Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1438 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
La dott.ssa Eleonora Maria Velia Porcelli in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 14622/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MILLEMACI DANILO, elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA SAN PAOLINO, 17 MESSINA contro con il patrocinio dell'avv. LUPI FABIO, elettivamente domiciliato in VIA CP_1
ALDO MORO, 13 BRESCIA
e con l'intervento di
con il patrocinio dell'avv. CAPOTORTI VALERIA, elettivamente domiciliato in VIA CP_2
SAVARE', 1 MILANO
Oggetto: inquadramento superiore e pagamento somma
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in Cancelleria in data 12-12-24,
ha convenuto in giudizio la per sentir accogliere le Parte_1 Controparte_1
seguenti conclusioni:
“1)Accogliere il presente ricorso ed accertare e dichiarare che la ricorrente
[...]
svolgeva mansioni superiori all'inquadramento contrattuale (v livello) sottoscritto Parte_1
nel 2015 con la società prima (oggi fusa per incorporazione nel CP_3 CP_1
periodo intercorrente dal 2017 al giugno 2022.
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2. Accertare e dichiarare che la ricorrente dal 2017 al 2018 svolgeva mansioni superiori riferite non ad un V o IV livello ma ad un I livello, dal 2019 al 2022 invece svolgeva mansioni quadro(dirigenziali) riferite sempre ad un I livello per come ampiamente motivato e descritto in premessa.
2. Per l'effetto condannare la società in persona del suo amministratore pro- CP_1
tempore al pagamento delle differenze retributive dovute e non versate per come descritte in premessa ai punti B) , C9, D) e più precisamente a far data dal mese di gennaio 2017 al
30.06.2022 per un totale di euro 112.879.69, oltre il versamento dei contributi per legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo.
Premesso di essere stata assunta dal 27-11-15 da (fusa per incorporazione CP_3
alla odierna convenuta), con contratto a tempo determinato poi rinnovato fino alla effettiva conclusione del rapporto nel 2022, con inquadramento nel 5° e poi nel 4° livello del c.c.n.l. terziario e con sede lavorativa presso il centro commerciale Le Serre, la ricorrente ha esposto di aver svolto, nel periodo dal 2017 al 2018, la funzione di vice direttore e, nel periodo dal
2019 al 2022, la funzione di direttore della clinica, anche per tre volte alla settimana presso la sede di Cuneo.
Costituendosi ritualmente in giudizio, la societa' convenuta ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, disposta l'integrazione del CP_ contraddittorio nei confronti dell' , il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1.La ricorrente, inquadrata nel 5° livello del c.c.n.l. terziario, dal febbraio 2017 del 4° livello del c.c.n.l. terziario e, dal 1-1-21 nel 3° livello del c.c.n.l. studi professionali, chiede l'accertamento dello svolgimento di mansioni riferite al 1° livello dal 2017 al 2018 e di mansioni di quadro (dirigenziali) “riferite sempre ad un 1° livello” dal 2019 al 2022, in particolare livello 1 Quadro del c.c.n.l. terziario per gli anni 2019 e 2020 e del c.c.n.l. studi professionali per gli anni 2021 e 2022.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione ormai costante “nel procedimento logico - giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato non puo' prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi poste tra loro in logica successione, e pagina 2 di 4 cioe' dell'accertamento di fatto dell'attivita' lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, del raffronto tra i risultati delle due indagini”.
A fondamento della pretesa di un superiore inquadramento il lavoratore deve quindi allegare e provare non solo le mansioni effettivamente svolte, ma anche la disposizione contrattuale invocata, la non corrispondenza delle mansioni svolte all'inquadramento contrattuale riconosciuto e la corrispondenza all'inquadramento contrattuale richiesto.
In primo luogo si rileva che non solo non sono stati prodotti i c.c.n.l. di riferimento, ma neppure e' chiaro se venga richiesto l'inquadramento come Quadro o come 1° livello,
In ogni caso il ricorso non riporta la declaratoria contrattuale del livello richiesti e neppure ne descrive il contenuto: semplicemente e laconicamente afferma che il 1° livello corrisponde alle mansioni effettivamente espletate.
Risulta, quindi, impossibile effettuare l'operazione di confronto tra mansioni svolte e livello contrattuale, necessaria ai fini di valutarne la corrispondenza ed il ricorso e' totalmente carente sul punto, mancando ogni deduzione circa la presenza, nelle mansioni di fatto svolte, degli elementi caratteristici e qualificanti del superiore livello richiesto.
Tali carenze non possono ritenersi sanate dalle difese svolte dalla convenuta nella memoria di costituzione e il giudice non puo' sostituire la parte nell'adempimento degli oneri di allegazione e prova circa la riconducibilita' delle mansioni svolte alla disposizione contrattuale invocata.
Per tutte le considerazioni che precedono le domande della ricorrente di superiore inquadramento e di corresponsione delle conseguenti differenze retributive non possono trovare accoglimento.
2. La ricorrente deduce, inoltre, di aver svolto, un incarico in trasferta presso la sede di
Cuneo, dove si recava tre volte alla settimana, ricevendo solo una somma forfettaria di €
300,00 al mese, che non servivano neanche a coprire le spese di vitto e alloggio.
Nella parte in fatto tale ulteriore incarico e' collocato nel periodo dal 2019 al 2022, mentre nella parte in diritto si afferma che esso e' stato svolto dal 2017 e viene chiesto il pagamento di una indennita' pari a complessivi € 37.867,27 “secondo i conteggi e le tariffe vigenti”.
Dal documento 11 di parte convenuta si ricava che l'incarico e' stato assegnato alla ricorrente dal 1-10-19.
Peraltro il ricorso non indica quale sia la disposizione, legislativa o contrattuale, sulla quale si fonda la domanda, e quali siano le condizioni ed i criteri per l'erogazione di tale indennita'.
pagina 3 di 4 Il ricorso omette altresi' di considerare che, come giustamente sottolineato dalla convenuta, nei cedolini paga e' indicato anche il rimborso delle spese a pie' di lista, sotto le voci
“rimborso kilometrico”, “rimborso spese a piè di lista” e “nota spese netta”.
In ogni caso nessuna prova e' stata offerta delle spese affrontate e del loro ammontare.
Anche la domanda in esame non puo' quindi trovare accoglimento.
Si ritiene sussistano eque ragioni per l'integrale compensazione tra le parti delle spese delle di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.
Milano, 26/03/2025 il Giudice
Dott. Eleonora Maria Velia Porcelli
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