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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Procedimento unitario n. 26 - 2/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci, Presidente relatore
Dott. Sergio Garofalo, Giudice
Dott.ssa Lucia Leoncini, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo proposto da con sede legale in Agliana (PT), via Prato n.16, codice fiscale, partita Iva e n. Parte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia - Prato , in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti e rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Parte_2 Parte_3
Ciccarelli, nei confronti della dei creditori e del Pubblico Ministero CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 27.2.2024 la (in seguito ) ha proposto domanda ex art. 44 CCII per Parte_1 Pt_1
l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva del deposito della documentazione.
Il Tribunale ha concesso il termine di gg. 60, con nomina del dott. quale Persona_1
Commissario Giudiziale.
A seguito della proroga del termine concessa dal Tribunale, in data 26.6.2024, la ha Pt_1
formulato una domanda di concordato preventivo in continuità, corredandola della documentazione prescritta dall'art. 39 e della relazione ex artt. 84, 5° comma, 87, 3° comma e 88, 2° comma, CCII.
Con decreto emesso il 1° agosto 2024, il Collegio ha sottoposto alla ricorrente taluni rilievi critici valutati astrattamente suscettibili d'incidere sull'ammissibilità della proposta di concordato ed ha fissato l'udienza del 23.9.2024 per la comparizione della società e del commissario giudiziale.
In data 6.9.2024 la ha depositato una proposta di concordato modificativa ma all'udienza Pt_1 del 23.9.2024, alla luce dell'accordo transattivo nelle more perfezionato con un dipendente (su
1 autorizzazione del tribunale) e tenuto conto degli ulteriori rilievi ivi sollevati dal g.d., ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione del termine ex art. 47, 4° co. CCII, sino al 7.10.2024 per apportare integrazioni alla proposta e al piano. Con decreto emesso il 1° ottobre 2024 il tribunale, preso atto della emissione del D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo ter”) e delle numerose modifiche dallo stesso apportate al CCII - applicabili, in virtù della disciplina transitoria contenuta nell'art. 56, anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore (28.9.2024) -, facendo seguito ad un'apposita richiesta della debitrice, ha concesso termine sino al 31.10.2024 per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e dell'ulteriore corredo documentale (ove necessario), assegnando ulteriore termine al Commissario
Giudiziale sino all'11.11.2024 per esprimere il proprio parere.
In data 31.10.2024 la ha depositato la proposta e il piano di concordato preventivo Pt_1
modificati, corredati dell'integrazione alla relazione di attestazione del professionista indipendente ex artt. 84, 5° comma, e 87, terzo comma, CCII e della proposta di trattamento ex art. 88 CCII e in data 11.11.2024 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere.
Con decreto emesso il 13.11.2024 il Tribunale ha aperto la procedura di concordato preventivo, con conferma del dott. quale commissario giudiziale e fissazione della data iniziale Persona_1
e finale delle operazioni di voto.
Il Commissario Giudiziale ha proceduto alle operazioni previste dall'art. 105 CCII ed ha depositato il 2.1.2025 la relazione particolareggiata esprimendo un giudizio positivo sulla fattibilità del concordato ma non mancando di evidenziare l'alea connessa alla realizzazione del fatturato ipotizzato e, quindi, la possibilità che i flussi liberi della continuità destinati al soddisfacimento dei creditori possano risultare inferiori a quelli previsti.
Il giudizio positivo sulla fattibilità è stato confermato dal C.G. nella relazione definitiva ex art. 107,
6° comma, CCII depositata il 10.2.2025.
Con decreto emesso il 12.2.2025 il Tribunale ha disatteso l'ultima istanza di proroga delle misure protettive tipiche - inquadrata nel combinato disposto degli artt. 54, secondo comma, 1° e 2° periodo,
e 55, 3° comma, CCII - per contrarietà alla previsione tassativa dell'art. 8, risultando esaurito il termine massimo di durata delle stesse di 12 mesi (a seguito della concessione, con decreto del
18.12.2024, degli ultimi due mesi di proroga) e ha rimesso gli atti al giudice delegato per la delibazione della istanza di disporre, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 2 CCII le misure ritenute idonee ad evitare la messa in esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, avente ad oggetto l'immobile concesso in locazione da Controparte_2
alla costituito dai locali siti in Montemurlo (PO) alla via Puccini, n.ri 187 e 189, Parte_1
ovvero dalla sede operativa.
2 Con decreto emesso il 26.2.2025, il giudice delegato, previo inquadramento della istanza nel combinato disposto degli artt. 54, secondo comma, 3 ° periodo, e 55, secondo comma, ult. periodo,
CCII ovvero qualifica in termini di richiesta di misura protettiva “diversa” da quelle tipiche già confermate e prorogate, ha rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento volto ad evitare l'azionamento in via esecutiva dell'ordinanza di cui sopra.
All'esito delle operazioni di voto, il Commissario Giudiziale, in data 3.3.2025 ha depositato la relazione prevista dalla legge nella quale ha riferito che il voto favorevole è stato espresso da 9 classi di creditori sulle 10 ammesse la voto, per un ammontare complessivo di crediti pari a € 601.449,08 sul totale dei crediti ammessi al voto pari a € 960.747,82
In data 7.3.2025 la ha chiesto l'omologa del concordato anche ai sensi degli artt. 88, 4° Pt_1
comma, e 112, secondo comma, CCII dando altresì conto di non aver impugnato il decreto del
26.2.2025 ma:
1. di aver concluso un accordo con la volto a consentirle la permanenza nell'immobile CP_2
già condotto in locazione sino al 31.8.2025, a condizione della omologazione del concordato;
2. di aver sottoscritto con la un contratto, anch'esso Parte_4
subordinato alla omologazione del concordato, con il quale detta ditta si è impegnata a concedere in sublocazione a , a far data dal 1 agosto 2025 e per la durata di sei anni, la porzione di Pt_1
immobile ad uso laboratorio artigianale facente parte del più ampio complesso già condotto in locazione, di circa 1500 mq (identificato al competente Catasto al foglio 12, particella n. 490, subalterno n. 23), situato in Quarrata, Via del Casone, n. 28 al canone mensile di € 1.200,00 oltre
Iva, inferiore a quello corrisposto alla (pari a € 2.857,95 oltre IVA). CP_2
Con decreto del 10.3.2025 il Tribunale ha fissato l'udienza del 14.4.2025 per l'omologa e, preso atto del dissenso palesato da una classe dei creditori, atteso che la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa oltre l'arco di piano, ha onerato la di quantificare il Pt_1 valore riservato ai soci in ossequio all'art. 120 quater CCII.
Il decreto è stato iscritto nel registro delle imprese a cura della cancelleria e notificato a cura della parte ricorrente ai creditori dissenzienti.
In data 27.3.2025 il P.M. in sede ha formulato istanza di liquidazione giudiziale per l'ipotesi in cui la società istante non fornisse le integrazioni richieste in punto di valore riservato ai soci e il tribunale conseguentemente, non ritenesse soddisfatti i requisiti di legge per procedere all'omologazione del concordato preventivo.
Co Con memoria depositata il 1° aprile 2025 la si è costituita insistendo per l'omologa del Pt_1
e allegando relazione di stima del valore riservato ai soci ex art. 120 quater CCII.
3 In data 8.4.2025 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere sulle note autorizzate e sulla quantificazione del valore riservato ai soci operato dalla ricorrente.
All'udienza del 14.4.2025 il giudice relatore, a ciò delegato, sentiti la e il commissario Pt_1
giudiziale ha riservato il procedimento alla decisione del Collegio.
***
La proposta
La ha formulato una domanda di concordato preventivo fondata su di un piano che prevede Pt_1 la continuità diretta dell'azienda per un periodo di 51 mesi dall'omologa (originariamente prevista per il 31.12.2024 e, quindi, da rimodularsi in funzione del passaggio in giudicato della presente sentenza), senza apporto di finanza esterna né dismissione di attrezzature e beni strumentali di proprietà, ma facendo salva la vendita di porzioni esigue di magazzino ritenute non più funzionali alle dinamiche aziendali. La proposta ipotizza il versamento nell'arco di piano - a soddisfacimento del fabbisogno concordatario quale oltre indicato - della somma complessiva di € 523.038,90 a fronte della provvista generata dalla continuità nella misura stimata di complessivi € 530.392,11 e, quindi, con costituzione di un fondo rischi di natura privilegiata pari alla differenza di € 7.353,21 da utilizzare a copertura di eventuali maggiori oneri, spese e interessi che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano;
più precisamente, l'importo approssimato di € 530.390 deriva dai flussi liberi di cassa, stimati in complessivi € 466.910 al dicembre 2028 e dal realizzo integrale dei crediti commerciali generati nell'arco di piano stimati in complessivi € 165.000, sui quali inciderebbero debiti commerciali, generati dalla continuità, per complessivi € 101.800.
La proposta contiene l'accorpamento dei creditori in 10 classi, di seguito esposte:
Classe 1 - crediti dei dipendenti (con privilegio ex 2751 bis n. 1 c.c.) maturati anteriormente al deposito della domanda prenotativa;
Classe 2 - Crediti dei professionisti (con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) e degli agenti (con privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.), fra essi inclusi i compensi dei professionisti per l'assistenza nella presentazione della domanda di concordato e del professionista attestatore (nella misura del 25%);
Classe 3 - Crediti degli artigiani (con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.);
Classe 4 - Credito del locatore per i canoni dovuti in relazione al contratto di locazione CP_2
del fondo di Montemurlo, via Puccini n. 187-189, assistito dal privilegio speciale dell'art. 2764 c.c. nei limiti del patrimonio capiente.
Classe 5 - Crediti dell'Erario, degradati a chirografo, per ritenute Irpef su redditi di lavoro autonomo imposta sostitutiva, Iva, oltre sanzioni ed interessi.
Classe 6 - Frazione degradata a chirografo, per incapienza, del credito del locatore (cfr. classe 4)
4 Classe 7 - Crediti chirografari per fornitura di beni e servizi delle imprese che non superano le soglie dimensionali stabilite dall'art. 85, comma 3 ult. periodo, CCII, come novellato da “correttivo ter”.
Classe 8 - Crediti chirografari degli altri fornitori di beni e servizi.
Classe 9 - crediti delle banche per finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico ex L.
662/96.
Classe 10 - crediti chirografari di ed Unicredit. Parte_5
Nello specifico, la società ricorrente si è obbligata a provvedere al pagamento:
- integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, incluso il 75% dei crediti vantati dai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione della proposta, entro 180 dalla definitività del decreto di omologazione;
- integrale dei creditori accorpati nella classe 1, entro 180 gg dall'omologazione;
- integrale dei creditori accorpati nella classe 2, entro 12 mesi dall'omologa;
- integrale dei creditori accorpati nella classe 3, entro 24 mesi dall'omologa;
- nei limiti della capienza del valore netto di liquidazione dei beni mobili posti al servizio dell'immobile locato e, quindi, per € 10.117,31 il credito del locatore di cui alla classe 4, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 30% i crediti dell'erario degradati a chirografo e accorpati nella classe 5, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 20% i creditori chirografari di cui alle classi 6, 7 e 8, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 4% i crediti vantati dalle banche per finanziamenti garantiti, accorpati nella classe
9, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 10% gli altri crediti bancari accorpati nella classe 10, entro 51 mesi dall'omologa.
La proposta e il piano prevedono altresì la costituzione di un fondo rischi di € 46.532,68 destinato a coprire i crediti non ancora esigibili portati dal TFR dovuto alla dipendente ( ) e a Persona_2
(oggi amministratore, ma già dipendente), denominato “fondo A”, che si Parte_2 renderebbe disponibile entro sei mesi dall'omologa, e di un secondo fondo, rinominato “fondo B”, di € 102.191,43 deputato a coprire la quota di credito privilegiato destinato ad essere azionato dal
, coperto, per € 53.676,95, dal valore di liquidazione e, per € 48.514,48, dal Controparte_4
surplus della continuità, che si renderebbe disponibile entro 48 mesi dall'omologa.
La proposta prevede, in sostanza, che le somme pari al valore di liquidazione siano distribuite nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione mentre quelle eccedenti il valore di liquidazione e connesse alla prosecuzione dell'attività vengano distribuite ai creditori accorpati nelle classi di cui sopra con la tempistica indicata nella proposta e secondo l'ordine di priorità relativa ex art. 84, 6° co., CCII.
5 La ha altresì precisato che, in caso di mancata attivazione - in tutto e/o in parte - dei fondi Pt_1
A e B, il conseguente surplus verrà ridistribuito ai creditori secondo i gradi di privilegio di cui alle classi, nel rispetto della regola della priorità assoluta.
I presupposti per l'omologazione
Così sinteticamente descritti proposta e piano presentati dalla , il Collegio ritiene che Pt_1
sussistano i presupposti per l'omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112 CCII.
Va premesso che nel decreto di apertura del concordato preventivo il Tribunale ha già positivamente valutato la ritualità della proposta e l'ammissibilità della domanda di accesso al concordato, declinata dal legislatore del codice della crisi in termini di non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che, ferma la natura del concordato proposto come in continuità diretta, la suddivisione dei creditori in classi fosse corretta.
Posto che in sede di omologa compete al Tribunale valutare la regolarità della procedura,
l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe, reputa il Collegio che, in difetto modifiche della proposta o del piano, di fatti sopravvenuti e di opposizioni, possa farsi integrale rinvio al decreto di apertura del concordato nel quale tali profili sono stati già analiticamente scrutinati e positivamente vagliati.
I. In relazione al requisito di ammissibilità di cui all'art. 47, primo comma lett. a), ripreso dall'art. 112, primo comma lett. g), in termini di requisito di fattibilità, inteso come non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, occorre evidenziare che il C.G. nella relazione ex art. 105 c. 1 CCII, ha sottoposto ad una approfondita valutazione critica le voci dell'attivo e del passivo concordatario, in specie, con riferimento alla stima dei flussi di continuità, muovendo dal monitoraggio dell'andamento aziendale in data successiva alla presentazione della domanda prenotativa. Pur riscontrando il mancato conseguimento del fatturato ipotizzato dalla società alla data del 31.12.2024 (pari a € 1.200.000,00), il CG ha valutato il piano predisposto dalla società ragionevolmente fattibile muovendo dalla considerazione che, anche in una fase della vita peculiare della società in quanto caratterizzata dalla vicenda concordataria, i clienti storici della società (la cui platea non verrebbe in futuro ampliata) abbiano confermato i propri ordini sì da consentire di valutare plausibile l'incremento dei ricavi annuali quale ipotizzato nel piano, nella modesta misura del 2%.
Posto che il fatturato della società è realizzato per il tramite di un numero di clienti fidelizzati piuttosto ristretto, sulla cui stabilità e solvibilità il piano affonda le proprie radici, il CG ha osservato:
<< Stante il modello di business della società, caratterizzato dall'assenza del magazzino, da costi
6 per lo più variabili e, quindi, da costi fissi assai ridotti, beneficia di una certa flessibilità e, Pt_1
quindi, una modesta riduzione dei ricavi potrebbe non pregiudicare i risultati economico-finanziari previsti nel piano e la conseguente creazione dei flussi necessari al concordato>>.
Tale valutazione risulta reiterata nella relazione ex art. 107, 3° comma, CCII.
II. Con riferimento all'esito della votazione e, dunque, al corretto esercizio del diritto di voto, il
C.G. ha depositato e comunicato, nel rispetto dei termini di legge, le relazioni previste dagli artt.
105 e 107 CCII, nelle quali ha diffusamente descritto la proposta, sottoponendo la stessa a vaglio critico, ed ha rassegnato il proprio motivato parere sulla fattibilità. In assenza di violazioni di norme processuali o sostanziali, ritiene il Tribunale che i creditori siano stati messi in grado di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto.
Le classi sono state correttamente formate, come già ritenuto nel decreto di apertura cui si rinvia, ed i creditori appartenenti a ciascuna classe risultano destinatari di un uguale trattamento.
III. Posto che la classe 5^, che ha espresso voto contrario al concordato, è quella costituita dai crediti fiscali degradati in chirografo, viene in considerazione il disposto dell'art. 88, 4° comma, CCII a tenore del quale, nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2 (di cui oltre), il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
Ebbene, emerge dalla relazione del professionista indipendente, ex art. 87, 3° co., CCII, dott. Per_3
che, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, i crediti con privilegio
[...]
successivo a quello previsto dagli artt. 9 comma 3 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e 8 bis comma 3
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (immediatamente successivo al privilegio dell'art. 2751 bis c.c.), fra i quali si collocano i crediti erariali, non riceverebbero alcun soddisfacimento. Posto che la proposta in discorso offre a detti crediti una percentuale di soddisfo del 30% dell'intero credito erariale degradato, reputa il Collegio soddisfatta la previsione di legge. Il voto dell'Agenzia delle Entrate non appare determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e ciò esime il Collegio da ogni ulteriore valutazione.
IV. L'art. 112, 2° co. CCII prevede che, in mancanza del voto favorevole di tutte le classi - come è nel caso concreto - nel concordato in continuità aziendale, l'omologa sia possibile, su richiesta del debitore, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: “a) il valore di liquidazione, come definito dall'art.87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause
7 legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza di approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
Richiamato integralmente quanto esposto nel decreto di apertura del concordato in ordine alla corretta valutazione del “valore di liquidazione” - ovverosia in merito all'impossibilità d'includere in esso il valore dell'azienda in esercizio e all'assenza dei presupposti per l'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, di azioni revocatorie o d'inefficacia (stante l'assenza di operazioni straordinarie) nonché di azioni recuperatorie in genere, incluse quelle di ripetizione d'indebito -, con riferimento al requisito sub lett. a), la proposta prevede che questo sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione;
riguardo al requisito sub lett. b), giova evidenziare che i crediti inclusi nell'unica classe dissenziente, la n.ro 5, per quanto sopra esposto, non risulta aver ricevuto un trattamento inferiore rispetto a quello riservato alle classi del medesimo grado.
Co Quanto alle valutazioni già svolte in sede di decreto di apertura del in ordine al fondo rischi privilegiato (Fondo B) deputato a coprire le somme spettanti al una volta Controparte_5
escusso dalle banche garantite e, in particolare, al trattamento deteriore ad esso riservato rispetto alla percentuale di soddisfo riservata all'erario (e, quindi, a crediti assistiti da un privilegio di grado inferiore), mette conto evidenziare che, ad oggi, le banche non risultano aver escusso detto fondo sicché il continua a rappresentare un creditore futuro e solo eventuale, non Controparte_5
titolare di diritto di voto e come tale non accorpabile in alcuna classe;
il rilievo consente di omettere il vaglio dei criteri distributivi di cui all'art. 84, sesto comma, CCII come novellato dal c.d. correttivo ter difettando, appunto, con riguardo a detto soggetto giuridico il requisito dell'inserimento in una apposita classe di creditori rispetto alla quale poter svolgere la valutazione di corretta applicazione della regola distributiva della Relative Prority Rule.
Nessun creditore è destinato a ricevere più dell'importo del proprio credito e ciò consente di ritenere integrato il requisito sub lett. c)
8 La proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi (9 su 10) e tra le classi che hanno votato favorevolmente figurano classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 1, 2, 3 e 4).
Risulta pertanto ricorrente anche la condizione richiesta dall'art. 112, 2° co. lett d), CCII, prima parte.
L'indagine sulla capacità del piano di impedire o superare l'insolvenza di cui alla lett. f) dell'art. 112, primo comma, si sovrappone a quella sulla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, già sopra analizzata.
Tuttavia, su quest'ultimo profilo - già positivamente riscontrato dal Tribunale in sede di apertura - merita di essere sottolineato il parere ex art. 48, 2° comma, CCII espresso dal CG in data 11.11.2024, nonché nelle relazioni ex art. 105 e 107 CCII, sopra richiamate, nei quali, pur riscontrando il mancato raggiungimento dei ricavi ipotizzati alla data del 31.12.2024, il dott. ha valutato Persona_1
ragionevole il conseguimento dei risultati operativi previsti nell'arco di piano. Co Il ha altresì evidenziato che le previsioni industriali e finanziarie contenute nel piano di concordato sono coerenti e plausibili sia in termini di aumento dei ricavi che in termini di riduzione dei costi (in parte già concretizzati) nonché di solvibilità della clientela;
tanto, ferma restando l'alea legata al contesto economico dello specifico settore tessile, in particolare, nel distretto pratese. Dato il modello di business della società, caratterizzato dall'assenza del magazzino, da costi per lo più variabili e da costi fissi assai ridotti, la beneficerebbe di una elevata flessibilità, con la Pt_1
conseguenza che una modesta riduzione dei ricavi potrebbe non pregiudicare la creazione dei flussi necessari al soddisfacimento del fabbisogno concordatario.
Il C.G., oltre ad affermare la mancata emersione di elementi nuovi suscettibili di incidere sulla fattibilità del concordato, ribadite le incertezze legate alla realizzazione dei flussi della continuità previsti nel piano industriale, ha escluso profili di manifesta inettitudine del piano a garantire la soddisfazione dei creditori come da proposta concordataria e, quindi, sulla ragionevole prospettiva di raggiugere gli obiettivi prefissati e di superare l'insolvenza, addivenendo ad esprimere il proprio parere favorevole alla omologazione del concordato.
La analiticità delle valutazioni già compiute dal C.G. sull'attivo e sul passivo concordatario nella relazione ex art. 105 CCII, fondate su criteri corretti e condivisibili, ed i riscontri dallo stesso compiuti anche sulla base dei dati gestionali più recenti consentono al Collegio di escludere che il piano sia ictu oculi irrealizzabile e, cioè, manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dalla ricorrente, fermi restando i rischi insiti nel prosieguo dell'attività d'impresa; trattasi, tuttavia, di rischi perfettamente rappresentati dal C.G. nelle relazioni rivolte ai creditori, i quali, votando a favore della proposta, hanno manifestato una chiara preferenza per la gestione concordata della crisi piuttosto che per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
9 V. L'art. 120 quater CCII, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda, oltre l'arco di piano, una prosecuzione dell'attività d'impresa ad opera dei soci e, quindi, che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato ai soci originari della proponente, pone un ulteriore requisito per l'omologazione, che il tribunale è tenuto a vagliare solo “in caso di dissenso di uno o più classi dei creditori”, come appunto avvenuto nel presente procedimento.
Non è necessario che la proposta concordataria preveda l'assegnazione ai soci di una parte di attivo, essendo sufficiente che i soci originari, all'esito dell'omologazione del concordato, continuino a mantenere partecipazioni nella società debitrice;
in detta ipotesi, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e più favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.” Il secondo comma della stessa norma contiene poi i criteri da seguire per la determinazione del valore riservato ai soci, ovverosia per la quantificazione del valore effettivo, conseguente alla omologazione, delle loro partecipazioni, disponendo che debba essere determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando
i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.
Da tale valore dovrà essere dedotto il valore apportato dai soci ai fini della ristrutturazione informa di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma terzo periodo, anche in altra forma.
Se la finalità della norma è - all'evidenza - quella di evitare che i soci, in certa misura responsabili dello stato di crisi o d'insolvenza nella quale la società versa, possano beneficiare degli esiti della ristrutturazione, conservando la titolarità di partecipazioni dal valore prospettico anche superiore a quello originario, a fronte del sacrificio dei creditori, notevoli dubbi sono stati già sollevati dalla dottrina con riguardo ai criteri dettati dal legislatore per la quantificazione del “valore effettivo” siccome indicato dal disposto normativo: trattasi, infatti, di una quantificazione che, oltre a scontare l'aleatorietà di ogni previsione di flussi finanziari a lungo termine, appare fortemente condizionata dal numero di anni successivi alla durata del piano da valorizzare ai fini in discorso e dal tasso di attualizzazione adottato.
Nel caso concreto, sin dalla proposizione della domanda di concordato integrativa del 31.10.2024, la ha ipotizzato una prosecuzione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a tre Pt_1
10 anni dopo l'ultimazione del piano, sì da consentire ad entrambi i soci amministratori nonché addetti all'attività di raggiungere l'età pensionabile (essendo, invero, già in pensione), ed Parte_2
è addivenuta a ritenere che il valore riservato ai soci sia negativo in ragione del differenziale tra la retribuzione media netta effettivamente percepita dai due soci, per l'intero arco di durata residua di vita della società (di otto anni), e l'importo di un normale compenso che dovrebbe essere riconosciuto agli amministratori di un'azienda con caratteristiche similari alla propria.
Alla memoria autorizzata del 1° aprile 2024 la ha allegato una perizia estimativa redatta dal Pt_1
dott. il quale è giunto alle medesime conclusioni pur seguendo un percorso diverso, Persona_4
che, tuttavia, appare coerente rispetto al dettato normativo, metodologicamente corretto, scevro da vizi logici o contraddizioni e puntualmente motivato.
Occorre sottolineare che la ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 85, 3° comma, terzo Pt_1
periodo CCII (non avendo superato nell'ultimo esercizio anteriore alla presentazione della domanda di concordato almeno due dei requisiti posti dalla norma), sicché ogni altra forma di apporto arrecato dai soci alla ristrutturazione (diverso da conferimenti o versamenti a fondo perduto) merita di essere portato in detrazione del valore effettivo delle partecipazioni all'esito della omologazione.
Reputa il Collegio che l'uso dell'inciso di cui sopra, con specifico riferimento alle imprese “minori” di cui all'art. 85, terzo comma CCII, induca l'interprete ad ascrivere valenza di apporti, oltre che ai conferimenti e ai finanziamenti, ad ogni altro contributo, economicamente valorizzabile, fornito dai soci al fine di consentire alla società di superare lo stato di crisi: dalla prestazione di attività lavorativa, alla concessione di beni in godimento, dalla fornitura di servizi alla cessione di beni, anche immateriali.
Ragionare in termini diversi significherebbe negare valenza alla scelta legislativa di adottare una
“formula in bianco” con esclusivo riguardo alle imprese minori.
Ebbene, invertendo l'ordine matematico degli elementi di calcolo e muovendo dal valore da portare in detrazione, emerge dagli atti che i due soci amministratori abbiano acconsentito a prestare la loro attività anche oltre la durata quinquennale del piano concordatario, percependo un compenso mensile lordo di € 1.500,00, a fronte di una remunerazione mensile media corrente, per un impiegato di 8° livello, di € 2.500,00.
Appare corretto ritenere che il differenziale tra il costo che la società dovrebbe sostenere per remunerare due impiegati in grado di sostituire gli amministratori, corrispondendo una remunerazione conforme ai parametri correnti, ed il costo effettivamente sopportato per i compensi corrisposti ai soci configuri un contributo sussumibile entro la fattispecie dell'apporto in altra forma.
Assunta come data di riferimento del valore effettivo conseguente alla omologazione del concordato quella del 30.5.2025, il dott. applicando la metodologia del Discounted Cash Flow Persona_4
11 (metodo di calcolo matematico-finanziario molto diffuso per operazioni similari), ha stimato i flussi di cassa per un arco temporale di complessivi 10 anni, includendovi, quindi, un periodo successivo al piano di concordato di altri cinque anni, essendo questa l'epoca in cui il socio Parte_3
avrà maturato i requisiti per la pensione. Il perito ha valorizzato per i flussi di cassa successivi al piano, la media semplice dei flussi previsti nell'arco di piano, pari a € 42.950 su base semestrale;
ha, quindi, attualizzato il valore complessivo dei flussi applicando il Capital Asset Princing Model per un periodo di dieci anni ed è addivenuto a determinare il valore delle partecipazioni riservato ai soci sommando il valore dei flussi attualizzati (399.730,11) al valore della Posizione Finanziaria
Netta, risultante al termine del primo semestre 2025 (pari a € 229.720,00), e da esso sottraendo il valore dei pagamenti riservati ai creditori, per un ammontare attualizzato di € 507.060,61.
Il perito ha pertanto quantificato in complessivi € 122.389,75 il valore dell'azienda, che, ripartito in egual misura tra i soci, consente di ritenere che il valore della partecipazione a ciascuno di essi riservata ammonti a € 61.194,75. Trattasi di un valore decisamente inferiore al valore degli apporti come sopra individuati ed attualizzati fino alla data del 30.6.2034, pari a € 227.221,49 per il socio e a € 233.528,33 per il socio , corrispondenti al minor costo che la società patirebbe Pt_3 Pt_2
per il medesimo arco di durata, remunerando gli amministratori al valore corrente.
Con nota dell'8.4.2025 il commissario giudiziale ha condiviso l'iter metodologico seguito dal dott. valutando corretto il tasso di attualizzazione adottato e sottolineando la coerenza e la Per_4
ragionevolezza del percorso seguito, ma lo ha altresì sottoposto a prova di resistenza simulando l'applicazione di due diversi tassi di attualizzazione dei flussi e poi calibrando l'impatto sulla società in termini di costi della ipotetica erogazione agli amministratori di un compenso mensile di €
2.500,00, al lordo delle maggiorazioni di legge;
il commissario giudiziale ha, infine, posto a confronto i valori netti che i soci ritraggono effettivamente dalla esecuzione del piano e quelli che conseguirebbero riscuotendo una remunerazione netta mensile di € 2.500,00.
In tutti i diversi scenari esplorati dal commissario giudiziale risulta che i soci apportano risorse superiori al valore della loro partecipazione, in termini di minori costi a carico della società.
Risulta pertanto corroborato l'assunto della secondo cui dalla esecuzione del concordato Pt_1
non deriverà alcun valore di ristrutturazione destinato ai soci e, come tale, suscettibile di essere distribuito ovvero considerato ai fini del vaglio di ricorrenza del requisito di cui all'art. 120 quater
CCII.
In conclusione, ritiene il Tribunale che sussistano tutti i presupposti per l'omologa del concordato preventivo proposto da . Pt_1
Modalità esecutive
12 Prevedendo il piano la continuità aziendale diretta, senza liquidazione dell'azienda o di beni, non deve provvedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori (cfr. art. 114 bis CCII).
Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità.
1. Entro tre mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili eventualmente rettificate, nonché delle altre notizie che potrà raccogliere, i legali rappresentanti della , formeranno l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di Pt_1
prelazione, che depositerà in cancelleria, dandone notizia a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie.
2. La terrà regolare contabilità che dovrà, con periodicità semestrale, far visionare al Pt_1
Commissario Giudiziale unitamente alla movimentazione bancaria del periodo sino all'ultimo estratto conto.
3. Ogni sei mesi la predisporrà una relazione sullo stato della procedura, nella quale dovrà Pt_1 dare conto delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'andamento della procedura;
la relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Commissario Giudiziale.
Entro il mese successivo al deposito delle dette relazioni il Commissario giudiziale redigerà un rapporto riepilogativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c. 9 CCII, svolgendo le proprie considerazioni sulle relazioni trasmesse dalla società e raffrontando realizzi e pagamenti per entità
e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria, e lo comunicherà ai creditori, depositandone copia in cancelleria.
4. Per promuovere azioni giudiziarie e per costituirsi in giudizio, così come per la nomina di periti e consulenti tecnici di parte, gli amministratori della società dovranno acquisire il parere favorevole del Commissario Giudiziale, notiziando nel contempo il G.D. per la verifica che nulla osti;
solo in caso di parere contrario, dovranno acquisire l'autorizzazione del giudice delegato.
5. Per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per le transazioni, gli amministratori della società dovranno preventivamente munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato per la verifica che nulla osti;
solo nel caso di parere contrario, dovranno acquisire l'autorizzazione del giudice delegato.
6. La società dovrà predisporre, nel rispetto della tempistica prevista dalla proposta, un progetto di ripartizione delle somme disponibili nel rispetto delle disposizioni di legge in punto di graduazione dei creditori e delle modalità previste nel piano di concordato.
Il progetto di riparto dovrà essere sottoposto al Commissario Giudiziale;
successivamente il progetto dovrà essere trasmesso a tutti i creditori concedendo termine di gg. 15 per eventuali osservazioni;
apportate eventuali modifiche sulla scorta delle osservazioni, il progetto, corredato dai detti pareri e
13 dalle osservazioni, sarà trasmesso al Giudice Delegato per il nulla osta e per la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti.
Il Commissario Giudiziale dovrà vigilare sul rispetto della predetta tempistica.
I pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al Commissario Giudiziale che al giudice delegato;
le somme dovute ai creditori irreperibili saranno depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato.
7. Conclusa l'esecuzione del concordato e prima del riparto finale, gli amministratori della società redigeranno il conto della gestione e lo sottoporranno al C.G. per eventuali osservazioni. Dopo la liquidazione da parte del Tribunale dei compensi dovuti al Commissario Giudiziale, la società rimetterà gli importi dovuti, o quelli restanti, ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente. Eseguiti tutti i pagamenti, il C.G. depositerà una relazione finale in cui esporrà
l'attività svolta dalla società per dare esecuzione al piano di concordato e la misura del soddisfacimento dei creditori e formulerà al GD istanza per l'accertamento dell'esecuzione del concordato, con chiusura del procedimento.
8. Il Giudice Delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto sulle istanze del Commissario Giudiziale e per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.
P.Q.M.
Omologa il concordato preventivo di “ con sede legale in Agliana (PT), via Prato Parte_1
n.16, P.IVA , P.IVA_1
D I S P O N E come in motivazione riguardo alle modalità di esecuzione del concordato.
Manda la Cancelleria per la pubblicazione nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII e per la comunicazione al P.M.
Così deciso in Pistoia il 14.4.2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
14
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Curci, Presidente relatore
Dott. Sergio Garofalo, Giudice
Dott.ssa Lucia Leoncini, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo proposto da con sede legale in Agliana (PT), via Prato n.16, codice fiscale, partita Iva e n. Parte_1
iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia - Prato , in persona dei legali P.IVA_1 rappresentanti e rappresentata e difesa dall'avv. Pierpaolo Parte_2 Parte_3
Ciccarelli, nei confronti della dei creditori e del Pubblico Ministero CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
In data 27.2.2024 la (in seguito ) ha proposto domanda ex art. 44 CCII per Parte_1 Pt_1
l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riserva del deposito della documentazione.
Il Tribunale ha concesso il termine di gg. 60, con nomina del dott. quale Persona_1
Commissario Giudiziale.
A seguito della proroga del termine concessa dal Tribunale, in data 26.6.2024, la ha Pt_1
formulato una domanda di concordato preventivo in continuità, corredandola della documentazione prescritta dall'art. 39 e della relazione ex artt. 84, 5° comma, 87, 3° comma e 88, 2° comma, CCII.
Con decreto emesso il 1° agosto 2024, il Collegio ha sottoposto alla ricorrente taluni rilievi critici valutati astrattamente suscettibili d'incidere sull'ammissibilità della proposta di concordato ed ha fissato l'udienza del 23.9.2024 per la comparizione della società e del commissario giudiziale.
In data 6.9.2024 la ha depositato una proposta di concordato modificativa ma all'udienza Pt_1 del 23.9.2024, alla luce dell'accordo transattivo nelle more perfezionato con un dipendente (su
1 autorizzazione del tribunale) e tenuto conto degli ulteriori rilievi ivi sollevati dal g.d., ha chiesto ed ottenuto l'assegnazione del termine ex art. 47, 4° co. CCII, sino al 7.10.2024 per apportare integrazioni alla proposta e al piano. Con decreto emesso il 1° ottobre 2024 il tribunale, preso atto della emissione del D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo ter”) e delle numerose modifiche dallo stesso apportate al CCII - applicabili, in virtù della disciplina transitoria contenuta nell'art. 56, anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore (28.9.2024) -, facendo seguito ad un'apposita richiesta della debitrice, ha concesso termine sino al 31.10.2024 per la presentazione della proposta di concordato preventivo, del piano, dell'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e dell'ulteriore corredo documentale (ove necessario), assegnando ulteriore termine al Commissario
Giudiziale sino all'11.11.2024 per esprimere il proprio parere.
In data 31.10.2024 la ha depositato la proposta e il piano di concordato preventivo Pt_1
modificati, corredati dell'integrazione alla relazione di attestazione del professionista indipendente ex artt. 84, 5° comma, e 87, terzo comma, CCII e della proposta di trattamento ex art. 88 CCII e in data 11.11.2024 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere.
Con decreto emesso il 13.11.2024 il Tribunale ha aperto la procedura di concordato preventivo, con conferma del dott. quale commissario giudiziale e fissazione della data iniziale Persona_1
e finale delle operazioni di voto.
Il Commissario Giudiziale ha proceduto alle operazioni previste dall'art. 105 CCII ed ha depositato il 2.1.2025 la relazione particolareggiata esprimendo un giudizio positivo sulla fattibilità del concordato ma non mancando di evidenziare l'alea connessa alla realizzazione del fatturato ipotizzato e, quindi, la possibilità che i flussi liberi della continuità destinati al soddisfacimento dei creditori possano risultare inferiori a quelli previsti.
Il giudizio positivo sulla fattibilità è stato confermato dal C.G. nella relazione definitiva ex art. 107,
6° comma, CCII depositata il 10.2.2025.
Con decreto emesso il 12.2.2025 il Tribunale ha disatteso l'ultima istanza di proroga delle misure protettive tipiche - inquadrata nel combinato disposto degli artt. 54, secondo comma, 1° e 2° periodo,
e 55, 3° comma, CCII - per contrarietà alla previsione tassativa dell'art. 8, risultando esaurito il termine massimo di durata delle stesse di 12 mesi (a seguito della concessione, con decreto del
18.12.2024, degli ultimi due mesi di proroga) e ha rimesso gli atti al giudice delegato per la delibazione della istanza di disporre, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 2 CCII le misure ritenute idonee ad evitare la messa in esecuzione dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, avente ad oggetto l'immobile concesso in locazione da Controparte_2
alla costituito dai locali siti in Montemurlo (PO) alla via Puccini, n.ri 187 e 189, Parte_1
ovvero dalla sede operativa.
2 Con decreto emesso il 26.2.2025, il giudice delegato, previo inquadramento della istanza nel combinato disposto degli artt. 54, secondo comma, 3 ° periodo, e 55, secondo comma, ult. periodo,
CCII ovvero qualifica in termini di richiesta di misura protettiva “diversa” da quelle tipiche già confermate e prorogate, ha rigettato la richiesta di adozione di un provvedimento volto ad evitare l'azionamento in via esecutiva dell'ordinanza di cui sopra.
All'esito delle operazioni di voto, il Commissario Giudiziale, in data 3.3.2025 ha depositato la relazione prevista dalla legge nella quale ha riferito che il voto favorevole è stato espresso da 9 classi di creditori sulle 10 ammesse la voto, per un ammontare complessivo di crediti pari a € 601.449,08 sul totale dei crediti ammessi al voto pari a € 960.747,82
In data 7.3.2025 la ha chiesto l'omologa del concordato anche ai sensi degli artt. 88, 4° Pt_1
comma, e 112, secondo comma, CCII dando altresì conto di non aver impugnato il decreto del
26.2.2025 ma:
1. di aver concluso un accordo con la volto a consentirle la permanenza nell'immobile CP_2
già condotto in locazione sino al 31.8.2025, a condizione della omologazione del concordato;
2. di aver sottoscritto con la un contratto, anch'esso Parte_4
subordinato alla omologazione del concordato, con il quale detta ditta si è impegnata a concedere in sublocazione a , a far data dal 1 agosto 2025 e per la durata di sei anni, la porzione di Pt_1
immobile ad uso laboratorio artigianale facente parte del più ampio complesso già condotto in locazione, di circa 1500 mq (identificato al competente Catasto al foglio 12, particella n. 490, subalterno n. 23), situato in Quarrata, Via del Casone, n. 28 al canone mensile di € 1.200,00 oltre
Iva, inferiore a quello corrisposto alla (pari a € 2.857,95 oltre IVA). CP_2
Con decreto del 10.3.2025 il Tribunale ha fissato l'udienza del 14.4.2025 per l'omologa e, preso atto del dissenso palesato da una classe dei creditori, atteso che la proposta di concordato prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa oltre l'arco di piano, ha onerato la di quantificare il Pt_1 valore riservato ai soci in ossequio all'art. 120 quater CCII.
Il decreto è stato iscritto nel registro delle imprese a cura della cancelleria e notificato a cura della parte ricorrente ai creditori dissenzienti.
In data 27.3.2025 il P.M. in sede ha formulato istanza di liquidazione giudiziale per l'ipotesi in cui la società istante non fornisse le integrazioni richieste in punto di valore riservato ai soci e il tribunale conseguentemente, non ritenesse soddisfatti i requisiti di legge per procedere all'omologazione del concordato preventivo.
Co Con memoria depositata il 1° aprile 2025 la si è costituita insistendo per l'omologa del Pt_1
e allegando relazione di stima del valore riservato ai soci ex art. 120 quater CCII.
3 In data 8.4.2025 il commissario giudiziale ha depositato il proprio parere sulle note autorizzate e sulla quantificazione del valore riservato ai soci operato dalla ricorrente.
All'udienza del 14.4.2025 il giudice relatore, a ciò delegato, sentiti la e il commissario Pt_1
giudiziale ha riservato il procedimento alla decisione del Collegio.
***
La proposta
La ha formulato una domanda di concordato preventivo fondata su di un piano che prevede Pt_1 la continuità diretta dell'azienda per un periodo di 51 mesi dall'omologa (originariamente prevista per il 31.12.2024 e, quindi, da rimodularsi in funzione del passaggio in giudicato della presente sentenza), senza apporto di finanza esterna né dismissione di attrezzature e beni strumentali di proprietà, ma facendo salva la vendita di porzioni esigue di magazzino ritenute non più funzionali alle dinamiche aziendali. La proposta ipotizza il versamento nell'arco di piano - a soddisfacimento del fabbisogno concordatario quale oltre indicato - della somma complessiva di € 523.038,90 a fronte della provvista generata dalla continuità nella misura stimata di complessivi € 530.392,11 e, quindi, con costituzione di un fondo rischi di natura privilegiata pari alla differenza di € 7.353,21 da utilizzare a copertura di eventuali maggiori oneri, spese e interessi che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano;
più precisamente, l'importo approssimato di € 530.390 deriva dai flussi liberi di cassa, stimati in complessivi € 466.910 al dicembre 2028 e dal realizzo integrale dei crediti commerciali generati nell'arco di piano stimati in complessivi € 165.000, sui quali inciderebbero debiti commerciali, generati dalla continuità, per complessivi € 101.800.
La proposta contiene l'accorpamento dei creditori in 10 classi, di seguito esposte:
Classe 1 - crediti dei dipendenti (con privilegio ex 2751 bis n. 1 c.c.) maturati anteriormente al deposito della domanda prenotativa;
Classe 2 - Crediti dei professionisti (con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.) e degli agenti (con privilegio ex art. 2751 bis n. 3 c.c.), fra essi inclusi i compensi dei professionisti per l'assistenza nella presentazione della domanda di concordato e del professionista attestatore (nella misura del 25%);
Classe 3 - Crediti degli artigiani (con privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.);
Classe 4 - Credito del locatore per i canoni dovuti in relazione al contratto di locazione CP_2
del fondo di Montemurlo, via Puccini n. 187-189, assistito dal privilegio speciale dell'art. 2764 c.c. nei limiti del patrimonio capiente.
Classe 5 - Crediti dell'Erario, degradati a chirografo, per ritenute Irpef su redditi di lavoro autonomo imposta sostitutiva, Iva, oltre sanzioni ed interessi.
Classe 6 - Frazione degradata a chirografo, per incapienza, del credito del locatore (cfr. classe 4)
4 Classe 7 - Crediti chirografari per fornitura di beni e servizi delle imprese che non superano le soglie dimensionali stabilite dall'art. 85, comma 3 ult. periodo, CCII, come novellato da “correttivo ter”.
Classe 8 - Crediti chirografari degli altri fornitori di beni e servizi.
Classe 9 - crediti delle banche per finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo Pubblico ex L.
662/96.
Classe 10 - crediti chirografari di ed Unicredit. Parte_5
Nello specifico, la società ricorrente si è obbligata a provvedere al pagamento:
- integrale delle spese di procedura e dei crediti prededucibili, incluso il 75% dei crediti vantati dai professionisti che hanno assistito la società nella predisposizione della proposta, entro 180 dalla definitività del decreto di omologazione;
- integrale dei creditori accorpati nella classe 1, entro 180 gg dall'omologazione;
- integrale dei creditori accorpati nella classe 2, entro 12 mesi dall'omologa;
- integrale dei creditori accorpati nella classe 3, entro 24 mesi dall'omologa;
- nei limiti della capienza del valore netto di liquidazione dei beni mobili posti al servizio dell'immobile locato e, quindi, per € 10.117,31 il credito del locatore di cui alla classe 4, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 30% i crediti dell'erario degradati a chirografo e accorpati nella classe 5, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 20% i creditori chirografari di cui alle classi 6, 7 e 8, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 4% i crediti vantati dalle banche per finanziamenti garantiti, accorpati nella classe
9, entro 51 mesi dall'omologa;
- nella misura del 10% gli altri crediti bancari accorpati nella classe 10, entro 51 mesi dall'omologa.
La proposta e il piano prevedono altresì la costituzione di un fondo rischi di € 46.532,68 destinato a coprire i crediti non ancora esigibili portati dal TFR dovuto alla dipendente ( ) e a Persona_2
(oggi amministratore, ma già dipendente), denominato “fondo A”, che si Parte_2 renderebbe disponibile entro sei mesi dall'omologa, e di un secondo fondo, rinominato “fondo B”, di € 102.191,43 deputato a coprire la quota di credito privilegiato destinato ad essere azionato dal
, coperto, per € 53.676,95, dal valore di liquidazione e, per € 48.514,48, dal Controparte_4
surplus della continuità, che si renderebbe disponibile entro 48 mesi dall'omologa.
La proposta prevede, in sostanza, che le somme pari al valore di liquidazione siano distribuite nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione mentre quelle eccedenti il valore di liquidazione e connesse alla prosecuzione dell'attività vengano distribuite ai creditori accorpati nelle classi di cui sopra con la tempistica indicata nella proposta e secondo l'ordine di priorità relativa ex art. 84, 6° co., CCII.
5 La ha altresì precisato che, in caso di mancata attivazione - in tutto e/o in parte - dei fondi Pt_1
A e B, il conseguente surplus verrà ridistribuito ai creditori secondo i gradi di privilegio di cui alle classi, nel rispetto della regola della priorità assoluta.
I presupposti per l'omologazione
Così sinteticamente descritti proposta e piano presentati dalla , il Collegio ritiene che Pt_1
sussistano i presupposti per l'omologa del concordato preventivo ai sensi dell'art. 112 CCII.
Va premesso che nel decreto di apertura del concordato preventivo il Tribunale ha già positivamente valutato la ritualità della proposta e l'ammissibilità della domanda di accesso al concordato, declinata dal legislatore del codice della crisi in termini di non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che, ferma la natura del concordato proposto come in continuità diretta, la suddivisione dei creditori in classi fosse corretta.
Posto che in sede di omologa compete al Tribunale valutare la regolarità della procedura,
l'ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all'interno di ciascuna classe, reputa il Collegio che, in difetto modifiche della proposta o del piano, di fatti sopravvenuti e di opposizioni, possa farsi integrale rinvio al decreto di apertura del concordato nel quale tali profili sono stati già analiticamente scrutinati e positivamente vagliati.
I. In relazione al requisito di ammissibilità di cui all'art. 47, primo comma lett. a), ripreso dall'art. 112, primo comma lett. g), in termini di requisito di fattibilità, inteso come non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, occorre evidenziare che il C.G. nella relazione ex art. 105 c. 1 CCII, ha sottoposto ad una approfondita valutazione critica le voci dell'attivo e del passivo concordatario, in specie, con riferimento alla stima dei flussi di continuità, muovendo dal monitoraggio dell'andamento aziendale in data successiva alla presentazione della domanda prenotativa. Pur riscontrando il mancato conseguimento del fatturato ipotizzato dalla società alla data del 31.12.2024 (pari a € 1.200.000,00), il CG ha valutato il piano predisposto dalla società ragionevolmente fattibile muovendo dalla considerazione che, anche in una fase della vita peculiare della società in quanto caratterizzata dalla vicenda concordataria, i clienti storici della società (la cui platea non verrebbe in futuro ampliata) abbiano confermato i propri ordini sì da consentire di valutare plausibile l'incremento dei ricavi annuali quale ipotizzato nel piano, nella modesta misura del 2%.
Posto che il fatturato della società è realizzato per il tramite di un numero di clienti fidelizzati piuttosto ristretto, sulla cui stabilità e solvibilità il piano affonda le proprie radici, il CG ha osservato:
<< Stante il modello di business della società, caratterizzato dall'assenza del magazzino, da costi
6 per lo più variabili e, quindi, da costi fissi assai ridotti, beneficia di una certa flessibilità e, Pt_1
quindi, una modesta riduzione dei ricavi potrebbe non pregiudicare i risultati economico-finanziari previsti nel piano e la conseguente creazione dei flussi necessari al concordato>>.
Tale valutazione risulta reiterata nella relazione ex art. 107, 3° comma, CCII.
II. Con riferimento all'esito della votazione e, dunque, al corretto esercizio del diritto di voto, il
C.G. ha depositato e comunicato, nel rispetto dei termini di legge, le relazioni previste dagli artt.
105 e 107 CCII, nelle quali ha diffusamente descritto la proposta, sottoponendo la stessa a vaglio critico, ed ha rassegnato il proprio motivato parere sulla fattibilità. In assenza di violazioni di norme processuali o sostanziali, ritiene il Tribunale che i creditori siano stati messi in grado di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto.
Le classi sono state correttamente formate, come già ritenuto nel decreto di apertura cui si rinvia, ed i creditori appartenenti a ciascuna classe risultano destinatari di un uguale trattamento.
III. Posto che la classe 5^, che ha espresso voto contrario al concordato, è quella costituita dai crediti fiscali degradati in chirografo, viene in considerazione il disposto dell'art. 88, 4° comma, CCII a tenore del quale, nel concordato in continuità aziendale, ferme restando le altre condizioni previste dall'articolo 112, comma 2 (di cui oltre), il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione, che comprende il voto contrario, da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie, se la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie risulta non deteriore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.
Ebbene, emerge dalla relazione del professionista indipendente, ex art. 87, 3° co., CCII, dott. Per_3
che, nello scenario alternativo della liquidazione giudiziale, i crediti con privilegio
[...]
successivo a quello previsto dagli artt. 9 comma 3 D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123 e 8 bis comma 3
D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (immediatamente successivo al privilegio dell'art. 2751 bis c.c.), fra i quali si collocano i crediti erariali, non riceverebbero alcun soddisfacimento. Posto che la proposta in discorso offre a detti crediti una percentuale di soddisfo del 30% dell'intero credito erariale degradato, reputa il Collegio soddisfatta la previsione di legge. Il voto dell'Agenzia delle Entrate non appare determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e ciò esime il Collegio da ogni ulteriore valutazione.
IV. L'art. 112, 2° co. CCII prevede che, in mancanza del voto favorevole di tutte le classi - come è nel caso concreto - nel concordato in continuità aziendale, l'omologa sia possibile, su richiesta del debitore, se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: “a) il valore di liquidazione, come definito dall'art.87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause
7 legittime di prelazione;
b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7; c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza di approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;
2) che sarebbero soddisfatti in tutto in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione”.
Richiamato integralmente quanto esposto nel decreto di apertura del concordato in ordine alla corretta valutazione del “valore di liquidazione” - ovverosia in merito all'impossibilità d'includere in esso il valore dell'azienda in esercizio e all'assenza dei presupposti per l'esperimento di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, di azioni revocatorie o d'inefficacia (stante l'assenza di operazioni straordinarie) nonché di azioni recuperatorie in genere, incluse quelle di ripetizione d'indebito -, con riferimento al requisito sub lett. a), la proposta prevede che questo sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione;
riguardo al requisito sub lett. b), giova evidenziare che i crediti inclusi nell'unica classe dissenziente, la n.ro 5, per quanto sopra esposto, non risulta aver ricevuto un trattamento inferiore rispetto a quello riservato alle classi del medesimo grado.
Co Quanto alle valutazioni già svolte in sede di decreto di apertura del in ordine al fondo rischi privilegiato (Fondo B) deputato a coprire le somme spettanti al una volta Controparte_5
escusso dalle banche garantite e, in particolare, al trattamento deteriore ad esso riservato rispetto alla percentuale di soddisfo riservata all'erario (e, quindi, a crediti assistiti da un privilegio di grado inferiore), mette conto evidenziare che, ad oggi, le banche non risultano aver escusso detto fondo sicché il continua a rappresentare un creditore futuro e solo eventuale, non Controparte_5
titolare di diritto di voto e come tale non accorpabile in alcuna classe;
il rilievo consente di omettere il vaglio dei criteri distributivi di cui all'art. 84, sesto comma, CCII come novellato dal c.d. correttivo ter difettando, appunto, con riguardo a detto soggetto giuridico il requisito dell'inserimento in una apposita classe di creditori rispetto alla quale poter svolgere la valutazione di corretta applicazione della regola distributiva della Relative Prority Rule.
Nessun creditore è destinato a ricevere più dell'importo del proprio credito e ciò consente di ritenere integrato il requisito sub lett. c)
8 La proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi (9 su 10) e tra le classi che hanno votato favorevolmente figurano classi formate da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 1, 2, 3 e 4).
Risulta pertanto ricorrente anche la condizione richiesta dall'art. 112, 2° co. lett d), CCII, prima parte.
L'indagine sulla capacità del piano di impedire o superare l'insolvenza di cui alla lett. f) dell'art. 112, primo comma, si sovrappone a quella sulla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, già sopra analizzata.
Tuttavia, su quest'ultimo profilo - già positivamente riscontrato dal Tribunale in sede di apertura - merita di essere sottolineato il parere ex art. 48, 2° comma, CCII espresso dal CG in data 11.11.2024, nonché nelle relazioni ex art. 105 e 107 CCII, sopra richiamate, nei quali, pur riscontrando il mancato raggiungimento dei ricavi ipotizzati alla data del 31.12.2024, il dott. ha valutato Persona_1
ragionevole il conseguimento dei risultati operativi previsti nell'arco di piano. Co Il ha altresì evidenziato che le previsioni industriali e finanziarie contenute nel piano di concordato sono coerenti e plausibili sia in termini di aumento dei ricavi che in termini di riduzione dei costi (in parte già concretizzati) nonché di solvibilità della clientela;
tanto, ferma restando l'alea legata al contesto economico dello specifico settore tessile, in particolare, nel distretto pratese. Dato il modello di business della società, caratterizzato dall'assenza del magazzino, da costi per lo più variabili e da costi fissi assai ridotti, la beneficerebbe di una elevata flessibilità, con la Pt_1
conseguenza che una modesta riduzione dei ricavi potrebbe non pregiudicare la creazione dei flussi necessari al soddisfacimento del fabbisogno concordatario.
Il C.G., oltre ad affermare la mancata emersione di elementi nuovi suscettibili di incidere sulla fattibilità del concordato, ribadite le incertezze legate alla realizzazione dei flussi della continuità previsti nel piano industriale, ha escluso profili di manifesta inettitudine del piano a garantire la soddisfazione dei creditori come da proposta concordataria e, quindi, sulla ragionevole prospettiva di raggiugere gli obiettivi prefissati e di superare l'insolvenza, addivenendo ad esprimere il proprio parere favorevole alla omologazione del concordato.
La analiticità delle valutazioni già compiute dal C.G. sull'attivo e sul passivo concordatario nella relazione ex art. 105 CCII, fondate su criteri corretti e condivisibili, ed i riscontri dallo stesso compiuti anche sulla base dei dati gestionali più recenti consentono al Collegio di escludere che il piano sia ictu oculi irrealizzabile e, cioè, manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori come proposta dalla ricorrente, fermi restando i rischi insiti nel prosieguo dell'attività d'impresa; trattasi, tuttavia, di rischi perfettamente rappresentati dal C.G. nelle relazioni rivolte ai creditori, i quali, votando a favore della proposta, hanno manifestato una chiara preferenza per la gestione concordata della crisi piuttosto che per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
9 V. L'art. 120 quater CCII, con specifico riferimento all'ipotesi in cui la proposta di concordato preventivo preveda, oltre l'arco di piano, una prosecuzione dell'attività d'impresa ad opera dei soci e, quindi, che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato ai soci originari della proponente, pone un ulteriore requisito per l'omologazione, che il tribunale è tenuto a vagliare solo “in caso di dissenso di uno o più classi dei creditori”, come appunto avvenuto nel presente procedimento.
Non è necessario che la proposta concordataria preveda l'assegnazione ai soci di una parte di attivo, essendo sufficiente che i soci originari, all'esito dell'omologazione del concordato, continuino a mantenere partecipazioni nella società debitrice;
in detta ipotesi, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo grado e più favorevole di quello proposto alle classi di grado inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di grado pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.” Il secondo comma della stessa norma contiene poi i criteri da seguire per la determinazione del valore riservato ai soci, ovverosia per la quantificazione del valore effettivo, conseguente alla omologazione, delle loro partecipazioni, disponendo che debba essere determinato in conformità ai principi contabili applicabili per la determinazione del valore d'uso, sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando
i dati risultanti dal piano di cui all'articolo 87 ed estrapolando le proiezioni per gli anni successivi.
Da tale valore dovrà essere dedotto il valore apportato dai soci ai fini della ristrutturazione informa di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese aventi i requisiti dimensionali di cui all'articolo 85, comma terzo periodo, anche in altra forma.
Se la finalità della norma è - all'evidenza - quella di evitare che i soci, in certa misura responsabili dello stato di crisi o d'insolvenza nella quale la società versa, possano beneficiare degli esiti della ristrutturazione, conservando la titolarità di partecipazioni dal valore prospettico anche superiore a quello originario, a fronte del sacrificio dei creditori, notevoli dubbi sono stati già sollevati dalla dottrina con riguardo ai criteri dettati dal legislatore per la quantificazione del “valore effettivo” siccome indicato dal disposto normativo: trattasi, infatti, di una quantificazione che, oltre a scontare l'aleatorietà di ogni previsione di flussi finanziari a lungo termine, appare fortemente condizionata dal numero di anni successivi alla durata del piano da valorizzare ai fini in discorso e dal tasso di attualizzazione adottato.
Nel caso concreto, sin dalla proposizione della domanda di concordato integrativa del 31.10.2024, la ha ipotizzato una prosecuzione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a tre Pt_1
10 anni dopo l'ultimazione del piano, sì da consentire ad entrambi i soci amministratori nonché addetti all'attività di raggiungere l'età pensionabile (essendo, invero, già in pensione), ed Parte_2
è addivenuta a ritenere che il valore riservato ai soci sia negativo in ragione del differenziale tra la retribuzione media netta effettivamente percepita dai due soci, per l'intero arco di durata residua di vita della società (di otto anni), e l'importo di un normale compenso che dovrebbe essere riconosciuto agli amministratori di un'azienda con caratteristiche similari alla propria.
Alla memoria autorizzata del 1° aprile 2024 la ha allegato una perizia estimativa redatta dal Pt_1
dott. il quale è giunto alle medesime conclusioni pur seguendo un percorso diverso, Persona_4
che, tuttavia, appare coerente rispetto al dettato normativo, metodologicamente corretto, scevro da vizi logici o contraddizioni e puntualmente motivato.
Occorre sottolineare che la ha i requisiti dimensionali di cui all'art. 85, 3° comma, terzo Pt_1
periodo CCII (non avendo superato nell'ultimo esercizio anteriore alla presentazione della domanda di concordato almeno due dei requisiti posti dalla norma), sicché ogni altra forma di apporto arrecato dai soci alla ristrutturazione (diverso da conferimenti o versamenti a fondo perduto) merita di essere portato in detrazione del valore effettivo delle partecipazioni all'esito della omologazione.
Reputa il Collegio che l'uso dell'inciso di cui sopra, con specifico riferimento alle imprese “minori” di cui all'art. 85, terzo comma CCII, induca l'interprete ad ascrivere valenza di apporti, oltre che ai conferimenti e ai finanziamenti, ad ogni altro contributo, economicamente valorizzabile, fornito dai soci al fine di consentire alla società di superare lo stato di crisi: dalla prestazione di attività lavorativa, alla concessione di beni in godimento, dalla fornitura di servizi alla cessione di beni, anche immateriali.
Ragionare in termini diversi significherebbe negare valenza alla scelta legislativa di adottare una
“formula in bianco” con esclusivo riguardo alle imprese minori.
Ebbene, invertendo l'ordine matematico degli elementi di calcolo e muovendo dal valore da portare in detrazione, emerge dagli atti che i due soci amministratori abbiano acconsentito a prestare la loro attività anche oltre la durata quinquennale del piano concordatario, percependo un compenso mensile lordo di € 1.500,00, a fronte di una remunerazione mensile media corrente, per un impiegato di 8° livello, di € 2.500,00.
Appare corretto ritenere che il differenziale tra il costo che la società dovrebbe sostenere per remunerare due impiegati in grado di sostituire gli amministratori, corrispondendo una remunerazione conforme ai parametri correnti, ed il costo effettivamente sopportato per i compensi corrisposti ai soci configuri un contributo sussumibile entro la fattispecie dell'apporto in altra forma.
Assunta come data di riferimento del valore effettivo conseguente alla omologazione del concordato quella del 30.5.2025, il dott. applicando la metodologia del Discounted Cash Flow Persona_4
11 (metodo di calcolo matematico-finanziario molto diffuso per operazioni similari), ha stimato i flussi di cassa per un arco temporale di complessivi 10 anni, includendovi, quindi, un periodo successivo al piano di concordato di altri cinque anni, essendo questa l'epoca in cui il socio Parte_3
avrà maturato i requisiti per la pensione. Il perito ha valorizzato per i flussi di cassa successivi al piano, la media semplice dei flussi previsti nell'arco di piano, pari a € 42.950 su base semestrale;
ha, quindi, attualizzato il valore complessivo dei flussi applicando il Capital Asset Princing Model per un periodo di dieci anni ed è addivenuto a determinare il valore delle partecipazioni riservato ai soci sommando il valore dei flussi attualizzati (399.730,11) al valore della Posizione Finanziaria
Netta, risultante al termine del primo semestre 2025 (pari a € 229.720,00), e da esso sottraendo il valore dei pagamenti riservati ai creditori, per un ammontare attualizzato di € 507.060,61.
Il perito ha pertanto quantificato in complessivi € 122.389,75 il valore dell'azienda, che, ripartito in egual misura tra i soci, consente di ritenere che il valore della partecipazione a ciascuno di essi riservata ammonti a € 61.194,75. Trattasi di un valore decisamente inferiore al valore degli apporti come sopra individuati ed attualizzati fino alla data del 30.6.2034, pari a € 227.221,49 per il socio e a € 233.528,33 per il socio , corrispondenti al minor costo che la società patirebbe Pt_3 Pt_2
per il medesimo arco di durata, remunerando gli amministratori al valore corrente.
Con nota dell'8.4.2025 il commissario giudiziale ha condiviso l'iter metodologico seguito dal dott. valutando corretto il tasso di attualizzazione adottato e sottolineando la coerenza e la Per_4
ragionevolezza del percorso seguito, ma lo ha altresì sottoposto a prova di resistenza simulando l'applicazione di due diversi tassi di attualizzazione dei flussi e poi calibrando l'impatto sulla società in termini di costi della ipotetica erogazione agli amministratori di un compenso mensile di €
2.500,00, al lordo delle maggiorazioni di legge;
il commissario giudiziale ha, infine, posto a confronto i valori netti che i soci ritraggono effettivamente dalla esecuzione del piano e quelli che conseguirebbero riscuotendo una remunerazione netta mensile di € 2.500,00.
In tutti i diversi scenari esplorati dal commissario giudiziale risulta che i soci apportano risorse superiori al valore della loro partecipazione, in termini di minori costi a carico della società.
Risulta pertanto corroborato l'assunto della secondo cui dalla esecuzione del concordato Pt_1
non deriverà alcun valore di ristrutturazione destinato ai soci e, come tale, suscettibile di essere distribuito ovvero considerato ai fini del vaglio di ricorrenza del requisito di cui all'art. 120 quater
CCII.
In conclusione, ritiene il Tribunale che sussistano tutti i presupposti per l'omologa del concordato preventivo proposto da . Pt_1
Modalità esecutive
12 Prevedendo il piano la continuità aziendale diretta, senza liquidazione dell'azienda o di beni, non deve provvedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori (cfr. art. 114 bis CCII).
Il Commissario Giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato secondo le seguenti modalità.
1. Entro tre mesi dal passaggio in giudicato del presente decreto, sulla scorta delle scritture contabili eventualmente rettificate, nonché delle altre notizie che potrà raccogliere, i legali rappresentanti della , formeranno l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di Pt_1
prelazione, che depositerà in cancelleria, dandone notizia a tutti i creditori, con l'avvertimento che l'elenco stesso potrà essere consultato e discusso da ogni interessato al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie.
2. La terrà regolare contabilità che dovrà, con periodicità semestrale, far visionare al Pt_1
Commissario Giudiziale unitamente alla movimentazione bancaria del periodo sino all'ultimo estratto conto.
3. Ogni sei mesi la predisporrà una relazione sullo stato della procedura, nella quale dovrà Pt_1 dare conto delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'andamento della procedura;
la relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Commissario Giudiziale.
Entro il mese successivo al deposito delle dette relazioni il Commissario giudiziale redigerà un rapporto riepilogativo, in conformità a quanto previsto dall'art. 130 c. 9 CCII, svolgendo le proprie considerazioni sulle relazioni trasmesse dalla società e raffrontando realizzi e pagamenti per entità
e tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta concordataria, e lo comunicherà ai creditori, depositandone copia in cancelleria.
4. Per promuovere azioni giudiziarie e per costituirsi in giudizio, così come per la nomina di periti e consulenti tecnici di parte, gli amministratori della società dovranno acquisire il parere favorevole del Commissario Giudiziale, notiziando nel contempo il G.D. per la verifica che nulla osti;
solo in caso di parere contrario, dovranno acquisire l'autorizzazione del giudice delegato.
5. Per gli atti di straordinaria amministrazione e in particolare per le transazioni, gli amministratori della società dovranno preventivamente munirsi del parere favorevole del Commissario Giudiziale, notiziando nel contempo il giudice delegato per la verifica che nulla osti;
solo nel caso di parere contrario, dovranno acquisire l'autorizzazione del giudice delegato.
6. La società dovrà predisporre, nel rispetto della tempistica prevista dalla proposta, un progetto di ripartizione delle somme disponibili nel rispetto delle disposizioni di legge in punto di graduazione dei creditori e delle modalità previste nel piano di concordato.
Il progetto di riparto dovrà essere sottoposto al Commissario Giudiziale;
successivamente il progetto dovrà essere trasmesso a tutti i creditori concedendo termine di gg. 15 per eventuali osservazioni;
apportate eventuali modifiche sulla scorta delle osservazioni, il progetto, corredato dai detti pareri e
13 dalle osservazioni, sarà trasmesso al Giudice Delegato per il nulla osta e per la pronuncia del provvedimento di svincolo delle somme occorrenti.
Il Commissario Giudiziale dovrà vigilare sul rispetto della predetta tempistica.
I pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al Commissario Giudiziale che al giudice delegato;
le somme dovute ai creditori irreperibili saranno depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato.
7. Conclusa l'esecuzione del concordato e prima del riparto finale, gli amministratori della società redigeranno il conto della gestione e lo sottoporranno al C.G. per eventuali osservazioni. Dopo la liquidazione da parte del Tribunale dei compensi dovuti al Commissario Giudiziale, la società rimetterà gli importi dovuti, o quelli restanti, ai singoli creditori, secondo le modalità indicate al punto precedente. Eseguiti tutti i pagamenti, il C.G. depositerà una relazione finale in cui esporrà
l'attività svolta dalla società per dare esecuzione al piano di concordato e la misura del soddisfacimento dei creditori e formulerà al GD istanza per l'accertamento dell'esecuzione del concordato, con chiusura del procedimento.
8. Il Giudice Delegato, nell'ambito dei principi sopra fissati, provvederà con proprio decreto sulle istanze del Commissario Giudiziale e per quanto non espressamente previsto nei punti precedenti.
P.Q.M.
Omologa il concordato preventivo di “ con sede legale in Agliana (PT), via Prato Parte_1
n.16, P.IVA , P.IVA_1
D I S P O N E come in motivazione riguardo alle modalità di esecuzione del concordato.
Manda la Cancelleria per la pubblicazione nel registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII e per la comunicazione al P.M.
Così deciso in Pistoia il 14.4.2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Dott.ssa Nicoletta Curci
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