO
E
rappresentata e difesa dall'avv.to A. Seccia Controparte_2
APPELLATA-APPELLANTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
In primo grado la otteneva d.i. per euro 4.170,05 oltre CP_2 interessi a titolo di ricalcolo della pensione di reversibilità per il periodo dall'1.1.17 al 30.11.19; l' opponeva Pt_1 tempestivamente il d.i. e con la sentenza impugnata il G.L. accoglieva l'opposizione revocando il d.i. e condannando l' al Pt_1 pagamento in favore della della somma di euro 1.746,10 CP_2 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. L' (anche nella qualità di mandatario della appella Pt_1 CP_1 la sentenza nella parte in cui il Giudicante ha affermato la sussistenza di un credito della di € 1.746,10, CP_2 eccependo che tale somma era estranea al thema decidendum limitato alla corresponsione della somma di € 4.170,05 a titolo di ratei di reversibilità arretrati per gli anni 2018 e 2019.
In particolare l' evidenzia che il G.L. aveva affermato che Pt_1
“deve ritenersi che il pagamento della somma di € 5.414,07 (netta) non sia integralmente satisfattivo del credito vantato. Il credito complessivo della opposta ammonta a lordi € 8.630,01, somma che al netto delle trattenute IRPEF (23%), è pari a € 6.645,10. …
Residua, dunque, la somma di € 1.746,10 al pagamento della quale va condannato l ” ma che, invero, la somma portata nel d.i. Pt_1 era stata pagata integralmente con il rateo di pensione di marzo
2020 (cfr. TE08 e cedolino 03/2020: € 8.630,01) prima della emissione (30.3.20) e notificazione del d.i. (22.5.20) e che la somma era stata quantificata e comunicata alla CP_2 precedentemente allo stesso ricorso monitorio (datato 17.02.2020).
Il G.L. avrebbe, dunque, dovuto revocare il D.I. per avvenuto integrale pagamento e non tener conto della affermazione della opposta di aver conseguito un diverso decreto ingiuntivo di €
4.459,96 per cui la somma dei due D.I. era pari ad € 8.630,01 ed ingiustificata appariva la trattenuta di € 1.746,10 operata sul cedolino del 03/2020.
L' invoca i principi dettati dalla S.C. in relazione Pt_1 all'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una pag. 2/7 posizione processuale di convenuto, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato “ancora dovuta a la somma di € 1.746,10 e, pertanto, Controparte_2 condanna l' al pagamento in suo favore di tale somma, oltre Pt_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge”.
In ordine all'appello spiegato dall' la replica: Pt_1 CP_2
-che con nota del 6.11.16 l' le aveva comunicato di aver Pt_1 maturato, fino al 30/11/2016, un credito pari ad euro 4.459,96, per il quale otteneva il decreto ingiuntivo n.264/2020, ritualmente notificato all' e non opposto, Pt_1
-che con nota del 24.10.19 l' le aveva comunicato di aver Pt_1 maturato, fino al 30/11/2019, un credito pari ad euro 4.170,05, per il quale otteneva il decreto ingiuntivo n.393/2020 oggetto di causa,
-che pertanto il proprio credito ammontava a € 8.630,01 lordi pari ad € 6.645,10 netti,
-che l'1.3.2020 l' le aveva corrisposto la minor somma netta Pt_1 di € 4.899,00,
-che costituendosi nel giudizio di primo grado l' aveva Pt_1 allegato che la differenza di € 1.746,10 non sarebbe stata corrisposta perché trattenuta in compensazione di un precedente addebito,
-che solo in sede di opposizione aveva scoperto che la predetta trattenuta trovava la sua genesi in un presunto addebito precedente di cui l' nulla provava (limitandosi alla Pt_1 produzione di un cedolino interno), proponendo, a sua volta, appello in ordine alla ingiustificata (a suo dire) compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di primo grado nonostante l'accertamento pieno del proprio diritto di credito.
*********
pag. 3/7 L'appello spiegato dall' è infondato. Pt_1
Proprio in applicazione dei consolidati principi della S.C. in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve rilevarsi come nella comparsa di risposta al giudizio di opposizione le conclusioni dell'opposta erano le CP_2 seguenti: “1) Accertare e dichiarare che il credito che, alla luce delle suesposte considerazioni, la sig.ra è Controparte_2 creditrice dell' per il residuale importo netto pari ad euro € Pt_1
1.746,10. 2) Conseguenze di legge in ordine alle spese.”.
Secondo il più recente arresto della S.C. (SS.UU. n. 26727/2024)
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in via monitoria, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l'opponente si avvalga dello "ius variandi" posteriormente all'atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non "stricto sensu" riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c.”.
Nel caso di specie non solo la aveva articolato la CP_2 specifica richiesta di condanna al pagamento della (ulteriore) somma di euro 1.746,10 tempestivamente nella comparsa di risposta, ma la richiesta doveva e poteva ritenersi collegata alla prestazione oggetto di causa (quindi al petitum ed alla causa petendi) proprio sulla scorta del comportamento processuale e documentale dell' . CP_3
Ed infatti l' aveva provveduto a pagare nel marzo 2020 ambedue Pt_1 gli importi di cui ai dd.ii. ottenuti dalla (quello per CP_2 euro 4.459,96 fondato sulla comunicazione del 2016 a titolo Pt_1
pag. 4/7 di pensione di reversibilità e non opposto dall' medesimo, CP_3
e quello per euro 4.170,05 oggetto di causa e fondato sulla comunicazione del 24.10.19 sempre a titolo di riliquidazione Pt_1
d'ufficio della pensione di reversibilità) ma nel modello TE08 prodotto nel giudizio di opposizione (al fine di documentare il pagamento di ambedue le predette somme) risultava un “recupero crediti” per l'importo di euro 1.746,10 portato in detrazione dall' , quindi proprio la somma di cui la aveva CP_3 CP_2 chiesto la condanna (quale attore sostanziale) nel giudizio di opposizione.
Peraltro la predetta somma è indicata nel modello TE08 relativo alla comunicazione mensile alla pensionata in cui viene liquidato il rateo pensionistico di marzo 2020 e vengono corrisposti gli arretrati per cui la somma portata a recupero, in difetto di ulteriori specificazioni da parte dell' (invero mai fornite né Pt_1 in primo grado né nel presente grado), deve ritenersi relativa proprio alla prestazione pensionistica di cui la è CP_2 titolare (sul punto S.C. sez. I n.9933/22: “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda
pag. 5/7 riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”).
Infondato è anche l'appello della in ordine alla CP_2 disposta compensazione delle spese di lite in primo grado.
Ed invero risulta come il Giudice di primo grado abbia compensato le spese in quanto il pagamento da parte dell della somma Pt_1 portata nel decreto ingiuntivo (pienamente satisfattivo) è avvenuto prima della emissione dello stesso (cfr. in sentenza “Le spese, considerato l'esito della lite e la circostanza che il pagamento, quantunque non integrale, è avvenuto in data
01.03.2020, ossia prima della data di emissione del decreto ingiuntivo (30.03.2020) vanno integralmente compensate”) tenuto conto del principio processuale secondo cui la fase monitoria e quella di opposizione del procedimento di ingiunzione fanno parte di un unico processo, il cui complessivo svolgimento ed esito finale determinano la regolamentazione delle spese processuali.
Le spese del presente grado vanno compensate per reciproca soccombenza.
Nella fattispecie con riguardo alle contrapposte impugnazioni è applicabile ratione temporis l'art.1 co.17 della legge 24 dicembre
2012 n.228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui
l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n.228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi pag. 6/7 di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal
31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-rigetta gli appelli;
-compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Napoli 10.2.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7