Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/11/2025, n. 21130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21130 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07643/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7643 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Petrongolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di respingimento alla frontiera presso il valico di Fiumicino Aeroporto notificato l’8.5.2025 ed emesso dalla Polizia di Stato, Ufficio di frontiera dell’Aeroporto di Fiumicino
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. GI ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato, preliminarmente, che, come da avviso dato alle parti ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, il ricorso è inammissibile per un difetto attinente la procura alle liti; in particolare, per le seguenti ragioni; innanzitutto, la procura alle liti rilasciata da soggetto non presente sul territorio italiano, come nel caso di specie, avrebbe dovuto essere autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, dunque, non direttamente dal legale del ricorrente, come invece accaduto, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (si veda di recente TAR Lazio, sez. V quater, ord. n. 20725/2025); inoltre, perché tale difetto, a prescindere dalla sua sanabilità (questo in ragione di quanto affermato dal Consiglio di Stato, A.P., n. 11/2025, in merito all’applicabilità al giudizio amministrativo dell’art. 182 co. 2 c.p.c.), non risulta essere stato superato neppure successivamente alla presentazione del ricorso;
considerato, dunque, che la procura versata in atti non è dotata dei requisiti formali sopra descritti e, pertanto, il ricorso è inammissibile;
considerato, altresì, che, pur volendo superare tale assorbente rilievo, il ricorso è anche infondato; invero, il provvedimento di respingimento alla frontiera emesso l’8.5.2025 dalla Polizia di Stato, Ufficio di frontiera dell’Aeroporto di Fiumicino, è dipeso dalla circostanza che il ricorrente è stato condannato nel 2019 per il delitto di cui all’art. 73 co. 1 D.P.R. n. 309/1990 dal Tribunale di Spoleto, fattispecie che rientra, ex art. 4 co. 3 D. Lgs. n. 286/1998, tra quelle di per sé ostative all’ingresso in Italia;
Ritenuto, stante la pronuncia in rito, di poter compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE IO, Presidente
GI ER, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ER | IE IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.