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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott. Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 3310/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LO FRANCO LUIGI, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LO FRANCO LUIGI, come Controparte_1
da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 16/10/2004 avevano contratto matrimonio in Taranto
(Ta) ; l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 28/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(TA), il 22/07/1978 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il 16/10/2004 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 2004, parte
2, serie A, numero 147, uff.6;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate
[...] Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott. Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 3310/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LO FRANCO LUIGI, Parte_1
come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. LO FRANCO LUIGI, come Controparte_1
da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 24/10/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 16/10/2004 avevano contratto matrimonio in Taranto
(Ta) ; l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 28/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso. Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] Controparte_1
(TA), il 22/07/1978 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il 16/10/2004 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta) dell'anno 2004, parte
2, serie A, numero 147, uff.6;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Parte_1
e in conformità a quelle da costoro indicate
[...] Controparte_1 congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara