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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/11/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1407/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1407/2025 promossa congiuntamente da
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 17/11/1978, Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA MINELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
CLAUDIA MINELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PERUGIA in data 1/03/2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte 1, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 20/02/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 20/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 279/25 depositata in data 22/04/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 13/11/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in PERUGIA in data 1/03/2008, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte 1, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 20/02/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 17/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1407/2025 promossa congiuntamente da
, nata negli STATI UNITI D'AMERICA il 17/11/1978, Parte_1 con il patrocinio dell'avv. CLAUDIA MINELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_2
CLAUDIA MINELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Patrizia Mattei.
Avente ad oggetto: divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in PERUGIA in data 1/03/2008, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte 1, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 20/02/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio presentata congiuntamente dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 20/02/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Considerato che la separazione consensuale dei ricorrenti è stata omologata con sentenza n. 279/25 depositata in data 22/04/2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni;
Verificato che è decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l.
1.12.70 n. 898 e che la sentenza di separazione è passata in giudicato come risulta dalla documentazione depositata dalle parti;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti rese nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 13/11/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli non è in contrasto con l'interesse di questi ultimi;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1
in PERUGIA in data 1/03/2008, con atto trascritto nel registro degli Parte_2 atti di matrimonio di detto Comune al nr. 40, Parte 1, Anno 2008, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 20/02/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.p.r. 396/00. Nulla per spese.
Perugia, 17/11/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino