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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 18.02.2025 la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 22821/2023 R.G.
TRA
, nata a [...] il [...] rapp.ta e difesa dall'avv. Ernesto Maria Parte_1
Cirillo presso il cui studio sito in Napoli alla Via B. Cariteo, 8, elett.te domicilia.
RICORRENTE
E
Unico (P.IV ) in persona del legale rapp.te p.t. Controparte_1 P.IVA_1 dom.to per la carica presso la sede sita in Roma alla via di Casal Boccone, 188/190.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con precedente ricorso ( R.G. n. 20009/2019) il ricorrente in epigrafe adiva il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro onde sentir emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:
Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto delle ricorrenti ad essere inquadrate nel 5° livello – qualifica di “Operatore Specialista di Customer Care” di cui al CCNL vigente;
per l'effetto, condannare la resistente a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrare le lavoratrici nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio.
In via gradata, accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati nel 4° livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al
CCNL vigente e, per l'effetto, condannare la resistente, a far data dalle rispettive assunzioni ovvero da quella diversa che stabilirà il giudicante, ad inquadrare le lavoratrici nella superiore categoria e qualifica nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive la cui quantificazione sarà oggetto di separato giudizio;
il tutto con vittoria delle spese di lite.
In accoglimento della domanda subordinata con sentenza n. 4675/2022 il Tribunale di Napoli accertava il diritto di , e all' inquadramento nel 4° Parte_1 Parte_2 Parte_3 livello – qualifica di “Operatore di Call Center/Customer Care” di cui al CCNL vigente rispettivamente dal 7/12/2011 , dal 4/9/2011 e dal 7/12/2011 ;
Per l'effetto, condannava la resistente, a decorrere dalle date rispettivamente indicate , ad inquadrare le lavoratrici nella superiore categoria e qualifica, nonché al pagamento delle relative differenze retributive e contributive da quantificarsi con separato giudizio;
Rigettava nel resto il ricorso con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la condanna nulla corrispondeva la società alla ricorrente.
Tutto ciò premesso con ricorso depositato in data 4.12.2023 adiva il Tribunale Parte_1 di Napoli in funzione di giudice del lavoro e chiedeva la condanna della al Controparte_1 pagamento delle differenze retributive nella misura di € 6.586,36 ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre regolarizzazione contributiva, interessi legali e rivalutazione monetaria;
”, vinte le spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario. La resistente, ritualmente evocata in giudizio rimaneva contumace nonostante la regolare notifica del ricorso.
Con decreto n. 356/2024 la causa era assegnata alla scrivente.
All' udienza odierna ritenuta la causa matura per la decisione, la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore, sicchè tende solo alla determinazione del quantum .
In merito soccorrono i conteggi forniti da parte ricorrente.
Si osserva in proposito che i dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza con la conseguenza che la relativa contestazione fatta nella memoria di costituzione avrebbe richiesto rilievi precisi e dettagliati.
Tanto premesso devono condividersi i conteggi elaborati da parte attrice, per come rettificati unitamente alle note contabili autorizzate, tenuto conto della contumacia della società resistente che non ha formulato alcun rilievo in ordine alla correttezza dei dati utilizzati e ciò alla luce, anche, di diversi precedenti già adottati da altri Giudici di questa stessa sezione del Tribunale adito (v. tra gli altri Sent. n. 865/2023 est. Cardellicchio e n. 1765/2023 est. Molè).
Osserva, infatti, il giudicante come in virtù del cd. principio di non contestazione il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda che debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte nella comparsa di costituzione e risposta si sia limitata ad una contestazione non sufficientemente chiara e specifica.
Nel caso in esame la società non ha contestato alcunchè rimanendo contumace. Ne consegue che la domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 6.586,36 a titolo di differenze retributive, compresa la differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di € 6.586,36 oltre rivalutazione secondo indice ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo.
-condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 a titolo di onorario, oltre contributo spese e oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli,18-02-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce