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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROFENA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, con studio in VIA RONDONI, 11 MILANO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CECCOLI PAOLA MARIA e dell'avv. SMALDONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in
VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione contro Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2019 04301472000000012303 emessa dal ai sensi degli art.li 2 Controparte_1
e 3 R.D. n.° 639/1910 e notificata in data 14.11.2019, con la quale le è stato ingiunto il pagamento, entro 30 giorni dalla data della notificazione, della somma di € 78.733,00 a titolo di canoni e oneri accessori per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Milano, via Monte Rotondo 14, nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2016.
La opponente ha preliminarmente dedotto l'illegittimità del ricorso al procedimento di ingiunzione e la nullità del provvedimento opposto, riguardando l'ingiunzione un credito non fondato su idoneo titolo esecutivo ma riguardando una asserita pretesa di natura risarcitoria per responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 cod.civ.
In secondo luogo, la opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti antecedenti al 14 novembre 2014, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod.civ.
pagina 1 di 9 Nel merito ha contestato la dedotta responsabilità extra contrattuale, non sussistendo la dedotta Parte_1 occupazione senza titolo in quanto la attrice aveva tutti i requisiti per occupare l'alloggio, quale componente del nucleo familiare originario di assegnazione dell'unità abitativa.
Con riferimento al quantum, la attrice ha dedotto la genericità e l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito ai parametri adottati per l'autoliquidazione del danno.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Comune ha in primo luogo dedotto che tutto il credito azionato si riferiva all'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile in questione, essendo stato accertato che l'attrice aveva occupato l'immobile che era stato originariamente assegnato ai genitori della stessa dopo il loro decesso.
Il Comune ha evidenziato che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile, sia in quanto traeva fondamento nella accertata abusiva occupazione dell'immobile, sia in quanto la determinazione del canone era fondata sulle previsioni della L.R. n. 27/2007 - poi sostituita dalla LR 27/2009 - e della LR 16/2016, nonché del regolamento regionale n.1/2004 – così come sostituito dal regolamento 4/2017 – ed a livello attuativo da quanto disposto con la delibera di Giunta Comunale 30 del 2009.
In relazione all'eccezione di prescrizione, il ne ha rilevato la infondatezza allegando che si verteva in CP_1 tema di condotta illecita di natura permanente il che impediva il decorso del termine di prescrizione.
In ogni caso il ha evidenziato che l'occupante abusivo dell'immobile era tenuto a pagare l'indennità di CP_1 occupazione e le spese di gestione e che era provata l'esistenza di un danno, dal momento che l'occupazione di un bene del patrimonio di edilizia residenziale pubblica comportava la sottrazione di tale bene alla sua destinazione, l'impossibilità di utilizzarlo e di percepire il canone locatizio determinato in base a dimensioni, tipologia ed ubicazione dell'immobile.
All'esito di numerosi rinvii chiesti dalle parti in vista del perfezionamento di un accordo transattivo e del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare, si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. La legittimità della scelta dell'istituto dell'ingiunzione fiscale cui agli art.li 2 e 3 R.D. 639/1910.
Va premesso che l'opposizione a ingiunzione fiscale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente contribuente assume la veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta, che ha ad oggetto la verifica sia della legittimità dell'ingiunzione, sia, nei limiti delle domande proposte dall'opponente e delle eventuali domande riconvenzionali dell'ente opposto, della legittimità della pretesa medesima sotto l'aspetto sostanziale (cfr. Cass.civ.sez.5, 13 ottobre 2006 n.11027)
Ne deriva che, prima dell'esame delle contestazioni svolte dall'attore su an e quantum del credito, va comunque svolta una verifica sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso al procedimento dell'ingiunzione.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d.
14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico,
pagina 2 di 9 ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass.civ. Sez. U, 25 maggio 2009 n, 11992, Cass.civ., sez. 1, 11 aprile
2016 n. 7076)
Il caso in esame non rientra nel paradigma sopra delineato.
E' pacifico che il credito oggetto dell'ingiunzione riguarda l'indennità richiesta dal Comune per l'occupazione senza titolo da parte di di un alloggio di edilizia residenziale nel periodo dal 2004 al Parte_1
2016, atteso che la detenzione dell'immobile da parte dell'opponente non trova fondamento in un provvedimento di assegnazione dell'ente proprietario, né nella stipula di un contratto di locazione, né ancora in un atto di subentro della parte al precedente assegnatario del bene.
Si tratta quindi di un credito di natura risarcitoria, derivante da fatto illecito costituito dall'occupazione di immobile pubblico destinato all'edilizia ed agevolata in assenza di assegnazione dell'alloggio e della stipula del relativo contratto.
Ciò posto, da un lato, si condivide pienamente quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.5658 del 1994, secondo cui: “lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo
Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di autoaccertamento della P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”
Dall'altro lato, diversamente da quanto allegato dal nella legislazione regionale richiamata non si CP_1 rinvengono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere.
Invero, non risultano contenute previsioni di tale natura né nella legge regionale n.27/2009 ed in quella successiva n. 16/2016, né nei regolamenti regionali 1/2004 e 4/2017, sicché la regolamentazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del 30.1.2009 non è sufficiente ad integrare i sopra citati presupposti, trattandosi di atto di formazione e provenienza unilaterale.
In particolare, il ha quantificato la pretesa sulla base della delibera della Giunta comunale n 30 del CP_1
9.1.2009 che, richiamando le previsioni della L.R 27/2007, al punto 2 lett. c), ha disposto “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per
pagina 3 di 9 gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di € 250,00”
Secondo la prospettazione del tale delibera costituisce attuazione delle previsioni contenute nella CP_1 legislazione regionale e segnatamente di quanto attualmente stabilito nell'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LR 27/2007 e 27/2009) e negli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004.
Tuttavia, l'esame di tale normativa non consente di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità da occupazione abusiva.
Il tema delle occupazioni abusive è affrontato in modo specifico al primo comma dell'art. 6 della LR 27/2007, poi sostituito dall'art. 34 L 27/2009; entrambe le norme sono rubricate “uso razionale del patrimonio” e contengono analoga disciplina.
In particolare, il comma 1 dell'art. 34 (nel testo vigente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria azionata) prevede: “L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede: a) le misure di prevenzione da adottare;
b) le risorse disponibili;
c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra
l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune. Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per
l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti”.
Come è agevole evincere dalla lettura di questa prima disposizione, le misure di contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva da attuare riguardano il controllo e monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di prevenire e di porre tempestivamente rimedio al fenomeno, nonché la sollecita attivazione con la forza pubblica delle procedure per la liberazione dell'immobile, proprio al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali beni mediante assegnazione agli aventi diritto.
Le altre disposizioni della norma non riguardano gli occupanti abusivi.
Al riguardo i commi successivi dell'art. 34 (che riproducono la disciplina dell'art. 6 della LR 27/2007) disciplinano casi differenti e segnatamente: a) l'ipotesi in cui nuclei familiari che occupano una unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative localizzate in prossimità di dimensioni adeguate (comma 2); b) l'ipotesi in cui l'inquilino rifiuti due proposte di mobilità nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione (comma 3); c) il caso degli inquilini che non pagina 4 di 9 forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone (comma 4); d) l'assegnatario moroso (commi 5 e 6); e) la stipula di contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini (comma 7); f) l'utilizzo da parte dell'ente proprietario, d'intesa con il comune, del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all' articolo 8 del r.r. 1/2004 (comma 8); g) le modalità di attuazione degli interventi di sviluppo e di realizzazione dei nuovi interventi di edilizia pubblica (commi 9 e 10).
Orbene, si tratta quindi di disposizioni che si riferiscono ad inquilini regolarmente assegnatari di alloggi, stabilenti maggiorazioni dei canoni connesse a violazioni degli obblighi di collaborazione in capo ai soggetti assegnatari degli alloggi
Anche nel restante testo della L.27/2007 non si rinvengono riferimenti idonei a fondare la tesi del Comune, in quanto le norme relative alla determinazione dei canoni, quali l'art. 3 (così come l'art. 33 della L. 27/2009), fissano criteri applicabili ai soli casi di esistenza di regolare provvedimento di assegnazione dell'alloggio e del contratto di locazione, così come ai casi di inadempimenti degli inquilini, senza menzionare gli occupanti privi di titolo.
Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni contenute della LR.29/2009.
Al riguardo, si osserva che in base all'art. 9 di tale legge, tra le funzioni attribuite ai Comuni, rientrano in base al comma 2 lett. g), “la gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo”.
Tuttavia, nel caso in esame la natura del credito fatto valere dal in sede di ingiunzione, le stesse CP_1 allegazioni dell'ente, il procedimento adottato per la determinazione delle somme portano ad escludere che il abbia inteso esercitare un potere sanzionatorio, tanto più che tale previsione non risulta confermata CP_1 nella successiva LR 16/2016, vigente al momento dell'emissione dell'ingiunzione fiscale.
Manca quini una fonte legale specifica e che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, mentre le citate norme non fissano criteri e parametri predeterminati per il calcolo dell'indennità da occupazione, in una materia in cui , come si evince dagli artt. 9 e 31 della LR 27/2009, sono peraltro prospettabili diversi tipi di canoni in funzione di numerosi fattori inerenti le condizioni e tipologia dell'immobile e le condizioni soggettive dell'avente diritto all'assegnazione.
L'illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale non esime tuttavia dall'esame delle altre questioni dedotte nel giudizio, tenuto conto della richiesta di pagamento svolta dal relativa al minore credito CP_1 oggetto del riconoscimento sottoscritto dalla controparte.
2. L'eccezione di prescrizione del credito
La fonte extra contrattuale della pretesa creditoria azionata comporta l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod.civ.
pagina 5 di 9 Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, il dies a quo non si individua nella data di cessazione della occupazione, ma, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, decorre dal giorno stesso di inizio dell'occupazione, dal momento che il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del bene può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio dell'occupazione (Cass.civ. , sez. III, 25 novembre 2002 n. 16564, Cass.civ., II, 26 maggio 2006 n. 12647).
Ciò posto, occorre considerare che l'ingiunzione è stata notificata alla attrice il 14 novembre 2019.
Risulta dalla documentazione prodotta che sono stati inviate richieste di pagamento delle indennità e degli oneri accessori maturati in data 7 ottobre 2013, 30 giugno 2014, 11 febbraio 2015 e 29 marzo 2016 la cui ricezione, oltre ad essere attestata dall'avviso di ricevimento prodotto, non è neppure contestata dalla parte (doc. 12-15 fascicolo convenuto).
Ne deriva che, in forza delle citate missive e della notifica dell'ingiunzione, risulta interrotta la decorrenza del termine di prescrizione per tutte le annualità dal 2009 in poi.
Risulta invece prescritto il credito per le annualità del 2004, del 2006 e per la parte del credito maturato sino ad ottobre 2008 indicate nell'ingiunzione.
3.La valutazione dell'an e del quantum del credito risarcitorio.
Come emerge dalla documentazione prodotta dal la attrice nel 2021 ha firmato una CP_1 dichiarazione di impegno a pagare la morosità maturata nei confronti dell'ente, nella quale si dà atto che il
Comune ritiene dovuta la somma di €53.348,59, salve eventuali variazioni per importi non ancora addebitati o conguagli e, al contempo, si specifica che si riserva di contestare tale somma, con particolare Parte_1 riferimento alla parte relativa al 2003-2009.
Proprio la apposizione della riserva di contestazione del credito così come quantificato dal non consente CP_1 di ritenere che le parti abbiano raggiunto un accordo sull'ammontare delle somme dovute da , Parte_1 comportante il venire meno della materia del contendere tra le parti né che la attrice abbia riconosciuto la sussistenza della pretesa creditoria nel minore importo indicato in tale documento.
Occorre poi considerare che le parti non hanno indicato i criteri con i quali le stesse hanno proceduto al ricalcolo della somma di € 53.348,59 e che ciò non consente di verificare nell'ambito di tale importo l'ammontare delle somme imputate ad indennità ed oneri per le annualità che risultano prescritte.
Pertanto, occorre verificare la sussistenza e l'entità del credito fatto valere in giudizio, tenuto conto della contestazione dell'attrice anche in punto di criteri di determinazione delle somme richieste.
Ciò posto, la pretesa fatta valere dal riguarda l'indennità da occupazione dell'immobile, calcolata CP_1 secondo il criterio stabilito nella delibera della Giunta n.30 del 9.1.2009, ovvero l'importo massimo del canone, pari al 200% del valore locativo, oltre che l'addebito di spese per mav, bollo e alcune somme richieste per il
2011 e 2013 a titolo di oneri accessori .
Per quanto riguarda tale ultime voci, non vi sono specifiche contestazioni dell'attrice, in quanto i rilievi svolti riguardano le somme antecedenti al 2009, a fronte della riferibilità di tali costi alle annualità dal 2011.
Con riferimento alla prima voce di danno, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 9 In via generale, in caso di occupazione illegittima di un immobile, è ravvisabile un danno in capo al proprietario derivante dalla menomazione della facoltà di godimento, anche indiretta, del bene.
Si tratta di un danno che non è in re ipsa ma che, per la sua particolare evidenza, può essere dimostrato mediante il ricorso a presunzioni semplici purchè vi sia la concreta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa e quindi dell'intenzione del proprietario di mettere a reddito l'immobile (Cass.civ., sez.3, 24 aprile 2019 n.11203 e
Cass.civ.,sez.3, 5 ottobre 2020 n. 21272).
Nel caso in esame il ha svolto specifiche allegazioni sul punto, mettendo in evidenza come la precipua CP_1 modalità di utilizzo degli immobili di edilizia residenziale sia quella della assegnazione ai soggetti richiedenti ed inseriti nelle apposite graduatorie e come il pagamento delle relative indennità costituiscano entrate dell'ente destinate a consentire la sostenibilità di tale sistema.
Al riguardo, la disciplina di settore relativa agli immobili di edilizia residenziale pubblica risponde sia alla finalità di consentire la fruizione degli alloggi a nuclei familiari e soggetti necessitanti di particolari protezioni, sia alla finalità di valorizzazione dei beni facenti parte di tale patrimonio, mediante l'attuazione di programmi di gestione e manutenzione dei beni, che vengono per l'appunto finanziati attraverso la percezione dei canoni di locazione (cfr. art. 1,3 e 5 della LR 24/2007 e della successiva LR 27/2009).
Ciò porta ad affermare che l'occupazione abusiva di tali immobili sia, secondo l'idquod plerumque accidit, fonte di danno per l'ente proprietario, che per effetto di tale illecita condotta, viene privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti per effetto della assegnazione e della conseguente stipula del contratto di locazione.
Venendo al quantum, una volta escluso ogni automatismo nella determinazione del danno da occupazione legittima in base alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, va altresì escluso che il criterio utilizzato dal nella citata delibera sia vincolante – non avendo rango normativo primario e quindi CP_1 immediata idoneità a regolare la fattispecie – e che, in ogni caso, possa essere utilizzato come parametro ai fini della liquidazione del pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione del bene.
Ciò in quanto, in base a detta delibera, l'indennità di occupazione, determinata nel valore locativo maggiorato del 200%, corrisponde al canone degli inquilini collocati nell'area di decadenza, nel cui ambito rientrano, in base alla normativa regionale, i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, i nuclei familiari di cui all'articolo
18, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 1/2004 (ovvero quelli che hanno conseguito la titolarità della proprietà o di altri diritti di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a distanza inferiore a 70 km avente caratteristiche analoghe), ed i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del regolamento regionale 1/2004 (art. 31 LR 27/2009).
In base a tali disposizioni, tale tipologia di canoni si applica quindi a casi in cui sono venuti meno i requisiti reddituali per la applicazione dei canoni propri dell'edilizia agevolata – e quindi ad inquilini per cui si potrebbe profilare, in base alla normativa regionale, la futura decadenza dalla assegnazione o che comunque potrebbero continuare a godere dell'immobile per periodi di tempo limitati - e che, per tale motivo, non possono costituire pagina 7 di 9 parametro generale dell'entrata dell'ente pubblico in caso di utilizzazione del bene secondo la sua normale destinazione.
Ciò posto, si rileva che nel conteggio di cui al doc. 18 il Comune ha indicato il valore locativo dell'immobile e che nella comparsa di costituzione la parte ha allegato i criteri di calcolo basati sui coefficienti previsti dalla normativa, relativi ad indice di demografia, superficie dell'unità immobiliare, anno di costruzione, indice di vetustà, indice del costo base, indice di zona (cfr. pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione).
