Sentenza 19 agosto 2009
Massime • 2
In tema di appalto, la piena consapevolezza da parte dell'appaltatore dell'esistenza di vizi nell'opera appaltata e del loro carattere occulto agli occhi del committente, unitamente ad un comportamento reticente e di mala fede nei confronti di quest'ultimo, è da ritenersi equivalente al doloso occultamento, quale circostanza idonea ad esonerare il committente medesimo dall'obbligo della denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 1667, secondo comma, cod. civ..
In tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore. (Nella fattispecie, relativa alla costruzione di un immobile, la S.C. in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che, trattandosi di vizi consistenti nell'imperfetta esecuzione delle fondamenta, il termine di prescrizione dovesse farsi decorrere non dalla consegna dell'opera, bensì da quando - successivamente - venne depositata nella procedura di accertamento tecnico preventivo la relazione del consulente di ufficio, essendo in tal modo i committenti venuti a conoscenza dell'esistenza dei vizi).
Commentario • 1
- 1. Appalto e vizi occulti: da quando decorrono i termini per la garanzia?Accesso limitatoMarcella Ferrari · https://www.altalex.com/ · 18 novembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2009, n. 18402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18402 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI RA, IC FR, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE LIBIA 120, presso lo studio dell?avvocato BELLIENI SERGIO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PA RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell?avvocato PRASTARO ERMANNO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
IO RI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell?avvocato BISCONTI MARINO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
LL RI, LL DO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell?avvocato BISCONTI MARINO, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 656/2005 della CORTE D?APPELLO di ROMA 2^ SEZIONE CIVILE, emessa il 13/01/2005, depositata il 10/02/2005;
R.G.N. 656/2005;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 15/06/2009 dal Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella;
udito l?Avvocato SERGIO BELLIENI;
udito l?Avvocato BISCONTI MARINO;
udito l?Avvocato PRASTARO ERMANNO;
udito il P.M. in persona dell?Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l?accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato addi 8.11.1997 e 4.3.1998 AN SI e AN FI hanno convenuto davanti al Tribunale di Roma IO ed DO CA, ai quali avevano affidato in appalto la costruzione di uno stabile di loro proprieta?, chiedendo che venisse accertato che l?opera era stata realizzata in modo difforme dal progetto e dal capitolato di appalto e che era comunque inidonea all?uso, perche? priva di fondamenta: difetto loro dolosamente occultato dagli appaltatori.
Chiedevano pertanto che venisse accertata la valida revoca della tacita accettazione dell?opera, espressa allorche? erano all?oscuro dei difetti, e che i convenuti venissero condannati all?eliminazione dei vizi ed al risarcimento dei danni.
Con atto di citazione notificato il 12.11.1997 le stesse domande sono state proposte contro l?arch. IO FI, quale direttori dei lavori, e successivamente contro l?arch. IO LO, nella stessa qualita?.
I convenuti hanno resistito alle domande, eccependo la prescrizione dell?azione di cui all?art. 1667 c.c.. Con sentenza 11.1.2002 il Tribunale ha respinto le domande attrici, accogliendo le eccezioni di prescrizione.
Proposto appello dai soccombenti, a cui hanno resistito le altre parti, con sentenza 13 gennaio - 10 febbraio 2005 n. 656 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza impugnata, ponendo a carico degli appellanti le spese processuali.
Con atto notificato il 24 - 29 marzo 2006 i SI - FI propongono tre motivi di ricorso per Cassazione, illustrati da memoria.
Resistono con separati controricorsi gli CA, il LO e il FI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, denunciando violazione di legge, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello abbia applicato all?azione da essi proposta il termine biennale di prescrizione di cui all?art. 1667 c.c., anziche? il termine quinquennale previsto per le azioni di annullamento, qual?era quella da essi proposta, che aveva ad oggetto l?impugnazione dell?atto di accettazione dell?opera. Lamentano altresi? che la Corte di appello abbia fatto decorrere il termine per la denuncia dei vizi da una data anteriore a quella del deposito della relazione peritale ad opera del CTU nominato nel procedimento per accertamento tecnico preventivo (18.7.1996), rispetto alla quale la domanda di garanzia e di risarcimento dei danni, proposta con atto di citazione notificato in data 8.11.1997, era tempestiva, ed abbia erroneamente ritenuto non provato il doloso occultamento dei vizi ad opera dei costruttori.
Rilevano che il CTU ha constatato l?esistenza delle lesioni denunciate e ne ha individuato la causa in difetti e imperfezioni delle fondazioni dell?edificio, cioe? in una causa di per se? occulta e non rilevabile dai committenti, prima che venissero svolte le indagini peritali.
3.- Con il secondo motivo lamentano illogicita? e contraddittorieta?
della motivazione, per avere la Corte di appello rigettato le loro domande, sebbene due consulenze tecniche esperite nel corso del giudizio di risarcimento dei danni - in aggiunta a quella depositata nel procedimento per ATP - abbiano accertato i vizi dell?immobile, il loro carattere occulto, e i gravi inadempimenti dei costruttori e del direttore dei lavori.
4.- Con il terzo motivo, denunciando violazione di legge e mancata pronuncia sulla loro domanda, nei termini in cui e? stata proposta, i ricorrenti lamentano ancora che i giudici di merito abbiano disatteso tutte le loro domande - condannandoli addirittura per lite temeraria in primo grado, con pronuncia confermata in appello - sebbene risulti palesemente la gravita? dell?inadempimento delle controparti ed il carattere doloso del comportamento delle stesse.
5.- I motivi - che vanno congiuntamente esaminati, perche? connessi - sono fondati entro i limiti che seguono.
5.1.- La doglianza attinente all?erronea qualificazione della domanda e? inammissibile, poiche? l?interpretazione della domanda consiste in un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e sottratto al controllo di legittimita?, se non sotto il profilo della correttezza della motivazione (cfr., fra le altre, Cass. civ. 10 marzo 2009 n. 5712 e 20 aprile 2004 n. 7533): non risultano dedotte censure rilevanti sotto questo profilo.
La Corte di appello ha giustamente rilevato che la domanda di accertamento del doloso occultamento dei vizi era meramente pregiudiziale alla domanda di risarcimento dei danni ai sensi dell?art. 1667 c.c., al cui accoglimento era finalizzata. L?oggetto del giudizio era quindi la garanzia per i vizi di cui all?art. 1667 c.c., ed in relazione a tale fattispecie dovevano essere individuati i termini di prescrizione applicabili. 5.2.- Giustamente i ricorrenti lamentano, invece, l?insufficienza ed illogicita? della motivazione, quanto al carattere occulto dei vizi, alla mancata prova della tempestivita? della denuncia e del doloso occultamento dei vizi stessi ad opera dei costruttori. E? indubbio e non contestato in fatto che le lesioni evidenziatesi nell?edificio erano da ascrivere a difetti nell?esecuzione delle fondazioni.
Trattavasi, quindi, di difetti da ritenere di per se? non conosciuti e non conoscibili dai committenti, perche? non apparenti all?esterno, dopo il completamento dell?opera.
La situazione di fatto era tale da escludere che fosse necessaria una specifica dimostrazione da parte degli interessati di non avere potuto acquisire conoscenza dei vizi, prima che ne venisse accertata l?esistenza: accertamento che nella specie non si puo? ritenere acquisito prima del deposito della relazione del CTU nominato nella procedura di accertamento tecnico preventivo, promossa dai ricorrenti (cfr. Cass. civ., Sez. 1^, 1 febbraio 2008 n. 2460). Sarebbe stato onere dei responsabili, se mai, dimostrare che i committenti avevano avuto conoscenza dei vizi in data anteriore, specificando i fatti che cio? avrebbero consentito. In mancanza di tale prova, giustamente i ricorrenti affermano che la prova seria e affidabile della riconducibilita? dei difetti dell?immobile a responsabilita? dei costruttori (per difformita? dal progetto e per altre cause attinenti alle fondazioni) doveva essere individuata in data non anteriore al completamento delle suddette indagini peritali. Rispetto a tale data, la notificazione dell?atto di citazione risulta regolarmente compiuta entro il termine biennale di cui all?art. 1667 c.c., fermo restando che - trattandosi di vizi occulti - il termine deve farsi decorrere dalla scoperta dei vizi, e non dalla consegna dell?opera, come ha giustamente deciso sul punto la Corte di appello.
5.3.- Erroneamente, invece, la sentenza impugnata ha ritenuto che - ferma restando la tempestivita? della proposizione dell?azione di garanzia (che essa ha individuato nella data del deposito del ricorso per ATP, non nella data della notificazione del successivo atto di citazione introduttivo della causa di merito) - i committenti dovessero dimostrare anche la tempestivita? della denuncia dei vizi, cioe? il fatto che i vizi stessi erano stati denunciati nel biennio anteriore.
Rilevano giustamente i ricorrenti che nella specie la denuncia non era necessaria, trattandosi di vizi ben noti agli appaltatori. I ricorrenti parlano addirittura di vizi dolosamente occultati, per il fatto che attenevano alle fondazioni dell?edificio. La prospettazione non appare concettualmente corretta, poiche? si puo? parlare di doloso occultamento dei vizi ove sia astrattamente concepibile un comportamento "non occultante" dei costruttori. Nella specie, dovendo essere le fondazioni necessariamente interrate, il solo fatto dell?interramento non vale di per se? a dimostrare la volonta? di occultare. Sarebbe stato necessario allo scopo che i committenti dimostrassero specifici comportamenti diretti a nascondere i vizi, in occasioni in cui sarebbe stato loro possibile rilevarli. Ma alcuna prova di tal genere e? stata fornita. E? indubbio peraltro che l?imperfezione delle fondazioni fosse ben nota ai costruttori, che le avevano essi stessi eseguite ed interrate. E? altresi? indubbio che i responsabili nulla abbiano fatto per rendere nota la situazione ai committenti, pur sapendo che essi non erano in grado di rilevarli.
Piu? che di occultamento doloso dei difetti si deve parlare di piena consapevolezza della loro esistenza, unitamente ad un comportamento reticente e di mala fede nei confronti dei committenti. Trattasi di comportamento che e? da ritenere equivalente al doloso occultamento, quale circostanza idonea ad esonerare i committenti dall?obbligo della denuncia dei vizi, ai sensi dell?art. 1667 c.c., comma 2. Erroneamente, pertanto, la Corte di appello - senza alcuna disamina del problema e senza alcuna motivazione in proposito - ha rigettato la domanda dei committenti, ponendo a loro carico l?onere di dimostrare l?avvenuta denuncia dei vizi entro il termine di legge. 6.- Il ricorso deve essere accolto, nelle parti che si sono indicate, risultando assorbite le ulteriori censure.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, affinche?
decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:
"Ai sensi dell?art. 1667 c.c., comma 2, il committente e? esonerato dall?obbligo di denunciare i vizi e le difformita? dell?opera, qualora l?appaltatore abbia dolosamente occultato vizi e difformita?. Al doloso occultamento deve essere equiparata la piena consapevolezza da parte dell?appaltatore dell?esistenza dei vizi e del loro carattere occulto agli occhi del committente, unitamente alla reticenza ed alla mancata informazione.
Nel caso di vizi occulti, o non conosciuti dal committente, il termine di prescrizione dell?azione di garanzia decorre dalla data della scoperta dei vizi, scoperta che e? da ritenere acquisita dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravita? dei difetti e della loro derivazione causale dall?imperfetta esecuzione dell?opera, non essendo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.
In assenza di anteriori ed esaustivi elementi di prova, tale conoscenza e? da ritenere acquisita, di regola, a seguito dell?esperimento di apposita relazione peritale". 1. ? Il giudice di rinvio decidera? anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che decidera? anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
Cosi? deciso in Roma, il 15 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2009