Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5668/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5668 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: restituzione delle somme addebitate in conto corrente per operazioni non autorizzate
TRA
nato a [...] il [...], C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
(NA), alla via Santa Maria n. 226, rapp.to e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Raffaele Tortoriello (c.f. ) ed Antonio Masturzi (c.f. ), C.F._2 C.F._3
presso il loro studio elette.te dom.to in Napoli, alla Piazza Eritrea n. 3, giusta procura in calce al libello introduttivo del presente giudizio;
ATTORE
E con sede legale in Roma, al Viale Altiero Spinelli Controparte_1
n. 30 (c.f. e P. IVA e quale conferitaria di tutte le attività e passività della già P.IVA_1 CP_2
(cod. fisc. Part. IVA , in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 tempore Dott. rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Trinchi (C.F. CP_3 [...]
) con lui elett.te dom.ta in Aversa, via Santa Marta n.70, presso lo studio dell'Avv. C.F._4
Enrico Scuotri, giusta procura generale alle liti, da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
1
All'udienza del 24/09/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
sentir acclarata la responsabilità di in ordine ad una fraudolenta Controparte_1
disposizione di pagamento, che egli assumeva di non aver mai disposto né autorizzato.
Premettendo di essere titolare, presso la filiale di Casoria, del conto corrente bancario n.
04561/002772, lamentava di essere stato vittima, in data 12/10/2020, di un accesso abusivo al proprio conto corrente, con conseguente furto informatico della somma di euro 9.850,00, eseguito mediante bonifico in uscita dal suo conto in favore dell'Iban [...], intestato a tale ed avente come causale “saldo ponteggi incasso dal muro”. Persona_1
Nella medesima data, inoltre, venivano effettuate tre ricariche telefoniche, dell'importo di euro 20,00 ciascuna, verso utenze sconosciute.
Il correntista, contestata la paternità delle operazioni, sporgeva formale denuncia querela in data
13/10/2020, presso la Legione Carabinieri di Casalnuovo, precisando di non aver fornito ad alcuno le proprie credenziali di accesso alla home banking e di non aver ricevuto alcun sms sul proprio dispositivo telefonico.
Di fronte al persistente rifiuto della di riaccreditare la somma illecitamente sottratta, l'attore, CP_1 esplicitata la propria estraneità ai fatti e l'assenza di qualsivoglia responsabilità a suo carico, rassegnava le seguenti conclusi: “accertare e dichiarare la violazione da parte della del D. CP_2
Lgs 11/2010 e di ogni altra norma relativa, per i motivi di cui al presente atto, e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., alla corresponsione della complessiva CP_2
somma di Euro 9.910,00 (novemilanovecentodieci/00), ovvero di quella somma, maggiore o minore che, in sua giustizia ed equità, l'adito Tribunale riterrà dovuta, maggiorata degli interessi dal sorgere del credito al saldo, nonché dell'indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del denaro, ed interessi, sulle somme dovute a titolo di interessi, dalla domanda giudiziale al saldo;
condannare la CP_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario, con attribuzione ai procuratori costituiti, anticipatari” .
2 Costituitasi in giudizio, la società contestava la prospettazione giuridico-fattuale offerta CP_2
da parte avversa e, declinando ogni responsabilità in ordine all'accaduto, insisteva per il rigetto della domanda.
La convenuta rilevava la colpa grave del correntista, la cui condotta, violativa delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 11/2010, avrebbe costituito l'antecedente causale unico e necessario dell'evento fraudolento perpetrato in suo danno.
Evidenziava, in particolare, come l'attore, nel rispondere verosimilmente ad una mail di phishing, avesse incautamente fornito le proprie credenziali di accesso, i dati personali ed il proprio numero di telefono, deducendo altresì che il bonifico bancario oggetto di contestazione fosse stato effettuato
Contr tramite accesso all'Home Banking di mediante l'autenticazione c.d. “forte” richiesta dalla
Banca – ossia tramite inserimento del numero cliente, del codice segreto (PIN “statico”, conosciuto solo dal cliente) e del codice OTP “dinamico” (valido solamente per una singola operazione dispositiva) – e senza che fosse stato rilevato alcun malfunzionamento o compromissione dei sistemi informatici della banca convenuta.
Depositati file di log, ai quali affidava il riscontro probatorio delle proprie asserzioni, concludeva, dunque, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per l'accertamento del concorso di responsabilità del nella causazione dell'evento dannoso dedotto in giudizio. Pt_1
2. Spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata alla udienza del 04/05/2023, e, successivamente, alle udienze del 14/12/2023 e del 19/09/2024.
Con provvedimento del Presidente della Terza Sez. Civile, dott. Michelangelo Petruzziello, reso in attuazione del decreto n. 34/2024 del Presidente del Tribunale, il procedimento veniva assegnato allo scrivente G.O.P., che fissava l'udienza del 24/09/2024, all'esito della quale assegnava la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 13/04/2021), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
La mancata partecipazione della convenuta, ritualmente invitata al procedimento di mediazione, non osta all'avveramento della richiamata condizione di procedibilità, ma non rimane priva di conseguenze, comportando l'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento di cui all'art. 8, comma
4 bis, d.lgs. n. 28/2010, attesa l'assenza di giustificati motivi.
3 Non costituisce, infatti, motivo idoneo a giustificare la mancata partecipazione alla procedura, la pretesa infondatezza delle ragioni addotte dalla controparte o l'insussistenza di presupposti per addivenire ad un accordo (si veda Corte di Appello di Genova, 13/07/2020, n. 652), considerato, peraltro, che il contrasto di opinioni costituisce proprio la premessa fattuale genetica del procedimento de quo.
“La condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di 5 mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto, sent. 06/12/2016).
Il legislatore ripone, infatti, nella personale partecipazione delle parti il successo dell'attività di mediazione, consapevole che solo il contatto diretto tra le stesse ed il contestuale scambio dialogico, filtrato dall'intervento del mediatore professionale, terzo ed imparziale, che ne facilita l'interlocuzione informale, possano favorire la definizione bonaria e reciprocamente satisfattiva della controversia, o anche semplicemente la chiarificazione delle questioni giuridiche controverse, di guisa che le parti possano compiutamente valutare la fondatezza e sostenibilità, nel successivo giudizio, della propria prospettazione giuridico-fattuale, con conseguenti positive riverberazioni sulla deflazione del contenzioso giudiziario.
L'assenza della banca non pare, per tali motivi, sorretta da alcuna valida giustificazione, per cui la stessa va condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8, co. 4bis d.lgs.
28/2010, nella formulazione ratione temporis applicabile.
La norma, peraltro, non rimette alcun margine di discrezionalità al Giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
4. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Giova, in via di metodo, preliminarmente delineare la cornice normativa operante in subiecta materia, rappresentata dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 11/2010, emanato in recepimento della direttiva europea 2007/64/CE (cd. PSD - Payment Services Directive) e successivamente modificato dal d.lgs.
218/2017, in attuazione della direttiva 2015/2366/UE, c.d. PSD2, in vigore dal 13 gennaio 2018 ed operativo dal 14 settembre 2019. 4 L'agglomerato normativo appare già prima facie esplicativo della scelta legislativa di allocare, in capo all'intermediario bancario, il rischio di impresa afferente ad attività frodatorie espletate in danno della propria clientela, sicché ove l'utente semplicemente neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento, graverà sul prestatore del servizio l'onere di provare la riconducibilità dell'operazione al cliente, nonché il dolo, la frode o la colpa grave di costui, rimanendo, altrimenti, esposto alla responsabilità aggravata in ordine agli accessi abusivi.
L'intenzione del legislatore è, all'evidenza, quella di sollecitare la fissazione - da parte del prestatore di servizi - di elevati standard di trasparenza e sicurezza e di riversare su di esso, almeno in linea di principio, le conseguenze sfavorevoli dell'uso fraudolento o non autorizzato degli strumenti di pagamento, tanto in base alla logica per cui la Banca, quale operatore professionale che gestisce il servizio di pagamento, è il soggetto più idoneo a sopportare il rischio delle operazioni non autorizzate
(cfr. Trib. Palermo, 11/04/2024).
L'art. 10 del richiamato decreto, rubricato “Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento”, dispone infatti che “Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita,
è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
1-bis. Se
l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, questi ha l'onere di provare che, nell'ambito delle proprie competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti connessi al servizio di disposizione di ordine di pagamento prestato.
2. Quando l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utente medesimo, ne' che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7. È onere del prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornire la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell'utente”.
Il successivo art. 11 dispone, al comma 1, che “...nel caso in cui sia stata eseguita un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata
5 operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito
...”, precisando altresì che tale rimborso non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare, anche in un momento successivo, che l'operazione era stata autorizzata.
L'art. 12, comma 4, poi chiarisce che, ove l'utente abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi enucleati nell'art. 7, con dolo o colpa grave, finirà per sopportare tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento pur non autorizzate.
Il quadro normativo così delineato – che profila in capo all'intermediario una presunzione di responsabilità iuris tantum, vincibile mediante una prova liberatoria articolata su più livelli tematici
– è completato da una vivace sedimentazione giurisprudenziale, che offre coordinate esegetiche ormai univoche e granitiche.
La Corte Regolatrice, qualificata in termini contrattuali la responsabilità della banca, afferma, con indirizzo esegetico costante, che “in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che … la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell'operazione al cliente” (cfr. Cass. n. 2950/2017, Cass. n. 26916/2020, Cass. n.13204/2023).
“Dunque, la diligenza della banca va a coprire operazioni che devono essere ricondotte nella sua sfera di controllo tecnico, sulla base anche di una valutazione di prevedibilità ed evitabilità tale che la condotta, per esonerare il debitore, la cui responsabilità contrattuale è presunta, deve porsi al di là delle possibilità esigibili della sua sfera di controllo” (Cass. 12/02/2024 n. 3780).
Il riparto degli oneri probatori segue, dunque, il regime della responsabilità contrattuale, per cui mentre il cliente è onerato unicamente della prova della fonte del proprio diritto e del termine di scadenza, “il debitore, cioè la banca, deve provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell'adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Ne consegue che, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio di impresa, la banca per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto dal debitore” (Cass. 12/02/2024 n. 3780, cit.).
6 5. Venendo ad esaminare il caso di specie, risulta incontestata l'esistenza tra le parti di un rapporto contrattuale di conto corrente, sul quale, in data 12/10/2020, veniva disposto un bonifico in favore di tale dell'importo di euro 9.850,00 e tre ricariche telefoniche, eseguiti da ignoti Persona_1
mediante accesso al servizio di internet banking, reso dalla banca in favore dell'attore e collegato al suo conto corrente.
Il signor ha fornito prova della titolarità del conto corrente, ha depositato l'estratto conto ove Pt_1 si è registrata l'operazione fraudolenta ed ha provato il formale e tempestivo disconoscimento, comunicato all'ufficio competente.
La frode è stata riconosciuta, pur avendone declinando qualsivoglia responsabilità, dalla banca convenuta, la quale ha configurato la truffa come verosimile caso di phishing.
L'attore ha strenuamente negato di aver fornito i propri dati, ad eccezione del numero di cellulare, attesa l'apparente affidabilità delle plurime mail pervenutegli e depositate in atti.
Come già rilevato, a fronte dell'allegazione da parte dell'utilizzatore che una determinata operazione di pagamento sia stata eseguita senza autorizzazione, il prestatore del servizio è tenuto a fornire la prova dell'autenticazione, della corretta registrazione e della contabilizzazione delle operazioni disconosciute, nonché di tutti i fatti idonei ad integrare la colpa grave dell'utilizzatore.
In mancanza di tale duplice prova, la banca sopporta integralmente le conseguenze delle operazioni disconosciute, senza alcuna limitazione o franchigia.
La società convenuta ha versato in atti, a dimostrazione dell'osservanza dei livelli di sicurezza e degli obblighi di cui alla direttiva PSD2, i file di log informatici, asseritamente ricostruttivi dell'andamento sequenziale e cronologico delle operazioni fraudolente, ad essi affidando il riscontro della corretta applicazione della procedura di cd. “autenticazione forte” del cliente (Strong Customer
Authentication - SCA).
Detti file, di non semplice intellegibilità e chiarezza esplicativa, si presentano come file di testo, agevolmente modificabili, privi di sottoscrizione digitale o marcatura temporale che possa loro conferire data certa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2704 c.c.
I file excel versati dalla convenuta, diffusamente contestati da parte attrice, appaiono privi di attendibilità quanto alla fonte, alla cronologia ed alla corrispondenza all'originale, non essendo stati firmati digitalmente o in altro modo attestati.
“È notorio che i log rappresentano file sequenziali che vengono chiusi e conservati con cadenze regolari sì da risultare disponibili per attività di monitoraggio o di amministrazione, ivi inclusa, la verifica delle operazioni e dei soggetti che le hanno eseguite. Pertanto, sono facilmente acquisibili 7 essendo generati automaticamente dal server di rete - quale fornitore del servizio - attraverso il proprio sistema operativo … i documenti prodotti – per quanto evidenziato – non sono idonei a fornire la pretesa rappresentazione dello svolgersi degli eventi, né – come richiesto – può demandarsi al consulente l'acquisizione … dei dati relativi alle comunicazioni di rete (comprensive anche di quelle verso il server di controllo) non potendosi supplire all'onere probatorio gravante sulla convenuta ai sensi dell'art 10 del D.L.vo nr. 11/10” (così Trib. Milano n. 9970/2022).
Residuano, dunque, incertezze in ordine alla capacità probatoria dei log informatici, in ragione delle scarse garanzie di autenticità ed immodificabilità che essi offrono, risultando facilmente alterabili con un normale strumento di edizione.
L'attore ha peraltro rilevato – circostanza non contestata dalla banca – come dai file excel risulti l'impiego di due diversi dispositivi, di cui uno a lui riconducibile (Galaxy Note 8 - SM-N950F), sempre geolocalizzato nell'area di Napoli e dal quale sono state disposte operazioni autorizzate,
l'altro sconosciuto (SM-N975F) e geolocalizzato in diverse aree della Penisola, come da indirizzi IP ivi indicati.
In ogni caso, tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, l'operazione fraudolenta per cui è causa non poteva che ritenersi sospetta, trattandosi di un pagamento anomalo o comunque straordinario rispetto alla normale operatività del conto corrente, effettuato mediante impiego di un dispositivo inusuale e preceduto da plurimi accessi provenienti da diversi indirizzi IP, nonché da un pregresso tentativo di bonifico di euro 11.800,00, non andato a buon fine, che avrebbe sostanzialmente prosciugato il conto.
La banca peraltro non ha fornito la prova di aver inviato mail o sms al numero abilitato da contratto, al fine di consentire la digitazione del codice OTP, ma anche, indirettamente, di allertare il cliente circa l'imminenza dell'operazione richiesta.
Le peculiari circostanze del caso concreto avrebbero, dunque, dovuto portare la banca, in forza del livello di diligenza preteso ex art. 1176 comma 2 c.c. “ad adottare cautele ulteriori e non standard o meramente automatizzate, prima di dare corso a tali anomale operazioni” (cfr. Trib. Milano, n.
322/2023 e Trib. Milano, n. 6582/2024; cfr. anche Tribunale Napoli, Sez. II, Sent., 01/03/2024, n.
2456).
La banca, dunque, non ha vinto la presunzione iuris tantum di responsabilità sulla stessa gravante, sotto il profilo della insussistenza di malfunzionamenti nei propri servizi informatici, della corretta verifica della procedura di autenticazione dell'utente e, dunque, dell'impiego di tutte le misure
8 opportune ed adeguate a prevenire la truffa informatica, nonché della configurabilità del dolo o della colpa grave in capo al correntista.
Sul punto, costante è l'indirizzo di legittimità secondo il quale la prova del dolo o della colpa grave del cliente deve essere fornita positivamente dal prestatore di servizi, non potendo presumersi in ragione dell'idoneità delle protezioni adottate dalla banca, al fine di evitare l'esecuzione di operazioni fraudolente (Cassazione civile sez. VI, 26/11/2020, n. 26916).
La prova, non offerta nel caso di specie, che il bonifico disconosciuto sia stato autenticato nel rispetto della normativa vigente e attraverso strumenti di sicurezza idonei a garantire elevati standard di sicurezza, non avrebbe, in ogni caso, ex se escluso la responsabilità della convenuta, la quale avrebbe dovuto altresì dimostrare gli elementi fattuali caratterizzanti le modalità esecutive dell'operazione dai quali poter ricavare la colpa grave dell'utente (cfr. Trib. Palermo, 18/09/2024 n. 4475).
Non può, in definitiva, ritenersi raggiunta la prova liberatoria posta a carico della banca, per cui, accertatane la responsabilità in ordine ai fatti di causa, essa va condannata alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di euro 9.910,00.
Non possono essere accolte le generiche e lapidarie domande di indennizzo e risarcimento, prive di sufficiente allegazione assertiva, prima che probatoria.
6. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, in favore dell'attore, facendo applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'effettiva attività processuale svolta.
La convenuta va condannata al pagamento in favore dell'Erario di una sanzione pecuniaria per la mancata comparizione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs.
28/2010, nella formulazione vigente ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità contrattuale di
[...]
in ordine ai fatti di causa;
Controparte_1
9 2. Per l'effetto, condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., al rimborso, in favore di della somma di euro 9.910,00, oltre interessi legali dalla domanda al Parte_1
soddisfo;
3. Condanna la convenuta, in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, con distrazione in favore degli avv.ti
Tortoriello e Masturzi, dichiaratisene antistatari, che si liquidano in euro 264,00 per spese, ed euro 2.540,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge;
4. Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore dello Stato, di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 13/01/2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Margherita Annunziata
10