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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 306/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA CILEA, giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', giusta CP_1 procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, la al fine di ottenere il Pt_1 riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e la relativa contribuzione previdenziale, ha ricostruito il proprio iter professionale presso l'Istituto scolastico paritario “Enrico RM - Societa´
Cooperativa, sito a Gioia Tauro (RC) evidenziando di aver lavorato, dal 07.11.2014 fino al
20.10.2017, stipulando dei contratti a tempo determinato, con la qualifica professionale di
Impiegato Liv. IV, Area Amm. – Assistente Ammirativo del CCNL vigente per le Scuole Private
Laiche, per 6 ore settimanali di servizio, da distribuire secondo le necessità del proprio datore di lavoro.
In particolare, ha precisato che il servizio di lavoro svolto non era stato regolarmente e integralmente coperto da contribuzione e che il datore di lavoro aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva nel mese di novembre 2020, solo dopo la proposizione di una richiesta di diffida accertativa ex artt. 12 e 13 d.lgs. n. 124/2004 inoltrata all' di Reggio Controparte_2
Calabria in data 31.01.2020, omettendo però di regolarizzare l'integrale rapporto lavorativo.
Ciò posto, ha rilevato che l' , pur riconoscendo i contributi versati, aveva registrato tutta la CP_1 posizione contributiva in un solo anno scolastico (dal 01.01.2020 al 30.11.2020), ovvero l'anno dell'avvenuta regolarizzazione, omettendo però di distribuire i predetti contributi nell'esatto arco temporale dei precedenti anni, così come risulta dal modello C2 rilasciato dal Centro per l'Impiego di Reggio Calabria.
A sua volta l' aveva rilevato e comunicato l'assenza degli elementi propri Controparte_2 del lavoro subordinato con conseguente impossibilità alla regolarizzazione contributiva dei diversi rapporti di lavoro a tempo determinato.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato presso l'Istituto Scolastico “E. RM” di Gioia Tauro, oltre al riconoscimento della posizione assicurativa e previdenziale. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha rilevato che, in data 31 luglio 2019, i funzionari di vigilanza dell'Istituto, a seguito degli accertamenti avviati in data 1 marzo 2019 nei confronti dell'Istituto Scolastico, avevano riscontrato che quest'ultimo nel 2018 aveva effettuato diverse regolarizzazioni spontanee per posizioni di dipendenti con decorrenza dal 2014 in poi e che anche le assunzioni risultavano regolarizzate successivamente alla data di inizio
Evidenziando l'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, ha sottolineato la carenza probatoria della domanda in ordine al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso ritenendo che “il thema decidendum attiene al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai fini della regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente. CP_ In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in ordine alla disapplicazione del provvedimento dell'Ispettorato del lavoro contestato dalla ricorrente.
Ponendo l'attenzione sul petitum sostanziale della domanda, emerge – anche alla luce delle conclusioni formulate in ricorso – che esso coincide con l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale presupposto per la regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Ciò premesso e chiarito l'oggetto della domanda, nel merito va osservato come ricada sull'assicurato-lavoratore l'onere della prova degli indici della subordinazione, da intendersi quale presupposto che la costruzione del rapporto previdenziale.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 19-
01-2021, n. 809) secondo cui “Va rammentato che in forza del potere di autotutela spettante, in via CP_ generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica
e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass.
08/02/2000. n. 1399).
6.4. Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appello, correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravato l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi ha adempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione e non è configurabile, in capo all Parte_2
[... previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139)”.
In applicazione di tali principi di diritto, nella specie, la ricorrente non ha ottemperato all'onere da cui risulta gravata, essendosi limitata a mere affermazioni di principio rimaste prive di riscontro probatorio anche in ragione della mancata articolazione di mezzi istruttori che avrebbero consentito di dimostrate l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per come descritto in ricorso.
Ne discende che il provvedimento n. prot. 4264, emesso dall' in data Controparte_2
18.02.2021, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente non risulta viziato, non essendo stata smentita nel merito la tesi dell'ente che, all'esito delle proprie indagini, non ha riconosciuto
l'esistenza di un rapporto di lavoro tra l'Istituto scolastico paritario “Enrico RM” e la ricorrente. Ha interposto la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 13 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello la ha censurato il capo della sentenza relativo al mancato assolvimento Pt_1 dell'onere probatorio posto a suo carico, rilevando di aver prodotto contratti di lavoro, buste paga, comunicazioni obbligatorie estratto contributivo, c2 storico che costituivano documentazione sufficiente a supportare la domanda svolta.
Ha rilevato inoltre che il verbale di accertamento - in contrasto con quanto previsto comma 4 dell'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 intitolato “ Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che pone l'accento sulla motivazione del provvedimento ispettivo, che deve riportare fedelmente gli esiti dettagliati degli accertamenti, indicando puntualmente le fonti di prova degli illeciti”– si appalesava inammissibilmente generico.
Gli ispettori, infatti, nella esposizione delle motivazioni a sostegno del disconoscimento lavorativo, non avevano “mai specificato i periodi temporali di riferimento non solo per i singoli lavoratori ma anche, o quantomeno, per tutti complessivamente considerati;
tali periodi non sono stati ricondotti, ad esempio, al numero effettivo dei lavoratori impiegati in un determinato anno piuttosto che in un altro, al numero degli alunni della scuola (che certamente varia di anno in anno), al numero delle classi esistenti, alle diverse qualifiche del personale (AA, AT, CS), e soprattutto al tipo di rapporto contrattuale instaurato che, per la posizione di qui in Parte_3 contestazione, si sostanzia in un rapporto di lavoro part-time di solo 6 ore settimanali a fronte dell'orario di lavoro full-time per il personale ATA di n. 36 ore settimanali secondo il CCNL di categoria applicato e sopra gia richiamato.”.
Deduceva, infine, che era doveroso evidenziare che “i funzionari inquirenti avevano omesso di considerare che il lavoratore illegittimamente qualificato come << non genuino >> e da considerarsi come un rapporto in nero era stato poi regolarizzato dal datore di lavoro mediante un ravvedimento operoso sollecitato comunque dalla parte.”
L'appello infondato.
Come già chiarito dal Giudice di prime cure, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro,
l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro, ed in particolare l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, grava interamente sul lavoratore.
E l'allora ricorrente non ha articolato alcuna istanza istruttoria volta comprovare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Di più: la stessa allegazione era del tutto insufficiente essendosi, la ricorrente limitata rappresentare di “non avere un orario di lavoro fisso (determinato solo nel limite massimo di 6 ore settimanali) nè una specifica mansione da esercitare (identificata solo quale mansione di assistente amministrativo), ritrovandosi così a svolgere i più svariati compiti attinenti la propria qualifica che, di volta in volta, si rendevano necessari per il buon andamento dell'istituto scolastico”.
A fronte di un verbale ispettivo denso di rilievi puntuali e analitici, a differenza di quanto sostenuto dalla in ordine all'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro Pt_1 subordinato -visto che non era stato riscontrato un sistema organizzativo compiuto, né era stata rilevata alcuna correlazione tra la presenza del personale ATA all'interno della struttura e le esigenze organizzative dalla stessa, non era stato individuato un orario di lavoro fisso, lo stesso legale rappresentante aveva riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina - la lavoratrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria volta dimostrare l'effettività del loro rapporto di lavoro.
In definitiva tutti gli elementi emersi dal verbale ispettivo depongono per la fittizietà del rapporto di lavoro funzionalizzato solo a far maturare ai presunti lavoratori il punteggio ai fini delle graduatorie del personale ATA.
Tali rilievi sono idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere dell'appellante fornire prova adeguata di tale prestazione lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente, vista l'assenza di richiesta di prova testimoniale , non può essere integrata dalla documentazione versata in atti, poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui la stessa era finalizzata a costituire una fittizia rappresentazione di un rapporto di lavoro in realtà mai esistito.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, e sono liquidate in dispositivo, sulla base del d.m. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia. .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 618/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria pubblicata in data 21/03/2023, rigetta l'appello. CP_ Condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 2906,00, oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 306/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ROSA CILEA, giusta Parte_1 procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. ANGELA MARIA LAGANA', giusta CP_1 procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, la al fine di ottenere il Pt_1 riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e la relativa contribuzione previdenziale, ha ricostruito il proprio iter professionale presso l'Istituto scolastico paritario “Enrico RM - Societa´
Cooperativa, sito a Gioia Tauro (RC) evidenziando di aver lavorato, dal 07.11.2014 fino al
20.10.2017, stipulando dei contratti a tempo determinato, con la qualifica professionale di
Impiegato Liv. IV, Area Amm. – Assistente Ammirativo del CCNL vigente per le Scuole Private
Laiche, per 6 ore settimanali di servizio, da distribuire secondo le necessità del proprio datore di lavoro.
In particolare, ha precisato che il servizio di lavoro svolto non era stato regolarmente e integralmente coperto da contribuzione e che il datore di lavoro aveva provveduto alla regolarizzazione contributiva nel mese di novembre 2020, solo dopo la proposizione di una richiesta di diffida accertativa ex artt. 12 e 13 d.lgs. n. 124/2004 inoltrata all' di Reggio Controparte_2
Calabria in data 31.01.2020, omettendo però di regolarizzare l'integrale rapporto lavorativo.
Ciò posto, ha rilevato che l' , pur riconoscendo i contributi versati, aveva registrato tutta la CP_1 posizione contributiva in un solo anno scolastico (dal 01.01.2020 al 30.11.2020), ovvero l'anno dell'avvenuta regolarizzazione, omettendo però di distribuire i predetti contributi nell'esatto arco temporale dei precedenti anni, così come risulta dal modello C2 rilasciato dal Centro per l'Impiego di Reggio Calabria.
A sua volta l' aveva rilevato e comunicato l'assenza degli elementi propri Controparte_2 del lavoro subordinato con conseguente impossibilità alla regolarizzazione contributiva dei diversi rapporti di lavoro a tempo determinato.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato presso l'Istituto Scolastico “E. RM” di Gioia Tauro, oltre al riconoscimento della posizione assicurativa e previdenziale. CP_ Si è costituito in giudizio l' il quale ha rilevato che, in data 31 luglio 2019, i funzionari di vigilanza dell'Istituto, a seguito degli accertamenti avviati in data 1 marzo 2019 nei confronti dell'Istituto Scolastico, avevano riscontrato che quest'ultimo nel 2018 aveva effettuato diverse regolarizzazioni spontanee per posizioni di dipendenti con decorrenza dal 2014 in poi e che anche le assunzioni risultavano regolarizzate successivamente alla data di inizio
Evidenziando l'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato, ha sottolineato la carenza probatoria della domanda in ordine al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso ritenendo che “il thema decidendum attiene al riconoscimento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ai fini della regolarizzazione della posizione contributivo-previdenziale della ricorrente. CP_ In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' in ordine alla disapplicazione del provvedimento dell'Ispettorato del lavoro contestato dalla ricorrente.
Ponendo l'attenzione sul petitum sostanziale della domanda, emerge – anche alla luce delle conclusioni formulate in ricorso – che esso coincide con l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato quale presupposto per la regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante.
Ciò premesso e chiarito l'oggetto della domanda, nel merito va osservato come ricada sull'assicurato-lavoratore l'onere della prova degli indici della subordinazione, da intendersi quale presupposto che la costruzione del rapporto previdenziale.
Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. civ. Sez. lavoro, 19-
01-2021, n. 809) secondo cui “Va rammentato che in forza del potere di autotutela spettante, in via CP_ generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica
e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso è colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale - assicurativo che deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione. (Cass.
08/02/2000. n. 1399).
6.4. Ne consegue che nel caso in esame la sentenza di appello, correttamente applicando i principi su richiamati, ha gravato l'assicurato, che nella ricostruzione del giudice di appello non vi ha adempiuto, dell'onere di dimostrare la subordinazione e non è configurabile, in capo all Parte_2
[... previdenza, un onere di dimostrare l'insussistenza dei requisiti prescritti per le erogazioni richieste dal lavoratore, in quanto la contestazione di tali requisiti da parte dell'ente, risolvendosi nella contestazione di uno degli elementi costitutivi della altrui pretesa, non integra una eccezione in senso stretto ma una mera difesa (v. anche Cass. 09/05/2003 n. 7139)”.
In applicazione di tali principi di diritto, nella specie, la ricorrente non ha ottemperato all'onere da cui risulta gravata, essendosi limitata a mere affermazioni di principio rimaste prive di riscontro probatorio anche in ragione della mancata articolazione di mezzi istruttori che avrebbero consentito di dimostrate l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per come descritto in ricorso.
Ne discende che il provvedimento n. prot. 4264, emesso dall' in data Controparte_2
18.02.2021, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente non risulta viziato, non essendo stata smentita nel merito la tesi dell'ente che, all'esito delle proprie indagini, non ha riconosciuto
l'esistenza di un rapporto di lavoro tra l'Istituto scolastico paritario “Enrico RM” e la ricorrente. Ha interposto la per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine del 13 novembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello la ha censurato il capo della sentenza relativo al mancato assolvimento Pt_1 dell'onere probatorio posto a suo carico, rilevando di aver prodotto contratti di lavoro, buste paga, comunicazioni obbligatorie estratto contributivo, c2 storico che costituivano documentazione sufficiente a supportare la domanda svolta.
Ha rilevato inoltre che il verbale di accertamento - in contrasto con quanto previsto comma 4 dell'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 intitolato “ Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, che pone l'accento sulla motivazione del provvedimento ispettivo, che deve riportare fedelmente gli esiti dettagliati degli accertamenti, indicando puntualmente le fonti di prova degli illeciti”– si appalesava inammissibilmente generico.
Gli ispettori, infatti, nella esposizione delle motivazioni a sostegno del disconoscimento lavorativo, non avevano “mai specificato i periodi temporali di riferimento non solo per i singoli lavoratori ma anche, o quantomeno, per tutti complessivamente considerati;
tali periodi non sono stati ricondotti, ad esempio, al numero effettivo dei lavoratori impiegati in un determinato anno piuttosto che in un altro, al numero degli alunni della scuola (che certamente varia di anno in anno), al numero delle classi esistenti, alle diverse qualifiche del personale (AA, AT, CS), e soprattutto al tipo di rapporto contrattuale instaurato che, per la posizione di qui in Parte_3 contestazione, si sostanzia in un rapporto di lavoro part-time di solo 6 ore settimanali a fronte dell'orario di lavoro full-time per il personale ATA di n. 36 ore settimanali secondo il CCNL di categoria applicato e sopra gia richiamato.”.
Deduceva, infine, che era doveroso evidenziare che “i funzionari inquirenti avevano omesso di considerare che il lavoratore illegittimamente qualificato come << non genuino >> e da considerarsi come un rapporto in nero era stato poi regolarizzato dal datore di lavoro mediante un ravvedimento operoso sollecitato comunque dalla parte.”
L'appello infondato.
Come già chiarito dal Giudice di prime cure, in caso di disconoscimento del rapporto di lavoro,
l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro, ed in particolare l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione, grava interamente sul lavoratore.
E l'allora ricorrente non ha articolato alcuna istanza istruttoria volta comprovare la sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata.
Di più: la stessa allegazione era del tutto insufficiente essendosi, la ricorrente limitata rappresentare di “non avere un orario di lavoro fisso (determinato solo nel limite massimo di 6 ore settimanali) nè una specifica mansione da esercitare (identificata solo quale mansione di assistente amministrativo), ritrovandosi così a svolgere i più svariati compiti attinenti la propria qualifica che, di volta in volta, si rendevano necessari per il buon andamento dell'istituto scolastico”.
A fronte di un verbale ispettivo denso di rilievi puntuali e analitici, a differenza di quanto sostenuto dalla in ordine all'assenza degli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro Pt_1 subordinato -visto che non era stato riscontrato un sistema organizzativo compiuto, né era stata rilevata alcuna correlazione tra la presenza del personale ATA all'interno della struttura e le esigenze organizzative dalla stessa, non era stato individuato un orario di lavoro fisso, lo stesso legale rappresentante aveva riferito che i dipendenti ATA avevano autonomia sugli orari di lavoro potendo scegliere autonomamente se lavorare la sera o la mattina - la lavoratrice non ha formulato alcuna istanza istruttoria volta dimostrare l'effettività del loro rapporto di lavoro.
In definitiva tutti gli elementi emersi dal verbale ispettivo depongono per la fittizietà del rapporto di lavoro funzionalizzato solo a far maturare ai presunti lavoratori il punteggio ai fini delle graduatorie del personale ATA.
Tali rilievi sono idonei a mettere fortemente in dubbio la veridicità del rapporto di lavoro in questione, sicché sarebbe stato onere dell'appellante fornire prova adeguata di tale prestazione lavorativa, che valesse a superare dette articolate obiezioni, e che certamente, vista l'assenza di richiesta di prova testimoniale , non può essere integrata dalla documentazione versata in atti, poiché le valutazioni compiute dagli ispettori si fondavano proprio sull'assunto secondo cui la stessa era finalizzata a costituire una fittizia rappresentazione di un rapporto di lavoro in realtà mai esistito.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo, e sono liquidate in dispositivo, sulla base del d.m. n 147/22, III scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia. .
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_1 sentenza n. 618/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria pubblicata in data 21/03/2023, rigetta l'appello. CP_ Condanna l'appellante a rifondere all' le spese di lite, che liquida in € 2906,00, oltre accessori di legge,
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 novembre 2025
Il Consigliere estensore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)