Sentenza 17 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 17/02/2014, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00061/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 61 del 2013, proposto da:
IG LO e DO LO, entrambi in proprio e nella qualità di procuratore legali del sig. IO IN, unitamente a disgiuntamente all’avv. avv. Pietro Cappannini, che anche li rappresenta e difende, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Cappannini in Perugia, corso Cavour, 39;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'ottemperanza
per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d'appello di Perugia n. 720/10, depositato il 29.10.2010.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Cesare Lamberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con il ricorso in epigrafe si chiede l'ottemperanza al decreto della Corte d’Appello di Perugia, pure in epigrafe indicato, di riparazione del danno da ritardo giudiziario (ex lege n. 89/2001), con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare in favore della parte ricorrente, sig. IN IO:
- la somma di € 10.000,00, oltre agli interessi legali dal dì della domanda a quello del saldo;
- le spese del giudizio, liquidate in €. 400,00 per diritti e € 500,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
2. - Il decreto è passato in giudicato; l'Amministrazione si è costituita in giudizio non contestando la pretesa in punto di fatto.
3. - Nel corso della camera di consiglio del 12 febbraio 2014, è stato ha dedotto l’intervenuto pagamento, da parte dell’Amministrazione, dell’importo dovuto giusta la nota della Corte d’appello di Perugia prot. 701 del 5 febbraio 2014, allegata in atti.
Non resta al Collegio che dare atto di quanto sopra, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del comportamento diligente dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro duecento/00 (200,00).
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Lamberti, Presidente, Estensore
Stefano Fantini, Consigliere
Paolo Amovilli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO