Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Presidente Dott. Marcello MAGGI
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
DI TURSI Giudice rel. Dott. Enrica
ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2654 R.G dell'anno 2022, avente ad oggetto: "Divorzio -
Cessazione degli effetti civili del matrimonio".
DA rappresentata e difesa dall'avv. Sellitti Raffaele Parte 1
E rappresentato e difeso dall'avv. Venerito Stefano Parte 2
,
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
FATTO E DIRITTO Parte 1Con ricorso depositato il 03/05/2022 la signora premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Taranto in data 10/07/1985 con il signor [...] Parte 2 ; che dalla loro unione nasceva a Bogotà (Colombia) il 24/05/1992 il figlio Persona 1 che questo Tribunale con decreto emesso in data 09/12/2011 omologava la separazione consensuale fra i predetti coniugi in relazione al giudizio iscritto al n. 3815/2011 rg alle condizioni da costoro indicate congiuntamente nell'accordo allegato al verbale di udienza presidenziale del 01/12/2011, adiva questo
Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma impugnava le avverse richieste formulate nelle conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza del 16/02/2023 la causa veniva riservata per la decisione limitatamente alla statuizione sullo status.
Taranto dalla sig.ra Parte 1 e Parte 2
La causa proseguiva per la risoluzione delle ulteriori questioni controverse e su richiesta delle parti venivano concessi i termini di legge per il deposito di memorie istruttorie e la causa veniva rimessa innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo per l'udienza del
22/06/2023.
Successivamente,all'udienza del 20/02/2025, i coniugi chiedevano congiuntamente un rinvio dell'udienza, da tenersi con le modalita' della trattazione scritta, con la concessione di un termine per il deposito di note scritte congiunte al fine di addivenire ad una definizione consensuale dell'odierno giudizio di divorzio da trasformare da contenzioso in congiunto.
Il Giudice relatore delegato fissava per detti incombenti l'udienza del 03-04-2025 da tenersi con le modalita' della trattazione scritta, venendo assegnate alle parti termine per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle stesse ed autenticato dai di loro difensori entro le ore 9,00 del giorno dell'udienza.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 03/04/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti hanno insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato unitamente alle note difensive in data 21 03 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, avendo in esso le parti regolato i di loro rapporti economici, patrimoniali e con la prole.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
Le spese di giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Parte 1il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone:
[...] nei confronti di Parte 2
DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'accordo prodotto con le note difensive depositate in data 21/03/2025 per l'udienza a trattazione scritta del 03/04/2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, all'udienza del 07 aprile 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
dott. Marcello Maggi Dott.ssa Enrica Di Tursi