Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
NRG 5733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 5733/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 6.11.2024 in seguito ad udienza in trattazione scritta, promossa
DA
(c.f. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. CINGARI GAETANO, giusta procura speciale estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante dell'atto di citazione in appello
-Appellante-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MICCOLIS Controparte_1 C.F._1
VITO ANTONIO, giusta procura speciale alle liti rilasciata originariamente su foglio separato e materialmente congiunto all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Pt_1
-Appellata-
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
(C.F.: , in persona del legale rappresentante p.t.;
[...] P.IVA_2
-Appellata contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha impugnato la sentenza n. 2114/2022 del 28.07.2022, pubblicata in Parte_1 data 08.08.2022, non notificata, con la quale il Giudice di Pace di accoglieva il ricorso Pt_1 proposto da avverso la cartella di pagamento n.10620200010150874000, Controparte_1 emessa per la complessiva somma di euro 558,79, a lei notificata in data 17.03.2022 a seguito di mancato pagamento di sanzione per violazione del C.d.S., ed espressamente statuiva: “Accoglie l'atto di opposizione e per l'effetto, annulla la predetta cartella e tutti gli atti connessi e consequenziali;
condanna il , in persona del Sindaco p.t. e l' , Parte_1 Controparte_2
1
L'appellante impugnava la sentenza indicata eccependo:
1) l'erronea applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, nel punto in cui il GDP espressamente statuiva: “Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità della opposizione proposta ex art.615 c.p.c. che si applica quando viene contestato il diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, per cui con riguardo alla competenza per territorio, al rito e al regime delle impugnazioni si applicano le regole del codice di procedura civile.”
Parte appellante deduceva, invero, che il GDP avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta e non qualificarla quale azione finalizzata a dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento (“sebbene veicolandola erroneamente sub art.615 c.p.c.”); che l'opponente avrebbe dovuto proporre opposizione con ricorso anziché con atto di citazione notificato il 02.05.2022 “ben oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto (a far data dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 17/03/2022)”; ed ancora che l'opponente aveva impugnato la relata di notificazione dei verbali di accertamento solo nel corso dell'udienza del 30.06.2022 e non nell'atto introduttivo, “introducendo pertanto un motivo di opposizione ben oltre lo spirare del termine perentorio di cui al citato art.7 del D.Lgs. n.150/2011”.
2) l'erronea applicazione dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e art. 8 della L.890/1982. L'appellante, si duoleva del fatto che il Giudice di Pace aveva ritenuto non provata la notificazione del verbale di contestazione della violazione del CDS, per mancata produzione degli avvisi di recapito, nel punto in cui espressamente asseriva che: “Il ha depositato Pt_1 Parte_1 un avviso di ricevimento del 23/06/2016 diretto a , ma non è indicato l'atto Controparte_1
a cui si riferisce;
ha depositato altresì un avviso di ricevimento del 30/06/2016 in cui non si evince in quale città, cosa e a chi è stato inviato il plico” e ancora: “Era onere del Parte_1
la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della seconda raccomandata
[...] Parte contenente la;
quest'ultimo si è limitato a produrre giudizialmente soltanto l'avviso di ricevimento della prima raccomandata (quella contenente l'avviso di accertamento notificando), con l'attestazione dell'agente postale della temporanea assenza del destinatario e dell'avvenuta spedizione della seconda raccomandata prescritta dall'art.6 della legge 890/1982 (CAD)”.
Sul punto l'appellante osservava che “l'onere probatorio incombente sull'Amministrazione, circa la ritualità della notifica del verbale di contestazione alla sig.ra , è stato quindi Controparte_1 pienamente assolto non potendosi rimproverare alcunchè al Civico Ente sulla formazione e utilizzazione dei moduli (cartoline verdi e buste verdi), attività rientrante nella esclusiva sfera di azione degli ufficiali notificatori”.
Ciò posto, espressamente chiedeva:” 1) riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.2114/2022 emessa dal Giudice di Pace di in data 28/07/2022, pubblicata in data 08/08/2022 e NON Pt_1 notificata, resa nel giudizio di primo grado iscritto al n.3331/2022 R.G. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_1
10620200010150874000; 2) per l'effetto, dichiarare esecutiva la cartella di pagamento n.10620200010150874000; 3) per l'effetto, condannare al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del presente giudizio, nonché di quello di primo grado”.
2 Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo il rigetto dell'appello proposto Controparte_1 dal , con vittoria delle spese e competenze legali, con distrazione in favore Parte_1 dell'avv. Vito Antonio Miccolis, in subordine, se accolto l'appello, compensare le spese di lite, in ulteriore subordine, se accolto l'appello, condannare solo alle spese di secondo grado.
Alla prima udienza del 06.02.2023 alla presenza di entrambe le parti, questo Giudice verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di Controparte_3
e acquisito il fascicolo di primo grado, si rinviava per precisazione delle conclusioni, disponendo la trattazione scritta. Con ordinanza del 6.11.2024, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata e delle richieste contenute, si riservava la decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche. Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
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L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato, a mezzo pec, in data 12.10.2022 e iscritto a ruolo in data 15.10.2022, quindi comunque entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (08.08.2022), ed ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di appello e le parti di cui si chiede modifica.
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È fondamentale per valutare anche la ammissibilità dell'appello, qualificare correttamente la domanda proposta da parte attrice in primo grado.
La sig.ra ha proposto in primo grado opposizione alla cartella di pagamento lamentando: CP_1
a) la inesistenza dei titoli esecutivi;
b) la decadenza dell'ente esattore nella parte in cui si chiede il pagamento del verbale emesso dal;
Parte_1
c) la decadenza dell'ente esattore dall'azione di riscossione nella parte in cui si chiede il pagamento del verbale emesso dal per intervenuta prescrizione;
Parte_1
d) la nullità della cartella di pagamento perché non vi è alcun atto amministrativo del Pt_1 che autorizza ad emetterla e l'annullamento della cartella per violazione di legge, poiché non vi è alcuna procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento all' di Controparte_2 riscossione del servizio di riscossione delle sanzioni amministrative.
Nel verbale di prima udienza (30 giugno 2022) il difensore di parte attrice aggiungeva che dalla documentazione depositata emergeva che il ricorrente non ha mai avuto conoscenza della presunta violazione ed ancora nelle note autorizzate spiegava che non vi è prova dell'avvenuta notifica dei verbali presupposti alla cartella nel paragrafo rubricato “inesistenza del titolo esecutivo” (pag.2 note autorizzate 12 luglio 2022).
Ora, al fine di qualificare la domanda occorre osservare che nella sentenza n. 22080 del 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso,
a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della 3 cartella di pagamento”. Il Supremo Consesso Nomofilattico ritiene, poi, necessario svolgere alcune notazioni conclusive, precisando che “restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 c.p.c.
Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 c.d.s. e della l. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato. In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante (riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra), ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo (e di altri) atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 c.p.c. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita”. Viceversa “non si può escludere che, come già affermato da questa Corte a Sezioni Unite in riferimento all'analogo sistema degli accertamenti e delle impugnazioni tributarie (cfr. Cass. S.U. 4 marzo 2008, n. 5791), l'omessa notificazione dell'atto presupposto venga dedotta come ragione di invalidità (derivata) dell'atto esecutivo successivo. Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale”.
Ed allora, applicando tali principi si osserva che, quanto alla dedotta inesistenza del titolo esecutivo
(sub a) non vi è dubbio che il titolo esecutivo sia rappresentato dal verbale prodotto dal che Pt_1 quindi è esistente e che la parte ricorrente abbia dunque aggiunto nei successivi atti di causa su richiamati (verbale di prima udienza e note autorizzate) la eccezione relativa alla mancata prova della notifica del verbale, che incide sulla potestà sanzionatoria dell'ente impositore che deve provvedere alla notifica del verbale nei 90 giorni successivi all'accertamento.
La parte attrice , dunque, tenuto conto delle ragioni (causa petendi) e del petitum esposti – CP_1 ha presentato sotto tale profilo una opposizione che va qualificata come “recuperatoria” ex art.7 del d.lgs. n.150/2011, rimedio omnicomprensivo ed idoneo alla delibazione da parte del giudice ordinario di qualsiasi vizio dell'atto sanzionatorio, compresi i vizi che attengono al procedimento seguito per la sua formazione e, segnatamente, l'omessa o invalida notifica del processo verbale di accertamento dell'infrazione stradale, fatto estintivo/impeditivo della pretesa sanzionatoria posta in executivis.
In tal caso, però, l'azione va esercitata, a pena di inammissibilità, nelle forme e nei termini dell'art.7 del d.lgs. n.150/2011, come già evidenziato, (cfr. Cass. SS UU n. 22080/2017 come confermata più di recente da Cass. 14266/2021), decorrenti dalla notificazione della cartella di pagamento.
Si deve accogliere dunque il primo motivo di impugnazione sollevato da parte appellante e affermare che il giudice di pace, nel delibare la opposizione sotto il profilo poi accolto, non ha qualificata correttamente la domanda, ed ha errato, di conseguenza, nel ritenerla rituale nella parte in cui si deduce la omessa notifica del verbale;
ha errato altresì nell'esaminare il merito della contestazione, preclusa dalla tardiva proposizione della domanda, presentata allorquando era ampiamente spirato il termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella. La cartella esattoriale è stata notificata, Par infatti, il 17.3.2022 (come affermato dall' e non contestato dalla Controparte_4 Pt_3
4
[...] e dunque provato ex art. 115 c.p.c.) mentre la presente opposizione è stata introdotta solo il 2.5.2022 Pa con la notifica della citazione al e all'agente Riscossione e con la iscrizione a Parte_1 ruolo del ricorso il 17.6.2022, per cui è tardiva ed inammissibile, anche a considerare la notifica della citazione per la litispendenza;
e comunque il motivo attinente alla estinzione della pretesa è stato aggiunto in data 30 giugno 2023 nel corso della prima udienza e meglio precisato nelle note successive, sicchè la domanda è senza dubbio tardiva.
Così qualificata la domanda e le ragioni di accoglimento del Giudice di Pace, che ha considerato assorbiti tutti gli altri motivi, l'appello è certamente ammissibile.
Si rigetta allora l'eccezione di parte appellata, formulata negli scritti conclusivi, riguardo l'inammissibilità del gravame ex artt.339, comma terzo, e 113, comma secondo, c.p.c. perché il valore della causa è di euro 558,79, posto che, sosteneva: “Le controversie dal giudice di pace fino a 1100 euro sono sempre da considerarsi secondo equità e, pertanto, l'appello è possibile solo per violazioni di norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o di principi regolatori della materia”.
Si evidenzia, invero, che, la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 20734/2016) ha già ripetutamente affermato che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, per espressa disposizione dell'art. 23, comma 11, della legge n. 689 del 1981 [ovvero, oggi «dell'art. 7, comma 10, secondo periodo, d. lgs.
1.9.2011 n. 150] non trova applicazione l'art. 113 comma 2, c.p.c., e non si fa, quindi, luogo a pronunzia secondo equità. Alla medesima conclusione si giungerebbe, comunque, anche in assenza di una disposizione quale quella di cui all'art. 23 citato, in quanto le opposizioni ex art. 22 e ss. I. 689 del 1981 non rientrano nella competenza del giudice di pace stabilita ratione valoris dall'art. 7 c.p.c., cui fa riferimento l'art. 113 c.p.c., ma in quella speciale attribuita dalla legge ratione materiae (così, ex alis, Sez. 2, Sentenza n. 23978 del 19/11/2007, Rv. 600682).
Più di recente, la Cassazione nel ribadire tale principio lo ha esteso alla opposizione alla cartella di pagamento ed ha aggiunto che “D'altra parte, è del tutto logico che la materia dell'opposizione a sanzione amministrativa, cui è assimilabile quella dell'opposizione all'esecuzione in relazione a cartelle esattoriali emesse per il pagamento di sanzioni amministrative, sia sottratta al giudizio di equità, trattandosi della disciplina relativa all'esplicazione di un potere pubblico (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 17212 del 2017).
Vero che, come osserva l'appellato, la Cassazione di recente ha affermato che per ciò che attiene al regime delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace emesse in relazione a cartelle esattoriali emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale : "occorre distinguere: - le opposizioni alla cartella di pagamento in cui la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione (c.d. recuperatorie), appartenenti alla competenza per materia del giudice di pace. Esse devono essere proposte ai sensi dell'art. 7 del
d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella), il quale prevede espressamente che non si applica l'art. 113 secondo comma c.p.c., in relazione alle quali l'appello sulla decisione del giudice di pace è sempre ammissibile (v. Cass. S.U. n. 22080 del 2017); - le opposizioni all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., che qualora non superino il limite di valore di euro 1100, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla I. n. 52 del 2006) sono appellabili esclusivamente in riferimento alle ipotesi ed ai motivi limitati individuati dall'art. 339 terzo comma c.p.c. (v. Cass. n. 23623 del 2019); - le
5 opposizioni agli atti esecutivi, che non sono proponibili dinanzi al giudice di pace, e in relazione alle quali, ove in ipotesi proposte, esaminate nel merito senza che ne sia rilevata l'inammissibilità e rigettate, l'appello, ex art. 617 c.p.c., è comunque sempre inammissibile" (Cassazione 2426/2024) ma la distinzione non rileva nel caso di specie, poiché il Giudice di Pace ha solo esaminato il motivo attinente alla mancata prova della notifica del verbale presupposto alla cartella.
In accoglimento del motivo di appello, allora, la sentenza di primo grado va riformata poiché il
Giudice di Pace ha esaminato l'iter di notificazione del verbale pur essendo la doglianza mossa tardiva e dunque inammissibile.
