Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/04/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Nr.530/2023 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, Maria TO, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 19.03.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nata a [...], il [...] (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Antonio Giarratana ed elettivamente domiciliata in Canicattì nella via A. De
Gasperi n. 123
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo e Stefano Dolce ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Cavour n. 116, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 09.05.2023 la ricorrente indicata in epigrafe ha premesso di aver prestato attività agricola, con la mansione di bracciante agricolo, alle dipendenze della società
“GAEKA SRL”, negli anni 2014, 2015 e 2016 e segnatamente: dal mese di maggio al mese di settembre del 2014 per 102 giornate lavorative, dal mese di luglio al mese di novembre del 2015 per
102 giornate e dal mese di maggio a settembre del 2016 per 102 giornate lavorative.
5,30 o 6,30 circa del mattino a seconda dell'ora di inizio di lavoro, il luogo di raduno degli operai era quello della sede legale della Gaeka srl, a Delia in c.da Pascibue o presso l'abbeveratoio comunale dello stesso paese;
gli operai (10/20 unità) divisi in squadre o gruppi, di numero variabile da 5 a 10 a seconda delle esigenze, venivano inviati nei vari terreni coltivati ad albicocche e pesche;
la ricorrente generalmente faceva parte della squadra con a capo il sig. , unitamente Parte_2
ad altri lavoratori.
L' di Caltanissetta, con tre provvedimenti del 20.09.2023 -sollecito di pagamento di CP_1
somme indebitamente percepite su prestazione disoccupazione agricola- ha chiesto il pagamento delle somme portate dalla precedente missiva del 26.01.2018 e specificamente:
- per periodo dal 1.1.2014 al 31.12.2014 sono stati pagati euro 1.725,85 in più sulla prestazione di
Disoccupazione Agricola;
che
- per il periodo dal 1.1.2015 al 31.12.2015 sono stati pagati euro 2.238,41 in più sulla prestazione di
Disoccupazione Agricola;
- per il periodo dal 1.1.2016 al 31.12.2016 sono stati pagati euro 2.278,15 in più sulla prestazione di
Disoccupazione Agricola, tutti con la seguente motivazione: “sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi” (v. allegati in atti).
La , pertanto, dopo aver esperito con esito negativo il prescritto ricorso in sede Pt_1 amministrativa, ha agito in giudizio per l'accoglimento delle domande: “- Preliminarmente e pregiudizialmente ritenere e dichiarare che i provvedimenti di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale, meglio in narrativa menzionati, sono nulli, annullabili e/o inefficaci per violazione di legge, per omessa o carente motivazione o infondati in fatto ed in diritto.
Nel merito, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze della “GAEKA SRL”,con sede legale in Delia (CL), in , Controparte_2
rispettivamente nei periodi decorrenti dal mese maggio al mese di settembre del 2014, per 102 giornate lavorative, dal mese di luglio al mese di novembre del 2015, per 102 giornate lavorative, dal mese di maggio a settembre del 2016, per 102 giornate lavorative, su fondi ubicati in territorio di Sommatino-Caltanissetta.
- Indi, per l'effetto, dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro di cui in narrativa.
- Conseguentemente ritenere e dichiarare esistenti e dovute le prestazioni lavorative e previdenziali ed assistenziali relative agli anni 2014, 2015 e 2016.
- Condannare l' a reinserire il ricorrente nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di CP_1
Delia nonché a riconoscere allo stesso il diritto all'indennità di disoccupazione relativa agli anni
2014, 2015 e 2016.
Con condanna alle spese tutte del presente giudizio”.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' CP_1
che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la definitività, con conseguente decadenza sostanziale ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, del provvedimento di cancellazione delle giornate lavorative relative agli anni 2014, 2015 e 2016, nel merito e in via subordinata, ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce dalle verifiche ispettive condotte presso la GAEKA SRL, i cui esiti sono contenuti nel verbale di accertamento allegato alla memoria.
Parte ricorrente ha avuto modo di dibattere ampiamente sull'eccezione di decadenza sollevata dall' nelle note di trattazione depositate. CP_1
L'istruttoria ha avuto luogo attraverso l'esame delle prove documentali in atti.
La causa è stata rinviata per discussione e decisione, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito in L. CP_1
n. 83/1970.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
Stabilisce il menzionato art. 22 che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale del predetto termine di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso giudiziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del 1973 (cfr., ex plurimis, Cass. 1ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n. 5942; 8 novembre 2003, n.
16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n. 10393).
Tale interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2005, non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini di decadenza, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi).
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività dell'atto impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il riferimento contenuto nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato” (Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2898). Con riferimento a questa seconda ipotesi, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato D.L. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925) e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3.
Il richiamato art. 11 d.lgs. n. 375/1993 ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma secondo dello stesso articolo stabilisce, poi, che, contro le decisioni della commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass.
27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Integrazione Salariale
Operai Agricoli (CISOA) avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (cfr. Cass. civ., 29 maggio 2007, n. 12603).
Nella fattispecie in esame, l' previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica del CP_1
provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore del ricorrente per gli anni 2014, 2015 e 2016, mediante pubblicazione sul proprio sito del secondo elenco nominativo trimestrale di variazione del 2017 (pubblicato dal 15-9-
2017 al 16-10-2017 in via telematica ai sensi dell'art. 38, commi 6 e 7, D.L. n. 98/11, conv. con L
111/11) con effetto di notifica ai lavoratori interessati (v. elenco allegato unitamente alla memoria di costituzione).
Tale modalità di notificazione è conforme al dettato di cui all'art. 38, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1
pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”.
Nel predetto elenco risulta il nominativo della ricorrente (posizione nn. 6-7-8), gli anni d'interesse (2014 - 2015 - 2016), le giornate originariamente iscritte e, infine, quelle risultanti a seguito della variazione, cioè zero.
Dunque, dalla data del 16.10.2017, giorno ultimo di pubblicazione dell'elenco, inizia a decorrere il termine di 120 giorni per la definizione del procedimento amministrativo nonché quello, ulteriore, di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70 per l'impugnazione giudiziaria.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento di cancellazione dagli elenchi al competente CISOA, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, sicché la cancellazione è divenuta definitiva.
Invero, i ricorsi amministrativi presentati in data 14.10.2022 sono da considerarsi tardivi.
Il ricorso giudiziario, poi, è stato depositato in data 09.05.2023, quindi oltre lo spirare del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 D.L. del 1970, n. 7, decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Ciò posto, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015 e 2016.
La definitività del provvedimento comporta anche l'infondatezza nel merito delle domande volte alla dichiarazione di legittimità delle prestazioni erogate.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a "provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi".
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione del provvedimento stesso.
Deve dunque dichiararsi l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Caltanissetta, 14 aprile 2025
Il GOP
Maria TO