L'attrice, nelle successive memorie, non ha contestato i dati di fatto relativi all'immobile indicati nell'atto e nel prospetto e non ha svolto alcuna osservazione sul valore locativo indicato.
Orbene, una volta individuato il valore locativo anno dell'immobile nella somma indicata dal Comune di €
3404,92 , l'entità del danno va quindi determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod.civ., atteso che, in base a quanto sopra esposto, l'esistenza del pregiudizio risulta provato in via presuntiva in forza di quanto allegato dal oltre che alla luce della destinazione dell'immobile. CP_1
A tal fine, in assenza di ulteriori elementi sui possibili assegnatari, si ritiene che il danno vada stimato nell'importo del valore locativo del bene (cfr. sentenza Corte di Appello di Milano n. 4037/2022).
Ne deriva quindi che, applicando tale criterio al credito non prescritto- ovvero gli ultimi tre mesi del 2009, le annualità dal 2011 al 2016 (non essendo menzionata l'indennità relativa al 2010) e considerato l'indice Istat così come indicato nel prospetto prodotto dal è dovuta a tale titolo la somma di € 26.374,05 (ovvero € CP_1
3.473,66 per il 2009, €3.538,72 per il 2011, €3.629,70 per il 2012, €3.702,14 per il 2013, € 3723,05 per il 2014,
€3.726,25 per il 2015 e 3.729,30 per il 2016, oltre a € 851,23 per le ultime tre mensilità del 2008)
Pertanto, il complessivo credito del ammonta a € 26.539,81 (considerati gli oneri accessori Controparte_1 oggetto dell'ingiunzione e non specificamente contestati).
Trattandosi di credito risarcitorio, va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione e gli interessi da lucro cessante.
La rivalutazione va applicata con decorrenza da gennaio 2017, essendo stati già rivalutate le indennità fino al
2016; gli interessi, da riconoscersi al tasso legale, vanno calcolati sulle singole somme annualmente maturate a titolo di indennità da occupazione via via rivalutate (e quindi a partire dal 1.1.2009 sulla sola indennità dovuta per il 2008, a partire dal 1.1.2010 sulla indennità dovuta nel 2009 e, anno per anno, sull'importo delle ulteriori indennità maturate).
5. Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, che vede la soccombenza reciproca delle parti, dato l'accoglimento solo parziale delle rispettive domande e pretese, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2019 04301472000000012303 emessa dal nei confronti di e notificata in data 14.11.2019; Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 9 -condanna l'attrice al pagamento in favore del di Milano della complessiva somma di € 26.539,81, CP_1 oltre a rivalutazione su tale con decorrenza dal gennaio 2017, nonché agli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle singole somme annualmente maturate a titolo di indennità di occupazione (così come indicato in motivazione) via via rivalutate fino al saldo;
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Serena Nicotra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1005/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROFENA Parte_1 C.F._1
ALESSANDRA, con studio in VIA RONDONI, 11 MILANO
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CECCOLI PAOLA MARIA e dell'avv. SMALDONE SALVATORE, elettivamente domiciliato in
VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note a trattazione scritta depositate telematicamente
SINTESI DELLE DOMANDE DELLE PARTI
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione contro Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 2019 04301472000000012303 emessa dal ai sensi degli art.li 2 Controparte_1
e 3 R.D. n.° 639/1910 e notificata in data 14.11.2019, con la quale le è stato ingiunto il pagamento, entro 30 giorni dalla data della notificazione, della somma di € 78.733,00 a titolo di canoni e oneri accessori per l'occupazione senza titolo dell'immobile sito in Milano, via Monte Rotondo 14, nel periodo compreso tra il 2004 ed il 2016.
La opponente ha preliminarmente dedotto l'illegittimità del ricorso al procedimento di ingiunzione e la nullità del provvedimento opposto, riguardando l'ingiunzione un credito non fondato su idoneo titolo esecutivo ma riguardando una asserita pretesa di natura risarcitoria per responsabilità extra contrattuale ex art. 2043 cod.civ.
In secondo luogo, la opponente ha eccepito la prescrizione dei crediti antecedenti al 14 novembre 2014, in applicazione del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod.civ.
pagina 1 di 9 Nel merito ha contestato la dedotta responsabilità extra contrattuale, non sussistendo la dedotta Parte_1 occupazione senza titolo in quanto la attrice aveva tutti i requisiti per occupare l'alloggio, quale componente del nucleo familiare originario di assegnazione dell'unità abitativa.
Con riferimento al quantum, la attrice ha dedotto la genericità e l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato in merito ai parametri adottati per l'autoliquidazione del danno.
Si è costituito il che ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Il Comune ha in primo luogo dedotto che tutto il credito azionato si riferiva all'indennità di occupazione senza titolo dell'immobile in questione, essendo stato accertato che l'attrice aveva occupato l'immobile che era stato originariamente assegnato ai genitori della stessa dopo il loro decesso.
Il Comune ha evidenziato che il credito azionato era certo, liquido ed esigibile, sia in quanto traeva fondamento nella accertata abusiva occupazione dell'immobile, sia in quanto la determinazione del canone era fondata sulle previsioni della L.R. n. 27/2007 - poi sostituita dalla LR 27/2009 - e della LR 16/2016, nonché del regolamento regionale n.1/2004 – così come sostituito dal regolamento 4/2017 – ed a livello attuativo da quanto disposto con la delibera di Giunta Comunale 30 del 2009.
In relazione all'eccezione di prescrizione, il ne ha rilevato la infondatezza allegando che si verteva in CP_1 tema di condotta illecita di natura permanente il che impediva il decorso del termine di prescrizione.
In ogni caso il ha evidenziato che l'occupante abusivo dell'immobile era tenuto a pagare l'indennità di CP_1 occupazione e le spese di gestione e che era provata l'esistenza di un danno, dal momento che l'occupazione di un bene del patrimonio di edilizia residenziale pubblica comportava la sottrazione di tale bene alla sua destinazione, l'impossibilità di utilizzarlo e di percepire il canone locatizio determinato in base a dimensioni, tipologia ed ubicazione dell'immobile.
All'esito di numerosi rinvii chiesti dalle parti in vista del perfezionamento di un accordo transattivo e del deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruzione, è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Data la pluralità di questioni da affrontare, si procederà alla trattazione dei vari argomenti per capi separati.
1. La legittimità della scelta dell'istituto dell'ingiunzione fiscale cui agli art.li 2 e 3 R.D. 639/1910.
Va premesso che l'opposizione a ingiunzione fiscale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale l'opponente contribuente assume la veste formale e sostanziale di attore e l'amministrazione creditrice quella di parte convenuta, che ha ad oggetto la verifica sia della legittimità dell'ingiunzione, sia, nei limiti delle domande proposte dall'opponente e delle eventuali domande riconvenzionali dell'ente opposto, della legittimità della pretesa medesima sotto l'aspetto sostanziale (cfr. Cass.civ.sez.5, 13 ottobre 2006 n.11027)
Ne deriva che, prima dell'esame delle contestazioni svolte dall'attore su an e quantum del credito, va comunque svolta una verifica sulla sussistenza dei presupposti per il ricorso al procedimento dell'ingiunzione.
In via generale, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, “lo speciale procedimento disciplinato dal r.d.
14 aprile 1910, n. 639 è utilizzabile, da parte della P.A., non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico,
pagina 2 di 9 ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di autoaccertamento della medesima P.A., con il solo limite che il credito in base al quale viene emesso l'ordine di pagare sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua sussistenza, la sua determinazione quantitativa e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali l'Amministrazione dispone di un mero potere di accertamento, restando affidata al giudice del merito la valutazione, in concreto, dell'esistenza dei suindicati presupposti” (Cass.civ. Sez. U, 25 maggio 2009 n, 11992, Cass.civ., sez. 1, 11 aprile
2016 n. 7076)
Il caso in esame non rientra nel paradigma sopra delineato.
E' pacifico che il credito oggetto dell'ingiunzione riguarda l'indennità richiesta dal Comune per l'occupazione senza titolo da parte di di un alloggio di edilizia residenziale nel periodo dal 2004 al Parte_1
2016, atteso che la detenzione dell'immobile da parte dell'opponente non trova fondamento in un provvedimento di assegnazione dell'ente proprietario, né nella stipula di un contratto di locazione, né ancora in un atto di subentro della parte al precedente assegnatario del bene.
Si tratta quindi di un credito di natura risarcitoria, derivante da fatto illecito costituito dall'occupazione di immobile pubblico destinato all'edilizia ed agevolata in assenza di assegnazione dell'alloggio e della stipula del relativo contratto.
Ciò posto, da un lato, si condivide pienamente quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.5658 del 1994, secondo cui: “lo speciale procedimento ingiunzionale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, di cui lo
Stato e gli altri enti pubblici possono avvalersi non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, cumulando in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto e derivando dal potere di autoaccertamento della P.A., non è utilizzabile quando si faccia valere una pretesa al risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, poiché il credito è privo dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità, con la conseguenza che sia la causa giuridica, sia la prova della sussistenza e dell'ammontare del credito stesso restano comunque a carico della P.A. e correlativamente vanno apprezzate dall'autorità giudiziaria”
Dall'altro lato, diversamente da quanto allegato dal nella legislazione regionale richiamata non si CP_1 rinvengono norme regolanti il pagamento di indennità da occupazione abusiva di alloggi di edilizia pubblica e determinanti la misura dell'indennità da corrispondere.
Invero, non risultano contenute previsioni di tale natura né nella legge regionale n.27/2009 ed in quella successiva n. 16/2016, né nei regolamenti regionali 1/2004 e 4/2017, sicché la regolamentazione contenuta nella delibera della Giunta Comunale n. 30 del 30.1.2009 non è sufficiente ad integrare i sopra citati presupposti, trattandosi di atto di formazione e provenienza unilaterale.
In particolare, il ha quantificato la pretesa sulla base della delibera della Giunta comunale n 30 del CP_1
9.1.2009 che, richiamando le previsioni della L.R 27/2007, al punto 2 lett. c), ha disposto “per gli occupanti abusivi, così come per i nuclei familiari non rispondenti alla richiesta di informazioni avanzata in sede di anagrafe utenza la misura del canone verrà attestata sul valore massimo (200% del valore locativo) previsto per
pagina 3 di 9 gli inquilini collocati nell'area di decadenza come disciplinata ai precedenti punti a) e b), fermo restando sempre il pagamento di un canone mensile minimo di € 250,00”
Secondo la prospettazione del tale delibera costituisce attuazione delle previsioni contenute nella CP_1 legislazione regionale e segnatamente di quanto attualmente stabilito nell'art. 26 della L. 16/2016 (che ha sostituito le precedenti LR 27/2007 e 27/2009) e negli artt. 23 del regolamento regionale 4/2017 e 24 del precedente regolamento 1/2004.
Tuttavia, l'esame di tale normativa non consente di affermare l'attribuzione ai Comuni del potere di autoliquidazione in via di autotutela delle indennità da occupazione abusiva.
Il tema delle occupazioni abusive è affrontato in modo specifico al primo comma dell'art. 6 della LR 27/2007, poi sostituito dall'art. 34 L 27/2009; entrambe le norme sono rubricate “uso razionale del patrimonio” e contengono analoga disciplina.
In particolare, il comma 1 dell'art. 34 (nel testo vigente nel periodo cui si riferisce la pretesa creditoria azionata) prevede: “L'ente proprietario ha l'obbligo di adottare ogni iniziativa volta a prevenire il fenomeno delle occupazioni abusive e ad intervenire immediatamente al fine di salvaguardare la legittima destinazione di ogni singola unità abitativa, anche con intese e collaborazioni con le forze dell'ordine. Fermi restando gli obblighi di denuncia e ogni altra attivazione dell'autorità giudiziaria in sede penale e civile, l'ente proprietario provvede a un costante monitoraggio delle situazioni identificando gli occupanti. Gli enti proprietari predispongono un piano per la sicurezza relativo alle unità abitative occupate abusivamente che prevede: a) le misure di prevenzione da adottare;
b) le risorse disponibili;
c) le modalità, concordate con l'autorità che dispone dell'uso della forza pubblica, per assicurare la progressiva liberazione delle unità abitative;
d) le modalità per assicurare il pieno ed efficace utilizzo delle unità abitative temporaneamente non assegnate, provvedendo tra
l'altro alla loro riattazione ed assegnazione;
e) le azioni previste in collaborazione con i servizi sociali del comune. Il piano costituisce allegato al bilancio aziendale. Le inadempienze degli enti proprietari per
l'attuazione delle misure di propria competenza di cui al presente comma costituiscono elementi di valutazione per l'accesso ai successivi finanziamenti”.
Come è agevole evincere dalla lettura di questa prima disposizione, le misure di contrasto al fenomeno dell'occupazione abusiva da attuare riguardano il controllo e monitoraggio del patrimonio immobiliare al fine di prevenire e di porre tempestivamente rimedio al fenomeno, nonché la sollecita attivazione con la forza pubblica delle procedure per la liberazione dell'immobile, proprio al fine di garantire la corretta utilizzazione di tali beni mediante assegnazione agli aventi diritto.
Le altre disposizioni della norma non riguardano gli occupanti abusivi.
Al riguardo i commi successivi dell'art. 34 (che riproducono la disciplina dell'art. 6 della LR 27/2007) disciplinano casi differenti e segnatamente: a) l'ipotesi in cui nuclei familiari che occupano una unità abitativa in sottoutilizzo e rifiutino la proposta di mobilità verso unità abitative localizzate in prossimità di dimensioni adeguate (comma 2); b) l'ipotesi in cui l'inquilino rifiuti due proposte di mobilità nell'ipotesi di piani di mobilità predisposti per interventi manutentivi o di valorizzazione (comma 3); c) il caso degli inquilini che non pagina 4 di 9 forniscono le informazioni richieste al fine di calcolare o aggiornare il canone (comma 4); d) l'assegnatario moroso (commi 5 e 6); e) la stipula di contratti a canoni particolari nel caso di enti o associazioni senza fini di lucro per lo svolgimento di attività sociali per gli inquilini e di artigiani e commercianti per la realizzazione di servizi agli inquilini (comma 7); f) l'utilizzo da parte dell'ente proprietario, d'intesa con il comune, del patrimonio non destinato all'edilizia residenziale pubblica per far fronte allo stato di necessità, accertato dall'autorità giudiziaria o dai servizi sociali del comune, di nuclei familiari in possesso dei requisiti economico patrimoniali di cui all' articolo 8 del r.r. 1/2004 (comma 8); g) le modalità di attuazione degli interventi di sviluppo e di realizzazione dei nuovi interventi di edilizia pubblica (commi 9 e 10).
Orbene, si tratta quindi di disposizioni che si riferiscono ad inquilini regolarmente assegnatari di alloggi, stabilenti maggiorazioni dei canoni connesse a violazioni degli obblighi di collaborazione in capo ai soggetti assegnatari degli alloggi
Anche nel restante testo della L.27/2007 non si rinvengono riferimenti idonei a fondare la tesi del Comune, in quanto le norme relative alla determinazione dei canoni, quali l'art. 3 (così come l'art. 33 della L. 27/2009), fissano criteri applicabili ai soli casi di esistenza di regolare provvedimento di assegnazione dell'alloggio e del contratto di locazione, così come ai casi di inadempimenti degli inquilini, senza menzionare gli occupanti privi di titolo.
Le stesse considerazioni valgono per le disposizioni contenute della LR.29/2009.
Al riguardo, si osserva che in base all'art. 9 di tale legge, tra le funzioni attribuite ai Comuni, rientrano in base al comma 2 lett. g), “la gestione delle riserve di alloggi, della decadenza, della revoca e della comminatoria di sanzioni amministrative in tema di occupazione e detenzione senza titolo”.
Tuttavia, nel caso in esame la natura del credito fatto valere dal in sede di ingiunzione, le stesse CP_1 allegazioni dell'ente, il procedimento adottato per la determinazione delle somme portano ad escludere che il abbia inteso esercitare un potere sanzionatorio, tanto più che tale previsione non risulta confermata CP_1 nella successiva LR 16/2016, vigente al momento dell'emissione dell'ingiunzione fiscale.
Manca quini una fonte legale specifica e che sia univocamente attributiva del potere dell'ente di autoliquidare tale credito di natura risarcitoria, mentre le citate norme non fissano criteri e parametri predeterminati per il calcolo dell'indennità da occupazione, in una materia in cui , come si evince dagli artt. 9 e 31 della LR 27/2009, sono peraltro prospettabili diversi tipi di canoni in funzione di numerosi fattori inerenti le condizioni e tipologia dell'immobile e le condizioni soggettive dell'avente diritto all'assegnazione.
L'illegittimità del ricorso alla procedura di ingiunzione fiscale non esime tuttavia dall'esame delle altre questioni dedotte nel giudizio, tenuto conto della richiesta di pagamento svolta dal relativa al minore credito CP_1 oggetto del riconoscimento sottoscritto dalla controparte.
2. L'eccezione di prescrizione del credito
La fonte extra contrattuale della pretesa creditoria azionata comporta l'applicazione del termine quinquennale di cui all'art. 2947 cod.civ.
pagina 5 di 9 Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, il dies a quo non si individua nella data di cessazione della occupazione, ma, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, decorre dal giorno stesso di inizio dell'occupazione, dal momento che il diritto al risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo del bene può essere esercitato giorno per giorno dalla data di inizio dell'occupazione (Cass.civ. , sez. III, 25 novembre 2002 n. 16564, Cass.civ., II, 26 maggio 2006 n. 12647).
Ciò posto, occorre considerare che l'ingiunzione è stata notificata alla attrice il 14 novembre 2019.
Risulta dalla documentazione prodotta che sono stati inviate richieste di pagamento delle indennità e degli oneri accessori maturati in data 7 ottobre 2013, 30 giugno 2014, 11 febbraio 2015 e 29 marzo 2016 la cui ricezione, oltre ad essere attestata dall'avviso di ricevimento prodotto, non è neppure contestata dalla parte (doc. 12-15 fascicolo convenuto).
Ne deriva che, in forza delle citate missive e della notifica dell'ingiunzione, risulta interrotta la decorrenza del termine di prescrizione per tutte le annualità dal 2009 in poi.
Risulta invece prescritto il credito per le annualità del 2004, del 2006 e per la parte del credito maturato sino ad ottobre 2008 indicate nell'ingiunzione.
3.La valutazione dell'an e del quantum del credito risarcitorio.
Come emerge dalla documentazione prodotta dal la attrice nel 2021 ha firmato una CP_1 dichiarazione di impegno a pagare la morosità maturata nei confronti dell'ente, nella quale si dà atto che il
Comune ritiene dovuta la somma di €53.348,59, salve eventuali variazioni per importi non ancora addebitati o conguagli e, al contempo, si specifica che si riserva di contestare tale somma, con particolare Parte_1 riferimento alla parte relativa al 2003-2009.
Proprio la apposizione della riserva di contestazione del credito così come quantificato dal non consente CP_1 di ritenere che le parti abbiano raggiunto un accordo sull'ammontare delle somme dovute da , Parte_1 comportante il venire meno della materia del contendere tra le parti né che la attrice abbia riconosciuto la sussistenza della pretesa creditoria nel minore importo indicato in tale documento.
Occorre poi considerare che le parti non hanno indicato i criteri con i quali le stesse hanno proceduto al ricalcolo della somma di € 53.348,59 e che ciò non consente di verificare nell'ambito di tale importo l'ammontare delle somme imputate ad indennità ed oneri per le annualità che risultano prescritte.
Pertanto, occorre verificare la sussistenza e l'entità del credito fatto valere in giudizio, tenuto conto della contestazione dell'attrice anche in punto di criteri di determinazione delle somme richieste.
Ciò posto, la pretesa fatta valere dal riguarda l'indennità da occupazione dell'immobile, calcolata CP_1 secondo il criterio stabilito nella delibera della Giunta n.30 del 9.1.2009, ovvero l'importo massimo del canone, pari al 200% del valore locativo, oltre che l'addebito di spese per mav, bollo e alcune somme richieste per il
2011 e 2013 a titolo di oneri accessori .
Per quanto riguarda tale ultime voci, non vi sono specifiche contestazioni dell'attrice, in quanto i rilievi svolti riguardano le somme antecedenti al 2009, a fronte della riferibilità di tali costi alle annualità dal 2011.
Con riferimento alla prima voce di danno, si osserva quanto segue.
pagina 6 di 9 In via generale, in caso di occupazione illegittima di un immobile, è ravvisabile un danno in capo al proprietario derivante dalla menomazione della facoltà di godimento, anche indiretta, del bene.
Si tratta di un danno che non è in re ipsa ma che, per la sua particolare evidenza, può essere dimostrato mediante il ricorso a presunzioni semplici purchè vi sia la concreta allegazione dei fatti costitutivi della pretesa e quindi dell'intenzione del proprietario di mettere a reddito l'immobile (Cass.civ., sez.3, 24 aprile 2019 n.11203 e
Cass.civ.,sez.3, 5 ottobre 2020 n. 21272).
Nel caso in esame il ha svolto specifiche allegazioni sul punto, mettendo in evidenza come la precipua CP_1 modalità di utilizzo degli immobili di edilizia residenziale sia quella della assegnazione ai soggetti richiedenti ed inseriti nelle apposite graduatorie e come il pagamento delle relative indennità costituiscano entrate dell'ente destinate a consentire la sostenibilità di tale sistema.
Al riguardo, la disciplina di settore relativa agli immobili di edilizia residenziale pubblica risponde sia alla finalità di consentire la fruizione degli alloggi a nuclei familiari e soggetti necessitanti di particolari protezioni, sia alla finalità di valorizzazione dei beni facenti parte di tale patrimonio, mediante l'attuazione di programmi di gestione e manutenzione dei beni, che vengono per l'appunto finanziati attraverso la percezione dei canoni di locazione (cfr. art. 1,3 e 5 della LR 24/2007 e della successiva LR 27/2009).
Ciò porta ad affermare che l'occupazione abusiva di tali immobili sia, secondo l'idquod plerumque accidit, fonte di danno per l'ente proprietario, che per effetto di tale illecita condotta, viene privato della facoltà di utilizzazione indiretta dell'immobile mediante l'assegnazione a terzi e del conseguente introito derivante dai canoni percepiti per effetto della assegnazione e della conseguente stipula del contratto di locazione.
Venendo al quantum, una volta escluso ogni automatismo nella determinazione del danno da occupazione legittima in base alle considerazioni svolte nel precedente paragrafo, va altresì escluso che il criterio utilizzato dal nella citata delibera sia vincolante – non avendo rango normativo primario e quindi CP_1 immediata idoneità a regolare la fattispecie – e che, in ogni caso, possa essere utilizzato come parametro ai fini della liquidazione del pregiudizio derivante dalla mancata utilizzazione del bene.
Ciò in quanto, in base a detta delibera, l'indennità di occupazione, determinata nel valore locativo maggiorato del 200%, corrisponde al canone degli inquilini collocati nell'area di decadenza, nel cui ambito rientrano, in base alla normativa regionale, i nuclei con ISEE-ERP superiore a 35.000,00 euro, i nuclei familiari di cui all'articolo
18, comma 1, lettere f) e g) del regolamento regionale 1/2004 (ovvero quelli che hanno conseguito la titolarità della proprietà o di altri diritti di godimento su un alloggio ubicato nella stessa provincia di residenza o a distanza inferiore a 70 km avente caratteristiche analoghe), ed i nuclei familiari che, a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi del medesimo articolo 18, comma 2, superano il triplo dei valori patrimoniali della soglia di cui all'allegato 1, parte III, punto 7 del regolamento regionale 1/2004 (art. 31 LR 27/2009).
In base a tali disposizioni, tale tipologia di canoni si applica quindi a casi in cui sono venuti meno i requisiti reddituali per la applicazione dei canoni propri dell'edilizia agevolata – e quindi ad inquilini per cui si potrebbe profilare, in base alla normativa regionale, la futura decadenza dalla assegnazione o che comunque potrebbero continuare a godere dell'immobile per periodi di tempo limitati - e che, per tale motivo, non possono costituire pagina 7 di 9 parametro generale dell'entrata dell'ente pubblico in caso di utilizzazione del bene secondo la sua normale destinazione.
Ciò posto, si rileva che nel conteggio di cui al doc. 18 il Comune ha indicato il valore locativo dell'immobile e che nella comparsa di costituzione la parte ha allegato i criteri di calcolo basati sui coefficienti previsti dalla normativa, relativi ad indice di demografia, superficie dell'unità immobiliare, anno di costruzione, indice di vetustà, indice del costo base, indice di zona (cfr. pag. 8 e 9 della comparsa di costituzione).
L'attrice, nelle successive memorie, non ha contestato i dati di fatto relativi all'immobile indicati nell'atto e nel prospetto e non ha svolto alcuna osservazione sul valore locativo indicato.
Orbene, una volta individuato il valore locativo anno dell'immobile nella somma indicata dal Comune di €
3404,92 , l'entità del danno va quindi determinata in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 e 2056 cod.civ., atteso che, in base a quanto sopra esposto, l'esistenza del pregiudizio risulta provato in via presuntiva in forza di quanto allegato dal oltre che alla luce della destinazione dell'immobile. CP_1
A tal fine, in assenza di ulteriori elementi sui possibili assegnatari, si ritiene che il danno vada stimato nell'importo del valore locativo del bene (cfr. sentenza Corte di Appello di Milano n. 4037/2022).
Ne deriva quindi che, applicando tale criterio al credito non prescritto- ovvero gli ultimi tre mesi del 2009, le annualità dal 2011 al 2016 (non essendo menzionata l'indennità relativa al 2010) e considerato l'indice Istat così come indicato nel prospetto prodotto dal è dovuta a tale titolo la somma di € 26.374,05 (ovvero € CP_1
3.473,66 per il 2009, €3.538,72 per il 2011, €3.629,70 per il 2012, €3.702,14 per il 2013, € 3723,05 per il 2014,
€3.726,25 per il 2015 e 3.729,30 per il 2016, oltre a € 851,23 per le ultime tre mensilità del 2008)
Pertanto, il complessivo credito del ammonta a € 26.539,81 (considerati gli oneri accessori Controparte_1 oggetto dell'ingiunzione e non specificamente contestati).
Trattandosi di credito risarcitorio, va riconosciuta la rivalutazione sull'importo relativo all'indennità di occupazione e gli interessi da lucro cessante.
La rivalutazione va applicata con decorrenza da gennaio 2017, essendo stati già rivalutate le indennità fino al
2016; gli interessi, da riconoscersi al tasso legale, vanno calcolati sulle singole somme annualmente maturate a titolo di indennità da occupazione via via rivalutate (e quindi a partire dal 1.1.2009 sulla sola indennità dovuta per il 2008, a partire dal 1.1.2010 sulla indennità dovuta nel 2009 e, anno per anno, sull'importo delle ulteriori indennità maturate).
5. Le spese di lite
Tenuto conto dell'esito della lite, che vede la soccombenza reciproca delle parti, dato l'accoglimento solo parziale delle rispettive domande e pretese, va disposta la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento n. 2019 04301472000000012303 emessa dal nei confronti di e notificata in data 14.11.2019; Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 9 -condanna l'attrice al pagamento in favore del di Milano della complessiva somma di € 26.539,81, CP_1 oltre a rivalutazione su tale con decorrenza dal gennaio 2017, nonché agli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle singole somme annualmente maturate a titolo di indennità di occupazione (così come indicato in motivazione) via via rivalutate fino al saldo;
-compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Milano, 30 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Serena Nicotra
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