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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 808/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 808/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. SALA VERA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. SOGLIANI NICOLA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 24/05/2014 a NOVELLARA (RE) (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2014). Dal matrimonio sono nati le figlia (14/02/2014) e Per_1 Per_2
(21/08/2021). Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 28/06/2023.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶che, dopo la separazione, il marito si è reso responsabile di condotte penalmente rilevanti e al momento è agli arresti domiciliari presso una Comunità di Accoglienza per Adulti sita a Cles (TN);
▶che il marito si disinteressa delle figlie, non chiede loro notizie e solo da qualche mese versa la somma mensile di € 300 per il loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo delle figlie con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il resistente le possa incontrare secondo le modalità e i tempi individuati dal Servizio Sociale e che lo stesso contribuisca al loro mantenimento con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia CP_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che dopo la separazione ha passato un periodo difficile che lo ha portato ad avere problemi penali e a scontare un periodo di arresti domiciliari;
▶di star seguendo un percorso riabilitativo di recupero personale presso il Convento di Sant'Antonio dei Padre Francescani di Cles (TN)
▶che non vi sono i presupposti per un affido esclusivo, dal momento che lo stesso ha sempre collaborato con la moglie e contribuisce al mantenimento delle figlie. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale e che gli incontri con le stesse siano organizzati dal Servizio Sociale fino al termine del periodo di riabilitazione. Ha, inoltre, chiesto di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla moglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bisogna premettere che la presente causa viene decisa integralmente dal Collegio, benché le parti abbiano chiesto di emettere una sentenza parziale e di svolgere ulteriore attività istruttoria, in quanto la causa – a fronte delle deduzioni delle parti e del pacifico stato di fatto che queste hanno ricostruito
– risulta matura per la decisione.
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 28/06/2023 (doc. 4).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre. All'udienza del 10/6/2025, la ricorrente ha riferito del progressivo deteriorarsi dei rapporti tra il padre e le figlie, dovuto alle condotte del alle sue vicende penali. Il nucleo risulta seguito dai Servizi Sociali, CP_1
o disposto – con la collaborazione della ricorrente – che il padre possa sentire le figlie soltanto tramite videochiamate, che peraltro, a quanto riferito, risultano a volte disturbanti per le minori. Le circostanze descritte dalla ricorrente sono sostanzialmente incontestate, dal momento che il resistente ha ammesso di trovarsi in una situazione di “difficoltà” anche psicofisica e di non disporre di un'abitazione propria. Lui stesso ha chiesto che i suoi rapporti con le figlie siano regolamentati dai Servizi Sociali fino al termine del percorso di riabilitazione che sta seguendo. Ebbene, il Collegio ritiene che tale quadro basti a giustificare una pronuncia di affidamento esclusivo delle minori alla madre, posto che il resistente – al di là di una genericamente dichiarata idoneità ad occuparsi delle figlie – riconosce di attraversare un periodo di oggettiva difficoltà che rappresenta un evidente ostacolo ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale delle parti. Sul punto, come già accennato, il Tribunale ritiene che non sia necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, ben potendosi sin d'ora rinnovare l'incarico ai Servizi Sociali affinché supportino il nucleo familiare e si occupino di calendarizzare i contatti tra il e le figlie con i tempi CP_1
e le modalità ritenute più opportune.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 e 4 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo, in particolare, a queste ultime, è pacifico che la ricorrente lavora come assistente sociale con uno stipendio di circa € 1.600 (cfr. doc. 5), mentre il resistente al momento non lavora e si trova in una situazione restrittiva che lo ostacola nel reperimento di un'occupazione (è agli arresti domiciliari presso una Comunità di Accoglienza per Adulti). Sulla base di questi elementi, il Collegio ritiene adeguata la somma di € 300 proposta dal resistente, a cui andrà ad aggiungersi la percezione del 100% dell'assegno unico.
4. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 24/05/2014 a NOVELLARA (RE) (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2014);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novellara per quanto di competenza;
-affida la prole in via esclusiva alla madre, disponendo che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che ne disporranno calendarizzazione e modalità; -pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento delle figlie, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 808/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. SALA VERA;
Parte_1
- RICORRENTE E
con l'avv. SOGLIANI NICOLA;
CP_1
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 10/06/2025, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 24/05/2014 a NOVELLARA (RE) (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2014). Dal matrimonio sono nati le figlia (14/02/2014) e Per_1 Per_2
(21/08/2021). Le parti vivono separate in forza del provvedimento di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 28/06/2023.
ha convenuto in giudizio il marito per chiedere che Parte_1 sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. A tal fine ha allegato:
▶che, dopo la separazione, il marito si è reso responsabile di condotte penalmente rilevanti e al momento è agli arresti domiciliari presso una Comunità di Accoglienza per Adulti sita a Cles (TN);
▶che il marito si disinteressa delle figlie, non chiede loro notizie e solo da qualche mese versa la somma mensile di € 300 per il loro mantenimento. Ha, pertanto, chiesto, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento esclusivo delle figlie con collocazione presso di sé nella casa coniugale, che il resistente le possa incontrare secondo le modalità e i tempi individuati dal Servizio Sociale e che lo stesso contribuisca al loro mantenimento con la somma mensile di € 400, oltre al 50% delle spese straordinarie. si è costituito e non si è opposto alla pronuncia CP_1 sul vincolo, ma ha contestato la ricostruzione della ricorrente, sostenendo:
▶che dopo la separazione ha passato un periodo difficile che lo ha portato ad avere problemi penali e a scontare un periodo di arresti domiciliari;
▶di star seguendo un percorso riabilitativo di recupero personale presso il Convento di Sant'Antonio dei Padre Francescani di Cles (TN)
▶che non vi sono i presupposti per un affido esclusivo, dal momento che lo stesso ha sempre collaborato con la moglie e contribuisce al mantenimento delle figlie. Ha, pertanto, chiesto l'affido condiviso delle minori con collocazione presso la madre nella casa coniugale e che gli incontri con le stesse siano organizzati dal Servizio Sociale fino al termine del periodo di riabilitazione. Ha, inoltre, chiesto di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di € 300, oltre al 50% delle spese straordinarie e che l'assegno unico sia percepito in via esclusiva dalla moglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bisogna premettere che la presente causa viene decisa integralmente dal Collegio, benché le parti abbiano chiesto di emettere una sentenza parziale e di svolgere ulteriore attività istruttoria, in quanto la causa – a fronte delle deduzioni delle parti e del pacifico stato di fatto che queste hanno ricostruito
– risulta matura per la decisione.
1. Domanda di divorzio Ai sensi dell'art. 3, co. 1, n. 2), della l. 898/1970 (così come modificata dalla l. 55/2015), lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nei casi in cui: «b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970; c) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile». Nel caso per cui si procede, la domanda può essere accolta perché ricorrono tutti i presupposti normativi: al momento della proposizione della domanda era, infatti, trascorso il periodo prescritto dalla legge di ininterrotta separazione delle parti decorrente dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale, ed è provato il titolo addotto a sostegno della domanda, vale a dire l'omologa del 28/06/2023 (doc. 4).
2. Affidamento della prole Ai sensi dell'art. 337- ter, co. 1 e 2, c.c., in caso di separazione o divorzio, «il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli». È noto che, secondo giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, tale disposizione va interpretata nel senso che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori costituisce la regola, derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 26587/2009). Nel caso per cui si procede, il Collegio ritiene che vi siano i presupposti per disporre l'affido esclusivo delle minori alla madre. All'udienza del 10/6/2025, la ricorrente ha riferito del progressivo deteriorarsi dei rapporti tra il padre e le figlie, dovuto alle condotte del alle sue vicende penali. Il nucleo risulta seguito dai Servizi Sociali, CP_1
o disposto – con la collaborazione della ricorrente – che il padre possa sentire le figlie soltanto tramite videochiamate, che peraltro, a quanto riferito, risultano a volte disturbanti per le minori. Le circostanze descritte dalla ricorrente sono sostanzialmente incontestate, dal momento che il resistente ha ammesso di trovarsi in una situazione di “difficoltà” anche psicofisica e di non disporre di un'abitazione propria. Lui stesso ha chiesto che i suoi rapporti con le figlie siano regolamentati dai Servizi Sociali fino al termine del percorso di riabilitazione che sta seguendo. Ebbene, il Collegio ritiene che tale quadro basti a giustificare una pronuncia di affidamento esclusivo delle minori alla madre, posto che il resistente – al di là di una genericamente dichiarata idoneità ad occuparsi delle figlie – riconosce di attraversare un periodo di oggettiva difficoltà che rappresenta un evidente ostacolo ad un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale delle parti. Sul punto, come già accennato, il Tribunale ritiene che non sia necessario svolgere ulteriore attività istruttoria, ben potendosi sin d'ora rinnovare l'incarico ai Servizi Sociali affinché supportino il nucleo familiare e si occupino di calendarizzare i contatti tra il e le figlie con i tempi CP_1
e le modalità ritenute più opportune.
3. Mantenimento della prole Ai sensi dell'art. 337-ter, co. 4, c.c., «salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice». La madre provvederà al mantenimento dei figli in via diretta, in quanto collocataria prevalente. Il padre dovrà invece provvedere tramite versamento di un assegno mensile, che andrebbe determinato secondo i parametri appena citati. Tuttavia, nel caso per cui si procede non è stato dedotto o provato nulla in ordine al tenore di vita matrimoniale o alle altre circostanze indicate dalla norma, sicché gli unici parametri possono essere costituiti dall'età della prole (11 e 4 anni) e dalle condizioni economiche delle parti. Con riguardo, in particolare, a queste ultime, è pacifico che la ricorrente lavora come assistente sociale con uno stipendio di circa € 1.600 (cfr. doc. 5), mentre il resistente al momento non lavora e si trova in una situazione restrittiva che lo ostacola nel reperimento di un'occupazione (è agli arresti domiciliari presso una Comunità di Accoglienza per Adulti). Sulla base di questi elementi, il Collegio ritiene adeguata la somma di € 300 proposta dal resistente, a cui andrà ad aggiungersi la percezione del 100% dell'assegno unico.
4. Spese Visto l'esito del giudizio e la soccombenza reciproca di entrambe le parti, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 24/05/2014 a NOVELLARA (RE) (atto n. 4, parte 2, serie A, anno 2014);
-manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Novellara per quanto di competenza;
-affida la prole in via esclusiva alla madre, disponendo che le visite paterne avvengano con l'intermediazione dei Servizi Sociali, che ne disporranno calendarizzazione e modalità; -pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 300 per il mantenimento delle figlie, somma che andrà automaticamente ed annualmente adeguata secondo gli indici Istat;
pone altresì a carico del padre l'obbligo di sostenere il 50% delle spese straordinarie dei figli, da determinarsi secondo il protocollo del Tribunale di Reggio Emilia;
-dispone che la ricorrente percepisca integralmente l'assegno unico;
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 12/6/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli