Provvedimento: […] Il giudice, lette le contestazioni della CCIA, in data 29.5.2024, rilevato che effettivamente l'art. 216 D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 prevede che “Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.” e ritenuto che la collocazione di tale credito nella categoria dei chirografari potrebbe alterare le cause legittime di prelazione e dunque rendere il concordato inammissibile, invitava le parti a prendere posizione sul punto.
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