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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/09/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1862/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) nata a [...] il [...] anche Parte_1 C.F._1 nell'interesse della figlia (C.F. nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2 TR, entrambe residenti in [...] Maggio 1915 n. 126 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Corso (C.F. ) del Foro di TR e domiciliate in Via Grazioli n. C.F._3 75 - 38122 TR, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] Maggio 1915 n. 126, domiciliato in 38121 TR – Via A. Pranzelores n. 87 presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Visentin (C.F. ) del Foro di TR, che C.F._5 lo rappresenta e difende giusta delega ex art 83 cpc rilasciata su documento analogico separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN PUNTO: inadempimento dell'obbligo di trasferimento di immobile. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE accertare l'impegno assunto dal sig. di trasferire l'immobile alla figlia Controparte_1 Parte_3 sito in via 24 Maggio 1915 n. 126 – 38089 Storo (TN), e conseguentemente dichiarare tenuto il sig.
a trasferire l'immobile a favore della figlia e, per l'effetto, disporre il Controparte_1 Parte_3 trasferimento della proprietà immobiliare tavolarmente identificata in c.c. Lodrone, P.T. 490 II, P.ED. 87/3 p.m. 1, a favore della minorenne nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
ordinando l'intavolazione dell'emananda sentenza;
con vittoria di spese, C.F._2 compensi, rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Nel merito: in via principale: rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
pagina 1 di 4 In via subordinata disporsi il trasferimento dell'immobile alla figlia. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre il 15% spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 23.07.2022, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo “accertare l'impegno assunto dal sig. di trasferire Controparte_1 Controparte_1 l'immobile alla figlia sito in via 24 maggio 1915 n. 126 – 38089 Storo (TN), e Parte_3 conseguentemente dichiarare tenuto il sig. a trasferire l'immobile a favore della figlia Controparte_1 e, per l'effetto, disporre il trasferimento della proprietà immobiliare tavolarmente Parte_3 identificata in c.c. LODRONE, P.T. 49011, P. ED. 87/3, P.M. 1, a favore della minorenne Pt_3 nata a [...] il [...], C.F. ordinando
[...] CodiceFiscale_6 l'intavolazione dell'emananda sentenza”; spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che nel 2011 e Parte_1
instauravano una convivenza more uxorio ed andavano a risiedere nell'abitazione di Controparte_1 proprietà del sito in Storo (TN) – via 24 Maggio 1915 n. 126; 2) che in data 21.05.2012 dalla CP_1 loro unione nasceva la figlia 3) che dall'aprile / maggio 2021 la convivenza tra i due Parte_3 entrava in crisi, avendo appreso la del ripetuto comportamento fedifrago posto in essere dal Pt_1 compagno;
4) che a seguito dei ripetuti litigi nel luglio 2021 il lasciava l'abitazione familiare CP_1 per trasferirsi presso l'abitazione della madre, tale TI IA;
5) che la che a causa del Pt_1 tradimento e della conseguente improvvisa cessazione della convivenza more uxorio era caduta in uno stato di grave malessere psicofisico sottoponendosi a cure mediche, proponeva ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. avanti il Tribunale di TR al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore;
6) che all'esito del giudizio (n. 5642/2021 R.G.) il Tribunale di TR con provvedimento in data 09.02.2022 disponeva, quanto al mantenimento economico, che il corrispondesse alla un assegno mensile di € 1.700,00 per il mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
7) che, tuttavia, a far data dal provvedimento Pt_3 anzidetto il non provvedeva a versare quanto dovuto, costringendo la a sostenere tutte CP_1 Pt_1 le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia;
8) che con missiva dd. 03.04.2022 il lamentava la difficoltà di corrispondere l'intera somma stabilita, impegnandosi, in luogo CP_1 all'adempimento mensile, a trasferire una tantum la proprietà dell'abitazione familiare alla figlia minore;
9) che nonostante le ripetute richieste in tal senso, il disattendeva l'impegno assunto, CP_1 omettendo altresì di versare l'assegno mesile;
10) che la stante l'inadempimento del Pt_1 CP_1 intendeva ottenere dal Tribunale una pronuncia con la quale venisse disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile de quo in favore della figlia minorenne Parte_3 Costituitosi con comparsa dd. 30.11.2022 il convenuto , nel contestare la fondatezza Controparte_1 delle domande attoree in difetto del relativo presupposto, giacchè lo stesso aveva sempre provveduto a corrispondere l'assegno di mantenimento, chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 03.05.2023, venivano assunti l'interrogatorio formale del convenuto ed un teste di parte convenuta all'udienza dd. 20.07.2023, all'esito della quale le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 19.04.2024 i procuratori delle parti chiedevano rinvio, previa revoca dell'ordinanza con ci il G.I. aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni, “richiedendo congiuntamente concedersi termine per il deposito di documenti atti al trasferimento immobiliare”.
pagina 2 di 4 All'udienza dd. 10.07.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 14.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero all'udienza dd. 20.07.2023 il convenuto , in sede di interrogatorio formale, ha Controparte_1 ammesso le circostanze di cui ai capitoli di prova formulati dall'attrice con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 09.03.2023, ovvero: A) che sino ad aprile / maggio 2021 lo stesso intratteneva una relazione more uxorio con B) che nell'aprile / maggio 2021 la relazione more uxorio con la Parte_1 era entrata in crisi, in conseguenza dei comportamenti fedifraghi del C) che a seguito CP_2 CP_1 della crisi della relazione il si trasferiva a vivere presso la madre;
D) che a seguito del decreto CP_1 del Tribunale di TR dd. 09.02.2022 aveva omesso di versare alla il contributo al Pt_1 mantenimento della figlia minore spiegando che “Non ho più pagato i 1700 perché non Pt_3 riuscivo più, anche a causa delle spese personali che avevo da affrontare, a pagare predetto importo. Preciso che ho dovuto affrontare delle spese all'epoca del mio trasferimento”; E) che non aveva ancora effettuato il trasferimento immobiliare in quanto “La mia volontà è infatti quella di trasferire il predetto immobile (immobile dove attualmente vivono mia figlia e la mia ex compagna) a mia figlia con Pt_3 la gestione dello stesso, sino al raggiungimento della maggiore età di mia figlia, da parte della sig.ra
. Pt_1 Alla medesima udienza il teste di parte convenuta gestore dell'Hotel Splendid in Testimone_1 Madonna di Campiglio, ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di parte convenuta dd. 07.03.2023, ovvero: A) che il era stato assunto in qualità di dipendente CP_1 presso detta struttura alberghiera;
B) che sino al maggio 2021 il aveva intrattenuto una CP_1 convivenza more uxorio con , anch'essa dipendente della struttura alberghiera;
C) che Parte_1 per quanto appreso dai dipendenti dell'hotel, nel luglio 2021 il lasciava l'abitazione familiare CP_1 di Storo a seguito della crisi della relazione con la D) che per quanto riferitogli dallo stesso Pt_1 convento, questi, alla fine della relazione con la si trasferiva presso l'abitazione della propria Pt_1 madre, tale TI IA. Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della missiva dd. 03.04.2022 (v. doc. 2) parte attrice) – con cui il si impegnava, stante l'inadempimento dello stesso all'obbligo di CP_1 concorrere al mantenimento della figlia minore di cui al decreto del Tribunale di TR dd. Pt_3 09.02.2022 (v. doc. 1) parte attrice) -, in luogo dell'adempimento mensile, a trasferire una tantum la proprietà dell'abitazione familiare a detta figlia – nonché delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, all'udienza dd. 20.07.2023, ove ribadiva che “la mia volontà è infatti quella di trasferire il predetto bene (immobile dove attualmente vivevano mia figlia e la mia ex compagna) a mia figlia con la gestione dello stesso, sino al raggiungimento Pt_3 della maggiore età di mia figlia, da parte della sig. ra , la domanda attorea si appalesa Pt_1 pienamente fondata. A ciò si aggiunga che la stessa non risulta contestata, laddove si consideri che in sede di comparsa conclusionale dd. 11.07.2025 e quindi di memoria di replica dd. 01.09.2025 parte convenuta, nel prendere atto della dichiarazione confessoria volta al trasferimento dell'immobile de quo alla figlia e dell'evidente mutata volontà del ha rinunciato al rigetto della domanda attorea, chiedendo CP_1
