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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 6301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6301 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 17/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1188 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù mandato in atti, dagli avv.ti Bruno Covone, Serena Covone
e Giovanni Sacco presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Simona Maria Lucia, presso la quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere stata assunta, quale accompagnatrice turistica, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato per conto ed alle dipendenze della ditta convenuta, corrente in Castel
Campagnano (CE) alla via Caiazzo n. 32, dal 13/02/2015 al 31/10/2018; di essere stata erroneamente inquadrata come operaia, di livello C2 del C.C.N.L. del 20/06/2013, anziché di livello C1 per dipendenti delle aziende AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI;
di aver svolto in prevalenza, sin dal primo giorno di assunzione, mansioni previste per i dipendenti inquadrabili nel detto livello C1; di aver in particolare svolto, dalla data di assunzione del 16/02/2015 fino al 31/10/2018, le mansioni - oltre che di accompagnatrice turistica – di segretaria, perché dotata della professionalità necessaria per la soluzione dei problemi di media complessità con applicazione di conoscenze tecnico/pratiche; di non aver avuto margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure direttive, e di aver altresì svolto dette attività in assenza di adeguata copertura contributiva e assistenziale;
che pertanto, il rapporto di lavoro, non è stato del tutto formalizzato a norma di legge tenendo in considerazione le effettive plurime mansioni svolte;
di aver ricevuto, in data 03/11/2017, comunicazione da parte datoriale del proprio licenziamento, motivato per riduzione del personale, con invito a presentarsi presso la sede sociale per il ritiro della documentazione amministrativa;
che tuttavia, la ditta convenuta, non ha provveduto a consegnarle detta documentazione né ha provveduto al pagamento delle indennità spettanti in conseguenza dell'intervento licenziamento;
di essere stata diversamente pregata e convinta a continuare il rapporto di dipendenza per quasi tutto l'anno 2018 ; che tuttavia, la totale inadempienza del datore di lavoro, che non ha versato, per detto anno, neppure un qualche acconto delle retribuzioni mensili e delle altre indennità a lei spettanti, ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro;
che i tentativi volti al bonario componimento della vicenda non hanno sortito esito alcuno.
Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente retribuita in base alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e di non aver ricevuto tutte le indennità a lei spettanti in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, ha concluso chiedendo di “1 –
Accogliere integralmente la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condannare la convenuta ditta , in persona del titolare Controparte_1 CP_1
al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 71.185,54
[...]
(settantunomilacentoottantacinque/54) – (allegato n. 6, pag. 11) dovuta per effetto di inquadramento della ricorrente nel Livello C1 del C.C.N.L. oppure, in subordine, avrebbe diritto al pagamento della somma di € 60.030,35 (sessantamilatrenta/35) – (allegato n. 6, pag. 11) dovuta per effetto di inquadramento nel Livello C2 del C.C.N.L. oppure avrebbe diritto al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, per le causali su indicate, oltre al pagamento degli interessi dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento della somma dovuta per il maggior danno da svalutazione monetaria --- sulla somma predetta di € 71.185,54 o, in subordine, sulla somma predetta di € 60.030,35 --- subìto dalla ricorrente dal giorno della maturazione fino all'effettivo soddisfo. 2 – Condannare la convenuta ditta
[...]
, in persona del titolare , nella mancata Controparte_1 Controparte_1 dimostrazione di avere adempiuto al versamento, totale o parziale,degli oneri contributivi/previdenziali, con sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni a favore della ricorrente con riserva di esperire le azioni necessarie per la determinazione del quantum risarcitorio. 3 – Condannare la ditta in Controparte_1 persona del titolare , al pagamento delle spese e competenze del giudizio, Controparte_1 liquidati anche in via equitativa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario avv.
Bruno Covone. 4 – Trasmettere gli atti al P. M. affinché, ove ne ricorrano i presupposti e sussista notitia criminis, si proceda penalmente nei confronti del soggetto responsabile dell'omissione dei versamenti sia in ordine ai predetti oneri previdenziali sia in ordine all'omessa osservanza dei doveri che incombono al convenuto quale sostituto d'imposta.
5 - Accertato che il licenziamento della ricorrente sia soggetto, per le dimensioni dell'impresa, al regime di licenziamento ingiustificato nelle c.d. “aziende minori” ai sensi della Legge n. 108/1990, condannare la ditta , al Controparte_1 pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno in misura di sei mensilità in € 7.985,58
(€ 1.330,93 x 6) come da livello C1 del C.C.N.L. od, in subordine, come da livello C2 del detto C.C.N.L., al risarcimento del danno di € 7.042,02 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo.”
Nel resistere alla domanda, la convenuta Controparte_1
ne ha dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto.
[...]
Ha preliminarmente rilevato l'incompetenza territoriale del Giudice adito individuando la competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
ha poi contestato la ricostruzione dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente, nonché le mansioni asseritamente svolte, evidenziando che quest'ultima ha lavorato alle sue dipendenze limitatamente per il periodo dal 16.2.2017 al 3.11.2017; ha inoltre rilevato l'intervenuta prescrizione del credito preteso, rilevando che il primo valido atto interruttivo della prescrizione coincide con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 1.3.2024; ha poi dedotto che la domanda relativa al licenziamento del 3.11.2017 non può trovare accoglimento, stante l'intervenuta decadenza della impugnativa;
ha eccepito inoltre l'intervenuta decadenza della impugnativa del recesso relativo al secondo periodo di lavoro asseritamente intercorso nell'anno 2018 e sino al 31.10.2018; ha in ogni caso evidenziato la genericità e la nullità del ricorso introduttivo per carenza allegatoria oltre che per carente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda .
Ha infine contestato i conteggi formulati, perché errati e privi della indicazione dei criteri di calcolo, oltre che non notificati unitamente al ricorso, concludendo per l'integrale rigetto della domanda.
*******
Al fine della delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che le omissioni assertive ed i difetti di allegazione riscontrabili nell'atto introduttivo del giudizio, pur non presentando consistenza tale da rendere non intelligibile il petitum o la causa petendi del ricorso tuttavia, come precisato di seguito, determinano senz'altro l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla pretese differenze retributive per errato inquadramento contrattuale nonché a titolo di differenze retributive rivendicate per varie indennità tra cui
'trasferte' anche all'estero e per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi.
Basti considerare che nel conteggio allegato la ricorrente ha calcolato differenze retributive anche per le domeniche lavorate ( cfr punto G del ricorso) mentre nel capitolo di prova sub
'A' ha dedotto di aver lavorato sempre dal lunedì al venerdì.
Le pretese a tali titoli sono quindi per ciò solo prive di alcun supporto allegatorio in punto di fatto, prima che probatorio
In applicazione dei principi generali in materia, ex art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n. 20523/2005).
Pertanto, presupposto essenziale della domanda così formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello superiore rivendicato fin dall'assunzione.
A tale riguardo vanno rimarcate, invece, le già evidenziate carenze assertive e asseverative dell'atto introduttivo – non emendabili in corso di giudizio per le decadenze prescritte dal rito
- oggettivamente evincibili sotto il profilo descrittivo e comparativo alle declaratorie, che non sono state neppure riportate, tali da determinare l'infondatezza di ogni pretesa azionata a tale titolo, dal momento che non solo non sono state specificamente descritte le mansioni svolte ( nei capitoli di prova la ricorrente si è limitata a indicare la qualifica dei compiti asseritamente svolti di cui non ha fornito tuttavia alcuna descrizione contenutistica) ma non
è stato neppure evidenziato come, nel caso di specie, i compiti assegnati – non descritti - corrispondessero di fatto, ossia per come concretamente svolti fin dall'assunzione, alla declaratorie dei livelli C1 e C2 del CCNL. Declaratorie entrambe non riportate nel corpo del ricorso, neppure nei tratti essenziali, al fine di evidenziarne gli aspetti connotativi, per il corretto percorso logico argomentativo che sottende la domanda di differenze retributive a tale titolo.
Per le stesse ragioni e per le già evidenziate carenze assertive e asseverative risulta infondato ogni capo di domanda avente ad oggetto la condanna della parte convenuta al pagamento delle indennità collegate alle modalità attuative della prestazione, dal momento che la ricorrente non ha allegato la fonte normativa da cui deriverebbe il diritto al compenso economico, ossia la clausola contrattuale che ne preveda la disciplina, non solo per accertare l'effettiva sussistenza del diritto all'indennità, ma anche al fine della eventuale quantificazione e/o verifica degli importi indicati in ricorso.
Ove poi la pretesa economica si sostanzi unicamente nel ricalcolo di quanto indicato in busta paga ( vedi ad es. festività) in ragione della rivendicata qualifica superiore, si rinvia a quanto già argomentato sotto questo profilo.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento il capo di domanda avente ad oggetto il
'risarcimento del danno' per licenziamento ingiustificato, calcolato in ricorso in un'indennità pari a sei mensilità spettanti al lavoratore inquadrato nel livello C1 o, in subordine, C2 del
C.C.N.L. 20/06/2013. Ed infatti l'atto introduttivo non contiene alcuna allegazione fattuale specifica sulla risoluzione del rapporto con particolare riferimento alle sue modalità, considerato che la lavoratrice ha dedotto di aver lavorato oltre la data della comunicazione di risoluzione del rapporto del 3.11.2017 fino al 31.10.2018, senza tuttavia precisare come sia stato risolto il rapporto quest'ultima data, in relazione alla quale non è stato fornito alcun elemento fattuale e, nello specifico, nessuna allegazione descrittiva da cui possa evincersi la volontà del datore di lavoro di estromettere la dall'organizzazione lavorativa, Parte_1 che ha contestato la perduranza di una relazione lavorativa di natura subordinata oltre la data del 3.11.2017.
Ne consegue che, ancora una volta, non è possibile procedere ad alcun accertamento sul punto, pur senza considerare che nelle conclusioni del ricorso non è stata indicata la data del licenziamento che si è inteso impugnare e che la parte resistente ha, fondatamente, eccepito la decadenza dall'impugnativa giudiziale del recesso del 2017.
Ad ogni modo, all'esito dell'istruttoria orale non è stata confermata la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro oltre la data del 3.11.2017, con le stesse modalità attuative.
In particolare la teste ha dichiarato che il rapporto di lavoro della Testimone_1
è cessato nel 2017 con la prospettiva di una riassunzione nel 2018 che però non Parte_1
c'è stata. Tuttavia la teste, che ha riportato la circostanza de relato actoris, non ha mai fatto riferimento ad una effettiva prosecuzione del rapporto nel 2018 . Né ha saputo dire in quali e quante circostanze si sarebbe recata presso la sede di lavoro dell'amica nel 2018, lavorando la all'epoca, in Lacco Ameno. Ne consegue che dalla testimonianza Tes_1 esaminata non emergono dati confermativi della protrazione senza soluzione di continuità
– come dedotto nel capitolo di prova - della relazione lavorativa dopo il licenziamento del
2017.
Anche la teste ha mostrato dei difetti mnemonici sulle circostanze che Testimone_2 si stanno esaminando, avendo una conoscenza dei fatti solo de ralato actoris per quanto riguarda la cessazione e/o prosecuzione del rapporto di lavoro. Basti considerare che la on ha saputo precisare l'anno in cui ha lavorato, per due settimane, per il Tes_2 CP_1 se nel 2017 o nel 2018. Inoltre, pur avendo dichiarato che l'amica lavorava per l'intera giornata ha poi precisato che quando andava a trovarla – anche questa testimone non ha chiarito quante volte e in quali occasioni – si tratteneva al massimo un paio d'ore. D'altro canto la per come dalla stessa riferito non aveva un'ampia disponibilità oraria, Tes_2 lavorando all'epoca -la teste dice dal 2015 al 2018 - in varie scuole di danza nella zona di
Quarto e Soccavo.
La teste ha ricondotto ad un biennio la durata de rapporto di Testimone_3 lavoro della ricorrente e non ha confermato quanto dedotto in ricorso circa l'orario di lavoro.
A tale riguardo va evidenziato come nessuno delle testimoni escusse abbia potuto confermare l'impegno orario della ricorrente per l'intera giornata, come dedotto in ricorso, vendo potuto riferire solo quanto direttamente visto presso la sede della
[...]
CP_1
Anche la testimonianza di che ha dichiarato di aver lavorato per Testimone_4
dal 2015 al 2020 occupandosi delle pulizie non fornisce elementi di Controparte_1 decisione utili circa la durata del rapporto e gli orari di lavoro, circostanze entro cui è stata delimitata la prova orale. L' infatti ha frequentato la sede di lavoro in maniera Tes_4 discontinua e senza regolarità di orari, così da non poter riferire dati certi al fine dell'accertamento che si sta effettuando. Inoltre la stessa ha mostrato anche dei difetti mnemonici sulla durata della relazione lavorativa di cui si controverte, avendo fatto riferimento all'anno 2019 (…ADR non ricordo con precisione il momento in cui non ho più visto a lavoro la ricorrente, se ben ricordo forse fino a un anno prima della cessazione del mio rapporto di lavoro…) ossia all'anno successivo a quello indicato dalla Parte_1
D'altro canto anche dalla documentazione versata agli atti emerge una certa contraddittorietà nelle asserzioni attoree, dal momento che nelle lettere di messa in mora versate agli atti la data di cessazione del rapporto è indicata – diversamente dal ricorso – nel 30.11.2018.
In definitiva alla ricorrente spetta il pagamento del TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro ( 3 novembre 2017 ) come calcolato in busta paga, pari ad € 2.040,40 del cui pagamento non è stata data prova dall'ex datore di lavoro.
Il credito non è prescritto tenuto conto della raccomodata recapitata al datore di lavoro in data 28.05.2019 ( cfr copia in atti).
Risultano sul punto infondate le eccezioni della parte resistente dal momento che nella raccomandata in questione, in cui è fatta richiesta di pagamento anche delle spettanze maturate al 30.11.2017, l'avvocato della lavoratrice – patrocinante nel presente giudizio - fa espresso riferimento al mandato dalla stessa conferito per la tutela dei propri diritti ( cfr doc in atti).
Ed infatti nella fattispecie trovano applicazione i seguenti principi ”Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante). ( Cass 10916/2025).
Le spese vanno interamente compensate tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, dell'importo liquidato e dell'offerta transattiva non accettata ( cfr verbale d'udienza)
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna Controparte_1 titolare di al pagamento di complessivi € 2.040,40 lordi, a titolo Controparte_1 di TFR oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo b) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 17.09.2025
Il giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 17/09/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.1188 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù mandato in atti, dagli avv.ti Bruno Covone, Serena Covone
e Giovanni Sacco presso i quali elettivamente domicilia;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Simona Maria Lucia, presso la quale elettivamente domicilia;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.01.2024, la ricorrente indicata in epigrafe ha dedotto di essere stata assunta, quale accompagnatrice turistica, nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato per conto ed alle dipendenze della ditta convenuta, corrente in Castel
Campagnano (CE) alla via Caiazzo n. 32, dal 13/02/2015 al 31/10/2018; di essere stata erroneamente inquadrata come operaia, di livello C2 del C.C.N.L. del 20/06/2013, anziché di livello C1 per dipendenti delle aziende AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI;
di aver svolto in prevalenza, sin dal primo giorno di assunzione, mansioni previste per i dipendenti inquadrabili nel detto livello C1; di aver in particolare svolto, dalla data di assunzione del 16/02/2015 fino al 31/10/2018, le mansioni - oltre che di accompagnatrice turistica – di segretaria, perché dotata della professionalità necessaria per la soluzione dei problemi di media complessità con applicazione di conoscenze tecnico/pratiche; di non aver avuto margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure direttive, e di aver altresì svolto dette attività in assenza di adeguata copertura contributiva e assistenziale;
che pertanto, il rapporto di lavoro, non è stato del tutto formalizzato a norma di legge tenendo in considerazione le effettive plurime mansioni svolte;
di aver ricevuto, in data 03/11/2017, comunicazione da parte datoriale del proprio licenziamento, motivato per riduzione del personale, con invito a presentarsi presso la sede sociale per il ritiro della documentazione amministrativa;
che tuttavia, la ditta convenuta, non ha provveduto a consegnarle detta documentazione né ha provveduto al pagamento delle indennità spettanti in conseguenza dell'intervento licenziamento;
di essere stata diversamente pregata e convinta a continuare il rapporto di dipendenza per quasi tutto l'anno 2018 ; che tuttavia, la totale inadempienza del datore di lavoro, che non ha versato, per detto anno, neppure un qualche acconto delle retribuzioni mensili e delle altre indennità a lei spettanti, ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro;
che i tentativi volti al bonario componimento della vicenda non hanno sortito esito alcuno.
Tanto premesso, lamentando di non essere stata correttamente retribuita in base alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e di non aver ricevuto tutte le indennità a lei spettanti in virtù del rapporto di lavoro intercorso con la convenuta, ha concluso chiedendo di “1 –
Accogliere integralmente la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condannare la convenuta ditta , in persona del titolare Controparte_1 CP_1
al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 71.185,54
[...]
(settantunomilacentoottantacinque/54) – (allegato n. 6, pag. 11) dovuta per effetto di inquadramento della ricorrente nel Livello C1 del C.C.N.L. oppure, in subordine, avrebbe diritto al pagamento della somma di € 60.030,35 (sessantamilatrenta/35) – (allegato n. 6, pag. 11) dovuta per effetto di inquadramento nel Livello C2 del C.C.N.L. oppure avrebbe diritto al pagamento della somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, per le causali su indicate, oltre al pagamento degli interessi dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo nonché al pagamento della somma dovuta per il maggior danno da svalutazione monetaria --- sulla somma predetta di € 71.185,54 o, in subordine, sulla somma predetta di € 60.030,35 --- subìto dalla ricorrente dal giorno della maturazione fino all'effettivo soddisfo. 2 – Condannare la convenuta ditta
[...]
, in persona del titolare , nella mancata Controparte_1 Controparte_1 dimostrazione di avere adempiuto al versamento, totale o parziale,degli oneri contributivi/previdenziali, con sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni a favore della ricorrente con riserva di esperire le azioni necessarie per la determinazione del quantum risarcitorio. 3 – Condannare la ditta in Controparte_1 persona del titolare , al pagamento delle spese e competenze del giudizio, Controparte_1 liquidati anche in via equitativa, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario avv.
Bruno Covone. 4 – Trasmettere gli atti al P. M. affinché, ove ne ricorrano i presupposti e sussista notitia criminis, si proceda penalmente nei confronti del soggetto responsabile dell'omissione dei versamenti sia in ordine ai predetti oneri previdenziali sia in ordine all'omessa osservanza dei doveri che incombono al convenuto quale sostituto d'imposta.
5 - Accertato che il licenziamento della ricorrente sia soggetto, per le dimensioni dell'impresa, al regime di licenziamento ingiustificato nelle c.d. “aziende minori” ai sensi della Legge n. 108/1990, condannare la ditta , al Controparte_1 pagamento, in suo favore, del risarcimento del danno in misura di sei mensilità in € 7.985,58
(€ 1.330,93 x 6) come da livello C1 del C.C.N.L. od, in subordine, come da livello C2 del detto C.C.N.L., al risarcimento del danno di € 7.042,02 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione fino all'effettivo soddisfo.”
Nel resistere alla domanda, la convenuta Controparte_1
ne ha dedotto l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in fatto ed in diritto.
[...]
Ha preliminarmente rilevato l'incompetenza territoriale del Giudice adito individuando la competenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere;
ha poi contestato la ricostruzione dei fatti così come rappresentati dalla ricorrente, nonché le mansioni asseritamente svolte, evidenziando che quest'ultima ha lavorato alle sue dipendenze limitatamente per il periodo dal 16.2.2017 al 3.11.2017; ha inoltre rilevato l'intervenuta prescrizione del credito preteso, rilevando che il primo valido atto interruttivo della prescrizione coincide con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 1.3.2024; ha poi dedotto che la domanda relativa al licenziamento del 3.11.2017 non può trovare accoglimento, stante l'intervenuta decadenza della impugnativa;
ha eccepito inoltre l'intervenuta decadenza della impugnativa del recesso relativo al secondo periodo di lavoro asseritamente intercorso nell'anno 2018 e sino al 31.10.2018; ha in ogni caso evidenziato la genericità e la nullità del ricorso introduttivo per carenza allegatoria oltre che per carente esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda .
Ha infine contestato i conteggi formulati, perché errati e privi della indicazione dei criteri di calcolo, oltre che non notificati unitamente al ricorso, concludendo per l'integrale rigetto della domanda.
*******
Al fine della delimitazione del tema d'indagine, va evidenziato che le omissioni assertive ed i difetti di allegazione riscontrabili nell'atto introduttivo del giudizio, pur non presentando consistenza tale da rendere non intelligibile il petitum o la causa petendi del ricorso tuttavia, come precisato di seguito, determinano senz'altro l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla pretese differenze retributive per errato inquadramento contrattuale nonché a titolo di differenze retributive rivendicate per varie indennità tra cui
'trasferte' anche all'estero e per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi.
Basti considerare che nel conteggio allegato la ricorrente ha calcolato differenze retributive anche per le domeniche lavorate ( cfr punto G del ricorso) mentre nel capitolo di prova sub
'A' ha dedotto di aver lavorato sempre dal lunedì al venerdì.
Le pretese a tali titoli sono quindi per ciò solo prive di alcun supporto allegatorio in punto di fatto, prima che probatorio
In applicazione dei principi generali in materia, ex art. 2103 cc., il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr ex multis Cass. n.8025/2003; n. 20523/2005).
Pertanto, presupposto essenziale della domanda così formulata è l'accertamento delle mansioni svolte per il periodo preso in esame, avuto riguardo unicamente alla portata contenutistica della declaratoria contrattuale del livello superiore rivendicato fin dall'assunzione.
A tale riguardo vanno rimarcate, invece, le già evidenziate carenze assertive e asseverative dell'atto introduttivo – non emendabili in corso di giudizio per le decadenze prescritte dal rito
- oggettivamente evincibili sotto il profilo descrittivo e comparativo alle declaratorie, che non sono state neppure riportate, tali da determinare l'infondatezza di ogni pretesa azionata a tale titolo, dal momento che non solo non sono state specificamente descritte le mansioni svolte ( nei capitoli di prova la ricorrente si è limitata a indicare la qualifica dei compiti asseritamente svolti di cui non ha fornito tuttavia alcuna descrizione contenutistica) ma non
è stato neppure evidenziato come, nel caso di specie, i compiti assegnati – non descritti - corrispondessero di fatto, ossia per come concretamente svolti fin dall'assunzione, alla declaratorie dei livelli C1 e C2 del CCNL. Declaratorie entrambe non riportate nel corpo del ricorso, neppure nei tratti essenziali, al fine di evidenziarne gli aspetti connotativi, per il corretto percorso logico argomentativo che sottende la domanda di differenze retributive a tale titolo.
Per le stesse ragioni e per le già evidenziate carenze assertive e asseverative risulta infondato ogni capo di domanda avente ad oggetto la condanna della parte convenuta al pagamento delle indennità collegate alle modalità attuative della prestazione, dal momento che la ricorrente non ha allegato la fonte normativa da cui deriverebbe il diritto al compenso economico, ossia la clausola contrattuale che ne preveda la disciplina, non solo per accertare l'effettiva sussistenza del diritto all'indennità, ma anche al fine della eventuale quantificazione e/o verifica degli importi indicati in ricorso.
Ove poi la pretesa economica si sostanzi unicamente nel ricalcolo di quanto indicato in busta paga ( vedi ad es. festività) in ragione della rivendicata qualifica superiore, si rinvia a quanto già argomentato sotto questo profilo.
Allo stesso modo non può trovare accoglimento il capo di domanda avente ad oggetto il
'risarcimento del danno' per licenziamento ingiustificato, calcolato in ricorso in un'indennità pari a sei mensilità spettanti al lavoratore inquadrato nel livello C1 o, in subordine, C2 del
C.C.N.L. 20/06/2013. Ed infatti l'atto introduttivo non contiene alcuna allegazione fattuale specifica sulla risoluzione del rapporto con particolare riferimento alle sue modalità, considerato che la lavoratrice ha dedotto di aver lavorato oltre la data della comunicazione di risoluzione del rapporto del 3.11.2017 fino al 31.10.2018, senza tuttavia precisare come sia stato risolto il rapporto quest'ultima data, in relazione alla quale non è stato fornito alcun elemento fattuale e, nello specifico, nessuna allegazione descrittiva da cui possa evincersi la volontà del datore di lavoro di estromettere la dall'organizzazione lavorativa, Parte_1 che ha contestato la perduranza di una relazione lavorativa di natura subordinata oltre la data del 3.11.2017.
Ne consegue che, ancora una volta, non è possibile procedere ad alcun accertamento sul punto, pur senza considerare che nelle conclusioni del ricorso non è stata indicata la data del licenziamento che si è inteso impugnare e che la parte resistente ha, fondatamente, eccepito la decadenza dall'impugnativa giudiziale del recesso del 2017.
Ad ogni modo, all'esito dell'istruttoria orale non è stata confermata la prosecuzione dell'originario rapporto di lavoro oltre la data del 3.11.2017, con le stesse modalità attuative.
In particolare la teste ha dichiarato che il rapporto di lavoro della Testimone_1
è cessato nel 2017 con la prospettiva di una riassunzione nel 2018 che però non Parte_1
c'è stata. Tuttavia la teste, che ha riportato la circostanza de relato actoris, non ha mai fatto riferimento ad una effettiva prosecuzione del rapporto nel 2018 . Né ha saputo dire in quali e quante circostanze si sarebbe recata presso la sede di lavoro dell'amica nel 2018, lavorando la all'epoca, in Lacco Ameno. Ne consegue che dalla testimonianza Tes_1 esaminata non emergono dati confermativi della protrazione senza soluzione di continuità
– come dedotto nel capitolo di prova - della relazione lavorativa dopo il licenziamento del
2017.
Anche la teste ha mostrato dei difetti mnemonici sulle circostanze che Testimone_2 si stanno esaminando, avendo una conoscenza dei fatti solo de ralato actoris per quanto riguarda la cessazione e/o prosecuzione del rapporto di lavoro. Basti considerare che la on ha saputo precisare l'anno in cui ha lavorato, per due settimane, per il Tes_2 CP_1 se nel 2017 o nel 2018. Inoltre, pur avendo dichiarato che l'amica lavorava per l'intera giornata ha poi precisato che quando andava a trovarla – anche questa testimone non ha chiarito quante volte e in quali occasioni – si tratteneva al massimo un paio d'ore. D'altro canto la per come dalla stessa riferito non aveva un'ampia disponibilità oraria, Tes_2 lavorando all'epoca -la teste dice dal 2015 al 2018 - in varie scuole di danza nella zona di
Quarto e Soccavo.
La teste ha ricondotto ad un biennio la durata de rapporto di Testimone_3 lavoro della ricorrente e non ha confermato quanto dedotto in ricorso circa l'orario di lavoro.
A tale riguardo va evidenziato come nessuno delle testimoni escusse abbia potuto confermare l'impegno orario della ricorrente per l'intera giornata, come dedotto in ricorso, vendo potuto riferire solo quanto direttamente visto presso la sede della
[...]
CP_1
Anche la testimonianza di che ha dichiarato di aver lavorato per Testimone_4
dal 2015 al 2020 occupandosi delle pulizie non fornisce elementi di Controparte_1 decisione utili circa la durata del rapporto e gli orari di lavoro, circostanze entro cui è stata delimitata la prova orale. L' infatti ha frequentato la sede di lavoro in maniera Tes_4 discontinua e senza regolarità di orari, così da non poter riferire dati certi al fine dell'accertamento che si sta effettuando. Inoltre la stessa ha mostrato anche dei difetti mnemonici sulla durata della relazione lavorativa di cui si controverte, avendo fatto riferimento all'anno 2019 (…ADR non ricordo con precisione il momento in cui non ho più visto a lavoro la ricorrente, se ben ricordo forse fino a un anno prima della cessazione del mio rapporto di lavoro…) ossia all'anno successivo a quello indicato dalla Parte_1
D'altro canto anche dalla documentazione versata agli atti emerge una certa contraddittorietà nelle asserzioni attoree, dal momento che nelle lettere di messa in mora versate agli atti la data di cessazione del rapporto è indicata – diversamente dal ricorso – nel 30.11.2018.
In definitiva alla ricorrente spetta il pagamento del TFR maturato alla cessazione del rapporto di lavoro ( 3 novembre 2017 ) come calcolato in busta paga, pari ad € 2.040,40 del cui pagamento non è stata data prova dall'ex datore di lavoro.
Il credito non è prescritto tenuto conto della raccomodata recapitata al datore di lavoro in data 28.05.2019 ( cfr copia in atti).
Risultano sul punto infondate le eccezioni della parte resistente dal momento che nella raccomandata in questione, in cui è fatta richiesta di pagamento anche delle spettanze maturate al 30.11.2017, l'avvocato della lavoratrice – patrocinante nel presente giudizio - fa espresso riferimento al mandato dalla stessa conferito per la tutela dei propri diritti ( cfr doc in atti).
Ed infatti nella fattispecie trovano applicazione i seguenti principi ”Ai fini della costituzione in mora del debitore e dell'interruzione della prescrizione, l'intimazione ad adempiere può essere validamente effettuata non solo da un legale che si dichiari incaricato dalla parte, ma anche da un mandatario o da un incaricato, alla sola condizione che il beneficiario ne intenda approfittare e senza che occorra il rilascio in forma scritta di un'apposita procura, potendo questa risultare anche solo da un comportamento univoco e concludente idoneo a rappresentare che l'atto è compiuto per un altro soggetto, nella cui sfera giuridica è destinato a produrre effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto idonea a interrompere la prescrizione la comunicazione proveniente dal legale del creditore, pur in assenza di una specifica procura in forma scritta, desumendo la prova presuntiva del suo conferimento dal fatto che lo stesso legale aveva poi patrocinato la causa intrapresa dall'intimante). ( Cass 10916/2025).
Le spese vanno interamente compensate tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso, dell'importo liquidato e dell'offerta transattiva non accettata ( cfr verbale d'udienza)
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto condanna Controparte_1 titolare di al pagamento di complessivi € 2.040,40 lordi, a titolo Controparte_1 di TFR oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito al soddisfo b) compensa interamente le spese di giudizio
Napoli 17.09.2025
Il giudice del lavoro
( dr A. Bonfiglio)