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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 283-1/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE
GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
Controparte_1 Parte_1
, con sede in LE, Corso Calatafimi n. 715, P.Iva e C.F. in
[...] P.IVA_1 persona del liquidatore, dott. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Umberto Giordano n. 67 (C.F. ), avente ad oggetto attività di commercio C.F._1 ingrosso prodotti alimentari, pasticceria, dolciumi e gelati
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 dicembre
2024 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e Controparte_3
C.F. , depositato in data 24 ottobre 2024, da , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
18.03.1974, codice fiscale , elettivamente domiciliato in LE, via C.F._2
Cavour n. 61 (c/o lo studio legale dell'Avv. Rosa Foresta) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di
Leonardo del Foro di Termini Imerese (pec: , esponente Email_1 un credito pari a € 64.313,34, fondato su decreto ingiuntivo n. 726/2024, R.G. Lav. n. 8113/2024 dell'11.06.2024, dichiarato definitivamente esecutivo il 16.08.2024, notificato il 12.06.2024 e successivo atto di precetto notificato in uno con il decreto ingiuntivo [cfr. documenti 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo depositato il 24 ottobre 2024], nonché pignoramento mobiliare tentato, in data
10.09.2024, presso la sede legale del debitore [cfr. documenti 9 allegato al ricorso introduttivo depositato il 24 ottobre 2024], entrambi rivelatisi infruttuosi;
letto il successivo ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società, depositato in data 7 novembre 2024, da , C.F. , Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...], residente in [...], CP_4
, nato a [...] l'[...], CF , residente in [...]
Telesino n. 67 – LE-, CF , nato a [...] il Controparte_5 C.F._5
12.11.1968 residente nella via Molara n.127- LE- e C.F. Parte_4
, nato a [...] il [...], residente nella via Largo Canonico di Francia C.F._6
n. 8 – LE -, tutti e elettivamente domiciliati in via Catania n. 88 - LE, presso lo studio dell'Avv. Maria Geraci (pec: che li rappresenta e difende, esponenti Email_2 complessivamente un credito pari a €195.273,61, fondato 1) quanto al credito vantato da Parte_3 su decreto ingiuntivo n. 1281/2023 del 12.12.2023 provvisoriamente esecutivo notificato
[...] in pari data unitamente al precetto, nonché atto di pignoramento presso terzi e dichiarazione negativa [cfr. cartella zip documenti allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; 2) Pt_3 quanto al credito vantato da sulla paga di giugno 2024 e sulla certificazione unica Controparte_4
2024 [cfr. cartella zip documenti allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; 3) quanto CP_4 al credito vantato da sulla usta paga di giugno 2024 e sulla certificazione unica Parte_4
2024 [cfr. cartella zip documenti allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; 4) quanto al Pt_4 credito vantata da sulla certificazione unica 2024 [cfr. cartella zip documenti Controparte_5
allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; CP_5 rilevato che con memoria di costituzione del 29 novembre 2024 la società resistente si è rimessa alla decisione del Tribunale;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.; ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt.
1, 2, 49 e 121 C.C.I.I.; CP_ osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del
Registro delle Imprese;
ritenuto, altresì, che la società debitrice, pur costituendosi, non ha contestato i crediti vantati dai ricorrenti né contestato e fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) C.C.I.I.; rilevato, peraltro, che dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese si evince il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I.; considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, C.C.I.I.), tenuto conto non solo del credito esposto nei ricorsi introduttivi, ma anche della esposizione debitoria riferita dall
[...] , pari a complessivi € 1.246.230,40 [cfr. informativa acquisita d'ufficio aggiornata Controparte_7 al 5 novembre 2024]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 C.C.I.I., che lo stato di insolvenza della “ Controparte_3
” è desumibile, oltre che dall'ingente ammontare dei debiti indicati in
[...] precedenza, anche dalla circostanza di non avere dimostrato l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale tali da consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 19414/2017, n. 25167/2016, n. 5402/2014, n. 16752/2013, n. 13644/2013 e n. 21834/2009); preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 C.C.I.I.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della “
[...]
, con sede in LE, Controparte_3
Corso Calatafimi n. 715, P.Iva e C.F. , in persona del liquidatore, dott. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], CP_2
, avente ad oggetto attività di commercio ingrosso prodotti alimentari, CodiceFiscale_7 pasticceria, dolciumi e gelati nomina
Giudice Delegato il dott. Giulio Corsini; nomina
Curatore l'Avv. Valeria Scramuzza con studio in LE (la quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella nota di accettazione della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, C.C.I.I.; ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 C.C.I.I. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 C.C.I.I. nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 C.C.I.I. un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e
5, C.C.I.I.; - al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 C.C.I.I. a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 C.C.I.I., anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, C.C.I.I., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), C.C.I.I.;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 7 maggio 2025 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR
30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla
Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di LE, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in LE nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Giulio Corsini Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82,
e succ. modd. e int., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LE, IV Sezione Civile – Procedure Concorsuali, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di:
Controparte_1 Parte_1
, con sede in LE, Corso Calatafimi n. 715, P.Iva e C.F. in
[...] P.IVA_1 persona del liquidatore, dott. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Umberto Giordano n. 67 (C.F. ), avente ad oggetto attività di commercio C.F._1 ingrosso prodotti alimentari, pasticceria, dolciumi e gelati
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 dicembre
2024 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
e Controparte_3
C.F. , depositato in data 24 ottobre 2024, da , nato a [...] il P.IVA_1 Parte_2
18.03.1974, codice fiscale , elettivamente domiciliato in LE, via C.F._2
Cavour n. 61 (c/o lo studio legale dell'Avv. Rosa Foresta) rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Di
Leonardo del Foro di Termini Imerese (pec: , esponente Email_1 un credito pari a € 64.313,34, fondato su decreto ingiuntivo n. 726/2024, R.G. Lav. n. 8113/2024 dell'11.06.2024, dichiarato definitivamente esecutivo il 16.08.2024, notificato il 12.06.2024 e successivo atto di precetto notificato in uno con il decreto ingiuntivo [cfr. documenti 3 e 4 allegati al ricorso introduttivo depositato il 24 ottobre 2024], nonché pignoramento mobiliare tentato, in data
10.09.2024, presso la sede legale del debitore [cfr. documenti 9 allegato al ricorso introduttivo depositato il 24 ottobre 2024], entrambi rivelatisi infruttuosi;
letto il successivo ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della suddetta società, depositato in data 7 novembre 2024, da , C.F. , Parte_3 C.F._3 nato a [...] il [...], residente in [...], CP_4
, nato a [...] l'[...], CF , residente in [...]
Telesino n. 67 – LE-, CF , nato a [...] il Controparte_5 C.F._5
12.11.1968 residente nella via Molara n.127- LE- e C.F. Parte_4
, nato a [...] il [...], residente nella via Largo Canonico di Francia C.F._6
n. 8 – LE -, tutti e elettivamente domiciliati in via Catania n. 88 - LE, presso lo studio dell'Avv. Maria Geraci (pec: che li rappresenta e difende, esponenti Email_2 complessivamente un credito pari a €195.273,61, fondato 1) quanto al credito vantato da Parte_3 su decreto ingiuntivo n. 1281/2023 del 12.12.2023 provvisoriamente esecutivo notificato
[...] in pari data unitamente al precetto, nonché atto di pignoramento presso terzi e dichiarazione negativa [cfr. cartella zip documenti allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; 2) Pt_3 quanto al credito vantato da sulla paga di giugno 2024 e sulla certificazione unica Controparte_4
2024 [cfr. cartella zip documenti allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; 3) quanto CP_4 al credito vantato da sulla usta paga di giugno 2024 e sulla certificazione unica Parte_4
2024 [cfr. cartella zip documenti allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; 4) quanto al Pt_4 credito vantata da sulla certificazione unica 2024 [cfr. cartella zip documenti Controparte_5
allegati al ricorso introduttivo del 7 novembre 2024]; CP_5 rilevato che con memoria di costituzione del 29 novembre 2024 la società resistente si è rimessa alla decisione del Tribunale;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I.; ritenuto che l'impresa debitrice è soggetta alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt.
1, 2, 49 e 121 C.C.I.I.; CP_ osservato, infatti, che non può revocarsi in dubbio lo svolgimento di attività commerciale della resistente, sulla scorta dell'oggetto sociale risultante dalla visura camerale trasmessa dall'Ufficio del
Registro delle Imprese;
ritenuto, altresì, che la società debitrice, pur costituendosi, non ha contestato i crediti vantati dai ricorrenti né contestato e fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) C.C.I.I.; rilevato, peraltro, che dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese si evince il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 121 C.C.I.I.; considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49, comma 5, C.C.I.I.), tenuto conto non solo del credito esposto nei ricorsi introduttivi, ma anche della esposizione debitoria riferita dall
[...] , pari a complessivi € 1.246.230,40 [cfr. informativa acquisita d'ufficio aggiornata Controparte_7 al 5 novembre 2024]; osservato, quanto al requisito oggettivo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 121 C.C.I.I., che lo stato di insolvenza della “ Controparte_3
” è desumibile, oltre che dall'ingente ammontare dei debiti indicati in
[...] precedenza, anche dalla circostanza di non avere dimostrato l'esistenza di elementi attivi del patrimonio sociale tali da consentire l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 19414/2017, n. 25167/2016, n. 5402/2014, n. 16752/2013, n. 13644/2013 e n. 21834/2009); preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 C.C.I.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 C.C.I.I.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della “
[...]
, con sede in LE, Controparte_3
Corso Calatafimi n. 715, P.Iva e C.F. , in persona del liquidatore, dott. P.IVA_1 [...]
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], CP_2
, avente ad oggetto attività di commercio ingrosso prodotti alimentari, CodiceFiscale_7 pasticceria, dolciumi e gelati nomina
Giudice Delegato il dott. Giulio Corsini; nomina
Curatore l'Avv. Valeria Scramuzza con studio in LE (la quale, allo stato, risulta essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I.I.), con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella nota di accettazione della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. –, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, C.C.I.I.; ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 C.C.I.I. all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 C.C.I.I. nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 C.C.I.I. un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e
5, C.C.I.I.; - al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 C.C.I.I. a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 C.C.I.I., anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, C.C.I.I., nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), C.C.I.I.;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al Giudice Delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 C.C.I.I.; stabilisce il giorno 7 maggio 2025 ore 11, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR
30/5/2002 n. 115, con onere del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
prescrive al Curatore di attenersi al protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla
Procura della Repubblica in data 18 maggio 2023, pubblicato anche sul sito internet del Tribunale di LE, e, in particolare, di attivare immediatamente l'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 C.C.I.I., comunicata all'impresa debitrice, al Pubblico Ministero e alla parte ricorrente e trasmessa per estratto all'Ufficio del
Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in LE nella camera di consiglio della Sezione IV Civile – Procedure Concorsuali del 18 dicembre 2024.
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
Giulio Corsini Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82,
e succ. modd. e int., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.