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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Taurino, opponente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Maria Teresa Petrucci e Renato Vestini, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.2.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso: I) L'Avviso di addebito n. 345 2018 00006907 21 000 (C.F. C.F._1
– Matricola: 1594669610) Gestione Artigiani relativamente al periodo 01/2017 al
[...]
03/2017, pervenuto con plico raccomandato in data 23-1-2024 e relativo a presunte inadempienze contributive per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.2.992,74; II) L'Avviso di addebito n. 345 2018 00014609 04 000 (C.F. C.F._1
– Matricola: 1594669610) Gestione Artigiani relativamente al periodo 04/2017 al
[...]
01/2018, pervenuto con plico raccomandato in data 23-1-2024 e relativo a presunte inadempienze contributive per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.2.008,89; III) L'Avviso di addebito n. 345 2019 00004749 78 000 (C.F. C.F._1
– Matricola: 1594669610) Gestione Artigiani relativamente al periodo 02/2018 al
[...]
03/2018, pervenuto con plico raccomandato in data 23-1-2024 e relativo a presunte inadempienze contributive per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.2.042,04; chiedendo al giudice del lavoro adito di “- IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto;
- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità degli atti esecutivi, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, con conseguente annullamento degli opposti Avvisi di Addebito;
- IN VIA SUBORDINATA, in ragione della documentazione prodotta, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria
azionata dalla Sede di Cesena, dichiarando la non debenza delle somme CP_1 richieste ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.”. L' costituitosi, dopo aver rilevato che in via amministrativa è stato medio CP_1 tempore disposto “l'annullamento in autotutela degli Avvisi di Addebito opposti n.
1 34520180000690721000, n. 34520180001460904000, n. 34520190001303991000 e n. 34520190000474978000 relativi a ctr. fissi gestione Ivs artigiani anni 2017, 2018 e 1^ rata 2019 e la cancellazione della posizione artigiana del contribuente n. 15946696 JF con decorrenza 31/12/2014, considerato l'avvenuto stralcio delle partite antecedenti tale data”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui la difesa della parte ricorrente ha aderito, tuttavia, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita la controversia in via documentale, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Sulla scorta delle convergenti allegazioni dappresso riepilogate, risulta del tutto evidente il venir meno del motivo di lite, essendo sopravvenuti in via amministrativa l'annullamento e la cancellazione, tanto degli avvisi di addebito, quanto della posizione contributiva cui ineriscono le doglianze oggetto della opposizione al vaglio, con conseguente riconoscimento della infondatezza della pretesa contributiva azionata. Essendo detto annullamento stato operato in data successiva all'introduzione della lite, l' quale parte virtualmente soccombente, deve farsi carico delle spese CP_1 processuali nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 19.2.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la Parte_1 CP_1 materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 del procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Taurino, opponente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli CP_1 avvocati Maria Teresa Petrucci e Renato Vestini, resistente;
oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 19.2.2024, ha proposto opposizione Parte_1 avverso: I) L'Avviso di addebito n. 345 2018 00006907 21 000 (C.F. C.F._1
– Matricola: 1594669610) Gestione Artigiani relativamente al periodo 01/2017 al
[...]
03/2017, pervenuto con plico raccomandato in data 23-1-2024 e relativo a presunte inadempienze contributive per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.2.992,74; II) L'Avviso di addebito n. 345 2018 00014609 04 000 (C.F. C.F._1
– Matricola: 1594669610) Gestione Artigiani relativamente al periodo 04/2017 al
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01/2018, pervenuto con plico raccomandato in data 23-1-2024 e relativo a presunte inadempienze contributive per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.2.008,89; III) L'Avviso di addebito n. 345 2019 00004749 78 000 (C.F. C.F._1
– Matricola: 1594669610) Gestione Artigiani relativamente al periodo 02/2018 al
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03/2018, pervenuto con plico raccomandato in data 23-1-2024 e relativo a presunte inadempienze contributive per un importo totale, comprensivo delle spese di notifica e degli oneri di riscossione, di €.2.042,04; chiedendo al giudice del lavoro adito di “- IN VIA PRELIMINARE, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto;
- IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità degli atti esecutivi, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, con conseguente annullamento degli opposti Avvisi di Addebito;
- IN VIA SUBORDINATA, in ragione della documentazione prodotta, accertare l'infondatezza della pretesa creditoria
azionata dalla Sede di Cesena, dichiarando la non debenza delle somme CP_1 richieste ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.”. L' costituitosi, dopo aver rilevato che in via amministrativa è stato medio CP_1 tempore disposto “l'annullamento in autotutela degli Avvisi di Addebito opposti n.
1 34520180000690721000, n. 34520180001460904000, n. 34520190001303991000 e n. 34520190000474978000 relativi a ctr. fissi gestione Ivs artigiani anni 2017, 2018 e 1^ rata 2019 e la cancellazione della posizione artigiana del contribuente n. 15946696 JF con decorrenza 31/12/2014, considerato l'avvenuto stralcio delle partite antecedenti tale data”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui la difesa della parte ricorrente ha aderito, tuttavia, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita la controversia in via documentale, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna per il tramite della presente sentenza.
Sulla scorta delle convergenti allegazioni dappresso riepilogate, risulta del tutto evidente il venir meno del motivo di lite, essendo sopravvenuti in via amministrativa l'annullamento e la cancellazione, tanto degli avvisi di addebito, quanto della posizione contributiva cui ineriscono le doglianze oggetto della opposizione al vaglio, con conseguente riconoscimento della infondatezza della pretesa contributiva azionata. Essendo detto annullamento stato operato in data successiva all'introduzione della lite, l' quale parte virtualmente soccombente, deve farsi carico delle spese CP_1 processuali nei termini di cui al dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato in data 19.2.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara cessata la Parte_1 CP_1 materia del contendere;
condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore CP_1 del procuratore della parte opponente, dichiaratosi anticipatario, che liquida in euro 2.000,00, oltre a rimborso di spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 22 ottobre 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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