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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3765 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3138/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3138 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, pendente avverso la sentenza n. 11060/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
20.12.2018 e non notificata con OGGETTO: risarcimento danni verso la P.A.
TRA in persona dell'amministratore unico , Parte_1 Controparte_1 con sede in Casagiove (Ce) alla via Nazionale Appia n. 7 (c.f. come indicato in atti:
), (c.f. come indicato in atti: P.IVA_1 Controparte_1
), in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società, C.F._1 nonché (c.f. come indicato in atti: Parte_2
), (c.f. come indicato in atti: C.F._2 Controparte_2
), (c.f. come indicato in atti: C.F._3 Parte_3
), (c.f. come indicato in atti: C.F._4 Parte_4
), (c.f.: ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
(c.f. come indicato in atti: ), Parte_3 C.F._7 CP_1 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
(c.f. come indicato in atti: ) e (c.f. CP_2 C.F._8 Parte_5 come indicato in atti: , in proprio e quali componenti e/o soci C.F._9 del C.d.A. della tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce Parte_1 all'appello, dall'avv. Giancarlo Madonna (c.f.: ) ed C.F._10 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli (Na) alla via G. De Bonis n. 75
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del presidente p.t. Controparte_4 P.IVA_2
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/06/2017 gli attori, odierni appellanti, in epigrafe indicati, hanno adito il tribunale di Napoli, convenendo in giudizio la CP_4 affinchè, previo accertamento e declaratoria della piena ed esclusiva
[...] responsabilità della stessa per la mancata attività di coltivazione della cava sita in località Pioppi del Comune di Caserta, venisse condannata al risarcimento dei danni in favore sia della che dei suoi soci. Controparte_5
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto di aver svolto attività di coltivazione della cava di pietrame per 12 anni, con continuità, dal 1985 fino al 1900, allorquando la ne aveva bloccato l'esercizio, chiedendo un nuovo Controparte_4 progetto per il recupero ambientale della cava. Hanno altresì illustrato che la CP_4 con decreto dirigenziale del 2002 li aveva autorizzati all'esecuzione dei lavori fino al 31 dicembre 2006, ma che nel 2005 era stato disposto dall'autorità giudiziaria penale il sequestro della cava e di tutti i macchinari.
Di seguito, la aveva ritirato il decreto concessorio del 2002 in via di autotutela CP_4
e, dopo l'annullamento da parte del Tar del provvedimento di revoca in autotutela, ne aveva nuovamente adottato uno. Nel 2014 aveva avuto esito favorevole anche il secondo annullamento dinanzi al TAR del provvedimento di autotutela;
gli attori concludevano esponendo che il legittimo operato della aveva Controparte_4 provocato ad essi ingenti danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
_______________________________________________________________________________
R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 2
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
2. Il tribunale di Napoli, rilevata d'ufficio la questione della giurisdizione, sottoposta espressamente alle parti, ha ritenuto che sulle domande risarcitorie sussista il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie emerge dagli atti che i fatti su cui si fonda la domanda risarcitoria traggono origine direttamente dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi con cui la ha Controparte_4 annullato in via di autotututela il decreto dirigenziale n. 1390 del 2002.
3. Avverso la decisione del tribunale, con atto di appello ritualmente notificato alla il 13 giugno 2019, ha spiegato gravame la società unitamente ai CP_4 CP_1 soci in epigrafe indicati.
Fissata la comparizione, rinviata più volte la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito di trattazione scritta in data 16 aprile 2025, la Corte, acquisite le note scritte degli appellanti, sostitutive della presenza fisica in udienza, nella composizione indicata in epigrafe, si è riservata la decisione, assegnando termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclsusionale.
§§§
4. In via preliminare va dichiarata la contumacia della non costituita Controparte_4 nonostante al rituale notifica.
5. L'appello nel merito è infondato.
Con il primo motivo gli appellanti evidenziano che la questione posta riguarda l'individuazione della giurisdizione, civile o amministrativa, sulla domanda con cui il privato chiede il risarcimento dei danni alla p.a. – in termini sia di danno emergente che lucro cessante – per aver confidato incolpevolmente sulla legittimità di un provvedimento amministrativo a lui favorevole, successivamente annullato dal giudice amministrativo perché illegittimo, fattispecie, in relazione alla quale si era già pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, attraverso le tre ordinanze gemelle nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011.
In parte qua il motivo è inammissibile, perché si limita a ribadirte quanto dedotto in primo grado che la domanda risarcitoria nasca dall'affidamento incolpevole sulla legittimità di un provvedimento a sé favorevole, senza criticare il punto di motivazione secondo il quale la fattispecie concreta, di contro, si sostanzia in una domanda di risarcimento che scaturisce dall'esercizio del potere autoritativo dell P.A..
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 3
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
Prosegue l'appellante sostenendo che in casi siffatti il danno sofferto dal privato non deriva direttamente dal provvedimento, ma dal comportamento dell'amministrazione che, con il suo modo d'agire, in particolare con l'adozione dell'atto favorevole, come nella presente fattispecie, aveva ingenerato un incolpevole affidamento in capo alla parte, poi frustrato dal successivo annullamento.
In parte qua il motivo è infondato, perché il danno lamentato, consistito nel non aver potuto svolgere l'attività di estrazione nella cava ubicata presso il fondo collinare sito in località Pioppi, nella frazione di Grazano del Comune di caserta, è direttamente collegato al provvedimento autoritativo che in via di autotutela ha revocato il precedente decreto dirigenziale concessorio, n. 1390 del 2002.
Dunque il giudice di prime cure, ritenendo, in punto di diritto, che domanda risarcitoria siffatta, connessa all'illegittimo esercizio del potere autoritativo sia proprio l'ipotesi esaminata dalla sentenza n. 13660 del 13.06.2006, emessa a Sezioni Unite, in cui si legge che “Spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che
l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando richieda quella risarcitoria virgola in forma specifica o per equivalente virgola non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione”, ha fatto corretta applicazione dei principi ivi espressi.
Del resto, a riprova della corretta applicazione dei principi consolidati in tema di riparto, proprio nelle sentenze che la parte attrice pone a fondamento della sua domanda si legge che “l'attrazione (ovvero concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito conseguenza immediata
e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato” (così
Cass. 6594/2011).
Con il secondo motivo l'appellante afferma che avrebbe sbagliato il giudice di prime cure a ritenere che i fatti posti a fondamento delle domanda risarcitorie “traggono origine dall'illegitimità dei provvedimenti amministrativi con cui la Controparte_4 ha annullato, in via di autotutela, il Decreto Dirigenziale n. 1390 del 17.07.2002”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la questione in esame non è riconducibile esclusivamente ad uno o a più atti e/o provvedimenti posti in essere dalla P.A., di
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 4
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
conseguenza ricollegabili all'esercizio del potere autoritativo della stessa;
al contrario, i pregiudizi sofferti sarebbero frutto di un illecito comportamento della CP_4
protratto per un arco temporale decisamente troppo lungo (dal 1989 al fino al
[...]
2011), nei confronti degli istanti e non sarebbe possibile ridurre la vicenda alla sola all'emissione di taluni provvedimenti espressione del potere autoritativo della P.A..
Il motivo è una riformulazione della doglianza già esaminata secondo cui l'iter procedimentale avrebbe creato un incolpevole affidamento, ed è infondato.
Si può solo qui ribadire che il danno denunciato deriva in modo diretto ed inequivoco dai provvedimenti di ritiro in via di autotutela del decreto dirigenziale del 2002 di autorizzazione allo sfruttamento della cava;
non rilevando affatto quante volte la revoca sia stata emessa o quanto tempo sia durato l'intero iter procedimentale (complesso e con risvolti non civilistici), rilevando, invece, che proprio la revoca della concessione ha provocato il danno.
Con ulteriore censura l'appellante afferma che il giudice ha redatto una motivazione scarna e insufficiente, che non indica da quali elementi ha tratto il suo convincimento, limitandosi ad affermare che le problematiche degli attori traggono origne da provvedimenti autoritativi, il che sarebbe una motivazione apparente.
Il motivo è infondato, avendo il giudice indicato in modo chiaro e completo che la domanda di risarcimento individua la fonte del danno nei provvedimenti di revoca del precedente provvedimento ampliativo della sfera del privato, nulla potendo aggiungersi a tale essenziale ma sufficiente e soprattutto chiara motivazione, con la quale il giudice ha ritenuto che il danno da mancato sfruttamento della cava non deriva da un legittimo e incolpevole affidamento in un comportamento della P.A., ma da un provvedimento che si assume illegittimo.
Infine l'appellante deduce che con al riforma della sentenza andranno modificate le statuizioni sulle spese, dovendosi condannare la al pagamento delle spese del CP_4 doppio grado.
Il motivo è assorbito dalla conferma della sentenza impugnata.
§§§
Nessuna statuizione va assunta sulle spese di lite del presente grado, attesa la contumacia della appellata vittoriosa. Controparte_4
_______________________________________________________________________________
R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 5
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
11060/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.12.2018 non notificata, così provvede:
--respinge l'appello;
--nulla per spese;
--dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 6
e altri/ Parte_1 Controparte_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3138 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, pendente avverso la sentenza n. 11060/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data
20.12.2018 e non notificata con OGGETTO: risarcimento danni verso la P.A.
TRA in persona dell'amministratore unico , Parte_1 Controparte_1 con sede in Casagiove (Ce) alla via Nazionale Appia n. 7 (c.f. come indicato in atti:
), (c.f. come indicato in atti: P.IVA_1 Controparte_1
), in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società, C.F._1 nonché (c.f. come indicato in atti: Parte_2
), (c.f. come indicato in atti: C.F._2 Controparte_2
), (c.f. come indicato in atti: C.F._3 Parte_3
), (c.f. come indicato in atti: C.F._4 Parte_4
), (c.f.: ), C.F._5 Controparte_3 C.F._6
(c.f. come indicato in atti: ), Parte_3 C.F._7 CP_1 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
(c.f. come indicato in atti: ) e (c.f. CP_2 C.F._8 Parte_5 come indicato in atti: , in proprio e quali componenti e/o soci C.F._9 del C.d.A. della tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce Parte_1 all'appello, dall'avv. Giancarlo Madonna (c.f.: ) ed C.F._10 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Napoli (Na) alla via G. De Bonis n. 75
Appellante
E
(c.f.: ), in persona del presidente p.t. Controparte_4 P.IVA_2
Appellato contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 27/06/2017 gli attori, odierni appellanti, in epigrafe indicati, hanno adito il tribunale di Napoli, convenendo in giudizio la CP_4 affinchè, previo accertamento e declaratoria della piena ed esclusiva
[...] responsabilità della stessa per la mancata attività di coltivazione della cava sita in località Pioppi del Comune di Caserta, venisse condannata al risarcimento dei danni in favore sia della che dei suoi soci. Controparte_5
A fondamento della domanda gli attori hanno dedotto di aver svolto attività di coltivazione della cava di pietrame per 12 anni, con continuità, dal 1985 fino al 1900, allorquando la ne aveva bloccato l'esercizio, chiedendo un nuovo Controparte_4 progetto per il recupero ambientale della cava. Hanno altresì illustrato che la CP_4 con decreto dirigenziale del 2002 li aveva autorizzati all'esecuzione dei lavori fino al 31 dicembre 2006, ma che nel 2005 era stato disposto dall'autorità giudiziaria penale il sequestro della cava e di tutti i macchinari.
Di seguito, la aveva ritirato il decreto concessorio del 2002 in via di autotutela CP_4
e, dopo l'annullamento da parte del Tar del provvedimento di revoca in autotutela, ne aveva nuovamente adottato uno. Nel 2014 aveva avuto esito favorevole anche il secondo annullamento dinanzi al TAR del provvedimento di autotutela;
gli attori concludevano esponendo che il legittimo operato della aveva Controparte_4 provocato ad essi ingenti danni, sia patrimoniali che non patrimoniali.
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 2
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
2. Il tribunale di Napoli, rilevata d'ufficio la questione della giurisdizione, sottoposta espressamente alle parti, ha ritenuto che sulle domande risarcitorie sussista il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie emerge dagli atti che i fatti su cui si fonda la domanda risarcitoria traggono origine direttamente dell'illegittimità dei provvedimenti amministrativi con cui la ha Controparte_4 annullato in via di autotututela il decreto dirigenziale n. 1390 del 2002.
3. Avverso la decisione del tribunale, con atto di appello ritualmente notificato alla il 13 giugno 2019, ha spiegato gravame la società unitamente ai CP_4 CP_1 soci in epigrafe indicati.
Fissata la comparizione, rinviata più volte la causa per la precisazione delle conclusioni, all'esito di trattazione scritta in data 16 aprile 2025, la Corte, acquisite le note scritte degli appellanti, sostitutive della presenza fisica in udienza, nella composizione indicata in epigrafe, si è riservata la decisione, assegnando termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclsusionale.
§§§
4. In via preliminare va dichiarata la contumacia della non costituita Controparte_4 nonostante al rituale notifica.
5. L'appello nel merito è infondato.
Con il primo motivo gli appellanti evidenziano che la questione posta riguarda l'individuazione della giurisdizione, civile o amministrativa, sulla domanda con cui il privato chiede il risarcimento dei danni alla p.a. – in termini sia di danno emergente che lucro cessante – per aver confidato incolpevolmente sulla legittimità di un provvedimento amministrativo a lui favorevole, successivamente annullato dal giudice amministrativo perché illegittimo, fattispecie, in relazione alla quale si era già pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, attraverso le tre ordinanze gemelle nn. 6594, 6595 e 6596 del 2011.
In parte qua il motivo è inammissibile, perché si limita a ribadirte quanto dedotto in primo grado che la domanda risarcitoria nasca dall'affidamento incolpevole sulla legittimità di un provvedimento a sé favorevole, senza criticare il punto di motivazione secondo il quale la fattispecie concreta, di contro, si sostanzia in una domanda di risarcimento che scaturisce dall'esercizio del potere autoritativo dell P.A..
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 3
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
Prosegue l'appellante sostenendo che in casi siffatti il danno sofferto dal privato non deriva direttamente dal provvedimento, ma dal comportamento dell'amministrazione che, con il suo modo d'agire, in particolare con l'adozione dell'atto favorevole, come nella presente fattispecie, aveva ingenerato un incolpevole affidamento in capo alla parte, poi frustrato dal successivo annullamento.
In parte qua il motivo è infondato, perché il danno lamentato, consistito nel non aver potuto svolgere l'attività di estrazione nella cava ubicata presso il fondo collinare sito in località Pioppi, nella frazione di Grazano del Comune di caserta, è direttamente collegato al provvedimento autoritativo che in via di autotutela ha revocato il precedente decreto dirigenziale concessorio, n. 1390 del 2002.
Dunque il giudice di prime cure, ritenendo, in punto di diritto, che domanda risarcitoria siffatta, connessa all'illegittimo esercizio del potere autoritativo sia proprio l'ipotesi esaminata dalla sentenza n. 13660 del 13.06.2006, emessa a Sezioni Unite, in cui si legge che “Spetta al giudice amministrativo disporre le diverse forme di tutela che
l'ordinamento appresta per le situazioni soggettive sacrificate dall'esercizio illegittimo del potere, sia quando il privato invochi la tutela di annullamento, sia quando richieda quella risarcitoria virgola in forma specifica o per equivalente virgola non potendo tali tecniche essere oggetto di separata e distinta considerazione ai fini della giurisdizione”, ha fatto corretta applicazione dei principi ivi espressi.
Del resto, a riprova della corretta applicazione dei principi consolidati in tema di riparto, proprio nelle sentenze che la parte attrice pone a fondamento della sua domanda si legge che “l'attrazione (ovvero concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito conseguenza immediata
e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato” (così
Cass. 6594/2011).
Con il secondo motivo l'appellante afferma che avrebbe sbagliato il giudice di prime cure a ritenere che i fatti posti a fondamento delle domanda risarcitorie “traggono origine dall'illegitimità dei provvedimenti amministrativi con cui la Controparte_4 ha annullato, in via di autotutela, il Decreto Dirigenziale n. 1390 del 17.07.2002”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la questione in esame non è riconducibile esclusivamente ad uno o a più atti e/o provvedimenti posti in essere dalla P.A., di
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 4
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
conseguenza ricollegabili all'esercizio del potere autoritativo della stessa;
al contrario, i pregiudizi sofferti sarebbero frutto di un illecito comportamento della CP_4
protratto per un arco temporale decisamente troppo lungo (dal 1989 al fino al
[...]
2011), nei confronti degli istanti e non sarebbe possibile ridurre la vicenda alla sola all'emissione di taluni provvedimenti espressione del potere autoritativo della P.A..
Il motivo è una riformulazione della doglianza già esaminata secondo cui l'iter procedimentale avrebbe creato un incolpevole affidamento, ed è infondato.
Si può solo qui ribadire che il danno denunciato deriva in modo diretto ed inequivoco dai provvedimenti di ritiro in via di autotutela del decreto dirigenziale del 2002 di autorizzazione allo sfruttamento della cava;
non rilevando affatto quante volte la revoca sia stata emessa o quanto tempo sia durato l'intero iter procedimentale (complesso e con risvolti non civilistici), rilevando, invece, che proprio la revoca della concessione ha provocato il danno.
Con ulteriore censura l'appellante afferma che il giudice ha redatto una motivazione scarna e insufficiente, che non indica da quali elementi ha tratto il suo convincimento, limitandosi ad affermare che le problematiche degli attori traggono origne da provvedimenti autoritativi, il che sarebbe una motivazione apparente.
Il motivo è infondato, avendo il giudice indicato in modo chiaro e completo che la domanda di risarcimento individua la fonte del danno nei provvedimenti di revoca del precedente provvedimento ampliativo della sfera del privato, nulla potendo aggiungersi a tale essenziale ma sufficiente e soprattutto chiara motivazione, con la quale il giudice ha ritenuto che il danno da mancato sfruttamento della cava non deriva da un legittimo e incolpevole affidamento in un comportamento della P.A., ma da un provvedimento che si assume illegittimo.
Infine l'appellante deduce che con al riforma della sentenza andranno modificate le statuizioni sulle spese, dovendosi condannare la al pagamento delle spese del CP_4 doppio grado.
Il motivo è assorbito dalla conferma della sentenza impugnata.
§§§
Nessuna statuizione va assunta sulle spese di lite del presente grado, attesa la contumacia della appellata vittoriosa. Controparte_4
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 5
e altri/ Parte_1 Controparte_4 Corte d'Appello di Napoli Sezione Prima Civile
Essendo stato respinto l'appello, deve inoltre darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n.
11060/2018 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 20.12.2018 non notificata, così provvede:
--respinge l'appello;
--nulla per spese;
--dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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R.G. n. 3138/2019 Sentenza Pagina 6
e altri/ Parte_1 Controparte_4