Rigetto
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 4821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4821 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04821/2025REG.PROV.COLL.
N. 09229/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9229 del 2022, proposto dalla Società Duemila S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ilaria Deluigi, Luca Saguato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Genova, via Roma n.11/1;
contro
Comune di Laigueglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Avolio, Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Liguria, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00303/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Laigueglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza del 28 settembre 2017, Duemila S.r.l., ha chiesto il rilascio di un permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con traslazione del sito ed incremento volumetrico del 35%, ai sensi dell’art. 6 della l.r. Liguria 3 novembre 2009, n. 49 (cd. “piano casa”), dell’edificio residenziale di proprietà ubicato in Laigueglia, via Monaco n. 22, in area assoggettata a vincolo paesaggistico e idrogeologico.
Secondo l’art. 6 L. Reg. n. 49/2009, possono essere oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, anche fuori sito, gli edifici che necessitino di interventi di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1 e 2.
Secondo il punto 1.2 dell’art. 2, comma 1, lett. c, L. Reg. n. 49/2009, sono edifici suscettibili di riqualificazione urbanistica, architettonica e/o ambientali quelli che presentino “accertate criticità statico-strutturali”.
La relazione tecnica allegata all’istanza edificatoria segnalava che l’edificio da delocalizzare (un casello ferroviario dismesso) avrebbe presentato criticità statico-strutturali atte a configurare l’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1.2, della citata l.r. n. 49.
Prima che il Comune di Laigueglia si determinasse in ordine alla richiesta di permesso di costruire, la Società ricorrente presentava, in data 24 novembre 2017, una SCIA per la demolizione dell’ex casello ferroviario e la realizzazione di tre posti auto a raso. La demolizione veniva eseguita il 28 novembre successivo.
Il Comune rilasciava l’autorizzazione paesaggistica e acquisiva un parere della Regione Liguria in merito all’ammissibilità dell’intervento demo-ricostruttivo proposto dalla ricorrente. Quindi, all’esito di articolate interlocuzioni procedimentali, respingeva definitivamente l’istanza edificatoria con provvedimento del 22 novembre 2021, la cui motivazione evidenziava che l’anticipata demolizione dell’edificio avrebbe impedito di accertare in modo oggettivo la sussistenza delle denunciate criticità statico-strutturali, costituenti presupposto di assentibilità in deroga dell’intervento secondo la l.r. n. 49 del 2009.
La società Duemila S.r.l. ha impugnato il provvedimento suddetto e il parere regionale ivi richiamato con ricorso al T.a.r. per la Liguria deducendo sei motivi di ricorso:
a) al contrario di quanto sosteneva il Comune, Duemila non si era limitata a dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, ma li aveva adeguatamente provati con plurime relazioni e contributi tecnici (I motivo);
b) l’impossibilità - asserita per la prima volta nel provvedimento di diniego - di eseguire eventuali sopralluoghi non era sufficiente a dimostrare la carenza del requisito delle accertate criticità statico strutturali, in quanto l’Amministrazione avrebbe dovuto indicare sotto quale profilo la documentazione depositata dal privato era inidonea a dimostrare la sussistenza del requisito di legge (II motivo);
c) la documentazione era comunque idonea ai fini dei requisiti di legge in quanto la stessa era stata parimenti considerata idonea a dimostrare lo specifico requisito delle “accertate criticità statico-strutturali” in altro analogo precedente procedimento relativo al medesimo immobile (III motivo);
d) l’affermazione secondo cui non sarebbero state dimostrate le esigenze di incolumità pubblica che hanno imposto la demolizione del bene era giuridicamente irrilevante (in quanto la legge L. Reg. n. 49/2009 non impone tale dimostrazione) e, comunque, infondata (essendosi data congrua dimostrazione di tali esigenze – IV motivo);
e) l’accertamento del requisito delle criticità statico-strutturali non era avvenuto “a posteriori” e cioè dopo la demolizione del manufatto, bensì con le plurime relazioni redatte e fornite alla P.A. prima della demolizione dello stesso; del resto, è lo stesso art. 6 della L. Reg. n. 49/2009 che considera separatamente la fase della demolizione rispetto a quella della ricostruzione consentendo che essa avvenga con titoli ed in momenti differenti (V motivo);
f) infine, la intervenuta demolizione (che secondo l’errata tesi comunale impedirebbe l’accertamento delle criticità statico strutturali di cui al punto 1.2) rimarrebbe comunque irrilevante ove debba essere verificata l’incompatibilità urbanistica, tipologica e funzionale dell’edificio ai sensi del punto 1.4; tale incompatibilità, nel caso di specie, era stata espressamente segnalata negli elaborati tecnici allegati all’istanza, in ragione della contiguità tra il manufatto abitativo e la linea ferroviaria, con possibile pregiudizio delle esigenze di sicurezza del traffico ferroviario e conseguente incompatibilità urbanistica, tipologica e funzionale (VI motivo).
Con sentenza n. 303 del 2022 il T.a.r. per la Liguria ha respinto il ricorso, rilevando che la demolizione, non giustificata da incombenti esigenze di tutela della pubblica incolumità, non aveva reso possibile la verifica oggettiva e diretta da parte degli uffici comunali della condizione posta dalla legge regionale per la concessione del permesso di costruire in deroga (“criticità statico-strutturali” ai sensi del punto 1.2, dell’art. 2, comma 1, lett. c), L. Reg. n. 49/2009), non essendo dirimenti sul punto né i precedenti pareri degli uffici comunali resi nel senso auspicato dalla ricorrente (mai tradottisi in provvedimenti) nè le perizie di parte prodotte dalla ricorrente, tenuto conto che il Comune deve comunque essere messo nelle condizioni di poter accertare autonomamente i presupposti richiesti ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga.
Avverso tale sentenza ha interposto appello la società Duemila s.r.l. per chiederne la riforma in quanto errata in diritto.
Si è costituito in giudizio il Comune di Laigueglia per resistere all’appello, concludendo per la sua reiezione nel merito.
Alla udienza pubblica del 5 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie e di repliche con cui le parti hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni
L’appello è infondato.
Con il primo di appello la società ha dedotto: “ Erroneità ed illogicità della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 L. Reg. n. 49/2009; degli artt. 1, 2, 3, 10, 10 bis, 20 e 21 L. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria .”.
Critica la sentenza nella parte in cui, nel respingere i primi due motivi di appello ha ritenuto che la L. Reg. n. 49/2009 imporrebbe, sempre, alla P.A. una verifica amministrativa dello stato dei luoghi ai fini dell’accertamento del requisito di legge laddove tale affermazione non trova riscontro né nella L. Reg. n. 49/2009, né, più in generale, nel procedimento di rilascio del permesso di costruire disciplinato dall’art. 20 del D.P.R. n. 380/2001.
Il motivo è infondato.
La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza del T.a.r. per la Liguria n. 303 del 2022 che ha respinto il ricorso proposto avverso diniego di permesso di costruire in deroga avente ad oggetto un intervento di demo-ricostruzione di un casello ferroviario pericolante con traslazione in diverso sedime, posto a 600 m. di distanza, invocando la previsione di legge regionale derogatoria in caso di edifici con criticità statico-strutturali.
E’ accaduto che, nella pendenza dell’istruttoria, la società ha demolito, previa presentazione di una SCIA, il casello ed il comune, nella impossibilità di poter accertare i presupposti dell’intervento in deroga, pur dichiarati, con specifico riferimento al pericolo di crollo, ha respinto l’istanza.
In particolare, nel corso dell’istruttoria – non è in dubbio, infatti, che il titolo edilizio richiesto a quel tempo non fosse ancora stato rilasciato e che il Comune era nei tempi per il fisiologico compimento dell’istruttoria -, il manufatto di che trattasi veniva repentinamente demolito da parte della Società, a seguito di presentazione di una autonoma S.C.I.A.: la S.C.I.A., era stata presentata agli Uffici del Comune di Laigueglia in data 24 novembre 2017 e la demolizione è avvenuta nelle notti del 27 e del 28 novembre.
Così facendo la società ha determinato il venire meno dell’oggetto stesso della originaria domanda di permesso di costruire, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 49 del 2009, coincidente con il presupposto di fatto – edificio pericolante - che occorreva necessariamente verificare ai fini della concreta applicabilità della deroga (demo ricostruzione su diverso sedime in caso di pericolo di crollo del manufatto da ristrutturare).
La materia del contendere verte pertanto sull’accertamento e quindi sulla prova del presupposto in fatto legittimante la deroga – presenza di criticità statico strutturali - e sulla legittimità del diniego comunale che, nella impossibilità di operare una verifica oggettiva e diretta del presupposto normativo per la deroga, ha ritenuto di non poter accogliere l’istanza.
Tanto premesso il Collegio è dell’avviso che la sentenza del T.a.r. debba essere confermata poichè la condotta dell’istante si pone in contrasto con i doveri di buona fede e correttezza che devono conformare in senso bilaterale la relazione procedimentale: è indubbiamente vero che il presupposto di legge e la qualificazione giuridica dell’intervento devono essere dichiarate ed attestate dal professionista che rende la dichiarazione asseverata e, nel caso di specie, la società ha presentato anche due perizie di parte che confermano la presenza di criticità statiche e strutturali, tuttavia non si può precludere al comune di verificare in situ le condizioni legittimanti l’intervento sottraendo, con una iniziativa repentina e contraddittoria – rispetto alla istruttoria pendente – la possibilità di condurre i necessari accertamenti, come consentito, in via generale, dall’art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 241 del 1990.
La presenza della asseverazione del tecnico incaricato, per quanto confermata da successive perizie di parte non preclude al Comune di eseguire le necessarie verifiche istruttorie, tanto più doverose in un caso di applicazione di disposizioni derogatorie.
Se anche nei procedimenti liberalizzati la fase di controllo amministrativo – sia preventiva che successiva - resta essenziale, a fortiori lo è nei procedimenti ordinari che si concludono con il rilascio di formale titolo abilitativo e non può essere impedita dalla parte istante, come accaduto nel caso di specie, trattandosi di procedimento in cui – a differenza delle fattispecie di autoamministrazione come accade per la SCIA - la responsabilità diretta dell’accertamento dei fatti rilevanti a fini istruttori resta in capo all’amministrazione che rilascia il titolo edilizio, peraltro in deroga.
Da quanto precede discende la infondatezza del primo motivo di appello perché il T.a.r. non ha prospettato la necessità di una verifica in loco quale adempimento istruttorio inderogabile ed indefettibile ai fini del rilascio del titolo edilizio ma ha evidenziato che la condotta tenuta dalla ricorrente ha impedito, in assenza di valide ragioni, un siffatto accertamento che il Comune deve sempre essere messo nelle condizioni di poter eseguire, essendo rimesso ad una sua valutazione tecnico discrezionale, anche alla luce della completezza della documentazione prodotta e della sua complessiva attendibilità, decidere se limitarsi ad una verifica documentale o se procedere, eventualmente anche a campione, mediante sopralluoghi, esercitando in tal modo anche una funzione di prevenzione del rischio di false attestazioni in sede di asseverazione ed assicurando al contempo il buon andamento dell’azione amministrativa in tutti i casi in cui le valutazioni tecniche esprimano un alto tasso di opinabilità del giudizio tecnico e sia necessario pertanto una verifica diretta per giungere ad una applicazione della regola tecnica che sia per le meno attendibile, come accade nel caso di criticità statico-strutturali.
Si tratta di principi generali sul procedimento amministrativo desumibili anche dall’art. 6 della legge n. 241 del 1990 che valgono sia nel caso di specie sia in relazione alla disciplina generale di rilascio del permesso di costruire di cui all’art. 20 del d.P.R. n. 380 del 2001
Non può dunque fondatamente opporsi, per comprovare una pretesa carenza istruttoria, che il Comune non avrebbe valutato le plurime relazioni depositate dalla Società per dimostrare le criticità statico-strutturali perché il punto di diritto è, come si è visto, un altro: l’aver impedito al Comune di verificare l’attendibilità di quelle perizie mediante esame diretto del fabbricato, ostacolando l’attività istruttoria di verifica in una fattispecie peraltro derogatoria e come tale di stretta interpretazione, anche quanto ai presupposti tecnici indicati nella fattispecie astratta.
Da altra angolazione l’appellante deduce che nella relazione tecnica illustrativa, aveva fatto presente che il proprio contegno trovava sostegno giuridico nel parere n. 339, del Settore Affari Giuridici del Territorio della Regione Liguria che riconosceva la ammissibilità della demolizione anticipata di un edificio prima del rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 6 L. Reg. n. 49/2009, a fronte dell’esistenza delle condizioni di cui “ all'art. 2, comma 1, lettera c), punto 1.2 della citata L.R. 49, sulla base della specifica documentazione tecnica presentata dal soggetto interessato a fondamento della demolizione dell'edificio in via anticipata ”.
La difesa è infondata.
Nel caso di specie la parte con l’istanza di rilascio del permesso di costruire ha documentato l’esistenza di criticità statico strutturali quale presupposto per il rilascio del permesso di costruire in deroga ma non l’esigenza di procedere alla “demolizione dell’edificio in via anticipata”: la società non ha neppure avvisato il Comune prima di procedere con la demolizione al fine di verificare la possibilità di un sopralluogo congiunto, agendo con evidente superficialità; né del resto ha documentato un pericolo di crollo a tal punto imminente da escludere la possibilità di attendere una verifica preventiva, ad horas , da parte del Comune laddove da questi ritenuta necessaria.
Ed infatti il Comune con il preavviso di rigetto del 26 ottobre 2021 non ha mancato di rilevare che dalle relazioni tecniche specialistiche datate 27/07/2011, 12/12/2011, 22/06/2012 e 13/03/2013, emergeva solo che il manufatto presentava “vizi costruttivi”, ma non sarebbe emersa “l’urgenza che avrebbe giustificato il repentino integrale abbattimento dell’ex-casello ferroviario”.
Il motivo è dunque infondato.
Con il secondo motivo di appello ha dedotto: “ Erroneità ed illogicità della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 L. Reg. n. 49/2009; degli artt. 1, 2, 3, 6, 10, 10 bis, 20 e 21 L. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà ”.
Critica la sentenza nella parte in cui il T.a.r. non ha ritenuto di condividere la difesa secondo cui la medesima documentazione depositata era stata ritenuta idonea a dimostrare la sussistenza del requisito delle “accertate criticità statico strutturali” in altro precedente procedimento edilizio presentato per il medesimo fabbricato sempre ai sensi dell’art. 6 L. Reg. n. 49/2009.
Il motivo è infondato poiché il punto non concerne la prova delle criticità statico strutturali ma l’aver impedito al Comune di verificarne l’esistenza mediante apposito sopralluogo come previsto dall’art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 241 del 1990, evento occorso nel caso di specie non anche nel precedente evocato dall’appellante quale tertium comparationis di una inesistente contraddittorietà di condotta. E’ stata la demolizione ad aver ingenerato il dubbio circa la possibile opportunità di disporre una ispezione, nonostante le perizie di parte fossero in precedenza stata ritenute idonee, in sede istruttoria, a comprovare la sussistenza di criticità statico strutturali.
Per il principio di inesauribilità del potere l’amministrazione può sempre rivedere le proprie valutazioni, anche in assenza di fatti sopravvenuti, e ciò vale a fortiori in presenza di una istruttoria mai conclusasi con l’adozione di un provvedimento conclusivo e quindi in assenza di condotte idonee ad ingenerare affidamenti meritevoli di tutela in quanto fondate su verifiche istruttorie non definitive.
Merita pertanto di essere condivisa sul punto l’affermazione del T.a.r. che, in assenza di una determina conclusiva (essendo stato espresso un mero parere istruttorio da parte della Commissione edilizia in data 21 marzo 2013) ha escluso la possibilità di configurare “ il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca in relazione ad un atto non avente un contenuto provvedimentale in senso stretto e inidoneo a manifestare definitivamente la volontà dell’amministrazione ”.
Una prima valutazione positiva in sede istruttoria, in assenza della adozione del provvedimento conclusivo, non preclude all’amministrazione di disporre supplementi istruttori e nella specie la repentina demolizione ben giustificava il dubbio circa l’opportunità di disporre una eventuale ispezione al fine di verificare in loco la condizione statica dell’edificio.
Non rileva dunque la tesi difensiva secondo cui il Comune non avrebbe potuto ignorare il parere reso in data 12 marzo 2013 dalla Commissione edilizia né avrebbe potuto disattenderlo senza una congrua motivazione poiché in realtà il punto è che al Comune è stata preclusa proprio una possibile verifica istruttoria (ispezione dei luoghi ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) della legge n. 241 del 1990) che avrebbe potuto condurre ad acquisire elementi idonei a disattendere motivatamente il favorevole parere reso sulla base della sola documentazione di parte.
Ne discende che il motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
Con il terzo motivo di appello ha dedotto: “ Erroneità ed illogicità della sentenza. Violazione e falsa
applicazione degli artt. 2 e 6 L. Reg. n. 49/2009; degli artt. 1, 2, 3, 10, 10 bis, 20 e 21 L. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà .”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel non accogliere il motivo di ricorso con cui è stata dedotta la illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui si sostiene che non sarebbero state dimostrate le esigenze di incolumità pubblica che avrebbero imposto la demolizione del bene.
Osserva che l’art. 2, comma 1, lett. c), punto 1.2, L. Reg. n. 49/2009, infatti, definisce, quale edificio suscettibile di riqualificazione urbanistica e/o architettonica ed ambientale, quello che abbia “accertate criticità statico-strutturali”. La disposizione non richiede l’accertamento di alcun pericolo per l’incolumità pubblica.
Il motivo è infondato.
L’assenza di rischio per la pubblica incolumità è stata addotta dal Comune non per dimostrare la carenza di un requisito astratto della fattispecie autorizzatoria bensì per stigmatizzare la mancanza di ragioni di urgenza incompatibili con una preventiva informativa al Comune idonea a consentirgli di verificare la situazione statica dell’immobile prima della sua demolizione.
Merita dunque condivisione la statuizione del T.a.r. laddove afferma che “ non integra la motivazione dell’avversato diniego, ove l’unico riferimento ad esigenze di sicurezza è operato al fine di confutare quanto sostenuto dalla proprietaria per giustificare l’immediata demolizione del manufatto. Sono irrilevanti, pertanto, le ulteriori considerazioni formulate da parte ricorrente per dimostrare l’effettiva sussistenza di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, trattandosi di requisito non richiesto dall’art. 2 della l.r. n. 49 del 2009 ”.
L’appellante sostiene che la presenza di un pericolo per la pubblica incolumità sarebbe stata, nel merito, dimostrata dalle relazioni allegate anche alla S.C.I.A. 24 novembre 2017, unitamente all’ulteriore relazione giurata 20 novembre 2017 e ciò renderebbe ragione della anticipata demolizione, dimostrando il coerente contegno mantenuto dalla Società.
In senso contrario osserva il Collegio che il pericolo di controllo non risulta comprovato in termini tali da impedire una preventiva informativa al Comune al fine di consentirgli di valutare se vi fossero esigenze istruttorie da soddisfare mediante preventivo sopralluogo nell’ambito del distinto ma collegato procedimento di rilascio del permesso di costruire in deroga.
Con il quarto motivo di appello la società ha dedotto: “ Erroneità ed illogicità della sentenza. Infrapetizione. Travisamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 L. Reg. n. 49/2009; degli artt. 1, 2, 3, 10, 10 bis, 20 e 21 L. n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà .”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe travisato la portata del quinto motivo di ricorso con il quale si intendeva censurare il provvedimento laddove afferma che la demolizione del manufatto sarebbe stata “preventiva” all’accertamento del requisito delle criticità-statico strutturali posto che:
- tutti gli accertamenti dei tecnici della Società erano stati svolti quando il fabbricato era ancora esistente;
- la stessa Amministrazione intimata avrebbe svolto l’attività istruttoria di competenza quando il manufatto era ancora esistente, esaminando le relazioni allegate all’istanza di permesso di costruire 29 settembre 2017 e chiedendo la documentazione integrativa con nota 18 ottobre 2017, senza nulla eccepire in merito al contenuto delle stesse o circa l’insussistenza del requisito di cui al punto 1.2, dell’art. 2, comma 1, lett. c.
Il motivo è infondato per le ragioni esposte nella disamina del primo motivo di appello cui si rinvia.
Sino alla adozione del provvedimento finale era nel potere dovere dell’amministrazione disporre verifiche in loco che la preventiva demolizione ha reso impossibili, impedendo pertanto la conclusione dell'istruttoria propedeutica alla adozione del provvedimento finale, non potendosi ritenere dirimenti e risolutive le verifiche istruttorie condotte dagli uffici comunali sulla documentazione e sulle perizie di parte allegate all’istanza.
La società con la sua condotta ha impedito la conclusione dell’istruttoria vanificando i controlli già esperiti a livello cartolare e documentale.
Il motivo pertanto è infondato e dev’essere respinto.
Con il quinto motivo di appello la società ha dedotto “ Erroneità ed illogicità della sentenza. Infrapetizione. Travisamento. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 L. Reg. n. 49/2009; degli artt. 1, 2, 3, 10, 10 bis, 20 e 21 L. n. 241/1990; dell’art. 49 D.P.R. n. 753/1980. Violazione del principio del giusto procedimento. Difetto di presupposto. Travisamento di fatto. Sviamento di potere. Perplessità. Difetto di motivazione. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà .”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nell’esaminare la doglianza con la quale essa esponente aveva dedotto che la demolizione del manufatto in pendenza del procedimento era comunque irrilevante per verificare la sussistenza del distinto requisito di cui al punto 1.4, lett. c), comma 1, dell’art. 2, L. Reg. n. 49/2009 (incompatibilità tipologica e funzionale del manufatto e, comunque, degrado urbanistico) sulla base del quale, anche, era stato presentato il progetto ai sensi dell’art. 6 L. Reg. n. 49/2009.
Come evidenziato infatti nella relazione illustrativa allegata all’istanza, il casello ferroviario, ora destinato a funzione residenziale, avendo perso la funzione iniziale in seguito alla automazione della circolazione ferroviaria, si sarebbe venuto a trovare in posizione incongrua, lungo la linea ferroviaria, in area incompatibile con la nuova finalità abitativa e pertanto sussistevano i presupposti per una sua delocalizzazione, ai sensi del richiamato punto 1.4 per “incompatibilità tipologica e funzionale del manufatto”.
Il T.a.r. avrebbe errato nel non considerare che l’istanza di rilascio del permesso di costruire in deroga era stata presentata anche ai sensi di questa distinta previsione della legge regionale sul piano casa ed anche per tale finalità di recupero.
Il motivo è infondato.
Il T.a.r. sul punto ha rilevato che:
- l’applicabilità del punto 1.4 non sarebbe stata sollevata “ nel corso del procedimento e la relazione tecnica allegata all’istanza edificatoria faceva espresso riferimento all’ipotesi di cui al n. 1.2 della citata disposizione, sicché non risulta possibile pronunciarsi con riferimento a presupposti normativi diversi da quelli del potere esercitato nella fattispecie ”;
- ed inoltre che la deduzione sarebbe in “ contrasto con i contenuti della sua istanza che indicava la destinazione d’uso residenziale dell’edificio da demolire e invocava l’applicazione dell’art. 6 della l.r. n. 49 del 2009, concernente la demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione residenziale, anziché dell’art. 7 della stessa legge che riguarda gli edifici aventi destinazione diversa da quella residenziale ”.
Le puntuali motivazioni del T.a.r. sono condivise dal Collegio in quanto il permesso di costruire è stato espressamente presentato ai sensi dell’art. 6 l.r. n. 49 del 2009, come si evince dalla lettura dell’apposito riquadro (sub doc 2 in fascicolo ricorrente in primo grado), e soprattutto la relazione illustrativa allegata (sub doc. 3 in fascicolo di primo grado) afferma espressamente a p. 6 che l’intervento ricade nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1.2, della citata l.r. n. 49 senza mai menzionare la distinta ipotesi di cui al punto 1.4. (il riferimento normativo nella relazione è parzialmente errato ma si cita chiaramente il punto 1.2 e non il punto 1.4 e soprattutto si fa riferimento solo alle criticità statiche e strutturali dell’edificio coerentemente con la previsione di cui al punto 1.2. richiamando a supporto le relazioni specialistiche degli ingegneri Maiorano e Bovelli).
Che poi un tale riferimento alla ipotesi di cui al punto 1.4. compaia nella relazione dell’Ing. Maiorano è irrilevante poiché trattasi di relazione tecnico specialistica e non della relazione illustrativa che descrive e identifica la natura dell’intervento. Le relazioni dell’ing Maiorano e Bovelli sono infatti richiamate a p. 6 della relazione illustrativa per comprovare le criticità statico strutturali dell’immobile, ai fini dell’inquadramento nell’ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c), n. 1.2, senza mai menzionare la distinta ipotesi di cui al punto 1.4. richiamata incidentalmente nelle relazioni specialistiche.
Invero anche a voler ritenere che l’istanza sia stata presentata anche ai sensi del menzionato punto 1.4., nel caso di specie, come fondatamente eccepito dal Comune, non pare sussistere la dedotta “ incompatibilità per contrasto della funzione insediata o della tipologia della costruzione rispetto al contesto urbanistico ”.
L’articolo 49 del d.p.r. n. 753/1980 - a mente del quale “ Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia ” -, prescrive esclusivamente una limitazione agli interventi di nuova costruzione, ricostruzione ed ampliamento ma non preclude la possibilità della destinazione d’uso residenziale in atto, tant’è che il casello, per stessa ammissione dell’appellante, era stato successivamente ceduto con tale finalità e la stessa istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 6 della legge regionale sul piano casa dedicato agli edifici residenziali e non ai sensi dell’art. 7 come rilevato dal T.a.r..
Non sembra sussistere pertanto la necessità di rimuovere una presunta incompatibilità poiché il manufatto può conservare la propria destinazione d’uso in situ e la richiesta di traslazione pare finalizzata ad una sua migliore fruibilità, non tutelata dalla legge regionale, e non a superare una condizione oggettiva di incompatibilità, la sola che legittima la richiesta di benefici e delle premialità in deroga.
Il tema, in quanto non oggetto della richiesta del permesso di costruire, potrà essere ulteriormente approfondito in sede di rinnovo dell’istruttoria in presenza di una eventuale nuova istanza da parte della appellante.
Alla luce delle motivazioni che precedono l’appello deve pertanto essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e condanna la società appellante alla rifusione in favore del Comune di Laigueglia delle spese del grado che si liquidano complessivamente in euro 7000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO