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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 15/07/2024, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
436/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Relatore
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 436/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv. Parte_1
Roberto Massatani e Francesco Massatani, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Bernardini Beatrice, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/05/2012 in VA
(VT), precisando che dall'unione sono nati i figli nata a [...] il 31 maggio Persona_1
2011, nato a [...] il [...] e nata a [...] il 20 ottobre Persona_2 Persona_3
2016 e che a far data dalla pronuncia della separazione con procedimento di negoziazione assistita autorizzata dal PM in data 19.2.2020, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) I tre figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 Per_3 della responsabilità genitoriale congiunta, affido condiviso, e con collocazione prevalente presso la madre e, quindi residenza anagrafica in Giove (TR), Via Tazio Nuvolari n. 14. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola riaccompagnandoli il giorno successivo a scuola ed il fine settimana dalle ore 11:00 del sabato riconducendoli a scuola il lunedì mattina. Durante il periodo estivo, in occasione della chiusura delle scuole, il giorno di giovedì il sig. potrà prelevare dall'abitazione materna i tre figli alle ore 13.00 per ricondurli Pt_1 presso la predetta il giorno successivo dopo il pranzo.
2) Quanto alle Festività natalizie il calendario di frequentazione seguirà gli accordi fin ora rispettati dalle parti e cioè dalla chiusura della scuola al 25 dicembre mattina fino alle ore 11.00 con la madre quando poi il padre preleverà i figli dalla casa materna e li terrà con sé fino al 26 dicembre alle ore
11.00, quando lo stesso li riaccompagnerà a casa della sig.ra Successivamente, per i CP_1 giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo, gli ex coniugi si accorderanno ogni anno affinché i minori passino almeno un giorno di festa col padre.
3) Quanto alle Festività pasquali i tre figli staranno con un genitore i primi tre giorni di sospensione scolastica dalle ore 10,00 del primo giorno di sospensione fino alle ore 19,00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 10,00 del giorno di Pasquetta fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore.
4) Quanto alle ferie estive i tre figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due settimane potranno essere consecutive ed una alternata. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie scelti entro il 30 maggio di ogni anno, in caso di mancata tempestiva comunicazione nel termine predetto il genitore inadempiente dovrà accettare i periodi indicati dall'altro genitore che quindi avrà priorità nella scelta.
5) Le giornate di recupero nel caso di malattia dei minori o del genitore non collocatario verranno individuate nel corso delle giornate infrasettimanali, e in ogni caso entro un massimo di due mesi, con un accordo di volta in volta con l'altro genitore.
6) Quanto al mantenimento ordinario dei tre figli, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento CP_1 dei figli minori , e la somma complessiva di € 750,00 Per_1 Per_2 Per_3
(settecentocinquanta/00) ovvero € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat di anno in anno. I coniugi danno atto che gli AUU erogati per i tre figli vengono trattenuti dalla sig.ra al 100%. CP_1
7) Le spese straordinarie sono ripartite tra i due genitori al 50% (cinquanta per cento);
8) Il sig. versa alla sottoscrizione del presente accordo alla sig.ra la somma di € Pt_1 CP_1
2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) quale residuo dovuto, comunque a saldo e stralcio, per gli importi dovuti a titolo di mantenimento in favore della moglie secondo le previgenti statuizioni, nonché € 556,75 quale quota parte pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra per le attività extra-scolastiche e mediche per i tre figli. CP_1
9) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti valevoli per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/05/2012 tra e in VA (VT), alle condizioni congiunte Parte_1 CP_1 indicate in ricorso;
e dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
AS (VT) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2012);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 luglio 2024
Presidente est.
Dottoressa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Relatore
Dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 436/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Avv. Parte_1
Roberto Massatani e Francesco Massatani, parte elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
RICORRENTE
e
, nata in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Bernardini Beatrice, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI
DEL MATRIMONIO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 15/05/2012 in VA
(VT), precisando che dall'unione sono nati i figli nata a [...] il 31 maggio Persona_1
2011, nato a [...] il [...] e nata a [...] il 20 ottobre Persona_2 Persona_3
2016 e che a far data dalla pronuncia della separazione con procedimento di negoziazione assistita autorizzata dal PM in data 19.2.2020, non vi era stata alcuna forma di riconciliazione.
All'udienza di comparizione delle parti tenuta con scambio note scritte, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato le condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“1) I tre figli minori , e sono affidati ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 Per_3 della responsabilità genitoriale congiunta, affido condiviso, e con collocazione prevalente presso la madre e, quindi residenza anagrafica in Giove (TR), Via Tazio Nuvolari n. 14. Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola riaccompagnandoli il giorno successivo a scuola ed il fine settimana dalle ore 11:00 del sabato riconducendoli a scuola il lunedì mattina. Durante il periodo estivo, in occasione della chiusura delle scuole, il giorno di giovedì il sig. potrà prelevare dall'abitazione materna i tre figli alle ore 13.00 per ricondurli Pt_1 presso la predetta il giorno successivo dopo il pranzo.
2) Quanto alle Festività natalizie il calendario di frequentazione seguirà gli accordi fin ora rispettati dalle parti e cioè dalla chiusura della scuola al 25 dicembre mattina fino alle ore 11.00 con la madre quando poi il padre preleverà i figli dalla casa materna e li terrà con sé fino al 26 dicembre alle ore
11.00, quando lo stesso li riaccompagnerà a casa della sig.ra Successivamente, per i CP_1 giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio successivo, gli ex coniugi si accorderanno ogni anno affinché i minori passino almeno un giorno di festa col padre.
3) Quanto alle Festività pasquali i tre figli staranno con un genitore i primi tre giorni di sospensione scolastica dalle ore 10,00 del primo giorno di sospensione fino alle ore 19,00 del giorno di Pasqua, e dalle ore 10,00 del giorno di Pasquetta fino alla ripresa dell'attività scolastica con l'altro genitore.
4) Quanto alle ferie estive i tre figli trascorreranno con ciascun genitore tre settimane di vacanza di cui due settimane potranno essere consecutive ed una alternata. I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente i periodi di ferie scelti entro il 30 maggio di ogni anno, in caso di mancata tempestiva comunicazione nel termine predetto il genitore inadempiente dovrà accettare i periodi indicati dall'altro genitore che quindi avrà priorità nella scelta.
5) Le giornate di recupero nel caso di malattia dei minori o del genitore non collocatario verranno individuate nel corso delle giornate infrasettimanali, e in ogni caso entro un massimo di due mesi, con un accordo di volta in volta con l'altro genitore.
6) Quanto al mantenimento ordinario dei tre figli, il sig. verserà alla sig.ra Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, per dodici mesi all'anno, a titolo di mantenimento CP_1 dei figli minori , e la somma complessiva di € 750,00 Per_1 Per_2 Per_3
(settecentocinquanta/00) ovvero € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio, oltre rivalutazione Istat di anno in anno. I coniugi danno atto che gli AUU erogati per i tre figli vengono trattenuti dalla sig.ra al 100%. CP_1
7) Le spese straordinarie sono ripartite tra i due genitori al 50% (cinquanta per cento);
8) Il sig. versa alla sottoscrizione del presente accordo alla sig.ra la somma di € Pt_1 CP_1
2.650,00 (duemilaseicentocinquanta/00) quale residuo dovuto, comunque a saldo e stralcio, per gli importi dovuti a titolo di mantenimento in favore della moglie secondo le previgenti statuizioni, nonché € 556,75 quale quota parte pari al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla sig.ra per le attività extra-scolastiche e mediche per i tre figli. CP_1
9) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e rinnovo dei passaporti valevoli per l'espatrio”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi al Presidente del Tribunale in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15/05/2012 tra e in VA (VT), alle condizioni congiunte Parte_1 CP_1 indicate in ricorso;
e dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
AS (VT) (atto n. 3, parte II, serie A, anno 2012);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 2 luglio 2024
Presidente est.
Dottoressa Monica Velletti