Articolo 1381 del Codice civile
Articolo 1380Articolo 1382
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19 aprile 1942
Art. 1381.

(Promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo).

Colui che ha promesso l'obbligazione o il fatto di un terzo e' tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi o non compie il fatto promesso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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