Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2755 / 2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Meri Pizzata, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC) c.da Riposo ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Angela Maria Laganà e Dario Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/08/2023, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 27/11/2021, ha presentato domanda all' volta ad CP_1
ottenere il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità di accompagnamento e l'accertamento dello stato di persona disabile in situazione di gravità, ex art. 3 comma 3 L. 104/1992;
- che, in data 10/02/2022, la competente commissione medica dell'Istituto lo ha riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” e “portatore di handicap (art. 3, comma 1, legge
104/92)”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. lo ha riconosciuto “invalido nella misura del 100%, senza accompagnatore” e “persona con handicap secondo l'art. 3, comma 3 della L. 104 / 92”;
- che il giudizio medico-legale del consulente è condivisibile solo in parte;
- che è affetto da: “polinfermità di significativa rilevanza clinica”, tali da incidere sul compimento degli atti quotidiani della vita;
- che, in particolare, il C.T.U. avrebbe dovuto riconoscere il beneficio dell'indennità di accompagnamento, in ragione della grave patologia oncologica sofferta e dei relativi trattamenti chemioterapici sopportati nel tempo;
- che gli aspetti clinici tipici della malattia neoplastica si intersecano con gli effetti derivanti dalle terapie praticate e con le reazioni psichiche legate alla malattia;
- che è affetto anche da: “Cardiopatia ischemica in pregresso infarto del miocardio, ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia e sindrome ansioso-depressiva cronica”;
- che, in data 08/10/2021, si è sottoposto ad un intervento endoscopico di
“resezione transuretrale di neoformazione vescicale en bloc (TURB), con 3
diagnosi istologica di carcinoma uroteliale papillifero, in trattamento con cicli di instillazioni chemioterapiche di Mitomicina”;
- che, pertanto, ha diritto ad ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, nei confronti dei predetti resistenti, contrariis reiectis, così statuire: - riconoscere che il Sig. ha il diritto ad Parte_1
ottenere la prestazione vocata per i motivi di cui in narrativa, altrimenti, ammessi e valutati i mezzi istruttori richiesti, accertare e dichiarare il diritto dell'istante, a percepire l'indennità di accompagnamento nelle misure, modalità
e decorrenze previste dalla normativa in materia. Per l'effetto: - dichiarare nei confronti dell' che il Sig. Controparte_2 Pt_1
possiede le condizioni sanitarie per la concessione dello status di invalido civile
a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda o da quello diverso e successivo rilevato dal c.t.u. nominato dal Giudicante designato. In conseguenza: - condannare il medesimo Controparte_2
in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al
[...]
pagamento in favore dell'istante, delle indennità economiche previste dalla legislazione vigente a seconda dello stato d'invalidità che sarà accertato, con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia e con interessi e rivalutazione come per legge fino all'effettivo soddisfo. Con ogni conseguenza di legge e con la condanna del convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 1/07/2024, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali. 4
All'udienza odierna, sulle conclusioni formulate, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va premesso che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 della legge n. 18/80, nonché l'accertamento della disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992.
Invero, l'art. 1 della legge 18/80 riconosce l'indennità di accompagnamento ai Mutilati ed Invalidi Civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche, che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua.
Pertanto, le condizioni medico-legali per il riconoscimento dell'indennità in oggetto sono due:
1) l'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici;
2) l'impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Conseguentemente, non è sufficiente che l'autonomia del paziente sia compromessa, ma lo stesso, invalido al 100%, deve altresì trovarsi nell'impossibilità di deambulare autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi ortopedici e nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita.
Invece, l'art, 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992, nel descrivere la disabilità in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, fa riferimento all'ipotesi in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un 5
intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Orbene, la domanda proposta merita accoglimento, alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il CTU, nel corso del presente giudizio.
La consulenza tecnica forma piena prova in questo giudizio, in quanto trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni medico- legali.
Il CTU, all'esito di accurate indagini e, dopo articolate e complete considerazioni medico-legali, ha diagnosticato le seguenti patologie: ”Diabete mellito di tipo II in trattamento con ipoglicemizzanti orali in soggetto con esiti di trauma cranico e frattura di rotula sx da incidente stradale;
sindrome ansioso-depressiva di entità grave con componente fobica;
cardiopatia ipertensiva in soggetto con pregresso IMA trattato con angioplastica percutanea ed inserzione di stent;
Ca uroteliale papillifero di basso grado G1 trattato con intervento endoscopico di resezione vescicale transuretrale
(TURB), con prescrizione di instillazioni endovescicali di chemioterapia specifica in attuale follow up ”, che sono a decorso cronico-progressivo e compromettono in maniera significativa le condizioni generali di salute e sono a rischio di recidiva (“Ca uroteliale della vescica in attuale follow up che necessita di controlli clinici e strumentali periodici”), per cui incidono sul compimento degli atti quotidiani della vita (“sindrome ansioso-depressiva”), rendendo necessario un intervento assistenziale a carattere permanente.
Pertanto, il C.T.U. ha concluso che il ricorrente è invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento ed è disabile in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n.
104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa e con revisione a cinque anni. 6
Questo giudicante ritiene di condividere e fare proprie le conclusioni del
CTU, che fanno piena prova nel presente procedimento, perché persuasive e coerenti con la documentazione in atti.
Alla stregua delle conclusioni formulate, la domanda va accolta, con la decorrenza indicata.
Le spese di lite, come complessivamente liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico dell' con distrazione in CP_1
favore del procuratore costituito per il ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Restano, altresì, a carico dell' le spese della CTU espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. e le spese della CTU Persona_1
espletata nel corso del presente giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. Parte_1
2755/2023, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il sig. Parte_1
è invalido al 100% con diritto all'indennità di accompagnamento e
[...]
disabile in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992, con decorrenza dalla domanda amministrativa e revisione a 5 anni;
- Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., alla CP_1
refusione delle spese di lite, che liquida complessivamente in € in € 3800,00, oltre accessori, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito per parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della CTU espletata CP_1
nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. , nonché le spese della Persona_1 7
CTU espletata nel corso del presente procedimento, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 12/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci