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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr. ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr.ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 5196/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.730/2019 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 23.4.2019
TRA
(C.F con sede in Capua alla via Roma n.144 in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Giampiero Manzo (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t. (C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATO CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 maggio 2013 la ditta adiva il Tribunale di Parte_1
Benevento deducendo: che aveva stipulato con il il contratto di CP_1 Controparte_1 appalto del 12.11.1987 n.251 ed aveva eseguito i lavori di costruzione della Caserma dei Carabinieri;
che prima della consegna dei lavori, in data 23.10.1987, l'Arma dei carabinieri aveva chiesto al
1 Comune di di rivisitare il progetto, ma il Comune aveva proceduto alla consegna in data CP_1
9.12.1987 senza aver ancora variato il progetto come richiesto;
che il 2.4.1988 i lavori venivano sospesi in attesa dell'approvazione della perizia di variante;
che con delibera del 28.5.1988 il CP_1 aveva autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la perizia di variante ma per 4 anni i lavori restavano sospesi e l'appaltatrice più volte aveva chiesto la rescissione del contratto, ma il CP_1 si era sempre opposto;
che in data 25.11.1989 il Comune aveva sottoposto alla un atto di Pt_1 sottomissione a seguito dell'approvazione della perizia di variante, ma la aveva sottoscritto Pt_1
l'atto di sottomissione con riserva e aveva constatato che la variante non era esaustiva;
che in data
14.5.1991 la Direzione dei Lavori aveva scritto al segnalando la necessità di ulteriori CP_1 varianti;
che il 3.6.1991 il aveva disposto una nuova sospensione dei lavori in quanto CP_1 occorreva redigere nuova perizia di variante per adeguare le somme finanziate a quelle effettivamente necessarie per completare l'opera; che da quel momento il aveva tenuto un comportamento CP_1 inerte e, a seguito di richiesta di chiarimenti inoltrata dalla Direzione dei Lavori, aveva sollecitato la
Direzione dei Lavori alla chiusura dell'appalto; che in data 8.11.1993 la aveva appreso Pt_1 dell'avvenuto deposito della perizia di assestamento e con nota del 13.10.1994 aveva sollecitato di nuovo l'adozione degli atti tecnico amministrativi necessari per chiudere l'appalto e consentire la liberazione dell'appaltatrice dall'impegno contrattuale;
che al verbale di sopralluogo del 4.11.1994 in cui la Direzione dei Lavori, l'Ingegnere Capo ed il Responsabile dell'Ufficio Tecnico si erano impegnati ad adottare tutti gli atti formali necessari, non avevano fatto seguito altri atti e la Pt_1 aveva sollecitato l'adozione dei provvedimenti evidenziando i costi che stava sostenendo in quanto improduttivamente vincolata al cantiere;
che in data 4.4.2000 l'appaltatrice aveva contestato di nuovo il fermo del cantiere, i costi di manutenzione dello stesso e la mancata adozione degli atti di chiusura dell'appalto; che a seguito di ulteriore sopralluogo del 27.9.2000 i tecnici comunali avevano chiesto al di dare informazioni certe, visto che mancavano tutti gli atti dell'appalto; che in data CP_1
8.1.2001 si era svolta una riunione con il collaudatore che accertava e dichiarava che le opere strutturali erano complete e conformi ai calcoli depositati al Genio Civile;
che la ditta appaltatrice aveva continuato a manutenere e detenere l'area di cantiere e che le attività di collaudo, avviate, erano state nuovamente sospese;
che a seguito di ulteriori sollecitazioni, in data 1.12.2006
l'Amministrazione aveva preso in consegna l'area dando atto che le opere erano in buono stato manutentivo;
l'appaltatrice aveva sottoscritto con riserva il verbale ed aveva chiesto per danni e lavori il pagamento dell'importo di euro 293.200,00; che non erano stati adottati atti di chiusura dell'appalto né pagato il corrispettivo dei lavori ed i danni.
Chiedeva pertanto “Accertare il diritto della al pagamento del corrispettivo per lavori Pt_1 eseguiti e mai liquidati per euro 30.000,00. Conseguentemente condannare il Controparte_2
[..
[...] al pagamento dei relativi importi ovvero di quella somma maggiore o minore o comunque
[...] ritenuta equa, che verrà accettata in corso di causa, da maggiorare in ogni caso degli interessi legali
e moratori ai sensi degli artt. 33 e ss. DPR 1063/62(ovvero ex art. 29 e ss. del DM 145/2000, oggi art. 143 e ss. DPR 207/2010; accertare il grave inadempimento del Committente rispetto agli obblighi su di esso gravanti e con conseguente responsabilità dello stesso in relazione: a) allo stallo produttivo ed all'anomalo andamento dei lavori;
b) alla illegittima sospensione dei lavori;
c) alla mancata adozione degli atti necessari per la ripresa e la ultimazione dei lavori;
d) alla mancata tempestiva presa in consegna dell'opera e collaudazione della stessa. Per l'effetto Voglia il Tribunale adito condannare il al risarcimento, in favore della , di tutti i Controparte_2 Pt_1 maggiori oneri, costi e danni subiti per effetto di tale inadempimento e precisamente euro 293.000,00 per spese generali, mezzi e macchinari, manodopera e fideiussione;
euro 8202,00 per interventi di manutenzione e spese generali successivi al 14.12.2006”.
Si costituiva il che eccepiva che il contratto di appalto era stato Controparte_1 stipulato, a licitazione privata, con l'impresa LL NI e successivamente ceduto all'impresa
; che la delibera del 25.9.1984 con cui la Giunta Municipale aveva approvato il Parte_1
“Progetto esecutivo per la costruzione della caserma dei carabinieri” era stata adottata con il parere favorevole del Comitato Regionale di Controllo;
che il verbale di consegna dei lavori era stato sottoscritto sotto riserva di legge il 25.11.1986 ed era stato sottoscritto ed accettato senza riserva anche dalla ditta subentrante;
che la consegna dei lavori era avvenuta Parte_1 effettivamente il 25.11.1986 e non il 9.12.1987 come dedotto da parte attrice;
che i tempi contrattuali previsti dall'art.9 del Capitolato Speciale erano indicati in “480 giorni successivi continui e decorrenti dal verbale di consegna” e che l'impresa aveva sottoscritto senza alcuna riserva i suddetti punti;
che la sospensione dei lavori era stata sollecitata dall'appaltatore per poter porre in cassa integrazione i suoi dipendenti;
che, sostituito il Direttore dei Lavori, il Comune aveva sollecitato il nuovo Direttore dei Lavori alla definizione della perizia di variante;
che l'impresa era sempre stata informata della volontà dell'Amministrazione di procedere agli ulteriori adempimenti per il completamento dell'opera; che era stato necessario aggiornare la perizia di variante e suppletiva e richiedere un finanziamento alla Cassa Depositi e Prestiti che aveva rigettato la richiesta;
che le opere erano proseguite anche durante i 4 anni che parte attrice aveva indicato come di totale stallo produttivo e che proprio durante tale periodo erano avvenuti i maggiori pagamenti per l'opera da realizzare;
che la richiesta di rescissione del contratto era stata revocata dalla stessa appaltatrice;
che l'atto di sottomissione era stato sottoscritto in data 25.11.1989 dall'appaltatrice ma senza riserva alcuna;
che non era chiaro se l'importo richiesto da per i lavori eseguiti riguardava lavori Parte_1 oggetto della perizia approvata o di lavorazioni ulteriori non previste dalla perizia di variante;
che
3 non era chiaro se le opere fossero state o meno ultimate;
che non era vero che la ditta avesse Pt_1 svolto la manutenzione del cantiere considerato che vi era un serio degrado del cantiere, che aveva indotto gli abitanti della zona a denunciarne lo stato alla Caserma dei Carabinieri;
che l'attrice aveva chiesto l'importo di euro 8202,00 per interventi di manutenzione e spese generali dopo il 14.12.2006 quando aveva dato atto che la consegna dell'immobile era avvenuta in data 1.12.2006; che il verbale di consegna dell'immobile era privo di indicazione di opere ancora da realizzare e pertanto dovevano ritenersi ultimati i lavori;
che la ditta non aveva mai sottoscritto con riserva gli atti contabili e dunque era decaduta dal diritto di far valere contestazioni;
che il ritardo nell'espletamento del collaudo era imputabile all'attrice che era obbligata alla corretta tenuta di tutti i campioni e/o saggi di cemento armato necessari per il collaudo strutturale.
Concludeva chiedendo il rigetto delle domande, vinte le spese con distrazione.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n.730/2019 del 23.4.2019 il Tribunale di Benevento rigettava le domande.
Avverso la sentenza ha proposto appello la con atto di citazione notificato Parte_1 il 22.11.2019 deducendo che a causa del ritardo nella consegna delle opere, le stesse rimanevano nella detenzione dell'appaltatrice per circa 15 anni ( dal 1991 al 2006); che a causa dell'immobilismo dell'Amministrazione la ditta non aveva ricevuto tutto il corrispettivo di appalto maturato per la mancata chiusura contabile dei lavori e non era stato ristorato dei costi di manutenzione del cantiere;
che aveva apposto riserva al verbale della presa in consegna in data 1.12.2006; che l'art.5 dell'atto di sottomissione del 25.11.1989 non riguardava il diritto dell'appaltatore di chiedere compensi e danni ma solo le spese dell'atto ( bolli, marche, copie); che dal 1991 il non aveva posto in essere CP_1 gli atti necessari per concludere l'appalto; che solo con il D.P.R. 207/2010 ( non applicabile ratione temporis) era stata prevista per l'appaltatore la possibilità di sottoscrivere un atto di sottomissione con motivato dissenso;
che pertanto aveva errato il Giudice di primo grado a ritenere che l'appaltatore avesse rinunciato alla richiesta di risarcimento dei danni o al pagamento dei lavori;
che il primo atto in cui l'appaltatore avrebbe potuto formulare riserve era il verbale di presa in consegna dell'opera, in quanto l'ultimo SAL era stato sottoscritto nel giugno 1991, e la richiesta di risarcimento era formulata per il periodo dal 1991 al 2006; che la circostanza che la sospensione era stata chiesta dall'appaltatore era irrilevante in quanto il potere di sospendere i lavori era rimesso esclusivamente all'appaltante, obbligata a sospendere i lavori nei casi previsti dalla legge;
che la sospensione era stata disposta con verbale del 3 giugno 1991 e che la circostanza che la perizia di variante non avesse ricevuto copertura finanziaria era imputabile all'appaltante; che i lavori, secondo quanto previsto dalla appaltante potevano proseguire rimodulando l'intervento con una perizia di variante basata su fondi già 4 disponibili, ma non erano più ripresi;
che la volontà della ditta appaltatrice di proseguire i lavori era sempre stata manifestata ma erano state anche presentate molte diffide al per la chiusura CP_1 dell'appalto; che la sentenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento di euro
30.000,00 per lavori eseguiti e non contabilizzati, con violazione del disposto di cui all'art. 112 c.p.c.; che la sentenza era errata anche nella parte in cui escludeva la prova del danno, avendo la ditta depositato tutta la documentazione da cui emergeva la causa dei ritardi nella presa in consegna dei lavori e l'anomala gestione dell'appalto e l'entità dei danni subiti per la manutenzione dell'opera dal
1991 al 2006 e per i lavori eseguiti e non contabilizzati.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello con riforma della sentenza, riportandosi alle conclusioni rassegnate in primo grado.
Pur ritualmente citato non si costituiva il Controparte_1
Rigettate le richieste istruttorie la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione all'udienza del 25.2.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va pertanto rigettato.
Il contratto di appalto dell'11.12.1987 prevedeva l'esecuzione dei lavori entro 480 giorni naturali consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna (doc.3 produzione di parte appellante)
Come emerso dalla documentazione in atti ( ed è circostanza incontestata tra le parti) nel corso del rapporto sono state disposte due sospensioni dell'esecuzione dei lavori, una con provvedimento del
2.4.1988 ( cfr. doc. 4 della produzione dell'appellante) terminata con l'atto di sottomissione del
25.11.1989, ed una con provvedimento del 3.6.1991 ( doc. 12 della produzione dell'appellante), terminata solo all'atto della consegna dell'immobile avvenuta con verbale dell'1.12.2006 ( cfr. doc.30 della produzione dell'appellante).
In materia di sospensione dei lavori, l'art. 30 DPR 1063/1962 applicabile ratione temporis dispone
“Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via Temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.
Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per
l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi. Qualora la sospensione avesse
5 durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se
l'Amministrazione si oppone allo scioglimento lo appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per
l'ultimazione dei lavori”.
Con riferimento alla prima sospensione dei lavori (provvedimento del 2.4.1988 all. al doc.4 della produzione dell'appellante) va rilevato che la ditta appellante ha presentato, in data 5.7.1988, richiesta di rescissione del contratto previo computo dei lavori eseguiti e del risarcimento danni ed in data
29.7.1988 ha revocato la richiesta di rescissione (doc 6 e doc 7 della produzione di parte appellante); in data 12.6.1989 ha formulato richiesta di risoluzione del contratto con salvezza dei diritti al rimborso delle spese e del ristoro dei danni ( doc.8) ma in data 25.11.1989 ha sottoscritto l'atto di sottomissione, rinunciando, pertanto, alla richiesta formulata in data 12.6.1989 ( doc. 9).
L'appellante ha contestato che il Giudice di prime cure abbia dato rilievo, al fine di rigettare le domande, all'atto di sottomissione sottoscritto dall'appaltatore in data 25.11.1989, in cui all'art. 5 si legge “ Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto cadono a totale carico dell'Appaltatore, il quale non ha diritto di rivalersi sull'Amministrazione appaltante”, in quanto la clausola si riferiva alle spese dell'atto ( bolli, copie, marche) e non alle lavorazioni da eseguire ed agli eventuali danni derivanti da un successivo comportamento dell'Amministrazione.
Inoltre ha contestato che la sentenza di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di euro 30.000,00 a titolo di corrispettivo per i lavori svolti e non contabilizzati.
Nell'atto di sottomissione si legge all'art. 1 “Il Sig. assume l'impegno di Parte_2 eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante” e al successivo art. 5 “ Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto cadono a totale carico dell'Appaltatore, il quale non ha diritto di rivalersi sull'Amministrazione Appaltante”.
A prescindere dalla portata letterale dell'atto di sottomissione (non solo dell'art. 5 ma anche dell'art.1) deve darsi atto che poco prima la ditta appaltatrice aveva chiesto la rescissione del contratto poi revocando la richiesta e successivamente aveva di nuovo chiesto la risoluzione del contratto, sottoscrivendo poi invece un atto di sottomissione, in cui assumeva l'impegno ad eseguire senza eccezione i lavori oggetto della perizia di variante.
Il comportamento posto in essere dall'appaltatrice appare coerente con la volontà di proseguire il rapporto rinunciando a quanto richiesto in precedenza e dunque anche alle eccezioni relative ai lavori oggetto della perizia di variante approvata con delibera del Consiglio Comunale n.108 del 3.10.1989.
6 In ogni caso non può ritenersi che parte attrice abbia rinunciato a contestare eventuali danni provocati dal dedotto ritardo dell'Amministrazione nel procedere al collaudo ed alla consegna dell'immobile, per il successivo periodo, iniziato il 3.6.1991 (cfr. verbale allegato al doc.12 della produzione dell'appellante) e concluso con la consegna dell'immobile al in data 1.12.2006 (cfr. doc.30). CP_1
Occorre pertanto valutare la richiesta di risarcimento danni formulata dall'appellante con riferimento al periodo di sospensione 1991-2006.
Tale richiesta è stata formulata in varie diffide inviate dall'appellante al e formalizzata in CP_1 calce al verbale di consegna dell'immobile dell'1.12.2006.
Non è fondata l'eccezione di tardività della riserva formulata dal in Controparte_1 primo grado.
In tema di appalto di opere pubbliche l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva di maggiori compensi o indennizzi rispetto al corrispettivo pattuito sorge per effetto e dal momento dell'iscrizione, nei registri previsti dalla legge e sottoposti alla sua sottoscrizione, degli elementi che evidenziano, secondo indici di media diligenza e di buona fede, un aggravio di spesa a suo carico ed impone che in detti registri sia specificato il titolo e l'ammontare della pretesa (v. sul punto, tra le tante, Cass. 2006 n. 4702; Cass. 2004 n. 18070; Cass. 2000 n. 10261; Cass. 1999 n. 13399; Cass.
1996 n. 6569).
Costituisce coerente puntualizzazione del richiamato orientamento giurisprudenziale l'affermazione che in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo che detti fatti abbiano evidenziato una potenzialità dannosa, percepibile con la normale diligenza, mentre il quantum può essere successivamente indicato (Cass. 2004 n. 17906;
Cass. 2004 n. 5540; Cass. 2003 n. 13734; Cass. 2006 n.23670); ciò per ragioni di tutela della P.A. committente, che, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, deve essere messa in grado di provvedere immediatamente ad ogni necessaria verifica, al fine di poter valutare, in ogni momento,
l'opportunità del mantenimento in vita o del recesso dal rapporto di appalto in relazione al perseguimento dei propri fini d'interesse pubblico (Cass. 09/05/2018, n.11188).
Sotto il profilo dell'onere della prova la Suprema Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui,
a fronte dell'eccezione di decadenza dalla proposizione delle riserve, perché non tempestivamente inserite nel registro di contabilità, l'onere della prova di avere effettuato l'adempimento in questione
- secondo le modalità prescritte dalla legge - grava sull'appaltatore (Cass. n. 14361/2000; Cass. n.
1637/2006; Cass. n. 7805/2018). Se infatti per l'appaltatore l'iscrizione della riserva costituisce un onere, al fine di non incorrere nella decadenza per la proposizione delle proprie domande, le stesse non possono considerarsi provate per il semplice fatto dell'iscrizione stessa, se non conforme a quanto previsto dalla legge sulla specificità delle riserve. Ed invero, l'assolvimento di tale onere non esclude
7 il necessario rispetto della regola posta dall'art. 2697 c.c., per la quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (Cass. n. 19802/2016).
Nel caso di specie l'ultimo SAL ( il n.3) è stato sottoscritto il 25.5.1991 ( cfr. verbale del 3.6.1991) e quindi l'unico atto successivo è costituito dal verbale di consegna dell'immobile; dunque, non può ritenersi che l'appostazione della riserva sia tardiva, considerato anche che l'appellante ha più volte segnalato il maturare di costi e spese nelle more dell'adozione dei provvedimenti di chiusura dell'appalto (cfr. missive del 13.10.1994, del 14.2.1995, del 13.4.1995, del 4.4.2000, del 17.7.2001, dell'1.6.2004 e del 22.5.2006 allegate ai nn. 15,17,18,21,25,27,28 della produzione dell'appellante).
Tanto premesso, la sospensione dei lavori è stata giustificata, nel verbale del 3.6.1991 con la necessità di “redigere perizia variativa di assestamento nei limiti della spesa finanziata” e ciò in quanto “la revisione prezzi fino al SAL n.3 al 25.5.1991 ammonta…. a £ 101.930.908 superiore alla somma prevista in progetto”.
Pertanto, la necessità di sospendere nuovamente i lavori è scaturita dalla necessità di redigere una perizia variativa per contenere la spesa nei limiti della copertura finanziaria (considerato che la richiesta di finanziamento per il completamento dell'opera presentata alla Cassa Depositi e Prestiti era stata rigettata in data 1.10.1990).
Il 29.4.1993 veniva presentata richiesta di finanziamento al Ministero dei Lavori Pubblici e tale richiesta veniva rigettata in data 14.6.1993.
Veniva depositata perizia di assestamento in data 8.11.1993, ma non venivano adottati gli ulteriori provvedimenti per la prosecuzione o la chiusura dell'appalto.
Veniva contestata, inoltre, dal la circostanza che il collaudo non poteva essere effettuato in CP_1 quanto la ditta appaltatrice non aveva provveduto a custodire i campioni di cemento necessari per verificare la regolarità dell'esecuzione dei lavori;
l'appellante ha dichiarato di aver rinvenuto i campioni di cemento nel 2001.
Tanto premesso, pur ritenendosi imputabile al appellato il ritardo nella adozione degli atti di CP_1 chiusura dell'appalto e del collaudo, considerato che quantomeno dal 2001 al 2006 non sono state fornite giustificazioni alla sospensione dei lavori, deve escludersi però che sia stata fornita dall'appaltatore la prova dei danni subiti.
Non vi è stata specifica deduzione in ordine ai maggiori costi e spese da sostenere durante il periodo in cui i lavori erano sospesi, né è stata fornita la prova, pur in presenza di specifica contestazione da parte del di aver provveduto alla manutenzione del cantiere. CP_1
Correttamente, inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto che la carenza assertiva e probatoria non poteva essere superata con il ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio o con un ordine di esibizione della documentazione genericamente indicata.
8 La richiesta di risarcimento dei danni va pertanto rigettata.
Va rigettata, inoltre, la richiesta di condanna del appellato al pagamento di euro 30.000,00 CP_1 per lavori eseguiti e non contabilizzati, in quanto non è chiaro di quali lavori si tratti e in quale periodo siano stati svolti.
In difetto di specifica allegazione e prova la domanda va rigettata.
Va rigettata infine l'ulteriore richiesta di pagamento della somma di euro 8102,00 in quanto riferita ad asserite attività svolte dal 14.12.2006, dunque successivamente alla consegna dell'immobile al quando il cantiere non era più nella disponibilità della ditta appaltatrice. CP_1
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato con conferma della sentenza di primo grado.
Nulla va statuito per le spese del presente grado di giudizio stante la contumacia dell'appellato.
Deve darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla ditta
[...]
avverso la sentenza n. 730/2019 del Tribunale di Avellino pubblicata il 23.4.2019: Parte_1
1. rigetta l'appello e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 1/7/2025 Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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