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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 28/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2969/2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(p.i. ) con sede in Palermo via Ingham n.5, in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliata in Palermo P.zza V.E.
Orlando n. 41, presso lo studio dell'Avv. Serafino Campagna che la rappresenta e difende giusta procura in atti
attrice/opponente
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. ) nella qualità CP_1 C.F._1
di Commissario Straordinario - Gestione Separata elettivamente domiciliato in CP_2
Palermo via Dante n. 44, presso lo studio dell'Avv. Francesco Ferraro che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
convenuto/opposto
e contro in persona del liquidatore Dr. , domiciliato Controparte_3 CP_1
presso la sede in Misilmeri via P. Scozzari n. 22
convenuto contumace
e contro in persona del legale rappresentate pro-tempore, con sede legale in Controparte_4
Milano P.zza Gae Aulenti n.
3 - filiale di Palermo P.zza Don bosco n. 6
convenuta contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione mobiliare-giudizio di merito
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 19.12.2024 al contenuto delle quali si rinvia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.10.2021 la ha introdotto il presente Parte_1 giudizio di merito a seguito dell'ordinanza resa da parte del giudice dell'esecuzione, nel procedimento
R.G.E. n. 465/2021, con la quale quest'ultimo, previa declaratoria di inammissibilità del pignoramento promosso dall'odierna attrice, in accoglimento dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. promossa dal convenuto dott. , nella qualità di CP_1 Controparte_5 [...]
, ha assegnato termine perentorio fino al 13.10.2021 per l'introduzione Controparte_6
della causa di merito, secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con la conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge, a cura della parte interessata.
Nel predetto atto introduttivo, l'opponente, in particolare, ha dedotto:
-che con atto di pignoramento, notificato in data 19.05.2021 a quale terzo pignorato, Controparte_4
e a CO.IN.R.ES. (Consorzio Intercomunale Rifiuti, Energia, Servizi) ATO PA 4 in liquidazione, quale debitore esecutato, esso opponente aveva sottoposto a vincolo tutte le somme dovute e riferibili al predetto debitore fino a concorrenza dell'importo di €. 399.728,42;
-che il suddetto atto di pignoramento veniva parimenti notificato al dott. , nella qualità CP_1
di liquidatore del debitore esecutato CO.IN.R.ES. ATO PA 4, sul presupposto per cui le somme contenute nel conto corrente n. [...] erano solo formalmente intestate
“al liquidatore e/o commissario straordinario del Coinres, ”, ma erano comunque Controparte_7 riferibili “all'ato stesso in liquidazione, debitore esecutato”; -che il terzo pignorato aveva sottoposto a vincolo le somme depositate sul già Controparte_4
menzionato conto corrente, formalmente intestato al dott. n. q. di commissario CP_1 straordinario del – gestione separata, per un importo di €. 599.592,63; Controparte_8
-che l'odierno opposto, dott. , con ricorso ex art. 619 c.p.c., depositato in data CP_1
21.06.2021, aveva proposto opposizione di terzo, nella qualità di commissario straordinario regionale Co dell'ATO 4 – gestione separata, nominato giusto decreto P.R.S. n. 526 del 09.03.2017, deducendo di essere un soggetto estraneo all'esecuzione e di vantare sulle somme sottoposte a pignoramento un diritto incompatibile con il pagamento del debito, atteso che le stesse appartenevano alla gestione, commissariale e separata, del consorzio;
-che il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione proposta da essa opponente, con svincolo delle somme pignorate, attesa l'illegittimità del vincolo apposto da CP_4
e la non debenza delle somme sul conto corrente intestato al dott. , nella qualità
[...] CP_1
di , poiché soggetto differente dal debitore esecutato;
Parte_2
-che, contrariamente a quanto ritenuto dal G.E., il quadro normativo di riferimento, in relazione alla gestione del servizio rifiuti, era mutato;
-che la gestione commissariale delle società d'ambito, e relativa nomina del commissario straordinario regionale, era stata prevista dal combinato disposto dell'art. 19 comma 1, 2 e 2bis, L. R.
9/2010 e gli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 8/rif. del 27.09.2013, reiterata e prorogata con successive ordinanze emergenziali ed era cessata alla data del 31.03.2019 con ordinanza 7/rif. del 03.12.2018;
-che il più volte citato decreto P.R.S. n. 526 del 09.03.2017 aveva, in ogni caso, riguardato la nomina del dott. quale commissario straordinario regionale della SRR/Area Metropolitana di CP_1
Palermo e non del CO.IN.R.ES. ATO PA 4, sebbene con il compito di garantire il servizio rifiuti nel territorio dei comuni dell'ATO PA 4 e che, tuttavia, detta carica era cessata il 31.03.2019;
-che, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal G.E., la liquidazione del CO.IN.R.ES. ATO PA 4 non poteva considerarsi soggetto giuridico diverso dalla speciale gestione separata commissariale, atteso che la già menzionata carica di commissario straordinario in capo al dott. era CP_1 cessata alla data del 31.03.2019 e lo stesso, al momento del pignoramento e dell'opposizione di terzo, non poteva agire quale soggetto giuridico diverso dal liquidatore/legale rappresentante del debitore esecutato CO.IN.R.ES. ATO PA 4; -che il conto corrente contenente le somme pignorate, solo fittiziamente intestato al dott. CP_1
nella qualità di commissario straordinario, era riconducibile alla CO.IN.R.ES. ATO PA 4 in
[...]
liquidazione;
-che le argomentazioni di essa opponente erano sostenute dalla circostanza per cui, sul conto corrente pignorato, confluivano le somme relative alla gestione del servizio rifiuti, erogate mensilmente, giuste fatture elettroniche emesse CO.IN.R.ES. ATO PA 4 in liquidazione, dai comuni ricadenti nel territorio ATO PA 4 cui era stata trasferita la gestione del servizio;
-che, infine, non sussisteva, in capo al dott. , il quale aveva proposto opposizione nella CP_1
qualità di commissario straordinario, alcuna legittimazione attiva ad agire sul presupposto della predetta intervenuta cessazione dalla carica;
Tanto premesso, l'opponente ha concluso chiedendo, in via preliminare, accettarsi il difetto di legittimazione attiva, nel procedimento di esecuzione, dell'opposto n.q. di CP_1
commissario straordinario regionale. Nel merito rigettare le domande ex adverso avanzate con l'opposizione di terzo, con rispristino del vincolo sulle somme pignorate e rimessione degli atti al
G.E.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.11.2021 si è costituito l'opposto dott. , CP_1
nella qualità di Commissario Straordinario Separata, contestando in fatto Controparte_6
e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto.
In particolare, l'opposto ha dedotto che l'attrice aveva incoato la procedura esecutiva presso terzi de quo, avverso la quale esso convenuto aveva proposto formale opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., nei confronti del Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi - COINRES ATO 4 PA in liquidazione in forza del decreto ingiuntivo n. 643/2009 emesso dal Tribunale di Palermo. Il convenuto ha riferito, inoltre, che:
-la con atto di pignoramento presso terzi notificato nel marzo del 2020, aveva Parte_1 Parte_3
già sottoposto a pignoramento il conto corrente [...] e che avverso detta procedura esso opposto aveva proposto, in data 09.02.2021, opposizione di terzo ex art 619 c.p.c., accolta con ordinanza emessa dall'intestato Tribunale in data 29.03.2021 e che era pendente, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, il relativo giudizio di merito;
era stato istituito ai sensi degli artt. 23 e 25 della Legge n. 142/1990 tra i Controparte_9 comuni ricadenti nell'ambito territoriale ATO PA 4 e la Provincia Regionale di Palermo, al fine di garantire la gestione unitaria ed integrata dei rifiuti solidi urbani nell'ambito dei comuni consorziati;
-era stata prevista, allo stesso fine, dalla L.R. 9/2010, l'istituzione di società consortili di capitali denominate “Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti” tra la Provincia e i
Comuni dell'ATO 4 e che dal 5 novembre 2011, in attuazione dell'art. 19 della predetta normativa, il COINRES era stato posto in liquidazione;
-nelle more di una definitiva attuazione della menzionata normativa, dal 30.09.2013 il servizio di gestione dei rifiuti, al fine di garantirne la continuità, era stato affidato a una specifica struttura di commissariamento straordinario regionale, istituita con Ordinanza del Presidente della Regione
Siciliana n. 8/Rif del 27.09.2013, poi più volte prorogata;
-con provvedimento prot. n. 013527 del 2.03.2019, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sul presupposto per cui i Comuni interessati non avevano completato le procedure previste dalla legge per l'instaurazione delle SRR , aveva stabilito che, dall'01.04.2019, non sarebbe più stata operativa la figura del commissario straordinario, di nomina regionale, ma i singoli comuni avrebbero dovuto individuare una figura commissariale al fine di evitare carenze gestionali nel servizio di raccolta dei rifiuti che avrebbero comportato crisi igienico-sanitarie, prevedendo espressamente che “gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita una separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio”;
-i Comuni interessati, in adesione al provvedimento sopra menzionato, avevano provveduto con apposite ordinanze a conferire al legale rappresentante della il Controparte_10 compito di “di svolgere e garantire, in continuità con la precedente gestione commissariale e attraverso una separata e a ciò esclusivamente dedicata contabilità ed in nome e per conto del
il servizio di gestione integrata dei rifiuti”. CP_11
Parte convenuta, quindi, ha confermato di avere piena legittimazione ad agire, avendo continuato a esercitare, negli anni, la stessa attività commissariale prima su nomina regionale e, successivamente, sulla scorta delle nomine operate dai Comuni interessati. Infine, ha evidenziato, sul presupposto dell'art. 19 comma II L.R. 9/2010, che, poiché il credito vantato dalla società odierna attrice era anteriore al 30.06.2013, lo stesso doveva senz'altro essere soddisfatto in sede di liquidazione del
COINRES ATO 4 PA, soggetto giuridico diverso rispetto alla figura del Dott. n.q di CP_1 commissario dell' – gestione separata. CP_10
Pertanto, ha concluso chiedendo accettarsi e dichiararsi l'improcedibilità del pignoramento promosso dalla e il conseguente svincolo delle somme pignorate sul conto corrente Controparte_12
[...]. I convenuti e regolarmente convenuti in giudizio, non si Controparte_3 Controparte_4
sono costituiti.
All'udienza del 09.03.2022 il G.I. allora assegnatario del fascicolo, vista la richiesta delle parti, ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo produzione documentale.
Dopo molteplici rinvii dovuti alla riassegnazione del fascicolo a diversi giudici, a seguito di istanza di riassegnazione depositata telematicamente in data 13.11.2024 dal procuratore del convenuto CP_1
, nella qualità di , il fascicolo
[...] Controparte_13
veniva riassegnato al sottoscritto G.I. in data 15.11.2024.
Infine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c. e, con provvedimento del 20.12.2024, è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti Controparte_3
e i quali, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti. Controparte_4
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento per quanto di ragione, in linea con quanto statuito dall'intestato Tribunale in forza della motivazione, qui richiamata per relationem, di cui alla sentenza in atti n. 1062 depositata l'8.07.2024.
Deve, infatti, prioritariamente, rilevarsi come questo Tribunale si è pronunciato con la sentenza suddetta, resa nell'ambito del procedimento R.G.N. 1253/2021 e prodotta in atti dal convenuto, relativamente alla medesima questione posta all'attenzione dello scrivente giudice. Ed invero, si evidenzia come con il presente procedimento e quello portante R.G.N. 1253/2021, pur se instaurati, quali giudizi di merito, all'esito di due differenti procedure di opposizione di terzo alle esecuzioni promosse, in forza di due precetti diversi, dalla nei confronti di COINRES Controparte_12
ATO 4 PA in liquidazione, attengono alle medesime questioni giuridiche e di fatto.
Ciò posto, in via preliminare, risulta infondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del dott.
nella qualità di Commissario Straordinario 4 - Gestione Separata, CP_1 CP_2 sollevata dall'opponente.
Parte attrice invoca, a sostegno della eccezione di carenza legittimazione attiva dell'opposto, la cessazione dalla carica di commissario straordinario regionale del dott. , avvenuta, CP_1 secondo la prospettazione dell'opponente, a partire dal 31.03.2019 in forza dell'ordinanza 7/rif. del
03.12.2018, ma tali argomentazioni non colgono nel segno.
Occorre precisare che l'odierno opposto ha agito nella qualità di Commissario Straordinario
[...]
4 - Gestione Separata giusto Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 526 del CP_2
9.03.2017; la funzione di tale nomina, indicata nell'art. 19 del normativa richiamata, era quella di garantire la continuità della gestione integrata dei rifiuti nell'ambito dell'ATO PA 4 avvalendosi delle strutture e degli organi già esistenti e “del legale rappresentante delle società e dei consorzi
d'ambito”. L'odierno opposto dott. ha rivestito tale carica fino al marzo del 2019, CP_1
quando, con provvedimento prot. n 013527 del 02.03.2019, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha stabilito che, a far data dal 01.04.2019, la predetta figura di commissario straordinario regionale non sarebbe più stata operativa, al contempo stabilendo che i
Comuni interessati, ricadenti nell'ambito territoriale dell'ATO PA 4, avrebbero dovuto nominare una figura commissariale.
I Comuni interessati, in conformità con quanto stabilito dal suddetto provvedimento, tramite proprie ordinanze, allegati in atti dal convenuto, hanno nominato quale commissario il dott. , CP_1
legale rappresentate del COINRES ATO 4 PA in liquidazione.
Da ciò discende, in definitiva, la legittimazione attiva dell'opponente dott. n.q. e il CP_1 conseguente rigetto dell'eccezione ex adverso proposta.
Passando all'esame del merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
Va osservato che, per come è emerso dalla ricostruzione della vicenda storica e della normativa avvicendatasi nel tempo, operata dall'opposto nei propri scritti difensivi e supportata da adeguati riscontri probatori documentali, la è soggetto giuridico Controparte_3
diverso dal , il quale agisce in nome e per conto dei Comuni ricadenti Controparte_5 nell'ambito dell'ATO PA 4.
Invero, l'art. 19 della L.R. n. 9/2010 ha disposto la liquidazione dei consorzi e delle società d'ambito, precedentemente istituiti da altra normativa regionale in materia ambientale, tra i quali rientrava il debitore esecutato , e ha previsto la nomina di commissari liquidatori con Controparte_3
il compito di determinare la massa attiva e passiva dei predetti soggetti giuridici alla data del
30.06.2013, i cui rapporti giuridici sono, quindi, confluiti in una apposita gestione liquidatoria.
Orbene, il credito vantato dalla è anteriore alla data del 30.06.2013, atteso Parte_1
che la società opponente ha agito esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 643/2009, e, quindi, risulta essere confluito, in applicazione della suddetta normativa vigente ratione temporis, nella gestione liquidatoria dell'ente convenuto . Controparte_3
In definitiva, le disposizioni normative regionali succedutesi nel corso degli anni hanno delineato la coesistenza di due soggetti giuridici: da un lato la gestione liquidatoria del consorzio, dall'altro la struttura commissariale, soggetti che hanno operato con funzioni differenti. Inoltre, per ciò che in questa sede è più rilevante, occorre evidenziare che è stata prevista una separata contabilità per l'attività di gestione dei rifiuti svolta dal Commissario Straordinario;
da tale circostanza discende che non potevano essere sottoposte a pignoramento somme contenute sul conto corrente intestato ad un soggetto differente rispetto al debitore esecutato . Controparte_3
Peraltro, le argomentazioni di parte opponente, secondo le quali il conto corrente su cui è stato apposto il vincolo pignoratizio sarebbe stato solo «fittiziamente» intestato al dott. , quale CP_1
commissario straordinario, sono rimaste sprovviste di alcun supporto probatorio, oltre che smentite dalla documentazione ex adverso allegata in atti.
Come già evidenziato da questo tribunale, con richiamo all'ordinanza n. 9624/2018 della terza Sez.
Civ. della Suprema Corte ( “Nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, il creditore pignorante è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore, mentre il terzo pignorato
- che eccepisca l'estinzione di detto credito per compensazione con un proprio controcredito, contestato dal creditore procedente, verso l'esecutato - deve provare il fatto estintivo dedotto”), sarebbe stato onere del creditore dimostrare l'esistenza del rapporto di credito-debito tra il debitore e il terzo dedotto nell'atto di pignoramento ma tale onere non è stato assolto.
In ossequio a quanto argomentato, le domande proposte dall'attrice vanno Parte_1
rigettate.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, a favore della parte convenuta costituita, tenuto conto delle tariffe di cui al D.M. 55/14, come integrato da D.M. 147/22 con riferimento al valore della causa (scaglione da euro 260.001,00 ad euro 520.000,00) e dell'attività defensionale svolta.
Nei confronti dei convenuti contumaci, invece, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: - dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_3 [...]
Controparte_4
-rigetta, per quanto in parte motiva, le domande proposte da Parte_1
-dichiara l'improcedibilità del pignoramento promosso dalla società nei Controparte_12
confronti del Commissario Straordinario 4 - Gestione Separata, dott. ; CP_2 CP_1
-dichiara l'illegittimità dei vincoli apposti dall' sul conto corrente CP_4
[...], acceso presso l' e intestato al Commissario Controparte_4
Straordinario ATO - Gestione Separata, dott. CP_2 CP_1
-condanna al pagamento delle spese di lite a favore di , nella Parte_1 CP_1
qualità di Commissario Straordinario ATO Palermo 4 - Gestione Separata, che liquida in € 6.023,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-dichiara irripetibili le spese nei confronti delle parti contumaci.
Termini Imerese, 28/03/2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola