Sentenza 27 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati. (Nella specie, relativa a infiltrazioni d'acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabilizzanti, nonostante le previsioni contrattuali).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2006, n. 4366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4366 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL AN TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CANESCHI PAOLO C/O ST. SILVETTI, difeso dagli avvocati STEFANELLI GIANFRANCO, MARIO PENNETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP. LO SPAZIO 78 SCARL, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Prof.ssa NANI IA elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, difesa dall'avvocato LONOCE ALFREDO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
IMP. BA GI, EL AN TO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 00116/2003 proposto da:
BA GI elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. BENEDETTI 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO POLESE, difeso dall'avvocato FRANCESCO DE VITIS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COOP. LO SPAZIO 78 SRL, in persona del suo legale rappresentante in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, difeso dall'avvocato ALFREDO LONOCE, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
EL AN TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 624/01 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 07/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/10/05 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
Udito l'Avvocato DE VITIS Francesco, difensore del resistente che si rimette agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in data 11.7.88 la società cooperativa s.r.l. "Lo Spazio 78" convenne davanti al Tribunale di Brindisi BA LU e l'ingegnere Augusto Delli Santi chiedendo che fossero condannati in solido, il primo quale appaltatore e il secondo quale direttore dei lavori, all'eliminazione dei gravi difetti dell'opera e al risarcimento dei danni derivati all'edificio, da entrambi realizzato a causa di infiltrazioni d'acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo.
I convenuti, costituitisi, eccepirono la prescrizione dell'azione. Nel merito contestarono la domanda e ne chiesero il rigetto. All'esito dell'istruttoria, durante la quale venne espletata una consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale rigettò la domanda condannando l'attrice alle spese di causa.
La decisione venne riformata dalla Corte d'Appello di Lecce che, con sentenza 7.11.2001, in accoglimento del gravame proposto dalla Cooperativa condannò gli appellati in solido al pagamento della somma di L. 50 milioni, oltre rivalutazione, interessi e spese processuali.
Contro la sentenza ha proposto ricorso l'ing. Delli Santi affidando il mezzo a tre motivi di censura illustrati da una memoria. Hanno resistito al gravame, con distinti controricorsi, sia il BA sia la Cooperativa.
Il BA ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi illustrati da una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ed esaminato per primo il ricorso principale, proposto dal direttore dei lavori ing. Delli Santi. Con il primo motivo si denunciano contraddittorietà di motivazione, nonché mancato esame di punti decisivi e violazione di legge (artt. 1965 e 1230 c.c.) per avere la sentenza ritenuto il direttore dei lavori coobbligato in solido con l'appaltatore ex art. 1669 c.c., in contrasto con le risultanze di causa e con quanto dalla stessa sentenza affermato in ordine al nuovo assetto negoziale che le parti, con l'atto transattivo e con gli atti successivi alla transazione (relazione sul conto finale e verbale di consegna), avevano stabilito di darsi. Non ha considerato la sentenza che il direttore dei lavori era e rimaneva estraneo all'obbligazione, assunta dall'appaltatore a seguito della transazione, di eseguire le opere necessarie ad eliminare i difetti dell'opera, trattandosi di nuova e diversa obbligazione svincolata dalle norme in materia di appalto, del cui inadempimento, imputabile all'appaltatore, il direttore dei lavori non poteva rispondere.
La censura va disattesa.
Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo di ricorso, il Giudice di appello ha ritenuto il direttore dei lavori responsabile, in concorso con l'appaltatore, dei difetti dell'opera non per l'inadempimento detratto di transazione, al quale egli era rimasto estraneo e che non gli era neppure opponibile ex art. 1304 c.c., ma in via autonoma, essendo emerso dall'istruttoria svolta che egli non aveva assolto agli obblighi di sorveglianza e controllo che gli incombevano sull'esecuzione dell'opera.
Il motivo, che non coglie la ratio decidendi è pertanto inammissibile.
2 - Col secondo motivo si denuncia omesso esame di punto decisivo, mancanza e contraddittorietà della motivazione nonché violazione e mancata applicazione della L. n. 143 del 1949, artt. 17 e 19 per avere la sentenza ritenuto sussistente la colpa concorrente del direttore dei lavori per la cattiva esecuzione del vespaio, e precisamente per non essersi accorto che non era stato steso sul pietrisco, peraltro di cattiva qualità e inidoneo alla bisogna, lo strato orizzontale di asfalto previsto dal contratto, disattendendo senza alcuna motivazione le conclusioni del CTU che, al riguardo, aveva escluso qualsivoglia responsabilità del professionista, trattandosi di operazioni semplici, richiedenti per la loro esecuzione un lasso di tempo non superiore a due giornate lavorative, non riconducibili, quindi, ai compiti propri del direttore dei lavori, che essendo di alta sorveglianza non richiedono la presenza quotidiana e continua sul cantiere di lavoro.
Anche questa censura va disattesa.
In tema di responsabilità del direttore dei lavori questa Corte ha più volte affermato che l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del detto professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ne' il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 3965/76; 2790/63). Conformandosi ai principi suddetti la sentenza impugnata ha posto in evidenza che, in relazione alla natura dei difetti accertati nel caso di specie (il fenomeno delle infiltrazioni era causato dalla cattiva esecuzione del vespaio, e dalla cattiva qualità dei materiali in esso impiegati, di natura porosa, che provocavano un risalita dell'umidità dal sottosuolo su cui il vespaio era appoggiato, attraverso la muratura, posta in diretto contatto con il piano di spiccato, senza che tra i due piani fosse stato interposto alcun tipo di materiale impermeabilizzante, come era stato invece stabilito nel contratto di appalto), il direttore dei lavori doveva ritenersi responsabile per avere omesso, nella fase di realizzazione del vespaio, il dovuto controllo sull'esecuzione dell'opera e sulla qualità del materiale usato.
Il motivo, risolvendosi in una censura di merito, è inammissibile.
3 - Col terzo motivo si denuncia l'omesso esame di punto decisivo, omessa motivazione e decisione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, per essersi il Giudice di appello limitato ad affermare la concorrente responsabilità del direttore dei lavori senza valutare il grado di incidenza causale dei comportamenti di ciascuno dei coobbligati. Se avesse compiuto un tale esame, il Giudice di appello avrebbe dovuto riconoscere che la cattiva esecuzione del vespaio era frutto di unilaterale decisione dell'appaltatore (che ciò aveva riconosciuto in sede di interrogatorio formale), posta hi essere in un lasso di tempo così breve da sfuggire alla sorveglianza del direttore dei lavori.
Il motivo è inammissibile in quanto prospetta una questione nuova, che non ha formato oggetto del giudizio di Appello.
4 - Va ora esaminato il ricorso incidentale proposto dall'appaltatore.
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 345 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Giudice di appello ritenuto ammissibile la domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore benché formalmente proposta dalla Cooperativa per la prima volta in appello, con ampliamento non consentito del thema decidendum.
La censura non merita accoglimento.
La sentenza ha ritenuto che nessuna domanda nuova poteva ritenersi proposta con la richiesta di applicazione dell'art. 1669 c.c. formulata dalla Cooperativa nel giudizio di appello, perché l'applicazione della norma discendeva dalla prospettazione del fatto da parte dell'attore (rimasta immutata), e competendo al Giudice la qualificazione giuridica della fattispecie concreta. Il motivo non attacca tale ratio decidendi ed è perciò inammissibile.
2 - Con il secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge con riferimento agli artt. 345 e 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Giudice di appello dato ingresso alla domanda nuova della Cooperativa riguardante il preteso riconoscimento di vizi da parte dell'appaltatore, che comportava l'assunzione di una nuova obbligazione di garanzia diversa ed autonoma rispetto a quella originaria, soggetta soltanto al termine prescrizionale ordinario, non considerando che si trattava di una domanda inammissibile, perché del preteso riconoscimento non vi era traccia nel giudizio di primo grado e negli atti di causa, e comunque infondata, perché la scoperta dei vizi risaliva al febbraio 1986, epoca dei verbali di consegna.
Anche questa censura va disattesa.
La sentenza non ha dato ingresso ad alcuna domanda nuova, ma si è limitata a ripercorrere la successione dei fatti di causa per giungere alla conclusione che razione risarcitoria proposta dalla Cooperativa contro l'appaltatore ex art. 1669 c.c. non poteva ritenersi prescritta perché i difetti, ancorché ripetutamente contestati all'appaltatore prima e dopo la consegna dell'opera e dallo stesso appaltatore riconosciuti, erano stati effettivamente scoperti soltanto con la relazione del c.t.u. del 3.7.90, che li aveva "finalmente" ricollegati alla cattiva esecuzione del vespaio (v. sentenza pag. 9).
Decisivo, pertanto, risulta non già il riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore, come sembra ritenere il ricorrente (e di cui, comunque, la sentenza ha riferito in termini meramente espositivi), ma la considerazione - non censurata - che soltanto in corso di causa la committente potè avere la piena consapevolezza della loro natura e gravità e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Immune da vizi logici, la sentenza è conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questa Corte in tema di prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1669 c.c. (ex plurimis: Cass. 11740/03; Cass. 7612/99). Ancora una volta il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi ed è perciò inammissibile.
3 - Con il terzo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 1667 c.c., comma 1, e art. 1965 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere il Giudice di appello ritenuto operante la garanzia per i difetti dell'opera senza considerare che questa non poteva applicarsi perché i vizi erano evidenti, ben noti e conosciuti sin dal 15.11.85, data della lettera di contestazione dell'avv. Durano, descritti nei verbali di constatazione del 15.2.86, ed infine che l'opera era stata consegnata ed accettata il 25.2.86.
In ogni caso, non ricorrevano i presupposti logici e giuridici per ritenere che vi era stata novazione del rapporto originariamente controverso.
Il motivo, ripetitivo di quelli precedenti, va anch'esso disatteso. La responsabilità del ricorrente è stata affermata non perché, a seguito della transazione, vi era stata novazione del rapporto originario, ma perché, quale appaltatore, egli era tenuto a prestare la garanzia ex art. 1669 c.c., la quale non era prescritta, essendo emerso solo a seguito della CTU sia la gravità dei vizi sia la loro derivazione causale dalla cattiva esecuzione dell'opera. Consegue il rigetto di entrambi i ricorsi e, stante la soccombenza, la condanna di entrambi i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore della Cooperativa, liquidate in Euro 2.100,00 (duemilacento) di cui 2.000,00 (duemila) per onorari. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra i due ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi, condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese in favore della Cooperativa, liquidate in Euro 2.100,00 (duemilacento) di cui 2.000,00 (duemila) per onorari, compensando le spese tra i due ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2006