Art. 25.
Nell'anno finanziario 1983 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50 , al fine di consentire alle universita' ed alle istituzioni universitarie di cui all' articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nell'anno finanziario 1983 e' iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione il limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50 , al fine di consentire alle universita' ed alle istituzioni universitarie di cui all' articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641 , l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.