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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2602/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 17 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Mariano Parisi per delega degli Avv.ti Stefano
Pellegrino. Pasquale Pellegrino;
Per parte resistente, l'Avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. CP_1
Christian Lo Scalzo.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2602 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Stefano Pellegrino (C.F. ), C.F._2 CodiceFiscale_3
giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. l'avv. CHRISTIAN LOSCALZO
(C.F.: ), in forza di procura generale, in atti. C.F._4
resistente
All'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione INVCIV Con ricorso depositato in data 26.09.2024, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa CP_1
avanzata dall' con provvedimento datato 29.05.2022con il quale lo CP_2
informava che la pensione Cat. INVCIV n. 044-670007049491 era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022. Dal ricalcolo era derivato fino al 30 giugno 2024, un debito a suo carico di euro 11.389,4425.09.2024
Avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente in data 03.07.2024, proponeva ricorso al Comitato Provinciale, che veniva respinto, in quanto il
Sig. , risultava titolare di rendita ordinaria di vecchiaia erogata Parte_1
dalla Cassa di Compensazione Svizzera. Lamentava che le somme di cui l CP_1
chiedeva la restituzione erano in realtà irripetibili in ragione dei principi di diritto operanti in materia di indebito assistenziale non essendovi stato dolo dell'accipiens. Evidenziava, inoltre che nel caso di specie l'indebito era scaturito dall'innalzamento dei limiti reddituali conseguenti al possesso del reddito estero, evidenziando che tale reddito non potesse essere considerato utile a far cumulo, in quanto non rientrante nella nozione di “reddito imponibile irpef” Rappresentava di essere titolare di pensione Cat. INVCIV n°
07049491 con decorrenza 08/2004 e, concludeva chiedendo di “Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte_1
residente in [...], non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con CP_1
la comunicazione del 29.05.2024 e percepite sulla pensione Cat. INVCIV n° 07049491;
2) Condannare, per l'effetto, l' alla restituzione delle somme trattenute CP_1
indebitamente e a quelle che saranno trattenute successivamente con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime edi non aver avuto corrisposte le seconde”. Regolarmente citato in giudizio l' si costituiva evidenziando che il debito CP_1
18664934 era sorto per superamento limiti reddituali : tuttavia, poiché i redditi che avevano fatto scaturire il debito derivano da pensione svizzera AVS, già tassata alla fonte dalla Cassa di previdenza Svizzera ed essendo esente Per_1
esplicitamente esclusa dal computo dei limiti reddituali ai fini assistenziali ,
l'Istituto aveva provveduto al ripristino della prestazione ed all'annullamento dell'indebito per cui è causa, (cfr. Te08 emesso in data 27.1.2025 , in atti).
Quindi concludeva chiedendo” preso atto dell'annullamento per compensazione dell'indebito per cui è causa , dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
respingere ogni altra domanda nei confronti dell' CP_1
in quanto inammissibile , infondata ed in ogni caso non provata”.
All'udienza del 17 giugno 2025 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione emette la presente sentenza dichiarando il ricorso e fondato per i seguenti motivi.
Nel caso oggetto del presente giudizio l'indebito era scaturito dall'innalzamento dei limiti reddituali conseguenti al possesso del reddito estero. In merito, parte ricorrente eccepiva che tale reddito non potesse essere considerato utile a far cumulo, in quanto non rientrante nella nozione di
“reddito imponibile irpef. L' costituendosi , rappresentava di avere CP_1
provveduto al ripristino della prestazione ed all'annullamento dell'indebito, come da Mod. TE08 del 27.01.2025 e, pertanto chiedeva doversi dichiarare la
“cessata materia del contendere”. Alla luce delle risultanze istruttorie, parte ricorrente, sulla base dei conteggi effettuati dall' , dichiarava che l' CP_2 CP_1
dovesse ancora corrispondere la somma di € 5.790,97, oltre e spese e competenze di giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori e difensori ex art. 93 c.p.c. In merito, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, l' CP_2
riconosce l'infondatezza dell'indebito , tanto da avere provveduto, con modello TE08 del 27.01.2025, all'annullamento parziale dell'indebito , residuando una somma di € 5.790,97, non ancora corrisposta , come da documentazione versata in atti.
A fronte di tali premesse e delle risultanze istruttorie, , non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma residua di € 5.790,97 richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente. CP_3
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara non dovuta all' le somme richieste con la comunicazione CP_1
del 29.05.2022 su pensione Cat. INVCIV n. 044-670007049491per cessata materia del contendere per l'effetto, condanna l' alla restituzione in CP_1
favore della ricorrente delle residue somme indebitamente percepite sulla pensione Cat. INVCIV n° n. 044-670007049491, per il periodo dall 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2024, ammontanti a complessive €5.790,97 ;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1305,00, oltre IVA , CPA e rimborso forfetario, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi 17 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo 22)
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N.2602/ 2024
VERBALE DI UDIENZA del 17 giugno 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Mariano Parisi per delega degli Avv.ti Stefano
Pellegrino. Pasquale Pellegrino;
Per parte resistente, l'Avv. Rosa Laganà, per delega dell'avv. CP_1
Christian Lo Scalzo.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N. 2602 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Pasquale Pellegrino (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Stefano Pellegrino (C.F. ), C.F._2 CodiceFiscale_3
giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. l'avv. CHRISTIAN LOSCALZO
(C.F.: ), in forza di procura generale, in atti. C.F._4
resistente
All'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dandone lettura alle ore, assenti i procuratori delle parti, la seguente
SENTENZA
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: ripetizione indebito su pensione INVCIV Con ricorso depositato in data 26.09.2024, il ricorrente, ha convenuto in giudizio l' al fine di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa CP_1
avanzata dall' con provvedimento datato 29.05.2022con il quale lo CP_2
informava che la pensione Cat. INVCIV n. 044-670007049491 era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022. Dal ricalcolo era derivato fino al 30 giugno 2024, un debito a suo carico di euro 11.389,4425.09.2024
Avverso tale provvedimento, l'odierno ricorrente in data 03.07.2024, proponeva ricorso al Comitato Provinciale, che veniva respinto, in quanto il
Sig. , risultava titolare di rendita ordinaria di vecchiaia erogata Parte_1
dalla Cassa di Compensazione Svizzera. Lamentava che le somme di cui l CP_1
chiedeva la restituzione erano in realtà irripetibili in ragione dei principi di diritto operanti in materia di indebito assistenziale non essendovi stato dolo dell'accipiens. Evidenziava, inoltre che nel caso di specie l'indebito era scaturito dall'innalzamento dei limiti reddituali conseguenti al possesso del reddito estero, evidenziando che tale reddito non potesse essere considerato utile a far cumulo, in quanto non rientrante nella nozione di “reddito imponibile irpef” Rappresentava di essere titolare di pensione Cat. INVCIV n°
07049491 con decorrenza 08/2004 e, concludeva chiedendo di “Accertare in accoglimento della domanda che si propone con il presente ricorso, che Parte_1
residente in [...], non è tenuto alla restituzione delle somme richieste dall' con CP_1
la comunicazione del 29.05.2024 e percepite sulla pensione Cat. INVCIV n° 07049491;
2) Condannare, per l'effetto, l' alla restituzione delle somme trattenute CP_1
indebitamente e a quelle che saranno trattenute successivamente con la condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano espressamente di aver anticipato le prime edi non aver avuto corrisposte le seconde”. Regolarmente citato in giudizio l' si costituiva evidenziando che il debito CP_1
18664934 era sorto per superamento limiti reddituali : tuttavia, poiché i redditi che avevano fatto scaturire il debito derivano da pensione svizzera AVS, già tassata alla fonte dalla Cassa di previdenza Svizzera ed essendo esente Per_1
esplicitamente esclusa dal computo dei limiti reddituali ai fini assistenziali ,
l'Istituto aveva provveduto al ripristino della prestazione ed all'annullamento dell'indebito per cui è causa, (cfr. Te08 emesso in data 27.1.2025 , in atti).
Quindi concludeva chiedendo” preso atto dell'annullamento per compensazione dell'indebito per cui è causa , dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;
respingere ogni altra domanda nei confronti dell' CP_1
in quanto inammissibile , infondata ed in ogni caso non provata”.
All'udienza del 17 giugno 2025 il giudice ritenendo la causa matura per la decisione emette la presente sentenza dichiarando il ricorso e fondato per i seguenti motivi.
Nel caso oggetto del presente giudizio l'indebito era scaturito dall'innalzamento dei limiti reddituali conseguenti al possesso del reddito estero. In merito, parte ricorrente eccepiva che tale reddito non potesse essere considerato utile a far cumulo, in quanto non rientrante nella nozione di
“reddito imponibile irpef. L' costituendosi , rappresentava di avere CP_1
provveduto al ripristino della prestazione ed all'annullamento dell'indebito, come da Mod. TE08 del 27.01.2025 e, pertanto chiedeva doversi dichiarare la
“cessata materia del contendere”. Alla luce delle risultanze istruttorie, parte ricorrente, sulla base dei conteggi effettuati dall' , dichiarava che l' CP_2 CP_1
dovesse ancora corrispondere la somma di € 5.790,97, oltre e spese e competenze di giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti procuratori e difensori ex art. 93 c.p.c. In merito, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, l' CP_2
riconosce l'infondatezza dell'indebito , tanto da avere provveduto, con modello TE08 del 27.01.2025, all'annullamento parziale dell'indebito , residuando una somma di € 5.790,97, non ancora corrisposta , come da documentazione versata in atti.
A fronte di tali premesse e delle risultanze istruttorie, , non può che concludersi per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente condanna di parte resistente al pagamento della somma residua di € 5.790,97 richiesta a titolo di indebito assistenziale dall' resistente. CP_3
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M
.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara non dovuta all' le somme richieste con la comunicazione CP_1
del 29.05.2022 su pensione Cat. INVCIV n. 044-670007049491per cessata materia del contendere per l'effetto, condanna l' alla restituzione in CP_1
favore della ricorrente delle residue somme indebitamente percepite sulla pensione Cat. INVCIV n° n. 044-670007049491, per il periodo dall 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2024, ammontanti a complessive €5.790,97 ;
2) Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_1
complessivi € 1305,00, oltre IVA , CPA e rimborso forfetario, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi 17 giugno 2025
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo 22)