La opposizione proposta dalla va quindi dichiarata nella parte in cui si contesta la mancata CP_1 prova della notifica del verbale presupposto alla cartella inammissibile.
Si deve osservare, infine, che l'appellato non ha specificamente riproposto i motivi di opposizione assorbiti in primo grado e quindi tali contestazioni si intendono rinunciate ex art. 346 c.p.c. Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione - che costituisce pur sempre una revisio prioris istantiae - nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale: art.
343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendunn del giudizio di primo grado” (Cass. SS. UU. 7940/2019).
In ogni caso, vuole osservarsi che gli altri motivi di opposizione (punto b-c-d) consentono di qualificare parte della domanda come opposizione alla esecuzione, e per quanto anzidetto, la domanda
è dunque ammissibile sotto il profilo temporale, potendo l'opposizione all'esecuzione con cui si contesta il diritto di escutere per fatti successivi alla formazione del titolo essere proposta sine die ma la stessa è comunque da rigettarsi.
Ed infatti, in primo luogo, deve considerarsi inammissibile la opposizione con riferimento ai punti b e d poiché la genericità della formulazione non consente di comprendere le ragioni delle doglianze di parte attrice, considerato altresì che l'esecuzione forzata intrapresa sulla base di ordinanza ingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della l.
n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita, dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata l. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28529 del 08/11/2018 (Rv. 651635 - 01)).
Quanto alla dedotta prescrizione (sub c) si rileva che il motivo di opposizione è comunque infondato, considerato che se è vero che se si considera che l'accertamento della violazione della sanzione amministrativa (a prescindere dalla validità della notifica del verbale che vale qui solo per dimostrare che non vi è stato atto interruttivo) è avvenuto in data 9.4.2016 (verbale n. 19627/2016) (cfr. fascicolo primo grado , la prescrizione quinquennale avrebbe dovuto trovare compimento alla data Pt_1 del 09.4.2021, tuttavia, l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia") ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle
6 disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, il quale ai commi 2 e 3 prescrive che “
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali
e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
3. L non Controparte_5 procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Secondo recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, “occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione
a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (in tal senso, Cassazione civile sez. I, 15/01/2025, (ud. 28/11/2024, dep. 15/01/2025), n.960). Ne deriva che a prescindere dal periodo in cui si è formato il ruolo ed è stato reso esecutivo, per effetto del richiamo all'art. 12 d.lgs. 159/2015, il termine di sospensione si applica.
Alla luce quindi di tali normative, nel caso che ci occupa, la scadenza del termine prescrizionale, è stata appositamente spostata al giorno 31.12.2023 (e cioè al 31 dicembre del secondo anno, successivo alla fine del termine di sospensione, intervenuto il 31.08.2021).
La cartella di pagamento oggetto di giudizio è stata notificata alla in data 17.3.2022, prima CP_1 della scadenza del termine prescrizionale e quindi il diritto di riscuotere le sanzioni applicate con il verbale di contravvenzione elevato a carico della sig.ra non risulta prescritto e la cartella CP_1 di pagamento n.10620200010150874000 opposta è stata notificata nei termini previsti dalla legge.
SPESE PROCESSUALI
Considerata la errata qualificazione in primo grado e gli orientamenti giurisprudenziali sopravvenuti in tema di prescrizione, si ritiene sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese almeno del primo grado di giudizio.
Le spese del secondo grado sono a carico dell'appellante in quanto soccombente. Si liquidano per gli onorari complessivamente in € 400,00, considerato il valore della causa e le fasi in cui si è articolato il giudizio, secondo parametri tra minimi e medi previsti dal DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1
, in persona del , nei confronti di , avverso la sentenza n.
[...] Pt_4 Controparte_1
2114/2022 del 28.07.2022 del Giudice di Pace di , pubblicata in data 08.08.2022, non Pt_1 notificata, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e RIFORMA la sentenza impugnata e per l'effetto:
- DICHIARA INAMMISSIBILE e comunque RIGETTA la opposizione proposta da CP_1
innanzi al Giudice di Pace avverso la cartella di pagamento opposta e quindi
[...]
CONFERMA la legittimità della cartella di pagamento n.106 2020 00101508 74 000;
7 - COMPENSA le spese di lite tra le parti:
2) CONDANNA parte appellata al pagamento nei confronti del Controparte_1 [...]
, in persona del Sindaco, della somma di € 400,00, oltre IVA, CA e quanto altro dovuto Parte_1 per legge per onorari e di euro 81,50 per esborsi del presente grado di giudizio.
Così deciso in Taranto, 27.5.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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