“volersi disporre il trasferimento immobiliare a favore di per il quale sono già in atti i Parte_3 documenti volti al trasferimento immobiliare”, e non opponendosi “alla richiesta avanzata dalla sig.ra pagina 3 di 4 al Giudice Tutelare in ordine all'autorizzazione necessaria per il trasferimento immobiliare a Pt_1 favore della figlia minorenne”. Si noti, infine, che con nota di deposito dd. 08.07.2024 l'attrice ha prodotto, in relazione all'immobile per cui è causa, atto di compravendita, concessioni edilizie, attestato prestazione energetica, decreto e visura tavolare e visura catastale, da cui si evince che detto immobile non è gravato da ipoteche o iscrizioni pregiudiziali, di talchè nulla osta al trasferimento dello stesso in favore della minorenne. Ai soli fini di completezza si sottolinea che risulta pendente (n. 3237/2025 R.G.) avanti il Giudice Tutelare del Tribunale di TR procedimento di volontaria giurisdizione volto ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento immobiliare in favore della minore Parte_3
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, avendo il convenuto aderito alla domanda attorea solo nel corso del giudizio e, segnatamente, in sede di comparsa conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di TR così provvede:
-accertato che l'impegno assunto da di trasferire la proprietà dell'immobile sito in Controparte_1 Storo (TN) – via 24 Maggio 1915 n. 126, tavolarmente identificato in c.c. Lodrone, P.T. 490 II, P. ED. 87/3, P.M. 1, in favore della figlia minore risulta dallo stesso disatteso, dispone il Parte_3 trasferimento della proprietà di detto immobile, come sopra tavolarmente identificato, in favore della minore n. IO di TR (TN) il 21.05.2012 (C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_6 ordinando l'intavolazione della presente sentenza;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 8.486,00, di cui € 7.700,00 per compensi professionali (€ 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 3.000,00 per fase istruttoria ed € 2.200,00 per fase decisionale) ed € 786,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. TR, 16.09.2025 Dott. M. Morandini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile promossa DA (C.F. ) nata a [...] il [...] anche Parte_1 C.F._1 nell'interesse della figlia (C.F. nata il [...] a [...] Parte_2 C.F._2 TR, entrambe residenti in [...] Maggio 1915 n. 126 rappresentate e difese dall'avv. Paolo Corso (C.F. ) del Foro di TR e domiciliate in Via Grazioli n. C.F._3 75 - 38122 TR, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE CONTRO
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in [...] Maggio 1915 n. 126, domiciliato in 38121 TR – Via A. Pranzelores n. 87 presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Visentin (C.F. ) del Foro di TR, che C.F._5 lo rappresenta e difende giusta delega ex art 83 cpc rilasciata su documento analogico separato e congiunto alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO IN PUNTO: inadempimento dell'obbligo di trasferimento di immobile. CONCLUSIONI DELL'ATTRICE accertare l'impegno assunto dal sig. di trasferire l'immobile alla figlia Controparte_1 Parte_3 sito in via 24 Maggio 1915 n. 126 – 38089 Storo (TN), e conseguentemente dichiarare tenuto il sig.
a trasferire l'immobile a favore della figlia e, per l'effetto, disporre il Controparte_1 Parte_3 trasferimento della proprietà immobiliare tavolarmente identificata in c.c. Lodrone, P.T. 490 II, P.ED. 87/3 p.m. 1, a favore della minorenne nata a [...] il [...], C.F. Parte_3
ordinando l'intavolazione dell'emananda sentenza;
con vittoria di spese, C.F._2 compensi, rimborso forfettario, IVA e C.P.A. come per legge. CONCLUSIONI DEL CONVENUTO Nel merito: in via principale: rigettare le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa.
pagina 1 di 4 In via subordinata disporsi il trasferimento dell'immobile alla figlia. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre il 15% spese generali, IVA e C.P.A. come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione datato 23.07.2022, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo “accertare l'impegno assunto dal sig. di trasferire Controparte_1 Controparte_1 l'immobile alla figlia sito in via 24 maggio 1915 n. 126 – 38089 Storo (TN), e Parte_3 conseguentemente dichiarare tenuto il sig. a trasferire l'immobile a favore della figlia Controparte_1 e, per l'effetto, disporre il trasferimento della proprietà immobiliare tavolarmente Parte_3 identificata in c.c. LODRONE, P.T. 49011, P. ED. 87/3, P.M. 1, a favore della minorenne Pt_3 nata a [...] il [...], C.F. ordinando
[...] CodiceFiscale_6 l'intavolazione dell'emananda sentenza”; spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che nel 2011 e Parte_1
instauravano una convivenza more uxorio ed andavano a risiedere nell'abitazione di Controparte_1 proprietà del sito in Storo (TN) – via 24 Maggio 1915 n. 126; 2) che in data 21.05.2012 dalla CP_1 loro unione nasceva la figlia 3) che dall'aprile / maggio 2021 la convivenza tra i due Parte_3 entrava in crisi, avendo appreso la del ripetuto comportamento fedifrago posto in essere dal Pt_1 compagno;
4) che a seguito dei ripetuti litigi nel luglio 2021 il lasciava l'abitazione familiare CP_1 per trasferirsi presso l'abitazione della madre, tale TI IA;
5) che la che a causa del Pt_1 tradimento e della conseguente improvvisa cessazione della convivenza more uxorio era caduta in uno stato di grave malessere psicofisico sottoponendosi a cure mediche, proponeva ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. avanti il Tribunale di TR al fine di ottenere la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore;
6) che all'esito del giudizio (n. 5642/2021 R.G.) il Tribunale di TR con provvedimento in data 09.02.2022 disponeva, quanto al mantenimento economico, che il corrispondesse alla un assegno mensile di € 1.700,00 per il mantenimento della figlia CP_1 Pt_1 da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
7) che, tuttavia, a far data dal provvedimento Pt_3 anzidetto il non provvedeva a versare quanto dovuto, costringendo la a sostenere tutte CP_1 Pt_1 le spese per il mantenimento ordinario e straordinario della figlia;
8) che con missiva dd. 03.04.2022 il lamentava la difficoltà di corrispondere l'intera somma stabilita, impegnandosi, in luogo CP_1 all'adempimento mensile, a trasferire una tantum la proprietà dell'abitazione familiare alla figlia minore;
9) che nonostante le ripetute richieste in tal senso, il disattendeva l'impegno assunto, CP_1 omettendo altresì di versare l'assegno mesile;
10) che la stante l'inadempimento del Pt_1 CP_1 intendeva ottenere dal Tribunale una pronuncia con la quale venisse disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile de quo in favore della figlia minorenne Parte_3 Costituitosi con comparsa dd. 30.11.2022 il convenuto , nel contestare la fondatezza Controparte_1 delle domande attoree in difetto del relativo presupposto, giacchè lo stesso aveva sempre provveduto a corrispondere l'assegno di mantenimento, chiedeva il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. A seguito di ordinanza istruttoria dd. 03.05.2023, venivano assunti l'interrogatorio formale del convenuto ed un teste di parte convenuta all'udienza dd. 20.07.2023, all'esito della quale le parti chiedevano concordemente fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 19.04.2024 i procuratori delle parti chiedevano rinvio, previa revoca dell'ordinanza con ci il G.I. aveva fissato udienza di precisazione delle conclusioni, “richiedendo congiuntamente concedersi termine per il deposito di documenti atti al trasferimento immobiliare”.
pagina 2 di 4 All'udienza dd. 10.07.2024 il G.I., su concorde richiesta delle parti, fissava udienza di precisazione delle conclusioni. All'udienza dd. 14.05.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 cpc. Ciò premesso, le domande attoree, fondate, vanno accolte. Invero all'udienza dd. 20.07.2023 il convenuto , in sede di interrogatorio formale, ha Controparte_1 ammesso le circostanze di cui ai capitoli di prova formulati dall'attrice con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc dd. 09.03.2023, ovvero: A) che sino ad aprile / maggio 2021 lo stesso intratteneva una relazione more uxorio con B) che nell'aprile / maggio 2021 la relazione more uxorio con la Parte_1 era entrata in crisi, in conseguenza dei comportamenti fedifraghi del C) che a seguito CP_2 CP_1 della crisi della relazione il si trasferiva a vivere presso la madre;
D) che a seguito del decreto CP_1 del Tribunale di TR dd. 09.02.2022 aveva omesso di versare alla il contributo al Pt_1 mantenimento della figlia minore spiegando che “Non ho più pagato i 1700 perché non Pt_3 riuscivo più, anche a causa delle spese personali che avevo da affrontare, a pagare predetto importo. Preciso che ho dovuto affrontare delle spese all'epoca del mio trasferimento”; E) che non aveva ancora effettuato il trasferimento immobiliare in quanto “La mia volontà è infatti quella di trasferire il predetto immobile (immobile dove attualmente vivono mia figlia e la mia ex compagna) a mia figlia con Pt_3 la gestione dello stesso, sino al raggiungimento della maggiore età di mia figlia, da parte della sig.ra
. Pt_1 Alla medesima udienza il teste di parte convenuta gestore dell'Hotel Splendid in Testimone_1 Madonna di Campiglio, ha confermato i capitoli di prova di cui alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc di parte convenuta dd. 07.03.2023, ovvero: A) che il era stato assunto in qualità di dipendente CP_1 presso detta struttura alberghiera;
B) che sino al maggio 2021 il aveva intrattenuto una CP_1 convivenza more uxorio con , anch'essa dipendente della struttura alberghiera;
C) che Parte_1 per quanto appreso dai dipendenti dell'hotel, nel luglio 2021 il lasciava l'abitazione familiare CP_1 di Storo a seguito della crisi della relazione con la D) che per quanto riferitogli dallo stesso Pt_1 convento, questi, alla fine della relazione con la si trasferiva presso l'abitazione della propria Pt_1 madre, tale TI IA. Orbene, alla luce delle risultanze istruttorie e, segnatamente, della missiva dd. 03.04.2022 (v. doc. 2) parte attrice) – con cui il si impegnava, stante l'inadempimento dello stesso all'obbligo di CP_1 concorrere al mantenimento della figlia minore di cui al decreto del Tribunale di TR dd. Pt_3 09.02.2022 (v. doc. 1) parte attrice) -, in luogo dell'adempimento mensile, a trasferire una tantum la proprietà dell'abitazione familiare a detta figlia – nonché delle dichiarazioni confessorie rese dallo stesso convenuto, in sede di interrogatorio formale, all'udienza dd. 20.07.2023, ove ribadiva che “la mia volontà è infatti quella di trasferire il predetto bene (immobile dove attualmente vivevano mia figlia e la mia ex compagna) a mia figlia con la gestione dello stesso, sino al raggiungimento Pt_3 della maggiore età di mia figlia, da parte della sig. ra , la domanda attorea si appalesa Pt_1 pienamente fondata. A ciò si aggiunga che la stessa non risulta contestata, laddove si consideri che in sede di comparsa conclusionale dd. 11.07.2025 e quindi di memoria di replica dd. 01.09.2025 parte convenuta, nel prendere atto della dichiarazione confessoria volta al trasferimento dell'immobile de quo alla figlia e dell'evidente mutata volontà del ha rinunciato al rigetto della domanda attorea, chiedendo CP_1
“volersi disporre il trasferimento immobiliare a favore di per il quale sono già in atti i Parte_3 documenti volti al trasferimento immobiliare”, e non opponendosi “alla richiesta avanzata dalla sig.ra pagina 3 di 4 al Giudice Tutelare in ordine all'autorizzazione necessaria per il trasferimento immobiliare a Pt_1 favore della figlia minorenne”. Si noti, infine, che con nota di deposito dd. 08.07.2024 l'attrice ha prodotto, in relazione all'immobile per cui è causa, atto di compravendita, concessioni edilizie, attestato prestazione energetica, decreto e visura tavolare e visura catastale, da cui si evince che detto immobile non è gravato da ipoteche o iscrizioni pregiudiziali, di talchè nulla osta al trasferimento dello stesso in favore della minorenne. Ai soli fini di completezza si sottolinea che risulta pendente (n. 3237/2025 R.G.) avanti il Giudice Tutelare del Tribunale di TR procedimento di volontaria giurisdizione volto ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento immobiliare in favore della minore Parte_3
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, avendo il convenuto aderito alla domanda attorea solo nel corso del giudizio e, segnatamente, in sede di comparsa conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di TR così provvede:
-accertato che l'impegno assunto da di trasferire la proprietà dell'immobile sito in Controparte_1 Storo (TN) – via 24 Maggio 1915 n. 126, tavolarmente identificato in c.c. Lodrone, P.T. 490 II, P. ED. 87/3, P.M. 1, in favore della figlia minore risulta dallo stesso disatteso, dispone il Parte_3 trasferimento della proprietà di detto immobile, come sopra tavolarmente identificato, in favore della minore n. IO di TR (TN) il 21.05.2012 (C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_6 ordinando l'intavolazione della presente sentenza;
-condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'attrice, che liquida in complessivi € 8.486,00, di cui € 7.700,00 per compensi professionali (€ 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 3.000,00 per fase istruttoria ed € 2.200,00 per fase decisionale) ed € 786,00 per anticipazioni, oltre a spese generali 15% ed accessori. TR, 16.09.2025 Dott. M. Morandini
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