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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/08/2025, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1043/2018 R.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate all'udienza del
22.1.2025, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1043/2018 promossa da
FAT – in Pt_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Stella Rossi (c.f.: pec: C.F._1
del foro di Perugia ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Città di Castello (PG), Via G.
Oberdan n. 12, giusta procura in atti;
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Ferri (c.f. , pec: C.F._2
del Foro di Perugia ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Città di Castello (PG), 06012
Corso Vittorio Emanuele n. 1, giusta procura in atti;
Convenuta
e
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo BO (C.F. , pec: C.F._3
del foro di Perugia ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Umbertide (PG), Via del
Vignola 4/b, giusta procura in atti;
Convenuto
e
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo BO (C.F. , pec: C.F._3
del foro di Perugia ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Umbertide (PG), Via del
Vignola 4/b, giusta procura in atti;
Convenuto
e
CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo BO (C.F. , pec: C.F._3
del foro di Perugia ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Umbertide (PG), Via del
Vignola 4/b, giusta procura in atti;
Convenuto
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bianchi (c.f.: , C.F._4 pec: certificata del foro di Perugia ed Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Città di Castello
(PG), Corso Vittorio Emanuele, n. 6, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e
Controparte_6
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rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maori (c.f. pec: C.F._5
del foro di Perugia ed elettivamente Email_5 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via Marconi, n. 6, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Bardani (c.f.: , pec: C.F._6
del foro di Perugia ed elettivamente Email_6 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via Bontempi, n. 1, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Zaganelli (c.f.: , C.F._7 pec: del foro di Perugia ed Email_7 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via
Bontempi, n. 1, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e
in persona del legale rappresentante Controparte_9 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi (c.f.:
, pec: del C.F._8 Email_8 foro di Milano e dall'avv. Paola Corvino (c.f.: , pec: C.F._9
del foro di Perugia ed elettivamente Email_9
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domiciliata presso lo studio del secondo difensore, sito in Perugia, via Baglioni n.
36, giusta procura in atti;
Terza chiamata
Avente ad Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 22.1.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 12.2.2018, la Parte_3 ha convenuto in giudizio la società e i progettisti Controparte_1 CP_2
e chiedendo a questo Tribunale di
[...] Controparte_3 CP_4 accertare e dichiarare l'inadempimento della società appaltatrice e la responsabilità professionale dei progettisti e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 244.205,78 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità dei convenuti a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice, in punto di fatto, ha dedotto quanto segue:
- di essere proprietaria di un immobile adibito a centro per l'essiccazione del tabacco sito nel Comune di Città di Castello, loc. Badia di Petroia, distinto al NCEU di detto comune al foglio 290, part. 14;
- di aver stipulato con la un contratto di appalto per la Controparte_1 realizzazione di 5 impianti fotovoltaici da realizzarsi sopra la copertura di Parte fabbricati di proprietà di , tra cui quello di Badia di Petroia;
- che il contratto prevedeva la consegna della copertura pronta per l'installazione e il completamento dell'impianto entro il 10.7.2020, con riconoscimento della tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi
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Energetici (d'ora in avanti, anche GSE) per gli impianti completamente integrati;
- che il contratto prevedeva che le opere avrebbero dovuto essere eseguite dalla con poche eccezioni, e che il progetto per CP_1
l'installazione dell'impianto fotovoltaico era stato affidato all'Ing.
[...]
all'Ing. e all'Arch. CP_3 Controparte_2 CP_4
- che, tuttavia, contrariamente a quanto pattuito, l'impianto commissionato Parte dalla non era stato realizzato e installato dall'appaltatrice nelle modalità utili per beneficiare della tariffa GSE incentivante maggiorata del
5% ai sensi del d.m. 19.2.2007;
- che, in particolare, a seguito della richiesta di FAT di ottenere la predetta maggiorazione, riconosciuta ai sensi dell'art.
6. co. 4, lett. c) del d.m. per
“gli impianti integrati architettonicamente”, il GSE la riconosceva con comunicazione del 15.7.2011;
- che, tuttavia, nell'ambito della propria attività di verifica, all'esito del sopralluogo del 13.11.2015, i tecnici incaricati da GSE avevano ritenuto che l'impianto non fosse meritevole dell'incremento per impianti completamente integrati ma andasse riqualificato come “impianto fotovoltaico parzialmente integrato” ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. b) del d.m. 19.2.2007;
- che, nella successiva corrispondenza intervenuta tra l'attrice e GSE, era emerso che ad avviso di quest'ultimo l'integrazione fosse carente di idonei elementi di raccordo tra i moduli e il resto degli elementi di copertura, in particolare perché sul lato gronda e sulla posizione centrale dell'impianto era presente uno spazio vuoto, privo di moduli o di elementi di chiusura;
- che, consultando la documentazione, in particolare fotografica, valutata da
GSE tramite accesso agli atti, era poi emerso che la problematica riscontrata dai tecnici incaricati non era tanto la mancanza di alcune parti di scossalina e di alcuni moduli previsti nel progetto bensì la mancanza di copertura di una parte del tetto con i moduli, ovvero di elementi carenti fin dalla fase di progettazione dell'impianto;
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- che, essendo risultati carenti i presupposti tecnici e fattuali per sostenere l'erroneità delle osservazioni oggetto del verbale di sopralluogo e del provvedimento finale del GSE, su consiglio dei propri tecnici di fiducia,
l'attrice aveva rinunciato a fare ricorso al TAR.
1.2. L'attrice ha quindi dedotto, in diritto, in primo luogo, la responsabilità risarcitoria dell'impresa appaltatrice per inadempimento della clausola n. 4) del contratto di appalto, per mezzo della quale si era impegnata a garantire “il riconoscimento dal GSE della tariffa incentivante attualmente prevista e pari ad €
0.422/KWh prevista per gli impianti completamente integrati, come indicato al precedente art.
1”. In secondo luogo, sarebbero solidalmente responsabili con l'impresa Parte appaltatrice anche i progettisti e BO, ai quali aveva CP_3 CP_4 conferito l'incarico di progettare l'impianto fotovoltaico e di effettuare le verifiche di collaudo, come emergerebbe dalla documentazione tecnica agli atti.
Costoro, quindi, concludendo un contratto d'opera professionale nei confronti dell'attrice, avrebbero assunto l'obbligo di eseguire una progettazione conforme alle richieste, a verificare la conformità dell'opera eseguita al capitolato e alle norme tecniche e quindi, nel caso di specie, che venisse realizzata senza difetti costitutivi e quindi in maniera completamente integrata. Sarebbe quindi evidente la loro mancanza di diligenza qualificata (art. 1176, co II, c.c.) nell'adempiere le proprie obbligazioni, con conseguente responsabilità Part contrattuale nei confronti dell'attrice . Anche se la responsabilità solidale dei convenuti non fosse da inadempimento contrattuale, sussisterebbero altresì tutti i requisiti di legge per condannarli in solido al risarcimento del danno in via aquiliana.
1.2.1. Con riferimento al quantum della pretesa, esso andrebbe parametrato, Parte quanto al danno emergente, all'incentivo acquisito indebitamente da nei primi sei anni di vita dell'impianto (fino al 2017) e che dovrà essere materialmente restituito a GSE;
quanto al lucro cessante, alla differenza tra il ricavato dalla produzione di energia attesa dal settimo al ventesimo anno (tempo di erogazione dell'incentivo) applicando la tariffa incentivante inizialmente
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riconosciuta (€ 0,443/KWh) e il ricavato che si ottiene applicando quella assegnata dopo la verifica GSE (€ 0,384/KWh).
Da qui le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, in seguito parzialmente modificate in sede di memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) e sopra sinteticamente compendiate.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto di Controparte_1 tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e comunque decadute o prescritte;
ha, altresì, domandato, in caso di accoglimento, che venissero ritenuti esclusivamente responsabili l'impresa subappaltatrice la direttrice dei lavori arch. (all'uopo chiamati Controparte_5 Controparte_6 in causa ai sensi e nelle forme degli artt. 106 e 269 c.p.c.) e i progettisti già convenuti e BO. CP_4 CP_3
1.3.1. In punto di fatto, l'impresa appaltatrice ha precisato, tra le altre cose, che il contratto in essere tra le parti la autorizzava a subappaltare i lavori alla ditta Parte
e che aveva nominato come direttore dei lavori l'arch. CP_5 CP_6
Nonostante la committente avesse tardato nel consegnare le coperture bonificate dall'amianto a , l'appaltatrice era comunque riuscita ad ultimare CP_1
i lavori in tempo utile, tanto che l'attrice era stata ammessa alla tariffa Parte incentivante. Nonostante ciò, non aveva pagato il corrispettivo dovuto per i lavori effettuati tanto da determinare la pendenza tra le parti di un contenzioso giudiziale.
Ha ancora aggiunto la convenuta che, dopo l'emanazione del provvedimento di GSE che aveva negato la tariffa incentivante per impianti pienamente integrati,
aveva espresso, previo sopralluogo, parere favorevole all'impugnazione al CP_1
TAR.
1.3.2. In diritto, la convenuta ha eccepito innanzitutto che non fossero azionabili nei suoi confronti le norme generali in materia di responsabilità contrattuale: in materia di appalto, la comune responsabilità per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 cc e ss. sorge solamente qualora l'appaltatore non esegua,
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in tutto o in parte, l'opera commessagli, la esegua con ritardo o ne rifiuti la consegna.
In tutti gli altri casi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina specifica della garanzia per difformità o vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c., rispetto alla quale, tuttavia, deduce la convenuta, sono ormai spirati i termini di prescrizione e decadenza, trattandosi peraltro di vizi riconoscibili e non occulti e di opera accettata, con conseguente esonero dalla garanzia.
1.3.3. Anche nel merito, comunque, non sussisterebbe alcun vizio o difformità dell'opera, dato che l'impianto era totalmente integrato ed era quindi il
GSE ad aver errato nell'applicare la norma.
In ogni caso, gli eventuali vizi andrebbero imputati solo ed esclusivamente a difetti di progettazione o a responsabilità del direttore dei lavori, anche in solido con l'impresa subappaltatrice, per non aver adempiuto ai propri compiti di vigilanza e segnalazione nei confronti dell'impresa che ha svolto i lavori: quest'ultima, infatti, avrebbe eseguito l'opera in modo del tutto autonomo e il collegamento tra i contratti di appalto e subappalto consente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., l'azione di regresso del subcommittente nei confronti del subappaltatore, purché la denuncia sia comunicata a quest'ultimo entro sessanta giorni dal ricevimento.
L'azione di responsabilità aquiliana, oltre che infondata nel merito, sarebbe altresì prescritta a mente dell'art. 2947 c.c.
1.3.4. Pure il quantum della pretesa sarebbe erroneo e andrebbe determinato non tanto riferendosi alla produzione attesa, quanto a quella rilevata, ovvero sulla base della produzione annuale reale dell'impianto.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, come parzialmente modificate in sede di memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) c.p.c. e sopra sinteticamente riepilogate.
1.4. Con comparse di costituzione del 28.6.2018, si sono costituiti in giudizio i progettisti e i quali hanno Controparte_2 Controparte_3 CP_4 chiesto di rigettare tutte le domande svolte nei loro confronti, poiché infondate
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in fatto e diritto, chiedendo di essere integralmente manlevati, in ragione di polizze assicurative da responsabilità civile professionale, rispettivamente, da
Controparte_7 Controparte_10 [...]
domandando quindi di essere autorizzati alla loro chiamata Controparte_8 in causa ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c.
1.4.1. Innanzitutto, hanno eccepito i convenuti la carenza di legittimazione Parte attiva in capo a dal momento che i progettisti erano stati incaricati della progettazione dalla subappaltatrice e non dall'odierna attrice. Del CP_5 resto, quest'ultima non aveva prodotto in giudizio alcun contratto di opera Part intellettuale, ma solo allegato un documento progettuale nella quale risulterebbe come committente in senso meramente indicativo e descrittivo e non giuridico.
Ad ogni modo, l'incarico conferito ai tre professionisti sarebbe stato relativo esclusivamente alla progettazione dell'impianto fotovoltaico mentre nessun incarico sarebbe stato conferito con riguardo alla fase di installazione/realizzazione/montaggio dell'impianto. Del resto, per l'intervento di sostituzione della copertura dell'immobile, era stato individuato come direttore dei lavori l'architetto come si evincerebbe dalla DIA, dalla Controparte_6 dichiarazione di inizio lavori e dalla comunicazione di fine lavori. Anche le verifiche di collaudo previste nel progetto preliminare non potevano che essere eseguite ad impianto compiutamente ultimato, dal soggetto tecnico responsabile di controllare che la conformità dell'opera al progetto, ovvero il direttore dei lavori. Peraltro, la posizione dei singoli progettisti sarebbe differenziata, in quanto l'ing. BO avrebbe partecipato solo al progetto preliminare elettrico dell'impianto fotovoltaico, mentre e avrebbero, sì, sottoscritto CP_3 CP_4 anche il progetto esecutivo, ma quest'ultimo sarebbe stato correttamente eseguito, prevedendo un impianto fotovoltaico completamente integrato dal punto di vista architettonico. E infatti, lo stesso GSE, nel provvedimento con cui nega la tariffa incentivante, non rileverebbe alcuna carenza nella progettazione dell'impianto, ma solo nella sua realizzazione;
tanto che la stessa GSE, prima
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ancora di compiere le verifiche di propria competenza, aveva inizialmente Parte riconosciuto a la tariffa per impianto completamente integrato dal punto di vista architettonico proprio basandosi sugli elaborati progettuali. Il mancato rispetto, in fase di realizzazione, dei progetti sarebbe quindi addebitabile esclusivamente al direttore dei lavori, per essere venuto meno alla propria obbligazione professionale di vigilare sulla progressiva realizzazione dell'opera e sulla modalità dell'esecuzione, anche impartendo le opportune disposizioni.
1.4.2. Errata, poi, sarebbe anche la determinazione del quantum della pretesa, dato che lo stesso contratto di appalto prevederebbe una clausola penale con la quale le parti avrebbero stabilito i criteri di calcolo del risarcimento del danno proprio per il caso in cui il GSE non avesse riconosciuto la tariffa incentivante, dai quali deriverebbe un importo più che dimezzato rispetto a quello domandato Parte da .
Inoltre, con la medesima clausola le parti avrebbero altresì pattuito la corresponsione rateale della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Da qui le conclusioni di cui alle comparse di costituzione e risposta, come sinteticamente riassunte in questa sede e sostanzialmente confermate nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1), c.p.c.
1.5. Con decreto del 28.6.2018, il Giudice originariamente assegnatario del procedimento ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi e differito l'udienza di comparizione delle parti per permettere ai convenuti di procedere alla citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.
1.6. Si è costituita quindi l'impresa subappaltatrice chiamata Controparte_5 in causa dall'appaltatrice eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità in rito della domanda di manleva, dato che le questioni oggetto della presente causa sarebbero già state definite tra le parti per mezzo di un accordo transattivo, con il quale le parti si erano fatte reciproche concessioni.
L'azione sarebbe altresì inammissibile per inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c., dato che l'opera sarebbe stata accettata dalla subappaltante ad ogni
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effetto di legge, anche dando inizio ai pagamenti, i quali erano stati anche oggetto della transazione citata.
Nel merito, poi, l'opera sarebbe stata realizzata a regola d'arte, dato che il
GSE aveva anche visionato le fotografie dell'impianto installato, concludendo che fosse conforme ai parametri richiesti e concedendo la tariffa agevolata.
Il provvedimento con cui il GSE aveva, a distanza di anni, revocato il riconoscimento sarebbe stato del tutto aspecifico sui termini e le ragioni della rilevata difformità, per cui sarebbe stata del tutto irragionevole la decisione dell'odierna attrice di non impugnarlo al TAR. In ogni caso, la CP_5 avrebbe adempiuto alla propria obbligazione di installare l'impianto e fare ottenere la tariffa incentivante a FAT, non potendo certo imputarsi alla stessa ammanchi e/o modifiche apportate all'impianto in epoca successiva alla conclusione dei lavori o problematiche dovute ad omessa o errata manutenzione.
In particolare, le fotografie che ritraggono l'impianto alla data del sopralluogo mostrano uno stato dell'impianto differente rispetto a quello consegnato da nell'ottobre 2010, con lamiere diverse da quelle montate dalla CP_5 subappaltatrice al momento della realizzazione dell'impianto. Parte La comunque, avrebbe a sua volta accettato l'opera verificata e collaudata senza riserve, con conseguente decadenza dal diritto alla garanzia. Sul quantum, la terza chiamata si è associata alle deduzioni dei convenuti BO,
e CP_11 CP_4
1.7. Con comparsa di costituzione del 21.11.2018, si è costituita in giudizio la terza chiamata arch. deducendo di essere stata incaricata da Controparte_6
Parte di predisporre il progetto del manto di copertura, mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico era stata affidata all'ing. e all'arch. Controparte_3
CP_4
E, infatti, nella dichiarazione di inizio attività presentata presso il comune di
Città di Castello, era citata solo come direttrice dei lavori strutturali e CP_6 non anche dei lavori sull'impianto fotovoltaico mentre il direttore degli impianti
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non era stato indicato in sede di DIA perché al tempo non era stato deciso chi tra e avrebbe assunto l'incarico. CP_3 CP_4
Finiti i lavori di sostituzione dell'impianto di copertura, sarebbe stata la ditta subappaltatrice a installare i pannelli, sotto la direzione dell'ing. CP_5
E infatti, sarebbe stato a firmare la dichiarazione di CP_3 CP_3 conformità delle opere rispetto al progetto da lui stesso redatto.
Da quanto dedotto deriverebbe il difetto di legittimazione passiva dell'arch. la quale aveva il compito di curare il progetto strutturale e verificare la CP_6 conformità, sul piano urbanistico, delle opere di smontaggio e sostituzione della copertura dei capannoni e non aveva alcuna responsabilità di verifica sulla installazione e la posa in opera dei pannelli fotovoltaici. La stessa , CP_1 chiamante in causa ha affermato che le responsabilità cadessero in capo CP_6 ai progettisti, tra i quali non rientra la terza chiamata e, in generale, i suoi addebiti sarebbero del tutto generici, oltre che strumentali e infondati. Inoltre, la pretesa risarcitoria nei confronti della chiamata sarebbe decaduta e prescritta sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. che 2043 c.c.
1.8. Si è costituita con comparsa del 20.11.2018 Controparte_7
la quale, pur associandosi nel merito alle difese spese dal professionista
[...] con la stessa assicurato, ha eccepito che questi avrebbe perso il Controparte_2 diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. per non aver tempestivamente avvisato la Parte compagnia dopo aver ricevuto la lettera di contestazione da parte di
Inoltre, il danno di cui l'attrice chiede il risarcimento sarebbe il tipico danno da
“mancata rispondenza” dell'opera, espressamente escluso dall'ambito di operatività della polizza. Ad ogni modo, la polizza prevede un massimale di € 550.000,00 con uno scoperto obbligatorio del 10% per sinistro a carico dell'Assicurato.
1.9. Con comparsa di costituzione e riposta del 21.11.2018, si è costituita in giudizio anche la quale si è unita alle difese nel Controparte_8 merito del proprio assicurato, lamentando però preliminarmente la CP_4 mancata copertura assicurativa, visto che le condizioni generali di polizza prevedevano la clausola c.d. “claims made” e che la prima richiesta di risarcimento
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era intervenuta successivamente alla cessazione del contratto di assicurazione.
Allo stesso modo, la compagnia non sarebbe tenuta all'indennizzo per “i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate”, come nel caso di specie. Ad ogni modo, la polizza prevede un massimale di €
500.000,00 (con sottolimite per ciascun periodo assicurativo annuo pari a €
125.000,00) con uno scoperto obbligatorio del 10% per sinistro a carico dell'Assicurato.
1.10. Da ultimo, si è costituita la compagnia (oggi Controparte_10
, che si è associata a tutte le difese svolte da Controparte_9 [...]
suo assicurato e chiamante in causa, eccependo tuttavia CP_3 preliminarmente la decadenza di questi dalla copertura assicurativa, per non aver dato comunicazione scritta alla compagnia dalla richiesta di risarcimento di FAT entro trenta giorni dal ricevimento, come previsto nella polizza “a pena di decadenza del diritto all'indennizzo”. In ogni caso, l'eventuale condanna in manleva dovrebbe essere contenuta nei limiti del massimale di polizza e della franchigia di
€ 2.500,00.
2. I successivi incombenti processuali.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.1.2019, il giudice, su richiesta di tutte le parti, ha assegnato termini per memorie ai sensi dell'art. 183, co. VI, c.p.c.
2.1. Nella prima memoria di trattazione, dopo aver preso posizione sulle deduzioni dei convenuti, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni estendendo, seppur in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno anche all'arch. e a in solido con e i tre CP_6 Controparte_5 CP_1 progettisti convenuti e, soprattutto, riducendo la pretesa in punto di quantum, ritenendo applicabile il criterio di computo dell'eventuale risarcimento del danno contenuto nell'art. 4 del contratto di appalto.
2.2. Fallito il tentativo di soluzione conciliativa sollecitato dal giudice, è stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ing. Per_1
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza sostituita con note di
[...]
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trattazione scritta del 4.11.2020 è stata ammessa la prova per testi nei limiti già individuati nell'ordinanza istruttoria del 30.9.2019, delegando il G.O.P. dott.
Federico Fiore per l'assunzione della prova.
All'udienza del 15.4.2021, sono stati sentiti i testi (parte attrice), Tes_1
(convenuta , (convenuta Testimone_2 Controparte_1 CP_12
; a quella del 9.12.2021 (parte attrice); il 10.3.2022 si sono CP_6 Tes_3 svolti gli interrogatori formali di e (legale Controparte_3 Testimone_4 rappresentante di e la prova del teste;
il 30.6.2022 CP_1 Testimone_5 del legale rappresentate di , oltre agli Controparte_13 ultimi due testi di parte attrice e Il 2.2.2023 e il Parte_4 Tes_6
17.11.2023 sono stati sentiti i testi richiesti dalla convenuta CP_14
[...] Testimone_7
Esaurita la prova orale, il giudice onorario delegato ha rimesso gli atti allo scrivente giudice il quale, ritenendo superfluo il richiamo del CTU richiesto dall'attrice e da ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni CP_1 per il 22.1.2025, alla quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, occorre svolgere alcune considerazioni in merito alla qualificazione della domanda risarcitoria dell'attrice, trattandosi di circostanza decisiva ai fini dell'applicazione ad essa del termine di prescrizione ordinario decennale oppure dei più stringenti termini di decadenza e prescrizione cui è soggetta la disciplina della garanzia per vizi e difetti dell'opera nel contratto d'appalto ex art. 1667 c.c.
Da un lato, infatti, l'attrice qualifica la propria pretesa come una richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, segnatamente dell'art. 4) del contratto di appalto, da parte dell'appaltatrice mentre Controparte_1
l'impresa convenuta contesta che l'azione sarebbe assoggettata alla disciplina specifica del contratto d'appalto, vertendo comunque la richiesta risarcitoria su
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difformità e vizi dell'opera, collaudata e accettata, oggetto della garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
3.1. In primo luogo, in punto di diritto, non può che essere dato seguito all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ad avviso del quale le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali.
Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi
(cfr. ex plurimis Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019, N.
815 del 2016 Rv. 638614 - 01, N. 9333 del 2004 Rv. 572910 - 01, N. 4446 del
2012 Rv. 622108 - 01, N. 9198 del 2018 Rv. 648467 – 01). Cassazione Civile,
Sez. III, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006).
Mentre, infatti, la disciplina specifica dell'appalto non governa l'eventuale inadempimento dell'appaltatore prima della consegna dell'opera, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria sulla risoluzione del contratto e risarcimento del danno, la fase successiva alla consegna è regolata esclusivamente dalla lex specialis degli artt. 1667 e 1668 c.c. in deroga all'ordinaria disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni.
3.2. Nel caso di specie, in effetti, è emerso che la copertura mediante pannelli solari fosse stata costruita, installata e completata, sebbene non entro la scadenza pattuita, comunque in tempo utile affinché l'attrice potesse accedere alla tariffa incentivante contemplata nel contratto di appalto.
Del resto, risulta agli atti che la FAT abbia comunicato l'ultimazione dei lavori al Comune di Città di Castello il 23.12.2010 e la stessa attrice ha prodotto
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documentazione volta a suffragare la circostanza che l'impianto fotovoltaico fosse stato riconosciuto dal GSE meritevole della tariffa incentivante pari a €
0,4430 euro/KWh (cfr. comunicazione GSE del 15.7.2011).
In tale prospettiva, pertanto, sembrerebbe non residuare alcuno spazio affinché il committente possa avvalersi della disciplina generale degli artt. 1453 e
1455 c.c., per cui le difformità che hanno determinato la revoca della tariffa incentivante per impianti completamente integrati GSE non potrebbero che essere contestate in ragione dell'obbligazione di garanzia per vizi e difetti dell'opera.
3.3. A una simile conclusione si perviene anche, compiendo un maggiore sforzo interpretativo secondo i criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., a partire dalla clausola di cui all'art. 4) del contratto di appalto.
3.3.1. Innanzitutto, l'articolo reca per rubrica “Tempo utile per l'ultimazione dei lavori” e, infatti, al primo periodo stabilisce le date entro le quali gli impianti avrebbero dovuto essere consegnati.
La previsione di una data certa per la consegna appare giustificata dal fatto, pacifico tra le parti, che la tariffa incentivante contemplata nel contratto sarebbe rimasta in vigore entro il 31.12.2010.
Quindi la mera consegna in ritardo rispetto ai termini pattuiti non avrebbe, di norma, comportato conseguenze pregiudizievoli per l'appaltatore, purché non venisse sforata la data del 31 dicembre di quell'anno. Proprio in tal senso si giustifica l'utilizzo delle locuzioni: “comunque” e “in ogni caso” nel secondo periodo: il committente ha inteso tutelarsi nell'eventualità che l'impianto non fosse stato completato entro il 31 dicembre addossando all'appaltatore il danno da ritardo dovuto all'applicazione di una nuova tariffa potenzialmente inferiore a quella vigente al momento della stipula. In quest'ottica veniva “garantito all'impresa il riconoscimento dal GSE della tariffa incentivante attualmente prevista”, anche con la quantificazione anticipata e forfettizzata del danno mediante la clausola penale contenuta nel periodo ancora successivo.
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La funzione svolta da tale penale, del resto, appare chiarita dall'espressione utilizzata nella rubrica, ove si parla di “penale di ritardo”. Questa interpretazione del contratto di appalto, del resto, pare del tutto compatibile con la disciplina di legge sopra richiamata: in caso di mancata esecuzione delle opere oggetto del negozio in tempo utile, applicando gli artt. 1218 e 1453 c.c. (e non, come è ovvio, la garanzia ex 1667 e ss. c.c.), al committente sarebbe spettato il risarcimento del danno da ritardo, parametrato in anticipo dalle parti per mezzo di una clausola penale.
Infine, questa ricostruzione appare suffragata anche dalla parte del contratto di subappalto tra e dove nell'articolo dedicato ai “Tempi CP_1 CP_5 di esecuzione” viene dato atto che “entro i termini di cui sopra, gli impianti dovranno essere completati di modo che si possa garantire il riconoscimento dal
GSE della tariffa incentivante prevista…”.
3.3.2. Non sembra invece plausibile ritenere che, mediante la clausola in esame, le parti avessero pattuito che l'appaltatore promettesse un fatto del terzo (cfr. art. 1381 c.c.), ovvero che GSE riconoscesse la più cospicua tariffa incentivante per impianti completamente integrati in luogo di quella per impianti parzialmente integrati.
Dalla lettura dell'art. 4) e dalla considerazione del complessivo assetto negoziale, infatti, si evince che con quella pattuizione le parti intendessero porre rimedio ad una situazione in cui la tariffa riconosciuta da GSE fosse differente da quella indicata all'art. 1) perché scaduta e sostituita da una nuova vigente ratione temporis e non perché riconosciuta in misura inferiore, trattandosi di impianto parzialmente e non completamente integrato. Infatti, la pattuizione di una garanzia simile avrebbe avuto scarsa utilità per la parte committente considerato che, se al momento dell'ammissione alla tariffa incentivante il GSE avesse accordato quella inferiore per impianti parzialmente integrati, deducendo che Parte l'opera fosse stata realizzata in modo difforme dal progetto, avrebbe ben potuto far valere la garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, ottenendo potenzialmente anche un risarcimento più cospicuo di quello oggetto
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di clausola penale ed essendo sollevato dall'onere di provare la colpa dell'appaltatore.
Del resto, secondo la ricostruzione preferibile dell'istituto della promessa del fatto del terzo, l'obbligazione assunta dal promittente consiste anche in un dovere di attivarsi allo scopo di ottenere che il terzo si obblighi o faccia qualcosa.
Poiché nel caso di specie l'unico onere di “attivazione” predicabile in capo a affinché GSE concedesse la tariffa incentivante era quello di Controparte_15 realizzare l'opera a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e secondo le richieste della committente, quest'ultima, per ottenere il risarcimento del danno, avrebbe dovuto comunque provare che l'appaltatore avesse realizzato un'opera difforme.
3.3.3. A maggior ragione, non sembra possibile ritenere che le parti avessero voluto costituire una garanzia sul mantenimento della tariffa incentivante prevista per gli impianti completamente integrati per tutta la durata della tariffa
GSE: non solo, infatti, non ci sono elementi letterali dai quali desumere un obbligo così gravoso per l'appaltatore, ma la stessa clausola penale prevede la corresponsione rateale del risarcimento “nel corso dei 20 anni di durata della tariffa
GSE” e quindi presupponeva che l'accertamento della tariffa spettante avvenisse all'inizio dell'attività dell'impianto e non anche a distanza di anni da esso, quando in effetti l'appaltatore non era in grado di controllare la sopravvenienza di fattori nuovi estranei al proprio operato. Un accordo simile, quindi, potrebbe al massimo costituire un espediente per far operare la prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella biennale di cui all'art. 1667 c.c., integrando potenzialmente un negozio in frode alla legge o comunque con causa illecita, contrario al divieto di cui all'art. 2936 c.c. (“è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”).
3.4. Da quanto finora detto consegue pertanto che, nel caso di specie, la domanda effettuata dall'attrice non può che essere riqualificata alla stregua di una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1668 c.c., ricompresa nella garanzia dell'appaltatore, dovendosi interpretare la clausola dell'art. 4 del contratto di appalto come volta a disciplinare esclusivamente le conseguenze
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dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'opera (che però nella vicenda in esame non si è verificato).
Poiché è incontestato, tra le parti, che l'opera sia stata terminata in tempo, lamentando l'attrice che essa presenti vizi, difformità e difetti, l'unica azione risarcitoria esperibile è quella “specifica” del contratto di appalto, che si differenzia da quella comune ex artt. 1218 c.c., 1223 c.c. e 1453 c.c. principalmente per i ristretti termini di prescrizione e decadenza.
4. Così ricostruita, anche alla luce dell'interpretazione del contratto, l'azione qui proposta, devono, dunque, essere esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia sollevate dalla convenuta Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
4.1. Innanzitutto, non è certamente meritevole di accoglimento
l'eccezione di inoperatività della garanzia per riconoscibilità delle difformità o vizi (cfr. art. 1667, co. I, secondo periodo c.c.).
Infatti, affinché possa escludersi l'operatività della garanzia, occorre che il committente che ha accettato l'opera sia in grado di riconoscere, con la diligenza da questi esigibile, la divergenza dell'opera effettivamente realizzata rispetto agli accordi intercorsi (difformità) o a come avrebbe dovuto essere se fosse stata eseguita a regola d'arte (vizi).
E allora, una simile deduzione appare del tutto priva di fondamento se solo si considera che l'accertamento demandato a GSE, effettuato sulla scorta dei criteri della Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico, appare profondamente specialistico e connotato da una certa discrezionalità tecnica dell'ente (chiamato a fare governo di concetti indeterminati quali la “perfetta integrazione” degli elementi di raccordo), di talché non è possibile ritenere che delle simili difformità fossero astrattamente riconoscibili dalla committente al momento della consegna, anche considerato Part che l'azienda opera in un settore merceologico molto diverso da quello edile.
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Nel caso di specie, peraltro, lo stesso GSE, in un primo momento, aveva comunicato l'ammissione di alla tariffa incentivante Parte_3 di € 0,443/ KWh per impianti completamente integrati, dando atto che “il valore della tariffa incentivante è stato determinato sulla base della documentazione inviata
a corredo della richiesta di concessione della tariffa incentivante di cui alla vs. comunicazione del 28/02/2011…”, nella quale erano incluse anche delle fotografie, dalle quali evidentemente l'ente stesso che si occupava delle tariffe non aveva riscontrato le difformità che sarebbero invece emerse in sede di verifica a campione cinque anni dopo.
Pertanto, se i vizi non erano stati riconosciuti immediatamente dal soggetto stesso che si occupava professionalmente dell'attribuzione delle tariffe, non è dato francamente comprendere come le stesse difformità avrebbero potuto essere “riconoscibili” da una committente che si occupava di tutt'altro (coltivazione di tabacco).
4.2. Anche l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1667, co II, c.c., deve essere disattesa.
Quanto alla decorrenza del dies a quo, merita di essere ricordato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ad avviso del quale, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta del vizio, di cui all'art. 1667 c.c., decorre dal momento in cui il committente ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Civ,
Sez. II, ordinanza n. 13707 del 18/05/2023). Pertanto, il giorno della scoperta
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non corrisponde indefettibilmente a quello in cui il committente o acquirente ha avuto conoscenza delle risultanze di un espletato accertamento peritale, purché
i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022).
4.2.1. Nel caso di specie, allora, si ritiene che fino alla comunicazione da parte di GSE del provvedimento con il quale lo stesso ha mutato la tariffa riconosciuta attribuendo quella per impianti parzialmente integrati (5.6.2017),
l'impresa committente non avesse “scoperto” i vizi e difetti dell'opera. Anche se, infatti, le rimostranze del Gestore dei Servizi Energetici erano note all'odierna attrice fin dal provvedimento datato 11.5.2015 rilasciato da GSE all'esito dell'ispezione, esso non conteneva un accertamento definitivo delle difformità, ma solo l'invito a FAT di formulare le proprie osservazioni ai fini dell'emanazione del provvedimento definitivo. Solo al termine del procedimento amministrativo l'odierna attrice ha scoperto che l'impianto fotovoltaico non fosse idoneo ad ottenere la tariffa incentivante e fosse, quindi, difforme da quello oggetto del contratto di appalto stipulato con il 29.4.2010. CP_1
Assunto, quindi, come dies a quo quello (certamente non antecedente) del provvedimento del GSE del 5.6.2017 (mancando agli atti la prova della avvenuta notifica all'attrice), risulta che la denuncia all'impresa appaltatrice è avvenuta entro sessanta giorni dalla scoperta dei vizi, tramite la lettera di messa in mora Parte spedita con raccomandata a/r da il 14.7.2017 e ricevuta da CP_1 il 17.7.2017.
[...]
4.3. Nemmeno appare meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione ex art. 1667, co. III, c.c., che impone l'esercizio dell'azione contro l'appaltatore entro due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Anche se, infatti, la norma in questione parla letteralmente di “consegna” dell'opera, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità – al quale si ritiene in questa sede di dare continuità – ritiene che in caso di vizi occulti o non conoscibili dal committente, anche il termine di prescrizione dell'azione di
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garanzia decorre dalla data della scoperta dei vizi, che è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, alla luce dell'esigenza, anche di economia dei mezzi processuali, di non onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche e di carattere esplorativo (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/01/2019, n.11, Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017, n.14199, Cassazione civile sez. III, 22/11/2013, n.26233,
Cassazione civile sez. III, 19/08/2009, n.18402, Cassazione civile sez. II,
21/07/2005, n.15283).
Tale orientamento, infatti, contempera idoneamente l'esigenza, sottesa all'istituto della prescrizione, di attribuire stabilità alle situazioni giuridiche con la salvaguardia dei diritti del danneggiato, che non potrebbe certo attivarsi nel far valere i vizi da lui non riconoscibili prima di averli scoperti, con potenziale tensione con la regola generale per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
4.3.1. Nel caso di specie, non si dubita, per le ragioni già espresse, che i vizi dell'impianto fotovoltaico non fossero riconoscibili per la committente (tanto che, in una prima fase, lo stesso GSE aveva riconosciuto la tariffa per impianti completamente integrati) e che, quindi essi siano stati scoperti per mezzo della comunicazione di GSE datata 5.6.2017.
Poiché la presente causa è stata introdotta con atto di citazione notificato il
19.2.2018, la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, co. III c.c. non è, evidentemente, decorsa.
5. Nel merito, la domanda risarcitoria nei confronti della impresa appaltatrice è fondata e meritevole di accoglimento. Controparte_1
Queste le ragioni.
5.1. Nell'azione di garanzia dell'appaltatore, la regola generale in tema di prova dell'inadempimento cristallizzata da Cass. s.u. 13533/2001 (secondo cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo la prova della
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corretta esecuzione della prestazione a carico del debitore;
il medesimo principio
è applicabile, a parti invertite, ove invece sia il debitore ad eccepire l'inadempimento della controparte) subisce un temperamento quando sia intervenuta l'accettazione dell'opera.
L'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce - difatti - sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario.
Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.
Poste tali premesse, è però decisivo considerare che - a prescindere dall'accettazione - ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag. 15-16) (cfr. Cassazione civile sez. II,
13/03/2023, n.7267).
5.2. Nel caso di specie, può senz'altro affermarsi che l'opera sia stata accettata dal committente, ma anche che è stata offerta la prova delle difformità e dei vizi della copertura del fabbricato di Badia Petroia.
Nella CTU espletata, infatti, il tecnico incaricato dal Tribunale ha rilevato che
“l'impianto fotovoltaico oggetto della presente perizia differisce sia dal punto di vista impiantistico che architettonico da quello elaborato dall'arch. ing. CP_4 [...]
e ing. datato 01 aprile 2010” e “non risulta congruo con gli CP_3 Controparte_2 elaborati riportati nella DIA 4786 datati Marzo 2010 a firma dell'ing. e Controparte_3
Arch. in quanto sprovvisto di alcuni elementi architettonici quali lamiera CP_4 pressopiegata in corrispondenza del colmo e gronda”.
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Il CTU sembra fare riferimento, rispettivamente, al progetto a firma BO,
e dell'impianto fotovoltaico a tetto presso lo stabilimento di CP_3 CP_4
Parte proprietà di sito in Città di Castello, loc. Badia Petroia datato 1.4.2020 Parte (allegato da parte attrice) e al prospetto pacificamente inviato da al GSE per ottenere la tariffa incentivante (doc. 8 convenuti e , che Persona_2 CP_3 reca, sì, il numero di protocollo GSE ma non vi sono prove che sia stato allegato anche alla DIA n. 4786 del 19.3.2010.
Ad ogni modo, ciò che più rileva è che i vari documenti progettuali appaiono coerenti tra loro, a partire da quello allegato alla DIA originaria presentata dall'arch. fino a quelli di cui ai doc. 7 e 8 di parte convenuta. CP_6
È vero, infatti, che il progetto allegato alla dia del 19.3.2010 non presenta i raccordi nel colmo e lato gronda, necessari per ottenere la classificazione dell'impianto come integrato;
tuttavia, le eccezioni sul punto dall'appaltatrice non sembrano meritevoli di accoglimento, dato che nel progetto allegato alla DIA non sono indicate diverse modalità di raccordo della copertura, ma semplicemente non sono esplicitate ed erano quindi passibili di integrazione progettuale successiva.
Del resto, che una simile integrazione sarebbe avvenuta appare del tutto ragionevole, dato che nel contratto di appalto era stato pattuito fin dall'inizio tra le parti che la copertura sarebbe stata completamente integrata;
quindi, si deve presumere che le modalità di tale integrazione sarebbero comunque state individuate e sottoposte all'appaltatore prima della effettiva posa in opera dei pannelli, come in effetti emerge dagli elaborati progettuali di cui ai docc. 7 e 8, i quali sono privi di data certa ma recano in basso le date “11.2010” e “10.2010”, comunque anteriori rispetto al termine dei lavori, che secondo quanto dichiarato dalla direttrice dei lavori si sarebbero conclusi il 13.12.2010.
Non può quindi essere superata la presunzione di colpa a carico dell'appaltatore per aver consegnato un manufatto difforme da quello espressamente pattuito, ovvero inidoneo ad ottenere la tariffa incentivante per impianti completamente integrati, non avendo questi offerto la prova della
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propria diligenza nell'esecuzione del contratto (anche avvalendosi di un subappaltatore) e della diversa causa cui imputare l'inadempimento.
5.3. Pertanto, a fronte di un contratto di appalto avente ad oggetto la consegna chiavi in mano di 5 impianti fotovoltaici (tra i quali quello per cui è causa) dotati delle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la tariffa incentivante di € 0,422/Kwh e di documenti progettuali coerenti e fra loro non contraddittori, l'opera realizzata è risultata difforme da quella pattuita per causa imputabile all'impresa appaltatrice.
Ha rilevato infatti il CTU che “la tipologia di vizio è riconducibile ad una difformità dell'impianto realizzato rispetto ai requisiti minimi previsti nella “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico,
Ed. Aprile 2009”, laddove stabilisce che “I moduli fotovoltaici sostituiscono il materiale da costruzione convenzionale dell'involucro dell'edificio diventando parte integrante della copertura piana o inclinata, o parte della facciata. Questo significa che, dal punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico si deve inserire armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio”.
Orbene, il Consulente dell'ufficio ha rilevato che “le scossaline di raccordo
e la parziale tamponatura inserita sono utili a rendere di forma rettangolare l'area occupata dai pannelli fotovoltaici, ma non a creare una soluzione che renda uniforme negli spessori l'intera copertura”, così come “la parte di copertura posizionata lato gronda, in cui la mancanza di tamponatura o scossaline non rende possibile un'integrazione architettonica così come prevista dal DM 19 Febbraio 2007”: Infine, “in merito all'entità del difetto, andando a confrontare la superficie totale delle falde e la superficie occupata dall'impianto la differenza è pari a circa 600 m2 . Tale valore rappresenta la superficie che doveva (al tempo della realizzazione) essere ricoperta con lamierino al fine di “realizzare un'istallazione inserita armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio” ovvero rispettare i requisiti minimi previsti nella Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico”.
5.4. Né la responsabilità dell'appaltatore potrebbe essere esclusa o limitata ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il fatto che l'odierna attrice ha deciso
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di non fare ricorso al TAR avverso il provvedimento definitivo con cui
GSE ha revocato la tariffa per impianto completamente integrato.
In disparte la circostanza che per applicare la disposizione del II comma (e quindi escludere del tutto il diritto al risarcimento) occorre una specifica eccezione di parte che nel caso di specie non vi è stata, in ogni caso il quantum del risarcimento non può essere ridotto neanche in forza del I comma.
La logica sottesa alla disciplina dell'art. 1227 c.c. è che il creditore che subisce un danno ha l'obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., per ridurne od eliderne le conseguenze dannose e tale obbligo sussiste anche quando l'attività necessaria per ridurre le conseguenze del danno possa portare all'eliminazione della prova di esso, venendo meno soltanto dinanzi ad attività gravose, eccezionali o che comportano notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. n. 22352/2021; Cass. n.
25750/2018; Cass. n. 20684/2009; Cass. n. 15231/2007; Cass. n. 2855/2005;
Cass. n. 317/2002).
In base a queste coordinate interpretative, la giurisprudenza ha sempre tendenzialmente escluso che l'onere di diligenza del danneggiato possa consistere nell'esperire un'azione giudiziaria, atteso che il processo costituisce un'attività gravosa, rischiosa e costosa che non è di regola possibile far gravare sul danneggiato in forza del mero dovere di buona fede e correttezza, che impone appunto di conservare integre le ragioni della controparte purché ciò non comporti un sacrificio eccessivo (v. Cassazione civile sez. III, 27/06/2007,
n.14853). Parte Nel caso di specie, peraltro, ha diligentemente valutato l'opportunità di insorgere contro il provvedimento di GSE del 5.6.2017 davanti al giudice amministrativo, anche incaricando un proprio tecnico di fiducia e svolgendo un sopralluogo in contraddittorio con i progettisti oggi convenuti e l'impresa appaltatrice, all'esito del quale il medesimo tecnico ha formulato parere negativo circa l'opportunità di ricorrere al TAR, mancando “i presupposti tecnici e fattuali per
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sostenere l'erroneità delle osservazioni oggetto del verbale di sopralluogo e del provvedimento finale del GSE”.
Al di là di ogni valutazione sulla fondatezza di tali conclusioni, che esula del Parte tutto dall'oggetto della presente causa, deve ritenersi che si sia comportata in maniera del tutto diligente al fine di non aggravare le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento impugnato e dunque il risarcimento, connesso all'erronea esecuzione di un'opera ed alle conseguenze pregiudizievoli da ciò derivanti, non dovrà essere in alcuna misura defalcato.
Ne consegue la responsabilità dell'appaltatore per i danni subiti dalla committente, ai sensi dell'art. 1668 c.c., che consente a quest'ultima di chiedere, in via alternativa, l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno secondo le ordinarie regole codicistiche sulla responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (il richiamo alla “colpa dell'appaltatore” si spiega proprio perché si applicano le regole di cui all'art. 1218 e ss. c.c. a differenza che nella garanzia per vizi e difformità in senso stretto, la quale prescinde dall'imputabilità soggettiva).
6. Fondata è anche la domanda di regresso di nei confronti CP_1 della subappaltatrice Controparte_5
6.1. In primo luogo, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per essere intervenuta tra le parti una intesa transattiva, che avrebbe definito tra le parti ogni rapporto controverso.
6.1.1. Si deve infatti dubitare, innanzitutto, che la scrittura prodotta in giudizio dalla subappaltatrice integri una vera e propria transazione: perché sussista il contratto di cui agli artt. 1965 e ss. c.c., la giurisprudenza richiede l'esistenza di uno stato di incertezza soggettiva, affermando che affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna
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delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra datum e retentum.
6.1.2. Nella scrittura in discorso, non è chiarita la natura giuridica delle
“contestazioni” che le parti si sarebbero reciprocamente mosse e quindi non è possibile affermare che la compensazione delle fatture e pagamento del saldo residuo da parte della subappaltatrice integrino effettivamente delle reciproche concessioni.
6.2. Tuttavia, anche ad assumere che le parti avessero sottoscritto una vera e propria transazione, deve escludersi che la controversia che le stesse intendevano definire avesse un qualche collegamento con quella oggetto di causa, relativa alla revoca della tariffa incentivante da parte del GSE nei confronti della committente.
Non rileva, infatti, che nella scrittura le parti abbiano convenuto di “null'altro da avere o dare relativamente alle commesse di FAT…”, alla luce del condivisibile e ormai acquisto orientamento per cui, a norma dell'art. 1364 c.c., il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprenda soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
pertanto, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l'avere esse dichiarato di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie in potenza o in atto, ma solo quelle rientranti nell'oggetto dell'accordo transattivo, il quale va pur sempre determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto inerenti alla controversia, il cui apprezzamento sfugge al controllo di legittimità se sorretto da idonea motivazione e immune da violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cassazione civile sez. I, 18/05/2018, n.12367, Cass. n.
18760 del 2005, n. 6351 del 1981).
6.2.1. Orbene, si deve ritenere che l'oggetto della “transazione” datata
30.1.2012, al di là delle formule di stile utilizzate, fosse limitato ai reciproci rapporti di dare avere tra le aziende in quel momento rispetto ad alcuni cantieri,
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Parte tra cui quello di e non potesse certo estendersi a una controversia del tutto ipotetica ed eventuale come quella che sarebbe insorta nel 2017, dunque, cinque anni più tardi, in merito alla revoca, da parte di GSE, della tariffa incentivante per impianti completamente integrati.
Detto altrimenti, l'implausibilità dell'assunto discende, in tutta la sua evidenza, sol che si consideri che la transazione avrebbe dovuto definire una lite non solo non ancora sorta ma, in quel momento, neanche astrattamente predicabile.
6.3. Anche inconferente appare il richiamo operato dalla subappaltatrice ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c.: l'azione di regresso del subcommittente verso il subappaltatore, infatti, è distinta dalla ordinaria azione di garanzia e soggiace solo al termine di decadenza previsto dall'art. 1670
c.c., legato alla denuncia del committente nei confronti dell'appaltatore.
Il legislatore, infatti, qualifica espressamente la rivalsa dell'appaltatore come
“regresso”, il cui diritto sorge in capo al coobbligato al momento dell'adempimento e, a differenza della surroga, non comporta il subingresso del debitore che ha pagato l'intero nel medesimo diritto del creditore, ma consiste in un nuovo credito, parziario, nei confronti di ciascun coobbligato per la rispettiva quota.
La principale differenza tra surroga e regresso consiste proprio nel regime della prescrizione: mentre, nella surroga, il creditore surrogato subisce i medesimi termini di decadenza e prescrizione del creditore originario, nel regresso il debitore che ha pagato l'intero beneficia del termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, quello dell'adempimento dell'obbligazione solidale. Poiché CP_1 non ha pagato alcuna somma a titolo di risarcimento, deve escludersi che un termine di prescrizione del diritto di regresso abbia mai cominciato a decorrere.
Nel caso di specie, quindi, risulta aver tempestivamente CP_1 comunicato a la denuncia ricevuta dall'odierna attrice ai sensi dell'art. CP_5
1670 c.c.: quest'ultima, infatti, è stata ricevuta dall'appaltatrice il 17.7.2017, mentre la comunicazione al subappaltatore è avvenuta con PEC del 21.7.2017.
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6.4. Anche nel merito, non appaiono condivisibili gli argomenti invocati dall'impresa subappaltatrice.
6.4.1. In primo luogo, ai fini della decisione della presente controversia, non assume rilievo, come già specificato, l'adempimento di un obbligo di fare ottenere alla committente la tariffa incentivante, indicato all'art. 4 del contratto di appalto (obbligo che, in quanto attinente alle qualità dell'opera terminata e consegnata, non può essere fatto valere secondo le ordinarie regole sull'inadempimento delle obbligazioni) ma rileva la realizzazione di un'opera difforme da quella pattuita in contratto, per cui è stata chiesta di fatto la garanzia, da cui è conseguito un danno rapportabile al mancato accesso alla tariffa incentivante.
Non è quindi decisiva la circostanza che l'impianto, in un primo momento e sulla base della documentazione fotografica, fosse stato giudicato idoneo ad ottenere la tariffa agevolata e lo stesso teste lungi dall'affermare che Tes_5
l'opera fosse stata realizzata in modo conforme a quanto richiesto, ha semplicemente asserito che la problematica non emergeva con chiarezza dalle prime foto inviate al GSE.
6.4.2. In secondo luogo, la responsabilità dell'impresa subappaltatrice non potrebbe essere esclusa da una eventuale scarsa manutenzione dell'impianto da Parte parte di
Infatti, anche a ritenere senz'altro vero quanto affermato dal teste Tes_2 secondo cui al momento del sopralluogo in contraddittorio presso lo Parte stabilimento di vi erano delle “situazioni di criticità circa la manutenzione dell'impianto ed in particolare mancavano due o tre pannelli che dovevano essere sostituiti e vi erano 1 o forse due scossaline divelte presumibilmente da eventi atmosferici”, v'è che tali circostanze non sembrano aver avuto alcuna incidenza nelle valutazioni del GSE, il quale ha riscontrato una mancanza originaria di integrazione tra i moduli e i restanti elementi di copertura sul lato gronda e nella porzione centrale dell'impianto, la quale non pare evidentemente ascrivibile alla difettosa
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manutenzione nel periodo intercorrente tra l'installazione dei pannelli e il sopralluogo di GSE.
6.4.3. Né dalla documentazione fotografica in atti si evince che le lamiere originariamente posate da fossero state sostituite prima del Controparte_5 sopralluogo di GSE.
Infine, l'accettazione dell'opera senza riserve da parte di FAT non rileva ai fini di escludere la garanzia, trattandosi di vizi evidentemente non riconoscibili al momento della consegna, essendo legati alla valutazione tecnico-discrezionale di un soggetto qualificato come GSE e certamente non riscontrabili ictu oculi dal committente.
6.5. Ai fini dell'azione di regresso, dovrà quindi ora verificarsi il riparto di responsabilità nei rapporti interni tra appaltatrice e subappaltatrice, dovendosi escludere, preliminarmente, che la domanda attorea si estenda alla terza chiamata Controparte_5
6.5.1. Occorre infatti distinguere, ai fini dell'estendibilità della domanda risarcitoria dal convenuto al terzo chiamato, tra due differenti ipotesi che possono, come di seguito, descriversi:
i.Il convenuto chiama in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo e quindi afferma la propria estraneità alla causa (cd. chiamata del terzo responsabile). In tal caso, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extra petizione (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24294 del
29/11/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).
Nell'ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione
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dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, sicché si determina una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto che, nel giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili (Cass. n.
8486/2016). Pertanto, la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (Cass. n. 4722/2018);
ii.il convenuto non contesta la propria legittimazione passiva, ma fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - alla stregua della situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016).
6.5.2. Secondo la giurisprudenza, quando il convenuto chiami in causa il terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con il rapporto principale (tale essendo il caso di chiamata in garanzia propria o impropria, fondata su un
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rapporto giuridico - tra convenuto e terzo chiamato – “distinto” da quello principale - tra attore e convenuto - già oggetto del giudizio) per rendere opponibile al chiamato l'accertamento del rapporto principale (in quanto i fatti accertati vengono a porsi in relazione di logica presupposizione necessaria con le azioni derivanti dal “distinto” rapporto giuridico che lega il convenuto al terzo chiamato) oppure per essere soltanto manlevato dalle conseguenze negative dell'accoglimento della domanda attorea, e non contesti, invece, la propria titolarità passiva del rapporto principale, la estensione automatica della domanda non trova alcuna cogente giustificazione, atteso che l'eventuale accertamento della responsabilità del convenuto, non determina quale implicazione necessaria la esclusione di responsabilità del terzo chiamato, che invece rimane oggetto di accertamento autonomo, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo - originario o successivo - laddove è rimessa alla scelta discrezionale dell'attore-danneggiato proporre ab origine la domanda giudiziale nei confronti di uno soltanto o più dei coobbligati solidali, ovvero di proporre - nella osservanza delle fasi e delle decadenze processuali - una nuova domanda anche contro il terzo chiamato in quanto ritenuto corresponsabile del danno per il medesimo titolo già dedotto in giudizio ovvero - eventualmente - anche a diverso titolo.
6.5.3. La vicenda processuale in esame rientra senz'altro nella seconda casistica, atteso che l'attrice aveva un rapporto contrattuale solo con l'impresa appaltatrice ( mentre la subappaltatrice si era Controparte_1 Controparte_5 obbligata a pagare la penale prevista nel contratto di appalto in solido con la subcommittente (cfr. art. 9 del contratto di subappalto), in deroga alla normale assenza di rapporti diretti tra committente e subappaltatore, ove l'appaltatore e il subappaltatore non sono, di regola, responsabili in solido (secondo la definizione dell'art. 1292 c.c.) nei confronti della committenza.
Dal canto suo, l'appaltatrice convenuta non ha negato la propria legittimazione passiva ma, al contrario, riconoscendo di essersi avvalsa di un
“ausiliario” nell'adempimento dell'obbligazione (secondo lo schema dell'art. 1228
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c.c.) e ritenendolo responsabile in solido con essa per espressa pattuizione contrattuale, ha esercitato l'azione condizionata di regresso nei suoi confronti, in virtù della norma speciale dell'art. 1670 c.c. e dell'art. 9 del subappalto.
Pertanto, il coinvolgimento nel processo di un soggetto legato al chiamante in causa da un rapporto giuridico diverso da quello che avvince l'attore e il convenuto principale comporta che l'estensione della domanda nei suoi confronti non può costituire un automatismo, essendo necessaria una specifica iniziativa processuale dell'attore per rendere destinatario anche il terzo della pretesa risarcitoria fatta valere contro l'originario convenuto.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, il subappaltatore ha assunto una sorta di obbligazione di garanzia nei confronti della committente e la disciplina dell'obbligazione solidale (nella specie, con diversa causa obligandi) consente in via generale al creditore di scegliere nei confronti di quale debitore soddisfarsi e quindi, laddove il convenuto chiami in causa l'altro obbligato in solido, l'estensione della domanda anche nei suoi confronti non può che derivare da una scelta volontaria (e non automatica) del debitore, da esplicitare nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze processuali.
6.5.4. Ciò premesso, nel caso di specie, la domanda è stata estesa dall'attrice nei confronti della subappaltatrice non nel corso dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183, co. V, c.p.c., ma nelle conclusioni della I memoria istruttoria ex art. 183, co. VI., c.p.c. (“accertare e dichiarare la responsabilità della CP_5
e/o dell'Arch. – in solido con e/o con i
[...] Controparte_6 Controparte_1 tecnici progettisti convenuti - in ordine al pagamento della pretesa creditoria azionata;
e, per
l'effetto, condannare le parti terze chiamate in causa al pagamento”).
Deve pertanto rilevarsi che l'estensione della domanda nei confronti della terza chiamata è inammissibile per essere intervenuta oltre il termine di decadenza rappresentato, per la parte attrice, dall'udienza di trattazione, entro la quale questa può “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
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Non può quindi considerarsi una mera emendatio libelli, esperibile in sede di memoria istruttoria ex art. 183, co. VI l'estensione soggettiva della domanda risarcitoria anche nei confronti della subappaltatrice chiamata in causa (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, n.30601 che, affrontando ex professo il tema della estendibilità della domanda principale al terzo chiamato, ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano rilevato che la domanda risarcitoria formulata nei confronti del chiamato con la memoria istruttoria del 10.10.2003 fosse da ritenere tardiva).
7. Merita a questo punto qualche considerazione la clausola contenuta all'art. 9 del contratto di subappalto.
In essa si legge che “nel caso in cui il GSE non riconosca la tariffa incentivante, la subappaltatrice è ritenuta responsabile in solido con la subappaltante, salvo in caso di responsabilità esclusiva di una delle parti, per i danni che la subappaltante ne subirà…”.
Reputa il giudicante, a differenza di quanto sembra sostenere, Controparte_5 che tale pattuizione non contenga in alcun modo una deroga alla disciplina codicistica del riparto della responsabilità in sede di regresso, nel senso che la subappaltante avesse assunto l'obbligo di farsi carico in ogni caso almeno della metà dell'eventuale debito risarcitorio.
La solidarietà, infatti, descrive un modo di essere dell'obbligazione nei rapporti esterni tra più debitori e unico creditore, nel senso che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera anche tutti gli altri coobbligati (art. 1292 c.c.). Quanto alla disciplina dei rapporti esterni, allora, l'art. 9 “deroga” al regime del subappalto rendendo l'impresa subappaltatrice, che di norma non ha alcun rapporto contrattuale con la committente, espressamente responsabile in solido con l'appaltatrice. Tuttavia, in merito ai rapporti interni tra condebitori (e, quindi, ai fini della successiva azione di rivalsa), la clausola contrattuale in esame, nel fare salva la responsabilità esclusiva di una delle parti, non apporta alcuna deroga alle previsioni degli artt.
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1298, co II e 2055, co. III c.c., a mente delle quali le parti di ciascun debitore si considerano uguali se non risulta diversamente.
Ciò, va da sé, non esclude in alcun modo la responsabilità dell'impresa appaltatrice nei confronti della committenza.
7.1. Occorre quindi verificare il riparto di responsabilità tra i coobbligati in solido al risarcimento del danno ai fini del regresso effettuato dalla terza chiamata, rispetto al quale il Tribunale ritiene essersi configurata una responsabilità esclusiva della subappaltatrice.
Nel contratto di subappalto, infatti, la si era impegnata ad Controparte_1 eseguire in proprio le “forniture come da preventivi del 29/04/2010 n. 19/2010; - verifica del progetto predisposizione schema di montaggio e installazione;
- predisposizione del piano operativo della sicurezza”, ovvero tutte attività che esulano dai vizi e difetti oggetto della presente causa;
in particolare, non vi è traccia agli atti dello schema di montaggio e installazione predisposto dalla subappaltatrice e verificato dalla subappaltante, avendo comunque accertato il CTU che il difetto dell'opera consistesse nella sua realizzazione difforme dagli elaborati progettuali.
La mancata allegazione di un simile schema di montaggio fa ritenere o che lo stesso non fosse stato predisposto o che fosse conforme alla progettazione esecutiva degli impianti, rispetto alla quale, però, l'impresa appaltatrice risulta aver agito in difformità, rendendosi esclusiva responsabile dei difetti. Non è quindi possibile affermare una – invero neanche dedotta – responsabilità della subappaltante per culpa in vigilando rispetto allo schema di montaggio. Pertanto,
l'accertamento da parte del CTU della realizzazione dell'opera in difformità agli elaborati progettuali e la mancanza di contestazione della subappaltatrice di aver effettuato essa stessa le lavorazioni, come previste in contratto (“predisposizione schema di montaggio ed installazione;
posa in opera delle strutture di sostegno dei moduli secondo il progetto;
fornitura di tutto il materiale necessario all'installazione, ivi compreso tutto il necessario per assicurare l'integrazione architettonica. Sono esclusi inverter, strutture, pannelli fotovoltaici e quadri di campo ancoraggio dei moduli fotovoltaici alle suddette strutture;
installazione quadri, inverter e cablaggio dell'intero sistema fotovoltaico fino al punto di
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connessione con la rete ENEL di fornitura energia elettrica secondo il progetto;
verifica e messa in esercizio dell'impianto; -progettazione esecutiva degli impianti;
adempimento di tutti gli incombenti necessari ad ottenere l'allaccio e l'incentivo del G.S.E.”) porta ad affermare la responsabilità esclusiva di per i danni subiti dalla committente Controparte_5
Parte
con conseguente regresso integrale di nei suoi confronti. CP_1
8. Deve essere esclusa invece la responsabilità dei convenuti CP_2
e per la progettazione dell'impianto
[...] Controparte_3 CP_4 fotovoltaico.
8.1. In primo luogo, risulta che nessuno dei tre progettisti fosse legato da un Parte contratto di opera intellettuale nei confronti dell'attrice non avendo provato l'attrice, anche in via presuntiva, l'esistenza del titolo ex art. 2230 c.c.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale, infatti, postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, n.22613, Cass. n.
1792 del 2017).
8.2. Nello specifico, non pare idonea a fornire la prova di un contratto di opera intellettuale per la progettazione la documentazione progettuale dell'impianto fotovoltaico di cui al doc. 2 del fascicolo di parte attrice.
Da tale documento, che pure reca le sottoscrizioni dei tre tecnici in qualità di Part progettisti e indica come committente, può solo desumersi che i tre abbiano predisposto quel progetto (peraltro, dichiaratamente preliminare) ma non anche che abbiano assunto ulteriori obblighi proprio nei confronti dell'odierna attrice.
Innanzitutto, la sezione dedicata alle verifiche di collaudo si limita ad elencare i controlli tecnici da effettuare al termine dei lavori sulla rispondenza dell'opera terminata alle prescrizioni del progetto definitivo senza alcuna assunzione di
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impegno, in tal senso, da parte degli scriventi. Del resto, appare condivisibile il rilievo che tali verifiche, più che ai progettisti della fase preliminare, sembrano competere al direttore dei lavori, responsabile della verifica sul posto della corrispondenza del manufatto al progetto e dotato di poteri di intervento nello svolgimento dei lavori. Non avrebbe avuto quindi senso che fossero i meri progettisti ad assumere un onere del genere.
In secondo luogo, ed è ciò che maggiormente rileva, in nessun modo risulta Parte che i convenuti si siano impegnati nei confronti di a progettare un impianto fotovoltaico completamente integrato che fosse idoneo ad ottenere la tariffa incentivante del GSE, bensì nei confronti dell'appaltatrice e/o della subappaltatrice.
L'attrice, infatti, non ha provato, neanche in via presuntiva, l'esistenza di un simile incarico ai progettisti: non può essere valorizzata in tal senso l'indicazione, nei vari progetti e relazioni sottoscritti anche dai tecnici convenuti, di
[...] come “committente”, trattandosi chiaramente di una dicitura Parte_3 descrittiva del “destinatario finale” di tutti i lavori ma inidonea a rendere conto dell'effettivo assetto contrattuale, emerso in maniera ben diversa all'esito dell'istruttoria.
Infatti, nel contratto di subappalto tra e è Controparte_1 Controparte_5 stato espressamente pattuito che rientrasse tra gli “oneri a carico dell'impresa subappaltatrice” la “progettazione esecutiva degli impianti”; il che appare coerente con Parte quanto previsto nel contratto di appalto tra e con il quale CP_1
l'appaltatrice si è impegnata a consegnare gli impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, ovvero pronti all'uso, evidentemente assumendo essa stessa (e, per suo conto, la subappaltatrice autorizzata) l'onere di progettare gli impianti in modo da renderli idonei ad ottenere la tariffa incentivante GSE per impianti completamente integrati. Non si sarebbe trattato di un vero contratto chiavi in mano, quindi, se la committente avesse riservato a sé stessa il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva. Infine, anche il teste di parte attrice ha Tes_1 confermato la circostanza: “Io mi sono occupato di commissionare i lavori insieme alla
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dirigenza della , sono perito elettronica. La commessa è stata attivato con chiavi Pt_3 CP_1 in mano e pertanto i professionisti di cui al capitolo (l'Ing. Controparte_3
l'Ing. e l'Arch. n.d.r.) sono stati da questa Controparte_2 CP_4 individuati ed alla stessa rispondevano del loro operato”.
8.3. Si ritiene, pertanto, che i progettisti convenuti possano essere ritenuti responsabili nei confronti dell'attrice, al più, a titolo di responsabilità aquiliana, anche eventualmente in solido con l'appaltatrice.
Sul punto, del resto, esiste un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 2020; Cass.
n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del 2012).
8.3.1. Senonché, anche in tale prospettiva, non sussiste alcun fatto colposo o doloso dei progettisti che abbia provocato un danno ingiusto al committente, né un loro inadempimento nello svolgimento della prestazione professionale.
Non possono infatti che essere condivise le valutazioni del CTU, secondo cui, poiché nella Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico veniva espressamente riportato che il GSE “valuta l'impianto in base alla documentazione finale di progetto inviata...” e poiché l'impianto aveva ottenuto il riconoscimento del maggiore incentivo come
“impianto totalmente integrato”, la causa dei difetti non può essere ascritta alla progettazione, ma alla realizzazione difforme da essa, come rilevato nel paragrafo relativo alla responsabilità dell'appaltatore.
Il fatto che il consulente dell'ufficio non abbia espresso delle proprie considerazioni personali sulla conformità del progetto esecutivo a quanto pattuito in contratto non rende meno convincenti le conclusioni raggiunte,
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essendo del resto il solo GSE il soggetto deputato a riconoscere le tariffe facendo governo dei criteri da esso stesso elaborati. In altre parole, se i progetti sono stati ritenuti idonei ad ottenere la tariffa per impianti completamente integrati dal GSE, ogni inadempimento dei progettisti deve ritenersi escluso, a prescindere da ogni valutazione del CTU, considerato anche che nei provvedimenti adottati da GSE non è stata mai dedotta l'inadeguatezza dei progetti ma la difformità dell'opera realizzata, come emersa all'esito di verifica dello stato dei luoghi da parte del gestore dei servizi energetici.
9. Considerazioni diverse si impongono con riguardo all'attività di direttore dei lavori, in particolare se l'installazione dell'impianto fotovoltaico fosse stata supervisionata con tale qualifica da o da Controparte_3 Controparte_6
A riguardo, non sembrano condivisibili le conclusioni della difesa dell'arch. ad avviso della quale l'ing. avrebbe “attestato la conformità CP_6 CP_3 dell'impianto fotovoltaico realizzato rispetto al progetto” “dopo averne evidentemente seguito
l'esecuzione come direttore dei lavori”.
Da un lato, non si dubita che la mera sottoscrizione di progetti e relazioni non valga a provare l'esistenza di un incarico di direzione dei lavori, che si sostanzia in obbligazioni ben diverse da quelle progettuali e implicanti la verifica sul campo dell'effettiva rispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito.
D'altra parte, un documento come quello di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte non potrebbe che essere stato sottoscritto da un direttore dei CP_6 lavori (come si evince dallo stesso modulo prestampato), visto che in esso viene attestata la conformità delle opere rispetto al progetto presentato unitamente alla
DIA. Il fatto, riferito dal convenuto, che l'attestazione fosse stata rilasciata “con riguardo alla parte che era stata di propria competenza, e cioè quella elettrica […] in quanto il
Direttore dei Lavori incaricato (architetto) non poteva attestare la conformità dell'opera per la parte elettrica, non avendo le specifiche competenze professionali all'uopo richieste” non trova del resto alcun supporto documentale.
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9.1. Nonostante ciò, ritiene il Tribunale che non possa ritenersi provato che l'ing. abbia svolto anche l'attività di direttore dei lavori, oltre che di CP_3 progettista.
Innanzitutto, perché egli non ha mai sottoscritto alcuna documentazione, in qualità di direttore dei lavori, oltre a quella di cui all'all. 5 citato: per il resto, sia nella DIA n. 4786 del 2010 del Comune di Città di Castello, che nella dichiarazione di inizio lavori, che nella comunicazione di fine lavori, che nella ulteriore documentazione allegata alla DIA, che nel certificato di conformità delle opere al progetto, che nella dichiarazione che le opere non hanno comportato modificazione del classamento catastale, l'unico direttore dei lavori risulta essere l'arch. Non è condivisibile, del resto, l'assunto di Controparte_6 quest'ultima, per cui ella sarebbe “stata incaricata come progettista e direttore dei lavori unicamente riguardo alle opere strutturali concernenti la sostituzione del manto di copertura in cemento amianto con una nuova copertura in lamiera coibentata”.
La circostanza appare infatti smentita dal fatto che, dalla DIA del 18.3.2010 fino alla comunicazione di ultimazione lavori, l'attività era stata descritta come
“sostituzione manto di copertura e messa in opera di pannelli fotovoltaici su immobile artigianale” e l'installazione di pannelli fotovoltaici era sempre stata contemplata tra i lavori oggetto di dichiarazione, come risultante anche dagli allegati alla DIA.
Non sembra quindi possibile predicare una soluzione di continuità, almeno dal punto di vista della direzione dei lavori, tra la fase di sostituzione della copertura in amianto, effettuata dalla ditta Eico S.r.l., e quella della messa in opera dei pannelli solari, operata da come subappaltatrice di CP_5 CP_1
E allora, il fatto che, sempre il 23.12.2010, l'arch. abbia compilato un CP_6 certificato di conformità identico a quello sottoscritto da Controparte_3 sembra effettivamente potersi spiegare con il fatto che questi si sia assunto la responsabilità di dichiarare la conformità della componente elettrica (da lui pacificamente progettata) e non anche dell'intero impianto fotovoltaico: se infatti questi avesse assunto un incarico di così importante rilievo, il suo nome sarebbe figurato anche in altri documenti in qualità di direttore dei lavori.
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9.2. Ad ogni modo, nessun teste tra quelli sentiti è stato in grado di affermare che e fossero presenti in cantiere proprio in qualità di direttori CP_3 CP_4 dei lavori;
in particolare, solo il teste di parte attrice ha affermato di aver Pt_4
“assistito gli ing. durante le fasi di montaggio dell'impianto”. CP_16
Si tratta, effettivamente, di dichiarazioni dalle quale potrebbe desumersi un incarico di direzione lavori, le quali, però, sono state smentite proprio dal legale Parte rappresentante di , che ha affermato in giudizio che “l'arch veva CP_6
l'incarico di progettista e direttore dei lavori per tutti i lavori…anche per la parte relativa ai pannelli… l'unico incarico all'Arch stato quello CP_6 che le venne conferito inizialmente ed era per tutto. Ribadisco che non ci sono stati altri direttori dei lavori. Non abbiamo avuto altri tecnici come direttore dei lavori”.
Tale decisa asserzione, anche se non del tutto coerente con l'impostazione Part difensiva adottata da fin dall'inizio del processo – quando evidentemente non riteneva in alcun modo responsabile l'arch. – appare meritevole di CP_6 considerazione: sebbene non sia del tutto assimilabile a una confessione, essa ha nondimeno un contenuto svantaggioso per la parte dichiarante, visto che esclude la responsabilità solidale con ell'ing. in qualità di direttore dei CP_6 CP_3 lavori.
Neppure sembra potersi convenire con la difesa che l'incarico della CP_6 posa in opera dei pannelli fotovoltaici esulasse dalle proprie competenze professionali, visto che il difetto riscontrato dal GSE inerisce non al funzionamento tecnico dei pannelli ma alla loro integrazione architettonica sulla copertura.
Se ne conclude, quindi, che l'unico soggetto che risulta aver assunto l'incarico di direttore dei lavori per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura fosse l'arch. CP_6
10. La domanda nei confronti di è invece fondata e Controparte_6 meritevole di accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
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10.1. Prima di tutto, occorre precisare che l'estensione della domanda attorea nei confronti della terza chiamata opera in via automatica, per l'effetto CP_6 della chiamata in causa da parte di la chiamata in causa del Controparte_1 direttore dei lavori non è stata effettuata, al di là delle espressioni in concreto utilizzate, per esercitare un'azione di regresso o manleva verso un soggetto coobbligato o tenuto alla garanzia, ma al fine di individuare il “vero” responsabile dei danni nel quadro di un rapporto in cui l'appaltatore, il direttore dei lavori e il progettista sono tenuti a risarcire il danno conseguenza complessivamente subito dal committente secondo le regole dell'art. 2055 c.c.
Il presupposto della chiamata in causa, quindi, era che vi fosse un vero e proprio difetto di legittimazione passiva dell'impresa convenuta e quindi aveva lo scopo di supplire al difetto di citazione in giudizio, a opera dell'attore, del soggetto indicato dal convenuto come responsabile in sua vece e contro il quale dovrebbe, a suo avviso, emettersi la condanna. Poiché con questa tipologia di chiamata la responsabilità dell'una parte esiste nella misura in cui è negata quella dell'altra, tra le cause si crea un rapporto di inscindibilità e quindi la domanda originaria non può che estendere i propri effetti anche nei confronti dei soggetti cui il contraddittorio è stato esteso. La domanda nei confronti della subappaltatrice , al contrario, era stata definita dalla stessa convenuta CP_5 chiamante come regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c., il quale non solo ammette, ma presuppone la legittimazione passiva del chiamante;
di talché l'estensione della domanda nei confronti del terzo non può che dipendere da una iniziativa processuale dell'attore (che, nel caso di specie, è stata intempestiva, come rilevato nei paragrafi che precedono).
10.2. Non può essere accolta, poi, l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti della terza chiamata: ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. – relativa all'azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore – non possono estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Le responsabilità di questi ultimi, infatti,
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nascono da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e sono, quindi, soggette alla prescrizione ordinaria (cfr. Cass. n.12879/2011).
10.2.1. Più in particolare, giova osservare che in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente (recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
23.05.2024, n. 14502; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2,
Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016;
Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del
14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n.
5103 del 10/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2,
Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985).
Secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione la “…responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con
l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione…”
(Cass. n. 17874/17; negli stessi termini, tra le tante, Cass. n. 3406/15; Cass. n.
13882/2014).
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10.2.2. Ebbene, il vincolo della responsabilità solidale si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza
n. 29218 del 06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 367 del 08/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 421 del
08/01/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 35295 del 18/12/2023; Sez. 2, Sentenza n.
15661 del 05/06/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 8278 del 23/03/2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 8996 del 21/03/2022).
Nel caso di specie, è stato appunto fatto valere il rapporto d'opera professionale tra l'appaltante e il direttore dei lavori.
Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024;
Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del
07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n.
15124 del 28/11/2001).
Cosicché la responsabilità dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l'una dal rapporto di appalto, l'altra dal contratto d'opera professionale;
soltanto in parte coincide il contenuto delle sanzioni che a quella responsabilità fanno capo, perché al progettista - direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all'appaltatore può chiedere l'eliminazione dei difetti dell'opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale (Cass. Civ., sez.
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II, 7 luglio 2025, n. 18405; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6488 del 11/03/2025; Sez.
3, Sentenza n. 2887 del 06/09/1968).
Avendo il committente agito contro il direttore dei lavori per far valere le sue inadempienze, l'azione, con cui la parte ha appunto fatto valere la responsabilità concorrente del direttore dei lavori per inadempienza ai suoi doveri di vigilanza nell'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte (in ordine alla possibilità dell'addebito ai singoli soggetti evocati dei fatti specifici causativi di puntuali e distinti eventi dannosi, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez. U,
Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021;
Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014), è da reputarsi inerente alla prestazione d'opera professionale del direttore dei lavori, come tale soggetta semmai ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d'opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell'appaltatore (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3608 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
27605 del 29/10/2019).
10.2.3. Da ciò deriva che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, avente natura extracontrattuale, presuppone che il committente abbia evocato in giudizio, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009;
Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006) 1.
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Tali concorrenti rispondono a titolo di responsabilità professionale.
10.2.4. A sua volta, la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., anche in ordine alla decadenza e alla prescrizione, è cioè applicabile nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità perché l'appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni o omissioni costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati dall'art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi a detto titolo del danno cagionato (v. anche Cass. n. 14650/20; Cass. n. 1236/16,
Cass. n. 20294/18 e Cass. n. 5103/16).
negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell'opera prestata, debbono essere considerati quali costruttori al pari dell'appaltatore, verso il quale la specifica responsabilità appare canalizzata ». Negli stessi termini, v. anche Cass. civ., 23 luglio 2013, n. 17874. L'art. 1669 c.c. ha trovato poi applicazione anche nei confronti del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari (cfr. Cass. civ., 28 aprile 1984, n. 2676; Cass. civ., 26 aprile 1993, n. 4900; Cass. civ., 21 marzo 1989, n. 1406). In Cass civ., 30 maggio 2003, n. 8811, si legge che «In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile». Essa ha poi concluso che «La chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., dell'esistenza di gravi difetti dell'opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell'immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta, in virtù di quest'ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico». Per conseguenza, «le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi sulla prestazione d'opera intellettuale, non si ritengono applicabili alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori» (in termini, Cass. civ., 28 luglio 2005, n. 15781). In altre parole «dev'essere privilegiata l'interpretazione secondo cui sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell'ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 c.c.». A identiche conclusioni sono pervenute anche Cass. civ., 20 dicembre 2013, n. 28575 e, infine, anche le Sezioni Unite con l'arresto n. 15871/2005, hanno riconosciuto che “Le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 c.c.”.
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Sicché, ricorrendone i presupposti, in materia di appalto privato, il progettista
è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del
Cc, il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo.
In altre parole, configurando l'articolo 1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione. Il progettista, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.28947).
10.2.5. Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 15781/2005, che hanno affrontato ex professo la questione, la responsabilità contrattuale dell'appaltatore è regolata dagli artt. 1667 e 1668 e c., collocati nei capi del codice civile dedicato al contratto d'appalto, mentre, siccome tali articoli nulla dispongono sulla posizione del progettista e del direttore dei lavori, la
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responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull' inadempimento dei contratti e, per quanto siano applicabili, dalle norme stilla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali (arti. 2222 - 2238 c.c.).
Il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per quanto attiene alla diligenza, l'art. 1176, comma 2,
c.c. ne qualifica il contenuto allorché si tratti di valutare il comportamento del professionista (la cui diligenza deve essere conforme alla natura dell'attività professionale da svolgere), con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale e di tendenza (salvo quanto previsto dalle specifica normative dettata per tale tipo di rapporto), le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.) e che consentono di operare le definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15781 del 28/07/2005 cit.).
Dunque, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in più pronunce l'inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia alle prestazioni d'opera del progettista e del direttore dei lavori (Cass. nn. 15781/2005, 28575/2013, 12871/2015).
Si è ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori. In altre parole, dev'essere privilegiata l'interpretazione secondo cui sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell'ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 del
Codice civile.
Ne discende che il committente può denunciare i vizi dell'opera senza rispettare il termine di otto giorni dalla scoperta né il termine di un anno dalla
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consegna, ovvero i diversi termini di cui all'art. 1667 e ss. c.c., applicandosi pertanto le norme generali sull'inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) e l'ordinaria prescrizione decennale.
Pertanto, non trovando applicazione, con riferimento al contratto d'opera, delle specifiche disposizioni derogatorie, non può che venire in considerazione l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. e quindi deve escludersi che, nelle more dell'introduzione del presente giudizio, sia maturata la prescrizione.
10.3. Nel merito, come rilevato nella più recente giurisprudenza, quanto alla ritenuta responsabilità solidale - unitamente all'appaltatore - del direttore dei lavori, questi è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi, addebito mosso nella fattispecie al ricorrente principale.
Ed invero il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall'accettare l'incarico e a delimitare sin dall'origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del
10/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n.
7370 del 13/04/2015).
I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del
24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n.
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18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3,
Sentenza n. 20557 del 30/09/2014).
Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori.
In questa prospettiva, alla stregua della particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire l'insorgere della sua responsabilità, sebbene il direttore dei lavori per conto del committente presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere ponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce della diligentia quam in concreto.
10.3.1. Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici
(pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Ne discende che non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (per impedire che i difetti si
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verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate.
10.3.2. Una volta che essi si siano verificati, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l'appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez.
2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012;
Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).
Ne deriva che l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020;
Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del
27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n.
15124 del 28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez. 2,
Sentenza n. 5463 del 08/11/1985).
10.3.3. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportuni disposizioni al riguardo, nonché di controllare l'ottemperanza dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi se sono state osservare le regole dell'arte e la corrispondenza ai materiali impiegati (cfr. ex multis Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 7336 del 14/03/2019,
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Cass. Sez. II, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass.
Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)2.
Se pure, quindi, è vero che il potere di controllo e di vigilanza del direttore lavori non annulla l'autonomia dell'appaltatore che rimane tenuto a rispettare, nell'esecuzione dell'opera, le regole dell'arte e all'adempimento della propria obbligazione c.d. “di risultato”, è altrettanto indubbio che il direttore dei lavori non possa affidarsi ciecamente all'operato dell'appaltatore in sede esecutiva, dovendo questi compiere regolarmente le verifiche di propria competenza, ovvero, che i lavori siano effettuati nel rispetto delle regole tecniche e che l'opera in costruzione sia conforme al progetto.
10.3.4. Inoltre, poiché il contratto di consulenza professionale del direttore dei lavori rientra senza dubbio fra i contratti d'opera intellettuale, disciplinati dagli artt. 2229 e ss. cod. civ., può operare astrattamente a vantaggio del debitore 2 Giova ricordare i consolidati principi di diritto enunciati dalla S.C. – di recente Cass. Civ. sez. III 9 aprile 2024, n. 9572 - secondo i quali in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005, Rv. 582747 - 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006, Rv. 587542 - 01, in cui si specifica altresì che “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”, in un caso relativo ad infiltrazioni d'acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, che ha condotto alla conferma della sentenza di merito con la quale era stata riconosciuta la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali;
conf.: Sez. 2, Sentenza n. 16361 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016, Rv. 639746 - 01, in cui si precisa che “il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, quale "nudus minister", non si applica al direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche”; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020, Rv. 657092 - 01).
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la previsione dell'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Tale disposizione non prescrive tuttavia un esonero tout court del professionista-debitore da responsabilità in caso di insuccesso di prestazioni complesse, ma si limita a dettare un criterio per la valutazione della sua diligenza
(Cassazione Civile, sez. III, 25/09/2012, n. 16254) secondo il parametro fissato dall'art. 1176, co. 2, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. E allora, perché il tecnico possa andare esente da responsabilità, occorre che l'incarico concretamente svolto richieda notevole abilità e la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità, con largo margine di rischio in presenza di ipotesi non ancora adeguatamente studiate o sperimentate (v. Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 25876/2020,
Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018, Cass. 31 luglio
2015, n. 16274, Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 10/5/2000, n. 5945).
Anche alla luce di ciò, l'eventuale ricorrenza della situazione disciplinata dall'art. 2236 c.c. non incide sulle regole sul riparto dell'onere della prova, giacché incombe in ogni caso al professionista dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass.,
21/6/2004, n. 11488). In ragione del principio di vicinanza della prova, infatti, quest'ultima afferisce alla sfera di dominio del debitore in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore.
Appare del resto incoerente ed incongruo richiedere al professionista la prova idonea a vincere la presunzione di colpa a suo carico quando trattasi di prestazione di facile esecuzione, e addossare viceversa al creditore l'onere di
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provare “in modo preciso e specifico” le “modalità ritenute non idonee” quando l'opera è di particolare o speciale difficoltà.
10.4. Nel caso di specie, il CTU incaricato ha rilevato la realizzazione difforme delle opere rispetto agli elaborati progettuali contenuti nella DIA presentata presso il Comune di Città di Castello e, sebbene non abbia attribuito espressamente le responsabilità, dall'accertamento compiuto emerge l'inadempimento del direttore dei lavori per non aver impartito le disposizioni necessarie affinché l'opera venisse realizzata dall'impresa subappaltatrice in modo conforme ai progetti acclusi alla DIA, tra i quali rientravano non solo quelli per la sostituzione della copertura in Eternit, ma anche per la posa dell'impianto fotovoltaico.
Deve ritenersi poi che l'incarico svolto dall'arch. non implicasse CP_6 oggettivamente la soluzione di problemi tecnici eccezionali, considerato che questa era tenuta a compiti di progettazione e direzione dei lavori del tutto ordinari e comuni per un professionista con le sue competenze. Del resto, la convenuta non ha mai neppure dedotto in merito ad una possibile speciale difficoltà dell'incarico, pur gravando su di lui l'onere probatorio relativo.
Pertanto, anche sotto il profilo del nesso causale tra inadempimento e danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., ritiene il Tribunale, effettuando un ragionamento controfattuale, ovvero ipotizzando da parte del direttore dei lavori una effettiva e corretta vigilanza sulla rispondenza delle opere agli elaborati progettuali secondo la propria diligenza professionale ex art. 1176, co. 2 c.c., che sia più probabile Parte dell'ipotesi contraria che il GSE avrebbe accordato alla la tariffa incentivante per impianti fotovoltaici completamente integrati.
In definitiva, l'assunzione da parte dell'arch. del ruolo di direttore dei CP_6 lavori le avrebbe imposto di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, che invece si sono rivelate difformi ai progetti proprio sotto il profilo architettonico.
11. Da tutto quanto finora detto deriva la condanna in solido di CP_6
e al risarcimento del danno subito da
[...] Controparte_1 Pt_3
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(salvo il regresso integrale dell'appaltatrice Pt_3 Parte_2 nei confronti della subappaltatrice).
Deve quindi ora essere valutato se sussistano nel caso concreto elementi di fatto, emersi nel corso dell'istruttoria, che consentano di vincere la presunzione iuris tantum di eguaglianza delle quote in cui si divide l'obbligazione solidale nei rapporti interni a mente degli artt. 1298, comma II e 2055, comma III, cod. civ.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba darsi risposta negativa, considerato che l'istruttoria svolta, compresa la CTU, non ha chiarito in che misura la realizzazione difforme dell'impianto fosse da imputare al direttore dei lavori o all'impresa che li ha svolti materialmente.
11.1. Per quanto concerne il quantum del risarcimento, non si dubita che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, passibili di risarcimento, sia il danno emergente pari alla tariffa già erogata che l'attrice ha dovuto restituire al GSE, sia il lucro cessante per la maggiore tariffa non riconosciuta per gli anni successivi al provvedimento GSE del 5.6.2017.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale non può che prendere atto della limitazione della domanda risarcitoria all'ammontare della penale prevista dall'art. 4 del contratto di appalto tra e Parte_3 Controparte_1 effettuata dalla parte attrice in sede di I memoria di trattazione ex art. 183, co.
VI, c.p.c., in seguito alle eccezioni sollevate dai convenuti costituiti.
La limitazione dell'ammontare del risarcimento a quello della penale appare invero ragionevole: anche se la clausola in discorso va qualificata come un congegno specificamente concepito dalle parti per rimediare a un eventuale ritardo nella consegna dell'impianto, tuttavia, la liquidazione anticipata e forfetizzata del danno, contenuta nella seconda parte dell'art. 4), viene riferita genericamente al “caso in cui il GSE non riconosca la tariffa incentivante…”.
Anche se tale pattuizione, come già rilevato, non sembra integrare una promessa del fatto di un terzo o una garanzia di altro tipo, ma una penale per lo sforamento del termine per la conclusione dei lavori che avesse inciso sulla concessione della tariffa GSE, è comunque ragionevole ritenere che con essa le
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parti avessero inteso stabilire una volta per tutte la misura del risarcimento del danno per tutte le ipotesi di inadempimento dell'appaltatore da cui fosse derivato il diniego della tariffa incentivante da parte di GSE: non solo, quindi, la ritardata messa in opera dell'impianto fotovoltaico, ma anche la sua eventuale esecuzione difforme o viziata.
Del resto, la penale in questione non fa salva la risarcibilità del danno ulteriore, che quindi deve essere esclusa.
La prestazione dedotta nella clausola penale non prevede un importo fisso, ma indica il seguente criterio di calcolo: “nel caso in cui il GSE non riconosca la tariffa incentivante come indicato al precedente art. 1, l'Impresa sarà ritenuta responsabile per i danni che il Committente subirà, danni che le parti concordano fin da ora, di quantificare pari ad ½ della differenza tra la tariffa di euro 0,443 (euro 0,422/Kwh + 5% per bonifica eternit) e la tariffa riconosciuta al Committente da GSE, differenza che verrà moltiplicata per una quantità, forfetaria, di 1.100.000 Kwh per il primo anno e ridotta come previsto nella scheda tecnica e di garanzia del pannello di cui all'allegato B (20 % in 25 anni). L'importo quantificato a titolo di risarcimento del danno, dovrà essere corrisposto dalla Impresa al
Committente ogni anno, nel corso dei 20 anni di durata della tariffa GSE…”.
La metà della differenza tra la tariffa incentivante di 0,443 €/kWh e quella effettivamente riconosciuta da GSE di € 0,384 €/kWh è pari a 0,0295, coefficiente da moltiplicare per i kWh di produzione forfetariamente previsti per i venti anni di durata della tariffa GSE. La scheda tecnica e di garanzia del pannello cui si riferisce il contratto non risulta prodotta agli atti, ma il CTU ha stimato che l'impianto di Badia Petroia, nel corso dei venti anni di durata della tariffa, tenendo conto di un calo di produzione del 20% in 25 anni, avrebbe prodotto, in totale, 4.047.654 kWh. Il prodotto tra i fattori considerati (4.047.654
kWh x 0,0295 €/kWh) è pari a € 119.405,79.
Su tale somma non spetta la rivalutazione monetaria, in virtù del principio consolidato nella giurisprudenza della S.C., secondo cui il debito da penale è di valuta e non di valore e su di esso non incide, pertanto, la svalutazione monetaria sopravvenuta, - salva l'applicabilità del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., se
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ne ricorrano le condizioni richieste - identificandosi detta penale, avente lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, con l'obbligazione di pagare una predeterminata quantità di denaro in misura invariabile (sent. nn. 2468 del
1988, 5122 del 1985, 5824 del 1984, 6995 del 1983, 3789 del 1981, 5537 del 1979
e 1924 del 1975). Anche nel caso di specie, sebbene la clausola non faccia riferimento a una somma predeterminata, il calcolo del risarcimento si basa su dei parametri monetari (la tariffa GSE) stabiliti dalle parti.
Sono invece dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284, co.
4. La clausola penale, infatti, costituisce la liquidazione convenzionale del danno, fissato in antecedenza dalle parti nel suo ammontare e quindi l'inadempiente è tenuto anche al pagamento degli interessi sull'ammontare della penale, in applicazione del principio che sulle somme dovute a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale decorrono gli interessi dal giorno della domanda (Cassazione civile sez. II, 16/05/2017, n.12188).
Sulla applicabilità e sulla conseguente debenza degli interessi nella misura indicata dal quarto comma dell'art. 1284, co. 4, si rinvia a quanto diffusamente indicato da Cass. Civ. 29 luglio 2025, n. 21806, le cui considerazioni sono qui da intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. (cfr. segnatamente par.
3.5. e ss. della motivazione).
Alla luce di quanto ivi argomentato e previsto la misura dei cd. super-interessi non può che ritenersi applicabile al risarcimento qui riconosciuto che, oltre ad avere precipuo fondamento nel rapporto contrattuale concluso, ha ad oggetto una obbligazione che sorge sin dal momento dell'inadempimento e presenta – soprattutto - i caratteri della piena liquidità.
Parimenti non può che prendersi atto delle modalità rateale di pagamento della penale contrattualmente pattuita e ribadita dalla stessa attrice nelle proprie conclusioni (“da corrispondersi sulla base di ratei annuali lungo il corso di 20 anni…”).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. n.55/2014, tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata e dell'attività istruttoria svolta.
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Poiché i convenuti BO, e sono soggetti aventi la stessa CP_4 CP_3 posizione processuale difesi dallo stesso legale, pur con costituzioni distinte, il compenso di quest'ultimo viene liquidato una sola volta e senza gli aumenti previsti dall'art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014.
12.1. Quanto alle compagnie assicurative chiamate in causa ( Controparte_17
, viene in considerazione il
[...] Controparte_18 Controparte_19 principio - di elaborazione giurisprudenziale - della causazione, a mente del quale le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi da quest'ultimo sostenute e risultate infondate all'esito del processo (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 26082/2021, Cassazione Civile, sez
III, 06/12/2019, n. 31889). Secondo le medesime pronunce, tuttavia, il criterio della causazione deve essere opportunamente contemperato con quello della soccombenza, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario.
12.2. Per quanto riguarda e (assicurati per Controparte_2 Controparte_3 la responsabilità civile rispettivamente con e Controparte_7
le eccezioni spese dalle compagnie chiamate non Controparte_9 conducono a ritenere manifestamente infondata l'istanza di manleva:
l'inadempimento dell'obbligo di avviso all'assicuratore, di cui all'art. 1915 c.c., deve infatti essere provato da quest'ultimo anche con riferimento all'elemento soggettivo, ovvero il dolo consistente nella “consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (Cassazione civile sez. III, 27/07/2021,
n.21533), rispetto al quale tuttavia non sono emersi in giudizio elementi tali da
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far ritenere l'odierna pretesa giudiziale palesemente arbitraria. Neppure sembra evidente che possa operare (con riferimento alla polizza Unipol) la clausola di esclusione della copertura per danno da mancata rispondenza.
Anche la chiamata in garanzia dell'arch. (assicurato per la CP_4 responsabilità civile con non appare Controparte_8 manifestamente infondata, avendo la compagnia eccepito, da un lato, l'esclusione della copertura per “mancata rispondenza dell'opera” (della cui applicabilità al caso di specie si può fondatamente dubitare) e, dall'altro, che il professionista avesse richiesto la copertura assicurativa quando la compagnia aveva già operato il recesso e che il sinistro si fosse verificato in epoca precedente alla data di retroattività della polizza: trattasi di una clausola c.d. “claims made”, pacificamente ammissibile e oggi anche tipizzata dal legislatore per talune tipologie di polizze per la responsabilità civile dei professionisti.
Tuttavia, con riferimento a tali polizze, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene sempre necessario il vaglio di adeguatezza dell'assetto negoziale a realizzare la funzione economico individuale del contratto, ovvero di fornire una assicurazione adeguata allo scopo. Anche se l'interesse perseguito dalle parti non può più essere più sottoposto al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322, co. II, stante l'avvenuto recepimento della clausola claims made nella legislazione di settore, non viene meno la tutela invocabile dall'assicurato, che può invocare, ai fini risarcitori, una responsabilità precontrattuale della compagnia da contratto valido ma svantaggioso, ma anche la nullità parziale del contratto per difetto di causa in concreto o la conformazione del rapporto per clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro (cfr. Cass. SS.UU. n.
22437/2018). Poiché, nella vicenda in esame, le condizioni di assicurazione presentano delle potenziali criticità in ordine alla effettiva adeguatezza allo scopo del contratto, così come individuate anche dall'organo della nomofilachia
(periodo di retroattività di due anni e mancanza di un periodo di ultrattività della copertura assicurativa dopo la cessazione del contratto) e la compagnia ha anche operato il recesso dal contratto al verificarsi del sinistro, attivando una clausola
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potenzialmente abusiva (dato che i premi sono calcolati e corrisposti sul termine ultimo di durata della copertura assicurativa), la domanda di manleva non può certamente considerarsi manifestamente infondata.
Per tutto quanto finora detto, quindi, le spese di lite delle compagnie assicurative chiamate sono poste in capo alla parte attrice e vengono liquidate con applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento posta la non necessità di valutazione del rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna
e in solido fra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_6 del danno subito da che si Parte_5 liquida nella complessiva somma di € 119.405,79, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, dalla domanda al saldo, da corrispondersi in eguali ratei annuali nel corso di venti anni;
➢ Condanna a tenere integralmente indenne e manlevare Controparte_5 la convenuta da tutto quanto dovuto nei confronti Controparte_1 dell'attrice in forza della presente sentenza, nei limiti della quota di spettanza di quest'ultima;
➢ Rigetta ogni altra domanda;
➢ Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di e che Controparte_2 Controparte_3 CP_4 liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
che liquida in € 7.052,00 cadauna, per compensi professionali
[...]
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oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_6 pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attrice, che liquida in
€ 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Condanna al pagamento delle spese processuali nei Controparte_5 confronti di che liquida in € 14.103,00, per compensi Controparte_1 professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Pone a carico di e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 in solido fra loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Perugia, li 12 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
- 62 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto all'estensione della norma sull'appalto al progettista, la Corte di cassazione è ormai ferma da anni sul punto. La più risalente, fra le pronunce reperite, che ha affermato il principio è quella del 14 aprile 1984, n. 2415, nella quale si legge che «non si vedrebbe la ragione per cui al medesimo titolo essa (ossia la norma di cui all'art. 1669 c.c.) non debba estendersi a quanti abbiano collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa con la redazione del progetto, sia in quella attuativa ad esempio mediante la elaborazione dei calcoli di resistenza per il dosaggio del cemento armato, tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell'una e
TRIBUNALE DI PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott. Luca Marzullo, in funzione di giudice monocratico, a seguito delle conclusioni precisate all'udienza del
22.1.2025, pronuncia, all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1043/2018 promossa da
FAT – in Pt_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Stella Rossi (c.f.: pec: C.F._1
del foro di Perugia ed elettivamente Email_1 domiciliata presso lo studio del difensore sito in Città di Castello (PG), Via G.
Oberdan n. 12, giusta procura in atti;
Attrice
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica Ferri (c.f. , pec: C.F._2
del Foro di Perugia ed elettivamente Email_2 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Città di Castello (PG), 06012
Corso Vittorio Emanuele n. 1, giusta procura in atti;
Convenuta
e
Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo BO (C.F. , pec: C.F._3
del foro di Perugia ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Umbertide (PG), Via del
Vignola 4/b, giusta procura in atti;
Convenuto
e
Controparte_3 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo BO (C.F. , pec: C.F._3
del foro di Perugia ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Umbertide (PG), Via del
Vignola 4/b, giusta procura in atti;
Convenuto
e
CP_4 rappresentato e difeso dall'avv. Paolo BO (C.F. , pec: C.F._3
del foro di Perugia ed elettivamente Email_3 domiciliato presso lo studio del difensore sito in Umbertide (PG), Via del
Vignola 4/b, giusta procura in atti;
Convenuto
e in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_5 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bianchi (c.f.: , C.F._4 pec: certificata del foro di Perugia ed Email_4 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Città di Castello
(PG), Corso Vittorio Emanuele, n. 6, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e
Controparte_6
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rappresentata e difesa dall'avv. Luca Maori (c.f. pec: C.F._5
del foro di Perugia ed elettivamente Email_5 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via Marconi, n. 6, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e in persona del legale rappresentante Controparte_7 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ulisse Bardani (c.f.: , pec: C.F._6
del foro di Perugia ed elettivamente Email_6 domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via Bontempi, n. 1, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e in persona del legale rappresentante Controparte_8 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Corrado Zaganelli (c.f.: , C.F._7 pec: del foro di Perugia ed Email_7 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Perugia, via
Bontempi, n. 1, giusta procura in atti;
Terza chiamata
e
in persona del legale rappresentante Controparte_9 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Lombardi (c.f.:
, pec: del C.F._8 Email_8 foro di Milano e dall'avv. Paola Corvino (c.f.: , pec: C.F._9
del foro di Perugia ed elettivamente Email_9
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domiciliata presso lo studio del secondo difensore, sito in Perugia, via Baglioni n.
36, giusta procura in atti;
Terza chiamata
Avente ad Oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: Come da verbale di udienza del 22.1.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 12.2.2018, la Parte_3 ha convenuto in giudizio la società e i progettisti Controparte_1 CP_2
e chiedendo a questo Tribunale di
[...] Controparte_3 CP_4 accertare e dichiarare l'inadempimento della società appaltatrice e la responsabilità professionale dei progettisti e, per l'effetto, condannarli in solido al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 244.205,78 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo, o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata, ha chiesto accertarsi la responsabilità dei convenuti a titolo di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
1.1. A sostegno della propria pretesa, l'attrice, in punto di fatto, ha dedotto quanto segue:
- di essere proprietaria di un immobile adibito a centro per l'essiccazione del tabacco sito nel Comune di Città di Castello, loc. Badia di Petroia, distinto al NCEU di detto comune al foglio 290, part. 14;
- di aver stipulato con la un contratto di appalto per la Controparte_1 realizzazione di 5 impianti fotovoltaici da realizzarsi sopra la copertura di Parte fabbricati di proprietà di , tra cui quello di Badia di Petroia;
- che il contratto prevedeva la consegna della copertura pronta per l'installazione e il completamento dell'impianto entro il 10.7.2020, con riconoscimento della tariffa incentivante erogata dal Gestore dei Servizi
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Energetici (d'ora in avanti, anche GSE) per gli impianti completamente integrati;
- che il contratto prevedeva che le opere avrebbero dovuto essere eseguite dalla con poche eccezioni, e che il progetto per CP_1
l'installazione dell'impianto fotovoltaico era stato affidato all'Ing.
[...]
all'Ing. e all'Arch. CP_3 Controparte_2 CP_4
- che, tuttavia, contrariamente a quanto pattuito, l'impianto commissionato Parte dalla non era stato realizzato e installato dall'appaltatrice nelle modalità utili per beneficiare della tariffa GSE incentivante maggiorata del
5% ai sensi del d.m. 19.2.2007;
- che, in particolare, a seguito della richiesta di FAT di ottenere la predetta maggiorazione, riconosciuta ai sensi dell'art.
6. co. 4, lett. c) del d.m. per
“gli impianti integrati architettonicamente”, il GSE la riconosceva con comunicazione del 15.7.2011;
- che, tuttavia, nell'ambito della propria attività di verifica, all'esito del sopralluogo del 13.11.2015, i tecnici incaricati da GSE avevano ritenuto che l'impianto non fosse meritevole dell'incremento per impianti completamente integrati ma andasse riqualificato come “impianto fotovoltaico parzialmente integrato” ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. b) del d.m. 19.2.2007;
- che, nella successiva corrispondenza intervenuta tra l'attrice e GSE, era emerso che ad avviso di quest'ultimo l'integrazione fosse carente di idonei elementi di raccordo tra i moduli e il resto degli elementi di copertura, in particolare perché sul lato gronda e sulla posizione centrale dell'impianto era presente uno spazio vuoto, privo di moduli o di elementi di chiusura;
- che, consultando la documentazione, in particolare fotografica, valutata da
GSE tramite accesso agli atti, era poi emerso che la problematica riscontrata dai tecnici incaricati non era tanto la mancanza di alcune parti di scossalina e di alcuni moduli previsti nel progetto bensì la mancanza di copertura di una parte del tetto con i moduli, ovvero di elementi carenti fin dalla fase di progettazione dell'impianto;
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- che, essendo risultati carenti i presupposti tecnici e fattuali per sostenere l'erroneità delle osservazioni oggetto del verbale di sopralluogo e del provvedimento finale del GSE, su consiglio dei propri tecnici di fiducia,
l'attrice aveva rinunciato a fare ricorso al TAR.
1.2. L'attrice ha quindi dedotto, in diritto, in primo luogo, la responsabilità risarcitoria dell'impresa appaltatrice per inadempimento della clausola n. 4) del contratto di appalto, per mezzo della quale si era impegnata a garantire “il riconoscimento dal GSE della tariffa incentivante attualmente prevista e pari ad €
0.422/KWh prevista per gli impianti completamente integrati, come indicato al precedente art.
1”. In secondo luogo, sarebbero solidalmente responsabili con l'impresa Parte appaltatrice anche i progettisti e BO, ai quali aveva CP_3 CP_4 conferito l'incarico di progettare l'impianto fotovoltaico e di effettuare le verifiche di collaudo, come emergerebbe dalla documentazione tecnica agli atti.
Costoro, quindi, concludendo un contratto d'opera professionale nei confronti dell'attrice, avrebbero assunto l'obbligo di eseguire una progettazione conforme alle richieste, a verificare la conformità dell'opera eseguita al capitolato e alle norme tecniche e quindi, nel caso di specie, che venisse realizzata senza difetti costitutivi e quindi in maniera completamente integrata. Sarebbe quindi evidente la loro mancanza di diligenza qualificata (art. 1176, co II, c.c.) nell'adempiere le proprie obbligazioni, con conseguente responsabilità Part contrattuale nei confronti dell'attrice . Anche se la responsabilità solidale dei convenuti non fosse da inadempimento contrattuale, sussisterebbero altresì tutti i requisiti di legge per condannarli in solido al risarcimento del danno in via aquiliana.
1.2.1. Con riferimento al quantum della pretesa, esso andrebbe parametrato, Parte quanto al danno emergente, all'incentivo acquisito indebitamente da nei primi sei anni di vita dell'impianto (fino al 2017) e che dovrà essere materialmente restituito a GSE;
quanto al lucro cessante, alla differenza tra il ricavato dalla produzione di energia attesa dal settimo al ventesimo anno (tempo di erogazione dell'incentivo) applicando la tariffa incentivante inizialmente
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riconosciuta (€ 0,443/KWh) e il ricavato che si ottiene applicando quella assegnata dopo la verifica GSE (€ 0,384/KWh).
Da qui le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, in seguito parzialmente modificate in sede di memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) e sopra sinteticamente compendiate.
1.3. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si è costituita in giudizio la chiedendo l'integrale rigetto di Controparte_1 tutte le domande avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e comunque decadute o prescritte;
ha, altresì, domandato, in caso di accoglimento, che venissero ritenuti esclusivamente responsabili l'impresa subappaltatrice la direttrice dei lavori arch. (all'uopo chiamati Controparte_5 Controparte_6 in causa ai sensi e nelle forme degli artt. 106 e 269 c.p.c.) e i progettisti già convenuti e BO. CP_4 CP_3
1.3.1. In punto di fatto, l'impresa appaltatrice ha precisato, tra le altre cose, che il contratto in essere tra le parti la autorizzava a subappaltare i lavori alla ditta Parte
e che aveva nominato come direttore dei lavori l'arch. CP_5 CP_6
Nonostante la committente avesse tardato nel consegnare le coperture bonificate dall'amianto a , l'appaltatrice era comunque riuscita ad ultimare CP_1
i lavori in tempo utile, tanto che l'attrice era stata ammessa alla tariffa Parte incentivante. Nonostante ciò, non aveva pagato il corrispettivo dovuto per i lavori effettuati tanto da determinare la pendenza tra le parti di un contenzioso giudiziale.
Ha ancora aggiunto la convenuta che, dopo l'emanazione del provvedimento di GSE che aveva negato la tariffa incentivante per impianti pienamente integrati,
aveva espresso, previo sopralluogo, parere favorevole all'impugnazione al CP_1
TAR.
1.3.2. In diritto, la convenuta ha eccepito innanzitutto che non fossero azionabili nei suoi confronti le norme generali in materia di responsabilità contrattuale: in materia di appalto, la comune responsabilità per inadempimento ai sensi degli artt. 1453 cc e ss. sorge solamente qualora l'appaltatore non esegua,
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in tutto o in parte, l'opera commessagli, la esegua con ritardo o ne rifiuti la consegna.
In tutti gli altri casi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina specifica della garanzia per difformità o vizi dell'opera di cui all'art. 1667 c.c., rispetto alla quale, tuttavia, deduce la convenuta, sono ormai spirati i termini di prescrizione e decadenza, trattandosi peraltro di vizi riconoscibili e non occulti e di opera accettata, con conseguente esonero dalla garanzia.
1.3.3. Anche nel merito, comunque, non sussisterebbe alcun vizio o difformità dell'opera, dato che l'impianto era totalmente integrato ed era quindi il
GSE ad aver errato nell'applicare la norma.
In ogni caso, gli eventuali vizi andrebbero imputati solo ed esclusivamente a difetti di progettazione o a responsabilità del direttore dei lavori, anche in solido con l'impresa subappaltatrice, per non aver adempiuto ai propri compiti di vigilanza e segnalazione nei confronti dell'impresa che ha svolto i lavori: quest'ultima, infatti, avrebbe eseguito l'opera in modo del tutto autonomo e il collegamento tra i contratti di appalto e subappalto consente, ai sensi dell'art. 1670 c.c., l'azione di regresso del subcommittente nei confronti del subappaltatore, purché la denuncia sia comunicata a quest'ultimo entro sessanta giorni dal ricevimento.
L'azione di responsabilità aquiliana, oltre che infondata nel merito, sarebbe altresì prescritta a mente dell'art. 2947 c.c.
1.3.4. Pure il quantum della pretesa sarebbe erroneo e andrebbe determinato non tanto riferendosi alla produzione attesa, quanto a quella rilevata, ovvero sulla base della produzione annuale reale dell'impianto.
Da qui le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, come parzialmente modificate in sede di memoria ex art. 183, co. VI, n. 1) c.p.c. e sopra sinteticamente riepilogate.
1.4. Con comparse di costituzione del 28.6.2018, si sono costituiti in giudizio i progettisti e i quali hanno Controparte_2 Controparte_3 CP_4 chiesto di rigettare tutte le domande svolte nei loro confronti, poiché infondate
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in fatto e diritto, chiedendo di essere integralmente manlevati, in ragione di polizze assicurative da responsabilità civile professionale, rispettivamente, da
Controparte_7 Controparte_10 [...]
domandando quindi di essere autorizzati alla loro chiamata Controparte_8 in causa ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c.
1.4.1. Innanzitutto, hanno eccepito i convenuti la carenza di legittimazione Parte attiva in capo a dal momento che i progettisti erano stati incaricati della progettazione dalla subappaltatrice e non dall'odierna attrice. Del CP_5 resto, quest'ultima non aveva prodotto in giudizio alcun contratto di opera Part intellettuale, ma solo allegato un documento progettuale nella quale risulterebbe come committente in senso meramente indicativo e descrittivo e non giuridico.
Ad ogni modo, l'incarico conferito ai tre professionisti sarebbe stato relativo esclusivamente alla progettazione dell'impianto fotovoltaico mentre nessun incarico sarebbe stato conferito con riguardo alla fase di installazione/realizzazione/montaggio dell'impianto. Del resto, per l'intervento di sostituzione della copertura dell'immobile, era stato individuato come direttore dei lavori l'architetto come si evincerebbe dalla DIA, dalla Controparte_6 dichiarazione di inizio lavori e dalla comunicazione di fine lavori. Anche le verifiche di collaudo previste nel progetto preliminare non potevano che essere eseguite ad impianto compiutamente ultimato, dal soggetto tecnico responsabile di controllare che la conformità dell'opera al progetto, ovvero il direttore dei lavori. Peraltro, la posizione dei singoli progettisti sarebbe differenziata, in quanto l'ing. BO avrebbe partecipato solo al progetto preliminare elettrico dell'impianto fotovoltaico, mentre e avrebbero, sì, sottoscritto CP_3 CP_4 anche il progetto esecutivo, ma quest'ultimo sarebbe stato correttamente eseguito, prevedendo un impianto fotovoltaico completamente integrato dal punto di vista architettonico. E infatti, lo stesso GSE, nel provvedimento con cui nega la tariffa incentivante, non rileverebbe alcuna carenza nella progettazione dell'impianto, ma solo nella sua realizzazione;
tanto che la stessa GSE, prima
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ancora di compiere le verifiche di propria competenza, aveva inizialmente Parte riconosciuto a la tariffa per impianto completamente integrato dal punto di vista architettonico proprio basandosi sugli elaborati progettuali. Il mancato rispetto, in fase di realizzazione, dei progetti sarebbe quindi addebitabile esclusivamente al direttore dei lavori, per essere venuto meno alla propria obbligazione professionale di vigilare sulla progressiva realizzazione dell'opera e sulla modalità dell'esecuzione, anche impartendo le opportune disposizioni.
1.4.2. Errata, poi, sarebbe anche la determinazione del quantum della pretesa, dato che lo stesso contratto di appalto prevederebbe una clausola penale con la quale le parti avrebbero stabilito i criteri di calcolo del risarcimento del danno proprio per il caso in cui il GSE non avesse riconosciuto la tariffa incentivante, dai quali deriverebbe un importo più che dimezzato rispetto a quello domandato Parte da .
Inoltre, con la medesima clausola le parti avrebbero altresì pattuito la corresponsione rateale della somma dovuta a titolo di risarcimento.
Da qui le conclusioni di cui alle comparse di costituzione e risposta, come sinteticamente riassunte in questa sede e sostanzialmente confermate nella memoria ex art. 183, co. VI, n. 1), c.p.c.
1.5. Con decreto del 28.6.2018, il Giudice originariamente assegnatario del procedimento ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi e differito l'udienza di comparizione delle parti per permettere ai convenuti di procedere alla citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.
1.6. Si è costituita quindi l'impresa subappaltatrice chiamata Controparte_5 in causa dall'appaltatrice eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità in rito della domanda di manleva, dato che le questioni oggetto della presente causa sarebbero già state definite tra le parti per mezzo di un accordo transattivo, con il quale le parti si erano fatte reciproche concessioni.
L'azione sarebbe altresì inammissibile per inoperatività della garanzia ex art. 1667 c.c., dato che l'opera sarebbe stata accettata dalla subappaltante ad ogni
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effetto di legge, anche dando inizio ai pagamenti, i quali erano stati anche oggetto della transazione citata.
Nel merito, poi, l'opera sarebbe stata realizzata a regola d'arte, dato che il
GSE aveva anche visionato le fotografie dell'impianto installato, concludendo che fosse conforme ai parametri richiesti e concedendo la tariffa agevolata.
Il provvedimento con cui il GSE aveva, a distanza di anni, revocato il riconoscimento sarebbe stato del tutto aspecifico sui termini e le ragioni della rilevata difformità, per cui sarebbe stata del tutto irragionevole la decisione dell'odierna attrice di non impugnarlo al TAR. In ogni caso, la CP_5 avrebbe adempiuto alla propria obbligazione di installare l'impianto e fare ottenere la tariffa incentivante a FAT, non potendo certo imputarsi alla stessa ammanchi e/o modifiche apportate all'impianto in epoca successiva alla conclusione dei lavori o problematiche dovute ad omessa o errata manutenzione.
In particolare, le fotografie che ritraggono l'impianto alla data del sopralluogo mostrano uno stato dell'impianto differente rispetto a quello consegnato da nell'ottobre 2010, con lamiere diverse da quelle montate dalla CP_5 subappaltatrice al momento della realizzazione dell'impianto. Parte La comunque, avrebbe a sua volta accettato l'opera verificata e collaudata senza riserve, con conseguente decadenza dal diritto alla garanzia. Sul quantum, la terza chiamata si è associata alle deduzioni dei convenuti BO,
e CP_11 CP_4
1.7. Con comparsa di costituzione del 21.11.2018, si è costituita in giudizio la terza chiamata arch. deducendo di essere stata incaricata da Controparte_6
Parte di predisporre il progetto del manto di copertura, mentre la progettazione dell'impianto fotovoltaico era stata affidata all'ing. e all'arch. Controparte_3
CP_4
E, infatti, nella dichiarazione di inizio attività presentata presso il comune di
Città di Castello, era citata solo come direttrice dei lavori strutturali e CP_6 non anche dei lavori sull'impianto fotovoltaico mentre il direttore degli impianti
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non era stato indicato in sede di DIA perché al tempo non era stato deciso chi tra e avrebbe assunto l'incarico. CP_3 CP_4
Finiti i lavori di sostituzione dell'impianto di copertura, sarebbe stata la ditta subappaltatrice a installare i pannelli, sotto la direzione dell'ing. CP_5
E infatti, sarebbe stato a firmare la dichiarazione di CP_3 CP_3 conformità delle opere rispetto al progetto da lui stesso redatto.
Da quanto dedotto deriverebbe il difetto di legittimazione passiva dell'arch. la quale aveva il compito di curare il progetto strutturale e verificare la CP_6 conformità, sul piano urbanistico, delle opere di smontaggio e sostituzione della copertura dei capannoni e non aveva alcuna responsabilità di verifica sulla installazione e la posa in opera dei pannelli fotovoltaici. La stessa , CP_1 chiamante in causa ha affermato che le responsabilità cadessero in capo CP_6 ai progettisti, tra i quali non rientra la terza chiamata e, in generale, i suoi addebiti sarebbero del tutto generici, oltre che strumentali e infondati. Inoltre, la pretesa risarcitoria nei confronti della chiamata sarebbe decaduta e prescritta sia ai sensi dell'art. 1667 c.c. che 2043 c.c.
1.8. Si è costituita con comparsa del 20.11.2018 Controparte_7
la quale, pur associandosi nel merito alle difese spese dal professionista
[...] con la stessa assicurato, ha eccepito che questi avrebbe perso il Controparte_2 diritto all'indennizzo ex art. 1915 c.c. per non aver tempestivamente avvisato la Parte compagnia dopo aver ricevuto la lettera di contestazione da parte di
Inoltre, il danno di cui l'attrice chiede il risarcimento sarebbe il tipico danno da
“mancata rispondenza” dell'opera, espressamente escluso dall'ambito di operatività della polizza. Ad ogni modo, la polizza prevede un massimale di € 550.000,00 con uno scoperto obbligatorio del 10% per sinistro a carico dell'Assicurato.
1.9. Con comparsa di costituzione e riposta del 21.11.2018, si è costituita in giudizio anche la quale si è unita alle difese nel Controparte_8 merito del proprio assicurato, lamentando però preliminarmente la CP_4 mancata copertura assicurativa, visto che le condizioni generali di polizza prevedevano la clausola c.d. “claims made” e che la prima richiesta di risarcimento
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era intervenuta successivamente alla cessazione del contratto di assicurazione.
Allo stesso modo, la compagnia non sarebbe tenuta all'indennizzo per “i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate”, come nel caso di specie. Ad ogni modo, la polizza prevede un massimale di €
500.000,00 (con sottolimite per ciascun periodo assicurativo annuo pari a €
125.000,00) con uno scoperto obbligatorio del 10% per sinistro a carico dell'Assicurato.
1.10. Da ultimo, si è costituita la compagnia (oggi Controparte_10
, che si è associata a tutte le difese svolte da Controparte_9 [...]
suo assicurato e chiamante in causa, eccependo tuttavia CP_3 preliminarmente la decadenza di questi dalla copertura assicurativa, per non aver dato comunicazione scritta alla compagnia dalla richiesta di risarcimento di FAT entro trenta giorni dal ricevimento, come previsto nella polizza “a pena di decadenza del diritto all'indennizzo”. In ogni caso, l'eventuale condanna in manleva dovrebbe essere contenuta nei limiti del massimale di polizza e della franchigia di
€ 2.500,00.
2. I successivi incombenti processuali.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.1.2019, il giudice, su richiesta di tutte le parti, ha assegnato termini per memorie ai sensi dell'art. 183, co. VI, c.p.c.
2.1. Nella prima memoria di trattazione, dopo aver preso posizione sulle deduzioni dei convenuti, l'attrice ha modificato le proprie conclusioni estendendo, seppur in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno anche all'arch. e a in solido con e i tre CP_6 Controparte_5 CP_1 progettisti convenuti e, soprattutto, riducendo la pretesa in punto di quantum, ritenendo applicabile il criterio di computo dell'eventuale risarcimento del danno contenuto nell'art. 4 del contratto di appalto.
2.2. Fallito il tentativo di soluzione conciliativa sollecitato dal giudice, è stata ammessa la consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo l'ing. Per_1
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza sostituita con note di
[...]
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trattazione scritta del 4.11.2020 è stata ammessa la prova per testi nei limiti già individuati nell'ordinanza istruttoria del 30.9.2019, delegando il G.O.P. dott.
Federico Fiore per l'assunzione della prova.
All'udienza del 15.4.2021, sono stati sentiti i testi (parte attrice), Tes_1
(convenuta , (convenuta Testimone_2 Controparte_1 CP_12
; a quella del 9.12.2021 (parte attrice); il 10.3.2022 si sono CP_6 Tes_3 svolti gli interrogatori formali di e (legale Controparte_3 Testimone_4 rappresentante di e la prova del teste;
il 30.6.2022 CP_1 Testimone_5 del legale rappresentate di , oltre agli Controparte_13 ultimi due testi di parte attrice e Il 2.2.2023 e il Parte_4 Tes_6
17.11.2023 sono stati sentiti i testi richiesti dalla convenuta CP_14
[...] Testimone_7
Esaurita la prova orale, il giudice onorario delegato ha rimesso gli atti allo scrivente giudice il quale, ritenendo superfluo il richiamo del CTU richiesto dall'attrice e da ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni CP_1 per il 22.1.2025, alla quale il giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. In via preliminare, occorre svolgere alcune considerazioni in merito alla qualificazione della domanda risarcitoria dell'attrice, trattandosi di circostanza decisiva ai fini dell'applicazione ad essa del termine di prescrizione ordinario decennale oppure dei più stringenti termini di decadenza e prescrizione cui è soggetta la disciplina della garanzia per vizi e difetti dell'opera nel contratto d'appalto ex art. 1667 c.c.
Da un lato, infatti, l'attrice qualifica la propria pretesa come una richiesta di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, segnatamente dell'art. 4) del contratto di appalto, da parte dell'appaltatrice mentre Controparte_1
l'impresa convenuta contesta che l'azione sarebbe assoggettata alla disciplina specifica del contratto d'appalto, vertendo comunque la richiesta risarcitoria su
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difformità e vizi dell'opera, collaudata e accettata, oggetto della garanzia di cui all'art. 1667 c.c.
3.1. In primo luogo, in punto di diritto, non può che essere dato seguito all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, ad avviso del quale le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili, questi ultimi, quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali.
Rimangono perciò applicabili, i principi riguardanti la responsabilità dell'appaltatore secondo gli artt. 1453 e 1455 c.c. nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla;
sicché, in caso di ritardo nel completamento dell'opera, la domanda di pagamento della relativa penale non è assoggettata ai termini prescrizionali previsti per l'azione per vizi
(cfr. ex plurimis Cassazione Civile, Sez. I, Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019, N.
815 del 2016 Rv. 638614 - 01, N. 9333 del 2004 Rv. 572910 - 01, N. 4446 del
2012 Rv. 622108 - 01, N. 9198 del 2018 Rv. 648467 – 01). Cassazione Civile,
Sez. III, Sentenza n. 8103 del 06/04/2006).
Mentre, infatti, la disciplina specifica dell'appalto non governa l'eventuale inadempimento dell'appaltatore prima della consegna dell'opera, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria sulla risoluzione del contratto e risarcimento del danno, la fase successiva alla consegna è regolata esclusivamente dalla lex specialis degli artt. 1667 e 1668 c.c. in deroga all'ordinaria disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni.
3.2. Nel caso di specie, in effetti, è emerso che la copertura mediante pannelli solari fosse stata costruita, installata e completata, sebbene non entro la scadenza pattuita, comunque in tempo utile affinché l'attrice potesse accedere alla tariffa incentivante contemplata nel contratto di appalto.
Del resto, risulta agli atti che la FAT abbia comunicato l'ultimazione dei lavori al Comune di Città di Castello il 23.12.2010 e la stessa attrice ha prodotto
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documentazione volta a suffragare la circostanza che l'impianto fotovoltaico fosse stato riconosciuto dal GSE meritevole della tariffa incentivante pari a €
0,4430 euro/KWh (cfr. comunicazione GSE del 15.7.2011).
In tale prospettiva, pertanto, sembrerebbe non residuare alcuno spazio affinché il committente possa avvalersi della disciplina generale degli artt. 1453 e
1455 c.c., per cui le difformità che hanno determinato la revoca della tariffa incentivante per impianti completamente integrati GSE non potrebbero che essere contestate in ragione dell'obbligazione di garanzia per vizi e difetti dell'opera.
3.3. A una simile conclusione si perviene anche, compiendo un maggiore sforzo interpretativo secondo i criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., a partire dalla clausola di cui all'art. 4) del contratto di appalto.
3.3.1. Innanzitutto, l'articolo reca per rubrica “Tempo utile per l'ultimazione dei lavori” e, infatti, al primo periodo stabilisce le date entro le quali gli impianti avrebbero dovuto essere consegnati.
La previsione di una data certa per la consegna appare giustificata dal fatto, pacifico tra le parti, che la tariffa incentivante contemplata nel contratto sarebbe rimasta in vigore entro il 31.12.2010.
Quindi la mera consegna in ritardo rispetto ai termini pattuiti non avrebbe, di norma, comportato conseguenze pregiudizievoli per l'appaltatore, purché non venisse sforata la data del 31 dicembre di quell'anno. Proprio in tal senso si giustifica l'utilizzo delle locuzioni: “comunque” e “in ogni caso” nel secondo periodo: il committente ha inteso tutelarsi nell'eventualità che l'impianto non fosse stato completato entro il 31 dicembre addossando all'appaltatore il danno da ritardo dovuto all'applicazione di una nuova tariffa potenzialmente inferiore a quella vigente al momento della stipula. In quest'ottica veniva “garantito all'impresa il riconoscimento dal GSE della tariffa incentivante attualmente prevista”, anche con la quantificazione anticipata e forfettizzata del danno mediante la clausola penale contenuta nel periodo ancora successivo.
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La funzione svolta da tale penale, del resto, appare chiarita dall'espressione utilizzata nella rubrica, ove si parla di “penale di ritardo”. Questa interpretazione del contratto di appalto, del resto, pare del tutto compatibile con la disciplina di legge sopra richiamata: in caso di mancata esecuzione delle opere oggetto del negozio in tempo utile, applicando gli artt. 1218 e 1453 c.c. (e non, come è ovvio, la garanzia ex 1667 e ss. c.c.), al committente sarebbe spettato il risarcimento del danno da ritardo, parametrato in anticipo dalle parti per mezzo di una clausola penale.
Infine, questa ricostruzione appare suffragata anche dalla parte del contratto di subappalto tra e dove nell'articolo dedicato ai “Tempi CP_1 CP_5 di esecuzione” viene dato atto che “entro i termini di cui sopra, gli impianti dovranno essere completati di modo che si possa garantire il riconoscimento dal
GSE della tariffa incentivante prevista…”.
3.3.2. Non sembra invece plausibile ritenere che, mediante la clausola in esame, le parti avessero pattuito che l'appaltatore promettesse un fatto del terzo (cfr. art. 1381 c.c.), ovvero che GSE riconoscesse la più cospicua tariffa incentivante per impianti completamente integrati in luogo di quella per impianti parzialmente integrati.
Dalla lettura dell'art. 4) e dalla considerazione del complessivo assetto negoziale, infatti, si evince che con quella pattuizione le parti intendessero porre rimedio ad una situazione in cui la tariffa riconosciuta da GSE fosse differente da quella indicata all'art. 1) perché scaduta e sostituita da una nuova vigente ratione temporis e non perché riconosciuta in misura inferiore, trattandosi di impianto parzialmente e non completamente integrato. Infatti, la pattuizione di una garanzia simile avrebbe avuto scarsa utilità per la parte committente considerato che, se al momento dell'ammissione alla tariffa incentivante il GSE avesse accordato quella inferiore per impianti parzialmente integrati, deducendo che Parte l'opera fosse stata realizzata in modo difforme dal progetto, avrebbe ben potuto far valere la garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi dell'opera, ottenendo potenzialmente anche un risarcimento più cospicuo di quello oggetto
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di clausola penale ed essendo sollevato dall'onere di provare la colpa dell'appaltatore.
Del resto, secondo la ricostruzione preferibile dell'istituto della promessa del fatto del terzo, l'obbligazione assunta dal promittente consiste anche in un dovere di attivarsi allo scopo di ottenere che il terzo si obblighi o faccia qualcosa.
Poiché nel caso di specie l'unico onere di “attivazione” predicabile in capo a affinché GSE concedesse la tariffa incentivante era quello di Controparte_15 realizzare l'opera a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e secondo le richieste della committente, quest'ultima, per ottenere il risarcimento del danno, avrebbe dovuto comunque provare che l'appaltatore avesse realizzato un'opera difforme.
3.3.3. A maggior ragione, non sembra possibile ritenere che le parti avessero voluto costituire una garanzia sul mantenimento della tariffa incentivante prevista per gli impianti completamente integrati per tutta la durata della tariffa
GSE: non solo, infatti, non ci sono elementi letterali dai quali desumere un obbligo così gravoso per l'appaltatore, ma la stessa clausola penale prevede la corresponsione rateale del risarcimento “nel corso dei 20 anni di durata della tariffa
GSE” e quindi presupponeva che l'accertamento della tariffa spettante avvenisse all'inizio dell'attività dell'impianto e non anche a distanza di anni da esso, quando in effetti l'appaltatore non era in grado di controllare la sopravvenienza di fattori nuovi estranei al proprio operato. Un accordo simile, quindi, potrebbe al massimo costituire un espediente per far operare la prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella biennale di cui all'art. 1667 c.c., integrando potenzialmente un negozio in frode alla legge o comunque con causa illecita, contrario al divieto di cui all'art. 2936 c.c. (“è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione”).
3.4. Da quanto finora detto consegue pertanto che, nel caso di specie, la domanda effettuata dall'attrice non può che essere riqualificata alla stregua di una domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1668 c.c., ricompresa nella garanzia dell'appaltatore, dovendosi interpretare la clausola dell'art. 4 del contratto di appalto come volta a disciplinare esclusivamente le conseguenze
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dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'opera (che però nella vicenda in esame non si è verificato).
Poiché è incontestato, tra le parti, che l'opera sia stata terminata in tempo, lamentando l'attrice che essa presenti vizi, difformità e difetti, l'unica azione risarcitoria esperibile è quella “specifica” del contratto di appalto, che si differenzia da quella comune ex artt. 1218 c.c., 1223 c.c. e 1453 c.c. principalmente per i ristretti termini di prescrizione e decadenza.
4. Così ricostruita, anche alla luce dell'interpretazione del contratto, l'azione qui proposta, devono, dunque, essere esaminate le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia sollevate dalla convenuta Controparte_1 nella propria comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
4.1. Innanzitutto, non è certamente meritevole di accoglimento
l'eccezione di inoperatività della garanzia per riconoscibilità delle difformità o vizi (cfr. art. 1667, co. I, secondo periodo c.c.).
Infatti, affinché possa escludersi l'operatività della garanzia, occorre che il committente che ha accettato l'opera sia in grado di riconoscere, con la diligenza da questi esigibile, la divergenza dell'opera effettivamente realizzata rispetto agli accordi intercorsi (difformità) o a come avrebbe dovuto essere se fosse stata eseguita a regola d'arte (vizi).
E allora, una simile deduzione appare del tutto priva di fondamento se solo si considera che l'accertamento demandato a GSE, effettuato sulla scorta dei criteri della Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico, appare profondamente specialistico e connotato da una certa discrezionalità tecnica dell'ente (chiamato a fare governo di concetti indeterminati quali la “perfetta integrazione” degli elementi di raccordo), di talché non è possibile ritenere che delle simili difformità fossero astrattamente riconoscibili dalla committente al momento della consegna, anche considerato Part che l'azienda opera in un settore merceologico molto diverso da quello edile.
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Nel caso di specie, peraltro, lo stesso GSE, in un primo momento, aveva comunicato l'ammissione di alla tariffa incentivante Parte_3 di € 0,443/ KWh per impianti completamente integrati, dando atto che “il valore della tariffa incentivante è stato determinato sulla base della documentazione inviata
a corredo della richiesta di concessione della tariffa incentivante di cui alla vs. comunicazione del 28/02/2011…”, nella quale erano incluse anche delle fotografie, dalle quali evidentemente l'ente stesso che si occupava delle tariffe non aveva riscontrato le difformità che sarebbero invece emerse in sede di verifica a campione cinque anni dopo.
Pertanto, se i vizi non erano stati riconosciuti immediatamente dal soggetto stesso che si occupava professionalmente dell'attribuzione delle tariffe, non è dato francamente comprendere come le stesse difformità avrebbero potuto essere “riconoscibili” da una committente che si occupava di tutt'altro (coltivazione di tabacco).
4.2. Anche l'eccezione di decadenza dell'attrice dalla garanzia per vizi, ai sensi dell'art. 1667, co II, c.c., deve essere disattesa.
Quanto alla decorrenza del dies a quo, merita di essere ricordato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, ad avviso del quale, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di sessanta giorni dalla scoperta del vizio, di cui all'art. 1667 c.c., decorre dal momento in cui il committente ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie attraverso una relazione di consulenza tecnica), non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese (Cass. Civ,
Sez. II, ordinanza n. 13707 del 18/05/2023). Pertanto, il giorno della scoperta
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non corrisponde indefettibilmente a quello in cui il committente o acquirente ha avuto conoscenza delle risultanze di un espletato accertamento peritale, purché
i vizi medesimi, anche in assenza o prima di esso, presentino caratteri tali da poter essere individuati nella loro esistenza ed eziologia (Cass. Civ.,
Sez. II, Ordinanza n. 19343 del 16/06/2022).
4.2.1. Nel caso di specie, allora, si ritiene che fino alla comunicazione da parte di GSE del provvedimento con il quale lo stesso ha mutato la tariffa riconosciuta attribuendo quella per impianti parzialmente integrati (5.6.2017),
l'impresa committente non avesse “scoperto” i vizi e difetti dell'opera. Anche se, infatti, le rimostranze del Gestore dei Servizi Energetici erano note all'odierna attrice fin dal provvedimento datato 11.5.2015 rilasciato da GSE all'esito dell'ispezione, esso non conteneva un accertamento definitivo delle difformità, ma solo l'invito a FAT di formulare le proprie osservazioni ai fini dell'emanazione del provvedimento definitivo. Solo al termine del procedimento amministrativo l'odierna attrice ha scoperto che l'impianto fotovoltaico non fosse idoneo ad ottenere la tariffa incentivante e fosse, quindi, difforme da quello oggetto del contratto di appalto stipulato con il 29.4.2010. CP_1
Assunto, quindi, come dies a quo quello (certamente non antecedente) del provvedimento del GSE del 5.6.2017 (mancando agli atti la prova della avvenuta notifica all'attrice), risulta che la denuncia all'impresa appaltatrice è avvenuta entro sessanta giorni dalla scoperta dei vizi, tramite la lettera di messa in mora Parte spedita con raccomandata a/r da il 14.7.2017 e ricevuta da CP_1 il 17.7.2017.
[...]
4.3. Nemmeno appare meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione ex art. 1667, co. III, c.c., che impone l'esercizio dell'azione contro l'appaltatore entro due anni dal giorno della consegna dell'opera.
Anche se, infatti, la norma in questione parla letteralmente di “consegna” dell'opera, l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità – al quale si ritiene in questa sede di dare continuità – ritiene che in caso di vizi occulti o non conoscibili dal committente, anche il termine di prescrizione dell'azione di
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garanzia decorre dalla data della scoperta dei vizi, che è da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, alla luce dell'esigenza, anche di economia dei mezzi processuali, di non onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche e di carattere esplorativo (cfr. Cassazione civile sez. II, 03/01/2019, n.11, Cassazione civile sez. VI, 07/06/2017, n.14199, Cassazione civile sez. III, 22/11/2013, n.26233,
Cassazione civile sez. III, 19/08/2009, n.18402, Cassazione civile sez. II,
21/07/2005, n.15283).
Tale orientamento, infatti, contempera idoneamente l'esigenza, sottesa all'istituto della prescrizione, di attribuire stabilità alle situazioni giuridiche con la salvaguardia dei diritti del danneggiato, che non potrebbe certo attivarsi nel far valere i vizi da lui non riconoscibili prima di averli scoperti, con potenziale tensione con la regola generale per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
4.3.1. Nel caso di specie, non si dubita, per le ragioni già espresse, che i vizi dell'impianto fotovoltaico non fossero riconoscibili per la committente (tanto che, in una prima fase, lo stesso GSE aveva riconosciuto la tariffa per impianti completamente integrati) e che, quindi essi siano stati scoperti per mezzo della comunicazione di GSE datata 5.6.2017.
Poiché la presente causa è stata introdotta con atto di citazione notificato il
19.2.2018, la prescrizione biennale di cui all'art. 1667, co. III c.c. non è, evidentemente, decorsa.
5. Nel merito, la domanda risarcitoria nei confronti della impresa appaltatrice è fondata e meritevole di accoglimento. Controparte_1
Queste le ragioni.
5.1. Nell'azione di garanzia dell'appaltatore, la regola generale in tema di prova dell'inadempimento cristallizzata da Cass. s.u. 13533/2001 (secondo cui il creditore può limitarsi ad allegare l'inadempimento, essendo la prova della
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corretta esecuzione della prestazione a carico del debitore;
il medesimo principio
è applicabile, a parti invertite, ove invece sia il debitore ad eccepire l'inadempimento della controparte) subisce un temperamento quando sia intervenuta l'accettazione dell'opera.
L'accettazione dell'opera, anche per facta concludentia, influisce - difatti - sul riparto dell'onere della prova dei difetti, nel senso che essa compete al committente che abbia accettato le opere senza riserve, mentre grava sull'appaltatore in caso contrario.
Solo finché non vi sia stata accettazione, espressa o tacita, al committente che faccia valere la garanzia è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sulla controparte, quale debitore della prestazione, l'onere di provare di avere regolarmente eseguito l'opera.
Poste tali premesse, è però decisivo considerare che - a prescindere dall'accettazione - ove sia stata comunque raggiunta la prova dell'esistenza dei vizi, la colpa dell'appaltatore si presume, sicché spetta a quest'ultimo, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore (art. 1218 c.c.), non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto (cfr., in tal senso, esplicitamente, Cass. 19146/2013, pag. 15-16) (cfr. Cassazione civile sez. II,
13/03/2023, n.7267).
5.2. Nel caso di specie, può senz'altro affermarsi che l'opera sia stata accettata dal committente, ma anche che è stata offerta la prova delle difformità e dei vizi della copertura del fabbricato di Badia Petroia.
Nella CTU espletata, infatti, il tecnico incaricato dal Tribunale ha rilevato che
“l'impianto fotovoltaico oggetto della presente perizia differisce sia dal punto di vista impiantistico che architettonico da quello elaborato dall'arch. ing. CP_4 [...]
e ing. datato 01 aprile 2010” e “non risulta congruo con gli CP_3 Controparte_2 elaborati riportati nella DIA 4786 datati Marzo 2010 a firma dell'ing. e Controparte_3
Arch. in quanto sprovvisto di alcuni elementi architettonici quali lamiera CP_4 pressopiegata in corrispondenza del colmo e gronda”.
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Il CTU sembra fare riferimento, rispettivamente, al progetto a firma BO,
e dell'impianto fotovoltaico a tetto presso lo stabilimento di CP_3 CP_4
Parte proprietà di sito in Città di Castello, loc. Badia Petroia datato 1.4.2020 Parte (allegato da parte attrice) e al prospetto pacificamente inviato da al GSE per ottenere la tariffa incentivante (doc. 8 convenuti e , che Persona_2 CP_3 reca, sì, il numero di protocollo GSE ma non vi sono prove che sia stato allegato anche alla DIA n. 4786 del 19.3.2010.
Ad ogni modo, ciò che più rileva è che i vari documenti progettuali appaiono coerenti tra loro, a partire da quello allegato alla DIA originaria presentata dall'arch. fino a quelli di cui ai doc. 7 e 8 di parte convenuta. CP_6
È vero, infatti, che il progetto allegato alla dia del 19.3.2010 non presenta i raccordi nel colmo e lato gronda, necessari per ottenere la classificazione dell'impianto come integrato;
tuttavia, le eccezioni sul punto dall'appaltatrice non sembrano meritevoli di accoglimento, dato che nel progetto allegato alla DIA non sono indicate diverse modalità di raccordo della copertura, ma semplicemente non sono esplicitate ed erano quindi passibili di integrazione progettuale successiva.
Del resto, che una simile integrazione sarebbe avvenuta appare del tutto ragionevole, dato che nel contratto di appalto era stato pattuito fin dall'inizio tra le parti che la copertura sarebbe stata completamente integrata;
quindi, si deve presumere che le modalità di tale integrazione sarebbero comunque state individuate e sottoposte all'appaltatore prima della effettiva posa in opera dei pannelli, come in effetti emerge dagli elaborati progettuali di cui ai docc. 7 e 8, i quali sono privi di data certa ma recano in basso le date “11.2010” e “10.2010”, comunque anteriori rispetto al termine dei lavori, che secondo quanto dichiarato dalla direttrice dei lavori si sarebbero conclusi il 13.12.2010.
Non può quindi essere superata la presunzione di colpa a carico dell'appaltatore per aver consegnato un manufatto difforme da quello espressamente pattuito, ovvero inidoneo ad ottenere la tariffa incentivante per impianti completamente integrati, non avendo questi offerto la prova della
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propria diligenza nell'esecuzione del contratto (anche avvalendosi di un subappaltatore) e della diversa causa cui imputare l'inadempimento.
5.3. Pertanto, a fronte di un contratto di appalto avente ad oggetto la consegna chiavi in mano di 5 impianti fotovoltaici (tra i quali quello per cui è causa) dotati delle caratteristiche tecniche necessarie per ottenere la tariffa incentivante di € 0,422/Kwh e di documenti progettuali coerenti e fra loro non contraddittori, l'opera realizzata è risultata difforme da quella pattuita per causa imputabile all'impresa appaltatrice.
Ha rilevato infatti il CTU che “la tipologia di vizio è riconducibile ad una difformità dell'impianto realizzato rispetto ai requisiti minimi previsti nella “Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico,
Ed. Aprile 2009”, laddove stabilisce che “I moduli fotovoltaici sostituiscono il materiale da costruzione convenzionale dell'involucro dell'edificio diventando parte integrante della copertura piana o inclinata, o parte della facciata. Questo significa che, dal punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico si deve inserire armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio”.
Orbene, il Consulente dell'ufficio ha rilevato che “le scossaline di raccordo
e la parziale tamponatura inserita sono utili a rendere di forma rettangolare l'area occupata dai pannelli fotovoltaici, ma non a creare una soluzione che renda uniforme negli spessori l'intera copertura”, così come “la parte di copertura posizionata lato gronda, in cui la mancanza di tamponatura o scossaline non rende possibile un'integrazione architettonica così come prevista dal DM 19 Febbraio 2007”: Infine, “in merito all'entità del difetto, andando a confrontare la superficie totale delle falde e la superficie occupata dall'impianto la differenza è pari a circa 600 m2 . Tale valore rappresenta la superficie che doveva (al tempo della realizzazione) essere ricoperta con lamierino al fine di “realizzare un'istallazione inserita armoniosamente nel disegno architettonico dell'edificio” ovvero rispettare i requisiti minimi previsti nella Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico”.
5.4. Né la responsabilità dell'appaltatore potrebbe essere esclusa o limitata ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il fatto che l'odierna attrice ha deciso
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di non fare ricorso al TAR avverso il provvedimento definitivo con cui
GSE ha revocato la tariffa per impianto completamente integrato.
In disparte la circostanza che per applicare la disposizione del II comma (e quindi escludere del tutto il diritto al risarcimento) occorre una specifica eccezione di parte che nel caso di specie non vi è stata, in ogni caso il quantum del risarcimento non può essere ridotto neanche in forza del I comma.
La logica sottesa alla disciplina dell'art. 1227 c.c. è che il creditore che subisce un danno ha l'obbligo giuridico di attivarsi, in adempimento del dovere di correttezza di cui all'art. 1175 c.c., per ridurne od eliderne le conseguenze dannose e tale obbligo sussiste anche quando l'attività necessaria per ridurre le conseguenze del danno possa portare all'eliminazione della prova di esso, venendo meno soltanto dinanzi ad attività gravose, eccezionali o che comportano notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. n. 22352/2021; Cass. n.
25750/2018; Cass. n. 20684/2009; Cass. n. 15231/2007; Cass. n. 2855/2005;
Cass. n. 317/2002).
In base a queste coordinate interpretative, la giurisprudenza ha sempre tendenzialmente escluso che l'onere di diligenza del danneggiato possa consistere nell'esperire un'azione giudiziaria, atteso che il processo costituisce un'attività gravosa, rischiosa e costosa che non è di regola possibile far gravare sul danneggiato in forza del mero dovere di buona fede e correttezza, che impone appunto di conservare integre le ragioni della controparte purché ciò non comporti un sacrificio eccessivo (v. Cassazione civile sez. III, 27/06/2007,
n.14853). Parte Nel caso di specie, peraltro, ha diligentemente valutato l'opportunità di insorgere contro il provvedimento di GSE del 5.6.2017 davanti al giudice amministrativo, anche incaricando un proprio tecnico di fiducia e svolgendo un sopralluogo in contraddittorio con i progettisti oggi convenuti e l'impresa appaltatrice, all'esito del quale il medesimo tecnico ha formulato parere negativo circa l'opportunità di ricorrere al TAR, mancando “i presupposti tecnici e fattuali per
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sostenere l'erroneità delle osservazioni oggetto del verbale di sopralluogo e del provvedimento finale del GSE”.
Al di là di ogni valutazione sulla fondatezza di tali conclusioni, che esula del Parte tutto dall'oggetto della presente causa, deve ritenersi che si sia comportata in maniera del tutto diligente al fine di non aggravare le conseguenze pregiudizievoli del provvedimento impugnato e dunque il risarcimento, connesso all'erronea esecuzione di un'opera ed alle conseguenze pregiudizievoli da ciò derivanti, non dovrà essere in alcuna misura defalcato.
Ne consegue la responsabilità dell'appaltatore per i danni subiti dalla committente, ai sensi dell'art. 1668 c.c., che consente a quest'ultima di chiedere, in via alternativa, l'eliminazione dei vizi a spese dell'appaltatore, la riduzione del prezzo o il risarcimento del danno secondo le ordinarie regole codicistiche sulla responsabilità da inadempimento dell'obbligazione (il richiamo alla “colpa dell'appaltatore” si spiega proprio perché si applicano le regole di cui all'art. 1218 e ss. c.c. a differenza che nella garanzia per vizi e difformità in senso stretto, la quale prescinde dall'imputabilità soggettiva).
6. Fondata è anche la domanda di regresso di nei confronti CP_1 della subappaltatrice Controparte_5
6.1. In primo luogo, non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda per essere intervenuta tra le parti una intesa transattiva, che avrebbe definito tra le parti ogni rapporto controverso.
6.1.1. Si deve infatti dubitare, innanzitutto, che la scrittura prodotta in giudizio dalla subappaltatrice integri una vera e propria transazione: perché sussista il contratto di cui agli artt. 1965 e ss. c.c., la giurisprudenza richiede l'esistenza di uno stato di incertezza soggettiva, affermando che affinché un negozio possa essere considerato transattivo è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia, e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere d'incertezza, e, dall'altro lato, che, nell'intento di far cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna
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delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza fra datum e retentum.
6.1.2. Nella scrittura in discorso, non è chiarita la natura giuridica delle
“contestazioni” che le parti si sarebbero reciprocamente mosse e quindi non è possibile affermare che la compensazione delle fatture e pagamento del saldo residuo da parte della subappaltatrice integrino effettivamente delle reciproche concessioni.
6.2. Tuttavia, anche ad assumere che le parti avessero sottoscritto una vera e propria transazione, deve escludersi che la controversia che le stesse intendevano definire avesse un qualche collegamento con quella oggetto di causa, relativa alla revoca della tariffa incentivante da parte del GSE nei confronti della committente.
Non rileva, infatti, che nella scrittura le parti abbiano convenuto di “null'altro da avere o dare relativamente alle commesse di FAT…”, alla luce del condivisibile e ormai acquisto orientamento per cui, a norma dell'art. 1364 c.c., il contratto di transazione, per quanto generali siano le espressioni in esso usate, comprenda soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di statuire;
pertanto, qualora, rispetto ad un medesimo rapporto, siano sorte o possano sorgere tra le parti più liti in relazione a numerose questioni controverse, l'avere esse dichiarato di non aver più nulla a pretendere in dipendenza del rapporto, non implica necessariamente che la transazione investa tutte le controversie in potenza o in atto, ma solo quelle rientranti nell'oggetto dell'accordo transattivo, il quale va pur sempre determinato attraverso una valutazione di tutti gli elementi di fatto inerenti alla controversia, il cui apprezzamento sfugge al controllo di legittimità se sorretto da idonea motivazione e immune da violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cassazione civile sez. I, 18/05/2018, n.12367, Cass. n.
18760 del 2005, n. 6351 del 1981).
6.2.1. Orbene, si deve ritenere che l'oggetto della “transazione” datata
30.1.2012, al di là delle formule di stile utilizzate, fosse limitato ai reciproci rapporti di dare avere tra le aziende in quel momento rispetto ad alcuni cantieri,
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Parte tra cui quello di e non potesse certo estendersi a una controversia del tutto ipotetica ed eventuale come quella che sarebbe insorta nel 2017, dunque, cinque anni più tardi, in merito alla revoca, da parte di GSE, della tariffa incentivante per impianti completamente integrati.
Detto altrimenti, l'implausibilità dell'assunto discende, in tutta la sua evidenza, sol che si consideri che la transazione avrebbe dovuto definire una lite non solo non ancora sorta ma, in quel momento, neanche astrattamente predicabile.
6.3. Anche inconferente appare il richiamo operato dalla subappaltatrice ai termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c.: l'azione di regresso del subcommittente verso il subappaltatore, infatti, è distinta dalla ordinaria azione di garanzia e soggiace solo al termine di decadenza previsto dall'art. 1670
c.c., legato alla denuncia del committente nei confronti dell'appaltatore.
Il legislatore, infatti, qualifica espressamente la rivalsa dell'appaltatore come
“regresso”, il cui diritto sorge in capo al coobbligato al momento dell'adempimento e, a differenza della surroga, non comporta il subingresso del debitore che ha pagato l'intero nel medesimo diritto del creditore, ma consiste in un nuovo credito, parziario, nei confronti di ciascun coobbligato per la rispettiva quota.
La principale differenza tra surroga e regresso consiste proprio nel regime della prescrizione: mentre, nella surroga, il creditore surrogato subisce i medesimi termini di decadenza e prescrizione del creditore originario, nel regresso il debitore che ha pagato l'intero beneficia del termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, quello dell'adempimento dell'obbligazione solidale. Poiché CP_1 non ha pagato alcuna somma a titolo di risarcimento, deve escludersi che un termine di prescrizione del diritto di regresso abbia mai cominciato a decorrere.
Nel caso di specie, quindi, risulta aver tempestivamente CP_1 comunicato a la denuncia ricevuta dall'odierna attrice ai sensi dell'art. CP_5
1670 c.c.: quest'ultima, infatti, è stata ricevuta dall'appaltatrice il 17.7.2017, mentre la comunicazione al subappaltatore è avvenuta con PEC del 21.7.2017.
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6.4. Anche nel merito, non appaiono condivisibili gli argomenti invocati dall'impresa subappaltatrice.
6.4.1. In primo luogo, ai fini della decisione della presente controversia, non assume rilievo, come già specificato, l'adempimento di un obbligo di fare ottenere alla committente la tariffa incentivante, indicato all'art. 4 del contratto di appalto (obbligo che, in quanto attinente alle qualità dell'opera terminata e consegnata, non può essere fatto valere secondo le ordinarie regole sull'inadempimento delle obbligazioni) ma rileva la realizzazione di un'opera difforme da quella pattuita in contratto, per cui è stata chiesta di fatto la garanzia, da cui è conseguito un danno rapportabile al mancato accesso alla tariffa incentivante.
Non è quindi decisiva la circostanza che l'impianto, in un primo momento e sulla base della documentazione fotografica, fosse stato giudicato idoneo ad ottenere la tariffa agevolata e lo stesso teste lungi dall'affermare che Tes_5
l'opera fosse stata realizzata in modo conforme a quanto richiesto, ha semplicemente asserito che la problematica non emergeva con chiarezza dalle prime foto inviate al GSE.
6.4.2. In secondo luogo, la responsabilità dell'impresa subappaltatrice non potrebbe essere esclusa da una eventuale scarsa manutenzione dell'impianto da Parte parte di
Infatti, anche a ritenere senz'altro vero quanto affermato dal teste Tes_2 secondo cui al momento del sopralluogo in contraddittorio presso lo Parte stabilimento di vi erano delle “situazioni di criticità circa la manutenzione dell'impianto ed in particolare mancavano due o tre pannelli che dovevano essere sostituiti e vi erano 1 o forse due scossaline divelte presumibilmente da eventi atmosferici”, v'è che tali circostanze non sembrano aver avuto alcuna incidenza nelle valutazioni del GSE, il quale ha riscontrato una mancanza originaria di integrazione tra i moduli e i restanti elementi di copertura sul lato gronda e nella porzione centrale dell'impianto, la quale non pare evidentemente ascrivibile alla difettosa
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manutenzione nel periodo intercorrente tra l'installazione dei pannelli e il sopralluogo di GSE.
6.4.3. Né dalla documentazione fotografica in atti si evince che le lamiere originariamente posate da fossero state sostituite prima del Controparte_5 sopralluogo di GSE.
Infine, l'accettazione dell'opera senza riserve da parte di FAT non rileva ai fini di escludere la garanzia, trattandosi di vizi evidentemente non riconoscibili al momento della consegna, essendo legati alla valutazione tecnico-discrezionale di un soggetto qualificato come GSE e certamente non riscontrabili ictu oculi dal committente.
6.5. Ai fini dell'azione di regresso, dovrà quindi ora verificarsi il riparto di responsabilità nei rapporti interni tra appaltatrice e subappaltatrice, dovendosi escludere, preliminarmente, che la domanda attorea si estenda alla terza chiamata Controparte_5
6.5.1. Occorre infatti distinguere, ai fini dell'estendibilità della domanda risarcitoria dal convenuto al terzo chiamato, tra due differenti ipotesi che possono, come di seguito, descriversi:
i.Il convenuto chiama in causa un terzo con il quale non sussiste alcun rapporto contrattuale, indicandolo come il vero legittimato passivo e quindi afferma la propria estraneità alla causa (cd. chiamata del terzo responsabile). In tal caso, ad avviso della giurisprudenza maggioritaria, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extra petizione (cfr. Corte cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20610 del 07/10/2011; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 24294 del
29/11/2016; id. Sez. 1 -, Ordinanza n. 5580 del 08/03/2018).
Nell'ipotesi in cui un convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione
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dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, sicché si determina una situazione di litisconsorzio processuale che, pur ove non sia configurabile anche un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto che, nel giudizio di gravame, soggiace alla disciplina propria delle cause inscindibili (Cass. n.
8486/2016). Pertanto, la decisione della controversia fra l'attore ed il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (Cass. n. 4722/2018);
ii.il convenuto non contesta la propria legittimazione passiva, ma fa valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come causa petendi, come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione. In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - alla stregua della situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n.
25559 del 21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del 27/04/2016).
6.5.2. Secondo la giurisprudenza, quando il convenuto chiami in causa il terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con il rapporto principale (tale essendo il caso di chiamata in garanzia propria o impropria, fondata su un
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rapporto giuridico - tra convenuto e terzo chiamato – “distinto” da quello principale - tra attore e convenuto - già oggetto del giudizio) per rendere opponibile al chiamato l'accertamento del rapporto principale (in quanto i fatti accertati vengono a porsi in relazione di logica presupposizione necessaria con le azioni derivanti dal “distinto” rapporto giuridico che lega il convenuto al terzo chiamato) oppure per essere soltanto manlevato dalle conseguenze negative dell'accoglimento della domanda attorea, e non contesti, invece, la propria titolarità passiva del rapporto principale, la estensione automatica della domanda non trova alcuna cogente giustificazione, atteso che l'eventuale accertamento della responsabilità del convenuto, non determina quale implicazione necessaria la esclusione di responsabilità del terzo chiamato, che invece rimane oggetto di accertamento autonomo, analogamente a quanto si verifica nelle ipotesi di litisconsorzio facoltativo - originario o successivo - laddove è rimessa alla scelta discrezionale dell'attore-danneggiato proporre ab origine la domanda giudiziale nei confronti di uno soltanto o più dei coobbligati solidali, ovvero di proporre - nella osservanza delle fasi e delle decadenze processuali - una nuova domanda anche contro il terzo chiamato in quanto ritenuto corresponsabile del danno per il medesimo titolo già dedotto in giudizio ovvero - eventualmente - anche a diverso titolo.
6.5.3. La vicenda processuale in esame rientra senz'altro nella seconda casistica, atteso che l'attrice aveva un rapporto contrattuale solo con l'impresa appaltatrice ( mentre la subappaltatrice si era Controparte_1 Controparte_5 obbligata a pagare la penale prevista nel contratto di appalto in solido con la subcommittente (cfr. art. 9 del contratto di subappalto), in deroga alla normale assenza di rapporti diretti tra committente e subappaltatore, ove l'appaltatore e il subappaltatore non sono, di regola, responsabili in solido (secondo la definizione dell'art. 1292 c.c.) nei confronti della committenza.
Dal canto suo, l'appaltatrice convenuta non ha negato la propria legittimazione passiva ma, al contrario, riconoscendo di essersi avvalsa di un
“ausiliario” nell'adempimento dell'obbligazione (secondo lo schema dell'art. 1228
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c.c.) e ritenendolo responsabile in solido con essa per espressa pattuizione contrattuale, ha esercitato l'azione condizionata di regresso nei suoi confronti, in virtù della norma speciale dell'art. 1670 c.c. e dell'art. 9 del subappalto.
Pertanto, il coinvolgimento nel processo di un soggetto legato al chiamante in causa da un rapporto giuridico diverso da quello che avvince l'attore e il convenuto principale comporta che l'estensione della domanda nei suoi confronti non può costituire un automatismo, essendo necessaria una specifica iniziativa processuale dell'attore per rendere destinatario anche il terzo della pretesa risarcitoria fatta valere contro l'originario convenuto.
Ciò vale a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, il subappaltatore ha assunto una sorta di obbligazione di garanzia nei confronti della committente e la disciplina dell'obbligazione solidale (nella specie, con diversa causa obligandi) consente in via generale al creditore di scegliere nei confronti di quale debitore soddisfarsi e quindi, laddove il convenuto chiami in causa l'altro obbligato in solido, l'estensione della domanda anche nei suoi confronti non può che derivare da una scelta volontaria (e non automatica) del debitore, da esplicitare nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze processuali.
6.5.4. Ciò premesso, nel caso di specie, la domanda è stata estesa dall'attrice nei confronti della subappaltatrice non nel corso dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183, co. V, c.p.c., ma nelle conclusioni della I memoria istruttoria ex art. 183, co. VI., c.p.c. (“accertare e dichiarare la responsabilità della CP_5
e/o dell'Arch. – in solido con e/o con i
[...] Controparte_6 Controparte_1 tecnici progettisti convenuti - in ordine al pagamento della pretesa creditoria azionata;
e, per
l'effetto, condannare le parti terze chiamate in causa al pagamento”).
Deve pertanto rilevarsi che l'estensione della domanda nei confronti della terza chiamata è inammissibile per essere intervenuta oltre il termine di decadenza rappresentato, per la parte attrice, dall'udienza di trattazione, entro la quale questa può “proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto”.
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Non può quindi considerarsi una mera emendatio libelli, esperibile in sede di memoria istruttoria ex art. 183, co. VI l'estensione soggettiva della domanda risarcitoria anche nei confronti della subappaltatrice chiamata in causa (cfr. sul punto Cassazione civile sez. III, 27/11/2018, n.30601 che, affrontando ex professo il tema della estendibilità della domanda principale al terzo chiamato, ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano rilevato che la domanda risarcitoria formulata nei confronti del chiamato con la memoria istruttoria del 10.10.2003 fosse da ritenere tardiva).
7. Merita a questo punto qualche considerazione la clausola contenuta all'art. 9 del contratto di subappalto.
In essa si legge che “nel caso in cui il GSE non riconosca la tariffa incentivante, la subappaltatrice è ritenuta responsabile in solido con la subappaltante, salvo in caso di responsabilità esclusiva di una delle parti, per i danni che la subappaltante ne subirà…”.
Reputa il giudicante, a differenza di quanto sembra sostenere, Controparte_5 che tale pattuizione non contenga in alcun modo una deroga alla disciplina codicistica del riparto della responsabilità in sede di regresso, nel senso che la subappaltante avesse assunto l'obbligo di farsi carico in ogni caso almeno della metà dell'eventuale debito risarcitorio.
La solidarietà, infatti, descrive un modo di essere dell'obbligazione nei rapporti esterni tra più debitori e unico creditore, nel senso che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera anche tutti gli altri coobbligati (art. 1292 c.c.). Quanto alla disciplina dei rapporti esterni, allora, l'art. 9 “deroga” al regime del subappalto rendendo l'impresa subappaltatrice, che di norma non ha alcun rapporto contrattuale con la committente, espressamente responsabile in solido con l'appaltatrice. Tuttavia, in merito ai rapporti interni tra condebitori (e, quindi, ai fini della successiva azione di rivalsa), la clausola contrattuale in esame, nel fare salva la responsabilità esclusiva di una delle parti, non apporta alcuna deroga alle previsioni degli artt.
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1298, co II e 2055, co. III c.c., a mente delle quali le parti di ciascun debitore si considerano uguali se non risulta diversamente.
Ciò, va da sé, non esclude in alcun modo la responsabilità dell'impresa appaltatrice nei confronti della committenza.
7.1. Occorre quindi verificare il riparto di responsabilità tra i coobbligati in solido al risarcimento del danno ai fini del regresso effettuato dalla terza chiamata, rispetto al quale il Tribunale ritiene essersi configurata una responsabilità esclusiva della subappaltatrice.
Nel contratto di subappalto, infatti, la si era impegnata ad Controparte_1 eseguire in proprio le “forniture come da preventivi del 29/04/2010 n. 19/2010; - verifica del progetto predisposizione schema di montaggio e installazione;
- predisposizione del piano operativo della sicurezza”, ovvero tutte attività che esulano dai vizi e difetti oggetto della presente causa;
in particolare, non vi è traccia agli atti dello schema di montaggio e installazione predisposto dalla subappaltatrice e verificato dalla subappaltante, avendo comunque accertato il CTU che il difetto dell'opera consistesse nella sua realizzazione difforme dagli elaborati progettuali.
La mancata allegazione di un simile schema di montaggio fa ritenere o che lo stesso non fosse stato predisposto o che fosse conforme alla progettazione esecutiva degli impianti, rispetto alla quale, però, l'impresa appaltatrice risulta aver agito in difformità, rendendosi esclusiva responsabile dei difetti. Non è quindi possibile affermare una – invero neanche dedotta – responsabilità della subappaltante per culpa in vigilando rispetto allo schema di montaggio. Pertanto,
l'accertamento da parte del CTU della realizzazione dell'opera in difformità agli elaborati progettuali e la mancanza di contestazione della subappaltatrice di aver effettuato essa stessa le lavorazioni, come previste in contratto (“predisposizione schema di montaggio ed installazione;
posa in opera delle strutture di sostegno dei moduli secondo il progetto;
fornitura di tutto il materiale necessario all'installazione, ivi compreso tutto il necessario per assicurare l'integrazione architettonica. Sono esclusi inverter, strutture, pannelli fotovoltaici e quadri di campo ancoraggio dei moduli fotovoltaici alle suddette strutture;
installazione quadri, inverter e cablaggio dell'intero sistema fotovoltaico fino al punto di
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connessione con la rete ENEL di fornitura energia elettrica secondo il progetto;
verifica e messa in esercizio dell'impianto; -progettazione esecutiva degli impianti;
adempimento di tutti gli incombenti necessari ad ottenere l'allaccio e l'incentivo del G.S.E.”) porta ad affermare la responsabilità esclusiva di per i danni subiti dalla committente Controparte_5
Parte
con conseguente regresso integrale di nei suoi confronti. CP_1
8. Deve essere esclusa invece la responsabilità dei convenuti CP_2
e per la progettazione dell'impianto
[...] Controparte_3 CP_4 fotovoltaico.
8.1. In primo luogo, risulta che nessuno dei tre progettisti fosse legato da un Parte contratto di opera intellettuale nei confronti dell'attrice non avendo provato l'attrice, anche in via presuntiva, l'esistenza del titolo ex art. 2230 c.c.
Il rapporto di prestazione d'opera professionale, infatti, postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cassazione civile sez. VI, 10/08/2021, n.22613, Cass. n.
1792 del 2017).
8.2. Nello specifico, non pare idonea a fornire la prova di un contratto di opera intellettuale per la progettazione la documentazione progettuale dell'impianto fotovoltaico di cui al doc. 2 del fascicolo di parte attrice.
Da tale documento, che pure reca le sottoscrizioni dei tre tecnici in qualità di Part progettisti e indica come committente, può solo desumersi che i tre abbiano predisposto quel progetto (peraltro, dichiaratamente preliminare) ma non anche che abbiano assunto ulteriori obblighi proprio nei confronti dell'odierna attrice.
Innanzitutto, la sezione dedicata alle verifiche di collaudo si limita ad elencare i controlli tecnici da effettuare al termine dei lavori sulla rispondenza dell'opera terminata alle prescrizioni del progetto definitivo senza alcuna assunzione di
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impegno, in tal senso, da parte degli scriventi. Del resto, appare condivisibile il rilievo che tali verifiche, più che ai progettisti della fase preliminare, sembrano competere al direttore dei lavori, responsabile della verifica sul posto della corrispondenza del manufatto al progetto e dotato di poteri di intervento nello svolgimento dei lavori. Non avrebbe avuto quindi senso che fossero i meri progettisti ad assumere un onere del genere.
In secondo luogo, ed è ciò che maggiormente rileva, in nessun modo risulta Parte che i convenuti si siano impegnati nei confronti di a progettare un impianto fotovoltaico completamente integrato che fosse idoneo ad ottenere la tariffa incentivante del GSE, bensì nei confronti dell'appaltatrice e/o della subappaltatrice.
L'attrice, infatti, non ha provato, neanche in via presuntiva, l'esistenza di un simile incarico ai progettisti: non può essere valorizzata in tal senso l'indicazione, nei vari progetti e relazioni sottoscritti anche dai tecnici convenuti, di
[...] come “committente”, trattandosi chiaramente di una dicitura Parte_3 descrittiva del “destinatario finale” di tutti i lavori ma inidonea a rendere conto dell'effettivo assetto contrattuale, emerso in maniera ben diversa all'esito dell'istruttoria.
Infatti, nel contratto di subappalto tra e è Controparte_1 Controparte_5 stato espressamente pattuito che rientrasse tra gli “oneri a carico dell'impresa subappaltatrice” la “progettazione esecutiva degli impianti”; il che appare coerente con Parte quanto previsto nel contratto di appalto tra e con il quale CP_1
l'appaltatrice si è impegnata a consegnare gli impianti fotovoltaici “chiavi in mano”, ovvero pronti all'uso, evidentemente assumendo essa stessa (e, per suo conto, la subappaltatrice autorizzata) l'onere di progettare gli impianti in modo da renderli idonei ad ottenere la tariffa incentivante GSE per impianti completamente integrati. Non si sarebbe trattato di un vero contratto chiavi in mano, quindi, se la committente avesse riservato a sé stessa il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva. Infine, anche il teste di parte attrice ha Tes_1 confermato la circostanza: “Io mi sono occupato di commissionare i lavori insieme alla
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dirigenza della , sono perito elettronica. La commessa è stata attivato con chiavi Pt_3 CP_1 in mano e pertanto i professionisti di cui al capitolo (l'Ing. Controparte_3
l'Ing. e l'Arch. n.d.r.) sono stati da questa Controparte_2 CP_4 individuati ed alla stessa rispondevano del loro operato”.
8.3. Si ritiene, pertanto, che i progettisti convenuti possano essere ritenuti responsabili nei confronti dell'attrice, al più, a titolo di responsabilità aquiliana, anche eventualmente in solido con l'appaltatrice.
Sul punto, del resto, esiste un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. n. 18289 del 2020; Cass.
n. 29218 del 2017; Cass. n. 14650 del 2012).
8.3.1. Senonché, anche in tale prospettiva, non sussiste alcun fatto colposo o doloso dei progettisti che abbia provocato un danno ingiusto al committente, né un loro inadempimento nello svolgimento della prestazione professionale.
Non possono infatti che essere condivise le valutazioni del CTU, secondo cui, poiché nella Guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica del fotovoltaico veniva espressamente riportato che il GSE “valuta l'impianto in base alla documentazione finale di progetto inviata...” e poiché l'impianto aveva ottenuto il riconoscimento del maggiore incentivo come
“impianto totalmente integrato”, la causa dei difetti non può essere ascritta alla progettazione, ma alla realizzazione difforme da essa, come rilevato nel paragrafo relativo alla responsabilità dell'appaltatore.
Il fatto che il consulente dell'ufficio non abbia espresso delle proprie considerazioni personali sulla conformità del progetto esecutivo a quanto pattuito in contratto non rende meno convincenti le conclusioni raggiunte,
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essendo del resto il solo GSE il soggetto deputato a riconoscere le tariffe facendo governo dei criteri da esso stesso elaborati. In altre parole, se i progetti sono stati ritenuti idonei ad ottenere la tariffa per impianti completamente integrati dal GSE, ogni inadempimento dei progettisti deve ritenersi escluso, a prescindere da ogni valutazione del CTU, considerato anche che nei provvedimenti adottati da GSE non è stata mai dedotta l'inadeguatezza dei progetti ma la difformità dell'opera realizzata, come emersa all'esito di verifica dello stato dei luoghi da parte del gestore dei servizi energetici.
9. Considerazioni diverse si impongono con riguardo all'attività di direttore dei lavori, in particolare se l'installazione dell'impianto fotovoltaico fosse stata supervisionata con tale qualifica da o da Controparte_3 Controparte_6
A riguardo, non sembrano condivisibili le conclusioni della difesa dell'arch. ad avviso della quale l'ing. avrebbe “attestato la conformità CP_6 CP_3 dell'impianto fotovoltaico realizzato rispetto al progetto” “dopo averne evidentemente seguito
l'esecuzione come direttore dei lavori”.
Da un lato, non si dubita che la mera sottoscrizione di progetti e relazioni non valga a provare l'esistenza di un incarico di direzione dei lavori, che si sostanzia in obbligazioni ben diverse da quelle progettuali e implicanti la verifica sul campo dell'effettiva rispondenza dell'opera realizzata al progetto assentito.
D'altra parte, un documento come quello di cui all'allegato 5 del fascicolo di parte non potrebbe che essere stato sottoscritto da un direttore dei CP_6 lavori (come si evince dallo stesso modulo prestampato), visto che in esso viene attestata la conformità delle opere rispetto al progetto presentato unitamente alla
DIA. Il fatto, riferito dal convenuto, che l'attestazione fosse stata rilasciata “con riguardo alla parte che era stata di propria competenza, e cioè quella elettrica […] in quanto il
Direttore dei Lavori incaricato (architetto) non poteva attestare la conformità dell'opera per la parte elettrica, non avendo le specifiche competenze professionali all'uopo richieste” non trova del resto alcun supporto documentale.
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9.1. Nonostante ciò, ritiene il Tribunale che non possa ritenersi provato che l'ing. abbia svolto anche l'attività di direttore dei lavori, oltre che di CP_3 progettista.
Innanzitutto, perché egli non ha mai sottoscritto alcuna documentazione, in qualità di direttore dei lavori, oltre a quella di cui all'all. 5 citato: per il resto, sia nella DIA n. 4786 del 2010 del Comune di Città di Castello, che nella dichiarazione di inizio lavori, che nella comunicazione di fine lavori, che nella ulteriore documentazione allegata alla DIA, che nel certificato di conformità delle opere al progetto, che nella dichiarazione che le opere non hanno comportato modificazione del classamento catastale, l'unico direttore dei lavori risulta essere l'arch. Non è condivisibile, del resto, l'assunto di Controparte_6 quest'ultima, per cui ella sarebbe “stata incaricata come progettista e direttore dei lavori unicamente riguardo alle opere strutturali concernenti la sostituzione del manto di copertura in cemento amianto con una nuova copertura in lamiera coibentata”.
La circostanza appare infatti smentita dal fatto che, dalla DIA del 18.3.2010 fino alla comunicazione di ultimazione lavori, l'attività era stata descritta come
“sostituzione manto di copertura e messa in opera di pannelli fotovoltaici su immobile artigianale” e l'installazione di pannelli fotovoltaici era sempre stata contemplata tra i lavori oggetto di dichiarazione, come risultante anche dagli allegati alla DIA.
Non sembra quindi possibile predicare una soluzione di continuità, almeno dal punto di vista della direzione dei lavori, tra la fase di sostituzione della copertura in amianto, effettuata dalla ditta Eico S.r.l., e quella della messa in opera dei pannelli solari, operata da come subappaltatrice di CP_5 CP_1
E allora, il fatto che, sempre il 23.12.2010, l'arch. abbia compilato un CP_6 certificato di conformità identico a quello sottoscritto da Controparte_3 sembra effettivamente potersi spiegare con il fatto che questi si sia assunto la responsabilità di dichiarare la conformità della componente elettrica (da lui pacificamente progettata) e non anche dell'intero impianto fotovoltaico: se infatti questi avesse assunto un incarico di così importante rilievo, il suo nome sarebbe figurato anche in altri documenti in qualità di direttore dei lavori.
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9.2. Ad ogni modo, nessun teste tra quelli sentiti è stato in grado di affermare che e fossero presenti in cantiere proprio in qualità di direttori CP_3 CP_4 dei lavori;
in particolare, solo il teste di parte attrice ha affermato di aver Pt_4
“assistito gli ing. durante le fasi di montaggio dell'impianto”. CP_16
Si tratta, effettivamente, di dichiarazioni dalle quale potrebbe desumersi un incarico di direzione lavori, le quali, però, sono state smentite proprio dal legale Parte rappresentante di , che ha affermato in giudizio che “l'arch veva CP_6
l'incarico di progettista e direttore dei lavori per tutti i lavori…anche per la parte relativa ai pannelli… l'unico incarico all'Arch stato quello CP_6 che le venne conferito inizialmente ed era per tutto. Ribadisco che non ci sono stati altri direttori dei lavori. Non abbiamo avuto altri tecnici come direttore dei lavori”.
Tale decisa asserzione, anche se non del tutto coerente con l'impostazione Part difensiva adottata da fin dall'inizio del processo – quando evidentemente non riteneva in alcun modo responsabile l'arch. – appare meritevole di CP_6 considerazione: sebbene non sia del tutto assimilabile a una confessione, essa ha nondimeno un contenuto svantaggioso per la parte dichiarante, visto che esclude la responsabilità solidale con ell'ing. in qualità di direttore dei CP_6 CP_3 lavori.
Neppure sembra potersi convenire con la difesa che l'incarico della CP_6 posa in opera dei pannelli fotovoltaici esulasse dalle proprie competenze professionali, visto che il difetto riscontrato dal GSE inerisce non al funzionamento tecnico dei pannelli ma alla loro integrazione architettonica sulla copertura.
Se ne conclude, quindi, che l'unico soggetto che risulta aver assunto l'incarico di direttore dei lavori per l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura fosse l'arch. CP_6
10. La domanda nei confronti di è invece fondata e Controparte_6 meritevole di accoglimento per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
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10.1. Prima di tutto, occorre precisare che l'estensione della domanda attorea nei confronti della terza chiamata opera in via automatica, per l'effetto CP_6 della chiamata in causa da parte di la chiamata in causa del Controparte_1 direttore dei lavori non è stata effettuata, al di là delle espressioni in concreto utilizzate, per esercitare un'azione di regresso o manleva verso un soggetto coobbligato o tenuto alla garanzia, ma al fine di individuare il “vero” responsabile dei danni nel quadro di un rapporto in cui l'appaltatore, il direttore dei lavori e il progettista sono tenuti a risarcire il danno conseguenza complessivamente subito dal committente secondo le regole dell'art. 2055 c.c.
Il presupposto della chiamata in causa, quindi, era che vi fosse un vero e proprio difetto di legittimazione passiva dell'impresa convenuta e quindi aveva lo scopo di supplire al difetto di citazione in giudizio, a opera dell'attore, del soggetto indicato dal convenuto come responsabile in sua vece e contro il quale dovrebbe, a suo avviso, emettersi la condanna. Poiché con questa tipologia di chiamata la responsabilità dell'una parte esiste nella misura in cui è negata quella dell'altra, tra le cause si crea un rapporto di inscindibilità e quindi la domanda originaria non può che estendere i propri effetti anche nei confronti dei soggetti cui il contraddittorio è stato esteso. La domanda nei confronti della subappaltatrice , al contrario, era stata definita dalla stessa convenuta CP_5 chiamante come regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c., il quale non solo ammette, ma presuppone la legittimazione passiva del chiamante;
di talché l'estensione della domanda nei confronti del terzo non può che dipendere da una iniziativa processuale dell'attore (che, nel caso di specie, è stata intempestiva, come rilevato nei paragrafi che precedono).
10.2. Non può essere accolta, poi, l'eccezione di decadenza e prescrizione dell'azione risarcitoria nei confronti della terza chiamata: ad avviso della consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, le norme sulla peculiare prescrizione breve di cui all'art. 1667 c.c. – relativa all'azione di garanzia nei confronti del solo appaltatore – non possono estendersi alla responsabilità del progettista e del direttore dei lavori. Le responsabilità di questi ultimi, infatti,
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nascono da un contratto d'opera intellettuale disciplinato dall'art. 2229 c.c. e sono, quindi, soggette alla prescrizione ordinaria (cfr. Cass. n.12879/2011).
10.2.1. Più in particolare, giova osservare che in tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori o del progettista è improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt.
2055, primo comma, e 1292 c.c., allorché i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il medesimo danno subito dal committente (recte il medesimo evento dannoso), seppure in ragione di più fatti illeciti concorrenti causativi del medesimo danno (recte di più azioni od omissioni di ciascuno che abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento), anche in violazione di norme giuridiche diverse, dovendo in tal caso il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda formulata in tal senso (Cass. civ. Sez. II, Sent.,
23.05.2024, n. 14502; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023; Sez. 2,
Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 3651 del 24/02/2016;
Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; Sez. 2, Sentenza n. 20294 del
14/10/2004; Sez. 3, Sentenza n. 490 del 15/01/2003; Sez. 2, Sentenza n. 12367 del 22/08/2002; Sez. 2, Sentenza n. 972 del 28/01/2000; Sez. 2, Sentenza n.
5103 del 10/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 13039 del 04/12/1991; Sez. 2,
Sentenza n. 1114 del 24/02/1986; Sez. 3, Sentenza n. 488 del 28/01/1985).
Secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione la “…responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con
l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione…”
(Cass. n. 17874/17; negli stessi termini, tra le tante, Cass. n. 3406/15; Cass. n.
13882/2014).
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10.2.2. Ebbene, il vincolo della responsabilità solidale si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez. 2, Ordinanza
n. 29218 del 06/12/2017; Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012; nello stesso senso Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 367 del 08/01/2025; Sez. 2, Sentenza n. 421 del
08/01/2024; Sez. 1, Ordinanza n. 35295 del 18/12/2023; Sez. 2, Sentenza n.
15661 del 05/06/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 8278 del 23/03/2023; Sez. 3,
Ordinanza n. 8996 del 21/03/2022).
Nel caso di specie, è stato appunto fatto valere il rapporto d'opera professionale tra l'appaltante e il direttore dei lavori.
Segnatamente nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024;
Sez. 3, Ordinanza n. 39448 del 13/12/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del
07/02/2020; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n.
15124 del 28/11/2001).
Cosicché la responsabilità dell'appaltatore e del progettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l'una dal rapporto di appalto, l'altra dal contratto d'opera professionale;
soltanto in parte coincide il contenuto delle sanzioni che a quella responsabilità fanno capo, perché al progettista - direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all'appaltatore può chiedere l'eliminazione dei difetti dell'opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale (Cass. Civ., sez.
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II, 7 luglio 2025, n. 18405; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6488 del 11/03/2025; Sez.
3, Sentenza n. 2887 del 06/09/1968).
Avendo il committente agito contro il direttore dei lavori per far valere le sue inadempienze, l'azione, con cui la parte ha appunto fatto valere la responsabilità concorrente del direttore dei lavori per inadempienza ai suoi doveri di vigilanza nell'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte (in ordine alla possibilità dell'addebito ai singoli soggetti evocati dei fatti specifici causativi di puntuali e distinti eventi dannosi, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 26736 del 15/10/2024; Sez. U,
Sentenza n. 13143 del 27/04/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1842 del 28/01/2021;
Sez. 3, Sentenza n. 20192 del 25/09/2014), è da reputarsi inerente alla prestazione d'opera professionale del direttore dei lavori, come tale soggetta semmai ai termini di decadenza e prescrizione previsti per il contratto d'opera, e non a quelli stabiliti per far valere la responsabilità dell'appaltatore (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 3608 del 06/08/1977; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
27605 del 29/10/2019).
10.2.3. Da ciò deriva che l'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili, avente natura extracontrattuale, presuppone che il committente abbia evocato in giudizio, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione del bene, abbiano contribuito, per colpa professionale
(segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 17874 del 23/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 19868 del 15/09/2009;
Sez. 2, Sentenza n. 3406 del 16/02/2006) 1.
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Tali concorrenti rispondono a titolo di responsabilità professionale.
10.2.4. A sua volta, la disciplina dettata dall'art. 1669 c.c., anche in ordine alla decadenza e alla prescrizione, è cioè applicabile nei confronti di tutti coloro che hanno cagionato l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità perché l'appaltatore e il progettista, quando con le rispettive azioni o omissioni costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse concorrono in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati dall'art. 1669 c.c., si rendono entrambi responsabili dell'unico illecito extracontrattuale e rispondono entrambi a detto titolo del danno cagionato (v. anche Cass. n. 14650/20; Cass. n. 1236/16,
Cass. n. 20294/18 e Cass. n. 5103/16).
negli altri, non potendosi negare, quanto alla legittimazione passiva, la sussistenza di essa in soggetti che, a ragione dell'opera prestata, debbono essere considerati quali costruttori al pari dell'appaltatore, verso il quale la specifica responsabilità appare canalizzata ». Negli stessi termini, v. anche Cass. civ., 23 luglio 2013, n. 17874. L'art. 1669 c.c. ha trovato poi applicazione anche nei confronti del direttore dei lavori e dello stesso committente che si sia avvalso di detti ausiliari (cfr. Cass. civ., 28 aprile 1984, n. 2676; Cass. civ., 26 aprile 1993, n. 4900; Cass. civ., 21 marzo 1989, n. 1406). In Cass civ., 30 maggio 2003, n. 8811, si legge che «In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile». Essa ha poi concluso che «La chiamata in causa del progettista e/o direttore dei lavori da parte dell'appaltatore, convenuto in giudizio per rispondere, ai sensi dell'art. 1669 c.c., dell'esistenza di gravi difetti dell'opera, e la successiva chiamata in causa di chi ha effettuato i calcoli relativi alla struttura e statica dell'immobile da parte del progettista e/o direttore dei lavori, effettuata non solo a fini di garanzia ma anche per rispondere della pretesa dell'attore, comporta, in virtù di quest'ultimo aspetto, che la domanda originaria, anche in mancanza di espressa istanza, si intende automaticamente estesa al terzo, trattandosi di individuare il responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unico». Per conseguenza, «le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi sulla prestazione d'opera intellettuale, non si ritengono applicabili alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori» (in termini, Cass. civ., 28 luglio 2005, n. 15781). In altre parole «dev'essere privilegiata l'interpretazione secondo cui sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell'ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 c.c.». A identiche conclusioni sono pervenute anche Cass. civ., 20 dicembre 2013, n. 28575 e, infine, anche le Sezioni Unite con l'arresto n. 15871/2005, hanno riconosciuto che “Le disposizioni dell'art. 2226 c.c., in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'opera, sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, ed in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l'uno e l'altro compito, attesa l'eterogeneità della prestazione rispetto a quella manuale, cui si riferisce l'art. 2226 c.c., norma che perciò non è da considerare tra quelle richiamate dall'art. 2230 c.c.”.
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Sicché, ricorrendone i presupposti, in materia di appalto privato, il progettista
è responsabile ex art. 1669 c.c. verso il committente insieme all'appaltatore ed al direttore dei lavori, allorché l'opera presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, trovando ciò fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del
Cc, il quale, dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità. Infatti, tali soggetti, quando con le proprie condotte attive od omissive commettono autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi tipici indicati nel medesimo articolo 1669 c.c., rispondono tutti dell'unico illecito extracontrattuale risentito dal committente e a detto titolo.
In altre parole, configurando l'articolo 1669 c.c. una responsabilità di tipo aquiliano, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore/costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti che, prestando la loro professionalità nella realizzazione dell'opera, hanno comunque contribuito, per colpa, alla determinazione dell'evento dannoso costituito dall'insorgenza dei vizi in questione. Il progettista, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo (Cassazione civile sez. II, 05/10/2022, n.28947).
10.2.5. Secondo le Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 15781/2005, che hanno affrontato ex professo la questione, la responsabilità contrattuale dell'appaltatore è regolata dagli artt. 1667 e 1668 e c., collocati nei capi del codice civile dedicato al contratto d'appalto, mentre, siccome tali articoli nulla dispongono sulla posizione del progettista e del direttore dei lavori, la
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responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull' inadempimento dei contratti e, per quanto siano applicabili, dalle norme stilla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali (arti. 2222 - 2238 c.c.).
Il professionista deve comportarsi secondo le comuni regole di correttezza e di diligenza. In particolare, per quanto attiene alla diligenza, l'art. 1176, comma 2,
c.c. ne qualifica il contenuto allorché si tratti di valutare il comportamento del professionista (la cui diligenza deve essere conforme alla natura dell'attività professionale da svolgere), con la conseguenza che al rapporto scaturente dal contratto di prestazione d'opera intellettuale debbono essere applicate, in linea generale e di tendenza (salvo quanto previsto dalle specifica normative dettata per tale tipo di rapporto), le norme che determinano le conseguenze dell'inadempimento (art. 1218 c.c.) e che consentono di operare le definizione di inadempimento nel quadro della attuazione del rapporto (cfr. Cass. Sez. U,
Sentenza n. 15781 del 28/07/2005 cit.).
Dunque, la giurisprudenza di legittimità ha affermato in più pronunce l'inapplicabilità delle eccezioni di decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia alle prestazioni d'opera del progettista e del direttore dei lavori (Cass. nn. 15781/2005, 28575/2013, 12871/2015).
Si è ritenuto che le disposizioni di cui all'art. 2226 c.c. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori. In altre parole, dev'essere privilegiata l'interpretazione secondo cui sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare a quella del progettista, anche nell'ipotesi in cui cumuli le funzioni di direttore dei lavori, le disposizioni dell'art. 2226 del
Codice civile.
Ne discende che il committente può denunciare i vizi dell'opera senza rispettare il termine di otto giorni dalla scoperta né il termine di un anno dalla
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consegna, ovvero i diversi termini di cui all'art. 1667 e ss. c.c., applicandosi pertanto le norme generali sull'inadempimento contrattuale (art. 1218 c.c.) e l'ordinaria prescrizione decennale.
Pertanto, non trovando applicazione, con riferimento al contratto d'opera, delle specifiche disposizioni derogatorie, non può che venire in considerazione l'ordinario termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c. e quindi deve escludersi che, nelle more dell'introduzione del presente giudizio, sia maturata la prescrizione.
10.3. Nel merito, come rilevato nella più recente giurisprudenza, quanto alla ritenuta responsabilità solidale - unitamente all'appaltatore - del direttore dei lavori, questi è tenuto alla sorveglianza ai fini di impedire che le difformità si verifichino e non solo a rilevare le difformità già verificatesi, addebito mosso nella fattispecie al ricorrente principale.
Ed invero il direttore dei lavori nominato dal committente, quale suo rappresentante, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo tenuto altrimenti ad astenersi dall'accettare l'incarico e a delimitare sin dall'origine le prestazioni promesse (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del
10/07/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 18839 del 04/07/2023; Sez. 3, Sentenza n.
7370 del 13/04/2015).
I compiti del direttore dei lavori attengono, quindi, essenzialmente al controllo sull'attuazione dell'appalto, che l'appaltante ritiene di non poter svolgere di persona, sicché il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, derivandone altrimenti la sua corresponsabilità con l'appaltatore, salvo che i difetti dell'opera siano ascrivibili a vizi progettuali per i quali non abbia avuto uno specifico compito di controllo
(Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 09/04/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 14456 del
24/05/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 23858 del 01/08/2022; Sez. 2, Sentenza n.
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18285 del 19/09/2016; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016; Sez. 3,
Sentenza n. 20557 del 30/09/2014).
Compiti che devono attuarsi in relazione a ciascuna delle fasi di realizzazione delle opere e al fine di garantire che queste ultime siano realizzate senza difetti costruttivi, sussistendo, dunque, la sua responsabilità per inosservanza del dovere di controllo e sorveglianza durante tutto il corso delle opere medesime, e non già solo nel periodo successivo all'ultimazione dei lavori.
In questa prospettiva, alla stregua della particolare perizia esigibile per lo svolgimento di tali incombenze, la diligenza richiesta ex art. 1176 c.c. è quella professionale, essendo necessario che il direttore dei lavori si attenga a standard particolarmente elevati per impedire l'insorgere della sua responsabilità, sebbene il direttore dei lavori per conto del committente presti un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato.
Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere ponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce della diligentia quam in concreto.
10.3.1. Secondo queste coordinate, rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici
(pertanto, in via preventiva), volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi.
Ne discende che non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore (per impedire che i difetti si
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verifichino) e di riferirne appunto al committente prima che le difformità si siano definitivamente cristallizzate.
10.3.2. Una volta che essi si siano verificati, il direttore dei lavori ne risponde in solido con l'appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18289 del 03/09/2020; Sez.
2, Sentenza n. 23350 del 15/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 22643 del 11/12/2012;
Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 08/10/2008).
Ne deriva che l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nel compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione delle opere nelle sue varie fasi e il conseguente obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se siano state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18929 del 10/07/2024; Sez. 2,
Sentenza n. 17213 del 18/08/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020;
Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008; Sez. 2, Sentenza n. 4366 del
27/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005; Sez. 2, Sentenza n.
15124 del 28/11/2001; Sez. 2, Sentenza n. 3264 del 22/03/1995; Sez. 2,
Sentenza n. 5463 del 08/11/1985).
10.3.3. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportuni disposizioni al riguardo, nonché di controllare l'ottemperanza dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi se sono state osservare le regole dell'arte e la corrispondenza ai materiali impiegati (cfr. ex multis Cassazione Civile, sez. II, sent. n. 7336 del 14/03/2019,
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Cass. Sez. II, 03/05/2016, n. 8700; Cass. Sez. 2, 24/04/2008, n. 10728; Cass.
Sez. 2, 27/02/2006, n. 4366; Cass. Sez. 2, 20/07/2005, n. 15255)2.
Se pure, quindi, è vero che il potere di controllo e di vigilanza del direttore lavori non annulla l'autonomia dell'appaltatore che rimane tenuto a rispettare, nell'esecuzione dell'opera, le regole dell'arte e all'adempimento della propria obbligazione c.d. “di risultato”, è altrettanto indubbio che il direttore dei lavori non possa affidarsi ciecamente all'operato dell'appaltatore in sede esecutiva, dovendo questi compiere regolarmente le verifiche di propria competenza, ovvero, che i lavori siano effettuati nel rispetto delle regole tecniche e che l'opera in costruzione sia conforme al progetto.
10.3.4. Inoltre, poiché il contratto di consulenza professionale del direttore dei lavori rientra senza dubbio fra i contratti d'opera intellettuale, disciplinati dagli artt. 2229 e ss. cod. civ., può operare astrattamente a vantaggio del debitore 2 Giova ricordare i consolidati principi di diritto enunciati dalla S.C. – di recente Cass. Civ. sez. III 9 aprile 2024, n. 9572 - secondo i quali in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente- preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005, Rv. 582747 - 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006, Rv. 587542 - 01, in cui si specifica altresì che “l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”, in un caso relativo ad infiltrazioni d'acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, che ha condotto alla conferma della sentenza di merito con la quale era stata riconosciuta la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali;
conf.: Sez. 2, Sentenza n. 16361 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 03/05/2016, Rv. 639746 - 01, in cui si precisa che “il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, quale "nudus minister", non si applica al direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche”; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 07/02/2020, Rv. 657092 - 01).
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la previsione dell'art. 2236 c.c., che limita la responsabilità del professionista ai casi di dolo o colpa grave quando la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Tale disposizione non prescrive tuttavia un esonero tout court del professionista-debitore da responsabilità in caso di insuccesso di prestazioni complesse, ma si limita a dettare un criterio per la valutazione della sua diligenza
(Cassazione Civile, sez. III, 25/09/2012, n. 16254) secondo il parametro fissato dall'art. 1176, co. 2, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. E allora, perché il tecnico possa andare esente da responsabilità, occorre che l'incarico concretamente svolto richieda notevole abilità e la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità, con largo margine di rischio in presenza di ipotesi non ancora adeguatamente studiate o sperimentate (v. Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 25876/2020,
Cassazione Civile, sez. III, Sentenza n. 15732 del 15/06/2018, Cass. 31 luglio
2015, n. 16274, Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 10/5/2000, n. 5945).
Anche alla luce di ciò, l'eventuale ricorrenza della situazione disciplinata dall'art. 2236 c.c. non incide sulle regole sul riparto dell'onere della prova, giacché incombe in ogni caso al professionista dimostrare la particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del medesimo, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass.,
21/6/2004, n. 11488). In ragione del principio di vicinanza della prova, infatti, quest'ultima afferisce alla sfera di dominio del debitore in misura tanto più marcata quanto più l'esecuzione della prestazione consista nell'applicazione di regole tecniche sconosciute al creditore, essendo estranee alla comune esperienza, e viceversa proprie del bagaglio del debitore.
Appare del resto incoerente ed incongruo richiedere al professionista la prova idonea a vincere la presunzione di colpa a suo carico quando trattasi di prestazione di facile esecuzione, e addossare viceversa al creditore l'onere di
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provare “in modo preciso e specifico” le “modalità ritenute non idonee” quando l'opera è di particolare o speciale difficoltà.
10.4. Nel caso di specie, il CTU incaricato ha rilevato la realizzazione difforme delle opere rispetto agli elaborati progettuali contenuti nella DIA presentata presso il Comune di Città di Castello e, sebbene non abbia attribuito espressamente le responsabilità, dall'accertamento compiuto emerge l'inadempimento del direttore dei lavori per non aver impartito le disposizioni necessarie affinché l'opera venisse realizzata dall'impresa subappaltatrice in modo conforme ai progetti acclusi alla DIA, tra i quali rientravano non solo quelli per la sostituzione della copertura in Eternit, ma anche per la posa dell'impianto fotovoltaico.
Deve ritenersi poi che l'incarico svolto dall'arch. non implicasse CP_6 oggettivamente la soluzione di problemi tecnici eccezionali, considerato che questa era tenuta a compiti di progettazione e direzione dei lavori del tutto ordinari e comuni per un professionista con le sue competenze. Del resto, la convenuta non ha mai neppure dedotto in merito ad una possibile speciale difficoltà dell'incarico, pur gravando su di lui l'onere probatorio relativo.
Pertanto, anche sotto il profilo del nesso causale tra inadempimento e danno, ai sensi dell'art. 1223 c.c., ritiene il Tribunale, effettuando un ragionamento controfattuale, ovvero ipotizzando da parte del direttore dei lavori una effettiva e corretta vigilanza sulla rispondenza delle opere agli elaborati progettuali secondo la propria diligenza professionale ex art. 1176, co. 2 c.c., che sia più probabile Parte dell'ipotesi contraria che il GSE avrebbe accordato alla la tariffa incentivante per impianti fotovoltaici completamente integrati.
In definitiva, l'assunzione da parte dell'arch. del ruolo di direttore dei CP_6 lavori le avrebbe imposto di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, che invece si sono rivelate difformi ai progetti proprio sotto il profilo architettonico.
11. Da tutto quanto finora detto deriva la condanna in solido di CP_6
e al risarcimento del danno subito da
[...] Controparte_1 Pt_3
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(salvo il regresso integrale dell'appaltatrice Pt_3 Parte_2 nei confronti della subappaltatrice).
Deve quindi ora essere valutato se sussistano nel caso concreto elementi di fatto, emersi nel corso dell'istruttoria, che consentano di vincere la presunzione iuris tantum di eguaglianza delle quote in cui si divide l'obbligazione solidale nei rapporti interni a mente degli artt. 1298, comma II e 2055, comma III, cod. civ.
Ritiene il Tribunale che al quesito debba darsi risposta negativa, considerato che l'istruttoria svolta, compresa la CTU, non ha chiarito in che misura la realizzazione difforme dell'impianto fosse da imputare al direttore dei lavori o all'impresa che li ha svolti materialmente.
11.1. Per quanto concerne il quantum del risarcimento, non si dubita che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, passibili di risarcimento, sia il danno emergente pari alla tariffa già erogata che l'attrice ha dovuto restituire al GSE, sia il lucro cessante per la maggiore tariffa non riconosciuta per gli anni successivi al provvedimento GSE del 5.6.2017.
Sul punto, tuttavia, il Tribunale non può che prendere atto della limitazione della domanda risarcitoria all'ammontare della penale prevista dall'art. 4 del contratto di appalto tra e Parte_3 Controparte_1 effettuata dalla parte attrice in sede di I memoria di trattazione ex art. 183, co.
VI, c.p.c., in seguito alle eccezioni sollevate dai convenuti costituiti.
La limitazione dell'ammontare del risarcimento a quello della penale appare invero ragionevole: anche se la clausola in discorso va qualificata come un congegno specificamente concepito dalle parti per rimediare a un eventuale ritardo nella consegna dell'impianto, tuttavia, la liquidazione anticipata e forfetizzata del danno, contenuta nella seconda parte dell'art. 4), viene riferita genericamente al “caso in cui il GSE non riconosca la tariffa incentivante…”.
Anche se tale pattuizione, come già rilevato, non sembra integrare una promessa del fatto di un terzo o una garanzia di altro tipo, ma una penale per lo sforamento del termine per la conclusione dei lavori che avesse inciso sulla concessione della tariffa GSE, è comunque ragionevole ritenere che con essa le
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parti avessero inteso stabilire una volta per tutte la misura del risarcimento del danno per tutte le ipotesi di inadempimento dell'appaltatore da cui fosse derivato il diniego della tariffa incentivante da parte di GSE: non solo, quindi, la ritardata messa in opera dell'impianto fotovoltaico, ma anche la sua eventuale esecuzione difforme o viziata.
Del resto, la penale in questione non fa salva la risarcibilità del danno ulteriore, che quindi deve essere esclusa.
La prestazione dedotta nella clausola penale non prevede un importo fisso, ma indica il seguente criterio di calcolo: “nel caso in cui il GSE non riconosca la tariffa incentivante come indicato al precedente art. 1, l'Impresa sarà ritenuta responsabile per i danni che il Committente subirà, danni che le parti concordano fin da ora, di quantificare pari ad ½ della differenza tra la tariffa di euro 0,443 (euro 0,422/Kwh + 5% per bonifica eternit) e la tariffa riconosciuta al Committente da GSE, differenza che verrà moltiplicata per una quantità, forfetaria, di 1.100.000 Kwh per il primo anno e ridotta come previsto nella scheda tecnica e di garanzia del pannello di cui all'allegato B (20 % in 25 anni). L'importo quantificato a titolo di risarcimento del danno, dovrà essere corrisposto dalla Impresa al
Committente ogni anno, nel corso dei 20 anni di durata della tariffa GSE…”.
La metà della differenza tra la tariffa incentivante di 0,443 €/kWh e quella effettivamente riconosciuta da GSE di € 0,384 €/kWh è pari a 0,0295, coefficiente da moltiplicare per i kWh di produzione forfetariamente previsti per i venti anni di durata della tariffa GSE. La scheda tecnica e di garanzia del pannello cui si riferisce il contratto non risulta prodotta agli atti, ma il CTU ha stimato che l'impianto di Badia Petroia, nel corso dei venti anni di durata della tariffa, tenendo conto di un calo di produzione del 20% in 25 anni, avrebbe prodotto, in totale, 4.047.654 kWh. Il prodotto tra i fattori considerati (4.047.654
kWh x 0,0295 €/kWh) è pari a € 119.405,79.
Su tale somma non spetta la rivalutazione monetaria, in virtù del principio consolidato nella giurisprudenza della S.C., secondo cui il debito da penale è di valuta e non di valore e su di esso non incide, pertanto, la svalutazione monetaria sopravvenuta, - salva l'applicabilità del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., se
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ne ricorrano le condizioni richieste - identificandosi detta penale, avente lo scopo di limitare il risarcimento alla prestazione pattuita, con l'obbligazione di pagare una predeterminata quantità di denaro in misura invariabile (sent. nn. 2468 del
1988, 5122 del 1985, 5824 del 1984, 6995 del 1983, 3789 del 1981, 5537 del 1979
e 1924 del 1975). Anche nel caso di specie, sebbene la clausola non faccia riferimento a una somma predeterminata, il calcolo del risarcimento si basa su dei parametri monetari (la tariffa GSE) stabiliti dalle parti.
Sono invece dovuti gli interessi legali dalla domanda al saldo, ai sensi dell'art. 1284, co.
4. La clausola penale, infatti, costituisce la liquidazione convenzionale del danno, fissato in antecedenza dalle parti nel suo ammontare e quindi l'inadempiente è tenuto anche al pagamento degli interessi sull'ammontare della penale, in applicazione del principio che sulle somme dovute a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale decorrono gli interessi dal giorno della domanda (Cassazione civile sez. II, 16/05/2017, n.12188).
Sulla applicabilità e sulla conseguente debenza degli interessi nella misura indicata dal quarto comma dell'art. 1284, co. 4, si rinvia a quanto diffusamente indicato da Cass. Civ. 29 luglio 2025, n. 21806, le cui considerazioni sono qui da intendersi richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. (cfr. segnatamente par.
3.5. e ss. della motivazione).
Alla luce di quanto ivi argomentato e previsto la misura dei cd. super-interessi non può che ritenersi applicabile al risarcimento qui riconosciuto che, oltre ad avere precipuo fondamento nel rapporto contrattuale concluso, ha ad oggetto una obbligazione che sorge sin dal momento dell'inadempimento e presenta – soprattutto - i caratteri della piena liquidità.
Parimenti non può che prendersi atto delle modalità rateale di pagamento della penale contrattualmente pattuita e ribadita dalla stessa attrice nelle proprie conclusioni (“da corrispondersi sulla base di ratei annuali lungo il corso di 20 anni…”).
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.M. n.55/2014, tenendo conto della somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata e dell'attività istruttoria svolta.
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Poiché i convenuti BO, e sono soggetti aventi la stessa CP_4 CP_3 posizione processuale difesi dallo stesso legale, pur con costituzioni distinte, il compenso di quest'ultimo viene liquidato una sola volta e senza gli aumenti previsti dall'art. 4, co. 2, D.M. n. 55/2014.
12.1. Quanto alle compagnie assicurative chiamate in causa ( Controparte_17
, viene in considerazione il
[...] Controparte_18 Controparte_19 principio - di elaborazione giurisprudenziale - della causazione, a mente del quale le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto devono essere poste a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi da quest'ultimo sostenute e risultate infondate all'esito del processo (cfr. Cassazione Civile, ordinanza n. 26082/2021, Cassazione Civile, sez
III, 06/12/2019, n. 31889). Secondo le medesime pronunce, tuttavia, il criterio della causazione deve essere opportunamente contemperato con quello della soccombenza, negando la responsabilità per le spese di lite del terzo chiamato in capo all'attore principale ove la chiamata del terzo da parte del convenuto risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario.
12.2. Per quanto riguarda e (assicurati per Controparte_2 Controparte_3 la responsabilità civile rispettivamente con e Controparte_7
le eccezioni spese dalle compagnie chiamate non Controparte_9 conducono a ritenere manifestamente infondata l'istanza di manleva:
l'inadempimento dell'obbligo di avviso all'assicuratore, di cui all'art. 1915 c.c., deve infatti essere provato da quest'ultimo anche con riferimento all'elemento soggettivo, ovvero il dolo consistente nella “consapevolezza dell'obbligo previsto dalla norma e la cosciente volontà di non osservarlo” (Cassazione civile sez. III, 27/07/2021,
n.21533), rispetto al quale tuttavia non sono emersi in giudizio elementi tali da
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far ritenere l'odierna pretesa giudiziale palesemente arbitraria. Neppure sembra evidente che possa operare (con riferimento alla polizza Unipol) la clausola di esclusione della copertura per danno da mancata rispondenza.
Anche la chiamata in garanzia dell'arch. (assicurato per la CP_4 responsabilità civile con non appare Controparte_8 manifestamente infondata, avendo la compagnia eccepito, da un lato, l'esclusione della copertura per “mancata rispondenza dell'opera” (della cui applicabilità al caso di specie si può fondatamente dubitare) e, dall'altro, che il professionista avesse richiesto la copertura assicurativa quando la compagnia aveva già operato il recesso e che il sinistro si fosse verificato in epoca precedente alla data di retroattività della polizza: trattasi di una clausola c.d. “claims made”, pacificamente ammissibile e oggi anche tipizzata dal legislatore per talune tipologie di polizze per la responsabilità civile dei professionisti.
Tuttavia, con riferimento a tali polizze, la più recente giurisprudenza di legittimità ritiene sempre necessario il vaglio di adeguatezza dell'assetto negoziale a realizzare la funzione economico individuale del contratto, ovvero di fornire una assicurazione adeguata allo scopo. Anche se l'interesse perseguito dalle parti non può più essere più sottoposto al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322, co. II, stante l'avvenuto recepimento della clausola claims made nella legislazione di settore, non viene meno la tutela invocabile dall'assicurato, che può invocare, ai fini risarcitori, una responsabilità precontrattuale della compagnia da contratto valido ma svantaggioso, ma anche la nullità parziale del contratto per difetto di causa in concreto o la conformazione del rapporto per clausola abusiva, come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro (cfr. Cass. SS.UU. n.
22437/2018). Poiché, nella vicenda in esame, le condizioni di assicurazione presentano delle potenziali criticità in ordine alla effettiva adeguatezza allo scopo del contratto, così come individuate anche dall'organo della nomofilachia
(periodo di retroattività di due anni e mancanza di un periodo di ultrattività della copertura assicurativa dopo la cessazione del contratto) e la compagnia ha anche operato il recesso dal contratto al verificarsi del sinistro, attivando una clausola
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potenzialmente abusiva (dato che i premi sono calcolati e corrisposti sul termine ultimo di durata della copertura assicurativa), la domanda di manleva non può certamente considerarsi manifestamente infondata.
Per tutto quanto finora detto, quindi, le spese di lite delle compagnie assicurative chiamate sono poste in capo alla parte attrice e vengono liquidate con applicazione della massima riduzione all'interno dello scaglione di riferimento posta la non necessità di valutazione del rapporto assicurativo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, condanna
e in solido fra loro, al risarcimento Controparte_1 Controparte_6 del danno subito da che si Parte_5 liquida nella complessiva somma di € 119.405,79, oltre interessi legali, ai sensi dell'art. 1284, co. 4, dalla domanda al saldo, da corrispondersi in eguali ratei annuali nel corso di venti anni;
➢ Condanna a tenere integralmente indenne e manlevare Controparte_5 la convenuta da tutto quanto dovuto nei confronti Controparte_1 dell'attrice in forza della presente sentenza, nei limiti della quota di spettanza di quest'ultima;
➢ Rigetta ogni altra domanda;
➢ Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di e che Controparte_2 Controparte_3 CP_4 liquida in complessivi € 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali nei confronti di Controparte_17 Controparte_18 Controparte_19
che liquida in € 7.052,00 cadauna, per compensi professionali
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oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Condanna e in solido fra loro, al Controparte_1 Controparte_6 pagamento delle spese processuali nei confronti dell'attrice, che liquida in
€ 14.103,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Condanna al pagamento delle spese processuali nei Controparte_5 confronti di che liquida in € 14.103,00, per compensi Controparte_1 professionali oltre rimborso forfetario (15%) ed accessori fiscali e previdenziali come per legge;
➢ Pone a carico di e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_6 in solido fra loro, le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Perugia, li 12 agosto 2025
Il Giudice
(dott. Luca Marzullo)
- 62 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Quanto all'estensione della norma sull'appalto al progettista, la Corte di cassazione è ormai ferma da anni sul punto. La più risalente, fra le pronunce reperite, che ha affermato il principio è quella del 14 aprile 1984, n. 2415, nella quale si legge che «non si vedrebbe la ragione per cui al medesimo titolo essa (ossia la norma di cui all'art. 1669 c.c.) non debba estendersi a quanti abbiano collaborato alla costruzione, sia nella sua fase ideativa con la redazione del progetto, sia in quella attuativa ad esempio mediante la elaborazione dei calcoli di resistenza per il dosaggio del cemento armato, tutte le volte che si dimostri che i vizi si siano verificati in dipendenza e a causa di errori commessi nella progettazione, ovvero nei calcoli, oppure, nel contempo, nell'una e