CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
Commentario • 1
- 1. L’appaltatore non è responsabile, se opera come “nudus minister”Accesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 9 giugno 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 15661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15661 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso R.G. 15287/2020 proposto da: VA AN, VA NA, rappresentate e difese dall’avvocato ENRICO CASTALDO;
-ricorrenti- contro D'ANIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TESTA;
-controricorrente- avverso l'ordinanza n. 31405/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ER NO che conclude per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso;
Uditi gli avvocati Enrico Castaldo e Vincenzo Testa;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15661 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/06/2023 2 di 11 FATTI DI CAUSA 1. IU D’NI citò in giudizio NA e CH VA chiedendo che le convenute fossero condannate a pagare l’importo di £.
5.666.667 a titolo di saldo di lavori edili, effettuati dall’attore, titolare della ditta individuale Europa 2000. Le convenute, oltre a chiedere il rigetto della domanda, proposero domanda riconvenzionale chiedendo che l’attore fosse condannato a eliminare i vizi e i difetti dell’opera eseguita, nonché a risarcire il danno procurato. 2. Il Tribunale condannò le convenute a pagare la somma di € 2.926,59 e la Corte d’appello di AL rigettò l’impugnazione delle VA. 3. La Sezione Sesta – 2, con ordinanza n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, dichiarò inammissibile il ricorso di CH e NA VA, articolato in tre motivi. 4. CH e NA VA proponevano ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte di cui sopra. 5. L’ordinanza n. 25368/2021 la Sezione Sesta -2, depositata il 20/9/2021, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. Il controricorrente ha fatto pervenire memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. L’istanza di revocazione investe la decisione esclusivamente nella parte in cui ha giudicato inammissibile il terzo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza d’appello. L’ordinanza n. 31405 sintetizza il terzo motivo nei termini seguenti: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. 1667 ss. c.c., per “errata esclusione della responsabilità ditta esecutrice dei lavori i vizi difetti delle opere edili”, avendo la corte d’appello sostenuto che grafici di progetto erano stati rispettati, in difformità a quanto era stato accertato dai consulenti tecnici d’ufficio avevano pure verificato l’incompletezza 3 11>>. Indi lo giudica inammissibile <<in quanto genericamente lamenta che il giudice d’appello si sia discostato dalle conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio senza però tali diverse (che sono analiticamente richiamate dalla sentenza impugnata, v. pp. 4-5) riportare>>. Il ricorso per revocazione afferma che la decisione sopra riprodotta <<è l’effetto di un errore di fatto, evidente e decisivo, consistito nella supposizione, appunto errata, che non siano state riportate nel ricorso tutte le conclusioni dei consulenti tecnici dalle quali la Corte distrettuale di AL si è discostata in modo inconciliabile>>. In particolare, si evidenzia che, per mera svista la Corte non si era avveduta che in seno al ricorso erano stati trascritti i passaggi delle relazioni peritali, i quali evidenziavano nitidamente i vizi e le non conformità dell’opera, nonché gli interventi necessari al fine di eliminare i vizi in parola (pag. 6 del ricorso). A pag. 7 del ricorso venivano riprese le conclusioni del c.t.u. geom. Occulto nel supplemento di consulenza, il quale aveva specificato che i lavori erano stati effettuati in modo incompleto e viziato, specie a riguardo dell’impermeabilizzazione. L’errore revocatorio nel quale era incorsa la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo, era consistito nel non avere tenuto conto delle conclusioni dei due nominati c.t.u., individuate puntualmente con l’indicazione delle pagine delle relazioni. 6.1. La sentenza della Corte d’appello, ove il motivo fosse stato puntualmente percepito ed esaminato, avrebbe dovuto essere giudicata viziata per essersi discostata da entrambe le consulenze tecniche senza giustificare il proprio convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (si cita Cass. n. 13770/2018). 7. In primo luogo deve essere vagliata la fase rescindente. 4 di 11 Come si è anticipato, l’ordinanza n. 31405 giudicò inammissibile il terzo motivo del ricorso per difetto di specificità, addebitandosi alla censura di aver lamentato genericamente la circostanza che il Giudice d’appello si fosse discostato dalle diverse conclusioni dei consulenti, che, tuttavia, non risultavano essere state riportate in ricorso. Il ricorso, siccome oggi sostengono le ricorrenti, riporta, per vero, in forma abbastanza estesa e comunque comprensibile le conclusioni dei consulenti del giudice, indicando anche l’allocazione nelle relazioni degli stralci. La circostanza, poi, che il richiamo alle già menzionate conclusioni sia stato effettuato nella parte del ricorso non espressamente dedicata all’esplicitazione dei motivi, concretizza una peculiarità espositiva che non risponde a una ordinata e nitida leggibilità dello strumento, ma che, tuttavia, non ne mette in discussione la sua sussistenza e la correlazione con i motivi immediatamente dopo enunciati. Deve escludersi essersi trattato di un mero errore di valutazione dell’ordinanza revocanda, nel qual caso lo strumento sarebbe inammissibile, stante che il provvedimento nega come fatto appartenente al mondo sensibile che fossero state riportate nel ricorso le conclusioni dei consulenti del giudice. In altri termini qui non si controverte sulla rilevanza dell’elemento fattuale al fine di soddisfare il requisito della specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, il che implicherebbe un apprezzamento giuridico, bensì si riscontra la negazione di un fatto (l’avere riportato le conclusioni dei consulenti), invece sussistente. Ricorre, di conseguenza, l’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395, richiamato dall’art. 391 bis, cod. proc. civ., risultante dagli atti, essendosi la decisione fondata sulla supposizione che le conclusioni dei consulenti, che secondo le ricorrenti, si ponevano in contrasto con la motivazione della sentenza d’appello, non fossero 5 di 11 state riportate in ricorso. Circostanza, questa, smentita dall’esame del ricorso predetto. Pertanto, l’ordinanza della Sesta Sezione-2 di questa Corte, n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, deve essere revocata limitatamente alla dichiarazione d’inammissibilità del terzo motivo del ricorso. 8. Il giudizio rescissorio, pertanto, riguarda esclusivamente le critiche mosse alla sentenza d’appello con il terzo motivo, stante che sul resto la decisione è, ovviamente, irrevocabile. 8.1. Risulta utile riportare il contenuto del terzo motivo dell’originario ricorso. Le ricorrenti denunciarono violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 1667 e segg. cod. civ., per essere stata esclusa la responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori per i vizi e i difetti riscontrati. La sentenza d’appello, dopo avere affermato che il Tribunale aveva correttamente fondato la propria decisione sulla relazione redatta dal primo consulente. Escluso che la mancanza di pavimentazione potesse costituire inadempimento, trattandosi di opera non contemplata nel contratto, si sofferma sui denunciati vizi (erronea impostazione della quota di calpestio, assenza di pendenza del terrazzo e dei copri muri e mancata impermeabilizzazione dei parapetti). Ripresa e condivisa la motivazione del Primo Giudice, la Corte locale, riafferma che <<l’impresa esecutrice dei lavori, ha riportato il testo di cui all’art. 10 del decreto ministeriale n. 145 00 ove è detto che nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata iniziativa esclusiva dell’appaltatore, concludendo la impresa attrice aveva provato essersi strettamente attenuta grafici dell’opera, sottoscritti anche da parte convenuta, e alle direttive direttore alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla (pag 6 7 della sentenza) cosicché 11 un lato emergeva prova ditta svolto i come commissionati senza ricevere dovuto pagamento dall’altra risultava infondata riconvenzionale perché non proponibile nei confronti semmai stessa proposta stessi presente processo>>. Il riportato ragionamento, prosegue la Corte di AL, non era stato attinto dal gravame, stante che l’appellante si era limitata a <<contestare la valutazione tecnica e di merito operata in sentenza così pervenendo alla conclusione che ditta non avrebbe provato aver esattamente adempiuto propria obbligazione contro esse appellanti avrebbero dato prova della difformità vizi>>. La decisione d’appello dissente dalla valutazione delle appellanti ulteriormente chiarendo che il Tribunale si era avvalso delle conclusioni del c.t.u., in ordine alla quota del solaio, che era stata imposta dal direttore dei lavori, con la conseguenza che la responsabilità era del direttore dei lavori. Quanto, infine alla realizzazione della pendenza del massetto non a regola d’arte e alla incompleta impermeabilizzazione <<non vi è dubbio che detti vizi siano stati considerati nell’ambito complessivo della domanda riconvenzionale rigettata (…) per diversa imputabilità non oggetto di appello>>. 8.2. Il terzo motivo del ricorso addebita alla decisione d’appello due errori: a) le opere, a differenza di quel che aveva reputato la Corte locale, sulla base degli accertamenti di entrambi i consulenti d’ufficio, risultavano difformi dai grafici progettuali;
b) l’appaltatore non risponde dei vizi e difetti dell’opera soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto all’esecuzione, quale “nudus minister”; né può invocare il concorso di colpa del progettista, del committente o del direttore dei lavori (viene richiamata la sentenza n. 23594/2017 di 7 di 11 questa Corte); di conseguenza la sentenza aveva violato l’art. 1667 e segg. cod. civ. 8.3. Il motivo è fondato. La sentenza della Corte locale, evocate sommariamente, richiamando de relato la sentenza di primo grado, le osservazioni dei c.t.u., esclude, senza il necessario supporto motivazionale, la responsabilità della ditta appaltatrice. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in 8 di 11 violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). La sentenza di appello, motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, deve considerarsi nulla qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; si veda pure Cass. n. 16057/2018). Alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di AL deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni 9 di 11 controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). Nel caso al vaglio la sentenza d’appello omette del tutto di confrontarsi con le relazioni peritali dalle quali, per contro, risulterebbe, secondo gli stralci riportati in ricorso, la non conformità dell’opera rispetto alla <<documentazione prodotta dalle parti e di quella giacente presso il comune angri genio civile salerno la sua incompletezza>>. Ciò a prescindere dall’esistenza dei vizi, che la sentenza addebita a colpa del direttore dei lavori. 8.3.1. Quanto, poi, all’esclusione di responsabilità in capo all’appaltatore per i vizi e le difformità l’opinione della Corte di AL si pone in contrasto frontale con la giurisprudenza consolidata di legittimità. L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Sez. 1, n. 23594, 09/10/2017, Rv. 645788; conf., Sez. 2, n. 777/2020). Sotto altro, ma collegato, profilo, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito 10 di 11 dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Sez. 2, n. 18289, 03/09/2020, Rv. 659099; conf. Cass. n. 29218/2017). Peraltro, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario ove in tema di azione ex art. 1669 c.c. possano essere chiamati a rispondere l’appaltatore il direttore dei lavori o anche il progettista, non determinandosi, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti (il principio si trae da Sez. 2, n. 18831/2016). Con la conseguenza che, salvo a ricorrere l’ipotesi di esonero sopra descritta, l’appaltatore, può essere chiamato a rispondere del danno eventualmente procurato in solido con il direttore dei lavori. 9. In ragione di quanto esposto, revocata l’ordinanza n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, della Sezione Sesta-2 della Corte di cassazione, limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità del terzo motivo del ricorso, accolto il predetto motivo, la sentenza della Corte d’appello deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese dei giudizi di legittimità.
P.Q.M.
revoca l’ordinanza n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, della Sezione Sesta-2 della Corte di cassazione, limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità del terzo motivo del ricorso;
accoglie il terzo motivo del ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo, rinviando alla Corte 11 di 11 d’appello di AL, altra composizione, anche per il regolamento delle spese dei giudizi di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.
-ricorrenti- contro D'ANIELLO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO TESTA;
-controricorrente- avverso l'ordinanza n. 31405/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ER NO che conclude per l’accoglimento del terzo motivo di ricorso;
Uditi gli avvocati Enrico Castaldo e Vincenzo Testa;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15661 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/06/2023 2 di 11 FATTI DI CAUSA 1. IU D’NI citò in giudizio NA e CH VA chiedendo che le convenute fossero condannate a pagare l’importo di £.
5.666.667 a titolo di saldo di lavori edili, effettuati dall’attore, titolare della ditta individuale Europa 2000. Le convenute, oltre a chiedere il rigetto della domanda, proposero domanda riconvenzionale chiedendo che l’attore fosse condannato a eliminare i vizi e i difetti dell’opera eseguita, nonché a risarcire il danno procurato. 2. Il Tribunale condannò le convenute a pagare la somma di € 2.926,59 e la Corte d’appello di AL rigettò l’impugnazione delle VA. 3. La Sezione Sesta – 2, con ordinanza n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, dichiarò inammissibile il ricorso di CH e NA VA, articolato in tre motivi. 4. CH e NA VA proponevano ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte di cui sopra. 5. L’ordinanza n. 25368/2021 la Sezione Sesta -2, depositata il 20/9/2021, ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. Il controricorrente ha fatto pervenire memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. L’istanza di revocazione investe la decisione esclusivamente nella parte in cui ha giudicato inammissibile il terzo motivo del ricorso proposto avverso la sentenza d’appello. L’ordinanza n. 31405 sintetizza il terzo motivo nei termini seguenti: <<violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. 1667 ss. c.c., per “errata esclusione della responsabilità ditta esecutrice dei lavori i vizi difetti delle opere edili”, avendo la corte d’appello sostenuto che grafici di progetto erano stati rispettati, in difformità a quanto era stato accertato dai consulenti tecnici d’ufficio avevano pure verificato l’incompletezza 3 11>>. Indi lo giudica inammissibile <<in quanto genericamente lamenta che il giudice d’appello si sia discostato dalle conclusioni dei consulenti tecnici d’ufficio senza però tali diverse (che sono analiticamente richiamate dalla sentenza impugnata, v. pp. 4-5) riportare>>. Il ricorso per revocazione afferma che la decisione sopra riprodotta <<è l’effetto di un errore di fatto, evidente e decisivo, consistito nella supposizione, appunto errata, che non siano state riportate nel ricorso tutte le conclusioni dei consulenti tecnici dalle quali la Corte distrettuale di AL si è discostata in modo inconciliabile>>. In particolare, si evidenzia che, per mera svista la Corte non si era avveduta che in seno al ricorso erano stati trascritti i passaggi delle relazioni peritali, i quali evidenziavano nitidamente i vizi e le non conformità dell’opera, nonché gli interventi necessari al fine di eliminare i vizi in parola (pag. 6 del ricorso). A pag. 7 del ricorso venivano riprese le conclusioni del c.t.u. geom. Occulto nel supplemento di consulenza, il quale aveva specificato che i lavori erano stati effettuati in modo incompleto e viziato, specie a riguardo dell’impermeabilizzazione. L’errore revocatorio nel quale era incorsa la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il motivo, era consistito nel non avere tenuto conto delle conclusioni dei due nominati c.t.u., individuate puntualmente con l’indicazione delle pagine delle relazioni. 6.1. La sentenza della Corte d’appello, ove il motivo fosse stato puntualmente percepito ed esaminato, avrebbe dovuto essere giudicata viziata per essersi discostata da entrambe le consulenze tecniche senza giustificare il proprio convincimento mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (si cita Cass. n. 13770/2018). 7. In primo luogo deve essere vagliata la fase rescindente. 4 di 11 Come si è anticipato, l’ordinanza n. 31405 giudicò inammissibile il terzo motivo del ricorso per difetto di specificità, addebitandosi alla censura di aver lamentato genericamente la circostanza che il Giudice d’appello si fosse discostato dalle diverse conclusioni dei consulenti, che, tuttavia, non risultavano essere state riportate in ricorso. Il ricorso, siccome oggi sostengono le ricorrenti, riporta, per vero, in forma abbastanza estesa e comunque comprensibile le conclusioni dei consulenti del giudice, indicando anche l’allocazione nelle relazioni degli stralci. La circostanza, poi, che il richiamo alle già menzionate conclusioni sia stato effettuato nella parte del ricorso non espressamente dedicata all’esplicitazione dei motivi, concretizza una peculiarità espositiva che non risponde a una ordinata e nitida leggibilità dello strumento, ma che, tuttavia, non ne mette in discussione la sua sussistenza e la correlazione con i motivi immediatamente dopo enunciati. Deve escludersi essersi trattato di un mero errore di valutazione dell’ordinanza revocanda, nel qual caso lo strumento sarebbe inammissibile, stante che il provvedimento nega come fatto appartenente al mondo sensibile che fossero state riportate nel ricorso le conclusioni dei consulenti del giudice. In altri termini qui non si controverte sulla rilevanza dell’elemento fattuale al fine di soddisfare il requisito della specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza, il che implicherebbe un apprezzamento giuridico, bensì si riscontra la negazione di un fatto (l’avere riportato le conclusioni dei consulenti), invece sussistente. Ricorre, di conseguenza, l’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395, richiamato dall’art. 391 bis, cod. proc. civ., risultante dagli atti, essendosi la decisione fondata sulla supposizione che le conclusioni dei consulenti, che secondo le ricorrenti, si ponevano in contrasto con la motivazione della sentenza d’appello, non fossero 5 di 11 state riportate in ricorso. Circostanza, questa, smentita dall’esame del ricorso predetto. Pertanto, l’ordinanza della Sesta Sezione-2 di questa Corte, n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, deve essere revocata limitatamente alla dichiarazione d’inammissibilità del terzo motivo del ricorso. 8. Il giudizio rescissorio, pertanto, riguarda esclusivamente le critiche mosse alla sentenza d’appello con il terzo motivo, stante che sul resto la decisione è, ovviamente, irrevocabile. 8.1. Risulta utile riportare il contenuto del terzo motivo dell’originario ricorso. Le ricorrenti denunciarono violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 1667 e segg. cod. civ., per essere stata esclusa la responsabilità dell’impresa esecutrice dei lavori per i vizi e i difetti riscontrati. La sentenza d’appello, dopo avere affermato che il Tribunale aveva correttamente fondato la propria decisione sulla relazione redatta dal primo consulente. Escluso che la mancanza di pavimentazione potesse costituire inadempimento, trattandosi di opera non contemplata nel contratto, si sofferma sui denunciati vizi (erronea impostazione della quota di calpestio, assenza di pendenza del terrazzo e dei copri muri e mancata impermeabilizzazione dei parapetti). Ripresa e condivisa la motivazione del Primo Giudice, la Corte locale, riafferma che <<l’impresa esecutrice dei lavori, ha riportato il testo di cui all’art. 10 del decreto ministeriale n. 145 00 ove è detto che nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata iniziativa esclusiva dell’appaltatore, concludendo la impresa attrice aveva provato essersi strettamente attenuta grafici dell’opera, sottoscritti anche da parte convenuta, e alle direttive direttore alcuna responsabilità poteva addebitarsi alla (pag 6 7 della sentenza) cosicché 11 un lato emergeva prova ditta svolto i come commissionati senza ricevere dovuto pagamento dall’altra risultava infondata riconvenzionale perché non proponibile nei confronti semmai stessa proposta stessi presente processo>>. Il riportato ragionamento, prosegue la Corte di AL, non era stato attinto dal gravame, stante che l’appellante si era limitata a <<contestare la valutazione tecnica e di merito operata in sentenza così pervenendo alla conclusione che ditta non avrebbe provato aver esattamente adempiuto propria obbligazione contro esse appellanti avrebbero dato prova della difformità vizi>>. La decisione d’appello dissente dalla valutazione delle appellanti ulteriormente chiarendo che il Tribunale si era avvalso delle conclusioni del c.t.u., in ordine alla quota del solaio, che era stata imposta dal direttore dei lavori, con la conseguenza che la responsabilità era del direttore dei lavori. Quanto, infine alla realizzazione della pendenza del massetto non a regola d’arte e alla incompleta impermeabilizzazione <<non vi è dubbio che detti vizi siano stati considerati nell’ambito complessivo della domanda riconvenzionale rigettata (…) per diversa imputabilità non oggetto di appello>>. 8.2. Il terzo motivo del ricorso addebita alla decisione d’appello due errori: a) le opere, a differenza di quel che aveva reputato la Corte locale, sulla base degli accertamenti di entrambi i consulenti d’ufficio, risultavano difformi dai grafici progettuali;
b) l’appaltatore non risponde dei vizi e difetti dell’opera soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto all’esecuzione, quale “nudus minister”; né può invocare il concorso di colpa del progettista, del committente o del direttore dei lavori (viene richiamata la sentenza n. 23594/2017 di 7 di 11 questa Corte); di conseguenza la sentenza aveva violato l’art. 1667 e segg. cod. civ. 8.3. Il motivo è fondato. La sentenza della Corte locale, evocate sommariamente, richiamando de relato la sentenza di primo grado, le osservazioni dei c.t.u., esclude, senza il necessario supporto motivazionale, la responsabilità della ditta appaltatrice. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente;
apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard;
cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in 8 di 11 violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali;
anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). La sentenza di appello, motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, deve considerarsi nulla qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica e adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (Sez. 6, n. 22022, 21/9/2017, Rv. 645333; si veda pure Cass. n. 16057/2018). Alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di AL deve essere dichiarata nulla, poiché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni 9 di 11 controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020). Nel caso al vaglio la sentenza d’appello omette del tutto di confrontarsi con le relazioni peritali dalle quali, per contro, risulterebbe, secondo gli stralci riportati in ricorso, la non conformità dell’opera rispetto alla <<documentazione prodotta dalle parti e di quella giacente presso il comune angri genio civile salerno la sua incompletezza>>. Ciò a prescindere dall’esistenza dei vizi, che la sentenza addebita a colpa del direttore dei lavori. 8.3.1. Quanto, poi, all’esclusione di responsabilità in capo all’appaltatore per i vizi e le difformità l’opinione della Corte di AL si pone in contrasto frontale con la giurisprudenza consolidata di legittimità. L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (Sez. 1, n. 23594, 09/10/2017, Rv. 645788; conf., Sez. 2, n. 777/2020). Sotto altro, ma collegato, profilo, in tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito 10 di 11 dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale (Sez. 2, n. 18289, 03/09/2020, Rv. 659099; conf. Cass. n. 29218/2017). Peraltro, non sussiste ipotesi di litisconsorzio necessario ove in tema di azione ex art. 1669 c.c. possano essere chiamati a rispondere l’appaltatore il direttore dei lavori o anche il progettista, non determinandosi, per ciò solo, un'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, restando i rapporti nei confronti del danneggiato tra loro distinti (il principio si trae da Sez. 2, n. 18831/2016). Con la conseguenza che, salvo a ricorrere l’ipotesi di esonero sopra descritta, l’appaltatore, può essere chiamato a rispondere del danno eventualmente procurato in solido con il direttore dei lavori. 9. In ragione di quanto esposto, revocata l’ordinanza n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, della Sezione Sesta-2 della Corte di cassazione, limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità del terzo motivo del ricorso, accolto il predetto motivo, la sentenza della Corte d’appello deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese dei giudizi di legittimità.
P.Q.M.
revoca l’ordinanza n. 31405/2019, depositata il 2/12/2019, della Sezione Sesta-2 della Corte di cassazione, limitatamente alla declaratoria d’inammissibilità del terzo motivo del ricorso;
accoglie il terzo motivo del ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo, rinviando alla Corte 11 di 11 d’appello di AL, altra composizione, anche per il regolamento delle spese dei giudizi di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.