Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2006, n. 4366
CASS
Sentenza 27 febbraio 2006

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In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Nella specie, relativa a infiltrazioni d'acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali).

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  • 1Appalto in condominio: la guida completaAccesso limitato
    Marcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 1 settembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2006, n. 4366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4366
Data del deposito : 27 febbraio 2006

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