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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 22/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
MADDALENA, 7 08018 SINDIA ITALIA c.f. ) Parte_2 P.IVA_1 Difeso dall'avv. AZARA ROBERTO (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA G.ASPRONI N.10 07100 SASSARI
– Parte principale –
Parte_3
(c.f.
[...]
), residente in [...], 2 09170 ORI- P.IVA_2
STANO ITALIA Difeso dall'avv. (c.f. ), con studio in
– Controparte –
Ruolo: n. 1024/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 22 gennaio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
— 1 — e : Parte_1 Pt_2
a) Dichiarare l'illegittimità dell'impugnata ordinanza-ingiun- zione n. 83 Prot. N. 34434 notificata al in data Parte_1
14.11.2024 e dell'ordinanza-ingiunzione n. 83 bis Prot. N. 34434 noti- ficata alla Cooperativa in data 14.11.2024, del Direttore dell' Parte_3 d'Area Metropolitana di , per assoluta mancanza dei Parte_3 presupposti di fatto e di diritto e, per l'effetto, disporne l'annullamento. b) Con vittoria di spese diritti ed onorari.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO I.N.L. - AREA
METROPOLITANA DI CAGLIARI-ORISTANO:
1) Rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata e, per l'effetto, confermare l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Con vittoria di spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42 della L. n. 183 del 12.12.2011 e art. 9 del D.Lgs. n. 149 del 2015.
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
Fatti di causa.
Il 14 novembre 2024 l' di Cagliari ha noti- Parte_3 ficato a e a due distinte or- Parte_1 Parte_2 dinanze-ingiunzioni con le quali ha contestato loro la violazione degli artt. 39 commi 1, 2 e 7 d.l. n. 112/2008 (capo 1), artt. 5 comma 3, 4 comma 2 e 7 comma 1 d.lgs. n. 66/2003 (capi 2, 3 e 4), per aver regi- strato nel libretto del lavoro dati relativi alle ore lavorate e alle somme corrisposte inferiori a quelli reali, aver superato le duecentocinquanta ore di straordinari, le quarantotto ore settimanali e le tredici ore giorna- liere. Con ricorso del 12 dicembre 2024, i trasgressori si sono opposti per le ragioni di seguito illustrate.
— 2 —
1. La legittimità dell'operato di (capi 2, 3 e 4). Pt_2
Con un primo motivo, i trasgressori espongono di aver operato legittimamente. è una cooperativa che svolge attività di soc- Pt_2 corso con autoambulanza e trasporto disabili per l'inserimento in strut- tura. Espone che i lavoratori oggetto della vicenda sono propri soci la- voratori regolarmente contrattualizzati, ma che, nel 2017 essi hanno de- liberato un piano per rispondere alla crisi aziendale, a dire della società dovuto a ritardi nei pagamenti delle fatture, il quale prevede che ogni attività ulteriore rispetto a quella prevista nel contratto di lavoro sarebbe stata svolta a titolo gratuito e che tutti i pagamenti dovuti ai soci sareb- bero stati subordinati alle effettive disponibilità liquide della società.
Stante il perdurare della crisi, i soci hanno di volta in volta rinnovato la deliberazione, da ultimo fino al 2021. A riprova della legittimità delle deliberazioni dello stato di crisi, allegano verbali del revisore del Mini- stero dello Sviluppo Economico e due sentenze di questo Tribunale. Ne conseguirebbe che le ore lavorate in più, rispetto a quelle previste nel contratto, non sono rilevanti ai fini del computo degli straordinari, delle ore settimanali e del riposo giornaliero.
Il motivo è infondato. In diritto, si rileva che l'art. 6 comma 1 legge n. 142/2001 prevede che le cooperative di lavoro devono dotarsi di un regolamento interno, il quale, tra le altre cose, può attribuire all'assemblea il potere di appro- vare un piano di crisi aziendale. Il piano, a sua volta, può prevedere la riduzione dei trattamenti economici integrativi, il divieto di distribuire utili e ulteriori apporti dei soci. L'art. 8 del regolamento di Pt_2 conferisce effettivamente questo potere all'assemblea. Sostiene, tuttavia, l' , e questo giudice condivide, che, Parte_3 essendo un ente del terzo settore, nel deliberare l'esercizio di Pt_2 attività aggiuntiva gratuita da parte dei soci lavoratori abbia di fatto im- piegato persone sul cui capo si sono cumulate le qualifiche di lavoratore subordinato e volontario, in violazione dell'art. 17 comma 5 c.t.s. Su tale contestazione, già contenuta nel verbale di accertamento, i trasgressori non hanno preso alcuna posizione nel ricorso. Al riguardo, non si rivengono argomenti nel verbale del revisore del Ministero, il quale aveva a suo tempo lamentato unicamente l'omessa indicazione del presumibile periodo temporale della crisi, senza mai trattare que- stioni relative all'impiego di lavoratori come volontari;
piuttosto debole è ora pretendere di trarre da questa omissione un argomento a favore, poiché il Ministero dello Sviluppo economico non ha titolo per vigilare
— 3 — sul rispetto delle norme lavoristiche, ma solo di quelle in materia di cooperazione. Per quanto concerne le sentenze allegate, si rileva che nessuna delle due affronta la problematica relativa al divieto di assu- mere lavoratori subordinati volontari, in quanto non oggetto delle con- testazioni tra le parti, ma il diverso problema della spettanza o meno delle retribuzioni chieste dai lavoratori per effetto del lavoro gratuito prestato.
2. La correttezza delle annotazioni sul libretto del lavoro (capo
1).
Con un secondo motivo, i trasgressori contestano «la quantifica- zione delle ore operata dagli accertatori: nel Libro Unico sono state effettuate tutte le annotazioni prescritte dalla normativa vigente con l'esatta indicazione delle ore da qualificarsi come lavorative rese da tutti i soci nonché dei giorni in cui gli stessi hanno operato».
Il motivo, sopra trascritto integralmente per maggior chiarezza, è evidentemente inammissibile, in quanto generico e privo di contesta- zioni puntuali. In ogni caso, nel merito, si rileva che l'infedeltà nelle annotazioni è un'ovvia conseguenza del fatto che ha illegitti- Pt_2 mamente omesso di annotare le ore lavorate a titolo gratuito.
Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore inferiore a 7.000 € e di complessità minima in tutte le sue fasi, applicata la riduzione del 20% prevista dall'art. 9 comma 2 d.lgs. n. 149/2015. I ricorrenti devono inoltre essere condannati per colpa grave ai sensi dell'art. 96 commi 3 e 4 c.p.c., per aver agito ignorando comple- tamente gli argomenti in diritto riportati dall' nel verbale di Parte_3 accertamento. Questo giudice si orienta, in caso di colpa grave, nel senso di liquidare la somma equitativa e la sanzione in misura pari alla metà dei compensi liquidati (senza naturalmente applicare la riduzione del 20%).
— 4 — Dispositivo
Il Tribunale: 1. rigetta il ricorso
2. condanna e al rimborso delle spese Parte_1 Pt_2 processuali, che si liquidano in 2.032 € per compensi
3. condanna e ai sensi dell'art. 96 comma Parte_1 Pt_2
3 c.p.c. a pagare in favore dell' la somma di 1.270 € Parte_3
4. condanna e ai sensi dell'art. 96 comma Parte_1 Pt_2
4 c.p.c. a pagare in favore della la somma di 1.270 Controparte_1
€
Si comunichi.
22 gennaio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —