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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/07/2025, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 08/07/2025 , ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3350 /2023 R.G., promossa da: nata il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. PAPPALARDO ALFIO , giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. MONORITI ANTONELLO;
- resistente -
OGGETTO: post atp per assegno ordinario di invalidità.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27/10/2023 , esponeva: Parte_1
- Che aveva presentato istanza di ATP, di cui al n. R.G. 2724/2022, per l'accertamento e il riconoscimento del diritto all' assegno ordinario di invalidità;
- che, effettuata la CTU medico legale era stato accertato un grado di invalidità in misura non sufficiente ad ottenere la provvidenza richiesta;
- che era stata depositata dichiarazione di dissenso;
- che l'insieme delle patologie da cui era affetta erano tali da comportare la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria sin dalla data della domanda amministrativa;
- che il c.t.u. non aveva ritenuto richiedere ulteriori approfondimenti diagnostici e aveva dato una motivazione non adeguata delle sue conclusioni.
Chiedeva pertanto, previo rinnovo della c.t.u., dichiararsi che versava in uno stato di minorazione tale da renderlo bisognoso dell'AOI sin dalla data della domanda amministrativa, e CP_ condannarsi l' al riconoscimento del relativo requisito sanitario sin da quella data, con vittoria di spese e compensi. CP_ L' si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza di specificità dei motivi posti a base dello stesso e l'infondatezza comunque nel merito per assenza del requisito sanitario nella data indicata dalla ricorrente.
Chiedeva, dunque il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, depositate note di trattazione scritta la causa, istruita documentatamente e previo rinnovo/supplemento della CTU, veniva decisa con la presente sentenza emessa ex art. 429
c.p.c.
La domanda ha per oggetto la prestazione previdenziale dell'assegno ordinario di invalidità, previsto dall'art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, in favore dell'assicurato la cui capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini sia ridotta a meno di un terzo ed in presenza del requisito contributivo di cui al successivo art. 4 (5 anni, pari a 260 contributi settimanali di cui almeno
3 anni, pari a 156 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio antecedente la data della domanda amministrativa).
Nel merito, il c.t.u. nominato ha chiaramente illustrato al giudicante la condizione clinica di
, descrivendo dettagliatamente nell'elaborato, cui integralmente si rinvia, Parte_1 le patologie da cui la stessa risulta affetta evidenziando che le stesse sono tali da ridurre a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dalla data della domanda amministrativa. (cfr. CTU, in atti).
Tali conclusioni, rimaste prive di specifiche censure, meritano di essere pienamente condivise, in quanto espresse in esito ad un accurato esame e ad un'attenta valutazione della documentazione sanitaria, di cui è dato atto nelle esaustive e appropriate considerazioni medico-legali svolte nella relazione.
Le conclusioni del c.t.u. possono essere condivise anche in merito alla decorrenza del beneficio, avendo l'esperto valutato la documentazione in atti e considerato il carattere evolutivo delle patologie accertate e non sussistendo in atti elementi che consentono con certezza di datare diversamente la decorrenza indicata dal Consulente.
In definitiva, va dichiarato che è affetta da patologie tali da ridurre Parte_1
a meno di un terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dalla data della domanda amministrativa.
Non si fa luogo a condanna dell' ad erogare la prestazione invocata, attesa la natura del CP_1 presente giudizio di post atp come deputata esclusivamente all'accertamento della ricorrenza delle condizioni sanitarie legittimanti l'accesso al beneficio, restando appannaggio dell' CP_1
l'accertamento di tutte le ulteriori condizioni di erogabilità della prestazione. Le spese del giudizio, ivi comprese quelle dell'ATP, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell , e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione CP_1 del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
Restano a carico dell' le spese di CTU liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., con ricorso depositato il 27/10/2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che è affetta da patologie tali da ridurre a meno di un Parte_1 terzo la sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alla propria, a decorrere dalla data della domanda amministrativa;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 2.697,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU, liquidate separatamente. CP_1
Così deciso in Patti, 08/07/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena