Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno 1980.