Sentenza breve 7 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza breve 07/09/2023, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/09/2023
N. 01109/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00870/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2023, proposto da
LU De EN, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Di Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valenzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierluigi Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IU CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NA Cisternino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. 515/23, del giorno 24.05.23, di approvazione dello schema di contratto per la “Assunzione a tempo pieno e indeterminato a seguito di procedura di mobilità volontaria di cui all' art.30 D.Lgs 165/2001 di una unità in qualità di Istruttore Direttivo di Vigilanza - Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex Cat. D)”;
- della determinazione n. 439/23, del giorno 04.05.23, di “Presa d'atto dei verbali n. 1 del 24.04.2023 e n. 2 del 03.05.2023, della Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità, ai sensi dell' art. 30, comma 1, del D.lgs. 165 del 2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D”;
- della determinazione n. 289/23, del 23.03.23, di nomina dei componenti esterni della Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria; - della determinazione, n. 399/23, del 20.04.23, di variazione della composizione interna della Commissione esaminatrice per la procedura di mobilità volontaria;
- del verbale n. 1 di insediamento della Commissione del 24.04.23;
-del verbale, del 03.05.23, “della Prova orale, valutazione curricula e valutazione finale n. 2 del 3 maggio 2023, stilato dalla Commissione esaminatrice”;
-del decreto Commissariale n. 6, del giorno 11.01.23;
-dell'Avviso pubblico, del 03.01.23, della “procedura di mobilità volontaria di cui all' art.30 D.Lgs 165/2001 di una unità in qualità di Istruttore Direttivo di Vigilanza - Area dei Funzionari e della Elevata Qualificazione (ex Cat. D)”;
-dell'avviso di procedura selettiva, del giorno 02.01.23, “per la nomina di componenti di Commissioni esaminatrici di candidati ammessi a varie procedure di reclutamento attivate dal Comune di Valenzano” tra le quali quella per i “servizi di vigilanza”. Di qualunque altro atto presupposto e/o conseguente ad essi connesso, ancorché non conosciuto.
Per l'accertamento e declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato tra il Sig. CI ed il Comune di Valenzano.
Per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento dei danni patiti e patendi dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Valenzano e di IU CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'avv. Michelangelo Di Mauro, per il ricorrente, l'avv. Pierluigi Balducci, per il comune di Valenzano, e l'avv. Alessandro Panunzio, su delega dell'avv. Domenico Garogalo, per il controinteressato IU CI;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Comune di Valenzano, con avviso approvato con determina n. 1327 del 30/12/2022, ha attivato una procedura di mobilità esterna, ex art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D, riservato a dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni.
Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente contesta la sua posizione nella graduatoria di mobilità,
deducendo i seguenti motivi.
Con il primo mezzo lamenta l’illegittima attribuzione di punti 3 ai candidati che sono in possesso di una laurea magistrale (vecchio ordinamento) o a ciclo continuo o specialistica (nuovo ordinamento)
in quanto costituendo la laurea requisito di ammissione, essa non sarebbe valutabile ulteriormente per l’attribuzione del punteggio.
Con il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 12, c. 2, DPR n. 487/1994 e 21octies, c. 2, L. n. 241/1990 per omessa predeterminazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione.
Con il terzo motivo deduce la carenza di potere del Segretario Generale, alla data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune dei provvedimenti recanti l’avviso e la nomina della Commissione, a dare corso alla procedura oggetto di causa.
Il Comune di Valenzano, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione e nel merito ha controdedotto alle censure del ricorrente sostenendo la legittimità dell’attività della Commissione. Analoga eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione è stata sollevata dal controinteressato CI IU, costituitosi in giudizio.
Alla camera di consiglio del 6 settembre 2023, rilevati i presupposti per l’adozione di una sentenza in forma semplificata, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1. In via preliminare il collegio deve soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione sollevate dalle parti resistenti.
La tesi merita adesione.
La domanda verte sulla modalità di indizio della procedura di mobilità in contestazione e sui suoi esiti.
2. Consolidata e condivisibile giurisprudenza anche di questo Tribunale (cfr. TAR Puglia - Bari, sez. I, 07.01.2020, n. 14; TAR Puglia - Bari, sez. I, 02.02.2021, n. 215; TAR Puglia - Bari, sez.
I, 04.07.2022, n. 971) esclude la giurisdizione del G.A. nelle controversie in materia di procedure di mobilità, in quanto la mobilità dei pubblici dipendenti va qualificata come mera cessione di un contratto già in essere e, pertanto, le relative controversie rientrano nella cognizione del giudice ordinario.
Così ancora il T.A.R. Lazio, sez. III - Roma, 9.12.2021, n. 12671, secondo cui “Ricadono nella giurisdizione del G.O., in funzione di Giudice del Lavoro, le controversie inerenti alle procedure di mobilità dei pubblici dipendenti.
Nella regolazione e nello svolgimento delle procedure di mobilità riferibili ai dipendenti pubblici, rientrando nella sfera gestione del rapporto di lavoro, non possono che stagliarsi sullo sfondo delle posizioni di diritti soggettivo conoscibili dal G.O. in funzione di giudice del lavoro”.
Ancora il Consiglio di Stato sez. III, 28.12.2020, n. 8351 ha affermato che “Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto una procedura di mobilità preconcorsuale, ai sensi degli artt. 30 e 34 bis, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, finalizzata alla copertura di un posto di dirigente medico; invero, le procedure di mobilità orizzontale, non implicando una « progressione di livello » per il dipendente interessato, neppure comportano alcuna novazione del rapporto di lavoro, che resta quello originario ancorché presso una diversa amministrazione, per cui la vicenda non può essere ricondotta alla giurisdizione del giudice amministrativo sulle « procedure concorsuali » prevista dall'art. 63, comma 1, d.lg. n. 165, la quale presuppone che la procedura concorsuale sia finalizzata alla «assunzione»”.
3. Nelle menzionate decisioni è stato osservato (tra cui anche Consiglio di Stato sez. VI – 18.9.2019, n. 4699; idem, sez. V – 6.5.2015, n. 2271) che “Ai sensi dell'art. 63, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro, ad eccezione, in base alla deroga di cui al quarto 4, delle controversie in materia di procedure concorsuali, le quali soltanto sono rimaste devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo; nella nozione di "procedura concorsuale" devono farsi rientrare tutte le sequenze procedimentali, comunque denominate, aperte ai soggetti in possesso di predeterminati requisiti soggettivi e caratterizzate da concorrenzialità fra i partecipanti alla selezione; conseguenzialmente appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario sia le controversie aventi ad oggetto il diritto alla stabilizzazione, che quelle aventi ad oggetto la mobilità esterna (relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi), configurandosi quest'ultima come cessione del contratto di lavoro, che si verifica nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato e non determina la costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione, ma comporta la sola modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto”).
4. Deve, pertanto, concludersi per l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere competente il Tribunale civile, in funzione di giudice del lavoro, territorialmente competente.
Le spese derogano alla soccombenza in considerazione della natura in rito della decisione e della particolarità in fatto della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina in favore del Giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vincenzo Blanda | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO