Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO IL TRIBUNALE DI
GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 176/2023 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso, per procura in calce Parte_1
al ricorso, dall'Avv. Andrea Bava di Genova, presso lo studio del quale, in via XX Settembre 14/12 A, ha eletto domicilio;
- ricorrente -
contro in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale
dello Stato, nei cui uffici in Genova, viale delle Brigate
Partigiane 2, ha eletto domicilio;
- resistente –
Conclusioni per il ricorrente: “Piaccia al Tribunale di Genova in
Funzione di Giudice Monocratico del Lavoro e della Previdenza e
Assistenza, fissata l'udienza di discussione, previa disapplicazione del provvedimento del
[...]
21 2 2020 allegato sub 1 previa Controparte_2
CTU volta a quantificare ex dpr 181/09 le conseguenze permanenti dell'evento 10 luglio 1993 condannare l'Amministrazione
1
ex art. 1 comma 563 l. 266/05 in capo al ricorrente Parte_1
per le conseguenze permanenti dell'evento 23 8 1996 di cui al ricorso, ai fini della concessione a parte istante dei conseguenti benefici assistenziali di legge;
dichiarare dunque l'obbligo ex lege all'inserimento del medesimo nell'elenco ex art. 3 comma 3
Dpr 243/06 tenuto dal per tale evento, e Controparte_1
conseguentemente condannare il al Controparte_1
riconoscimento in favore del medesimo dei benefici assistenziali di pertinenza, e specificamente:
1. il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000,
n. 203 (esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C) esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07
2. il beneficio della esenzione ticket, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006,
n. 243 - Art. 4;
3. Il diritto alla assistenza psicologica, ex art. 6 comma 2 l.
206/04, esteso alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4
comma 1 lett. C, n. 2;
4. la speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/04, da commisurarsi alla percentuale di invalidità complessiva determinanda tramite CTU nel 58% o nella percentuale anche superiore ex dpr 181/09 determinanda, in ogni caso sulla base del valore di euro 2000,00 a punto percentuale, oltre perequazione dalla data del 01.01.2003;
5. lo speciale assegno vitalizio ex art 5 commi 3 e 4 l. 206/04
2 (come esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 105 l.
244/07) dalla data del 01.01.2008, o dalla data posteriore in subordine meglio vista, e da valere a vita,
6. l'assegno vitalizio ex art. 2 l. 407/98 nell'importo ex lege di euro 500,00 oltre perequazione dal 01.01.2006 (o dalla data posteriore in subordine meglio vista, e da valere a vita,
Vinte spese, diritti ed onorari con distrazione in favore dell'Avv. Andrea Bava”.
Conclusioni per il resistente: “In via preliminare, per la declaratoria di prescrizione del diritto azionato, ovvero, previa occorrendo acquisizione ex artt. 421/210/213 c.p.c. della documentazione prescritta ex art. 6 d.P.R. n. 510/1999, applicabile giusta il rinvio di cui all'art. 3, c. 7 d.P.R. n. 243/2006, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e diritto;
in stretto subordine perché sia detratto dalle somme da corrispondersi quanto già percepito o percipiendo dal sig. a titolo di Pt_1 provvidenza pubblica e/o indennizzo e/o risarcimento del danno. In via istruttoria, affinché sia ordinato ex art. 210 c.p.c. a parte ricorrente il deposito di tutta la documentazione in suo possesso in ordine al sinistro del 26 settembre 2010, in particolare in relazione alle azioni eventualmente intraprese con il proprietario del mezzo, con la compagnia assicuratrice propria e/o del veicolo antagonista per il risarcimento del danno patito;
e, a valle, affinché sia ordinato ex art. 210 c.p.c. alle ridette Compagnie di voler documentare l'esistenza di pratiche in relazione al sinistro in parola. con ogni consequenziale pronunzia anche in ordine alle spese di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 19.01.2023,
ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
(nel seguito, per brevità, anche solo il “ ), affinché CP_1
3 il Tribunale lo riconosca quale “Vittima del dovere”, ordinando all'Amministrazione l'inserimento del proprio nominativo nella graduatoria cronologica delle Vittime del dovere e la condanna del convenuto alle provvidenze indicate.
Il ricorrente, a sostegno delle proprie pretese, ha dedotto di prestare servizio nella Polizia di Stato da molti anni e di essere rimasto ferito, in data 10.7.1993, durante un intervento di contrasto alla criminalità.
In particolare che, durante un posto di controllo, durante il quale egli si trovava alla guida del veicolo,
è partito all'inseguimento di un'automobile, che non si era fermata all'ALT imposto dai propri colleghi e che aveva tentato di investire uno di essi. Durante il suddetto inseguimento, azionati i previsti dispositivi acustici e luminosi, l'auto di servizio perdeva aderenza ed è andata ad impattare violentemente contro un muretto, prendendo immediatamente fuoco.
Il ricorrente ed i colleghi, tratti in salvo da automobilisti di passaggio, sarebbero stati poi trasportati in ambulanza presso il P.S. del P.O. di Pietra Ligure.
All'esito degli esami strumentali risultava diagnosi di “Gamba dx: frattura bimalleolare del terzo distale peroneale;
Gamba sx: Frattura a più frammenti del 3° distale tibiale e del 3° distale peroneale;
Frattura intraarticolare condilo dx;
Frattura scomposta della parete laterale del mascellare, composta della parete laterale e pavimento dell'orbita dx, composta dello zigomo dx”, importante il ricovero del presso la Divisione di chirurgia plastica. Il ricorrente è stato poi sottoposto ad Pt_1
intervento di “sintesi delle fratture malleolari e peroneali ed ad osteosintesi del pavimento orbitario” ed inviato in licenza di convalescenza fino al 28.01.1994, data in cui la CMO di Genova lo giudicava idoneo al servizio, successivamente, con verbale del 09.01.1995, la stessa CMO riconosceva “Esiti frattura bimalleolare e 3° distale perone gamba dx, Esiti frattura pluriframmentaria 3° distale gamba sx, Esiti frattura maxillo facciale a dx”, lesioni ascritte complessivamente alla tabella B massima (doc. 10 ricorso).
Il ricorrente ha dedotto, altresì, di aver formulato, in data 5.11.2018, domanda di riconoscimento del proprio status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563 l. 266/2005, e del relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 243/2006, il cui art. 2 comma 2 ha precisato la retroattività della nuova disciplina per eventi dal 01.01.1961.
Con nota del 21.02.2020, però, l'Amministrazione competente ha dichiarato improcedibile la domanda per la decorrenza della prescrizione decennale del diritto ex art. 2946 c.c. in combinato
4 disposto con gli artt. 2934 e 2935 c.c., con riferimento all'entrata in vigore delle leggi 20.10.1990 n.
302, 23.12.2000 n. 388 e 23.12.2005 n. 266., ragione per la quale il ricorrente ha adito il Tribunale de quo.
Il MINISTERO si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e, in subordine, la detrazione dalle somme da corrispondere di quanto già percepito o percipiendo dal sig. a titolo di Pt_1
provvidenza pubblica e/o indennizzo e/o risarcimento del danno.
Ciò in ragione del fatto che:
- l'evento lesivo sarebbe avvenuto in data 10.7.1993, mentre l'invocata legge n. 266/2005 è entrata in vigore il 1.01.2006 ed il suo regolamento attuativo - il dpr n. 243/2006 - il 23.08.2006, dunque, la domanda del ricorrente presentata a distanza di oltre 12 anni da questo secondo atto normativo sarebbe tardiva e prescritta, in quanto il diritto sotteso, non rientrerebbe tra quelli indisponibili e/o imprescrittibili;
- è escluso che la posizione giuridica della vittima del dovere possa essere inquadrata nel concetto di “status”.
- in ogni caso, relativamente ai benefici economici concessi ai soggetti riconosciuti vittime del dovere, si applicano i termini di prescrizione decennali delle prestazioni assistenziali;
- nel merito, non sussisterebbe comunque il nesso di causalità tra l'evento descritto e le lesioni lamentate dal ricorrente, stante la mancata acquisizione, per intervenuta prescrizione, al fascicolo del procedimento amministrativo degli atti necessari a riscontrare le dichiarazioni del ricorrente;
- il sinistro, infatti, sarebbe collegato soltanto in via occasionale all'attività di servizio, non rappresentando in alcun modo la concretizzazione del rischio attinente ad operazioni di polizia;
- l'eventuale percentuale di IC riconosciuta al ricorrente dovrebbe essere fondata solo sui danni strettamente dipendenti dal sinistro;
- dalle eventuali somme riconosciute dovrebbero essere detratti gli importi già percepiti per le medesime lesioni a titolo di provvidenza pubblica, indennizzo e/o risarcimento danni.
La causa è stata istruita documentalmente.
5 E' stata quindi licenziata CTU medico – legale per la quale il C.T.U. ha depositato la relazione in data
22.4.2024, alla quale ha fatto seguito richiesta di chiarimenti alla quale, ancora, il C.T.U. ha risposto con relazione depositata i data 11.12.2024.
La vertenza è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti all'odierna udienza e viene, quindi, in decisione.
Il ricorso è fondato, nei termini di cui infra.
1. Innanzitutto, “appare utile”, secondo una precedente decisione della Sezione (n. 491/2024, del 17.06.2024), in relazione a fattispecie analoga, cui si intende aderire: “una breve premessa, tratta dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte, in merito alla disciplina normativa concernente le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere.
“Variegata ed eterogenea” è stata la normativa che, nel tempo, <<… ha interessato una particolare categoria di persone (vittime del dovere, del terrorismo, della criminalità organizzata) e le problematiche relative alla determinazione dei ristori legislativamente previsti.
Va ricordato che l'istituzione, per le famiglie di 'vittime del dovere', di una speciale elargizione ha radici antiche ed infatti risale al R.D.L. 13 maggio 1921, n. 261, come modificato dalla l. 22 gennaio
1942, n. 181, che istituiva un fondo nel bilancio del «per elargizioni [...] alle Controparte_1
famiglie dei funzionari di P.S., ufficiali della Regia guardia e Reale carabinieri, agenti investigativi,
Regie guardie e Reali carabinieri vittime del dovere».
Nel tempo, questa disciplina, ispirata ai principi costituzionali di solidarietà e uguaglianza, ha subìto numerose integrazioni e modifiche, tutte volte progressivamente a dilatare le categorie di beneficiari, ad ampliare e diversificare i benefici, ad agevolare le condizioni per la loro concessione, ad adeguarne la misura.
Così, con la l. 22 febbraio 1968, n. 101 si è avuto un primo incremento dell'elargizione speciale già prevista nella misura unica di lire 2.000.000.
Egualmente è accaduto con riferimento all'aspetto pensionistico, in relazione al quale è stata emanata la l. 17 ottobre 1967, n. 974, che ha previsto (art. 1) l'attribuzione di una pensione privilegiata ordinaria - nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra - «ai congiunti dei militari caduti vittime di azioni terroristiche o criminose o deceduti in
6 conseguenza delle ferite o lesioni riportate in dette azioni, nonché ai congiunti dei militari caduti per causa di servizio o deceduti per infermità contratta o aggravata per causa di servizio». L'estensione alle famiglie dei militari delle Forze armate delle disposizioni previste a favore delle famiglie degli appartenenti alle Forze di polizia caduti vittime del dovere è stata, poi, disposta dalla l. 15 dicembre
1967, n. 1261 (abrogata dal codice dell'ordinamento militare, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, che tuttavia ha mantenuto ferma - all'art. 1904 - siffatta equiparazione prevedendo che: «Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni:
a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n.
407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207»).
In questo quadro normativo complesso si colloca la l. 27 ottobre 1973, n. 629, con la quale i due profili - della elargizione speciale (elevata a lire 10.000.000) e della pensione -sono stati riannodati in un unico provvedimento, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di polizia. In tale legge si è specificato che la categoria 'vittime del dovere' comprende anche coloro che in attività di servizio siano caduti «per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico» (art. 1, comma 1…).
L'indicata elargizione speciale è stata successivamente integrata nella misura con la l. 28 novembre
1975, n. 624 (lire 50.000.000) ed ancora con la l. 13 agosto 1980, n. 466 (lire 100 milioni), che ne ha altresì previsto il riconoscimento in favore delle «famiglie dei vigili del fuoco e dei militari delle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, vittime del dovere», specificando (art. 1, che ha aggiunto un comma all'art. 3 della I. n. 629/1973, a sua volta richiamante l'art. 1 delle medesima legge) che per 'vittime del dovere' si intendono la vedova e gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del
Corpo degli agenti di custodia, del Corpo forestale dello Stato, nonché dei funzionari di pubblica sicurezza, compreso il personale del Corpo istituito con la I. 7 dicembre 1959, n. 1083, deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza ad azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico, nonché coloro che siano «deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso».
7 Si evince significativamente dalla relazione al disegno di legge che, poi, ha portato all'emanazione della l. n. 466/1980 che "si intende precisare all'art. 1 con maggiore esattezza e puntualità il significato di vittime del dovere".
L'indicata l. n. 466/1980 ha come particolarità rilevante il fatto che viene riconosciuta una speciale elargizione per invalidità permanente non inferiore all'80 per cento dell'attività lavorativa o tale comunque da importare la cessazione del rapporto d'impiego (ricomprendendo tra i destinatari anche i magistrati ordinari, il personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, art. 3; i vigili urbani, nonché qualsiasi persona che legalmente richiesta presti assistenza ad esponenti della polizia giudiziaria o della pubblica sicurezza, art. 4).
La successiva l. 4 dicembre 1981, n. 720, ha, poi, esteso l'elargizione di cui alla l. n. 466/1980 anche ai cittadini stranieri ed apolidi interessati da attentati contro la personalità dello Stato con il beneficio della retroattività agli avvenimenti più gravi dell'eversione politica.
[…]
"Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata", si intitola la l. 20 ottobre 1990, n. 302 - la quale prevede: una elargizione complessiva ai familiari (o conviventi a carico) dei caduti per atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
una elargizione in percentuale alla invalidità riscontrata, per chi subisca un'invalidità permanente;
in ambedue i casi (a determinate condizioni) la optabilità per un assegno vitalizio;
un'applicabilità di benefici per invalidità di guerra;
il diritto di assunzione dei familiari presso le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici (disposizione quest'ultima, poi, abrogata dalla l. 12 marzo 1999, n. 68; sul punto è, quindi, intervenuto l'art. 1, comma 2, della l. 23 novembre 1998, n. 407, novellatrice della l. n. 302/1990, con cui si è realizzato un progressivo ampliamento della disciplina avente ad oggetto la tutela per le vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata, categorie non più distinguibili e sovrapponibili, prevedendosi altresì un assegno vitalizio per chi subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa). In realtà anche la l. n. 302/1990 (pur dettata formalmente per le sole vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) si è, tuttavia, occupata anche delle vittime del dovere (v. art. 6: «l. Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza (comma sostituito dall'art. 1 della l. 23 novembre 1998, n. 407 e, successivamente, dall'art. 23, l. 23 febbraio
1999, n. 44).
2. Si prescinde dalla domanda, e si procede d'ufficio, nel caso di dipendente pubblico vittima del dovere [...]»).
8 Con ciò si anticipavano i successivi interventi normativi e specialmente quello di cui alla l. 23 dicembre 2000, n. 388, finanziaria 2001, che ha tracciato le linee di un raccordo tra i due 'cespiti' normativi (la l. n. 466/1980 e la l. n. 302/1990), con la previsione (art. 82) che ha esteso i benefici della l. n. 302/1990 anche alle vittime del dovere di cui all'art. 3 l. n. 466/1980, prevedendo che al personale di cui all'art. 3 della l. n. 466/1980 «ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze», si applicano le disposizioni della più recente l. n. 302/1990. E' quest'ultima legge, dunque, che diventa il 'baricentro' dei principali aggiornamenti normativi successivi.
[…]
È quindi stata emanata la l. 3 agosto 2004, n. 206 ("Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice") che ha certamente il merito di aver sistematizzato le provvidenze, ampliato la stessa nozione vittime di terrorismo e introdotto nuove misure ristoratrici
(legandole in alcuni casi a percentuali di invalidità permanente), previsto benefici previdenziali e fiscali (…) restando comunque calibrata sulle 'vittime del terrorismo e delle stragi' (si vedano, quanto alle misure introdotte, le previsioni degli artt. 2, comma 1; 3, commi 1 e 1 bis;
4, commi 1, 2 e 2-bis;
5, commi 3 e 4; 7; 9; 19; si veda, poi, la l. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha riconosciuto, a decorrere dall'1/1/2014, un 'assegno vitalizio' ed uno 'speciale assegno vitalizio', in favore della moglie e dei figli delle vittime del terrorismo con almeno il 50% di invalidità…).
[…]
A riportare ad unum i due versanti di normazione è stata ancora una legge finanziaria: ed infatti la l. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 562, ha autorizzato la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006 al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere”, stabilendo, al comma 563, che “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della l. 466/1980,
è in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni dell'istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità” Con tale legge, dunque, si è recuperata l'equiparazione tra le diverse tipologie di vittime di
9 cui all'art. 82 della finanziaria del 2001. Si è, poi, rimessa (comma 565) ad un adottando regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze.
È così intervenuto il d.P.R. n. 243/2006, appunto recante il regolamento concernente la corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Esso disciplina la procedura per la richiesta dell'interessato, il suo vaglio da parte delle amministrazioni competenti, la predisposizione da parte del Ministero dell'interno dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni.
[…]
Successivamente, e dopo che già il d.P.R. n. 243/2006 aveva esteso, dal 2006, l'assegno vitalizio ex art. 2 l. n. 407/1998 alle vittime del dovere, è ancora proseguito l'iter di ampliamento progressivo dei benefici;
e così, con decorrenza dal 10 gennaio 2008, è stato esteso alle vittime del dovere e a quelle della criminalità organizzata (art. 2, comma 105, della I. 24 dicembre 2007, n. 244) anche lo speciale assegno vitalizio previsto dall'art. 5,comma 3, della L. n. 206/2007 e la speciale elargizione prevista dall'art. 1 della L. n. 302/1990>> (Cass. SS.UU. n. 6217/2022)”.
2. Sulla base delle indicate premesse, può ora affrontarsi, innanzitutto, il tema della prescrizione dei diritti.
La Suprema Corte ha di recente affermato che <<[l]a condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale
"status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge>>.
Ciò - ad avviso dei Giudici di legittimità - deriva dalla presa d'atto di un progressivo declino della nozione tradizionale di “status” […] Secondo la Corte, della descritta evoluzione, <<… è stata testimone la stessa giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Essa, infatti, ha per un verso (e correttamente) negato la qualificazione di status all'insieme di pretese, immunità, facoltà e poteri che caratterizzano la situazione giuridica del singolo all'interno di un dato rapporto contrattuale, riconoscendo che in tali ambiti la nozione non ha valore tecnico-giuridico (così ad es. già Cass. n.
4732 del 1976, a proposito del c.d. status di lavoratore subordinato), ma al contempo - superando la più restrittiva concezione di Cass. n. 3727 del 1986, cit. - ha affermato che, […], deve ormai
10 accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così
Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione); ed è nella medesima ottica che si è ritenuto che il principio generale della previa proposizione della domanda amministrativa, quale condizione per l'accesso ad una data prestazione previdenziale o assistenziale, costituisca testimonianza della "evoluzione che le politiche sociali hanno impresso all'antica nozione di status civitatis" (così Cass. n. 5318 del 2016, in motivazione) e si è logicamente giustificato, riconducendolo alla nozione di status di "pensionato", il principio di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Cost., limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettabilità a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica di durata (così già Cass. n.
2243 del 1988; più recentemente, Cass. S.U. n. 10955 del 2002).
D'altra parte, riconoscere che, ogni qualvolta il legislatore individua una particolare categoria di soggetti come destinataria di prestazioni pubbliche con finalità di protezione e perequazione sociale costituzionalmente garantite, la situazione giuridica dei beneficiari può e deve essere ricostruita in termini di status, non equivale di per sé a privare il legislatore stesso della possibilità di differenziare il relativo trattamento giuridico (nei limiti, s'intende, in cui tale differenziazione non debordi nell'irrazionalità manifesta), ma vale piuttosto a individuare un canone ermeneutico alla cui stregua ricostruire la disciplina applicabile alla fattispecie: a cominciare appunto dall'indisponibilità o meno delle situazioni giuridiche che ne formano oggetto e alla consequenziale applicazione del principio secondo cui tra i diritti indisponibili, che ai sensi dell'art. 2934, comma 2°, c.c., non sono soggetti a prescrizione, vanno ricompresi i cosiddetti iura status, cioè
i diritti relativi allo stato e alla capacità delle persone (così già Cass. n. 2386 del 1962, seguita da innumerevoli successive conformi). È alla stregua di tali coordinate che va dunque affrontata la questione se la categoria di "vittima del dovere" tipizzata dall'art. 1, commi 563-564, L. n. 266/2005, costituisca uno status e sia come tale imprescrittibile, salva la prescrizione dei ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. […] E se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico
11 servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006.
Vale la pena di rimarcare che, nel sistema così delineato, la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis, ha valenza, come dianzi s'è visto, di diritto di libertà costituzionalmente garantito: e sotto tale profilo, anzi, va senz'altro corretta la sentenza impugnata nella parte in cui ha tratto dalla previsione regolamentare testé cit. argomenti per suffragare la conclusione circa l'imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell'amministrazione di attribuirla d'ufficio. Resta per contro ferma la conclusione dei giudici di merito secondo cui l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come nella specie il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, l. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004, i quali - unitamente al diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex art. 6 e 9, l. n. 206/2004 - sono stati riconosciuti nel caso di specie all'odierno controricorrente nei limiti prescrizionali>>.
Ebbene, non v'è motivo per giungere a differenti conclusioni nel caso di specie (peraltro, pedissequamente confermate da numerose successive sentenze della Cassazione), da ciò consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere, che tuttavia non si estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto.
Con riguardo ai benefici economici, trova dunque applicazione - come da pacifica giurisprudenza - l'ordinaria prescrizione decennale, dopo la stabilizzazione dei postumi del
28.01.1994 (come accertata dal C.TU. nel presente giudizio) e/o comunque dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005 avvenuta in data 1.01.2006, ovvero dall'entrata in vigore del suo regolamento attuativo (d.P.R. n. 243/2006) del 23.08.2006 che ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere.
12 Essa, a fronte delle prestazioni periodiche (o comunque “permanenti”, nel tempo) concerne i singoli ratei, <periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un pubblica durata>>
(v. supra).
3. I benefici richiesti dal ricorrente discendono dal propedeutico riconoscimento dello “status” di vittima del dovere di cui si è detto.
Il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto di aver riportato rilevanti danni biologici a seguito di un intervento di contrasto alla criminalità e di rientrare, per tale ragione, nella previsione di cui all'art. 1, comma 563, L. 266/2005.
Nel caso di specie, ricorrono, effettivamente, i requisiti per il riconoscimento di detto status (alla luce della relativa nozione, di cui supra) e in tal senso il Tribunale deve pronunciarsi.
Infatti, ai sensi dell'art. 1, co. 563, della legge n. 266/2005: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Al riguardo va rilevato che per la Suprema Corte (cfr. Cass. 6214/2022) “il tratto differenziale delle due previsioni sta nel fatto che mentre l'una (il comma 563) elenca una serie di attività, ritenute dalla legge pericolose, che possono automaticamente condurre all'attribuzione dei benefici quali vittime del dovere, qualora, nel loro espletamento, siano conseguiti eventi lesivi - non richiedendosi la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali (Cass., sez. un., nr. 10791 del 2017) - l'altra (il comma 564) individua quelle «attività che pericolose lo (siano) o
13 lo (siano) diventate per circostanze eccezionali» (Cass., sez. un. nr. 12862 del 2020)” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 17436 del 2022 conforme Sez. L, Sentenza n. 11012 del 2022). Sempre la S.C. con ulteriori pronunce ha chiarito (Cass. nn. 24592, 9322 del 2018; Cass., Sez. U., n. 15484 del 2017) che, con riferimento al su indicato comma 563, le definizioni di ordine pubblico e tutela della pubblica incolumità agli effetti delle provvidenze previste per le vittime del dovere, risultano acquisite e consolidate nella giurisprudenza di questa Corte che ha già rimarcato che il richiamato comma 563,
a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o tutela della pubblica incolumità (Cass. n. 16571 del 2020). Nella previsione di cui all'art.1 comma
563 va dunque fatta rientrare anche l'ipotesi di invalidità subita a seguito di un sinistro stradale occorso durante l'attività di servizio volta al contrasto di ogni tipo di criminalità.” (le sottolineature sono della scrivente, ndr).
Nel caso in esame, i fatti così come descritti dal ricorrente, risultano provati dalle varie relazioni di servizio elaborate dai colleghi del ricorrente, anch'essi presenti in loco il giorno del sinistro e depositate unitamente al ricorso (docc. da 2 a 6).
Inoltre, l'evento che ha importato il cagionarsi dei danni in capo al on può che qualificarsi Pt_1
come un atto di contrasto alla criminalità, visto che si tratta di un incidente avvenuto durante l'inseguimento di un'automobile che non solo non si era fermata all'ALT intimato, ma che aveva altresì tentato di investire gli agenti che avevano provato a fermarla.
Pertanto, può essere riconosciuto in capo al ricorrente lo status di vittima del dovere, in quanto rientrante nella previsione di cui all'art. 1, comma 563, l. 266/2005, lettera a).
È stata, dunque, licenziata CTU medico-legale di cui è stato incaricato il prof. , anche al fine Per_1
di poter effettuare una corretta quantificazione dei postumi permanenti reliquati.
Il CTU in merito alla quantificazione dei postumi occorsi in capo al ricorrente ha rilevato che: “La valutazione complessiva (di seguito IC) di cui all'articolo 6 della Legge 3 agosto 2004, n° 206 sarà data dalla somma delle percentuali di danno biologico, del danno morale e del valore risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale di danno biologico secondo la formula IC=DB+DM+ (IP-DB). Al fine di giungere a rispondere al quesito si può pertanto così concludere. Vero
è che i fatti descritti come avvenuti in servizio hanno avuto efficienza causale sul prodursi del quadro clinico attuale. A tale fine si segnala il riconoscimento di tabella B , di cui al D.P.R. 834 / 1981. Vero è che il quadro
14 clinico attuale configuri un quadro invalidante che secondo i criteri ex DPR 181/2009 può essere valutato come di seguito esposto. Si ritiene che nella fattispecie il Danno biologico (DB) sia costituito da 2 voci di danno,
l'una agli arti inferiori e l'altra al massiccio facciale • Riguardo agli arti inferiori, tenuto conto della bilateralità della lesione, si ritiene il danno biologico possa configurarsi pari al 10 %, con riferimento analogico alla voce tabellare 292 di cui al DM del luglio 2000, che prevede sino all'8% per fratture biossee della gamba con disturbi di circolo, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale . • Per quanto riguarda il danno fratturativo faciale ricordiamo che le fratture del condilo mandibolare, con alterazioni funzionali minori non debbono superare il 4% che qui si ritiene di ammettere nella sua misura massima, visto che vi è coesistente interessamenti di altre ossa facciali. Dal che, applicando la scalare sulle 2 percentuali si ritiene che il 13% sia la misura adeguata per le patologie citate in ambito DBDal che deriva che il danno vada valutato nel suo complesso, per cui si ritiene che certamente non possa superare il 12% che avrebbe presupposto con un'anchilosi di una caviglia, un danno certamente, come detto, tale da essere maggiormente impattante e tale da non rendere il paziente neppure idoneo al servizio incondizionato ed al contempo sia maggiore del massimo dell'8% previsto per un solo arto, seppure in presenza di disturbi di circolo, qui non presenti, seppure questo dato sia compensabile con il fatto che siano stati apposti mezzi di sintesi. Trattandosi di un danno agli arti inferiori ed al volto che però non ha impattato in modo significativo sull'attività lavorativa del paziente, che è stata svolta sino ad oggi e senza che, per ben 25 anni, risultino accertamenti specifici o prove di impatto significativo sulla vita extralavorativa (peraltro in un lavoro che prevede turni ed efficienza fisica adeguata, oltre che equilibrio psicofisico), si ritiene che ammettere un significativo danno morale non sia cosa semplice ma si ritiene di ammetterlo in misura non superiore ad ¼ sul globale riconosciuto e pari quindi al 3 % . Riguardo alla invalidità permanente, con riferimento alle tabelle di cui alla GU del 92, non si trovano voci attinenti e si potrebbe fare riferimento, sempre analogico, per gli arti inferiori, alla voce perdita dei 2 alluci che vale sino al 15%, ricordando che qui però il danno è, e di molto, minore e per le fratture faciali si ricorda come la tabella preveda la lussazione abitale all'articolazione temporo-mandibolare una fascia che parte dal 11% a salire e per cheiloschisi (cosiddetto labbro leporino) svalutazione sino al 10%, dal che ne deriva che si ritiene che il danno facciale possa identificarsi in una misura non superiore alla metà rispetto alla suddette percentuali, che certamente rappresenterebbero un danno molto maggiore e quindi ammettere, con riferimento alle tabelle di cui alla GU del 92, postumi, per i 2 danni (agli arti interiori e facciale), pari al 18% complessivo appare congruo. Dal che, applicando la formula summenzionata, si giunge a calcolare la invalidità complessiva che è : IC = DB 13%+DM 3%+ (IP 18%-DB 13%)= 21 %”.
Ha, quindi, concluso così: “Esaminati gli atti e la documentazione medica, visitato il ricorrente, si può rilevare come, nel caso del Sig. , sussista nesso causale fra la patologia che lo affligge e gli eventi Parte_1
riconducibile al servizio svolto, sopra descritti e comunque desumibili in atti. Tenuto conto delle documentate sofferenze e della patologia descritta l'invalidità, secondo i criteri ex DPR 181 / 2009, può essere quantificata nella misura del 21% (ventuno per cento)”.
15 E' stata, poi, disposta un'integrazione alla CTU su sollecitazione dell'avvocato di parte ricorrente, il quale ha lamentato la mancata considerazione da parte del C.T.U. delle problematiche neurologiche accertate all'attualità in capo al asseritamente ricollegabili al trauma facciale dallo stesso Pt_1
subito in occasione dell'intervento per il contrasto alla criminalità per il quale è causa.
Nella seconda relazione, coadiuvato dalla dott.ssa , già Dirigente Persona_2
Galliera oggi libero professionista - il dott. Profumo ha, ulteriormente, CP_3 CP_4
approfondito l'esame delle problematiche neurologiche asseritamente esistenti in capo al ricorrente e la loro riconducibilità all'evento lesivo del 1993.
La dott.ssa ha rilevato che “L'unico accertamento neurologico eseguito nel periodo successivo Per_2
all'incidente fu un EEG, eseguito presso la Casa di Cura “Villa Montallegro” all'inizio del 1994, che evidenziò alterazioni di grado modesto diffuse e non fu seguito da ulteriori accertamenti specialistici. Il p. rimase in licenza di convalescenza fino al 28.01.1994, data in cui fu giudicato idoneo al servizio, senza limitazioni ascrivibili a patologie neurologiche o psichiatriche. Solo nel 2024, nell'ambito degli accertamenti effettuati per l'attuale procedimento, il pz si è sottoposto a nuovi accertamenti neurologici: -Visita neurologica (Dr.
[...]
presso casa di cura “Villa Montallegro” in data 8/2/2024): “Attualmente persiste sintomatologia Per_3
post-traumatica caratterizzata da emicrania destra, ; parestesie, algie ed ipoestesia all'emifaccia destra, elettivamente localizzate in sede orbito-zigomatica; algie a livello dell'articolazione temporo-mandibolare destra;
[…]La valutazione dei postumi neurologici viene effettuata considerando separatamente le sequele a carico del massiccio facciale e dell'encefalo. Per quanto riguarda il traumatismo fratturativo facciale, queste consistono in una sofferenza parziale del nervo infraorbitario di destra, caratterizzata da ipoestesia superficiale soggettiva con disestesie a carico della cute di parte della guancia, e da saltuari movimenti involontari di tipo mioclonico a livello dell'orbicolare dell'occhio, verosimilmente secondari alla noxa irritativa causata dal disturbo sensitivo. Tali disturbi non sembrano rivestire carattere di particolare gravità, atteso che il p. nel corso degli anni non si è mai rivolto ad alcuno specialista per rivalutazione e/o prescrizione di terapie specifiche e si è limitato a trattarli autonomamente con assunzione di FANS al bisogno. I disturbi sopra riferiti costituiscono parte integrante del trauma facciale e più specificamente della frattura del pavimento orbitario, del quale sono sequela frequente. La quantificazione di tale danno è già stata adeguatamente effettuata nel corso della CTU e non si ritiene pertanto di proporre alcuna modifica. Per quanto riguarda le eventuali sequele a livello dell'encefalo, il p. allega documentazione specialistica recente in cui vengono indicate “emicrania destra, rilievo EEG di modesta encefalopatia temporale dx, anomalie alla TC cranio a destra”. A questo proposito si formulano le seguenti considerazioni. Il trauma cranico in oggetto, sulla base di tutti i dati disponibili, risulta essere stato di modesta entità. Certamente senza perdita di coscienza, come risultante dalla documentazione e anche da quanto affermato dal paziente stesso, e in assenza di qualunque altra sintomatologia riferibile a sofferenza cerebrale (il pz è sempre stato lucido, orientato e non presentava alcuna
16 lacuna mnesica) a tal punto che non è stato disposto nessun accertamento in tal senso, neppure una visita neurologica che pure sarebbe stata agevolmente effettuabile nell'Ospedale di Pietra Ligure, già dotato all'epoca della Divisione di Neurologia. Solo dopo dieci giorni è stata eseguita una TC encefalica, essenzialmente allo scopo di precisare le caratteristiche del traumatismo maxillofaciale in vista dell'intervento chirurgico. L'esame non ha evidenziato alcuna lesione postraumatica encefalica, neppure eventuali focolai contusivi parenchimali che a distanza di giorni, se presenti, sarebbero stati in evoluzione ipodensa, e pertanto più facilmente apprezzabili rispetto alla data del trauma. Anche in seguito il paziente non sembra avere mai presentato disturbi riferibili specificamente al trauma cranico: la sintomatologia dolorosa all'emivolto destro
è secondaria alle fratture facciali, e il fatto che, come spesso avviene, sia parzialmente irradiata all'emicapo non permette certamente di formulare una diagnosi di “emicrania”, patologia di altra natura e con caratteristiche cliniche di altro tipo. Per quanto attiene alle alterazioni EEG, sono disponibili due accertamenti: uno eseguito nel 1994, alcuni mesi dopo il trauma, che evidenziò modeste alterazioni diffuse caratterizzate da brevi e sporadiche sequenze di onde a 4-6 cps, ed uno nel 2024, che evidenziò modeste alterazioni con analoghe caratteristiche, prevalenti in regione temporale destra con saltuaria diffusione. Il primo tracciato presentava alterazioni lievi e del tutto aspecifiche, prive di caratteristiche lesionali o irritative che potessero essere ricondotte al trauma, e difatti non fu seguito da alcun ulteriore approfondimento, ad esempio un controllo TC cerebrale. Il secondo EEG è altrettanto aspecifico, e in ogni caso essendo stato eseguito a 31 anni di distanza dal trauma non può dare nessuna indicazione in merito al quesito posto. Analogamente, la “dubbia dilatazione ventricolare di aspetto cistico” rilevata alla recente TC non riveste alcun carattere di specificità e non è in ogni caso correlabile al trauma pregresso, non essendo state rilevate all'epoca lesioni cerebrali intraparenchimali che potessero, in fase di retrazione cicatriziale, determinare questo tipo di reperto. Per i motivi sopraindicati non si ritiene che il trauma cranico subito dal sig. il 10/7/1993 abbia Parte_1
determinato apprezzabili sequele neurologiche, salvo quanto relativo alle fratture facciali e già adeguatamente valutato e quantificato in tale ambito”.
Pertanto, il dott. Profumo ha, nuovamente, concluso che: “Si specifica che, al riguardo l'ausiliario nominato per il presente aggiornamento dell'incarico, Dott.ssa che oltre che specialista in Neurologia risulta Per_2
essere anche specialista in Medicina Legale, ha provveduto a sua volta ad un attento esame, sia con visita che con valutazione della documentazione ed ha concluso che “non si ritiene che il trauma cranico subito dal sig. il 10/7/1993 abbia determinato apprezzabili sequele neurologiche, salvo quanto relativo Parte_1
alle fratture facciali e già adeguatamente valutato e quantificato in tale ambito”, con riguardo all'aspetto specifico ha poi scritto che “i disturbi sopra riferiti costituiscono parte integrante del trauma facciale e più specificamente della frattura del pavimento orbitario, del quale sono sequela frequente. La quantificazione di tale danno è già stata adeguatamente effettuata nel corso della CTU e non si ritiene pertanto di proporre alcuna modifica”. Con ciò essa ha confermato che il trauma cranico non ha lasciato esiti e che il trauma facciale ha invece lasciato postumi che, come tali, sono già stati quantificati in modo adeguato con il 4%, già
17 ammesso. Dal che si ribadisce e si conferma che, applicando la scalare sulle 2 percentuali si ritiene che il 13% sia la misura adeguata per le patologie citate in ambito DB. Detto questo si conferma pertanto la valutazione già espressa IC = DB 13%+DM 3%+ (IP 20%-DB 13%)= 23 %”, conclusioni confermate anche a seguito delle ulteriori contestazioni effettuate dal consulente di parte relative alla quantificazione effettuata dal C.T.U.
Il CTU ha, infatti, correttamente, rammentato che “in ambito Medico Legale si devono valutare i postumi, che vengono espressi con la rappresentazione “numerica” delle limitazioni che, a seconda dei diversi ambiti, quantificano il danno nei suoi diversi aspetti., a seconda dell'ambito in cui ci si muove: assicurativo, previdenziale, biologico. Orbene per determinare un postumo ci vuole quindi un danno che abbia riflesso sulla salute o sulla vita quotidiana, lavorativa o extralavorativa di un paziente. Non si vede come un'alterazione
EEG, che negli anni non ha dato segno di sé, che non è stata indagata, che ha consentito di svolgere un'attività lavorativa che prevede un'integrità fisica di un buon livello, come quelle prevista per la categoria a cui appartiene il paziente, possa essere valutata addirittura chiedendo un raddoppio del danno riconosciuto ed ammesso come congruo per la componente facciale dallo stesso neurologo di parte. Ma questo rappresenta solo un aspetto del problema perché il punto determinante è la correlazione di queste alterazioni con l'evento lesivo. Ricordo al Ctp che in Medicina Legale esiste una criteriologia medico legale in tema di nesso causale, che rappresenta un elemento determinante della Dottrina e del procedere medico legale. Al riguardo, fatte salve le affermazioni già svolte, si devono fare alcune precisazioni dal punto di vista dottrinale. […] In particolare, precisiamo che, per giungere a delle conclusioni corrette dottrinalmente, non si può certo aderire ad una disamina acritica del caso e quindi non si può certamente concludere con l'affermazione che il fatto che vi siano alterazioni all'EEG, debba portare all'ammissione delle stesse come correlabili ad un trauma prevalentemente facciale. Non si deve pertanto rispondere in tema di nesso causale semplicemente affermando: “post hoc ergo propter hoc” né facendo ricorso ad un “non si può escludere e pertanto si deve ammettere”, che rappresenta una non risposta ai quesiti posti ed un non corretto procedere in ambito medico legale. Qui, come detto si è cercato di esporre il caso e le sue criticità, partendo dalla sua storia, tenendo conto della criteriologia medico legale in tema di efficienza lesiva, continuità fenomenologica ed esclusione di altre cause, nonché prestando attenzione al criterio clinico e cronologico, per giungere a dare le indicazioni utili per un corretto inquadramento del caso stesso. La disamina fatta anche con dall'ausiliario neurologo ha consentito di dare risposte che hanno confermato la non riconducibilità causale delle alterazioni EEG ai fatti oggetto del presente procedimento. Alla luce di quanto sopra e tenuto conto di quanto già detto, si ritiene pertanto di escludere, nel caso del Sig. un rapporto causale dimostrabile tra le alterazioni Pt_1 elettroencefalografiche ed il trauma oggetto del procedimento, nonchè un riflesso delle stesse sulla validità del paziente”.
Le conclusioni del CTU, pur contestate dalla parte ricorrente, in ordine alla quantificazione complessiva del danno, meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e
18 sulla corretta applicazione della normativa di riferimento, nonché sorrette da coerente ed esauriente motivazione, così come nello stesso modo sono state confutate le osservazioni del C.T.P. del ricorrente.
Pertanto, la CTU deve essere pienamente condivisa e deve intendersi qui integralmente richiamata.
Conclusivamente, allora, deve riconoscersi al ricorrente lo status di vittima del dovere, cui conseguono, a fronte di una IC del 23% determinata dal C.T.U., i diritti:
- alla corresponsione della speciale elargizione di euro 2.000,00 per punto percentuale ex art. 5 comma 1 l. 206/2004, commisurata alla detta percentuale, scomputata delle somme già erogate per il medesimo sinistro dalla Compagnia assicurativa come da doc. 10 di cui al ricorso e nei CP_5
limiti della prescrizione;
- all'assistenza psicologica a carico dello Stato, ex art. 6 co. 2 l. n. 206/2004, estesa alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C, n. 2;
- all'esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C, ex art. 1 l. 19 luglio 2000, n. 203, attribuito alle vittime del terrorismo dall'art. 9 l. 206/2004 ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106
l. 244/07;
-all'esenzione ticket, prevista dall'art. 15 l. 302/90, esteso alle vittime del dovere dal Decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 - Art. 4.
Nella specie, tuttavia, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dal e ferma CP_1
l'imprescrittibilità dello status, deve ritenersi prescritto il diritto alla speciale elargizione, poiché la domanda amministrativa datata 5.11.2018 e trasmessa a mezzo pec in data 3.12.2018 (avente efficacia interruttiva della prescrizione), è intervenuta oltre dieci anni dopo la stabilizzazione dei postumi del 28.01.1994 e/o comunque dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005, avvenuta in data 1.01.2006, ovvero dall'entrata in vigore del suo regolamento attuativo (d.P.R. n.
243/2006) del 23.08.2006.
Per questa stessa ragione, non si rende necessaria alcuna operazione di scomputo delle somme che il ricorrente ha già percepito in relazione all'incidente per cui è causa, oggetto di altra eccezione del
MINISTERO.
19 Debbono riconoscersi, invece, ma entro il limite prescrizionale dei dieci anni anteriori alla presentazione della domanda amministrativa, i diritti all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dal pagamento dei medicinali fascia C e all'esenzione dal ticket.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate e della contenuta attività processuale), a beneficio del ricorrente, con distrazione a favore del suo difensore, antistatario.
Anche le spese della CTU debbono essere poste definitivamente a carico del , in base alla CP_1
soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 176/2023 R.G., promossa da contro il , respinta ogni diversa deduzione, eccezione e Parte_1 Controparte_1
conclusione, così provvede:
- dichiara il vittima del dovere all'origine di un'invalidità complessiva del ventitré per Parte_1
cento (23%);
- dichiara, quindi, tenuto e pertanto condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
, al riconoscimento in favore del ricorrente, entro il limite prescrizionale dei dieci anni CP_6
anteriori alla presentazione (in data 3.12.2018) della domanda amministrativa:
• del suo diritto ai benefici dell'assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6 comma 2 l. 206/2004 estesa alle vittime del dovere dal d.p.r. 243/06, art. 4 comma 1 lett. C,
n. 2),
• dell'esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C (artt.
1 l. 203/2000 e 9 l. 26/2004 ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 comma 106 l. 244/07),
• dell'esenzione dal ticket (art. 15 l. 302/90 esteso alle vittime del dovere dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
2006, n. 243 - Art. 4);
- dichiara prescritto il diritto del ricorrente alla corresponsione della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 l. 206/2004;
20 - condanna, altresì, il , in persona del Ministro pro tempore, a rifondere Controparte_1
al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.500,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Andrea
BAVA;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Genova, 16 aprile 2025 il giudice
Giovanna Golinelli
21