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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/04/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6098/2016
Oggi, 16/04/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ANGELO AMATO, per , il quale si riporta alle approntate difese Controparte_1
e chiede l'accoglimento dell'appello principale;
in subordine, chiede, ove ritenuto necessario dal Magistrato, disporsi CTU ricostruttiva del sinistro;
avv.to VINCENZO DI NOLA, per delega dell'avv. STANISLAO ULIANO, per l'impresa il quale si riporta alla depositata memoria illustrativa;
Controparte_2 avv.to MARCO NOTARI, per delega dell'avv. SARA PATERNI, per la compagnia CP_3
il quale si riporta alle predisposte difese e chiede il rigetto dell'appello incidentale.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
pagina 1 di 17
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6098/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1660/16 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato a margine Controparte_1 dell'atto introduttivo, dall'Avv. Angelo Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Egidio del Monte Albino alla Via M. Buonarroti, n. 156;
- APPELLANTE -
E rappresentato e difeso, in virtù di procura a Controparte_4 margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Donato Colucci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Nizza, n. 154;
- APPELLATO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesav, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Stanislao
Uliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in C. Mare di Stabia alla Via
Tavernola, n. 107;
- APPELLATA -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti per notar Per_1
pagina 2 di 17 del 18.12.2014 (rep. 186905 - racc. 30367), dall'Avv. Sara Persona_2
Paterni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pellezzano alla Via S.
Nicola, n. 2;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 16.4.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proprietario della vettura tg. Controparte_4
SA777280, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la compagnia quale impresa assicuratrice per la RCA della propria automobile, nonché il sig. Controparte_6
proprietario del motociclo tg BM75567, al fine di sentirli condannare, ai sensi Controparte_1 dell'art. 149 D. Lgs. n. 209/05, al risarcimento dei danni – all'uopo quantificati in euro 950,00 – asseritamente patiti in conseguenza del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data 4.8.11 nel
Comune di Angri. Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto: che la vettura di proprietà di quest'ultimo, nel citato frangente temporale incolonnata nel traffico veicolare di via Nazionale, sarebbe stata urtata da tergo dal sopraggiungente motociclo di proprietà del sig. che Controparte_1
l'automobile tamponata avrebbe riportato danni alla carrozzeria stimati in euro 950,00.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierno appellante aveva affermato che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al proprietario del motociclo, il cui conducente sarebbe stato “incurante delle più elementari norme concernenti la circolazione stradale”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di primo grado l'impresa invocando la reiezione della domanda attorea. A fondamento del preteso rigetto, Controparte_6
detta convenuta aveva in limine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla scorta dell'argomentazione per la quale, essendo “il veicolo presunto responsabile civile risultato essere sprovvisto di valida copertura assicurativa” per la RCA, l'attore non avrebbe potuto esperire l'azione per l'indennizzo diretto;
sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva de facto sostenuto che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata al sig. , CP_4 giacché l'incidente sarebbe stato causato dal conducente del veicolo attoreo, che avrebbe “svoltato senza concedere la dovuta precedenza”, così finendo per urtare il motociclo del sig. CP_1
All'udienza celebrata in data 22.10.12, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto pagina 3 di 17 introduttivo nei confronti del sig. convenuto non costituitosi, era stato concesso un Controparte_1
termine per la rinnovazione della stessa.
Posta in essere tale rinnovazione, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure il sig.
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea. A sostegno dell'invocata reiezione, la CP_1
difesa del predetto convenuto aveva recisamente contestato la ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta nell'atto introduttivo, assumendo che il sinistro de quo sarebbe verificatosi “per esclusiva responsabilità del conducente” della vettura, giacché il sig. mentre sarebbe stato CP_1 intento a procedere, alla guida del proprio motociclo, via Nazionale, giunto in prossimità dell'incrocio con via Orta Longa, sarebbe stato urtato dalla vettura – da cui era nell'occasione preceduto – di proprietà del sig. , il cui conducente, non essendosi avveduto che il summenzionato centauro CP_4 stesse completando l'intrapresa manovra di sorpasso, avrebbe svoltato a sinistra omettendo di segnalare previamente con l'apposito indicatore di direzione l'intenzione di porre in essere tale manovra.
Di là dall'aver tratteggiato una dinamica dell'incidente del tutto incompatibile rispetto a quella prospettata dall'allora attore, il sig. aveva spiegato domanda riconvenzionale preordinata a CP_1
sentir condannare il sig. proprietario della vettura tg. SA777280, e la compagnia Controparte_4
quale impresa assicuratrice per la RCA della prefata automobile, al risarcimento Controparte_6
dei danni patrimoniali e non che avrebbe subito in conseguenza del sinistro.
Con specifico riguardo ai pregiudizi che il sig. avrebbe sofferto, la difesa di detto convenuto CP_1
aveva dedotto, da un lato, che questi avrebbe riportato lesioni che avrebbero reso necessarie le cure dei sanitari del nosocomio di Scafati, ove gli sarebbero state diagnosticate la “contusione escoriata ginocchio destro e sinistro”, nonché la “contusione escoriata gomito sinistro e contusioni spalla sinistra”; dall'altro, che il veicolo del sig. avrebbe subito danni “alla meccanica e al CP_1 lamierato”, all'uopo quantificati in euro 5.013,24.
All'udienza tenuta in data 9.12.13, l'originario attore aveva chiesto, tenuto conto di quanto eccepito dalla di essere autorizzato ad evocare in giudizio la società quale CP_6 Controparte_5
impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, affinché venisse condannata al risarcimento dei danni che avrebbe subito.
Autorizzata la chiamata in causa, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure, con comparsa di risposta depositata in data 30.9.14, la compagnia quale impresa Controparte_5
designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendo la reiezione della domanda attorea. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa della testé citata compagnia aveva in limine eccepito la prescrizione del diritto fatto valere nei confronti pagina 4 di 17 dell'impresa assicuratrice;
sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; ancora in limine, aveva eccepito l'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt.
145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non sarebbe stata osservante delle prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore.
In relazione al merito, evidenziato che le ricostruzioni della dinamica del sinistro tratteggiate dai proprietari dei veicoli coinvolti nello stesso sarebbero “inconciliabilmente discordanti”, aveva sostenuto che la prospettazione offerta dal sig. sarebbe stata “patentemente sconfessata dai CP_1
danni descritti nel preventivo di riparazione della Panda, localizzati esclusivamente nella parte posteriore”.
Escussi quattro testi e ritenuto non necessario l'espletamento delle invocate CCTTUU, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1660/16 il giudice di pace di Nocera Inferiore ha, da un lato, dichiarato improponibile la domanda risarcitoria avanzata dal sig. per non aver questi dato prova di aver provveduto CP_4 ad inoltrare la richiesta risarcitoria di cui all'art. 145 del Codice delle assicurazioni private;
dall'altro, ha rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale dal sig. in quanto “non provata”, CP_1 assumendo che le deposizioni dei due testi indicati dal predetto convenuto sarebbero state “lacunose ed inattendibili”.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo sostanzialmente in Controparte_1
due motivi.
Con la prima doglianza, la difesa dell'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione dell'impugnata pronuncia sarebbe apodittica ed arbitraria, giacché il primo giudicante non avrebbe in alcun modo indicato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto
“lacunose ed inattendibili” le dichiarazioni rese dai due testi indicati dal sig. CP_1
Con la seconda censura, l'appellante si è doluto della violazione e della falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., assumendo che dal raccolto compendio probatorio potrebbero agevolmente inferirsi la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nella comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure: segnatamente, ha dedotto che dalle deposizioni rese dalle sig.re ed e dai Parte_1 Tes_1
rilievi fotografici versati in atti avrebbe dovuto inferirsi la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il sig. CP_4
invocando la reiezione del proposto appello. A fondamento dell'avanzata pretesa, la difesa
[...]
pagina 5 di 17 del predetto appellato ha dedotto che le dichiarazioni rese dai testi indicati da quest'ultimo infirmerebbero ab imis la dinamica dell'incidente ricostruita dal sig. confermando, invece, CP_1 la prospettazione fattuale offerta nell'atto introduttivo del primo giudizio.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, il sig. ha proposto appello incidentale tardivo, CP_4
articolandolo in un unico motivo, con il quale ha de facto lamentato la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dalla documentazione prodotta risulterebbe l'avvenuto inoltro della messa in mora nei confronti delle controparti.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.2.17, si è costituita la compagnia Controparte_5
quale impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Campania, eccependo la tardività dell'appello incidentale proposto dal sig. sulla Controparte_4 scorta dell'argomentazione per la quale quest'ultimo non potrebbe proficuamente invocare il beneficio dell'impugnazione tardiva, di cui all'art. 334 c.p.c., giacché quella proposta sarebbe “una impugnazione autonoma e non dipendente, diretta a tutelare un interesse dell'impugnazione non scaturito dall'impugnazione principale”; in ogni caso, ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe “omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione” sollevata, chiedendone lo scrutinio nel presente giudizio di gravame.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.2.17, si è costituita la chiedendo il Controparte_6 rigetto dell'appello proposto dal sig. A sostegno della pretesa reiezione, detta compagnia ha CP_1
in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato che le prove offerte dal sig. non sarebbero idonee a CP_1
suffragare la ricostruzione del sinistro tratteggiata dallo stesso, in quanto le deposizioni dei testi indicati dall'odierno appellante sarebbero “carenti, imprecise ed alquanto contraddittorie”; in ogni caso, ha dedotto che, quand'anche l'incidente dovesse ritenersi essersi verificato secondo la dinamica prospettata dal sig. la responsabilità dell'evento lesivo de quo dovrebbe essere ascritta in CP_1 via esclusiva a quest'ultimo, giacché il motociclo di proprietà del sig. in occasione del CP_1
sinistro, sarebbe stato intento a circolare pur in assenza della copertura assicurativa per la RCA.
Disposto l'espletamento di una CTU medica, all'esito dell'attività peritale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla secondo Controparte_6
la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis pagina 6 di 17 applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Sempre in via preliminare, s'impone di scrutinare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale interposto dal sig. , a suffragio della quale l'impresa premesso che detto CP_4 CP_5
gravame sarebbe stato proposto successivamente allo spirare del termine lungo, ha sostenuto che nel caso in esame il sig. non potrebbe proficuamente invocare il beneficio dell'impugnazione CP_4 tardiva, di cui all'art. 334 c.p.c., giacché quella proposta sarebbe “una impugnazione autonoma e non dipendente, diretta a tutelare un interesse dell'impugnazione non scaturito dall'impugnazione principale”.
In ordine a tale eccezione, pare opportuno osservare che, secondo il più recente orientamento della
Suprema Corte, “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. ord. n. 29448/24).
In applicazione delle tratteggiate coordinate ermeneutiche, la formulata eccezione deve essere accolta e, per l'effetto, deve esser dichiarato inammissibile l'appello incidentale, tenuto conto che l'impugnazione del sig. , da un lato, è stata proposta oltre tre mesi dopo che fosse spirato il CP_4 termine lungo;
dall'altro, è relativa al capo della sentenza di prime cure con il quale è stata dichiarata l'improponibilità della domanda risarcitoria spiegata dal sig. , del tutto autonomo rispetto a CP_4 quello investito dall'impugnazione principale.
Ancora in limine, occorre scandagliare l'eccezione d'improponibilità della domanda risarcitoria proposta dal sig. per la violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice CP_1 delle assicurazioni private, a suffragio della quale l'impresa ha dedotto che detto istante non CP_6
avrebbe provveduto ad inoltrare alcuna missiva di messa in mora. Per far ciò, giova evidenziare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Corte di nomofilachia, “la regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i
pagina 7 di 17 principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame” (Cass. ord. n. 29601/17).
Facendo applicazione di tali principi, non può che dichiararsi inammissibile l'eccezione di cui si discorre, giacché, avendo il primo giudicante affermato claris litteris che la domanda spiegata in via riconvenzionale dal sig. “non difetta della condizione necessaria di proponibilità […], come CP_1 risulta dalla lettera racc. a.r. ricevuta dalla in data 11.10.11”, la predetta compagnia – lungi CP_6 dal limitarsi a formulare anche nel presente giudizio l'eccezione di improponibilità – avrebbe dovuto proporre appello incidentale preordinato a sentir riformare tale capo della sentenza.
Tanto atteso, s'impone di esaminare la fondatezza dello spiegato appello principale, i cui due motivi, per ragioni di connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.
– l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce – in tal guisa specificando come la presunzione di cui al I comma si atteggi nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli – che debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti dei veicoli implicati abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord.
n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, pagina 8 di 17 il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n.
24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la
pagina 9 di 17 presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può ritenersi superata, giacché dalle risultanze istruttorie può senz'altro inferirsi l'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa, ma non può arguirsi con sufficiente grado di certezza la dinamica dello stesso, atteso l'insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi indicati dal sig. e quelle dei testi indicati dal sig. (Cass. n. 7479/20, ove si è affermato CP_1 CP_4 che, laddove si riscontri “assoluta incertezza” in ordine alla ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, non possa che operare la presunzione di pari responsabilità di cui al II comma dell'art. 2054 c.c.; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 13727/22, secondo cui, allorquando sia esclusa “la possibilità della esatta ricostruzione dell'incidente, esattamente è imputata pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell'accadimento ed applicato il principio sussidiario della corresponsabilità dettato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.”).
Muovendo dalle deposizioni rese dai testi indicati dall'odierno appellante principale, la sig.ra Parte_2
premesso che intorno alle 9:30 di un giorno di “inizio agosto dell'anno 2011” stesse percorrendo
[...] via Nazionale, con direzione “Scafati”, a bordo di un'automobile condotta dalla sig.ra CP_7 nel frangente preceduta da una Fiat Panda “di colore chiaro”, ha riferito che tale vettura, mentre era
“incolonnata nel traffico”, avesse, “nei pressi di un incrocio vicino ad una chiesa”, svoltato a sinistra, impattando, nell'esecuzione di siffatta manovra, “una moto di colore nero […] che proveniva da tergo
e procedeva nello stesso senso di marcia”, precisando che, per l'effetto della descritta collisione, detto motociclo fosse “caduto a terra con il suo conducente sul lato sinistro”; inoltre, ha dichiarato che l'automobile avesse urtato il motociclo “con la sua parte anteriore sinistra”; infine, ha aggiunto che il conducente del motociclo lamentasse dolore al “braccio sinistro”.
Di tenore sostanzialmente sovrapponibile la deposizione della teste la quale, CP_7 preliminarmente evidenziato che all'“inizio del mese di agosto dell'anno 2011”, alle ore 9:30 circa, stesse percorrendo via Nazionale, con direzione “Angri-Scafati”, alla guida della propria automobile, nel frangente preceduta da una Fiat Panda, ha dichiarato che tale ultima vettura fosse, “nei pressi di un
pagina 10 di 17 incrocio”, “uscita della colonna del traffico” ed avesse urtato “una moto di grossa cilindrata, di colore nero, che proveniva da dietro”, puntualizzando che il testé decritto impatto fosse avvenuto “tra la parte anteriore sinistra della Panda e la parte laterale destra della motocicletta”; inoltre, ha riferito che, a seguito della collisione, sia il motociclo che il conducente dello stesso fossero “caduti a terra sul lato sinistro”; da ultimo, ha affermato che, subito dopo il sinistro de quo, il centauro lamentasse dolori “alla spalla ed al braccio sinistro”.
Tali deposizioni, tuttavia, confliggono insanabilmente con quelle rese dai due testi indicati dall'originario attore, e , i quali hanno sostanzialmente riferito che Testimone_2 Testimone_3 una Fiat Panda, mentre era “quasi ferma nella corrente di traffico” di via Nazionale, fosse stata tamponata da una Ducati proveniente da tergo.
Ebbene, non avendo le risultanze istruttorie confermato con sufficiente grado di certezza né la dinamica del sinistro descritta dall'originario attore né quella prospettata dal sig. la presunzione di CP_1 responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può ritenersi superata.
D'altra parte, anche a voler recepire la versione dei fatti esposta dal sig. e confermata dai CP_1 testi indicati dallo stesso, l'accertamento della colpa del conducente della Fiat Panda non avrebbe certo esonerato il centauro dall'onere di provare, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, tenuto conto che la violazione del dettato dell'art. 154 C.d.S. che il guidatore della vettura avrebbe perpetrato secondo la prospettazione del sig. non CP_1 sarebbe, comunque, idonea ad escludere logicamente ogni responsabilità di quest'ultimo, non potendosi evincere dal raccolto compendio probatorio un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra l'evento dannoso ed il comportamento del conducente dell'automobile: invero, un'infrazione, anche grave, come l'omessa segnalazione con sufficiente anticipo dell'intenzione di effettuare una manovra
“per voltare a destra o a sinistra”, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, e non libera, quindi, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., essendo a tal fine necessaria la prova – nel caso in esame non raggiunta, atteso che i testi escussi nulla hanno riferito circa l'agere del centauro – della condotta di guida irreprensibile del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, nonché del tentativo da parte del medesimo di porre in essere manovre di emergenza onde cercare di evitare la collisione. Anzi, dalle dichiarazioni dei testi indicati dal sig.
[...]
si arguisce che anche la condotta di guida del centauro non sia stata irreprensibile, avendo CP_1
questi intrapreso una manovra di sorpasso in corrispondenza – o, comunque, in prossimità – di pagina 11 di 17 un'intersezione, in spregio al dettato dell'art. 148, dodicesimo comma, C.d.S.
All'esito del tratteggiato iter motivazionale, deve essere affermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno, nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa, in quanto la condotta istruttoria non consente di ricostruire con sufficiente grado di certezza cause e modalità dell'incidente occorso in data 4.8.11 né, a fortiori, di affermare l'irreprensibilità della condotta di guida di uno dei conducenti.
Accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal sig. il quale ha invocato il ristoro del CP_1
pregiudizio biologico, nonché il risarcimento dei danni che avrebbe subito il proprio motociclo
(all'uopo quantificati nell'importo di euro 5.013,34).
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Ciò posto, dalla documentazione medica prodotta è risultato che il sig. ha riportato un CP_1
“politraumatismo contusivo escoriato all'emi-lato sinistro (spalla, gomito e ginocchio)”, ritenuto dal nominato CTU eziologicamente compatibile con l'incidente stradale de quo. Le sofferte lesioni non hanno determinato, secondo il nominato perito, degli esiti permanenti, bensì soltanto un'invalidità temporanea “per una durata complessiva di giorni 20 di cui gg. 5 al 75% (come da prognosi di P.S.) e gg. 15 al valore medio del 50%”.
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno biologico: avendo l'attore patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05, che, quanto all'invalidità permanente, sviluppando ed aggiornando i criteri di liquidazione già operanti sotto il vigore della legge 57/2001, rapportano il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del pagina 12 di 17 soggetto leso, secondo un parametro analogo a quello sotteso alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano.
Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierno istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto di un quarto per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 5), giungendosi all'importo di euro
207,15;
b) per la determinazione del danno da invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 15), approdandosi all'importo di euro 414,30;
Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 621,45. La predetta somma deve essere ridotta del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa del sig. – CP_1
stimato, appunto, nel 50% – nella causazione del sinistro, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro
310,73.
Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
310,73 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (4.8.11) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Per quanto concerne il pregiudizio asseritamente subito dal motociclo, deve evidenziarsi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli pagina 13 di 17 dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass.
Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Ebbene, nel caso in esame, i testi indicati dal sig. da un lato, nulla hanno riferito circa i CP_1
danni che il motociclo avrebbe patito, mai avendo fatto menzione degli stessi né precisato se i pregiudizi lamentati siano immortalati nei rilievi fotografici loro esibiti nel corso dell'assunzione della prova testimoniale;
dall'altro, hanno offerto una ricostruzione della dinamica dell'incidente dalla quale non è possibile presumere con sufficiente grado di certezza che la collisione – verosimilmente non violenta – tra l'automobile ed il motociclo abbia causato danni a tale ultimo veicolo.
Inoltre, il preventivo prodotto dal sig. non ha, conformemente all'impostazione pretoria CP_1
largamente maggioritaria, valore di prova e non è idoneo alla determinazione del quantum debeatur, non essendo stato confermato in sede di escussione testimoniale dall'autore (in tal senso, ex pluribus,
Cass. n. 10315/14; Cass. 11765/13).
Sulla scorta di quanto dianzi argomentato, gli allegati – in maniera oltremodo generica – danni patrimoniali non risultano esser supportati da adeguati riscontri probatori.
Né varrebbe obiettare che il danno asseritamente subito dal motociclo potrebbe essere determinato equitativamente ex art. 1226 c.c., atteso che la determinazione del pregiudizio sulla base del criterio scolpito nel dettato della summenzionata norma presuppone che sia stata offerta in giudizio prova, anche presuntiva, della certa esistenza del nocumento, “in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”
(così, ex multis, Cass. n. 11968/13). Apertis verbis, affinché possa farsi legittimo ricorso all'equità per pagina 14 di 17 la quantificazione del pregiudizio deve trattarsi di danni non patrimoniali, la cui liquidazione per definizione non può essere dimostrata secondo canoni rigidi, oppure di danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare – non già in ragione della semplice complessità della dimostrazione, bensì – per l'impossibilità assoluta o relativa, o per la rilevantissima difficoltà, di prova: segnatamente, la liquidazione equitativa non può proficuamente invocarsi per ovviare alla semplice complessità della dimostrazione dell'entità dell'allegato pregiudizio, essendo necessaria l'impossibilità
o la grande difficoltà di provarne la misura (cfr., ex multis, Cass. n. 127/16, secondo cui “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno).
Aderendo all'illustrata elaborazione pretoria, si ritiene che nel caso in esame non possa procedersi ad una valutazione equitativa del danno, avendo il sig. chiesto il risarcimento di un pregiudizio CP_1
emergente a carattere patrimoniale, la dimostrazione del cui ammontare non era né impossibile né particolarmente difficile (esemplificativamente, l'istante avrebbe potuto produrre documentazione idonea a provare il pagamento dei lavori di ripristino dello status quo ante oppure indicare quali testimoni gli autori dei preventivi versati in atti o, ancora, chiedere ai testi escussi di riconoscere i danni immortalati nei rilievi fotografici versati in atti).
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, l'appello proposto dal sig. deve essere CP_1 accolto per quanto di ragione e, in riforma dell'appellata sentenza, il sig. e la CP_4 CP_6 devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 310,73, oltre interessi e rivalutazione nella misura dianzi precisata.
Non resta che disciplinare le spese di lite, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15).
Sulla scorta della rammentata elaborazione pretoria, per quanto concerne il rapporto processuale intercorso tra il sig. e l'impresa le spese devono essere poste a carico del primo, CP_4 CP_5
pagina 15 di 17 essendo stata dichiarata l'inammissibilità del proposto appello incidentale.
In relazione, poi, al rapporto processuale instauratosi tra il sig. il sig. e la CP_1 CP_4
compagnia le spese del doppio grado devono essere compensate per la metà, tenuto conto del CP_6
contributo causale offerto dal sig. ai fini della verificazione del sinistro;
la frazione residua CP_1
– come determinata in dispositivo – deve essere posta a carico del sig. e della società CP_4
in solido tra loro. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_4
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, condanna e l'impresa Controparte_4 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di euro
[...] Controparte_1
310,73, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. Condanna alla refusione, in favore dell'impresa delle Controparte_4 Controparte_5
spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 662,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
4. Compensa per la metà le spese del giudizio di primo grado tra Controparte_1 CP_4
e l'impresa e condanna e l'impresa
[...] Controparte_6 Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di della Controparte_6 Controparte_1
frazione residua, che liquida in euro 173,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Compensa per la metà le spese del presente grado di giudizio tra Controparte_1
e l'impresa e condanna e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_4
l'impresa in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_6 CP_1
, della frazione residua, che liquida in euro 331,00 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
6. Pone le spese della CTU espletata nel giudizio di prime cure definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
Nocera Inferiore 16.4.25
pagina 16 di 17 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
pagina 17 di 17
Oggi, 16/04/2025, innanzi al Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, sono comparsi: avv.to ANGELO AMATO, per , il quale si riporta alle approntate difese Controparte_1
e chiede l'accoglimento dell'appello principale;
in subordine, chiede, ove ritenuto necessario dal Magistrato, disporsi CTU ricostruttiva del sinistro;
avv.to VINCENZO DI NOLA, per delega dell'avv. STANISLAO ULIANO, per l'impresa il quale si riporta alla depositata memoria illustrativa;
Controparte_2 avv.to MARCO NOTARI, per delega dell'avv. SARA PATERNI, per la compagnia CP_3
il quale si riporta alle predisposte difese e chiede il rigetto dell'appello incidentale.
[...]
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordina la discussione orale della causa. All'esito della stessa decide – dopo essersi ritirato in camera di consiglio – la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
È verbale.
Il Giudice
dott. Gianluca Di Filippo
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TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Gianluca Di Filippo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 6098/2016 R.G., avente ad oggetto “appello avverso sentenza n. 1660/16 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore”, pendente
TRA
, rappresentato e difeso, come da mandato a margine Controparte_1 dell'atto introduttivo, dall'Avv. Angelo Amato, presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Egidio del Monte Albino alla Via M. Buonarroti, n. 156;
- APPELLANTE -
E rappresentato e difeso, in virtù di procura a Controparte_4 margine della comparsa di risposta, dall'Avv. Donato Colucci, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla Via Nizza, n. 154;
- APPELLATO -
NONCHÉ in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesav, giusta procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Stanislao
Uliano, presso il cui studio elettivamente domicilia in C. Mare di Stabia alla Via
Tavernola, n. 107;
- APPELLATA -
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_5
rappresentata e difesa, come da procura generale alle liti per notar Per_1
pagina 2 di 17 del 18.12.2014 (rep. 186905 - racc. 30367), dall'Avv. Sara Persona_2
Paterni, presso il cui studio elettivamente domicilia in Pellezzano alla Via S.
Nicola, n. 2;
- APPELLATA -
All'udienza celebrata in data 16.4.25, i procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proprietario della vettura tg. Controparte_4
SA777280, aveva convenuto in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore la compagnia quale impresa assicuratrice per la RCA della propria automobile, nonché il sig. Controparte_6
proprietario del motociclo tg BM75567, al fine di sentirli condannare, ai sensi Controparte_1 dell'art. 149 D. Lgs. n. 209/05, al risarcimento dei danni – all'uopo quantificati in euro 950,00 – asseritamente patiti in conseguenza del sinistro stradale che si sarebbe verificato in data 4.8.11 nel
Comune di Angri. Segnatamente, la difesa dell'allora attore aveva dedotto: che la vettura di proprietà di quest'ultimo, nel citato frangente temporale incolonnata nel traffico veicolare di via Nazionale, sarebbe stata urtata da tergo dal sopraggiungente motociclo di proprietà del sig. che Controparte_1
l'automobile tamponata avrebbe riportato danni alla carrozzeria stimati in euro 950,00.
A suffragio della spiegata domanda, l'odierno appellante aveva affermato che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere ascritta esclusivamente al proprietario del motociclo, il cui conducente sarebbe stato “incurante delle più elementari norme concernenti la circolazione stradale”.
Con comparsa di risposta all'uopo depositata, si era costituita nel giudizio di primo grado l'impresa invocando la reiezione della domanda attorea. A fondamento del preteso rigetto, Controparte_6
detta convenuta aveva in limine eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sulla scorta dell'argomentazione per la quale, essendo “il veicolo presunto responsabile civile risultato essere sprovvisto di valida copertura assicurativa” per la RCA, l'attore non avrebbe potuto esperire l'azione per l'indennizzo diretto;
sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; quanto al merito, aveva de facto sostenuto che la responsabilità del sinistro avrebbe dovuto essere imputata al sig. , CP_4 giacché l'incidente sarebbe stato causato dal conducente del veicolo attoreo, che avrebbe “svoltato senza concedere la dovuta precedenza”, così finendo per urtare il motociclo del sig. CP_1
All'udienza celebrata in data 22.10.12, rilevato il mancato perfezionamento della notificazione dell'atto pagina 3 di 17 introduttivo nei confronti del sig. convenuto non costituitosi, era stato concesso un Controparte_1
termine per la rinnovazione della stessa.
Posta in essere tale rinnovazione, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure il sig.
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attorea. A sostegno dell'invocata reiezione, la CP_1
difesa del predetto convenuto aveva recisamente contestato la ricostruzione della dinamica dell'incidente offerta nell'atto introduttivo, assumendo che il sinistro de quo sarebbe verificatosi “per esclusiva responsabilità del conducente” della vettura, giacché il sig. mentre sarebbe stato CP_1 intento a procedere, alla guida del proprio motociclo, via Nazionale, giunto in prossimità dell'incrocio con via Orta Longa, sarebbe stato urtato dalla vettura – da cui era nell'occasione preceduto – di proprietà del sig. , il cui conducente, non essendosi avveduto che il summenzionato centauro CP_4 stesse completando l'intrapresa manovra di sorpasso, avrebbe svoltato a sinistra omettendo di segnalare previamente con l'apposito indicatore di direzione l'intenzione di porre in essere tale manovra.
Di là dall'aver tratteggiato una dinamica dell'incidente del tutto incompatibile rispetto a quella prospettata dall'allora attore, il sig. aveva spiegato domanda riconvenzionale preordinata a CP_1
sentir condannare il sig. proprietario della vettura tg. SA777280, e la compagnia Controparte_4
quale impresa assicuratrice per la RCA della prefata automobile, al risarcimento Controparte_6
dei danni patrimoniali e non che avrebbe subito in conseguenza del sinistro.
Con specifico riguardo ai pregiudizi che il sig. avrebbe sofferto, la difesa di detto convenuto CP_1
aveva dedotto, da un lato, che questi avrebbe riportato lesioni che avrebbero reso necessarie le cure dei sanitari del nosocomio di Scafati, ove gli sarebbero state diagnosticate la “contusione escoriata ginocchio destro e sinistro”, nonché la “contusione escoriata gomito sinistro e contusioni spalla sinistra”; dall'altro, che il veicolo del sig. avrebbe subito danni “alla meccanica e al CP_1 lamierato”, all'uopo quantificati in euro 5.013,24.
All'udienza tenuta in data 9.12.13, l'originario attore aveva chiesto, tenuto conto di quanto eccepito dalla di essere autorizzato ad evocare in giudizio la società quale CP_6 Controparte_5
impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, affinché venisse condannata al risarcimento dei danni che avrebbe subito.
Autorizzata la chiamata in causa, aveva provveduto a costituirsi nel giudizio di prime cure, con comparsa di risposta depositata in data 30.9.14, la compagnia quale impresa Controparte_5
designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Campania, chiedendo la reiezione della domanda attorea. A fondamento dell'invocato rigetto, la difesa della testé citata compagnia aveva in limine eccepito la prescrizione del diritto fatto valere nei confronti pagina 4 di 17 dell'impresa assicuratrice;
sempre in via preliminare, aveva sollevato eccezione di nullità del libello introduttivo per l'asserita eccessiva indeterminatezza dell'editio actionis; ancora in limine, aveva eccepito l'improponibilità della domanda attorea per la – supposta – violazione del dettato degli artt.
145 e 148, III comma, del codice delle assicurazioni private, esponendo che l'inoltrata richiesta risarcitoria non sarebbe stata osservante delle prescrizioni contenutistiche dettate dal legislatore.
In relazione al merito, evidenziato che le ricostruzioni della dinamica del sinistro tratteggiate dai proprietari dei veicoli coinvolti nello stesso sarebbero “inconciliabilmente discordanti”, aveva sostenuto che la prospettazione offerta dal sig. sarebbe stata “patentemente sconfessata dai CP_1
danni descritti nel preventivo di riparazione della Panda, localizzati esclusivamente nella parte posteriore”.
Escussi quattro testi e ritenuto non necessario l'espletamento delle invocate CCTTUU, la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1660/16 il giudice di pace di Nocera Inferiore ha, da un lato, dichiarato improponibile la domanda risarcitoria avanzata dal sig. per non aver questi dato prova di aver provveduto CP_4 ad inoltrare la richiesta risarcitoria di cui all'art. 145 del Codice delle assicurazioni private;
dall'altro, ha rigettato la domanda proposta in via riconvenzionale dal sig. in quanto “non provata”, CP_1 assumendo che le deposizioni dei due testi indicati dal predetto convenuto sarebbero state “lacunose ed inattendibili”.
Avverso tale arresto ha interposto gravame il sig. articolandolo sostanzialmente in Controparte_1
due motivi.
Con la prima doglianza, la difesa dell'appellante ha lamentato la violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione dell'impugnata pronuncia sarebbe apodittica ed arbitraria, giacché il primo giudicante non avrebbe in alcun modo indicato le ragioni sulla base delle quali ha ritenuto
“lacunose ed inattendibili” le dichiarazioni rese dai due testi indicati dal sig. CP_1
Con la seconda censura, l'appellante si è doluto della violazione e della falsa applicazione degli artt.
115 e 116 c.p.c., assumendo che dal raccolto compendio probatorio potrebbero agevolmente inferirsi la verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate nella comparsa di costituzione nel giudizio di prime cure: segnatamente, ha dedotto che dalle deposizioni rese dalle sig.re ed e dai Parte_1 Tes_1
rilievi fotografici versati in atti avrebbe dovuto inferirsi la fondatezza della domanda risarcitoria spiegata in via riconvenzionale.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio il sig. CP_4
invocando la reiezione del proposto appello. A fondamento dell'avanzata pretesa, la difesa
[...]
pagina 5 di 17 del predetto appellato ha dedotto che le dichiarazioni rese dai testi indicati da quest'ultimo infirmerebbero ab imis la dinamica dell'incidente ricostruita dal sig. confermando, invece, CP_1 la prospettazione fattuale offerta nell'atto introduttivo del primo giudizio.
Di là dall'aver approntato le illustrate difese, il sig. ha proposto appello incidentale tardivo, CP_4
articolandolo in un unico motivo, con il quale ha de facto lamentato la violazione o la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che dalla documentazione prodotta risulterebbe l'avvenuto inoltro della messa in mora nei confronti delle controparti.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.2.17, si è costituita la compagnia Controparte_5
quale impresa designata ex lege dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Campania, eccependo la tardività dell'appello incidentale proposto dal sig. sulla Controparte_4 scorta dell'argomentazione per la quale quest'ultimo non potrebbe proficuamente invocare il beneficio dell'impugnazione tardiva, di cui all'art. 334 c.p.c., giacché quella proposta sarebbe “una impugnazione autonoma e non dipendente, diretta a tutelare un interesse dell'impugnazione non scaturito dall'impugnazione principale”; in ogni caso, ha lamentato che il giudice di prime cure avrebbe “omesso di esaminare l'eccezione di prescrizione” sollevata, chiedendone lo scrutinio nel presente giudizio di gravame.
Con comparsa di risposta depositata in data 8.2.17, si è costituita la chiedendo il Controparte_6 rigetto dell'appello proposto dal sig. A sostegno della pretesa reiezione, detta compagnia ha CP_1
in limine eccepito l'inammissibilità del gravame per la – ritenuta – inosservanza dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, ha affermato che le prove offerte dal sig. non sarebbero idonee a CP_1
suffragare la ricostruzione del sinistro tratteggiata dallo stesso, in quanto le deposizioni dei testi indicati dall'odierno appellante sarebbero “carenti, imprecise ed alquanto contraddittorie”; in ogni caso, ha dedotto che, quand'anche l'incidente dovesse ritenersi essersi verificato secondo la dinamica prospettata dal sig. la responsabilità dell'evento lesivo de quo dovrebbe essere ascritta in CP_1 via esclusiva a quest'ultimo, giacché il motociclo di proprietà del sig. in occasione del CP_1
sinistro, sarebbe stato intento a circolare pur in assenza della copertura assicurativa per la RCA.
Disposto l'espletamento di una CTU medica, all'esito dell'attività peritale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Immortalate le prospettazioni delle parti, nonché le fasi processuali salienti, deve in limine indugiarsi sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale sollevata dalla secondo Controparte_6
la quale il proposto gravame sarebbe inammissibile in ragione della ritenuta violazione del disposto dell'art. 342 del codice di rito. A tal fine, non può tacersi che la formulazione ratione temporis pagina 6 di 17 applicabile della norma di cui si discorre prescrive che – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – l'atto che introduce il giudizio di gravame deve contenere l'individuazione delle questioni e dei punti della sentenza impugnata, nonché le relative doglianze, in tal guisa affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa preordinata a confutare e contrastare le determinazioni cui è approdato il giudice di prime cure. Resta, invece, del tutto escluso che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in tal senso, ex multis, Cass. SS. UU. n. 18868/17).
Sulla scorta dell'impostazione interpretativa dianzi illustrata, la sollevata eccezione deve essere rigettata, avendo l'appellante indicato i punti del gravato arresto da riformare.
Sempre in via preliminare, s'impone di scrutinare l'eccezione d'inammissibilità dell'appello incidentale interposto dal sig. , a suffragio della quale l'impresa premesso che detto CP_4 CP_5
gravame sarebbe stato proposto successivamente allo spirare del termine lungo, ha sostenuto che nel caso in esame il sig. non potrebbe proficuamente invocare il beneficio dell'impugnazione CP_4 tardiva, di cui all'art. 334 c.p.c., giacché quella proposta sarebbe “una impugnazione autonoma e non dipendente, diretta a tutelare un interesse dell'impugnazione non scaturito dall'impugnazione principale”.
In ordine a tale eccezione, pare opportuno osservare che, secondo il più recente orientamento della
Suprema Corte, “è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione” (Cass. ord. n. 29448/24).
In applicazione delle tratteggiate coordinate ermeneutiche, la formulata eccezione deve essere accolta e, per l'effetto, deve esser dichiarato inammissibile l'appello incidentale, tenuto conto che l'impugnazione del sig. , da un lato, è stata proposta oltre tre mesi dopo che fosse spirato il CP_4 termine lungo;
dall'altro, è relativa al capo della sentenza di prime cure con il quale è stata dichiarata l'improponibilità della domanda risarcitoria spiegata dal sig. , del tutto autonomo rispetto a CP_4 quello investito dall'impugnazione principale.
Ancora in limine, occorre scandagliare l'eccezione d'improponibilità della domanda risarcitoria proposta dal sig. per la violazione del dettato degli artt. 145 e 148, III comma, del codice CP_1 delle assicurazioni private, a suffragio della quale l'impresa ha dedotto che detto istante non CP_6
avrebbe provveduto ad inoltrare alcuna missiva di messa in mora. Per far ciò, giova evidenziare che, secondo l'indirizzo esegetico maggioritario in seno alla Corte di nomofilachia, “la regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i
pagina 7 di 17 principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame” (Cass. ord. n. 29601/17).
Facendo applicazione di tali principi, non può che dichiararsi inammissibile l'eccezione di cui si discorre, giacché, avendo il primo giudicante affermato claris litteris che la domanda spiegata in via riconvenzionale dal sig. “non difetta della condizione necessaria di proponibilità […], come CP_1 risulta dalla lettera racc. a.r. ricevuta dalla in data 11.10.11”, la predetta compagnia – lungi CP_6 dal limitarsi a formulare anche nel presente giudizio l'eccezione di improponibilità – avrebbe dovuto proporre appello incidentale preordinato a sentir riformare tale capo della sentenza.
Tanto atteso, s'impone di esaminare la fondatezza dello spiegato appello principale, i cui due motivi, per ragioni di connessione logica, devono essere esaminati congiuntamente. A tal fine, non può prescindersi dal consolidato indirizzo ermeneutico per il quale, in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, incomba sull'istante – in applicazione del generale principio sancito dall'art. 2697 c.c.
– l'onere di provare l'evento dannoso, nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. Onere dell'istante è, quindi, quello di provare il fatto storico e non anche necessariamente la responsabilità del conducente del veicolo antagonista, potendo egli avvalersi delle presunzioni sancite dall'art. 2054 c.c., tratteggiante il regime della responsabilità dei conducenti in ipotesi di collisione tra veicoli: questa disposizione prevede, al I comma, che sul guidatore del mezzo di trasporto coinvolto in un sinistro incomba una presunzione di colpa, mentre, al II comma, statuisce – in tal guisa specificando come la presunzione di cui al I comma si atteggi nell'ipotesi di scontro tra due o più veicoli – che debba ritenersi iuris tantum che ciascuno dei conducenti dei veicoli implicati abbia concorso ugualmente a produrre i danni cagionati dall'incidente. Apertis verbis, tale ultima norma pone una presunzione di pari responsabilità in capo a coloro che erano alla guida dei veicoli implicati;
presunzione che ha carattere sussidiario, dovendo trovare applicazione soltanto allorquando sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro oppure laddove non siano accertabili le cause e le modalità dell'incidente (così, da ultimo, Cass. n. 7061/20; nello stesso senso, già Cass. ord.
n. 8409/11; Cass. n. 15434/04).
Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che, in ossequio al più recente indirizzo della Corte di nomofilachia, la prefata presunzione non può esser vinta semplicemente dando prova della colpa grave di uno dei conducenti coinvolti nell'incidente, occorrendo che si dimostri l'irreprensibilità della propria condotta: in altri termini, “anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, pagina 8 di 17 il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile” (Cass. n.
24860/10; analogamente, ex multis, Cass. n. 7479/20; Cass. n. 5219/14). Segnatamente, in relazione a tale ultimo profilo, non occorre la prova di una diligenza eccezionale, essendo sufficiente dimostrare di avere osservato tutte le norme della circolazione stradale e di avere adoperato le cautele dell'uomo di normale diligenza (Cass. n. 1724/87).
Alla luce della rammentata impostazione, anche allorquando sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti, s'impone di procedere all'accertamento in concreto del comportamento tenuto dagli altri guidatori coinvolti nell'incidente stradale, in ragione del dettato dell'art. 2054, I comma, c.c., a tenore del quale “il conducente di un veicolo […] è obbligato a risarcire il danno […] se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo”: sicché, dimostrare in giudizio che l'altro conducente abbia incontrovertibilmente infranto una o più regole di condotta non determina ipso facto il superamento della presunzione di colpa immortalata nell'art. 2054 c.c., salvo che le violazioni perpetrate dal guidatore di cui è fornita prova della colpa – evincendosi dalle stesse una dinamica del sinistro dalla quale non può non desumersi l'esclusiva imputabilità dell'evento dannoso a un unico soggetto – escludano logicamente ogni responsabilità degli altri guidatori coinvolti. Detto altrimenti,
l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, idonea a liberare quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, cod. civ., nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. ord. n.
6655/20; nello stesso senso, già Cass. ord. n. 13672/19; Cass. n. 9550/09).
Corollario dell'illustrato indirizzo interpretavo è quello per il quale, nel caso in cui una parte non sia stata in grado di provare di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione e, al contempo, il superamento della presunzione del concorso di colpa non sia stato posto in essere in via logica, dovrà applicarsi il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell'altro (si veda, in proposito, Cassazione n. 1161/92, ove si è espressamente affermato che
“l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la
pagina 9 di 17 presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista, ma richiede il positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni addebito”; ancora, sul punto, Cass. n. 16759/14, secondo cui “ai sensi dell'art. 2054, comma 2, c.c. quando sia accertata in concreto la colpa di uno dei conducenti, mentre nulla sia possibile stabilire in merito alla correttezza della condotta tenuta dall'altro, il giudice di legittimità deve ammettere che la colpa accertata in concreto da uno dei conducenti possa concorrere con la colpa presunta dell'altro”).
Aderendo alla rammentata impostazione interpretativa, la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può ritenersi superata, giacché dalle risultanze istruttorie può senz'altro inferirsi l'effettiva verificazione del sinistro per cui è causa, ma non può arguirsi con sufficiente grado di certezza la dinamica dello stesso, atteso l'insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi indicati dal sig. e quelle dei testi indicati dal sig. (Cass. n. 7479/20, ove si è affermato CP_1 CP_4 che, laddove si riscontri “assoluta incertezza” in ordine alla ricostruzione della dinamica di un incidente stradale, non possa che operare la presunzione di pari responsabilità di cui al II comma dell'art. 2054 c.c.; analogamente, mutatis mutandis, Cass. ord. n. 13727/22, secondo cui, allorquando sia esclusa “la possibilità della esatta ricostruzione dell'incidente, esattamente è imputata pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell'accadimento ed applicato il principio sussidiario della corresponsabilità dettato dal secondo comma dell'art. 2054 c.c.”).
Muovendo dalle deposizioni rese dai testi indicati dall'odierno appellante principale, la sig.ra Parte_2
premesso che intorno alle 9:30 di un giorno di “inizio agosto dell'anno 2011” stesse percorrendo
[...] via Nazionale, con direzione “Scafati”, a bordo di un'automobile condotta dalla sig.ra CP_7 nel frangente preceduta da una Fiat Panda “di colore chiaro”, ha riferito che tale vettura, mentre era
“incolonnata nel traffico”, avesse, “nei pressi di un incrocio vicino ad una chiesa”, svoltato a sinistra, impattando, nell'esecuzione di siffatta manovra, “una moto di colore nero […] che proveniva da tergo
e procedeva nello stesso senso di marcia”, precisando che, per l'effetto della descritta collisione, detto motociclo fosse “caduto a terra con il suo conducente sul lato sinistro”; inoltre, ha dichiarato che l'automobile avesse urtato il motociclo “con la sua parte anteriore sinistra”; infine, ha aggiunto che il conducente del motociclo lamentasse dolore al “braccio sinistro”.
Di tenore sostanzialmente sovrapponibile la deposizione della teste la quale, CP_7 preliminarmente evidenziato che all'“inizio del mese di agosto dell'anno 2011”, alle ore 9:30 circa, stesse percorrendo via Nazionale, con direzione “Angri-Scafati”, alla guida della propria automobile, nel frangente preceduta da una Fiat Panda, ha dichiarato che tale ultima vettura fosse, “nei pressi di un
pagina 10 di 17 incrocio”, “uscita della colonna del traffico” ed avesse urtato “una moto di grossa cilindrata, di colore nero, che proveniva da dietro”, puntualizzando che il testé decritto impatto fosse avvenuto “tra la parte anteriore sinistra della Panda e la parte laterale destra della motocicletta”; inoltre, ha riferito che, a seguito della collisione, sia il motociclo che il conducente dello stesso fossero “caduti a terra sul lato sinistro”; da ultimo, ha affermato che, subito dopo il sinistro de quo, il centauro lamentasse dolori “alla spalla ed al braccio sinistro”.
Tali deposizioni, tuttavia, confliggono insanabilmente con quelle rese dai due testi indicati dall'originario attore, e , i quali hanno sostanzialmente riferito che Testimone_2 Testimone_3 una Fiat Panda, mentre era “quasi ferma nella corrente di traffico” di via Nazionale, fosse stata tamponata da una Ducati proveniente da tergo.
Ebbene, non avendo le risultanze istruttorie confermato con sufficiente grado di certezza né la dinamica del sinistro descritta dall'originario attore né quella prospettata dal sig. la presunzione di CP_1 responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. non può ritenersi superata.
D'altra parte, anche a voler recepire la versione dei fatti esposta dal sig. e confermata dai CP_1 testi indicati dallo stesso, l'accertamento della colpa del conducente della Fiat Panda non avrebbe certo esonerato il centauro dall'onere di provare, al fine di escludere il concorso di colpa a suo carico, di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, tenuto conto che la violazione del dettato dell'art. 154 C.d.S. che il guidatore della vettura avrebbe perpetrato secondo la prospettazione del sig. non CP_1 sarebbe, comunque, idonea ad escludere logicamente ogni responsabilità di quest'ultimo, non potendosi evincere dal raccolto compendio probatorio un collegamento eziologico esclusivo o assorbente tra l'evento dannoso ed il comportamento del conducente dell'automobile: invero, un'infrazione, anche grave, come l'omessa segnalazione con sufficiente anticipo dell'intenzione di effettuare una manovra
“per voltare a destra o a sinistra”, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, e non libera, quindi, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, c.c., essendo a tal fine necessaria la prova – nel caso in esame non raggiunta, atteso che i testi escussi nulla hanno riferito circa l'agere del centauro – della condotta di guida irreprensibile del conducente dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente, nonché del tentativo da parte del medesimo di porre in essere manovre di emergenza onde cercare di evitare la collisione. Anzi, dalle dichiarazioni dei testi indicati dal sig.
[...]
si arguisce che anche la condotta di guida del centauro non sia stata irreprensibile, avendo CP_1
questi intrapreso una manovra di sorpasso in corrispondenza – o, comunque, in prossimità – di pagina 11 di 17 un'intersezione, in spregio al dettato dell'art. 148, dodicesimo comma, C.d.S.
All'esito del tratteggiato iter motivazionale, deve essere affermato il concorso di colpa di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno, nella determinazione del sinistro stradale per cui è causa, in quanto la condotta istruttoria non consente di ricostruire con sufficiente grado di certezza cause e modalità dell'incidente occorso in data 4.8.11 né, a fortiori, di affermare l'irreprensibilità della condotta di guida di uno dei conducenti.
Accertata la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, occorre procedere allo scrutinio delle richieste risarcitorie formulate dal sig. il quale ha invocato il ristoro del CP_1
pregiudizio biologico, nonché il risarcimento dei danni che avrebbe subito il proprio motociclo
(all'uopo quantificati nell'importo di euro 5.013,34).
Muovendo dal danno biologico, è d'uopo preliminarmente osservare che, sulla scorta della sentenza n.
184/86 della Corte Costituzionale, il summenzionato pregiudizio costituisce la componente prioritaria del danno alla persona, in quanto s'identifica – come espressamente previsto dal legislatore nella lettera dell'art. 138 cod. ass. priv. – “nella lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”; lo stesso, dunque, assorbe molteplici voci di danno elaborate in giurisprudenza (quali la capacità lavorativa generica;
il danno alla vita di relazione;
il danno estetico) e va liquidato alla stregua di criteri identici per tutti coloro che si trovino in identiche condizioni, prescindendo quindi da posizioni sociali, professionali, economiche e salva, tuttavia, l'applicazione di correttivi in relazione ad accertate peculiarità del caso concreto.
Ciò posto, dalla documentazione medica prodotta è risultato che il sig. ha riportato un CP_1
“politraumatismo contusivo escoriato all'emi-lato sinistro (spalla, gomito e ginocchio)”, ritenuto dal nominato CTU eziologicamente compatibile con l'incidente stradale de quo. Le sofferte lesioni non hanno determinato, secondo il nominato perito, degli esiti permanenti, bensì soltanto un'invalidità temporanea “per una durata complessiva di giorni 20 di cui gg. 5 al 75% (come da prognosi di P.S.) e gg. 15 al valore medio del 50%”.
Alla luce dei rilievi dianzi effettuati, deve procedersi alla liquidazione del ravvisato danno biologico: avendo l'attore patito una lesione c.d. micropermanente (e cioè inferiore o uguale al 9%), tale pregiudizio deve essere liquidato in forza dei criteri dettati dall'art. 139 d.lgs. n. 209/05, che, quanto all'invalidità permanente, sviluppando ed aggiornando i criteri di liquidazione già operanti sotto il vigore della legge 57/2001, rapportano il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del pagina 12 di 17 soggetto leso, secondo un parametro analogo a quello sotteso alle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano.
Ebbene, in base alla tabella del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, deve riconoscersi all'odierno istante, a titolo di risarcimento del subito pregiudizio alla salute, la somma ottenuta in applicazione del seguente procedimento di calcolo:
a) per la determinazione del danno da invalidità temporanea al tasso medio del 75% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto di un quarto per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 5), giungendosi all'importo di euro
207,15;
b) per la determinazione del danno da invalidità temporanea al tasso medio del 50% si è moltiplicato il valore dell'indennità giornaliera d'invalidità stabilito dal decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 16.7.24 (pari ad euro 55,24) ridotto della metà per il numero dei giorni di invalidità riconosciuti dal CTU (ossia 15), approdandosi all'importo di euro 414,30;
Di talché, a titolo di danno biologico deve liquidarsi il complessivo importo di euro 621,45. La predetta somma deve essere ridotta del 50% in ragione dell'accertato concorso di colpa del sig. – CP_1
stimato, appunto, nel 50% – nella causazione del sinistro, in tal guisa pervenendosi all'importo di euro
310,73.
Su tale ammontare, sono dovuti gli interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro
310,73 devalutato – in base agli indici ISTAT – al giorno in cui si è verificato il sinistro (4.8.11) e, quindi, anno per anno, fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione come dianzi precisata, così come indicato in dispositivo. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
Per quanto concerne il pregiudizio asseritamente subito dal motociclo, deve evidenziarsi che il danneggiato che chieda in giudizio il ristoro del danno è tenuto – secondo l'indirizzo pretorio maggiormente accreditato – a provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio o un pregiudizio non patrimoniale: infatti, se antecedentemente alle sentenze nn. 7281, 7282 e 7283/2003 della Suprema Corte la reazione risarcitoria era azionabile anche solo in presenza della lesione di situazioni soggettive meritevoli di tutela, a prescindere dalle concrete ricadute pregiudizievoli pagina 13 di 17 dell'illecito, successivamente alle richiamate sentenze del 2003, “la struttura generale del fatto illecito, contrattuale ed extracontrattuale, è stata configurata in termini unitari, a prescindere dalla natura del pregiudizio (patrimoniale o non patrimoniale), occorrendo sempre un'azione o omissione dolosa o colposa, la lesione di un interesse meritevole di tutela, tradizionalmente identificata con il danno evento, nonché – quale ulteriore indispensabile condizione – il verificarsi di concrete ricadute pregiudizievoli a scapito del danneggiato” (Cass. n. 29564/20). Appare dunque respinta la teoria del danno evento: ai fini del risarcimento sono sempre necessarie l'allegazione e la prova dei concreti pregiudizi subiti dal danneggiato e non è in alcun caso configurabile un danno in re ipsa. Diversamente opinando ci si porrebbe in contrasto – non soltanto con il rammentato indirizzo della Suprema Corte secondo cui quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, bensì anche – con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite (Cass.
Sez. Un. n. 16601/17) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in ossequio all'art. 23 Cost..
Ebbene, nel caso in esame, i testi indicati dal sig. da un lato, nulla hanno riferito circa i CP_1
danni che il motociclo avrebbe patito, mai avendo fatto menzione degli stessi né precisato se i pregiudizi lamentati siano immortalati nei rilievi fotografici loro esibiti nel corso dell'assunzione della prova testimoniale;
dall'altro, hanno offerto una ricostruzione della dinamica dell'incidente dalla quale non è possibile presumere con sufficiente grado di certezza che la collisione – verosimilmente non violenta – tra l'automobile ed il motociclo abbia causato danni a tale ultimo veicolo.
Inoltre, il preventivo prodotto dal sig. non ha, conformemente all'impostazione pretoria CP_1
largamente maggioritaria, valore di prova e non è idoneo alla determinazione del quantum debeatur, non essendo stato confermato in sede di escussione testimoniale dall'autore (in tal senso, ex pluribus,
Cass. n. 10315/14; Cass. 11765/13).
Sulla scorta di quanto dianzi argomentato, gli allegati – in maniera oltremodo generica – danni patrimoniali non risultano esser supportati da adeguati riscontri probatori.
Né varrebbe obiettare che il danno asseritamente subito dal motociclo potrebbe essere determinato equitativamente ex art. 1226 c.c., atteso che la determinazione del pregiudizio sulla base del criterio scolpito nel dettato della summenzionata norma presuppone che sia stata offerta in giudizio prova, anche presuntiva, della certa esistenza del nocumento, “in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura”
(così, ex multis, Cass. n. 11968/13). Apertis verbis, affinché possa farsi legittimo ricorso all'equità per pagina 14 di 17 la quantificazione del pregiudizio deve trattarsi di danni non patrimoniali, la cui liquidazione per definizione non può essere dimostrata secondo canoni rigidi, oppure di danni che non possono essere provati nel loro preciso ammontare – non già in ragione della semplice complessità della dimostrazione, bensì – per l'impossibilità assoluta o relativa, o per la rilevantissima difficoltà, di prova: segnatamente, la liquidazione equitativa non può proficuamente invocarsi per ovviare alla semplice complessità della dimostrazione dell'entità dell'allegato pregiudizio, essendo necessaria l'impossibilità
o la grande difficoltà di provarne la misura (cfr., ex multis, Cass. n. 127/16, secondo cui “la facoltà di liquidare in via equitativa il danno presuppone: 1) che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza d'un danno risarcibile;
2) che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno).
Aderendo all'illustrata elaborazione pretoria, si ritiene che nel caso in esame non possa procedersi ad una valutazione equitativa del danno, avendo il sig. chiesto il risarcimento di un pregiudizio CP_1
emergente a carattere patrimoniale, la dimostrazione del cui ammontare non era né impossibile né particolarmente difficile (esemplificativamente, l'istante avrebbe potuto produrre documentazione idonea a provare il pagamento dei lavori di ripristino dello status quo ante oppure indicare quali testimoni gli autori dei preventivi versati in atti o, ancora, chiedere ai testi escussi di riconoscere i danni immortalati nei rilievi fotografici versati in atti).
All'esito del tracciato sentiero argomentativo, l'appello proposto dal sig. deve essere CP_1 accolto per quanto di ragione e, in riforma dell'appellata sentenza, il sig. e la CP_4 CP_6 devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di euro 310,73, oltre interessi e rivalutazione nella misura dianzi precisata.
Non resta che disciplinare le spese di lite, dovendosi a tal fine adottare il criterio dell'esito complessivo della lite, in ossequio al quale il Giudice si deve attenere “al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato”, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di impugnazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (in tal senso, ex pluribus, Cass. n. 20289/15).
Sulla scorta della rammentata elaborazione pretoria, per quanto concerne il rapporto processuale intercorso tra il sig. e l'impresa le spese devono essere poste a carico del primo, CP_4 CP_5
pagina 15 di 17 essendo stata dichiarata l'inammissibilità del proposto appello incidentale.
In relazione, poi, al rapporto processuale instauratosi tra il sig. il sig. e la CP_1 CP_4
compagnia le spese del doppio grado devono essere compensate per la metà, tenuto conto del CP_6
contributo causale offerto dal sig. ai fini della verificazione del sinistro;
la frazione residua CP_1
– come determinata in dispositivo – deve essere posta a carico del sig. e della società CP_4
in solido tra loro. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Filippo, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa e reietta, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_4
2. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, in Controparte_1 riforma dell'impugnata sentenza, condanna e l'impresa Controparte_4 Controparte_6
in solido tra loro, al pagamento, in favore di dell'importo di euro
[...] Controparte_1
310,73, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
3. Condanna alla refusione, in favore dell'impresa delle Controparte_4 Controparte_5
spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 662,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge;
4. Compensa per la metà le spese del giudizio di primo grado tra Controparte_1 CP_4
e l'impresa e condanna e l'impresa
[...] Controparte_6 Controparte_4
in solido tra loro, al pagamento, in favore di della Controparte_6 Controparte_1
frazione residua, che liquida in euro 173,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
5. Compensa per la metà le spese del presente grado di giudizio tra Controparte_1
e l'impresa e condanna e Controparte_4 Controparte_6 Controparte_4
l'impresa in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_6 CP_1
, della frazione residua, che liquida in euro 331,00 per compenso professionale, oltre
[...]
rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
6. Pone le spese della CTU espletata nel giudizio di prime cure definitivamente a carico delle parti, in solido tra loro.
Nocera Inferiore 16.4.25
pagina 16 di 17 Il Giudice
Dott. Gianluca Di Filippo
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