Ordinanza collegiale 1 luglio 2024
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00350/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00927/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 927 del 2018, proposto da
OL LA, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso “Studio Legale Porcu e Barberio”, sito in Cagliari, via Garibaldi n. 105;
contro
Comune di San Vero Milis, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 35, l.n. 47/1985, sulla domanda di condono presentata dalla ricorrente in data 20 marzo 1986 prot. n. 9/U, n. progressivo 0377444007;
e per l’annullamento, previa sospensione,
- della comunicazione del SUAPE del Comune di San Vero Milis prot. n. 10556 del 13 settembre 2018;
- della nota dell’Area servizi tecnici comunali prot. n. 10447 del 12 settembre 2018;
- ove occorra, della nota prot. n. 11117 del 28 settembre 2018 del medesimo Servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto la nota prot. 9259/2018 del 29 agosto 2024 depositata dal Comune di San vero Milis in ottemperanza all’ordinanza collegiale n. 507/2024 del 1luglio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Silvio Esposito e udito, per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Premesso:
- che nell’anno 1976 la sig.ra LA, proprietaria di un immobile destinato a civile abitazione situato nel Comune di san Vero Milis e distinto in catasto al foglio 26, mappale 1169, realizzava, senza mutamento di superfici e volumi, opere interne e procedeva al cambio di destinazione d’uso del piano terra da autorimessa ad abitazione;
- che in data 20 marzo 1986 presentava una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 23/1985, corredata da prova dell’avvenuto pagamento dell’oblazione;
- che, a seguito di richiesta formulata dal Comune con nota prot. 1549 del 12 marzo 1992, la ricorrente produceva documentazione fotografica, accatastamento, relazione sulle opere e, da ultimo, in data 11 giugno 2003, otteneva parere favorevole, ai sensi dell’art. 32, l. 47/1985, dell’Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione autonoma della Sardegna;
- che la ricorrente, ritenuto formatosi il silenzio assenso sulla domanda di condono ai sensi dell’art. 35, l. 47/1985, in data 9 agosto 2018 presentava al Comune un progetto di risanamento, ristrutturazione interna e manutenzione dell’immobile;
- che il comune, con gli impugnati provvedimenti prot. n. 10447 del 12 settembre 2018 e prot. n. 11117 del 28 settembre 2018, comunicava: i) che l’istruttoria della pratica di condono era ancora in corso; ii) che la nuova pratica edilizia era sospesa fino alla definizione degli abusi edilizi;
- che la ricorrente ha domandato a questo Tribunale l’accertamento della formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono presentata in data 20 marzo 1986, essendo decorsi ventiquattro mesi dal parere favorevole reso ai sensi dell’art. 32, l. 47/1985, nonché l’annullamento dei menzionati provvedimenti prot. 10447 del 12 settembre 2018 e 11117 del 28 settembre 2018;
Considerato:
- che l’art. 35, l. 47/1985 stabilisce che, fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dall’emissione del parere di cui all’art. 32, la domanda di condono si intende accolta, ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento;
- che nel corso del processo, in adempimento di ordinanza istruttoria n. 507/2024 del 1 luglio 2024, il Comune di san Vero Milis ha prodotto, il 29 agosto 2024, la nota n. 9259/2018, con la quale: i) dava atto di avere accolto la domanda di ristrutturazione e manutenzione dell’immobile presentata in data 9 agosto 2018 con provvedimento unico n. 2/2019 del 28 febbraio 2019; ii) che quest’ultimo ha determinato anche l’accoglimento dell’istanza di condono, “ in quanto si è verificata la completezza documentale (pagamento delle oblazioni-accatastamento – parere RAS servizio tutela paesaggio), ed in fase di sopralluogo, si è potuta constatare, la conformità dello stato dei luoghi sia con quello rappresentato nell’istanza di condono, sia con il fatto che successivamente non erano state effettuate nuove opere ”;
Ritenuto:
- che in data 11 giugno 2005 si sia formato il provvedimento tacito di condono ai sensi dell’art. 35, l. 47/1985, poiché risulta: i) che la documentazione prodotta all’amministrazione alla data del giorno 11 giugno 2003 era completa;
- che l’amministrazione ha tenuto un comportamento inerte nei ventiquattro mesi successivi, circostanza pacifica in quanto non contestata;
- che nel corso del giudizio sia cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento degli impugnati provvedimenti di diniego delle istanze di ristrutturazione dell’immobile, avendo il Comune, nelle more del giudizio, assentito tali richieste con provvedimento espresso;
Ritenuto, infine, che le spese del giudizio debbano essere poste a carico del Comune di San Vero Milis sulla base del principio di soccombenza virtuale, nella contenuta misura di cui in dispositivo, che tiene conto del comportamento dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara estinta per cessazione della materia del contendere la domanda di annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati;
- dichiara l’intervenuta formazione del silenzio assenso, ai sensi dell’art. 35, l. n. 47/1985, sull’istanza di condono presentata il 20 marzo 1986 dalla ricorrente, con il conseguente tacito rilascio, in data 11 giugno 2005, del provvedimento di condono.
Condanna il Comune di San Vero Milis al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (ottocento//00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Plaisant, Presidente FF
Andrea Gana, Referendario
Silvio Esposito, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Esposito | Antonio Plaisant |
IL SEGRETARIO