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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5812 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza – I Unità - composta dai magistrati:
1. dr. Giovanna Guarino Presidente
2. dr. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dr. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. all'esito dell'udienza in trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c del 12 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4301/2023 r. g. affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
appellante
e
C.F. , titolare della omonima ditta Controparte_1 C.F._1 individuale, residente in [...], alla Contrada Peschiera n.9, P.iva n.
, rappresentato e difeso dall' avv.to Francesco Di Domenico C.F. P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliato in alla Via Serafino C.F._2 Pt_1
Soldi n.38, appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 22 L.689/81 titolare della omonima ditta Controparte_1 individuale, proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di
Giudice del Lavoro, avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 104bis/2021 emessa in data 24.06.2021 dall' , con cui era stata Parte_1 comminata la maxi-sanzione ex art. 3 L. 73/2002 come modificato dall'art. 22 c. 1
D.Lgs. n. 151/2015 per la residua somma di euro € 1.800.00, per violazione delle disposizioni del verbale unico di accertamento e notificazione n. AV00002/2016-489-01 dell'11.10.2016.
1.1 A fondamento del ricorso deduceva in fatto:
- che con il verbale unico di accertamento n. AV00002/2016-489-01 dell'11.10.2016, emesso a seguito di accesso ispettivo effettuato presso la ditta in data
30.09.2016, nel corso del quale veniva riscontrata la presenza di una lavoratrice in assenza della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l'istante ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 124 del 2002, era stato diffidato alla regolarizzazione del rapporto di lavoro con conseguente ammissione al pagamento in misura minima delle sanzioni entro 120 gg dalla data di notificazione del suddetto verbale per le violazioni accertate;
- di avere tempestivamente (in data 07.12.2016) provveduto al pagamento dell'importo complessivo di € 1.500,00, come stabilito dal verbale di accertamento;
Con
- che inopinatamente, l' di emetteva ordinanza ingiunzione n. 140 Pt_1 del 19.04.2021, con la quale richiedeva il pagamento della somma complessiva di €
3.300,00, quale sanzione amministrativa per violazione accertata (omesso adempimento pagamento previsto dal verbale unico di accertamento n. AV00002/2016-489-01) – puntualizzando, però, che in caso di avvenuto regolare pagamento di quanto dovuto parte istante avrebbe potuto darne comunicazione all'Ufficio convenuto per il conseguente ritiro dell'ordinanza ingiunzione e/o una sua rideterminazione dell'importo;
- con PEC dell'11.05.2021 parte istante comunicava l'avvenuto pagamento della intera somma dovuta nei termini di legge stabiliti;
Con
- che ciononostante, l' convenuta, preso atto di quanto sopra, annullava l'emessa ordinanza ingiunzione n. 140/2021 ed emetteva l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 140bis/2021 per l'importo residuo di € 1.800,00, ritenendo applicabile al caso di specie la sanzione complessiva di importo pari ad € 3.300,00 per la mancata ottemperanza alla diffida di cui al verbale;
- che la predetta ordinanza andava annullata avendo l'istante tempestivamente adempiuto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti dal verbale di accertamento atto presupposto di suddetta ordinanza-ingiunzione, oltre che provveduto alla regolare assunzione della lavoratrice, con rapporto a tempo indeterminato, orario di lavoro part-time del 50%, a decorrere dal 30.09.2016, sebbene successivamente ridotto a sole 4 ore settimanali per volontà della lavoratrice.
2. Il Tribunale di Avellino in funzione di GL con la sentenza n. 639/2023 del
14.04.2023 ha annullato l'ordinanza ingiunzione n. 104bis/2021 emessa in data
24.06.2021 dall' in mancanza di una condotta Parte_1 addebitabile al datore di lavoro.
3. Interpone appello avverso la predetta sentenza l' Parte_1
, lamentando la violazione dell'art.3 del DL.12/2002 come convertito
[...] nella L.73/2002 e successivamente modificato dall'art. 22 c.1 del Dlgs 151/2015, nonché dell'art. 3 della L.689/81, concludendo per la riforma dell'impugnata sentenza con conseguente condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
3.1 Instauratosi nuovamente il contraddittorio si è costituito che Controparte_1 ha resistito all'avverso dedotto chiedendone il rigetto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
4. Con decreto del Presidente della Corte di Appello di Napoli n.402 del
12/12/2024 è stata disposta la riassegnazione alla Sezione lavoro delle controversie ex art.22 della legge n. 689/1981 pendenti innanzi alla I ed alla V sezione civile, e quindi, tra gli altri, del presente giudizio.
5. Disposta la trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c per l'udienza odierna, entrambe le parti hanno depositato note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1. Il thema decidendum attiene alla procedura premiale della diffida prevista per la
“maxi-sanzione” di cui all'art. 3 DL.12/2002 come convertito nella L.73/2002 e successivamente modificato dall'art.22 c.1 del Dlgs 151/2015, contro il lavoro sommerso.
Il punto controverso riguarda la funzione da attribuire alla condizione, posta al fine di beneficiare del pagamento in misura minima della sanzione, del mantenimento in servizio nei termini di cui alla diffida per almeno tre mesi dei lavoratori coinvolti nell'accertamento ispettivo. Secondo la tesi dell' appellante, tale condizione ha valenza oggettiva e, Parte_1 ai fini della concessione del beneficio sanzionatorio “premiale”, deve realizzarsi compiutamente, a prescindere dalle cause dell'eventuale interruzione.
Secondo la tesi contrapposta sostenuta dalla ditta appellata – accolta dal primo
Giudice – deve invece tenersi conto dell'impossibilità di adempimento datoriale, derivante da causa a questi non imputabile.
2. La procedura speciale di diffida nella fattispecie della “maxisanzione” è prevista dall'art. 22 del d.lgs. 151/2015 che - nel contesto normativo del c.d. Jobs act -, modificando l'articolo 3 d.l. n. 12/2002, conv. dalla l. 73/2002, ha reintrodotto la procedura di diffida per la “maxi-sanzione” del lavoro sommerso, con l'annesso beneficio dell'ammissione al pagamento del minimo edittale delle sanzioni.
Ai fini della concessione di tale beneficio, il datore di lavoro è onerato non solo, come stabilisce la disciplina generale dell'art. 13 del d.lgs. n. 124/2004, di regolarizzare le inosservanze rilevate – nella specie i rapporti di lavoro accertati come sommersi in sede ispettiva – ma anche di mantenere in servizio i lavoratori per un periodo minimo di tre mesi.
In particolare, il datore di lavoro è tenuto a stipulare un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, ovvero un contratto a termine a tempo pieno purché di durata non inferiore a 3 mesi.
2.1 Pertanto, la legge subordina la concessione del beneficio del minimo edittale delle sanzioni alla condizione speciale del mantenimento in servizio dei lavoratori per il periodo minimo menzionato.
La prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni, dei contributi e dei premi previsti va fornita entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione di cui all'art. 13, comma 5, d.lgs. n.
124/2004.
Tale termine, che deroga a quello ordinario di 45 giorni previsto dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 13 cit., si spiega evidentemente con la necessità di consentire, da un lato, al datore di lavoro l'effettivo mantenimento in servizio dei lavoratori per il periodo minimo previsto, e dall'altro, al personale ispettivo la conseguente verifica dell'adempimento.
2.2 Il tenore dell'art. 22 comma 3 ter rivela chiaramente, ad avviso della Corte, come l'adempimento alla diffida costituisca elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, senza che sussista uno spazio per valutare le ragioni del mancato adempimento e, quindi, anche l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al datore di lavoro (in termini cfr. circ. Ministero del lavoro n. 26/2015).
Ne consegue che qualunque ragione ostativa all'effettivo mantenimento del rapporto lavorativo, per il periodo previsto, preclude l'accesso alle agevolazioni sanzionatorie della diffida.
In altri termini non sono rilevanti gli eventuali impedimenti, indipendenti dalla volontà datoriali, alla prosecuzione del rapporto - licenziamento per giusta causa, dimissioni del lavoratore ovvero ulteriori richieste dallo stesso provenienti (quest'ultimo
è il caso sottoposto allo scrutinio della Corte).
3. In definitiva, il trasgressore deve sopportare il rischio dell'interruzione, per qualunque motivo, del periodo di tre mesi di mantenimento in servizio, o dell'impossibilità di instaurare tale rapporto.
3.1 In tali casi, il datore di lavoro non può accedere all'agevolazione dell'estinzione anticipata del procedimento sanzionatorio con il versamento del minimo edittale della sanzione. In tal senso, il verbale unico, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del d.lgs. 124/2004, produce gli effetti della notificazione delle violazioni accertate nei confronti dell'autore delle stesse e degli eventuali obbligati solidali.
4. Va altresì evidenziato che l'ammissione della possibilità di valutare nel merito i motivi dell'inadempimento lascerebbe spazio ad accordi elusivi tra il datore di lavoro ed il lavoratore, finalizzati ad usufruire della riduzione della sanzione evitando nel contempo gli oneri di una regolare assunzione per almeno tre mesi.
4.1. Non va, del resto, dimenticato che l'art. 22 comma 3 ter introduce una agevolazione in favore di un soggetto che è pur sempre sottoposto a sanzione per aver posto in essere una condotta gravemente illecita.
Pertanto, detta agevolazione non può operare in mancanza di una delle condizioni normativamente richieste, non sussistendo possibilità di valutare le ragioni del suo non avveramento e, quindi, anche se non si sia verificata per causa non imputabile al datore di lavoro.
5. Non si ritiene, pertanto corretta l'opzione interpretativa, pur sostenuta da una parte della giurisprudenza di merito, fatta propria dal primo Giudice, e sostenuta dalla Difesa della ditta appellata, secondo cui in tal modo si esporrebbe il datore di lavoro alla perdita del beneficio del pagamento delle sanzioni al minimo edittale, senza che vi sia una sua responsabilità in termini di dolo o colpa;
discostandosi, in tesi, dalle regole di imputazione della responsabilità degli atti negoziali, poiché – ad avviso dei sostenitori di questa teoria - sarebbe irragionevole imputare al datore di lavoro una sanzione in caso di mancanza assoluta di una sua responsabilità.
Tale tesi, come accennato, non è sostenibile.
5.1 È opportuno prendere le mosse dalla disciplina dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, dettata dall'art. 3 della legge n. 689/81, che dispone: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».
Quindi, è pur vero che la responsabilità per illecito amministrativo è non solo personale ma anche colpevole, richiedendo la partecipazione psicologica del soggetto al fatto compiuto. Ne deriva che il sistema sanzionatorio amministrativo, come quello penale, ripudia certamente la responsabilità oggettiva, fondata sul mero nesso di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo.
Nella fattispecie in esame è da escludere la configurabilità di una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, se solo si osserva che questi risponde della condotta colposa o dolosa di aver impiegato personale non denunciato alla pubblica amministrazione, secondo gli ordinari canoni di colpevolezza dell'illecito amministrativo (art. 3 della legge 689 cit.).
5.2. Tuttavia, bisogna osservare che la sintetizzata disciplina dell'elemento psicologico, con la connessa esclusione della responsabilità oggettiva, pertiene al fatto illecito e non già a elementi a questo estranei, quali le condizioni poste dalla legge ai fini della concessione dei benefici di pena.
Ne deriva che, se nella disciplina di quelle condizioni non si rinvengono elementi diretti ad attenuarne il rigore, non pare corretto invocare i principi della responsabilità colposa o dolosa.
La condotta di mantenimento in servizio è, come detto, solo una condizione – esterna all'illecito – per l'ammissione ai benefici sanzionatori e, come tale, non può ritenersi sottoposta ai detti canoni.
5.3 In definitiva, occorre rilevare, dando seguito alla giurisprudenza anche di questa Corte (cfr. sent. Corte Appello Napoli n.2584/2024 del 20.06.2024), che l'adempimento alla diffida costituisce l'elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima, con la conseguenza che il mancato ovvero parziale adempimento anche di uno solo degli obblighi previsti preclude l'accesso al beneficio della diffida, riprendendo vigore le sanzioni previste nei confronti dell'autore degli illeciti accertati.
6. Ne consegue, essendo stato dimostrato il parziale inadempimento alle prescrizioni oggetto di diffida - avendo il provveduto alla assunzione della CP_1 lavoratrice, , con un contratto a tempo indeterminato parziale per un Controparte_3 orario di lavoro inferiore al 50% previsto nella diffida (ovvero solo 4 ore settimanali) -, la legittimità della ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da quanto sopra esposto consegue l'accoglimento dell'appello con riforma dell'impugnata sentenza e conseguente rigetto della domanda dell'originario opponente.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio, le peculiarità della fattispecie controversa, nonché i contrasti non ancora sopiti registrati nella giurisprudenza di merito circa le questioni interpretative dibattute costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, per compensare le spese di lite nella misura della metà, ponendo la residua metà a carico della parte appellata, liquidata come in dispositivo ai sensi del DM 147/22, tenuto conto del valore della lite, nei valori minimi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta la domanda dell'originaria parte ricorrente;
2) compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio per la metà e condanna l'appellato al pagamento della residua metà, che liquida in € 657,00 per il primo grado ed in € 729,00 per il grado di appello oltre IVA, CPA e rimborso come per legge.
Così è deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dr. Francesca Gomez de Ayala dr. Giovanna Guarino