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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. MA PA Di AR Presidente
2) dott. Michele De MA Consigliere
3) dott. AT CO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482 R.G.A. 2025 , promossa in grado di appello D A N.Q. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato SPOTORNO CLAUDIA
- Appellante - C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE CP_1
- Appellato - All'udienza del 9/10/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 1613/2025 del 2.04.2025 il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda proposta con ricorso depositato il 17.10.2023 da
[...]
in qualità di coniuge superstite di , diretta ad Parte_1 Parte_2 ottenere dall' la rendita di cui all'art. 85 DPR n. 1124/1965, in relazione alla CP_1 malattia contratta dal predetto congiunto (tumore polmonare) della quale deduceva l'eziologia professionale e che aveva provocato il decesso del coniuge in data 9.11.2019. In particolare, il Tribunale, facendo proprie le condivise conclusioni rassegnate dal CTU, ha escluso il nesso causale tra la malattia denunciata e l'attività svolta dal D'Amico, quale “piccolo di cucina, garzone di cucina, cuoco e dispensiere equipaggio” dal 1968 al 2006 a bordo di navi della Tirrenia s.p.a., sia in quanto il quadro clinico desumibile dalla documentazione in atti non appariva tipicamente riconducibile a patologie asbesto correlate, sia in quanto le mansioni dallo stesso
1 svolte non comprovavano con certezza l'esposizione all'amianto, sia ancora per la presenza di un rilevante fattore extralavorativo (fumo di sigaretta). Avverso tale sentenza ha proposto appello Parte_1 chiedendone la riforma. L' ha resistito al gravame. CP_1
All'udienza del 9/10/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia recepito una CTU errata sotto diversi profili: anzitutto, perché avrebbe omesso di valutare il referto della TAC Total Body eseguita il 13.03.2017 che aveva rivelato la presente di “enfisema bolloso centro e pan lobulare associato a manifestazioni fibrotiche con ispessimento dell'interstizio”, escludendo, dunque, erroneamente la presenza di fibrosi;
in secondo luogo, in quanto aveva ritenuto le lavorazioni effettuate dal esenti da Pt_2 contaminazione da amianto, laddove, invece, tutti gli ambienti delle navi dove lo stesso aveva lavorato dovevano ritenersi contaminati, come emerso dalla prova testimoniale assunta;
ed ancora, in quanto aveva erroneamente riportato il dato della quantità di sigarette consumate pro die, attribuendo incautamente allo stesso un'efficacia determinante della malattia, senza tener conto dei principi in tema di equivalenza causale. L'appello non può essere accolto difettando, a monte, la prova dell'esposizione del lavoratore al dedotto fattore di rischio. È pacifico che il ha lavorato a bordo di navi della società Tirrenia Pt_2
s.p.a., sin dal 1968, quindi per decenni prima che l'uso dell'amianto quale materiale coibentante venisse definitivamente dismesso. Gli ambienti delle navi che lo stesso abitualmente frequentava erano le cucine, in ragione delle sue mansioni (cuoco, dispensiere), nonché, durante tutta la durata della navigazione (42 giorni per ogni imbarco), i luoghi comuni e gli alloggi dell'equipaggio. Orbene, sostiene l'appellante che la prova per testi abbia confermato la circostanza che tali ambienti fossero contaminati da polveri di amianto. Tale valutazione non può essere condivisa. I testi escussi, entrambi ex colleghi del hanno, sul punto, riferito: Pt_2
“Anche in cucina, come negli alloggi, nelle pareti c'erano fibre di amianto, e detta circostanza era nota a tutti anche se io non conosco esattamente l'amianto. So che in passato le navi erano costruite tutte con amianto. Solo dopo il 2000 sono state rivestite le paratie con pannelli di acciaio.
… noi non avevamo alcuno strumento di protezione.” (deposizione di ); Testimone_1
2 ed ancora: “Noi tutti sapevamo che le navi erano piene di amianto e solo coibentate con materiale “tipo plastica” ma solo a seguito dell'ispezione sollecitata dai nostri sindacati avvenuta nel 2004 abbiamo avuto la certezza che nelle navi più vecchie le pareti di tutti gli ambienti erano piene di amianto (soprattutto nelle sale macchine). …In cucina c'erano solo gli estrattori, negli alloggi c'era la cosiddetta “aria forzata” (che non era aria condizionata) ma non la attivavamo perché non era salubre ed usciva di tutto (tant'è che nelle scrivanie si trovava una polvere scura).” Tali dichiarazioni rivelano una conoscenza del tutto generica ed atecnica della nocività degli ambienti di lavoro che i testi hanno, correttamente, affermato essere stata da essi appresa “per sentito dire”, non essendo gli stessi in possesso di competenze specifiche che consentissero loro di riconoscere, alla mera vista, la presenza di fibre di amianto disperse nell'ambiente, dispersione che è condicio sine qua non della nocività di tale sostanza per la salute;
per tale motivo esse non possono ritenersi idonee a dimostrare l'esposizione del D'Amico a tale noxa. L'appellante invoca, a sostegno del proprio assunto, anche gli accertamenti compiuti da consulenti tecnici, in contenziosi analoghi, circa la presenza di fibre di amianto disperse negli ambienti delle navi costruite prima degli anni '80, producendo, in particolare, una relazione di consulenza redatta dall'ing. e Per_1 dal dott. nel proc. civ. n. 2483/2021 del Tribunale di Palermo, ove, Persona_2 analizzando la tipologia costruttiva delle navi ove aveva lavorato il soggetto ivi periziato, e precisando che si trattava di petroliere costruite prima degli anni '80, i CC.TT.UU. avevano osservato: “è fortemente verosimile che al loro interno (delle navi, n.d.e.) venisse utilizzato amianto, oltre che per le parti strutturali, anche come materiale coibente e di tenuta in nastri, fasce per tubazioni, guarnizioni, ecc., materiali di consumo il quale è caratterizzato da periodica usura causata sia dalle caratteristiche proprie dell'ambiente confinato dei locali macchine che alla severità dei cicli termici a cui tali materiali sono sottoposti in qualità di coibente per tubazioni calde (gas di scarico, guarnizioni, collettori, ecc) e che costituiscono sorgente di liberazione di polveri contenenti amianto, esponendo i presenti in tali locali a un non sottovalutabile rischio di inalazione di fibre di amianto….L'uso dell'amianto nell'industria navalmeccanica è peraltro ampliamente documentato fin dall'inizio del XX secolo: da una relazione presentata alla Conferenza nazionale sull'amianto dalla UOPSAL Ambito Porto presso l'azienda ASL 3 di Genova, che contiene una sintesi delle bonifiche effettuate nel distretto navale genovese negli anni 1997/1998, emerge “la massiccia presenza di amianto non soltanto nelle localizzazioni tecniche delle navi (sala macchine, apparato motore, locali condizionamento), ma anche nei luoghi abitati da passeggeri ed equipaggio durante l'esercizio normale della nave quali: cabine, bagni, palestre, ponti alti, ristoranti, garage….L'amianto veniva utilizzato anche per l'isolamento dai rumori delle cabine destinate ad alloggio equipaggi e passeggeri. Se si andava ad esplorare sotto i pannelli, si poteva riscontrare l'esistenza di una fitta rete di tubazioni rivestite
3 di amianto. Le porte e le paratie tagliafuoco erano termicamente isolate, per quanto possibile, contro il fuoco dall'amianto, spesso spruzzato sulle paratie onde ottenere un buon rivestimento termico.” Ebbene, anche a voler trasporre il contenuto tali accertamenti, concernenti le caratteristiche tecniche di altre tipologie di navi (petroliere), alle navi della società Tirrenia s.p.a. (notoriamente adibite al trasporto di merci e passeggeri), sulle quali ha lavorato il , non può che osservarsi come la presenza di amianto in Pt_2 locali diversi dalle sale macchine fosse stata ivi riscontrata soltanto sotto i pannelli di rivestimento delle pareti, tali da costituire una barriera all'eventuale dispersione nell'aria di eventuali fibre di asbesto, oltre che spruzzato sulle paratie tagliafuoco. In siffatti termini si è espresso il CTU di primo grado sottolineando di aver valutato l'eventuale esposizione al rischio sulla base di “notizie tecniche riconosciute da tempo sulla costituzione delle vecchie navi e in particolare degli impianti correlati ai locali macchina, luogo di lavoro del ricorrente. Si può quindi affermare che i sistemi di fasciatura, ricoprimento e placcaggio i materiali contenenti amianto risultavano “confinati” ed era impedito o comunque limitato il rilascio di fibre. Di conseguenza durante i normali periodi di navigazione la presenza di fibre di amianto derivanti dal rilascio di materiali adoperati era conseguente al degrado
o al danneggiamento dei sistemi esterni di protezione ovvero alla necessità di intervenire per riparazioni urgenti e non differibili ai cantieri di manutenzione.” Ciò appare di non poca rilevanza atteso che, nella valutazione concernente la possibile cessione di fibre aerodisperse, ciò che deve essere considerato è “l'amianto liberabile” ossia quella quota parte di amianto che dà luogo a fibre o a polveri a seguito di sollecitazioni meccaniche;
circostanza altamente probabile nel locale macchina ma, di contro, poco probabile nei altri locali dove gli eventuali materiali coibentanti erano confinati dietro pannelli di rivestimento, idonei ad escludere o quanto meno a ridurre considerevolmente il rischio di rilascio di fibre a seguito di azioni meccaniche dirette. A fronte di tali considerazioni, non utilmente contraddette dai riportati esiti della prova testimoniale, l'appellante tende ad affermare un generalizzato rischio di esposizione “nell'ambiente nave” senza però indicare (né men che meno dimostrare) fatti e circostanze (es: degrado o danneggiamento dei sistemi di protezione) che avrebbero potuto giustificare il paventato rischio. Inoltre, avuto riguardo alle mansioni svolte dal è da escludere Pt_2
(difettando qualsivoglia prova in tal senso) che lo stesso fosse impegnato in attività di manipolazione di parti meccaniche o elementi costruttivi contenenti amianto e che dunque venisse esposto alle fibre aerodisperse conseguenti a tali manipolazioni.
4 Venendo alle evidenze medico-legali, nulla deduce l'appellante quanto alla incompatibilità della tipologia del deficit respiratorio accertato dagli esami spirometrici rispetto alle patologie asbesto-correlate (così, in merito, si è espresso il CTU di primo grado: “l'esame spirometrico effettuato contestualmente [nel 2017] non documentava il tipico quadro restrittivo che si riscontra in caso di asbestosi e/o patologie asbesto correlate”); mentre, d'altro canto, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il CTU ha mostrato di aver esaminato e, dunque, valutato, l'esito della TAC del 16 marzo 2017 che, pur rivelando manifestazioni fibrotiche, è stata apprezzata nell'ambito del quadro complessivo di un “enfisema bolloso e pan lobulare” (evidenziato dalla stessa TAC), riconducibile – come chiarito dal CTU - alla risalente storia di tabagismo, non contestata se non nel dato quantitativo del numero di sigarette assunte pro die. Alla luce del difetto di prova dell'esposizione al rischio, e della pacifica sussistenza di un fattore causale extralavorativo, tenuto conto della natura multifattoriale della malattia denunciata, ne va pertanto esclusa l'eziologia lavorativa, anche sotto il profilo meramente concausale, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Malgrado la soccombenza, l'appellante va esonerata dal pagamento delle spese legali, giusta dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 1613/2025 resa il 2.04.2025 dal Tribunale di Palermo. Nulla sulle spese. Palermo, 9/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
AT CO MA PA Di AR
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