Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 26/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 1228/2024
Oggi 26 febbraio 2025 innanzi alla giudice Marcella Frangipani, nella stanza virtuale a mezzo collegamento
Teams, compaiono l'avv. Nunzia Durevole in sostituzione dell'avv. Claudio Defilippi e dell'Avv. Gianna
Sammicheli, per il ricorrente, l'avv. Chiara Delaidelli in sostituzione dell'avv. Dante Buizza per e l'avv. CP_1
CP_ Maria Grazia Demaestri per .
La giudice invita la difesa di parte ricorrente a chiarire se la c.d. “rottamazione quater” indicata nel ricorso riguardi tutti i crediti oggetto di questo giudizio.
La giudice invita la difesa di a chiarire quali siano agli atti interruttivi della prescrizione con preciso CP_1 riferimento ai contributi dell'anno 2008, cui si riferisce la cartella n. 07920110038911981000, posto che il preavviso di iscrizione ipotecaria e le istanze di rateazione non paiono relative a tali contributi e a tale cartella.
L'avv. Durevole dichiara di non essere in grado, in questo momento, di dare indicazioni più precise rispetto a quanto riportato nel ricorso.
Anche l'avv. Delaidelli richiama il contenuto della comparsa e i documenti depositati.
Le procuratrici delle parti discutono oralmente la causa e richiamano le conclusioni contenute nei rispettivi atti, chiedendo la liquidazione dei compensi secondo il tariffario professionale.
La giudice autorizza le procuratrici delle parti a interrompere il collegamento qualora non ritengano di attendere la lettura del dispositivo della sentenza. Le procuratrici delle parti rinunciano ad ascoltare la lettura della sentenza.
La giudice si ritira in camera di consiglio per decidere e successivamente dà lettura della sentenza con motivazione contestuale che forma parte integrante del verbale.
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1128/2024 R.G. promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIO DEFILIPPI e dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNA SAMMICHELI
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DANTE BUIZZA Controparte_3 P.IVA_1
RESISTENTE e contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARIA GRAZIA Controparte_4 P.IVA_2
DEMAESTRI e dell'Avv. MARIO ROBERTO TARZIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia l'Ecc.mo Tribunale le adito, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis , previa ogni declaratoria del caso e di legge In via preliminare
1) accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge, e conseguentemente sospendere l'esecutività della iscrizione ipotecaria per tutti i motivi di cui in premessa, anche inaudita altera parte;
Nel merito in via principale
2) accertare e dichiarare l'insistenza e/o nullità dell'intimazione e delle cartelle ivi contenute per tutti i motivi esposti, e conseguentemente annullarli;
Sempre nel merito Con eventuale rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione a seguito della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, ed eventualmente decurtarli dagli importi indicati in ogni cartella di pagamento impugnata. Si chiede infine la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvvi alla Corte di Giustizia Europea delle questioni così come individuate in parte motiva In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE CP_1
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare 1) rigettare la richiesta di sospensione in assenza dei requisiti di legge, Nel merito in via principale 1)dichiarare l'impugnazione tardiva e inammissibile per tutti i motivi atto;
rigettare l'impugnazione per tutti i motivi spiegati in atto, rigettare altresì la richiesta di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di incostituzionalità per violazione degli artt. 23, 24, 97, 111 e 113 Cost delle norme riguardanti la determinazione degli interessi e delle sanzioni indicate nell'intimazione di pagamento nonché la determinazione degli oneri di riscossione per le ragioni sopra spiegate, rigettare per gli stessi motivi la richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, anche con rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite perché rinvii alla Corte di Giustizia Europea delle questioni sollevate dal ricorrente In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVAe CPA come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario
CP_ CONCLUSIONI DEL RESISTENTE
Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro: CP_
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in riferimento alle cartelle di pagamento riguardanti i contributi a percentuale anni 2007 e 2008 iscritti a ruolo da;
Controparte_3
-rigettare il ricorso e le domande con lo stesso formulate perché inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del giudizio.
Con il ricorso introduttivo di questo giudizio si è opposto all'intimazione n. Parte_2
07920249002633448000 con la quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 143.120,09, per numerose cartelle e un avviso di addebito, tutti richiamati nell'atto. L'opposizione riguarda esclusivamente crediti di natura previdenziale, sui quali è competente a conoscere questo tribunale in funzione di giudice del lavoro, per i quali sono stati emessi: la cartella n. 07920110038911981000, per contributi IVS del 2008, dell'importo di € 7.599,80; la cartella n. 07920120025344577000, per contributi IVS del 2007, dell'importo di € 6.242,49; l'avviso di addebito n. 37920160000198411000, per contributi I.V.S. del 2015, dell'importo di € 2.689,18 2. L'opponente, premesso di aver provveduto alla c.d. “rottamazione-quater”, prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (L. n. 197/2022), sostiene:
- l'inesistenza o, comunque, la nullità dell'intimazione per mancanza di sottoscrizione della medesima nonché degli atti sottesi alla stessa e per mancanza dell'indicazione sui termini e sull'autorità per l'impugnazione;
- il difetto di notifica dell'intimazione e degli atti presupposti;
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato;
- la decadenza di dall'azione esecutiva e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti;
CP_1 - la violazione, da parte di , dei princìpi di buona fede e correttezza e di ne bis in idem;
CP_1
- la violazione di princìpi di “certezza del diritto ..., di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni”;
- l'“eccessiva onerosità della pretesa a titolo di aggio-oneri-compenso di riscossione”.
chiede il rigetto dell'opposizione sostenendo in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione per mancata CP_1 impugnazione degli atti sottesi, contestando ogni profilo di illegittimità proposto da parte ricorrente e negando che siano intervenute prescrizione o decadenza. Infine, eccepisce la propria carenza di legittimazione CP_1 passiva con riguardo all'avviso di addebito n. 37920160000198411000, ritenendo legittimato a contraddire solo CP_
. CP_
, specularmente, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alle cartelle di pagamento;
nega la fondatezza del ricorso sostenendo, tra l'altro, come molte delle argomentazioni proposte siano generiche ed estranee alla fattispecie concreta, nonché tardive laddove riguardanti vizi formali, non proposti nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c.. Va poi rilevato che il riferimento, nell'istanza cautelare riportata dal ricorrente nelle conclusioni, a un'iscrizione ipotecaria non trova riscontro né nel contenuto del ricorso né nei documenti allegati e pare, quindi, frutto di una svista.
Le ragioni di opposizione relative alla pretesa inesistenza o nullità dell'intimazione per mancanza di sottoscrizione della medesima, nonché degli atti sottesi alla stessa e per mancanza dell'indicazione sui termini e sull'autorità per l'impugnazione.
lamenta che l'intimazione di pagamento, le cartelle e l'avviso di addebito non rechino la Parte_2 sottoscrizione del funzionario che le ha emesse e ne fa derivare l'inesistenza o la nullità dell'intimazione stessa. Si duole, inoltre, della mancanza, nell'intimazione, dell'autorità competente per l'impugnazione e dei termini per l'azione. Deve, tuttavia, osservarsi che nessuna norma impone la sottoscrizione dei funzionari né nell'intimazione di pagamento né negli atti presupposti;
peraltro, nel caso di specie la sottoscrizione è presente ed è stata apposta da colui che ha nominativamente indicato come responsabile del procedimento. CP_1
In ogni caso, la Suprema Corte ha rilevato, con principio senza dubbio condivisibile, che “il difetto di sottoscrizione dell'intimazione di pagamento non vizia l'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana” (dalla motivazione di Cass. n. 34416/2023). Che l'intimazione di cui si tratta provenga da è chiaramente indicato sia nell'intestazione sia, appunto, CP_1 nella sottoscrizione e, del resto, il ricorrente, convenendo in giudizio la stessa , ha chiaramente dimostrato CP_1 di ben conoscere chi abbia preteso il pagamento contestato. Parimenti l'indicazione, solo sintetica, contenuta nell'intimazione in merito alla possibilità di ricorso avverso la stessa non è stata di ostacolo alla presentazione del ricorso che ci occupa: ne consegue che anche da questo punto di vista le censure di parte opponente ora in esame non possono essere accolte.
Le censure sul preteso difetto di notifica delle cartelle e dell'avviso; le eccezioni di decadenza e prescrizione
In primo luogo, non risulta fondata l'argomentazione di parte ricorrente in ordine al fatto che l'indirizzo pec dal quale è stata spedita l'intimazione di pagamento qui opposta non è compreso nei pubblici elenchi. Al riguardo, basti qui richiamare una recentissima ordinanza della Suprema Corte che ha così osservato: “come statuito dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 15979 del 2022, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica [del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti] avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini d ella notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente. Quanto poi al richiamo nel motivo all'art. 44 Reg. 910/2014/UE (Requisiti per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati) va osservato che l'art. 25 del Reg. n. 910/2014/UE stabilisce un principio generale che vieta al giudice dell'Unione di rifiutare gli effetti giuridici e l'efficacia probatoria delle f firme elettroniche in procedimenti giudiziali per il solo motivo che tali firme si presentano in forma elettronica o non soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento n. 910/2014 affinché una firma elettronica possa essere considerata una “firma elettronica qualificata”, spettando al diritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, non prevedendo il menzionato regolamento “a quale tipo particolare di firma elettronica si debba ricorrere nell'ambito della redazione di un determinato atto giuridico, in particolare di una decisione amministrativa adottata sotto forma di documento elettronico” (CGUE, 20 ottobre 2022, Ekofrukt, C-362/21, punti 35 - 36). Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto, premessa la non predicabilità dell'inesistenza della notificazione proveniente da un indirizzo PEC non contenuto in pubblici registri, l'ipotizzata irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica- come, nella specie, accertato dalla CTR - ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass., sez. un., n. 7665/2016). In particolare, come precisato anche nella sentenza sopra richiamata della Corte, a sezioni unite, n. 15979 del 2022 “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, «la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla [Procura] notificante” (Cass. n. 5263/2024). Quanto agli atti presupposti, le parti resistenti hanno dimostrato che le due cartelle sono state regolarmente notificate dall'agenzia di riscossione (allora Equitalia Nord S.p.A.) nelle date del 13 gennaio 2012 e del 28 CP_ dicembre 2012 (docc. 2 e 3 di ) e che l'avviso di pagamento è stato notificato da il 3 aprile 2016 CP_1
(docc. 1/3 dell'ente previdenziale), così come riportato nell'intimazione che ci occupa. In ogni caso, le censure sul difetto di notifica possono essere trattate unitamente a quelle di decadenza e prescrizione, per ciò che riguarda la cartella riferita ai contributi del 2007 e l'avviso di addebito per i contributi 2015, richiamando, ai sensi dell'art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c., la motivazione di una recente pronuncia della Suprema Corte (n. 5160/2022). Va, infatti, rilevato che con l'istanza di rateazione del 3 agosto 2021, accolta da (docc. sub 7 di tale parte), CP_1 il ricorrente ha domandato di definire la propria posizione debitoria riguardante, tra l'altro, ciò che era indicato nell'avviso di addebito n. 37920160000198411000, per contributi del 2015; con l'istanza di rateazione presentata il 12 febbraio 2022 e accolta il 31 agosto successivo, egli ha poi chiesto e ottenuto la c.d. “rottamazione quater” riguardante, tra l'altro, la cartella n. 07920120025344577000, per contributi del 2007 (docc. sub 8 di tale parte). Non risultano invece, istanze di rateazione per la cartella n. 07920110038911981000, relativa ai contributi del 2008. Così ha osservato la giurisprudenza di legittimità: “Questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, questa Corte ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013). La richiesta di rateizzazione, però, non comporta solo l'interruzione della prescrizione, costituendo il riconoscimento dell'altrui diritto, ma, seppure non costituisca la definitiva abdicazione del contribuente al diritto di far valere le proprie ragioni in sede giudiziaria (Cass., sez. 5, 29/09/2005, n. 19100; Cass., sez. 5, 08/02/2017, n. 3347), tuttavia fa ritenere conosciute le cartelle di pagamento cui si riferiscono le somme di cui si è chiesta la rateizzazione (Cass., sez. 6-5, 18/06/2018, n. 16098). Si è infatti affermato, in tale ultima pronuncia, che, se è vero che di per sé, in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l'avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l'interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone, quindi, in maniera incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle ... Pertanto, ogni questione in ordine alla tardività della notifica delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, risulta assorbita”. Nel caso che ci occupa, dunque, in applicazione dei richiamati princìpi espressi dalla Suprema Corte, non possono che essere ritenute infondate le argomentazioni sugli asseriti difetti di notifica, nonché le eccezioni di prescrizione e di decadenza con riguardo all'avviso di addebito n. 37920160000198411000 e alla cartella n. 07920120025344577000, per i quali sono state – come s'è detto – presentate le istanze di rateazione. Quanto, invece, alla cartella n. 07920110038911981000, relativa ai contributi del 2008, per la quale non risulta essere stata presentata istanza di rateazione, non sono stati depositati atti interruttivi della prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella stessa, avvenuta il 31 gennaio 2012. Infatti, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (doc. 4 ) non riguarda la cartella ora in esame, né risultano altri atti CP_1 interruttivi prima dell'intimazione notificata il 14 febbraio 2023 (doc. 6 ), quando il termine quinquennale CP_1 era già compiuto. Ne deriva che il ricorso risulta fondato con riferimento al credito per i contributi del 2008, estinto per prescrizione.
La pretesa illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
Deve escludersi che sussista il vizio di cui si tratta. Va al riguardo osservato che “l'obbligo di motivare gli atti tributari si atteggia diversamente a seconda della natura e funzione che essi hanno. Perciò accanto ad atti che costituiscono espressione di una funzione di prelievo articolata e complessa e assumono, quindi, contenuti regolati dalla legge, ce ne sono altri, in cui la funzione viene esercitata in forme semplici e contratte, risolvendosi talvolta nella mera imposizione di una determinata disciplina. Dunque, è in relazione al contenuto tipico e all'oggetto del singolo atto che deve essere verificata in concreto l'osservanza dell'obbligo, nel senso che questo deve ritenersi adempiuto quando la motivazione, ancorché sommaria e semplificata, sia tale da esternare le ragioni del provvedimento e consenta un'adeguata difesa” (dalla motivazione di Cass. n. 11452/2019 che richiama la precedente Cass. n. 6951/2006). Con specifico riferimento all'intimazione di pagamento, inoltre, non vi sono motivi per discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che così ha rilevato, richiamando numerosi precedenti conformi: “Secondo questa Corte, l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (tra le tante: Cass., Sez. 5, 9 novembre 2018, n. 28689; Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2019, n. 1961; Cass., Sez. 5, 11 agosto 2020, n. 16909; Cass., Sez. 5, 24 dicembre 2020, n. 29504; Cass., Sez. 5, 7 maggio 2021, n. 12140; Cass., Sez. 6- 5, 8 gennaio 2022, n. 2644; Cass., Sez. 5, 24 febbraio 2022, n. 6209; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2022, n. 34689; Cass., Sez. 5, 22 febbraio 2023, n. 5546). Pertanto, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione era sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, che – sia pure in relazione alla menzione degli interessi moratori nella cartella di pagamento, ma con argomentazioni valevoli anche per l'intimazione di pagamento – hanno ritenuto che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241; se, invece, la cartella di pagamento costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. U, 14 luglio 2022, n. 22281). Tenendo conto di tale cornice interpretativa, il provvedimento impugnato deve senza dubbio ritenersi adeguatamente motivato: riporta nel dettaglio tutti i debiti, indicando i numeri delle cartelle e dell'avviso, l'ente creditore, le somme dovute.
L'asserita violazione, da parte di , dei princìpi di buona fede e correttezza e di ne bis in idem. CP_1
La doglianza in esame è del tutto generica, mancando di ogni preciso riferimento al caso concreto. Peraltro, essa pare fondarsi su una dedotta pendenza del contenzioso in sede tributaria che non solo non è provata, ma non è neppure concretamente possibile, trattandosi di crediti previdenziali e non tributari. Infine, non sono state esposte le conseguenze giuridiche dell'indimostrato comportamento scorretto di . CP_1
Non v'è dubbio, quindi, che debba essere respinta la domanda del ricorrente di annullamento dell'intimazione con riguardo alle argomentazioni in esame. Le dedotte violazioni “del principio di certezza del diritto, del principio di proporzionalità, oltre che di effettività delle sanzioni”, la pretesa eccessiva onerosità dei compensi di riscossione. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea e l'istanza di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Parimenti generiche sono le argomentazioni contenute ai paragrafi VI e VII del ricorso, in quanto anch'esse disancorate dal caso concreto. Basti pensare che si afferma, nel negare la legittimità delle “somme aggiuntive”, che al ricorrente consterebbe di “aver corrisposto le somme che erano risultate da lui dovute”. Tale affermazione non solo non ha riscontro probatorio, ma è altresì contrastante con le citate richieste di “rottamazione”. In ogni caso, le sanzioni civili applicate non possono certo dirsi contrastanti con i princìpi di proporzionalità né contro i princìpi dell'armonizzazione fiscale interna all'Unione. La determinazione delle somme dovute rispetto al credito iniziale è, invero la conseguenza del protratto inadempimento del ricorrente, per lunghissimo tempo, ai doveri di contribuzione e di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione. L'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi, così come dei compensi per la riscossione, non presenta alcun aspetto d'iniquità né di irragionevolezza.
Le spese di lite.
Per la regolamentazione delle spese di lite si devono distinguere i rapporti processuali tra il ricorrente e le due CP_ parti resistenti, in quanto rispetto all'avviso di addebito, notificato da , l'agente della riscossione è estraneo alle domande proposte;
quanto, invece, alle cartelle, viene in gioco la fase della riscossione, che non compete all'ente previdenziale. CP_ Dunque, secondo il criterio di soccombenza, il ricorrente deve essere condannato a rifondere all' resistente le spese di lite, che vengono liquidate come indicato nel dispositivo tenendo conto che la causa è stata decisa alla prima udienza, con attività istruttoria meramente documentale. Vista la soccombenza reciproca relativaente al rapporto processuale tra il ricorrente ed sussistono, CP_1 invece, i presupposti per l'integrale compensazione delle spese tra queste parti.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_2 depositato il primo luglio 2024:
1) dichiara estinto per prescrizione il credito relativo ai contributi dovuti per l'anno 2008 e conseguentemente annulla la cartella n. 07920110038911981000;
2) respinge il ricorso con riguardo all'avviso di addebito n. 37920160000198411000 e alla cartella n. 07920120025344577000;
3) annulla l'intimazione di pagamento qui opposta limitatamente al credito indicato al punto 1) che precede;
CP_
4) condanna parte ricorrente a rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 2.700,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
5) compensa interamente le spese di lite relative al rapporto processuale tra il ricorrente ed . CP_1
Deciso all'udienza del 26 febbraio 2025
La giudice del lavoro
Marcella Frangipani