Sentenza 4 giugno 1999
Massime • 1
La verifica della regolarità della costituzione in giudizio e di ogni altro adempimento processuale deve essere effettuata singolarmente per ciascun soggetto, indipendentemente dalla posizione sostanziale assunta nel giudizio. Pertanto, le norme sulla contumacia, sulle varie preclusioni e decadenze di ordine processuale, devono essere applicate nei confronti di ogni singolo soggetto del rapporto processuale la cui posizione ha sempre carattere individuale indipendentemente dal numero di persone aventi la stessa collocazione nel processo (fattispecie, in tema di inammissibilità di domande nuove in appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/1999, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 4 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO Presidente
Dott. MICHELE ANNUNZIATA Consigliere
Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel.
Dott. MATTEO IACUBINO Consigliere
Dott. CARLO CIOFFI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ET IN e ET LE, elettivamente domiciliati in Roma, via della Stazione di S. Pietro n. 45, presso l'avv. Massimo Pacetti, rappresentati e difesi dall'avv. Guido Finelli e dall'avv. Oscar Mele, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
RU QU, RU GI, RU ON, RU IA e RU LO, elettivamente domiciliati in Roma, via Tuscolana n. 202, presso l'avv. IO Gurgo, rappresentati e difesi, giusta delega in atti, dall'avv. Erasmo Augeri;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30 novembre 1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Dott. Ugo Riggio;
Udito l'avv. IO Gurgo, per delega dell'avv. Augeri;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto Cinque, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25 novembre 1986 AS, PE, IO, AR e FI SO convenivano dinanzi al Tribunale di Napoli AT e LE ET, esponendo che costoro, avevano versato in una cisterna di proprietà comune, posta nel fabbricato sito in Giugliano, alla via Antimo Panico n. 55, materiale di risulta da lavori edili, e pertanto ne chiedevano la condanna allo svuotamento della stessa, con il ripristino della parte murarià occorrente per la realizzazione della bocca, che era stata trasformata, nonché al risarcimento dei danni.
Si costituiva solo AT ET, che resisteva alla domanda, contestando i fatti esposti da controparte, e spiegava domanda riconvenzionale per conseguire la declaratoria di usucapione della cisterna ed il rimborso di spese di riparazione di danni prodotti. dal terremoto.
Il tribunale, con sentenza del 29 settembre 1993, in parziale accoglimento della domanda principale, condannava i convenuti allo svuotamento ed alla riduzione in pristino della cisterna nonché al pagamento, in favore degli attori, della somma di L.
3.034.500 oltre interessi. Rigettava le altre domande proposte dagli attori e la domanda riconvenzionale dei convenuti, a carico dei quali poneva le spese giudiziali.
Tale decisione, che era stata impugnata dai ET (con proposizione, da parte di LE, contumace in primo grado, anche di domande riconvenzionali per ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione, della cisterna e di tutti i comodi, e per ottenere che fosse posto anche a carico dei SO il costo del ripristino della cisterna) veniva confermata, dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza in data 30 novembre 1995. La corte riteneva anzitutto inammissibile domande riconvenzionali di LE ET, in quanto proposte per la prima volta in grado di appello, rilevando che la posizione del convenuto rimasto contumace nel giudizio di primo grado è identica a quella del convenuto che si sia regolarmente costituito, per cui anche per lui è operante il divieto di proporre domande nuove nel giudizio di secondo grado.
Passando al merito la corte evidenziava l'infondatezza della doglianza degli appellanti relativa al mancato esame delle richieste istruttorie avanzate da AT ET, contenute in una nota depositata alla udienza di precisazione delle conclusioni dell'8 ottobre 1991 e non rinvenuta agli atti, le quali sarebbero servite a dimostrare la rinunzia a servirsi della cisterna da parte dei danti causa dei SO. La censura, a prescindere dalla questione processuale, (pur essa inconsistente, in quanto il giudice istruttore non aveva disposto l'allegazione agli atti del fascicolo di ufficio di tale nota) era infondata per l'inammissibilità di entrambi i mezzi istruttori orali richiesti, in quanto in contrasto con il disposto dell'art. 1350 n. 5 c.c., in forza del quale devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, a pena di nullità, gli atti di rinunzia ad una serie di diritti, tra cui quello di proprietà su beni immobili. Era inoltre irrilevante la richiesta di provare con testimoni il fatto che nella cisterna non veniva più convogliata acqua piovana da oltre un ventennio, sia perché rifletteva fatti antecedenti l'interramento che non erano oggetto della causa, e che per la mancanza di forma scritta non potevano assurgere ad elementi integranti idonea rinuncia al diritto reale dedotto in giudizio, sia perché il diritto di proprietà è imprescrittibile.
Rilevava altresi la corte che l'accertamento orale richiesto non era comunque idoneo ad escludere il diritto dei SO al risarcimento del danno per il mancato uso della cisterna, in quanto quello riconosciuto e liquidato dal primo giudice concerneva il danno successivo all'interramento della cisterna avvenuto nel 1982. Infine la corte osservava che la responsabilità esclusiva del dante causa dei ET nella produzione del fatto dannoso (interramento della cisterna) che aveva reso inutilizzabile la cosa comune, escludeva qualsiasi obbligo dei comproprietari SO di partecipare alle opere o alle spese necessarie per il ripristino.
AT e LE ET ricorrono per la cassazione di tale sentenza in base a tre motivi, illustrati anche con memoria. AS, PE, IO, AR e FI SO resistono con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 c.c. ed il difetto di motivazione i ricorrenti sostengono che la corte napoletana avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili le prove orali da loro articolate, le quali avrebbero permesso di dimostrare che la cisterna era stata soppressa ed utilizzata solo dal loro dante causa, che aveva eliminato il vano di affaccio nella stessa. Tale circostanza, se dimostrata, avrebbe potuto servire ad affermare la reclamata usucapione.
Con il successivo motivo ET lamentano la violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. ed il difetto di motivazione, sostenendo che la corte napoletana avrebbe una superficiale valutazione del materiale probatorio, ravvisando elementi a conferma delle tesi sostenute dai SO, laddove invece non ve ne era nessuno. Infine i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. ed il difetto di motivazione della sentenza, sostenendo che poiché la domanda riconvenzionale di usucapione era stata proposta in primo grado da AT ET, ciò rendeva ammissibile l'analoga domanda proposta in grado di appello da LE ET, sebbene questi fosse rimasto contumace in primo grado.
I tre motivi, tra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente e disattesi, stante la loro evidente infondatezza.
Deve anzitutto evidenziarsi la singolarità della tesi secondo cui il divieto di proporre domande nuove. nel: giudizio di appello, sancito dall'art. 245 c.p.c., in base al quale il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibili le domande riconvenzioni proposte allora per la prima volta da LE ET, che era rimasto contumace nel giudizio dinanzi al tribunale, sarebbe nella fattispecie superato dal fatto che analoghe domande erano state tempestivamente proposte da AT ET, regolarmente costituita nel primo giudizio. In sostanza, secondo i ricorrenti, l'identità della posizione assunta dai due convenuti nei confronti delle avverse domande avrebbe dovuto far considerare al giudice di appello le rispettive situazioni processuali come una situazione unica. Senonché siffatta tesi non trova alcun riscontro normativo, ed è anzi smentita dal fatto che, secondo il sistema processuale vigente, la verifica della regolarità della costituzione in giudizio e di ogni altro adempimento processuale deve essere effettuata singolarmente per ciascun soggetto, indipendentemente dalla posizione sostanziale assunta nel giudizio. Pertanto le norme sulla contumacia e sulle varie preclusioni e decadenze ordine processuale devono essere applicate nei confronti di ogni singolo soggetto, la cui posizione ha sempre carattere individuale, indipendentemente dal numero di persone aventi la stessa collocazione nel processo. Per quanto riguarda poi la mancata ammissione delle prove testimoniali articolate dagli attuali ricorrenti nel giudizio di merito, le argomentazioni dagli stessi illustrate non sono certamente suscettibili di inficiare la corretta motivazione della corte napoletana, la quale ha rilevato che, non essendo il diritto di proprietà prescrivibile per non uso, e richiedendo la rinunzia a tale diritto la forma scritta, la prova orale tendente a dimostrare che la cisterna era stata utilizzata in precedenza solo dal dante causa dei ET era inammissibile, e comunque irrilevante. Infine risulta troppo generica per potere essere presa in considerazione la doglianza dei ricorrenti relativa ad una superficiale valutazione di elementi probatori del tutto inesistenti a conforto della domanda dei SO, senza che siano indicati di quali elementi si tratta, ne' il motivo per cui la corte di merito li avrebbe presi in considerazione in maniera superficiale. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti, in via solidale, al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 129.050 oltre a L.
2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella carriera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999