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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2323 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 margine del ricorso, dall'avv. CAMMISA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Controparte_1 margine del ricorso, dall'avv. CAMMISA MASSIMO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/01/2025 e , Parte_1 Controparte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 13/07/2023, dalla cui unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]) rappresentavano la volontà di Persona_1
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “ 1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e con reciproco consenso all'espatrio; 2) il figlio
[...]
sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato Per_1
presso la madre che dichiara di avere dimora lì dove è la residenza in Napoli alla via Nuova detta
Casoria n.72; 4) la responsabilità genitoriale sul minore dovrà essere esercitata congiuntamente da entrambi i genitori i quali dovranno altresì assumere di comune e previo accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio relativamente all'istruzione, alla salute e all'educazione, tenuto conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni;
5) i genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sul minore ma limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione per il periodo di tempo in cui essi staranno con l'uno o con l'altra; 6) salvo diverso accordo fra i genitori, il padre terrà con sé i un fine Per_1
settimana ogni due dalle ore 08:00 del sabato fino alla domenica sera quando, dopo aver cenato con loro, li riaccompagnerà nella casa materna entro le ore 20:00. Il padre potrà tenere cos sé i figli per un pomeriggio alla settimana, previa comunicazione anticipata alla ricorrente. Detto regime di visita potrà essere progressivamente ampliato, previo accordo con la madre, in considerazione dell'età dei figli. 7) Nel corso delle vacanze scolastiche estive, starà con il Per_1
padre almeno dieci giorni anche non consecutive e che saranno previamente concordate entro il
31 maggio di ciascun anno. Durante questo periodo, sarà sospeso il calendario ordinario di frequentazione paterna.8) Per le vacanze natalizie e pasquali, starà con il padre, ad anni Per_1
alterni, i periodi 23-30 dicembre e 31 dicembre – 6 gennaio e Pasqua e lunedì dell'Angelo; 9) in considerazione delle attuali esigenze del minori, delle risorse economiche di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore, il Sig.
[...]
si obbliga a corrispondere alla Sig.ra la somma mensile di euro CP_1 Parte_1
250,00 (duecentocinquanta/00) a titolo di contributo al mantenimento per la stessa ed €. 50,00
(duecentocinquanta/00) in favore del figlio, a titolo di mantenimento, e così la complessiva somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00). Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo le variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e dovrà essere corrisposta entro il giorno 25 di ciascun mese;
10) Il sig. si obbliga al pagamento CP_1 delle utenze domestiche riferite all'appartamento in cui risulta la residenza, provvedendo a
2 comunicare il suo nuovo domicilio e residenza quanto prima e comunque entro l'omologazione del presente ricorso di separazione personale, e si impegna a rimborsare alla SI , Pt_1 per il caso di anticipazione, il 50 % delle spese straordinarie sopportate nell'interesse del figlio,
e CP_2Controparte_3
Universale per il figlio viene concordemente attribuito in alla ricorrente Persona_1
” Parte_1
Con memoria del 24.04.2025 le parti, ad integrazione degli accordi in riferimento all'esercizio del diritto di visita paterno specificavano le seguenti modalità “ Il figlio Persona_1 trascorrerà con il padre un pomeriggio a settimana ( martedì o giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 20.30/21.00; fine settimana alternati, dalle ore 8.00 del sabato alla domenica ore 20.00 quando il padre lo riaccompagnerà a casa;
il martedì o il giovedì sera, nella settimana in cui
non trascorrerà il weekend col padre sarà previsto il pernottamento con Persona_2 accompagnamento a scuola la mattina successiva”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
(atto n.60 ,parte I , reg. Atti Matrimonio anno 2023);
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
3 D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 06.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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