Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1984, n. 975
Articolo 2
Versione
14 febbraio 1985
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1985